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Document 52019AP0325

P8_TA(2019)0325 Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 — C8-0207/2018 — 2018/0178(COD)) P8_TC1-COD(2018)0178 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 108 del 26.3.2021, p. 1005–1031 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/1005


P8_TA(2019)0325

Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 — C8-0207/2018 — 2018/0178(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/56)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0353),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0207/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0175/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.


P8_TC1-COD(2018)0178

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2)

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato, tra l’altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

(2)

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (4), imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) riguardanti i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica/di governance. La comunicazione della Commissione del 2016 «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe» (5) lega gli OSS al quadro politico dell’Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017 (6) hanno confermato l’impegno dell’Unione e degli Stati membri ad attuare l’agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i partner e gli altri portatori di interessi.

(3)

Nel 2016 il Consiglio ha concluso a nome dell’Unione l’accordo di Parigi sul clima (7). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi sul clima fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(4)

La sostenibilità e la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono elementi chiave per garantire la competitività dell’economia dell’Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell’Unione europea e i trattati dell’UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.

(5)

A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell’Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018 (8), sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell’Unione per fare chiarezza su quali attività sono «verdi» o «sostenibili», partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

(6)

A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (9) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L’istituzione di un sistema di classificazione unificato e di indicatori per le attività sostenibili l'individuazione del grado di sostenibilità delle attività costituisce l’azione più importante e urgente prevista dal piano d’azione. Il piano riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve poggiare su un sul concetto condiviso di «sostenibile» e olistico dell'impatto delle attività economiche e degli investimenti sull'ecosostenibilità e sull'efficienza delle risorse . Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili in base al loro grado di sostenibilità . Riconoscendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017, dovrebbero essere altresì elaborate ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali e di governance , attuando così l'Agenda 2030 , potrebbero essere sviluppate in una fase successiva modo completo, coerente, integrato ed efficiente . [Em. 80]

(6 bis)

Pur riconoscendo l'urgenza di far fronte ai cambiamenti climatici, un'azione incentrata unicamente sull'esposizione al carbonio potrebbe avere effetti di ricaduta negativi, dovuti al riorientamento dei flussi di investimento verso obiettivi che presentano altri rischi ambientali. È pertanto opportuno porre in essere garanzie adeguate al fine di assicurare che le attività economiche non pregiudichino altri obiettivi ambientali, quali biodiversità ed efficienza energetica. Gli investitori necessitano di informazioni complete e comparabili riguardo ai rischi ambientali e al relativo impatto per valutare i loro portafogli al di là dell'esposizione al carbonio. [Em. 2]

(6 ter)

Data l'urgenza del degrado ambientale e del consumo eccessivo di risorse in molti settori interconnessi, è necessario adottare un approccio sistemico rispetto a tendenze negative in crescita esponenziale, quali la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello globale, l'emergere di nuove minacce, comprese le sostanze chimiche pericolose e i relativi composti, la scarsità alimentare, i cambiamenti climatici, la riduzione dell'ozono, l'acidificazione degli oceani, l'esaurimento delle acque dolci e i cambiamenti nella destinazione dei terreni. È pertanto necessario che le azioni da adottare siano lungimiranti e all'altezza delle sfide future. La portata di tali sfide richiede un approccio olistico e ambizioso e l'applicazione di un rigoroso principio di precauzione. [Em. 3]

(7)

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha sollecitato una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso l’introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

(7 bis)

La relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sulla finanza sostenibile, del 29 maggio 2018, definisce gli elementi essenziali della tassonomia e degli indicatori di sostenibilità, al fine di incentivare investimenti sostenibili. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra le pertinenti normative. [Em. 4]

(8)

Il raggiungimento degli OSS nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. È altresì importante garantire che i flussi di capitali incanalati verso investimenti sostenibili non siano ostacolati nel mercato interno.

(8 bis)

Le dimensioni della sfida comportano un riorientamento graduale dell'intero sistema finanziario affinché esso sostenga un'economia che funzioni su basi sostenibili. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell'impatto di tutti i prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità. [Em. 5]

(9)

L’offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare trasferire gradualmente gli investimenti privati da attività con impatto ambientale negativo verso le attività più sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare come investimenti sostenibili prodotti e servizi finanziari e obbligazioni societarie come investimenti sostenibili conformemente al presente regolamento , in particolare i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per poter usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia e la consapevolezza dei rischi da parte degli investitori, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della «verniciatura verde». Questa pratica consiste nell’ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l’accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che gli operatori di mercato dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell’attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri e indicatori diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall’investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare le diverse opportunità d’investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell’Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. L’assenza di criteri e indicatori uniformi aumenterà orienterà gli investimenti in modo inefficace, e in alcuni casi controproducente, sotto il profilo ambientale e farà sì che gli obiettivi in materia di ambiente e sostenibilità non saranno raggiunti. Tale assenza aumenta quindi i costi e creerà crea un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili. Si prevede che le barriere all’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini della raccolta di fondi per i progetti sostenibili aumenteranno. I criteri e gli indicatori per stabilire se il grado di sostenibilità di un’attività economica è ecosostenibile dovrebbero pertanto essere gradualmente armonizzati a livello dell’Unione, allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e  di impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione di informazioni, parametri e criteri, sarà più facile per gli operatori economici raccogliere fondi oltrefrontiera dei fondi per le loro attività verdi ecosostenibili , poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri e indicatori uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell’Unione. [Em. 6]

(9 bis)

Affinché l'Unione onori i propri impegni in materia di ambiente e clima, è necessario mobilitare investimenti privati. Per fare ciò sono necessarie una pianificazione a lungo termine nonché la stabilità e la prevedibilità normativa per gli investitori. Al fine di garantire un quadro strategico coerente per investimenti sostenibili, è dunque importante che le disposizioni del presente regolamento si fondino sulla legislazione vigente dell'Unione. [Em. 7]

(10)

