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Document 52018XG1227(01)

Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

ST/15255/2018/INIT

GU C 464 del 27.12.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 464/2


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

(2018/C 464/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui all’allegato I della decisione 2013/184/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio (2), e all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati devono essere incluse nell’elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/184/PESC e dal regolamento (UE) n. 401/2013 concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).

Anteriormente al 1o febbraio 2019, le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell’articolo 4 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.

(2)  GU L 327 I del 21.12.2018, pag. 5.

(3)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

(4)  GU L 327 I del 21.12.2018, pag. 1.


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