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Document 52019AP0230

P8_TA(2019)0230 Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 — C8-0190/2018 — 2018/0148(COD)) P8_TC1-COD(2018)0148 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 108 del 26.3.2021, p. 196–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/196


P8_TA(2019)0230

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 — C8-0190/2018 — 2018/0148(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0296),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0190/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280.


P8_TC1-COD(2018)0148

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si impegna a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

(2)

La Commissione ha riesaminato (4) l’efficacia del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l’efficacia.

(3)

È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. Tuttavia, poiché l'offerta e la domanda sono cambiate poco in termini di consumo di carburante, in questa fase non è necessario modificare la scala utilizzata per classificare il consumo di carburante. È opportuno inoltre esaminare le ragioni di questa mancata evoluzione e i fattori di acquisto, come ad esempio il prezzo e le prestazioni. [Em. 1]

(4)

Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell’Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti . [Em. 2]

(4 bis)

Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l'innovazione a favore di un nuovo processo tecnologico per pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e che riducono il consumo di carburante. [Em. 3]

(5)

I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l’aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest’ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. [Em. non concernente la versione italiana]

(6)

I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante più che compensa il prezzo d’acquisto più elevato dovuto a costi di produzione maggiori.

(7)

Il Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate e aggiornate su detto parametro.

(7 bis)

Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e la rumorosità, e di adottare, al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente. [Em. 5]

(8)

Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.

(9)

Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l’attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(10)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime per l’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l’aderenza sul bagnato al di là di tali prescrizioni, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano un’elevata aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.

(11)

Al fine di garantire l’adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento 117 dell’UNECE (8), che include i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.

(12)

Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'Unione e fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l’inserimento nell’etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. I pneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. Per garantire che gli utenti finali possano operare scelte ponderate e informate, nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. La Commissione dovrebbe sviluppare scale di prestazione per l'aderenza sulla neve e per l'aderenza sul ghiaccio. Tali scale dovrebbero basarsi sul regolamento UNECE n. 117 e sulla norma ISO n. 19447, rispettivamente per la neve e per il ghiaccio. In ogni caso, il logo con il pittogramma di una montagna a tre punte con un fiocco di neve («3PMSF») dovrebbe essere impresso sui pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117. Analogamente, i pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 dovrebbero presentare il logo dei pneumatici da ghiaccio stabilito da tale norma. [Em. 6]

(13)

L’abrasione dei pneumatici durante l’uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l’ambiente, e . La comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un’economia circolare» (9) indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l’altro attraverso misure informative quali l’etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l’abrasione dei pneumatici L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tasso di abrasione dei pneumatici apporterebbe quindi benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente . La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova. [Em. 7]

(14)

I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende il ciclo di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, quali la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Tuttavia, dato che al momento non esiste un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, il presente regolamento dovrebbe prevederne il futuro inserimento.

(15)

L’etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l’85 % dei consumatori dell’Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L’etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici. [Em. 8]

(16)

La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili. [Em. 9]

(17)

L’esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati nei veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È pertanto opportuno richiedere l’etichettatura sistematica dei pneumatici forniti con i veicoli.

(18)

Attualmente le etichette sono esplicitamente obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all’anno rispetto ai pneumatici di classe C1 e C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo.

(19)

Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con la proposta della Commissione di un regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti (11) e con la proposta della Commissione sulle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti (12).

(20)

Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza quindi vedere l’etichetta di cui sono corredati. In tutti questi casi è necessario che l’utente finale veda l’etichetta prima di concludere l’acquisto. La presenza di un’etichetta sui pneumatici nei punti vendita, nonché nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.

(21)

Alcuni utenti finali scelgono i pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch’essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale, anche in quello reperibile via internet.

(22)

I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico promozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio e televisione. [Em. 10]

(23)

Consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno e altri parametri relativi ai pneumatici dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d’uso reali, tenendo conto dei limiti dovuti alla necessità di effettuare prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.

(24)

Il rispetto delle disposizioni relative all’etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell’Unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(25)

Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai rivenditori modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1369.

(26)

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto.

(27)

Al fine di consentire agli utenti finali di potersi fidare dell’etichetta dei pneumatici, è necessario evitare il ricorso a etichette che imitino le etichette previste. Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell’etichetta dei pneumatici.

(28)

Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(29)

Per promuovere l’efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all’uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.

