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Document 52018XC0921(02)

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [Caso AT.40182 — Pioneer (restrizioni verticali)] [notificata con il numero C(2018) 4790 final] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/4790

GU C 338 del 21.9.2018, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/19


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 luglio 2018

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

[Caso AT.40182 — Pioneer (restrizioni verticali)]

[notificata con il numero C(2018) 4790 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 338/11)

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatarie della decisione sono Pioneer Corporation, Pioneer Europe N.V. e Pioneer GB Ltd (collettivamente «Pioneer»). Durante il periodo dell’infrazione Pioneer Europe N.V. e Pioneer GB Ltd erano società interamente controllate da Pioneer Corporation (Giappone).

(2)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («SEE»). In violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, Pioneer ha attuato pratiche in 12 paesi del SEE volte a limitare sia la capacità dei dettaglianti di fissare i loro prezzi di rivendita in modo indipendente, sia i territori in cui potevano vendere.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

Il caso nei confronti di Pioneer ha avuto origine da un accertamento a sorpresa effettuato il 3 dicembre 2013 nei locali di Pioneer Europe N.V. in Belgio per la presunta imposizione di prezzi di rivendita relativamente a prodotti elettronici di consumo. Poco dopo l’ispezione, Pioneer ha dichiarato di essere interessata a collaborare con la Commissione e ha presentato ulteriori elementi di prova riguardanti la condotta in questione.

(4)

Il 10 marzo 2015 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa presso i locali di un rivenditore al dettaglio online in Francia e di un altro in Germania. Questi rivenditori al dettaglio vendono tra l’altro prodotti Pioneer.

(5)

Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

(6)

Successivamente Pioneer ha presentato un’offerta formale di cooperazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)

Il 7 giugno 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Pioneer, cui la società ha risposto il 14 giugno 2018.

(8)

Il 10 luglio 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(9)

La Commissione ha adottato la presente decisione il 24 luglio 2018.

2.2.   Destinatari e durata

(10)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, nel periodo indicato qui di seguito, a pratiche anticoncorrenziali:

Impresa

Durata

Pioneer

2 gennaio 2011 - 14 novembre 2013

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(11)

I prodotti oggetto della decisione sono i prodotti elettronici di consumo a uso domestico della divisione Home di Pioneer.

(12)

Durante il periodo dell’infrazione Pioneer ha elaborato e attuato una strategia a livello europeo volta a incoraggiare, coordinare e facilitare il monitoraggio dei prezzi di rivendita della sua divisione Home. In tale contesto, Pioneer ha preso misure volte a controllare i prezzi di rivendita dei dettaglianti in 12 paesi del SEE e a chiedere e ottenere l’accordo di questi ultimi al fine di aumentare i prezzi di rivendita. Per conseguire questi risultati, Pioneer ha esercitato pressione commerciale sui dettaglianti che applicavano i prezzi più bassi, adottando in alcuni casi misure di ritorsione nei confronti di quanti opponevano resistenza. Pioneer ha inoltre adottato misure per limitare, scoraggiare o impedire il commercio parallelo di prodotti della sua divisione Home all’interno del SEE.

(13)

Pioneer interveniva sia usando denunce di dettaglianti in merito ai prezzi di rivendita dei concorrenti, sia in modo proattivo. L’aumento dei prezzi di rivendita e il divieto di vendite online transfrontaliere verso altri paesi del SEE veniva realizzato tenendo traccia dei numeri di serie, che consentivano a Pioneer di individuare i rivenditori paralleli e i dettaglianti che applicavano i prezzi più bassi.

(14)

In Francia, Germania, Belgio e nei Paesi Bassi Pioneer utilizzava per lo più la tecnica dell’imposizione dei prezzi di rivendita, ma il suo approccio generale nei confronti delle rivendite era simile anche negli altri paesi del SEE interessati (Danimarca, Finlandia, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Norvegia).

(15)

Sorvegliando strettamente i prezzi di rivendita dei suoi dettaglianti, intervenendo nei confronti di quanti applicavano i prezzi più bassi e spingendoli ad aumentarli, impedendo la vendita online transfrontaliera, Pioneer ha cercato di evitare o di rallentare l’erosione dei prezzi online in tutta la sua rete di vendita al dettaglio (online).

2.4.   Misure correttive

(16)

La decisione si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (2).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(17)

Nel determinare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite nel 2012, ovvero l’ultimo anno completo della partecipazione di Pioneer all’infrazione.

(18)

La Commissione ha preso in considerazione il fatto che l’imposizione di prezzi di rivendita e le restrizioni al commercio parallelo, per loro stessa natura, restringono la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che gli accordi verticali e le pratiche concordate sono, per loro natura, spesso meno dannosi per la concorrenza degli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori, e alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie la proporzione del valore delle vendite è stata fissata all’8 %.

(19)

La Commissione ha preso in considerazione la durata dell’infrazione unica e continuata, come indicato in precedenza.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(20)

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(21)

L’importo dell’ammenda non supera il 10 % del fatturato mondiale di Pioneer.

2.4.4.   Riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione

(22)

La Commissione conclude che, per tenere conto del fatto che Pioneer ha collaborato in modo estremamente efficace al di là del suo obbligo giuridico, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, l’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta sarà ridotta del 50 %.

3.   CONCLUSIONE

(23)

Alla luce di quanto sopra, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla Pioneer a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per l’infrazione unica e continuata è pari a 10 173 000 EUR.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


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