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Document 52018XX0906(01)

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 febbraio 2018 riguardante il progetto di decisione relativo al caso AT.40009 – Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore

GU C 314 del 6.9.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/6


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 febbraio 2018 riguardante il progetto di decisione relativo al caso AT.40009 – Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore

(2018/C 314/07)

1.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.   

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica degli accordi e/o pratiche concordate.

3.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

6.   

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

7.   

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.

8.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

9.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

10.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.   

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.

12.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’esistenza di circostanze attenuanti per uno dei destinatari del progetto di decisione.

13.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

14.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.

15.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

16.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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