(30)

Al fine di modificare il contenuto e il formato dell’etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, ai pneumatici da neve o da ghiaccio, al chilometraggio e all’abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 12]

(30 bis)

Una volta disponibile un metodo di prova adeguato, i dati relativi al chilometraggio e all'abrasione dei pneumatici saranno uno strumento utile per i consumatori, che ne deriveranno informazioni sulla durabilità, il ciclo di vita e il rilascio accidentale di microplastiche del pneumatico acquistato. Le informazioni sul chilometraggio consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta informata sui pneumatici con una maggiore durata di vita, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo. Pertanto, i dati sulle prestazioni in termini di chilometraggio e abrasione dovrebbero essere inseriti nell'etichetta una volta disponibile un metodo di prova pertinente, significativo e riproducibile per l'applicazione del presente regolamento. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in tale ambito dovrebbero proseguire. [Em. 13]

(31)

Non è necessario rietichettare i pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.

(32)

Al fine di rafforzare la fiducia nell’etichetta e di garantirne l’accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull’etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato , aderenza sulla neve e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009. [Em. 14]

(32 bis)

La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. [Em. 15]

(33)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto UE e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure.

(34)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi e che consumano meno carburante, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dato che necessitano di informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma possono invece, grazie a un quadro normativo armonizzato e a condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l’Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1222/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute promuovere pneumatici sicuri , sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante, che potrebbero contribuire a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute, migliorando al contempo la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. [Em. 16]

2.   Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 C3 che vengono immessi sul mercato . [Em. 17]

2.   Il presente regolamento si applica anche ai pneumatici ricostruiti dopo l’inserimento negli allegati, mediante un atto delegato adottato a norma dell’articolo 12, di un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai pneumatici da fuori strada professionali;

b)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;

c)

ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;

d)

ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

e)

ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;

f)

ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;

g)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«pneumatici di classe C1, C2 e C3», le classi di pneumatici di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009;

(2)

«pneumatici ricostruiti», pneumatici usati ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;

(3)

«pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T», un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;

(4)

«etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici, in relazione ai parametri di cui all’allegato I;

(5)

«punto di vendita», un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita agli utenti finali, comprese le sale d’esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici offerti in vendita agli utenti finali e non montati sui veicoli;

(6)

«materiale tecnico-promozionale», la documentazione, in forma cartacea o elettronica, prodotta dal fornitore per integrare il materiale pubblicitario con almeno le informazioni tecniche conformemente all’allegato V;

(7)

«scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato IV, in forma cartacea o elettronica;

(8)

«documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato di accertare la precisione dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, comprese le informazioni di cui all’allegato III;

(9)

«banca dati dei prodotti», la banca dati istituita a norma del regolamento (UE) n. 1369/2017 e composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online a fini di accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;

(10)

«vendita a distanza», l’offerta a fini di vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utente finale non possa prendere visione del prodotto offerto;

(11)

«fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;

(12)

«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

(13)

«mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti;

(14)

«fornitore», il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione;

(15)

«distributore», una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che immette il prodotto sul mercato;

(16)

«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(17)

«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

(18)

«utente finale», un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;

(19)

«parametro», un parametro del pneumatico ai sensi dell’allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve e o ghiaccio, il chilometraggio o l’abrasione, che ha un impatto significativo sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l’uso; [Em. 18]

(20)

«tipo di pneumatico», una versione del pneumatico nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l’etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello.

Articolo 4

Responsabilità dei fornitori di pneumatici

1.   I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati gratuitamente : [Em. 19]

a)

per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all’allegato IV; oppure [Em. 20]

b)

per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in formato cartaceo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto come indicato nell’allegato IV.

2.   Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti su Internet, i fornitori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono , nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia visibilmente esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em. 21]

3.   I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l’etichetta. [Em. 22]

4.   I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em. 23]

5.   I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi , l'identificativo del modello e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull’etichetta per i parametri fondamentali di cui all’allegato I , come pure i parametri della documentazione tecnica di cui all'allegato III, sono stati sottoposti alla procedura di omologazione a norma del regolamento (CE) n. 661/2009. forniti alle autorità di omologazione prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato. L'autorità di omologazione conferma la ricezione della documentazione dal fornitore e verifica tale documentazione. [Em. 24]

6.   I fornitori garantiscono la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite.

7.   Su richiesta delle autorità degli Stati membri o di terzi accreditati , i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell’allegato III. [Em. 25]

8.   I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento che rientrano nelle loro responsabilità;

9.   I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, qualora ciò possa indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri essenziali.

