COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.10.2018
COM(2018) 693 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,
DALL'ALTRA
L'UNIONE EUROPEA,
di seguito denominata "l'Unione",
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA, e
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
da una parte, di seguito denominati congiuntamente "la Parte UE", e
LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,
dall'altra, di seguito denominata "Vietnam",
di seguito denominate congiuntamente "le Parti",
CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 (di seguito "l'accordo di partenariato e cooperazione"), nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Bruxelles il gg/mm/aaaa (di seguito "l'accordo di libero scambio");
DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli investimenti tra le Parti;
RICONOSCENDO che il presente accordo completerà e promuoverà iniziative di integrazione economica regionale;
DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli investimenti nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché dei pertinenti accordi e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute;
DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere gli investimenti;
RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'accordo di libero scambio;
RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, che trova riscontro nei rispettivi impegni nel quadro dell'accordo di libero scambio;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito "l'accordo OMC"), e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono firmatarie, in particolare l'accordo di libero scambio;
DESIDEROSE di promuovere la competitività delle loro aziende garantendo loro un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni di investimento,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1.1
Obiettivo
Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento delle relazioni di investimento tra le Parti, conformemente alle sue disposizioni.
ARTICOLO 1.2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a)
"persona fisica di una Parte", nel caso della Parte UE, un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne e, nel caso del Vietnam, un cittadino del Vietnam, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne;
b)
"persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
c)
"persona giuridica di una Parte", una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica del Vietnam, costituita rispettivamente secondo le disposizioni legislative e regolamentari interne di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam, che eserciti un'attività commerciale sostanziale rispettivamente nel territorio dell'Unione o del Vietnam;
una persona giuridica è:
i)
"di proprietà di" persone fisiche o giuridiche di una delle Parti, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone, rispettivamente, della Parte UE o del Vietnam; o
ii)
"controllata da" persone fisiche o giuridiche di una delle Parti, se le persone, rispettivamente, della Parte UE o del Vietnam hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;
d)
"servizi prestati e attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
e)
"attività economiche", le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, esclusi i servizi prestati e le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
f)
"esecuzione", in relazione a un investimento, la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento, la vendita o altri atti di disposizione dell'investimento;
g)
"misure adottate o mantenute in vigore da una Parte", le misure prese da:
i)
amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
ii)
organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
h)
"investimento", qualunque tipo di attività di proprietà diretta o indiretta di un investitore di una Parte o controllata direttamente o indirettamente da tale investitore nel territorio dell'altra Parte, che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio e una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:
i)
beni materiali o immateriali, beni mobili o immobili, nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno;
ii)
un'impresa, come pure quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano;
iii)
obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano;
iv)
contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili;
v)
crediti monetari o diritti su altre attività o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale; e
vi)
diritti di proprietà intellettuale e avviamento;
i rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti, purché presentino le caratteristiche di un investimento, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne alterano la qualifica di investimenti, purché mantengano le caratteristiche di un investimento;
i)
"investitore di una Parte", una persona fisica o giuridica di una Parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra Parte;
j)
"rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;
k)
"misura", qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
l)
"persona", una persona fisica o una persona giuridica;
m)
"paese terzo", un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo quale definito all'articolo 4.22 (Applicazione territoriale);
n)
"Parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
o)
"Parte", la parte UE o il Vietnam;
p)
"interno", con riferimento alla legislazione, al diritto o alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri e del Vietnam, rispettivamente, la legislazione, il diritto o le disposizioni legislative e regolamentari a livello centrale, regionale o locale; e
q)
"investimento disciplinato", un investimento di un investitore di una Parte nel territorio dell'altra Parte, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o realizzato o acquisito in seguito, che è stato effettuato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'altra Parte.
CAPO 2
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 2.1
Ambito di applicazione
1.
Il presente capo si applica:
a)
agli investimenti disciplinati, e
b)
agli investitori di una Parte in relazione all'esecuzione dei loro investimenti disciplinati.
2.
Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano:
a)
ai servizi audiovisivi;
b)
all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione di materiali nucleari;
c)
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
d)
al cabotaggio marittimo nazionale;
e)
ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i)
i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii)
la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii)
i servizi di sistemi telematici di prenotazione;
iv)
i servizi di assistenza a terra; e
v)
i servizi di gestione degli aeroporti;
e
f)
ai servizi prestati e alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.
3.
Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
4.
Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
5.
Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6.
Ad eccezione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle Parti di cui al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici. Si precisa che le misure in materia di appalti pubblici conformi al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio non sono considerate una violazione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione).
ARTICOLO 2.2
Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione
1.
Le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la tutela della diversità culturale.
2.
Si precisa che il presente capo non può essere interpretato come un impegno di una Parte a non modificare il proprio quadro giuridico e regolamentare, anche in un modo tale da incidere negativamente sull'esecuzione degli investimenti o sulle aspettative di profitto di un investitore.
3.
Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 4, nei seguenti casi la decisione di una Parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione non costituisce una violazione del presente capo:
a)
in assenza di un impegno specifico, nei confronti di un investitore dell'altra Parte o di un investimento disciplinato dal diritto o da un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o
b)
in conformità a condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione.
4.