Inoltre, se i partecipanti ai mercati non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a indicano come le attività in cui investono contribuiscono negativamente o positivamente agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare quel che costituisce il grado di ecosostenibilità di un’attività economica «sostenibile» usano concetti parametri e criteri differenti per la determinazione dell'impatto, per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall’investire nei prodotti finanziari verdi sostenibili . Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari informano del modo in cui i prodotti finanziari da essi dichiarati ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi ambientali, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione per stabilire l’ecosostenibilità di un’attività economica, sarà più facile per gli investitori confrontare le l'impatto ambientale delle opportunità di investimento ecocompatibili oltrefrontiera e le società partecipate saranno incentivate a rendere più sostenibili i loro modelli aziendali . Gli investitori investiranno nei prodotti finanziari verdi con maggiore fiducia in tutta l’Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno. [Em. 8]

(10 bis)

Per produrre effetti significativi sull'ambiente e in termini più ampi di sostenibilità, ridurre gli oneri amministrativi superflui per i partecipanti ai mercati finanziari e gli altri portatori di interessi e favorire la crescita dei mercati finanziari europei che finanziano attività economiche sostenibili, la tassonomia dovrebbe basarsi su criteri e indicatori armonizzati, comparabili e uniformi, comprendenti almeno gli indicatori dell'economia circolare. Tali indicatori dovrebbero essere coerenti con la metodologia unificata di valutazione del ciclo di vita ed essere applicati in tutte le iniziative regolamentari dell'Unione. Dovrebbero costituire la base della valutazione delle attività economiche, del rischio degli investimenti e dell'impatto ambientale. È necessario evitare qualsiasi sovrapposizione nella regolamentazione, poiché ciò non sarebbe conforme ai principi del legiferare meglio, non consentirebbe un'applicazione proporzionata e non sarebbe in linea con l'obiettivo di stabilire una terminologia coerente e un quadro normativo chiaro. Occorre altresì evitare l'imposizione di oneri superflui, sia alle autorità che agli istituti finanziari. Nella stessa ottica, l'ambito di applicazione e l'uso dei criteri di vaglio tecnico, così come il collegamento con altre iniziative, dovrebbero essere chiaramente definiti prima che la tassonomia e i relativi criteri entrino in vigore. La fissazione di criteri armonizzati di ecosostenibilità per le attività economiche dovrebbe tener conto della competenza degli Stati membri nei vari settori di intervento. Le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi in maniera proporzionata agli enti piccoli e non complessi quali definiti dal presente regolamento. [Em. 9]

(10 ter)

Gli indicatori dovrebbero essere armonizzati sulla base di iniziative esistenti, quali i lavori della Commissione, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'OCSE, tra gli altri, e dovrebbero descrivere l'impatto ambientale in termini di CO2 e di altre emissioni, biodiversità, produzione di rifiuti, utilizzo dell'energia ed energie rinnovabili, materie prime, acqua e uso diretto e indiretto del suolo, come stabilito nel quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029), nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)0614) e nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI)). Inoltre, gli indicatori dovrebbero essere elaborati tenendo conto anche delle raccomandazioni del gruppo di esperti della Commissione sui finanziamenti a sostegno dell'economia circolare («Support to Circular Economy Financing Expert Group»). La Commissione dovrebbe valutare come integrare l'attività di tale gruppo di esperti in quella del gruppo di esperti tecnici. Gli indicatori dovrebbero tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di sostenibilità. [Em. 10]

(11)

Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che ne emergano in futuro, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile relativamente al grado di ecosostenibilità degli investimenti all’atto di definire i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per etichettare i prodotti e i servizi finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale. Per le stesse ragioni, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che asseriscono di perseguire obiettivi ambientali dovrebbero usare lo stesso concetto di investimento ecosostenibile e gli stessi indicatori, parametri e criteri per il calcolo dell'impatto ambientale quando informano del modo in cui perseguono tali obiettivi. [Em. 11]

(12)

Definire i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare le aziende a pubblicare, volontariamente, sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo relative all'impatto ambientale delle attività permetteranno ai pertinenti operatori dei mercati finanziari di individuare e stabilire facilmente le aziende che svolgono il grado di ecosostenibilità delle attività economiche ecosostenibili svolte dalle aziende , ma faciliteranno anche queste ultime nella raccolta di fondi per le loro attività verdi. [Em. 12]

(13)

Una classificazione unionale Indicatori a livello di Unione pertinenti per la determinazione dell'impatto ambientale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche e strategie future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione , nonché per gettare le basi per altre misure economiche, regolamentari e prudenziali . Requisiti giuridici uniformi per l'esame del grado di ecosostenibilità degli investimenti , basati su criteri uniformi per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, e su indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali ad agevolare il passaggio da investimenti con impatto ambientale negativo a investimenti con impatto positivo . [Em. 13]

(14)

Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell’Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere potrebbero risultare efficaci nel contribuire a mobilitare gli investimenti privati e a incanalarli , parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) definisce un obiettivo orizzontale del 40 % per gli investimenti climatici del 40 % in progetti infrastrutturali e innovativi nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche e gli indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l’Unione intraprenderà a sostegno degli per mobilitare investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali. [Em. 14]

(15)

Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti del grado di ecosostenibilità di « un' attività economica ecosostenibile», i requisiti nazionali che gli operatori di mercato devono osservare se intendono commercializzare come ecosostenibili conformemente al presente regolamento prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Fra tali operatori di mercato rientrano i partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti o servizi finanziari «verdi» sostenibili e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie «verdi» sostenibili . [Em. 15]

(16)

Per non danneggiare gli interessi dei consumatori, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che offrono prodotti finanziari qualificandoli come ecosostenibili dovrebbero indicare come e in quale misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vengono usati per determinare l’ecosostenibilità degli investimenti. Le informazioni pubblicate dovrebbero permettere agli investitori di conoscere la quota dell’investimento che finanzia attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutte le attività economiche, e quindi il livello di ecosostenibilità dell’investimento. La Commissione dovrebbe specificare le informazioni da pubblicare a tale scopo. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali competenti di verificare facilmente il rispetto dell’obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità al diritto nazionale applicabile.