10.   I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l’etichetta prevista a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2020 da nove mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] , prima dell’immissione sul mercato di un pneumatico prodotto successivamente a tale data , i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 , ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello .

2.   Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato prodotti nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2019 nove mesi meno un giorno dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] , il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2020 12 mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] , nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici , ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.

2 bis.     Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato prima del [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici.

3.   Fino all’inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

4.   Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell’etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un tipo di pneumatico.

5.   Dopo che l’ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 5 anni. [Em. 58]

Articolo 6

Responsabilità dei distributori di pneumatici

1.   I distributori garantiscono che:

a)

nel punto di vendita i pneumatici espongano l’etichetta in conformità all’allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile; oppure [Em. 26]

b)

prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia mostrata presentata all’utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico; [Em. 27]

(b bis)

l'etichetta sia apposta direttamente sul pneumatico e sia leggibile nella sua interezza, senza che nulla ne ostacoli la visibilità. [Em. 28]

2.   I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportano l’etichetta. [Em. 29]

3.   I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em. 30]

4.   Qualora i pneumatici messi in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori garantiscono di fornire agli utenti finali una copia dell’etichetta prima della vendita.

5.   I distributori garantiscono che l’etichetta sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l’utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito o possa richiedere una copia cartacea della scheda.

6.   I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano appositamente agli utenti finali le categorie dei parametri essenziali sull’etichetta e le informano della possibilità di consultare integralmente l’etichetta e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito o richiedendo una copia stampata.

7.   Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti direttamente su Internet, i distributori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono , nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em. 31]

Articolo 7

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, prima della vendita i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro le etichette dei pneumatici venduti con il veicolo, nonché il pertinente materiale tecnico-promozionale.

Articolo 8

Metodi di prova e di misurazione

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull’etichetta sono ottenute applicando i conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’allegato I e la alla procedura di allineamento in laboratorio di cui all’allegato VI. [Em. 32]

Articolo 9

Procedura di verifica

Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate per ciascuno dei parametri fondamentali di cui all’allegato I, secondo la procedura di cui all’allegato VII.

Articolo 10

Obblighi degli Stati membri

1.   Gli Stati membri non ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio, all’interno del proprio territorio, dei pneumatici conformi al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici di categoria inferiore alla categoria B in relazione sia al consumo di carburante sia all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.

2 bis.     Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti vendita, al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento. [Em. 33]

3.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

4.   Entro il 1o giugno 2020 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 3 che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e le comunicano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 11

Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione

1.   [Gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] si applicano ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati adottati a norma dello stesso.

2.   La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all’etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione e tra queste ultime e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di esperti «Cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato» sull’etichettatura dei pneumatici.

3.   I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] prevedono azioni volte a garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento e dovranno essere rafforzati . [Em. 34]

Articolo 11 bis

Pneumatici ricostruiti

Entro … [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti in materia di informazioni per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato e praticabile. [Em. 35]

Articolo 12

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 13 per:

a)

introdurre modifiche al contenuto e al formato dell’etichetta;

a bis)

introdurre parametri e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em. 37]

a ter)

introdurre un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em. 38]

b)

introdurre parametri o requisiti in materia di informazioni negli allegati, in particolare per il chilometraggio e l’abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati; [Em. 39]

c)

adeguare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti degli allegati.

Ove opportuno, Durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti dei pneumatici a gruppi rappresentativi di clienti dell’Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente. [Em. 40]

Articolo 13

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione prepara una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Valutazione e relazioni

Entro il 1o giugno 2026 2022 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento , integrata da una valutazione d'impatto e da un'indagine condotta presso i consumatori, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. [Em. 41]

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulle attività di vigilanza del mercato e sulla sensibilizzazione dei consumatori . Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell’etichetta, tenendo conto altresì dell’esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009. [Em. 42]

Articolo 15

Modifica del regolamento (UE) 2017/1369

All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione e a norma del regolamento (UE) [si prega di inserire riferimento al presente regolamento]».

Articolo 16

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 43]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280.

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

(4)  COM(2017)0658.

(5)  Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

(6)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(8)  GU L 307 del 23.11.2011, pag. 3.

(9)  COM(2018)0028.

(10)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(11)  COM(2017)0279.

(12)  Riferimento da inserire in seguito all'adozione della proposta.

