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Document 52019IP0314

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01 — 2019/2604(RSP))

GU C 108 del 26.3.2021, p. 69–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/69


P8_TA(2019)0314

Granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ6Ø3-6)

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01 — 2019/2604(RSP))

(2021/C 108/04)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 20 giugno 2018 e pubblicato il 25 luglio 2018 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che la decisione della Commissione 2007/703/CE (5) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603; che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 20 ottobre 2016 la Pioneer Overseas Corporation, per conto della Pioneer Hi-Bred International, Inc. e la Dow AgroSciences Europe, per conto della Dow AgroSciences LLC, congiuntamente hanno presentato alla Commissione una domanda di rinnovo di tale autorizzazione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

C.

considerando che il 25 luglio 2018 l'EFSA ha espresso un parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

D.

considerando che il parere dell'EFSA indica che i richiedenti, per la loro ricerca bibliografica, hanno consultato 120 pubblicazioni concludendo che tra queste, dopo l'applicazione di criteri di ammissibilità e inclusione da essi definiti, soltanto una era pertinente, ossia un parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (gruppo GMO dell'EFSA);

E.

considerando che l'EFSA, pur ritenendo che le future ricerche della letteratura dei richiedenti possano essere migliorate, non ha effettuato autonomamente una ricerca sistematica della letteratura, ma ha semplicemente valutato la ricerca della letteratura effettuata dai richiedenti e su tale base ha concluso che non è stata identificata nessuna nuova pubblicazione che desti preoccupazioni riguardo alla sicurezza;

F.

considerando che, analogamente, per gli altri elementi valutati, quali i dati bioinformatici, il monitoraggio successivo all'immissione in commercio nonché la valutazione complessiva, l'EFSA si affida semplicemente alle informazioni fornite dai richiedenti e, di conseguenza, fa propria la valutazione di questi ultimi;

G.

considerando che l'EFSA ha adottato il suo parere basandosi sull'ipotesi secondo cui la sequenza del DNA dei due eventi nel granturco geneticamente modificato NK603 x MON 810 è identica alla sequenza degli eventi valutati inizialmente; che tale ipotesi non sembra fondata su dati o prove fornite dai richiedenti bensì solamente su una dichiarazione da essi presentata;

H.

considerando che l'EFSA riconosce che le relazioni annuali proposte dai richiedenti, concernenti il monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, consistono principalmente nel controllo generale del materiale vegetale geneticamente modificato importato; che l'EFSA ritiene necessarie ulteriori discussioni con i richiedenti e i responsabili della gestione del rischio in merito all'attuazione pratica delle relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, ad esempio per quanto riguarda i dati concreti raccolti sull'esposizione e/o gli effetti avversi come indicati nel quadro dei sistemi di monitoraggio esistenti;

I.

considerando che il granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 esprime il gene cry1F, che conferisce protezione da taluni parassiti dell'ordine dei lepidotteri, il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio e il gene cp4 epsps, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato;

J.

considerando che le piante geneticamente modificate Bt esprimono la tossina insetticida in ogni cella durante tutto il loro ciclo di vita, ivi comprese le parti consumate da esseri umani e animali; che gli esperimenti sui mangimi dimostrano che le piante geneticamente modificate Bt possono avere effetti tossici (6); che è stato dimostrato che la tossina Bt nelle piante geneticamente modificate differisce in modo significativo dalla tossina Bt presente in natura (7); che sussistono preoccupazioni relative a una possibile evoluzione della resistenza alle proteine Cry nei parassiti bersaglio dell'ordine dei lepidotteri, fenomeno che potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria nei paesi di coltivazione;

K.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); che l'approvazione del glufosinato è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (9);

L.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo» (10);

M.

considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari, nella fattispecie il glifosato e il glufosinato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili;

N.

considerando che è prevedibile che il granturco geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato e glufosinato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, ma possono anche influenzare la composizione della pianta di granturco geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

O.

considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi determinati dalle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; che le conseguenze dell'irrorazione degli erbicidi sul granturco geneticamente modificato, così come gli effetti cumulativi dell'irrorazione sia di glifosato che di glufosinato, non sono stati valutati;

P.

considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale alle parti incombe la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno delle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati (11); che la decisione di autorizzare o meno il granturco geneticamente modificato rientra nella giurisdizione dell'Unione;

Q.

considerando che i commenti presentati dagli Stati membri durante il periodo di consultazione di tre mesi riguardano, tra l'altro: la non conformità agli orientamenti dell'EFSA in materia di relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, numerose lacune nelle suddette relazioni, compreso il fatto che la presenza in Europa di teosinte, una pianta selvatica antenata del granturco, sia stata ignorata e che manchino le informazioni riguardanti le sorti delle tossine Bt nell'ambiente; preoccupazioni concernenti l'attendibilità dei dati a conferma delle conclusioni della valutazione del rischio; l'insufficienza del piano di monitoraggio proposto; un'inadeguata ricerca della letteratura, con conseguente omissione di studi significativi, e una dichiarazione indicante erroneamente che la letteratura esaminata non è pertinente; la mancata presentazione di dati che dimostrino l'identità della sequenza di un'attuale varietà di granturco contenente l'evento combinato 1507 x NK603 e dell'evento inizialmente sottoposto a valutazione (12);

R.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere alcun parere e che ciò implica l'assenza di una maggioranza qualificata a favore dell'autorizzazione;

S.

considerando che in numerose occasioni (13) la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica (14);

T.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (15) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

U.

considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere in seno al comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

V.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di formulare la decisione che rinnova l'autorizzazione;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura, che si è dimostrata inadeguata;

6.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.

chiede alla Commissione di mantenere gli impegni assunti nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e, in particolare, di non autorizzare l'importazione di piante geneticamente modificate destinate all'alimentazione umana o animale che siano state rese resistenti a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

8.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008) [Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-008)]. EFSA Journal 2018; 16(7): 5347.

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).

Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0196).

Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0197).

Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0198).

(5)  Decisione 2007/703/CE della Commissione, del 24 ottobre 2007, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 285 del 31.10.2007, pag. 47).

(6)  Si veda, per esempio, El-Shamei, Z.S., Gab-Alla, A.A., Shatta, A.A., Moussa, E.A., Rayan, A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG) (Cambiamenti istopatologici in taluni organi di ratti maschi nutriti con granturco geneticamente modificato). Journal of American Science, 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(7)  Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Aspetti comparativi dell'uso della tossina Cry nella lotta contro gli insetti). In: Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(8)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(9)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

(10)  Monografie IARC, volume 112: «Some organophosphate insecticides and herbicides» (Alcuni insetticidi ed erbicidi organofosfati), 20 marzo 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).

(11)  Articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

(12)  Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2018-00509,

disponibile online al seguente indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions

(13)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(14)  Si veda, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(15)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(16)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


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