(17)

Al fine di evitare l’elusione dell’obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche ai a tutti i prodotti finanziari presentati come aventi caratteristiche analoghe agli investimenti ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo è la protezione dell’ambiente in senso lato. I partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero essere tenuti a investire unicamente nelle attività economiche ecosostenibili determinate in conformità dei criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento. I partecipanti ai mercati finanziari e gli altri attori dovrebbero invece essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che un’attività economica che non soddisfa i non siano stati ancora elaborati criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato elaborato alcun criterio debba pertinenti per le attività da essi finanziate e che pertanto i loro prodotti finanziari dovrebbero essere considerata ecosostenibile, considerati ecosostenibili, in modo da aiutare la Commissione a valutare l’opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico. [Em. 16]

(18)

Ai fini della determinazione dell’ del grado di ecosostenibilità di un’attività economica è opportuno stilare una lista esauriente degli obiettivi ambientali , sulla base di indicatori che misurano l'impatto ambientale, tenendo conto dell'impatto sull'intera catena del valore industriale e garantendo la coerenza con la normativa vigente dell'Unione, come il pacchetto Energia pulita . [Em. 17]

(19)

L’obiettivo ambientale della protezione degli ecosistemi sani dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell’Unione, tra i quali la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (13), il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), la strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020 (15), la strategia dell’Unione per le infrastrutture verdi, la direttiva 91/676 del Consiglio (16), il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), il piano d’azione per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (19) e il piano d’azione contro il traffico illegale di specie selvatiche (20).

(20)

Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi , sulla base delle informazioni fornite da indicatori armonizzati, per determinare se un’attività economica fornisce un contributo sostanziale all’obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell’evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l’ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Le condizioni relative al contributo sostanziale e all’assenza di danni significativi dovrebbero permettere agli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di fornire un contributo reale agli obiettivi ambientali. [Em. 18]

(21)

Ricordando l’impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al perseguimento dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l’importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime dovrebbe essere una condizione per considerare un’attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte nel rispetto della dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro e delle otto convenzioni fondamentali dell’OIL. Le convenzioni fondamentali dell’OIL definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese sono tenute a rispettare. Alcune di tali norme internazionali sono sancite anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime non pregiudicano l’applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell’Unione.

(22)

Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l’impatto ambientale di un’attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri pertinenti per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri e gli indicatori siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati e una serie di indicatori armonizzati per le diverse attività economiche. [Em. 19]

(23)

Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull’ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l’altro, alla media del settore , al fine di valutare se l'attività in questione possa fornire un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali . Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell’impatto a lungo termine di ciascuna attività economica (ossia in un orizzonte superiore ai tre anni), e in particolare dei vantaggi ambientali di prodotti e servizi e del contribuito dei prodotti intermedi, fornendo così una valutazione dell'impatto di tutte le fasi di produzione e utilizzo, lungo l'intera catena del valore e durante l'intero ciclo di vita . [Em. 20]

(24)

Un’attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca non apporta un beneficio netto all’ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi. La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che tali criteri siano ragionevoli e proporzionati nonché basati sulle prove scientifiche disponibili e  che tengano conto dell'intera catena del valore e del ciclo di vita delle tecnologie . Dovrebbe inoltre assicurare che i criteri siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l’articolo 191 TFUE. [Em. 21]

(25)

La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, deve e la serie di indicatori armonizzati , dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell’Unione, nonché degli strumenti non legislativi dell’Unione già in vigore, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il sistema comunitario di ecogestione e audit dell’Unione (22), i criteri dell’Unione per gli appalti pubblici verdi (23) , la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, la piattaforma europea sulla valutazione del ciclo di vita e i lavori in corso sulle norme relative all’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni (24). Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA) (25). [Em. 22]

(26)

La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico e gli indicatori armonizzati , dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture dei diversi settori e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell’ambito di un’analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il lavoro di organizzazioni internazionali, quali l’OCSE, la legislazione e le norme tecniche pertinenti dell’Unione, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE (26), 2011/92/UE (27), 2014/23/UE (28), 2014/24/UE (29) e 2014/25/UE (30), e la metodologia attuale. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico e gli indicatori dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite (31). [Em. 23]

(26 bis)

All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle misure transitorie per le attività che favoriscono la transizione a un'economia più sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Nel caso delle imprese attualmente impegnate in attività economiche altamente dannose per l'ambiente, dovrebbero essere previsti incentivi per una rapida transizione verso una condizione di sostenibilità ambientale, o quanto meno non problematica dal punto di vista ambientale. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero incoraggiare tali processi di transizione, ove essi sono in corso. Se è dimostrabile che la maggior parte delle imprese che svolgono una particolare attività dannosa è impegnata in tale transizione, i criteri di screening possono tenerne conto. L'esistenza di seri sforzi di transizione può essere dimostrata, tra l'altro, da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in conto capitale in tecnologie nuove e più sostenibili dal punto di vista ambientale o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione. [Em. 24]

(27)

Onde incoraggiare l'innovazione ecosostenibile ed evitare di falsare la concorrenza durante la raccolta di finanziamenti per attività economiche ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che tutte le attività economiche interessate di un determinato settore dei macrosettori (ossia settori NACE quali agricoltura, silvicoltura e pesca, industria manifatturiera, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, edilizia, trasporti e servizi di magazzinaggio) possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento , senza nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12 . I criteri di vaglio dovrebbero tuttavia rispecchiare l’eventuale differenza, da un settore all’altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All’interno dei singoli settori macrosettori economici i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde , e non devono nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12 . [Em. 25]

(27 bis)

Le attività ecosostenibili sono il risultato di tecnologie e prodotti sviluppati lungo l'intera catena del valore. Per tale ragione, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del ruolo dell'intera catena del valore, dalla lavorazione delle materie prime fino al prodotto finale e alla fase del suo smaltimento, rispetto alla realizzazione ultima di attività ecosostenibili. [Em. 26]

(27 ter)

Per evitare di perturbare catene del valore ben funzionanti, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del fatto che le attività ecosostenibili sono rese possibili da tecnologie e prodotti sviluppati da molteplici attori economici. [Em. 27]

(28)

All’atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe valutare i potenziali rischi della transizione e se la loro il ritmo di adozione di tali criteri per le attività ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non recuperabili o fornirebbe incentivi incoerenti, e se avrebbe un impatto negativo sulla liquidità nei mercati finanziari. [Em. 28]

(29)

Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe definire criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili, di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità.