(13)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

ALLEGATO I

Prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici

Parte A: Categorie relative al consumo di carburante

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da «A» a «G» indicata di seguito, che viene misurato in conformità all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all’allegato VI. [Em. 44]

Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l’appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante è quella applicabile alla classe più alta dei parametri (ovvero C2 e non C1).

La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em. 45]

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC ≤ 5,4 6,5

A

RRC ≤ 4,4 5,5

A

RRC ≤ 3,1 4,0

A

5,5 6,6 ≤ RRC ≤ 6,5 7,7

B

4,5 5,6 ≤ RRC ≤ 5,5 6,7

B

3,2 4,1 ≤ RRC ≤ 4,0 5,0

B

6,6 7,8 ≤ RRC ≤ 7,7 9,0

C

5,6 6,8 ≤ RRC ≤ 6,7 8,0

C

4,1 5,1 ≤ RRC ≤ 5,0 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 Vuoto

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 Vuoto

D

5,1 6,1 ≤ RRC ≤ 6,0 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 7,1 ≤ RRC ≤ 7,0 8,0

E

10,6 RRC ≥ 10,6 12,0

F

9,3 RRC ≥ 9,3 10,5

F

RRC ≥ 7,1 8,1

F

[Em. 46]

Parte B: Categorie relative all’aderenza sul bagnato

1.

La categoria relativa all’aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da «A» a «G» indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell’allegato conformemente all'allegato  5 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 47]

1 bis.

La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti dell'omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em. 48]

2.

Calcolo dell’indice di aderenza sul bagnato (G)

G = G(T) - 0,03

dove:

G(T) = aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

1,68 1,55 ≤ G

A

1,53 1,40 ≤ G

A

1,38 1,25 ≤ G

A

1,55 1,40 ≤ G ≤ 1,67 1,54

B

1,40 1,25 ≤ G ≤ 1,52 1,39

B

1,25 1,10 ≤ G ≤ 1,37 1,24

B

1,40 1,25 ≤ G ≤ 1,54 1,39

C

1,25 1,10 ≤ G ≤ 1,39 1,24

C

1,10 0,95 ≤ G ≤ 1,24 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Vuoto

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Vuoto

D

0,95 0,80 ≤ G ≤ 1,09 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 0,65 ≤ G ≤ 0,94 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 0,64

F

Vuoto

G

Vuoto

G

G ≤ 0,64

G

[Em. 49]

Parte C: Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento [Em. 50]

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 51]

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta in base conformemente ai valori limite (LV) di cui all’allegato II, parte C, del fase 2 di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente UNECE n. 117 : [Em. 52]

N in dB

Categoria di rumore esterno di rotolamento

Image 1

N ≤ LV - 6 - 3

Image 2

LV - 6 - 3 < N ≤ LV - 3

Image 3

N > LV - 3

[Em. 53]

Parte D: Aderenza sulla neve

Le prestazioni sulla neve sono testate etichettate in conformità all’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 54]

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta figura può figurare la seguente icona. [Em. 55]

Image 4

Parte E: Aderenza sul ghiaccio

Le prestazioni sul ghiaccio sono testate etichettate in conformità alla norma ISO 19447. [Em. 56]

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 e omologato in base alla prestazione sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta figura può figurare la seguente icona. [Em. 57]

Image 5

ALLEGATO II

Formato dell’etichetta

1.   Etichette

1.1.

Le seguenti informazioni devono essere inserite nelle etichette in conformità alle illustrazioni riportate di seguito.

Image 6

Image 7

Image 8

I.

Nome o marchio del fornitore;

II.

Identificatore del modello del fornitore ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;

III.

Codice QR;

IV.

Consumo di carburante;

V.

Aderenza sul bagnato;

VI.

Rumore esterno di rotolamento;

VII.

Aderenza sulla neve;

VIII.

Aderenza sul ghiaccio;

2.   Struttura dell'etichetta

2.1.

L’etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito:

Image 9

2.2.

L'etichetta è larga almeno 90 mm e alta 130 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.

2.3.

