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Document 52018XG0109(02)

    Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    GU C 6 del 9.1.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 6/3


    Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    (2018/C 6/02)

    Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

    La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio (3).

    Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio, e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

    Consiglio dell’Unione europea

    Segretariato generale

    DG C 1C

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Email: sanctions@consilium.europa.eu

    Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12.

    Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati in tale regolamento.

    I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione delle persone interessate, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

    I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

    Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

    I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

    Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


    (1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

    (3)  GU L 4 del 9.1.2018, pag. 1.

    (4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


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