COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.12.2018
COM(2018) 819 final
2018/0415(CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ("la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico") che modifica la direttiva 2006/112/CE ("la direttiva IVA"), che fra l'altro:
–amplia il campo di applicazione dei regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, quali definiti agli articoli da 358 a 369 duodecies della direttiva IVA (il cosiddetto "mini sportello unico") a tutti i tipi di servizi nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, trasformando il mini sportello unico in uno sportello unico. Il mini sportello unico consente ai prestatori di tali servizi di utilizzare un portale web nello Stato membro in cui sono identificati per dichiarare l'IVA esigibile negli altri Stati membri;
–introduce disposizioni speciali applicabili ai soggetti passivi che facilitano determinate cessioni a persone che non sono soggetti passivi effettuate da altri soggetti passivi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
L'obiettivo della presente proposta è stabilire le norme aggiuntive necessarie per sostenere queste modifiche della direttiva IVA che si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2021, nella misura in cui tale sostegno non può essere conseguito tramite le misure di esecuzione fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ("il regolamento di esecuzione IVA"). Si tratta in particolare delle disposizioni relative alle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi nell'UE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione qualora lo sportello unico per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi non sia utilizzato.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con altre normative dell'Unione
La presente proposta stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie per integrare la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, che fa parte del piano d'azione sull'IVA.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Oltre che nel piano d'azione sull'IVA, la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico è stata considerata un'iniziativa fondamentale nella strategia per il mercato unico digitale, nella strategia per il mercato unico e nel piano d'azione per l'e-government.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta affronta alcune questioni derivanti dall'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, che deve essere applicata da tutti gli Stati membri. Le modifiche permettono, in particolare, di garantire che le disposizioni relative alle interfacce elettroniche siano applicate in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, al fine di non creare lacune che potrebbero causare perdite di entrate.
La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità dal momento che non va al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico nonché per il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare tali questioni senza una proposta di modifica della direttiva IVA.
•Scelta dell'atto giuridico
La proposta richiede la modifica della direttiva IVA. Essa stabilisce le norme specifiche necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico i cui obiettivi non possono essere raggiunti mediante l'adozione di misure di esecuzione in quanto richiedono la modifica di disposizioni di base della direttiva IVA. Si tratta in particolare delle disposizioni relative alle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni nell'UE effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione qualora lo sportello unico per le importazioni non sia utilizzato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha svolto numerose tornate di consultazione con le autorità degli Stati membri, sia dell'amministrazione fiscale sia dell'amministrazione doganale, nell'ambito del gruppo sul futuro dell'IVA. Essa ha inoltre incontrato le imprese interessate sia nel quadro del gruppo di esperti sull'IVA sia nel corso di riunioni mirate con operatori di interfacce elettroniche e operatori postali. Infine un apposito seminario Fiscalis 2020 si è tenuto a Malta nel marzo 2018, durante il quale i rappresentanti delle autorità fiscali e doganali e dei settori imprenditoriali interessati hanno discusso insieme i problemi derivanti dall'attuazione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico.
•Valutazione d'impatto
Una valutazione d'impatto è stata condotta per la proposta che ha portato all'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico. La presente proposta modifica solo quanto è necessario per il funzionamento di alcune disposizioni di tale direttiva.
•Efficienza normativa e semplificazione
L'obiettivo principale della proposta è integrare le disposizioni concernenti i soggetti passivi che operano interfacce elettroniche, quali mercati virtuali, piattaforme e portali, che facilitano le cessioni di beni nell'UE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE. Le modifiche proposte semplificheranno ulteriormente gli oneri amministrativi a carico di tali soggetti passivi permettendo di dichiarare più operazioni allo sportello unico e migliorando così la riscossione dell'IVA. Tali disposizioni non hanno pertanto alcuna incidenza per le microimprese o le PMI stabilite nell'UE.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione sarà monitorata dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC), coadiuvato dal proprio sottocomitato per l'informatica, il comitato permanente sulla tecnologia informatica (SCIT).
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 14 bis, inserito nella direttiva IVA dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, dispone che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma o un portale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR (articolo 14 bis, paragrafo 1) o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo (articolo 14 bis, paragrafo 2), si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
In questo modo una cessione da impresa a consumatore (cessione B2C - business to consumer) dal cedente che vende i beni mediante l'uso dell'interfaccia elettronica all'acquirente è di fatto suddivisa in due operazioni: una cessione da tale cedente all'interfaccia elettronica (cessione B2B - business to business) e una cessione dall'interfaccia elettronica all'acquirente (B2C). È pertanto necessario stabilire a quale cessione la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbero essere imputati al fine di determinare correttamente il luogo di cessione. L'articolo 1, punto 1), prevede che la spedizione o il trasporto debba essere imputato alla cessione dall'interfaccia elettronica all'acquirente, come indicato anche nella dichiarazione iscritta nel processo verbale del Consiglio all'atto dell'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico.
L'applicazione diretta dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, creerebbe ulteriori oneri amministrativi per le imprese interessate nonché il rischio di perdite di entrate IVA dovute al pagamento dell'IVA da parte dell'interfaccia elettronica al cedente che vende i beni mediante l'uso dell'interfaccia stessa. Le seguenti modifiche proposte affrontano questi problemi.
–La cessione B2B dal cedente che vende i beni tramite l'uso dell'interfaccia elettronica all'interfaccia elettronica è esente (articolo 1, punto 2), con il diritto per tale cedente di detrarre l'IVA versata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti (articolo 1, punto 3).