L’etichetta soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

b)

i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 2.1;

(1)

Bordo dell’etichetta: tratto: 1,5 pt — colore: X-10-00-05;

(2)

Calibri normale 8 pt;

(3)

Bandiera europea: larghezza: 15 mm, altezza: 10 mm;

(4)

Banner: larghezza: 51,5 mm, altezza: 13 mm;

Testo «MARCA»: Calibri normale 14 pt, 100 % bianco;

Testo «Numero di modello»: Calibri normale 13 pt, 100 % bianco;

(5)

Codice QR larghezza: 13 mm, altezza: 13 mm;

(6)

Scala da «A» a «F»:

Frecce: altezza: 5,6 mm, spazio intermedio: 0,78 mm, tratto nero: 0,5 pt — colori:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00.

(7)

Linea: larghezza: 88 mm, altezza: 2 pt — Colore: X-00-00-00;

(8)

Pittogramma rumore esterno di rotolamento:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 25,5 mm, altezza: 17 mm — colore: X-10-00-05;

(9)

Freccia:

Freccia: larghezza: 20 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero;

Testo: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bianco;

Testo dell'unità: Helvetica Bold 13 pt, 100 % bianco;

(10)

Pittogramma ghiaccio:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm — tratto: 1,5 pt — colore: 100 % nero;

(11)

Pittogramma neve:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm — tratto: 1,5 pt — colore: 100 % nero;

(12)

Da «A» a «G»: Calibri normale 13 pt, 100 % nero;

(13)

Frecce:

Frecce: larghezza: 11,4 mm, altezza: 9 mm, 100 % nero.

Testo: Calibri Bold 17 pt, 100 % bianco;

(14)

Pittogramma consumo di carburante:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm — colore: X-10-00-05;

(15)

Pittogramma aderenza sul bagnato:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm — colore: X-10-00-05.

c)

Lo sfondo è bianco.

2.4.

La classe del pneumatico è indicata nell’etichetta nel formato prescritto nell’immagine di cui al punto 2.1.

ALLEGATO III

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, comprende i seguenti elementi:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

identificazione e firma della persona avente titolo a vincolare il fornitore;

c)

la denominazione commerciale o il marchio del fornitore;

d)

il modello del pneumatico,

e)

le dimensioni, l’indice di carico e la categoria di velocità del pneumatico;

f)

i riferimenti dei metodi di misurazione applicati.

ALLEGATO IV

Scheda informativa del prodotto

Le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto dei pneumatici sono incluse nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda il prodotto e comprende i seguenti elementi:

a)

il nome o marchio del fornitore;

b)

l'identificazione del modello del fornitore;

c)

la categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico come definita nell’allegato I;

d)

la categoria relativa all'aderenza sul bagnato come definita nell’allegato I;

e)

la categoria relativa al rumore esterno di rotolamento e i decibel conformemente all’allegato I;

f)

l'indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;

g)

l'indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.

ALLEGATO V

Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale

1.

Le informazioni sui pneumatici incluse nel materiale tecnico-promozionale sono fornite nell’ordine seguente:

a)

categoria relativa al consumo di carburante (lettere da «A» a «F»);

b)

categoria relativa all’aderenza sul bagnato (lettere da «A» a «G»);

c)

categoria del rumore esterno di rotolamento e valore misurato (dB);

d)

indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;

e)

indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.

2.

Le informazioni di cui al punto 1 rispettano le prescrizioni seguenti:

a)

essere di facile lettura;

b)

essere di facile comprensione;

c)

se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le prestazioni peggiori e quello che offre quelle migliori.

3.

I fornitori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue:

a)

un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;

b)

una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;

c)

una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:

una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;

la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolamente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;

le distanze di sicurezza devono essere sempre rispettate rigorosamente.

ALLEGATO VI

Procedura di allineamento in laboratorio per la misura della resistenza al rotolamento

1.   Definizioni

Ai fini della procedura di allineamento in laboratorio si applicano le seguenti definizioni:

1.

«laboratorio di riferimento», un laboratorio che fa parte della rete di laboratori il cui nome è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini della procedura di allineamento e che sia in grado di garantire l’accuratezza dei risultati delle prove di cui alla sezione 3 con la propria macchina di prova;

2.

«laboratorio candidato», un laboratorio che partecipa alla procedura di allineamento ma che non è un laboratorio di riferimento;

3.

«pneumatico di allineamento», un pneumatico che viene testato ai fini della procedura di allineamento;

4.

«treno di pneumatici di allineamento», un treno di cinque o più pneumatici di allineamento per l’allineamento di un unica macchina di prova;

5.

«valore assegnato», il valore teorico del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) di un pneumatico di allineamento misurato da un laboratorio teorico rappresentativo della rete di laboratori di riferimento utilizzato per la procedura di allineamento;

6.