(30)

Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali. I criteri di vaglio dovrebbero prendere in considerazione i risultati dei progetti al fine di agevolare l'individuazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e di tenere debitamente conto della scalabilità di tali tecnologie. [Em. 29]

(31)

È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto dell'intero ciclo di vita delle tecnologie e del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26 % alle emissioni di gas serra totali dell’Unione. Come dimostrato nel piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (32), il settore dei trasporti rappresenta circa il 30 % degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell’Unione, che si traduce anche nell’espansione dell’elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico. [Em. 30]

(32)

È di particolare importanza che la Commissione, all’atto di preparare la messa a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga opportune adeguate consultazioni in linea con i principi del «legiferare meglio». Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i pertinenti portatori di interessi e basarsi su dati scientifici, sull'impatto socieconomico, sulle migliori pratiche, sulle attività e sugli enti esistenti, in particolare la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, e sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza globale nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da un ampio ventaglio di esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato , per garantire che si tenga debitamente conto delle specificità di tutti i settori pertinenti . Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell’Agenzia europea dell’ambiente e delle agenzie nazionali per la tutela dell'ambiente , delle autorità di vigilanza europee , del gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari, i rappresentanti di un'ampia gamma di settori dell'economia reale , le università, gli istituti, i centri e le organizzazioni di ricerca. Ove necessario, la piattaforma dovrebbe poter richiedere consulenza a soggetti che non ne sono membri. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l’analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati , compreso il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all’adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati «verdi» sostenibili secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull’idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l’Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di norme contabili in materia di sostenibilità e di norme di rendicontazione integrata per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche mediante la revisione della direttiva 2013/34/UE. [Em. 31]

(33)

Per Al fine di specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare gli indicatori e i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione riguardo alle informazioni da fornire per rispettare l’obbligo di informativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e in relazione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni pubbliche , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e gli i loro esperti del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 32]

(34)

Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, sei mesi dopo l’adozione dei relativi criteri di vaglio tecnico.

(35)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente e almeno dopo due anni , al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati per l’identificazione delle attività ecosostenibili e delle attività nocive per l'ambiente , l’uso della definizione di investimento ecosostenibile o di investimento con impatto ambientale negativo e l’opportunità d’introdurre un ulteriore meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione dell’opportunità di delle disposizioni necessarie per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale. Entro il 31 marzo 2020 la Commissione dovrebbe pubblicare, ove opportuno, ulteriori proposte legislative sull'istituzione di un meccanismo di verifica della conformità. [Em. 33]

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono esserlo essere conseguiti meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell’Unione criteri e indicatori uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 34]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se il grado di impatto ambientale e di sostenibilità di un’attività economica è ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

2.   Il presente regolamento si applica:

a)

alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per gli operatori del mercato i partecipanti ai mercati finanziari rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come ecosostenibili nell'Unione europea ;

b)

ai partecipanti ai mercati finanziari che nell'Unione europea offrono prodotti finanziari definiti come investimenti ecosostenibili o con caratteristiche simili. ; e

b bis)

ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono altri prodotti finanziari, tranne quando:

i.

il partecipante ai mercati finanziari fornisce spiegazioni, suffragate da prove ragionevoli ritenute soddisfacenti dalle pertinenti autorità competenti, quanto al fatto che le attività economiche finanziate tramite i suoi prodotti finanziari non hanno un impatto significativo sulla sostenibilità, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui agli articoli 3 e 3 bis; in tal caso le disposizioni dei capi II e III non si applicano. Tali informazioni sono fornite nel prospetto del partecipante ai mercati finanziari; o

ii.

il partecipante ai mercati finanziari dichiara nel suo prospetto che il prodotto finanziario in questione non persegue obiettivi di sostenibilità e che il prodotto presenta un rischio maggiorato di sostenere attività economiche che non sono considerate sostenibili conformemente al presente regolamento.

2 bis.     I criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano in maniera proporzionata, evitando eccessivi oneri amministrativi e tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dei partecipanti ai mercati finanziari e degli enti creditizi, prevedendo disposizioni semplificate per gli enti piccoli e non complessi, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 quinquies.

2 ter.     I criteri di cui al primo paragrafo del presente articolo possono essere utilizzati, al fine menzionato nello stesso paragrafo, dalle imprese che non rientrano nell'articolo 1, paragrafo 2, o in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli definiti all'articolo 2, su base volontaria.

2 quater.     La Commissione adotta un atto delegato per specificare le informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari trasmettono alle pertinenti autorità competenti ai fini del paragrafo 2, lettera a). [Em. 35, 55, 59, 87 e 96]

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«investimento ecosostenibile», un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell’ambito del presente regolamento;

b)

«partecipanti ai mercati finanziari», i partecipanti ai mercati finanziari quali uno dei soggetti definiti all’articolo 2, lettera a), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];

i)

un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, a norma del [UP: inserire il riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 575/2013];

b bis)

«emittente» si intende un emittente quotato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (33) e all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio  (34);

c)

«prodotti finanziari», i prodotti finanziari una gestione di portafogli, un fondo di investimento alternativo (FIA), un prodotto di investimento assicurativo (IBIP), un prodotto pensionistico, un regime pensionistico o un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), un'obbligazione societaria, quali definiti all’articolo 2, lettera j), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341] , nonché le emissioni di cui alla direttiva 2003/71/UE e al regolamento (UE) 2017/1129 ;

c bis)