–Ai sensi dell'articolo 369 ter della direttiva IVA, quale modificata dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, lo sportello unico può essere utilizzato soltanto per dichiarare e versare l'IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e non sulle cessioni nazionali di beni. Dato che i cedenti che vendono beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica possono detenere una scorta di beni in diversi Stati membri a partire dalla quale effettuano cessioni nazionali, le interfacce elettroniche che si ritiene abbiano ceduto tali beni sarebbero tenute a registrarsi ai fini dell'IVA in tutti questi Stati membri per contabilizzare l'IVA su tali cessioni nazionali. Sarebbe così eliminata la semplificazione dello sportello unico per le interfacce elettroniche, con conseguenti obblighi supplementari a loro carico. Si propone pertanto di consentire alle interfacce elettroniche l'uso dello sportello unico anche per le cessioni nazionali ad acquirenti se si considera che esse stesse abbiano ceduto i beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA. Questo comporta le seguenti modifiche al titolo XII, capo 6, della direttiva IVA:
–modifica dell'intestazione del capo e della relativa sezione 3 (articolo 1, punti 5 e 6);
–modifica della definizione di Stato membro di consumo (articolo 1, punto 7, lettera a));
–ampliamento del campo di applicazione del regime speciale (articolo 1, punto 8);
–modifica della disposizione relativa all'esclusione di un soggetto passivo dal regime speciale (articolo 1, punto 9);
–autorizzazione a includere tali cessioni nazionali nella dichiarazione IVA per lo sportello unico (articolo 1, punti 10 e 11).
Si propone infine un'ultima modifica nel regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione quando lo sportello unico non è utilizzato per dichiarare l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. A norma degli articoli da 369 sexvicies a 369 novovicies, inseriti nella direttiva IVA dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, il pagamento globale dell'IVA all'importazione deve essere effettuato alle autorità doganali entro la fine del mese successivo a quello di importazione. Questo termine di pagamento non è tuttavia allineato al termine previsto per il pagamento globale dell'obbligazione doganale all'articolo 111 del codice doganale dell'Unione, che prevede una dilazione di pagamento fino alla metà del mese successivo a quello di importazione. Con la presente proposta, il termine di dilazione di pagamento nell'ambito del regime speciale in esame è allineato a quello previsto nel codice doganale dell'Unione (articolo 1, punto 12).
L'articolo 2 dispone che le misure si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2021, che è la data di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico.
2018/0415 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Poiché tale disposizione suddivide una cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di tali cessioni la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato al fine di determinare correttamente il luogo di cessione.
(2)Sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità può, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'IVA pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non versare l'IVA alle autorità fiscali. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte che ha versato per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti.
(3)Inoltre i cedenti non stabiliti nella Comunità che si avvalgono di un'interfaccia elettronica per vendere beni possono detenere scorte in più Stati membri e possono effettuare, oltre alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, cessioni di beni a partire da tali scorte ad acquirenti nello stesso Stato membro. Attualmente tali cessioni non rientrano nel regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, anche detti soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi all'interno della Comunità, che si ritiene abbiano essi stessi ricevuto e ceduto i beni, dovrebbero essere autorizzati ad avvalersi di detto regime speciale per dichiarare e pagare l'IVA su tali cessioni nazionali.
(4)Al fine di garantire la coerenza per quanto riguarda il pagamento dell'IVA e del dazio all'importazione all'atto dell'importazione dei beni, il periodo di tempo per il pagamento dell'IVA all'importazione alle autorità doganali nei casi in cui ci si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione dovrebbe essere allineato a quello previsto in materia di dazi doganali all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto il seguente articolo 36 ter:
"Articolo 36 ter
Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14 bis, la spedizione o il trasporto dei beni è imputato alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.";
2)è aggiunto il seguente articolo 136 bis:
"Articolo 136 bis
Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.";
3)all'articolo 169, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)sue operazioni esenti conformemente agli articoli 136 bis, 138, 142 o 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 o 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 o all'articolo 164;";
4)all'articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.";
5)nel titolo XII, l'intestazione del capo 6 è sostituita dalla seguente:
"Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni";
6)al titolo XII, capo 6, l'intestazione della sezione 3 è sostituita dalla seguente:
"Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo";
7)l'articolo 369 bis è così modificato:
a)al primo comma, il punto 3) è sostituito dal seguente:
"3)Per "Stato membro di consumo" si intende uno dei seguenti:
a)nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;
b)nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
c)nel caso delle cessioni di beni effettuate mediante un'interfaccia elettronica che facilita dette cessioni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro, detto Stato membro.";
b)è aggiunto il seguente terzo comma:
"Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. Qualora vi sia più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato da tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.";
8)l'articolo 369 ter è sostituito dal seguente:
"Articolo 369 ter
Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi ad avvalersi del presente regime speciale:
a)un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b)un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove il trasporto dei beni ceduti inizi e termini nello stesso Stato membro;
c)un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è soggetto passivo.
Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.";
9)all'articolo 369 sexies, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)se notifica di non effettuare più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;";
10)l'articolo 369 septies è sostituito dal seguente:
"Articolo 369 septies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o no state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.";
11)all'articolo 369 octies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, l'importo totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta:
a)vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove la spedizione o il trasporto di tali beni inizi e termini nello stesso Stato membro;
b)prestazioni di servizi.
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.
2.
Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati:
a)vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate mediante un'interfaccia elettronica conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;
b)vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni quando la spedizione o il trasporto di tali beni inizia e termina nello stesso Stato membro, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2.
In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri.
In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri, ove disponibile.
La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.";
12)all'articolo 369 septvicies ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia esigibile mensilmente. Il termine di pagamento è quello applicabile al pagamento del dazio all'importazione in situazioni analoghe.".
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente