This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018XG0409(01)
Notice for the attention of the person and entities subject to the restrictive measures provided for in Council Decision (CFSP) 2016/849, as implemented by Council Implementing Decision (CFSP) 2018/551, and Council Regulation (EU) 2017/1509, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2018/548 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Avviso all’attenzione della persona e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Avviso all’attenzione della persona e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU C 122 del 9.4.2018, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/3 |
Avviso all’attenzione della persona e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2018/C 122/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona e delle entità che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio (2), e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona e 21 entità all’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco dell’ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
Facendo seguito alla decisione dell’ONU, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire la persona e le entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione della persona e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1509, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).
La persona e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C — Questioni orizzontali |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione della persona e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 91 del 9.4.2018, pag. 16.
(3) GU L 224 del 31.8.2017 pag. 1.
(4) GU L 91 del 9.4.2018, pag. 2.