«indicatori ambientali», quanto meno la misurazione del consumo di risorse — quali le materie prime, l'energia, le energie rinnovabili, l'acqua –, dell'impatto sui servizi ecosistemici, delle emissioni, comprese quelle di CO2, dell'impatto su biodiversità e uso del suolo e della produzione di rifiuti, sulla base di dati scientifici, della metodologia di valutazione del ciclo di vita della Commissione e come stabilito nell'ambito del quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029);

c ter)

«competente autorità nazionale», l'autorità o le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

c quater)

«competente autorità europea di vigilanza (AEV)», l'autorità o le autorità europee di vigilanza, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

d)

«mitigazione dei cambiamenti climatici», il processo di i processi, incluse le misure transitorie, necessari per mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali , come stabilito dall'accordo di Parigi ;

e)

«adattamento ai cambiamenti climatici», il processo di adeguamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti;

f)

«gas a effetto serra», uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

g)

«economia circolare», il mantenere il più a lungo possibile e ai massimi livelli il valore e l'uso dei prodotti, dei materiali e delle di tutte le risorse nell’economia , così da diminuire l'impatto ambientale, e il ridurre al minimo i rifiuti anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e minimizzare l'utilizzo delle risorse sulla base degli indicatori fondamentali dell'economia circolare, come stabilito nel quadro di monitoraggio dei progressi verso un'economia circolare, che copre le diverse fasi della produzione, del consumo e della gestione dei rifiuti ;

h)

«inquinamento»,

i)

l’introduzione diretta o indiretta nell’aria, nell’acqua o nel terreno, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore , luce o altri inquinanti che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

ii)

nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

ii bis)

nel contesto dell'ambiente acquatico, l'inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60/CE;

i)

«ecosistema sano», un ecosistema in buona condizione fisica, chimica e biologica o di qualità fisica, chimica e biologica buona , in grado di riprodursi o di ripristinare una situazione di equilibrio e che preserva la biodiversità ;

j)

«efficienza energetica», l’utilizzo più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena dell’energia, dalla produzione al consumo finale;

k)

«buono stato ecologico», il buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;

l)

«acque marine», acque marine quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

m)

«acque superficiali», «acque interne», «acque di transizione» e «acque costiere» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2, punti 1), 3), 6) e 7), della direttiva 2000/60/CE (38);

n)

«gestione sostenibile delle foreste», l’utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi in conformità della legislazione applicabile . [Em. 36, 88 e 89]

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Articolo 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

a)

l’attività economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità degli articoli da 6 a 11;

b)

l’attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità dell’articolo 12;

c)

l’attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 13;

d)

l’attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la Commissione li abbia specificati sulla base di una misurazione armonizzata dell'impatto sulla sostenibilità a livello delle imprese o dei piani appartenenti all'attività economica e ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2. [Em. 37]

Articolo 3 bis

Criteri per le attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione d'impatto delle conseguenze della revisione del presente regolamento al fine di ampliare il quadro per gli investimenti sostenibili con un quadro utilizzato per definire criteri che consentano di stabilire quando e come un'attività economica ha un impatto negativo significativo sulla sostenibilità. [Em. 38]

Articolo 4

Uso Applicazione e rispetto dei criteri per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche

1.   Gli Stati membri e l'Unione applicano i criteri per determinare l’ il grado di ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti all’articolo 3, in relazione a qualsiasi misura che stabilisca obblighi di sostenibilità applicabili agli operatori del mercato per le obbligazioni societarie o i prodotti finanziari commercializzati come «ecosostenibili».

2.   I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari qualificandoli come od obbligazioni societarie diffondono le informazioni pertinenti che consentono loro di stabilire se i prodotti che offrono sono da considerarsi investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe forniscono informazioni su come e in che misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche in base ai criteri di cui all’articolo 3 sono utilizzati per determinare l’ecosostenibilità dell’investimento. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un’attività economica nonostante non soddisfi i criteri di vaglio tecnico stabiliti in conformità del presente regolamento o nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti possono informarne ne informano la Commissione. Ove opportuno, la Commissione informa la piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 15 di tali richieste da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari non offrono prodotti finanziari qualificandoli come investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe se tali prodotti non possono essere considerati ecosostenibili.

2 bis.     Gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'AEV competente, monitorano le informazioni di cui al paragrafo 2. I partecipanti ai mercati finanziari le comunicano all'autorità nazionale competente, che le trasmette senza indugio all'AEV competente. Qualora l'autorità nazionale competente o l'AEV competente non concordino con le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, i partecipanti ai mercati finanziari riesaminano e correggono le informazioni fornite.

2 ter.     La divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 4 è coerente con il principio di informazione imparziale, chiara e non fuorviante contenuto nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2016/97, e i poteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 quater, sono coerenti con quelli previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014.

2 quater.     Nessun obbligo di informativa contenuto nel [UP: inserire riferimento al regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341] è sancito nel presente regolamento.

2 quinquies.     Le piccole imprese e le imprese non complesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), sono soggette a disposizioni semplificate.

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il paragrafo i paragrafi 2 , 2 bis e 2 ter specificando le informazioni richieste per conformarsi a tale paragrafo tali paragrafi, compresi un elenco degli investimenti aventi caratteristiche analoghe agli investimenti sostenibili e i pertinenti valori soglia di qualifica ai fini del paragrafo 2 , tenuto conto della disponibilità di informazioni pertinenti e dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma del presente regolamento. Le informazioni consentono agli investitori di quantificare:

a)

la percentuale di partecipazioni in diverse imprese che svolgono attività economiche ecosostenibili;

b)

la quota dell’investimento destinata a finanziare attività economiche ecosostenibili, come percentuale dell’insieme delle attività economiche.;

b bis)

le definizioni pertinenti di piccola impresa e di impresa non complessa di cui all'articolo 2 ter, nonché le disposizioni semplificate che si applicano a tali entità.