Si precisa che nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di interrompere la concessione di una sovvenzione o di richiederne il rimborso, oppure nel senso di imporre a tale Parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti, se questi ultimi sono stati ordinati da una delle sue autorità competenti di cui all'allegato 1 (Autorità competenti).
ARTICOLO 2.3
Trattamento nazionale
1.
Ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda la loro esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti.
2.
In deroga al paragrafo 1 e, nel caso del Vietnam, fatto salvo l'allegato 2 (Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale), una Parte può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui, rispettivamente, all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio, qualora si tratti di:
a)
misure adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;
b)
misure di cui alla lettera a), che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, purché tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; o
c)
misure non contemplate dalla lettera a) o b), purché non siano applicate a investimenti effettuati nel territorio della Parte prima della data di entrata in vigore di tali misure o in modo tale da causare danni o perdite a tali investimenti.
ARTICOLO 2.4
Trattamento della nazione più favorita
1.
Ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione di questi ultimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti.
2.
Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti settori:
a)
servizi di comunicazione, esclusi i servizi postali e i servizi di telecomunicazione;
b)
servizi ricreativi, culturali e sportivi;
c)
pesca e acquacoltura;
d)
silvicoltura e caccia; e
e)
attività estrattive, compresi il petrolio e il gas.
3.
Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una Parte di estendere agli investitori dell'altra Parte o agli investimenti disciplinati i benefici di qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o internazionale entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
4.
Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una Parte di estendere agli investitori dell'altra Parte o agli investimenti disciplinati i benefici di:
a)
qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici;
b)
qualsiasi trattamento derivante da un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o
c)
qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o misure prudenziali conformemente all'articolo VII dell'accordo generale sugli scambi di servizi o al suo allegato sui servizi finanziari.
5.
Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure o i meccanismi di risoluzione delle controversie, quali quelli di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), previsti da altri accordi bilaterali, regionali o internazionali. Gli obblighi sostanziali previsti da tali accordi non sono qualificabili di per sé come "trattamento" e non possono pertanto essere presi in considerazione nel valutare una violazione del presente articolo. Le misure di una Parte a norma di tali obblighi sostanziali sono considerate "trattamento".
6.
Il presente articolo è interpretato conformemente al principio eiusdem generis.
ARTICOLO 2.5
Trattamento degli investimenti
1.
Ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo e ne garantisce la piena protezione e sicurezza conformemente ai paragrafi da 2 a 7 e all'allegato 3 (Intesa sul trattamento degli investimenti).
2.
Una Parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce:
a)
un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;
b)
una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
c)
un comportamento manifestamente arbitrario;
d)
una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso;
e)
un trattamento abusivo come coercizione, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede; o
f)
una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle Parti conformemente al paragrafo 3.
3.
Un trattamento non elencato al paragrafo 2 può costituire una violazione del trattamento giusto ed equo qualora le Parti abbiano così concordato conformemente alle procedure di cui all'articolo 4.3 (Modifiche).
4.
Nell'applicare i paragrafi da 1 a 3 un organo di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie) può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una Parte ad un investitore dell'altra Parte per indurlo ad effettuare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale Parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere di effettuare o mantenere detto investimento.
5.
Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" di cui al paragrafo 1 si riferisce agli obblighi di una Parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati.
6.
Qualora una Parte abbia concluso un accordo scritto con investitori dell'altra Parte o con investimenti disciplinati che soddisfa tutte le condizioni seguenti, tale Parte non può violare tale accordo mediante l'esercizio dei pubblici poteri. Le condizioni sono le seguenti:
a)
l'accordo scritto è concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo;
b)
l'investitore fa affidamento sull'accordo scritto nel decidere di effettuare o mantenere l'investimento disciplinato diverso dall'accordo scritto stesso e la violazione danneggia effettivamente tale investimento;
c)
l'accordo scritto crea diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le Parti in relazione a detto investimento; e
d)
l'accordo scritto non contiene alcuna clausola in materia di risoluzione delle controversie tra le parti di tale accordo mediante arbitrato internazionale.
7.
La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.
ARTICOLO 2.6
Indennizzo delle perdite
1.
Gli investitori di una Parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra Parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale altra Parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una Parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte, è accordata una restituzione o un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva dall'altra Parte, qualora tali perdite derivino:
a)
dalla requisizione di un investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte; o
b)
dalla distruzione di un investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte,
senza che la situazione lo richiedesse.
ARTICOLO 2.7
Espropriazione
1.
Nessuna Parte può nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori dell'altra Parte, né direttamente né indirettamente, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione (di seguito "l'espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:
a)
per un fine pubblico;
b)
nel rispetto del principio del giusto procedimento;
c)
su base non discriminatoria; e
d)
dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva.
2.
L'ammontare dell'indennità di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore equo di mercato dell'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi ad un tasso ragionevole determinati in base a criteri commerciali e calcolati dalla data di espropriazione alla data del pagamento. Tale indennità deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile conformemente all'articolo 2.8 (Trasferimenti) e corrisposta senza indugio.
3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora il Vietnam sia la Parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni deve essere:
a)
effettuata per uno scopo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili; e
b)
accompagnata dal pagamento di un'indennità pari al prezzo di mercato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili.
4.
Il rilascio di licenze obbligatorie in relazione ai diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo TRIPS").
5.
Un investitore interessato da un'espropriazione ha il diritto, conformemente alla legislazione della Parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale Parte, della propria domanda e della valutazione dell'investimento.
6.
Il presente articolo deve essere interpretato conformemente all'allegato 4 (Intesa sull'espropriazione).
ARTICOLO 2.8
Trasferimento
Ciascuna Parte consente che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti disciplinati siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:
a)
conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;
b)
utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento;
c)
pagamenti di interessi, canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;
d)
versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
e)
redditi e altri compensi del personale assunto all'estero in relazione all'investimento;
f)
versamenti a norma degli articoli 2.6 (Indennizzo delle perdite) e 2.7 (Espropriazione); e
g)
il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza pronunciata a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti).
ARTICOLO 2.9
Surrogazione
Qualora una Parte, o un organismo che opera per conto della Parte, effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, di una garanzia o di un contratto di assicurazione concluso in relazione a un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte, quest'ultima riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La Parte o l'organismo che opera per conto della Parte può far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti possono essere esercitati dalla Parte o dall'organismo che opera per conto della Parte, oppure dall'investitore unicamente previa autorizzazione della Parte o dell'organismo che opera per conto della Parte.
CAPO 3
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE A
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI
SOTTOSEZIONE 1
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 3.1
Obiettivo
Il presente capo ha per obiettivo l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di pervenire a una soluzione concordata.
ARTICOLO 3.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alla prevenzione e alla risoluzione di qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo.
SOTTOSEZIONE 2
CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
ARTICOLO 3.3
Consultazioni
1.
Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2.
Una Parte può chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato istituito a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), e individuando la misura contestata e le pertinenti disposizioni del presente accordo.
3.
Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e hanno luogo nel territorio della Parte cui è rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle Parti. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le Parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due Parti in eventuali procedimenti successivi.
4.
Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Le consultazioni si ritengono concluse entro 20 giorni, a meno che le entrambe le Parti decidano di proseguirle.
5.
La Parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni può avvalersi dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale) se:
a)
l'altra Parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
b)
le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4;
c)
le Parti decidono di non tenere le consultazioni; o
d)
le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.
6.
Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni fattuali ai fini di un'analisi del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 3.4
Meccanismo di mediazione
Le Parti possono convenire in qualsiasi momento di avviare un procedimento di mediazione a norma dell'allegato 9 (Meccanismo di mediazione) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le Parti.
SOTTOSEZIONE 3
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 3.5
Avvio del procedimento arbitrale
1.
Se le Parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), la Parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2.
La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato. La Parte attrice indica nella propria richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura sarebbe incompatibile con le disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 3.6
Mandato del collegio arbitrale
Salvo diversa decisione delle Parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di:
"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle Parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) ed esporre nella sua relazione le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli articoli 3.10 (Relazione interinale) e 3.11 (Relazione finale).".
ARTICOLO 3.7
Costituzione del collegio arbitrale
1.
Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2.
Entro 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3.
Se le Parti non giungono a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte può, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nominare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). Se una Parte non nomina un arbitro dal proprio sottoelenco, l'arbitro, su richiesta dell'altra Parte, viene designato dal presidente del comitato o da un suo delegato mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di tale Parte istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri).
4.
Se le Parti non giungono a un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato o un suo delegato, su richiesta di una Parte, designa il presidente del collegio arbitrale mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri).
5.
Il presidente del comitato o un suo delegato designa gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o 4.
6.
La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri designati comunica alle Parti di accettare la sua nomina conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura).
7.
Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 o 4, uno degli elenchi di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri) non è ancora stato istituito o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da entrambe le Parti o da una Parte, qualora la proposta sia stata presentata solo da una di esse.
ARTICOLO 3.8
Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale
1.
Le norme e le procedure di cui al presente articolo e agli allegati 7 (Regolamento di procedura) e 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) disciplinano i procedimenti di risoluzione delle controversie di un collegio arbitrale.
2.
Salvo diversa decisione delle Parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro 10 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare tutte le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il calendario del procedimento e i compensi e il rimborso delle spese degli arbitri, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura). Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
3.
La sede dell'udienza è decisa di comune accordo tra le Parti. Qualora le Parti non giungano a un accordo sulla sede, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è il Vietnam e ad Hanoi se la Parte attrice è la Parte UE.
4.
Le udienze sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 7 (Regolamento di procedura).
5.
Conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), alle Parti viene data la possibilità di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Tutte le informazioni o comunicazioni scritte presentate al collegio arbitrale da una Parte sono messe a disposizione dell'altra Parte, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte del collegio arbitrale alle domande e osservazioni di una Parte su tali risposte.
6.
Salvo diversa decisione delle Parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), comunicazioni scritte non richieste (comunicazioni amicus curiae) da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una Parte.
7.
Per le discussioni interne il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse in presenza dei soli arbitri. Il collegio arbitrale può anche autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. Le discussioni del collegio arbitrale e i documenti ad esso presentati rimangono riservati.
ARTICOLO 3.9
Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza
Su richiesta di una Parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può pronunciarsi in via pregiudiziale circa l'effettiva urgenza del caso.
ARTICOLO 3.10
Relazione interinale
1.
Il collegio arbitrale presenta alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le Parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.
2.
Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.
3.
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica.
4.
Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti, comprensive di osservazioni, sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.
ARTICOLO 3.11
Relazione finale
1.
Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle Parti e al comitato entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le Parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.
2.
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per notificare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 75 giorni dalla data della sua costituzione.
3.
La relazione finale comprende un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle osservazioni delle Parti.
ARTICOLO 3.12
Esecuzione della relazione finale
La Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.
ARTICOLO 3.13
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
1.
Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per decidere di comune accordo il periodo di tempo necessario a dare esecuzione alla relazione finale. In tal caso la Parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, notifica alla Parte attrice e al comitato il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione (di seguito "il periodo di tempo ragionevole").
2.
In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della relazione finale, la Parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica effettuata conformemente al paragrafo 1 dalla Parte convenuta, chiede per iscritto al collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) (di seguito "il collegio arbitrale originario") di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta è notificata alla Parte convenuta, con copia al comitato.
3.
Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo sul periodo di tempo ragionevole alle Parti e al comitato entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
4.
La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5.
Le Parti possono convenire di prorogare il periodo di tempo ragionevole.
ARTICOLO 3.14
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale
1.
Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale.
2.
Se le Parti non concordano sull'esistenza delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e notificate a norma del paragrafo 1 o sulla compatibilità di tali misure, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla Parte convenuta, con copia al comitato. La Parte attrice indica nella richiesta la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione).
3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 3.15
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1.
Qualora la Parte convenuta non notifichi alla Parte attrice e al comitato alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione.
2.
Qualora la Parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione o, nel caso in cui tale richiesta venga avanzata, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura adottata non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, nel quadro degli impegni commerciali e di investimento preferenziali applicabili tra le Parti, che hanno un effetto equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La Parte attrice può applicare le misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3.
Se ritiene che l'effetto delle misure adottate dalla Parte attrice non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice, con copia al comitato, prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il collegio arbitrale originario notifica alle Parti e al comitato il proprio lodo sulle misure adottate dalla Parte attrice. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con tale lodo.
4.
Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano:
a)
una volta che le Parti siano pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.19 (Soluzione concordata);
b)
una volta che le Parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, permette alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione); o
c)
una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto a norma dall'articolo 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 3.
ARTICOLO 3.16
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione
delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1.
La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione alla relazione del collegio arbitrale a seguito delle misure applicate dalla Parte attrice o dell'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la Parte attrice revoca le misure adottate conformemente all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Qualora sia stata applicata la compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la Parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione alla relazione del collegio arbitrale.
2.
Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla Parte convenuta, con copia al comitato.
3.
Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle Parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che la misura notificata è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione), sono revocate, a seconda dei casi, le misure di cui all'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) o la compensazione. Se del caso, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.
ARTICOLO 3.17
Sostituzione degli arbitri
Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o più dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, è prorogato di 20 giorni.
ARTICOLO 3.18
Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale
1.
Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Esso riprende i lavori prima della fine di tale periodo di sospensione, su richiesta scritta di entrambe le Parti. Le Parti ne informano di conseguenza il comitato. Il collegio arbitrale può inoltre riprendere i lavori alla fine del periodo di sospensione, su richiesta scritta di una delle Parti. La Parte richiedente ne informa di conseguenza il comitato e l'altra Parte. Se una Parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade e il procedimento è chiuso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui alle disposizioni pertinenti contenute nel presente capo sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori. La sospensione e la chiusura dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 3.24 (Scelta del foro).
2.
Le Parti possono convenire di chiudere il procedimento arbitrale dandone congiuntamente notifica al presidente del collegio arbitrale e al comitato in qualsiasi momento prima della presentazione della relazione finale del collegio arbitrale.
ARTICOLO 3.19
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma del presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è chiuso.
ARTICOLO 3.20
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può chiedere le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate e presentate alle Parti affinché possano formulare osservazioni entro il termine fissato dal collegio arbitrale.
ARTICOLO 3.21
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 (di seguito "la convenzione di Vienna"). Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione a norma dell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "l'organo di conciliazione dell'OMC"). Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle Parti che discendono dal presente accordo.
ARTICOLO 3.22
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1.
Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso pubblico in alcun caso.
2.
Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.
SOTTOSEZIONE 4
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 3.23
Elenco degli arbitri
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato istituisce un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:
a)
un sottoelenco per il Vietnam;
b)
un sottoelenco per l'Unione e i suoi Stati membri; e
c)
un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, né vi abbiano residenza permanente, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del collegio arbitrale.
2.
Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.
3.
Gli arbitri possiedono una provata competenza ed esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori).
4.
Il comitato può istituire un elenco supplementare di 10 persone in possesso di provata competenza ed esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle Parti, tale elenco supplementare è utilizzato per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale).
ARTICOLO 3.24
Scelta del foro
1.
Il ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente capo lascia impregiudicate eventuali azioni in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie, o nel quadro di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.
2.
In deroga al paragrafo 1, in relazione a una determinata misura, una Parte si astiene dal denunciare nel foro competente la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC o di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altro foro, a meno che il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.
3.
Ai fini del presente articolo:
a)
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;
b)
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1; e
c)
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo internazionale si ritengono avviati conformemente a tale accordo.
4.
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Né l'accordo OMC né l'accordo di libero scambio possono essere invocati per impedire a una Parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione).
ARTICOLO 3.25
Termini
1.
Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato.
2.
I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo fra le Parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui alla presente sezione, precisando le motivazioni di tale proposta.
ARTICOLO 3.26
Riesame e modifica
Il comitato può riesaminare e decidere di modificare gli allegati 7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione).
SEZIONE B
Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti
SOTTOSEZIONE 1
Ambito di applicazione e definizioni
ARTICOLO 3.27
Ambito di applicazione
1.
La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una Parte, da un lato, e l'altra Parte, dall'altro, relative a qualsiasi misura che si presume costituisca una violazione delle disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e causi danni o perdite al ricorrente o, qualora la domanda sia presentata per conto di una società stabilita in loco di proprietà del ricorrente o da questi controllata, alla società stabilita in loco.
2.
Si precisa che un ricorrente non può presentare una domanda a norma della presente sezione se il proprio investimento è stato effettuato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura.
3.
Il tribunale e il tribunale d'appello istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 3.38 (Tribunale) e 3.39 (Tribunale d'appello) non possono decidere su domande che esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo.
4.
Una domanda relativa alla ristrutturazione del debito di una Parte è trattata conformemente alla presente sezione e all'allegato 5 (Debito pubblico).
ARTICOLO 3.28
Definizioni
Ai fini della presente sezione, salvo diversamente indicato, si intende per:
a)
"procedimenti", i procedimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello a norma della presente sezione;
b)
"parti della controversia", il ricorrente e il convenuto;
c)
"ricorrente di una Parte":
i)
un investitore di una Parte, di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per proprio conto; o
ii)
un investitore di una Parte, di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per conto di una società stabilita in loco, di proprietà di tale investitore o da questi controllata; si precisa che una domanda presentata a norma del presente punto si considera relativa a una controversia tra uno Stato contraente e un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione ICSID;
d)
"convenzione ICSID", la convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965;
e)
"Parte non coinvolta nella controversia", il Vietnam, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, o l'Unione, qualora il convenuto sia il Vietnam;
f)
"convenuto", il Vietnam oppure, nel caso della Parte UE, l'Unione o lo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda).
g)
"società stabilita in loco", una persona giuridica, stabilita nel territorio di una Parte, di proprietà di un investitore dell'altra Parte o da questi controllata;
h)
"Convenzione di New York del 1958", la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958;
i)
"finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, ma che concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di un compenso soggetto all'esito della controversia, oppure i finanziamenti erogati da persone fisiche o giuridiche che non siano parte della controversia sotto forma di una donazione o di una sovvenzione;
j)
"UNCITRAL", la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; e
k)
"norme di trasparenza UNCITRAL", le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.
SOTTOSEZIONE 2
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E CONSULTAZIONI
ARTICOLO 3.29
Risoluzione amichevole
Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati o la mediazione e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni). È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio dei procedimenti di cui alla presente sezione.
ARTICOLO 3.30
Consultazioni
1.
Se non è possibile risolvere una controversia amichevolmente come previsto all'articolo 3.29 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una Parte che adduca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, presenta all'altra Parte una richiesta di consultazioni. Tale richiesta contiene le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una società stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della società stabilita in loco;
b)
le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate;
c)
le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1;
d)
la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e
e)
gli elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente è un investitore dell'altra Parte, che possiede o controlla l'investimento disciplinato, compresa, se del caso, la società stabilita in loco in relazione alla quale è stata presentata una richiesta di consultazioni.
Se la richiesta di consultazioni è presentata da uno o più ricorrenti o per conto di una o più società stabilite in loco, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e), sono presentate, a seconda dei casi, per ciascun ricorrente o società stabilita in loco.
2.
La richiesta di consultazioni è presentata:
a)
entro tre anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, la società stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione:
i)
dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o
ii)
dalla società stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una società stabilita in loco; o
b)
entro due anni dalla in cui il ricorrente o, se del caso, la società stabilita in loco, abbia cessato di esperire i mezzi di ricorso giudiziari previsti dal diritto interno e, in ogni caso, non oltre sette anni dalla data in cui il ricorrente per la prima volta sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione:
i)
dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o
ii)
dalla società stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una società stabilita in loco;
3.
Salvo diversa decisione delle parti della controversia, le consultazioni si tengono:
a)
ad Hanoi, se le consultazioni vertono su misure del Vietnam;
b)
a Bruxelles, se le consultazioni vertono su misure dell'Unione; o
c)
nella capitale dello Stato membro dell'Unione interessato, se la richiesta di consultazioni verte unicamente su misure adottate da tale Stato membro.
Le consultazioni possono tenersi anche tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo, in particolare se è coinvolta una piccola o media impresa.
4.
Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni.
5.
Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia rinunciato al procedimento nel quadro della presente sezione e non possa presentare una domanda a norma della stessa. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni.
6.
I termini di cui ai paragrafi 2 e 5 non rendono le domande irricevibili se il ricorrente può dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda è attribuibile all'impossibilità del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dalla Parte interessata, purché il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilità di farlo.
7.