«macchina di prova», ogni macchina di prova del pneumatico in uno specifico metodo di misurazione. Ad esempio, due perni che agiscono sullo stesso tamburo non sono considerati una macchina di prova.

2.   Disposizioni generali

2.1.   Principio

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) in un laboratorio di riferimento (l), (RRCm, l ), è allineato ai valori assegnati della rete di laboratori di riferimento.

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) ottenuto da un macchina di prova in un laboratorio candidato (c), RRCm, c è allineato tramite un laboratorio di riferimento della rete di sua scelta.

2.2.   Requisiti di selezione dei pneumatici

Un treno di cinque o più pneumatici di allineamento viene selezionato per la procedura di allineamento in conformità ai seguenti criteri. Viene selezionato un treno per i pneumatici delle classi C1 e C2 e un treno per i pneumatici della classe C3.

a)

Il treno di pneumatici di allineamento viene selezionato in modo da coprire la gamma di diversi RRCs dei pneumatici delle classi C1 e C2 o dei pneumatici della classe C3. In ogni caso, la differenza tra l'RRCm superiore e l'RRCm inferiore del treno di pneumatici, prima e dopo l'allineamento, è almeno uguale a:

i)

3 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e

ii)

2 kg/t per i pneumatici della classe C3.

b)

L'RRCm nel laboratorio candidato o di riferimento (RRCm, c RRCm, l ) basato sul valore dichiarato RRC di ogni pneumatico di allineamento del treno di pneumatici è distribuito uniformemente.

c)

I valori relativi agli indici di carico devono riferirsi opportunamente all’intera serie di pneumatici da testare, così come i valori della forza di resistenza al rotolamento.

Ciascun pneumatico di allineamento è controllato prima dell’uso e sostituito nel caso in cui:

a)

le sue condizioni non lo rendano adatto a prove ulteriori; e/o

b)

le deviazioni del valore RRCm, c RRCm, l siano superiori all’1,5 % rispetto alle misurazioni precedenti dopo l’eventuale correzione che tenga conto della deriva della macchina di prova.

2.3.   Metodo di misurazione

Il laboratorio di riferimento misura ogni pneumatico di allineamento quattro volte e conserva gli ultimi tre risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato misura ogni pneumatico di allineamento (n + 1) volte (n è definito nella sezione 5 e conserva gli ultimi n risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche ed applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Ogni volta che viene misurato un pneumatico di allineamento occorre rimuovere dalla macchina il complesso pneumatico/ruota e ripetere nuovamente dall’inizio l’intera procedura di prova di cui al paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato o di riferimento calcola:

a)

il valore misurato di ogni pneumatico di allineamento per ciascuna misurazione, come specificato all’allegato 6, paragrafi 6.2 e 6.3, del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche (vale a dire corretto per una temperatura di 25 oC e con un diametro del tamburo di 2 m);

b)

il valore medio dei tre (nel caso dei laboratori di riferimento) o degli ultimi n valori misurati (nel caso dei laboratori candidati) di ogni pneumatico di allineamento; e

c)

la deviazione standard (σm) applicando la formula seguente:

Image 10

dove:

i è il contatore da 1 a p per i pneumatici di allineamento;

j è il contatore da 2 a n+1 per le n ultime ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico

n+1 è il numero di ripetizioni delle misurazioni del pneumatico (n+1=4 per i laboratori di riferimento e n+1 ≥4 per i laboratori candidati);

p è il numero dei pneumatici di allineamento (p ≥ 5).

2.4.   Formati dei dati da utilizzare per i calcoli e i risultati

I valori misurati RRC, corretti in base al diametro del tamburo e alla temperatura sono arrotondati al secondo decimale.

I calcoli sono quindi effettuati con tutte le cifre: non ci saranno ulteriori arrotondamenti tranne sulle equazioni finali di allineamento.

Tutti i valori delle deviazioni standard vengono indicati fino al terzo decimale.

Tutti i valori RRC vengono indicati fino al secondo decimale.

Tutti i coefficienti di allineamento (A1l, B1l, A2c e B2c) vengono arrotondati e indicati fino al quarto decimale.

3.   Requisiti applicabili ai laboratori di riferimento e determinazione dei valori assegnati

I valori assegnati di ogni pneumatico di allineamento vengono determinati da una rete di laboratori di riferimento. Ogni due anni la rete valuta la stabilità e validità dei valori assegnati.

Ogni laboratorio di riferimento facente parte della rete è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere una deviazione standard (σm) come segue:

a)

non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e

b)

non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici della classe C3.

I treni di pneumatici di allineamento conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2 vengono misurati in conformità alla sezione 2.3 da ogni laboratorio di riferimento della rete.

Il valore assegnato di ogni pneumatico di allineamento corrisponde alla media dei valori misurati fornita dai laboratori di riferimento della rete per il pneumatico in questione.

4.   Procedura di allineamento di un laboratorio di riferimento ai valori assegnati

Tutti i laboratori di riferimento (l) si allineano ad ogni nuova serie di valori assegnati e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchine o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo dell’apparecchiatura.

L’allineamento utilizza una tecnica di regressione lineare su tutti i singoli dati. I coefficienti di regressione, A1 l e B1l, sono calcolati come segue:

Image 11

dove:

RRC è il valore assegnato del coefficiente di resistenza al rotolamento;

RRCm, l è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento «l» (incluse le correzioni sulla temperatura e sul diametro del tamburo).

5.   Requisiti applicabili ai laboratori candidati

I laboratori candidati ripetono la procedura di allineamento almeno ogni due anni per ciascun macchinario e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchina o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina.

Un treno comune di cinque pneumatici diversi, conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2, viene misurato in conformità alla sezione 2.3 innanzitutto dal laboratorio candidato e poi da un laboratorio di riferimento. Su richiesta del laboratorio candidato può essere testato un numero maggiore di pneumatici di allineamento.

Il treno di pneumatici di allineamento viene fornito dal laboratorio candidato al laboratorio di riferimento selezionato.

Il laboratorio candidato (c) è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere preferibilmente le seguenti deviazioni standard (am):

a)

non superiori a 0,075 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e

b)

non superiori a 0,06 kg/t per i pneumatici della classe C3.

Se la deviazione standard (σm) del laboratorio candidato è superiore ai valori indicati in precedenza nel corso di quattro misurazioni, di cui le ultime tre usate per i calcoli, allora il numero n+1 di ripetizioni della misurazione viene aumentato come segue per l'intero lotto:

n+1 = 1+(σm/γ)2, arrotondato per eccesso al valore intero più vicino

dove:

γ = 0,043 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2

γ = 0,035 kg/t per i pneumatici della classe C3.

6.   Procedura per l’allineamento di un laboratorio candidato

Un laboratorio di riferimento (i) della rete calcola la funzione di regressione lineare su tutti i dati individuali del laboratorio candidato (c). I coefficienti di regressione, A2c e B2c, sono calcolati come segue:

Image 12

dove:

RRCm, l è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento (i) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).

RRCm, c è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio candidato (c) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).

Se il coefficiente di determinazione R2 è inferiore a 0,97, il laboratorio candidato non viene allineato.

L’RRC allineato dei pneumatici testati dal laboratorio candidato viene calcolato applicando la seguente formula:

Image 13

ALLEGATO VII

Procedura di verifica

La conformità al presente regolamento delle categorie dichiarate relative al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento, come pure i valori dichiarati e ulteriori informazioni supplementari sulle prestazioni indicate nell'etichetta, vengono valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure:

a)

dapprima si testa un unico pneumatico o treno di pneumatici:

1.

se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, la prova si considera superata;

2.

se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, si testano altri tre pneumatici o treni di pneumatici. Il valore medio di misura ricavato dai tre pneumatici o treni di pneumatici testati è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate entro le tolleranze definite nella tabella 1;

b)

se le categorie o i valori riportati sull’etichetta derivano dai risultati della prova di omologazione ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione effettuate sui pneumatici.

La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione tiene conto dei margini di tolleranza di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Parametro misurato

Tolleranze di verifica

Coefficiente di resistenza al rotolamento (consumo di carburante)

Il valore misurato allineato non deve superare il limite superiore (il più alto RRC) della categoria dichiarata di oltre 0,3  kg/1 000  kg.

Rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato non deve superare il valore dichiarato di N di oltre 1 dB(A).

Aderenza sul bagnato

Il valore misurato G(T) non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di G) della categoria dichiarata.

Aderenza sulla neve

Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve.

Aderenza sul ghiaccio

Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio.

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1222/2009

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 18

Articolo 3, paragrafo 19

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 9

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, lettera a)

Articolo 12, lettera b)

Articolo 12, lettera c)

Articolo 11, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 12, lettera d)

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17


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