3 bis.     I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato conformemente al paragrafo 3, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1o luglio 2020. La Commissione può modificare l’atto delegato in particolare alla luce di modifiche degli atti delegati adottati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2. [Em. 39]

Articolo 4 bis

Monitoraggio del mercato

1.     In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente monitora il mercato dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1 del presente regolamento, commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione.

2.     Le autorità competenti monitorano il mercato dei prodotti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti nei rispettivi Stati membri o a partire dagli stessi.

3.     In conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente può, in caso di violazione del presente regolamento da parte delle entità di cui all'articolo 1, vietare o limitare temporaneamente nell'Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1.

Il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 3 possono applicarsi in circostanze specificate dall'AEV competente, o essere soggetti a deroghe da essa precisate.

4.     Quando interviene a norma del presente articolo, l'AEV competente garantisce che l'azione:

a)

non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici e

b)

non crei un rischio di arbitraggio normativo.

Qualora l'autorità competente o le autorità competenti abbiano adottato una misura a norma del presente articolo, l'AEV competente può prendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 1.

5.     Prima di decidere di intervenire nel quadro del presente articolo, l'AEV competente comunica alle autorità competenti l'azione proposta.

6.     L'AEV competente riesamina a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi.

7.     Una misura adottata dall'AEV competente a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente. [Em. 40]

Articolo 5

Obiettivi ambientali di sostenibilità

1.    Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

(1)

la mitigazione dei cambiamenti climatici,

(2)

l’adattamento ai cambiamenti climatici,

(3)

l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,

(4)

la transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e un maggiore utilizzo delle materie prime secondarie ,

(5)

la prevenzione e il controllo dell’inquinamento,

(6)

la protezione della biodiversità e degli ecosistemi sani , e il ripristino degli ecosistemi danneggiati .

1 bis.     Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono misurati mediante indicatori armonizzati, l'analisi del ciclo di vita e criteri scientifici, e sono conseguiti garantendo che siano all'altezza delle future sfide ambientali. [Em. 41]

Articolo 6

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l’assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi:

a)

la produzione, lo stoccaggio , la distribuzione o l’uso di energie rinnovabili o climaticamente neutre (compresa l’energia neutra in carbonio) in linea con la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili , anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento della rete;

b)

una migliore efficienza energetica in tutti i settori, ad esclusione della produzione di energia a partire da combustibili fossili solidi, e in tutte le fasi della catena dell'energia, al fine di ridurre il consumo primario e finale di energia ;

c)

l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

d)

il passaggio all’uso di materiali rinnovabili ecosostenibili o un aumento del loro uso sulla base di una valutazione dell'intero ciclo di vita e la sostituzione, in particolare, dei materiali a base di fossili, cosa che consente risparmi in termini di emissioni di gas a effetto serra nel breve periodo ;

e)

l’aumento della del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e dello utilizzo del carbonio (CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni ;

f)

l’eliminazione graduale delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra, comprese quelle da combustibili fossili;

f bis)

l'aumento della rimozione della CO2 dall'atmosfera e del suo stoccaggio negli ecosistemi naturali, ad esempio mediante l'imboschimento, il ripristino delle foreste e l'agricoltura rigenerativa;

g)

la creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

h)

la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tali criteri di vaglio tecnico includono valori soglia per le attività di mitigazione in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 oC e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1o luglio 2020. [Em. 42, 66 e 99]

Articolo 7

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se contribuisce a ridurre in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale e futuro oppure a prevenire l’aumento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici o prevenirne lo spostamento altrove, attraverso:

a)

la prevenzione o la riduzione, sull’attività economica, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato, valutandoli e classificandoli in ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili;

b)

la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi che il cambiamento climatico può comportare per l’ambiente naturale e costruito in cui si svolge l’attività economica, valutandoli e classificandoli per ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili e studi sull'influenza dell'uomo sul cambiamento climatico .

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1o luglio 2020. [Em. 43]

Articolo 8

Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1.   Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque dei corpi idrici e delle risorse acque marine se contribuisce in modo sostanziale al buono stato delle acque, comprese le acque dolci, le acque di transizione interne di superficie, gli estuari e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine , e se contempla misure adeguate per ripristinare, proteggere o preservare la diversità biologica, la produttività, la resilienza, il valore e la salute complessiva dell'ecosistema marino, nonché la sussistenza delle comunità che da esso dipendono , attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

la protezione dell’ambiente marino, comprese le acque di balneazione (rivierasche e marine), dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresa la plastica, assicurandone la raccolta e il trattamento adeguati a norma degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (39) o conformemente alle migliori tecniche disponibili di cui nella direttiva 2010/75/UE ;

a bis)

la protezione dell'ambiente acquatico dagli effetti negativi degli scarichi e delle emissioni in mare, in conformità di convenzioni dell'IMO come la Convenzione MARPOL, nonché convenzioni non coperte da quest'ultima, quali la Convenzione per la gestione delle acque di zavorra e le Convenzioni marittime regionali;

b)

la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque potabili, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e a verificando che soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A e B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio (40), e aumentando l’accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;

c)

l’estrazione dell’acqua in linea con l’obiettivo di un buono stato quantitativo come definito nella tabella 2.1.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE;

d)

il miglioramento della gestione delle acque e dell’efficienza idrica, agevolando il riutilizzo dell’acqua , i sistemi di gestione delle acque piovane o qualsiasi altra attività che protegga o migliori la qualità e la quantità dei corpi idrici dell’Unione conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

e)

la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I della direttiva 2008/56/CE, e come ulteriormente specificato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione (41).

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un unico atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022. [Em. 44]

Articolo 9

Contributo sostanziale all’economia circolare e alla , compresi la prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti e l'aumento dell'utilizzo delle materie prime secondarie

1.   Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e alla , compresi la prevenzione e al , il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti , durante l'intero ciclo di vita di un prodotto o di un'attività economica nelle diverse fasi della produzione, del consumo e della fine uso, se tale attività contribuisce in modo sostanziale , conformemente all'acquis dell'UE, al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

il miglioramento dell’uso efficiente delle materie prime e delle risorse nella produzione, anche riducendo l’uso di quelle primarie e aumentando il ricorso a sottoprodotti e  alle materie prime secondarie, contribuendo così alla fine delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

b)

la progettazione, la fabbricazione e l’aumento della durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento o riutilizzabilità dell'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili ;

c)

la progettazione di prodotti ricavati da rifiuti e l'aumento della riutilizzabilità e della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili;

d)

la riduzione del contenuto di sostanze pericolose e la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti , in linea con i requisiti giuridici armonizzati stabiliti a livello dell'Unione, segnatamente con le disposizioni della legislazione unionale che garantiscono una gestione sicura delle sostanze, dei materiali, dei prodotti e dei rifiuti ;

e)

il prolungamento dell’uso dei prodotti, anche incrementando il riutilizzo, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione dei prodotti da parte dei consumatori;

f)

l’aumento dell’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

g)

una minore produzione di rifiuti , ivi compreso nei processi connessi alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla fabbricazione, alla costruzione e alla demolizione ;

h)

l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti ;

h bis)

l'aumento dello sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio;

i)

l’evitare l’incenerimento e, lo smaltimento e il collocamento in discarica dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti ;

j)

l’evitare , il ridurre e il ripulire spargimenti di rifiuti e altre forme di inquinamento , comprese la prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini, causate da una gestione non corretta dei rifiuti;

j bis)

la riduzione della generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici;

k)

l’uso efficiente delle risorse energetiche naturali. , delle materie prime, dell'acqua e del suolo;

k bis)

la promozione della bioeconomia mediante l'uso sostenibile di fonti rinnovabili per la produzione di materiali e beni.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico , basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale sia all’economia circolare sia alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico , basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico , basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021. [Em. 45]

Articolo 10

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

1.   Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce a un elevato livello di in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

la riduzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra nell’aria, nell’acqua e nel suolo;

b)

il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l’ambiente;

c)

la riduzione degli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso di sostanze chimiche.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021. [Em. 46]

Articolo 11

Contributo sostanziale alla protezione della biodiversità e di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla biodiversità e all'esistenza di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare e migliorare o ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici conformemente ai pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

la misure di conservazione della natura per mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, (habitat naturali e specie); la di fauna e flora selvatiche e per raggiungere popolazioni appropriate di specie naturalmente presenti, nonché misure di protezione, il ripristino e il miglioramento dello stato degli ecosistemi e della loro capacità di fornire servizi;

b)

la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso un’adeguata protezione della biodiversità del suolo; la neutralità in termini di degrado del suolo; la bonifica dei siti contaminati;

c)

pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono ad arrestare o prevenire la deforestazione e la perdita di habitat;

d)

la gestione sostenibile delle foreste , tenendo conto del regolamento dell'UE sul legname, del regolamento LULUCF dell'UE, della direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili e della legislazione nazionale applicabile, che è in linea con questa normativa e con le conclusioni della Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) .

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione della biodiversità e di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati ;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022. [Em. 47]

Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi ambientali

1.    Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che , tenendo conto del suo intero ciclo di vita, un’attività economica danneggia in modo significativo:

a)

la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b)

l’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima, attuale e previsto, sull’ambiente naturale e costruito dove l’attività si svolge, e anche al di fuori di esso;

c)

l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato delle acque dell’Unione, comprese le acque dolci, le acque di transizione e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine dell’Unione , in linea con la direttiva 2008/56/CE e la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ;

d)

l’economia circolare e la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali in una o più e delle risorse, quali energie non rinnovabili, materie prime, acqua e suolo, direttamente o indirettamente in diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti, comprese inefficienze legate a caratteristiche destinate a limitare la durata di vita dei prodotti e anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; oppure, se l’attività comporta un aumento significativo nella produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;

e)

la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

f)

gli ecosistemi sani, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato degli ecosistemi.

1 bis.     Nel valutare un'attività economica in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad f), sono presi in considerazione gli impatti ambientali dell'attività stessa, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore. [Em. 48 e 101]

Articolo 13

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati il rispetto delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo .

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione procede a una valutazione d'impatto delle conseguenze e dell'opportunità di una revisione del presente regolamento per includere il rispetto di altre garanzie minime che l'impresa che svolge un'attività economica deve osservare per stabilire se detta attività economica sia ecosostenibile.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente articolo tramite un atto delegato che specifichi i criteri per stabilire se le prescrizioni del presente articolo siano rispettate o meno. Nell'elaborare l'atto delegato di cui al presente articolo, la Commissione tiene conto dei principi elencati ai paragrafi 1 e 2. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 31 dicembre 2020. [Em. 49, 70, 72 e 93]

Articolo 14

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1.   I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

-a)

si fondano su indicatori armonizzati che misurano l'impatto ambientale mediante una valutazione armonizzata del ciclo di vita;

a)

individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

b)

specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

c)

sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

d)

fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore e riconoscendo la competenza degli Stati membri ;

e)

si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del aderiscono al principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

f)

tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare durante tutto il loro ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore, prendendo in considerazione la loro produzione dal trattamento delle materie prime fino al prodotto finale , uso, e fine vita e riciclaggio ;

f bis)

tengono conto dei costi dell'assenza di azione, sulla base del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030;

g)

tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica , e dell'eventualità che un'attività sia in fase di transizione verso una configurazione e/o un funzionamento sostenibili, attraverso progetti di ricerca e innovazione, tabelle di marcia e percorsi specifici atti a realizzare tale transizione ;

h)

tengono conto del potenziale impatto sulla liquidità del mercato, del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di una perdita di valore dovuta al passaggio a un’economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

h bis)

sono semplici da applicare ed evitano inutili oneri eccessivi dal punto di vista della conformità;

i)

coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore macrosettore economico e assicurano che siano trattate in modo equo in termini di rischi per la sostenibilità se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali e non nuocciono in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12 , al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

j)

sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

2.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri basati su indicatori applicabili ad attività legate al passaggio all’energia pulita verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra , segnatamente l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

2 bis.     I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività volte alla produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche sostenibili.