La richiesta di consultazioni è inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. Se vengono individuate misure adottate da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa anche allo Stato membro interessato.
ARTICOLO 3.31
Mediazione
1.
Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione.
2.
Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.
3.
Il ricorso alla mediazione può essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti). I termini di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
4.
Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Il mediatore può a tal fine essere designato tra i membri del tribunale nominati a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) o tra i membri del tribunale d'appello nominati a norma dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello). Le parti della controversia possono anche chiedere al presidente del tribunale di nominare un mediatore tra i membri del tribunale che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione né del Vietnam.
5.
Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 2 e 5, all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6, e all'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data in cui si è convenuto di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia, se una divisione del tribunale è stata costituita a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), la divisione sospende il procedimento fino alla data in cui una delle parti della controversia decide di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.
SOTTOSEZIONE 3
PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA E CONDIZIONI PRELIMINARI
ARTICOLO 3.32
Avviso dell'intenzione di presentare una domanda
1.
Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente può notificare un avviso in cui specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di presentare la domanda di risoluzione della controversia a norma della presente sezione e contiene le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una società stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della società stabilita in loco;
b)
le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate;
c)
le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; e
d)
la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto.
L'avviso dell'intenzione di presentare una domanda viene inviato all'Unione o al Vietnam, a seconda dei casi. Se viene individuata una misura adottata da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa anche allo Stato membro interessato.
2.
Se l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda è stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto e, una volta effettuata tale determinazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso comunica al ricorrente se ad agire in qualità di convenuto è l'Unione o uno Stato membro dell'Unione.
3.
Qualora il ricorrente non sia stato informato della determinazione del convenuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda:
a)
se le misure indicate nell'avviso sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto; o
b)
se le misure indicate nell'avviso comprendono misure adottate dall'Unione, l'Unione agisce in qualità di convenuto.
4.
Il ricorrente può presentare una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) basandosi sulla determinazione di cui al paragrafo 2 o, qualora tale determinazione non sia stata comunicata al ricorrente entro i termini di cui al paragrafo 2, conformemente al paragrafo 3.
5.
Qualora, a seguito di una determinazione effettuata a norma del paragrafo 2, il convenuto sia l'Unione o uno dei suoi Stati membri, né l'Unione né lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, né altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità della domanda o della sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa.
6.
Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 2.
7.
Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie osta allo scambio tra l'Unione e lo Stato membro interessato di tutte le informazioni relative ad una controversia.
ARTICOLO 3.33
Presentazione di una domanda
1.
Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e siano trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), il ricorrente può presentare una domanda al tribunale istituito a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3.35 (Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda).
2.
Una domanda può essere presentata al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi in materia di risoluzione delle controversie:
a)
la convenzione ICSID;
b)
il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti (di seguito "il regolamento del meccanismo supplementare ICSID") da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (di seguito "il segretariato dell'ICSID"), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera a);
c)
il regolamento arbitrale UNCITRAL; o
d)
qualunque altra norma concordata dalle parti della controversia. Qualora il ricorrente proponga un meccanismo specifico in materia di risoluzione delle controversie e le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo per iscritto su tale meccanismo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, o il convenuto non abbia risposto al ricorrente, quest'ultimo può presentare una domanda in applicazione delle norme di cui alla lettera a), b) o c).
3.
Tutte le richieste indicate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo devono basarsi sulle misure indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafo 1, lettera c).
4.
Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, integrate da eventuali disposizioni adottate dal comitato, dal tribunale o dal tribunale d'appello.
5.
Una domanda si considera presentata a norma del presente articolo quando il ricorrente ha avviato un procedimento in virtù delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie.
6.
Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.
ARTICOLO 3.34
Altre domande
1.
Un ricorrente non presenta una domanda al tribunale se ha una domanda pendente dinanzi a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che il ricorrente non ritiri tale domanda pendente.
2.
Il ricorrente che agisca per proprio conto non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure è controllata, direttamente o indirettamente, dal ricorrente abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente.
3.
Il ricorrente che agisca per conto di una società stabilita in loco non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della società stabilita in loco oppure è controllata, direttamente o indirettamente, dalla società stabilita in loco abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente.
4.
Prima di presentare una domanda il ricorrente fornisce:
a)
elementi di prova atti a dimostrare che egli stesso e, ove pertinente a norma dei paragrafi 2 e 3, qualsiasi persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente o della società stabilita in loco, oppure qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata dal ricorrente o dalla società stabilita in loco, hanno ritirato le domande pendenti di cui al paragrafo 1, 2 o 3; e
b)
una rinuncia al suo diritto e, se del caso, al diritto della società stabilita in loco, di avviare qualunque domanda di cui al paragrafo 1.
5.
Il presente articolo si applica in combinato disposto con l'allegato 12 (Procedimenti paralleli).
6.
La rinuncia presentata a norma del paragrafo 4, lettera b), cessa di applicarsi qualora la domanda sia respinta sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di nazionalità richieste per avviare un procedimento a norma del presente accordo.
7.
I paragrafi da 1 a 4, compreso l'allegato 12 (Procedimenti paralleli), non si applicano quando le domande depositate dinanzi a un organo giurisdizionale interno sono avviate al solo scopo di ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento provvisori e non comportano il pagamento di un risarcimento pecuniario.
