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Document 52019AP0226

P8_TA(2019)0226 Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0864 — C8-0495/2016 — 2016/0380(COD)) P8_TC1-COD(2016)0380 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)

GU C 108 del 26.3.2021, p. 187–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/187


P8_TA(2019)0226

Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0864 — C8-0495/2016 — 2016/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0864),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0495/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco e dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera in data 7 settembre 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0044/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2016)0380

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/944.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INTERCONNETTORE

«Nell'ambito della rifusione della direttiva sull’energia elettrica e del regolamento sull’energia elettrica, la Commissione prende atto dell’accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di «interconnettore» utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell’elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell’energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.

La Commissione esaminerà ulteriormente l’impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l’attuazione della normativa ove necessario.

Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:

La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull’energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell’ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull’energia elettrica, la Commissione sottolinea che l’integrazione dei mercati dell’energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L’ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell’elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell’energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di «market coupling» (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l’applicazione della pertinente normativa dell’Unione».

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in merito all'articolo 26 per disciplinare a livello dell'UE l'obbligatorietà di partecipazione dei fornitori di servizi energetici alla risoluzione alternativa delle controversie. La Commissione si rammarica di questa decisione dal momento che la sua proposta aveva lasciato la scelta agli Stati membri in linea con l'approccio adottato nella direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva ADR) e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Non spetta alla Commissione avviare una valutazione comparativa dei singoli modelli di risoluzione alternativa delle controversie istituiti dagli Stati membri. Pertanto, essa considererà l'efficacia complessiva dei modelli nazionali di risoluzione alternativa delle controversie nel contesto del suo obbligo generale di sorveglianza del recepimento ed effettiva attuazione del diritto dell'Unione.


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