2 ter.     I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività economiche che contribuiscono a impedire il superamento delle attività a elevata intensità di carbonio non siano considerate attività economiche sostenibili.

2 quater.     I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività volte alla produzione di energia elettrica che producono rifiuti non rinnovabili non siano considerate attività economiche sostenibili sotto il profilo ambientale.

3.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all’uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

3 bis.     Se è evidente che la maggior parte delle imprese che svolgono una determinata attività economica è impegnata in un percorso di trasformazione sostenibile, i criteri di vaglio tecnico possono tenerne conto. Tale percorso può essere dimostrato da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in tecnologie nuove e maggiormente sostenibili o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione.

4.   La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio di cui al punto 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici. [Em. 50, 73, 74, 75 e 104]

Articolo 15

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1.   La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile la cui composizione garantisce un equilibrio, un'ampia gamma di opinioni e la parità di genere. Essa è composta , in modo equilibrato, da rappresentanti dei seguenti gruppi :

a)

rappresentanti:

i)

dell’Agenzia europea dell’ambiente;

ii)

delle autorità europee di vigilanza;

iii)

della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

iii bis)

dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

iii ter)

del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG);

b)

esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato , compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate ;

b bis)

esperti che rappresentano la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;

c)

esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento che rappresentano il mondo accademico, comprese le università, gli istituti di ricerca e i think tank, anche con competenze globali .

1 bis.     Gli esperti di cui alle lettere b) e c) sono nominati in conformità dell'articolo 237 del regolamento finanziario e possiedono conoscenze ed esperienze comprovate nei settori coperti dal presente regolamento, in particolare la sostenibilità nel settore finanziario.

1 ter.     Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati riguardo alla procedura di selezione degli esperti che comporranno la piattaforma.

2.   La piattaforma sulla finanza sostenibile:

-a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo all'introduzione di indicatori armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera (-a), e all'eventuale necessità di aggiornarli; a tal fine, attinge dai lavori di organismi e iniziative pertinenti dell'Unione, in particolare il quadro di monitoraggio dell'economia circolare;

a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 14, e sull’eventuale necessità di aggiornarli;

b)

analizza l’impatto dei criteri di vaglio tecnico sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili, in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

c)

assiste la Commissione nell’esame delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili ; le conclusioni di tali analisi sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Commissione ;

d)

su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo, fornisce consulenza alla Commissione o al Parlamento europeo sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi;

d bis)

fornisce consulenza alla Commissione, in collaborazione con l'EFRAG, sullo sviluppo di norme contabili riguardanti la sostenibilità e di norme integrate di informativa per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche attraverso la revisione della direttiva 2013/34/UE;

e)

monitora le tendenze, a livello dell'UE e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali provenienti da attività economiche aventi un impatto negativo sulla sostenibilità ambientale e diretti verso investimenti sostenibili sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili, e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

f)

fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di modificare il presente regolamento , in particolare per quanto concerne la pertinenza e la qualità dei dati, e le modalità per ridurre l'onere amministrativo;

f bis)

contribuisce alla valutazione e allo sviluppo di normative e politiche in materia di finanza sostenibile, comprese questioni di coerenza strategica;

f ter)

assiste la Commissione nella definizione di eventuali obiettivi sociali.

2 bis.     Nell'adempimento di tali compiti la piattaforma tiene debitamente conto dei dati appropriati e della ricerca scientifica pertinente. Essa può condurre consultazioni pubbliche per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi su questioni specifiche nell'ambito del suo mandato.

3.   La piattaforma sulla finanza sostenibile è presieduta dalla Commissione ed è costituita conformemente alle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti . La Commissione pubblica le analisi, le deliberazioni, le relazioni e i verbali della piattaforma sul suo sito web. [Em. 51]

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9 , paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.   La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione procede alle opportune consultazioni e valutazioni delle opzioni strategiche proposte.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 52]

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 17

Clausola di riesame

1.   Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione e l'impatto del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico basati su indicatori delle attività economiche ecosostenibili;

b)

l’eventuale necessità di rivedere i criteri e l'elenco degli indicatori fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica , al fine di agevolare l'innovazione e la transizione sostenibile ;

c)

l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

d)

l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e di investimento con impatto ambientale negativo nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di rivedere o istituire un meccanismo di verifica supplementare della conformità ai criteri basati su indicatori stabiliti nel presente regolamento.

d bis)

l'efficacia della tassonomia nell'incanalare gli investimenti privati verso attività sostenibili.

1 bis.     Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione del presente regolamento se questo crea oneri amministrativi eccessivi o se i dati necessari per i partecipanti ai mercati finanziari non sono disponibili in misura sufficiente.

2.   La relazione è trasmessa Le relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte legislative a corredo della relazione. [Em. 53 e 105]

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli articoli da 3 a 13 del presente regolamento si applicano:

a)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (1) e (2), a decorrere dal 1o luglio 2020;

b)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (4) e (5), a decorrere dal 31 dicembre 2021;

c)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (3) e (6), a decorrere dal 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.

(4)  Trasformare il nostro mondo: L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU 2015) è disponibile alla pagina https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

(5)  COM(2016)0739.

(6)  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(8)  Relazione finale del gruppo di esperti di alto livello dell’Unione in materia di finanza sostenibile, disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.

(9)  COM(2018)0097.

(10)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

(12)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(13)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(14)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 [COM(2011)0244].

(16)  Direttiva 91/676 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).

(18)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(19)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea [COM(2003)0251].

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche [COM(2016)0087].

(21)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(23)  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008)0400.

(24)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(25)  Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

(26)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(27)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(28)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(29)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(30)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(31)  https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment.

(32)  COM(2018)0097.

(33)   Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(34)   Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(35)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(36)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(37)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(38)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(39)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(40)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(41)  Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).


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