8.
Se le domande sono presentate a norma sia della presente sezione sia della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti), oppure a norma sia della presente sezione sia di un altro accordo internazionale riguardante un trattamento analogo a quello che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), una divisione del tribunale istituita a norma della presente sezione, appena possibile una volta sentite le parti della controversia, tiene in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza i procedimenti a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti) o di un altro accordo internazionale. A tal fine essa può anche sospendere il procedimento, qualora lo ritenga necessario. Nell'agire a norma della presente disposizione il tribunale rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6.
ARTICOLO 3.35
Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda
1.
È possibile presentare una domanda al tribunale a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la presentazione della domanda è corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia da parte del tribunale conformemente alle procedure di cui alla presente sezione ed è accompagnata dalla scelta del ricorrente in merito a uno dei meccanismi in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, come norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie;
b)
sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda);
c)
la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda sono conformi alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1;
d)
le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni);
e)
tutte le richieste indicate nella domanda presentata al tribunale a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) trovano giustificazione nella misura o nelle misure descritte nell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda notificato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); e
f)
sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.34 (Altre domande).
2.
Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni attinenti alla giurisdizione derivanti dalle pertinenti norme in materia di risoluzione delle controversie.
ARTICOLO 3.36
Consenso
1.
Il convenuto presta il proprio consenso alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione.
2.
Al momento della presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) il ricorrente comunica il proprio consenso conformemente alle procedure di cui alla presente sezione.
3.
Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 implica che:
a)
le parti della controversia si astengono dal dare esecuzione a una sentenza pronunciata a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale); e
b)
le parti della controversia si astengono dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza.
4.
Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 è ritenuto conforme:
a)
all'articolo 25 della convenzione ICSID e alle disposizioni del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per quanto concerne il consenso scritto delle parti della controversia; e
b)
all'articolo II della Convenzione di New York del 1958 per quanto concerne una convenzione scritta.
ARTICOLO 3.37
Finanziamento da parte di terzi
1.
In caso di finanziamento da parte di terzi, la parte della controversia che se ne avvale notifica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, qualora la divisione del tribunale non sia stata costituita, al presidente del tribunale, l'esistenza e la natura dell'accordo di finanziamento, nonché il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.
2.
Tale notifica è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa.
3.
Nell'applicare l'articolo 3.48 (Garanzia a copertura delle spese), il tribunale tiene conto dell'eventuale esistenza di un finanziamento da parte di terzi. Nel pronunciarsi sulle spese del procedimento a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4, il tribunale tiene conto del fatto che siano state rispettate o no le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
SOTTOSEZIONE 4
SISTEMA GIURISDIZIONALE PER GLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 3.38
Tribunale
1.
È istituito un tribunale competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda).
2.
A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina nove membri del tribunale. Tre membri sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, tre del Vietnam e tre di paesi terzi.
3.
Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4.
I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche, in particolare, in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.
5.
Il mandato dei membri del tribunale è di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di cinque delle nove persone nominate immediatamente dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante estrazione a sorte, è di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale.
6.
Nell'esame delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno è cittadino del Vietnam e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo.
7.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione delle divisioni sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni.
8.
Il presidente e il vicepresidente del tribunale si incaricano delle questioni organizzative e saranno nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.
9.
In deroga al paragrafo 6, le parti della controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro cittadino di un paese terzo, che deve essere designato dal presidente del tribunale. Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta dovrebbe essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda).
10.
Il tribunale può stabilire le proprie procedure di lavoro. Tali procedure sono compatibili con le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie e con la presente sezione. Se il tribunale decide di procedere in tal senso, il presidente del tribunale stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale e lo presenta al comitato. Il progetto di procedure di lavoro è adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non è adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle Parti. Successivamente il presidente del tribunale presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato, a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione.
11.
Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali norme integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
12.
La divisione del tribunale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale sono anonime.
13.
I membri sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.
14.
Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un onorario giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 16, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale a norma della presente sezione.
15.
L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le Parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una Parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra Parte può scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
16.
A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 17, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale corrisponde all'importo, determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID, in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.
17.
Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate.
18.
Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.
ARTICOLO 3.39
Tribunale d'appello
1.
È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze del tribunale.
2.
Il tribunale d'appello è composto da sei membri, dei quali due sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, due del Vietnam e due di paesi terzi.
3.
A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina i sei membri del tribunale d'appello.
4.
Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale d'appello in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste ai paragrafi 2 e 3.
5.
Il mandato dei membri del tribunale d'appello è di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte, è di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore.
6.
Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente, designati per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.
7.
I membri del tribunale d'appello possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico e le qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle più elevate funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.
8.
Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno è cittadino del Vietnam e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo.
9.
La composizione della divisione incaricata di esaminare ciascun appello è stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale d'appello.
10.
Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro. Le procedure di lavoro sono compatibili con la presente sezione e le istruzioni di cui all'allegato 13 (Procedure di lavoro del tribunale d'appello). Il presidente del tribunale d'appello stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale d'appello e lo presenta al comitato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il progetto di procedure di lavoro è adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non è adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale d'appello apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle Parti. Successivamente il presidente del tribunale d'appello presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione.
11.
Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali disposizioni integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale d'appello può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
12.
La divisione del tribunale d'appello si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale d'appello pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale d'appello sono anonime.
13.
I membri del tribunale d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle altre attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.
14.
I membri del tribunale d'appello ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un compenso giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente al paragrafo 16 per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello a norma della presente sezione.
15.
L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le Parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una Parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra Parte può scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
16.
Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato adotta una decisione che stabilisce l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello. Tali onorari e spese sono suddivisi dal tribunale o, se del caso, dal tribunale d'appello, tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.
17.
Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate.
18.
Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.
ARTICOLO 3.40
Norme etiche
1.
I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Essi non sono collegati ad alcun governo, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia né partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. A tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 11 (Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o delle disposizioni legislative e regolamentari interne.
2.
Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina. L'avviso di ricusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione.
3.
Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio ne dà notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.
4.
Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.
5.
Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le Parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.
ARTICOLO 3.41
Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie
Le Parti avviano negoziati per un accordo internazionale volto a costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti connesso a un meccanismo multilaterale d'appello o distinto da quest'ultimo, applicabile alle controversie nel quadro del presente accordo. Le Parti possono pertanto decidere di non applicare determinate parti della presente sezione. Il comitato può adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie.
SOTTOSEZIONE 5
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
ARTICOLO 3.42
Diritto applicabile e norme di interpretazione
1.
Il tribunale e il tribunale d'appello decidono se, come asserito dal ricorrente, le misure oggetto della domanda violino le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti).
2.
Nel pronunciare le proprie decisioni il tribunale e il tribunale d'appello applicano le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e altre disposizioni del presente accordo, ove applicabili, nonché altre norme o altri principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti e tengono in considerazione, come una questione di fatto, il pertinente diritto interno della Parte coinvolta nella controversia.
3.
Si precisa che il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dall'interpretazione del diritto interno condivisa dagli organi giurisdizionali o dalle autorità competenti ad interpretare il pertinente diritto interno, e qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale e dal tribunale d'appello non è vincolante per gli organi giurisdizionali e le autorità delle Parti. Il tribunale e il tribunale d'appello non sono competenti a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della Parte coinvolta nella controversia.
4.
Il tribunale e il tribunale d'appello interpretano il presente accordo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.
5.
Se insorgono gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative alla presente sezione, il comitato può adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello. Il comitato può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.
ARTICOLO 3.43
Misure antielusione
Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente insorta, o fosse prevedibile con un elevato grado di probabilità, nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. La possibilità di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.
ARTICOLO 3.44
Eccezioni pregiudiziali
1.
Il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che una domanda è manifestamente infondata entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, o entro 30 giorni dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione.
2.
Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione.
3.
Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima riunione della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione motivandole debitamente. Se l'eccezione perviene dopo la prima riunione della divisione del tribunale, il tribunale emette tale decisione o pronuncia tale sentenza provvisoria non appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla presentazione dell'eccezione. Nell'emettere la decisione il tribunale presume che i fatti addotti siano veri e può anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia.
4.
La decisione del tribunale fa salvo il diritto di una parte della controversia di contestare, a norma dell'articolo 3.45 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda e lascia impregiudicato il potere di un tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali. Si precisa che tale eccezione può essere sollevata anche per dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella competenza del medesimo.
ARTICOLO 3.45
Domande giuridicamente infondate
1.
Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali, quali un'eccezione volta a dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella sua competenza, e fatto salvo il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto volta a dimostrare che, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria) anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia.
2.
L'eccezione di cui al paragrafo 1 viene presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Tale eccezione non può essere presentata nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.44 (Eccezioni preliminari), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo.
3.
Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito a tale eccezione, motivandole debitamente.
ARTICOLO 3.46
Trasparenza del procedimento
1.
Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL, fatti salvi i paragrafi da 2 a 8.
2.
La richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, l'avviso di ricusazione e la decisione in merito a tale ricusazione a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche) nonché la richiesta di riunione delle domande a norma dell'articolo 3.59 (Riunione delle domande) sono inserite nell'elenco dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL.
3.
Fatto salvo l'articolo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL, il tribunale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL. Tali documenti possono comprendere elementi probatori, se il convenuto ha dato il suo accordo.
4.
Fatto salvo l'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'Unione o il Vietnam, a seconda dei casi, dopo aver ricevuto i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, li trasmette senza indugio alla Parte non coinvolta nella controversia e li rende disponibili al pubblico, fatta salva la possibilità di espungere informazioni riservate o protette.
5.
I documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL o secondo altre modalità.
6.
Il comitato riesamina il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 3 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Su richiesta di una delle Parti il comitato può adottare una decisione a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera c), che sancisce l'applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo del paragrafo 3 del presente articolo.
7.
Fatte salve eventuali decisioni del tribunale in merito a un'eccezione relativa alla designazione di informazioni ritenute riservate o protette, né le parti della controversia né il tribunale possono divulgare a qualsiasi Parte non coinvolta nella controversia o al pubblico informazioni protette che siano state chiaramente designate come tali dalla parte della controversia che le ha fornite.
8.
Una parte della controversia può divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinché dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.
ARTICOLO 3.47
Decisioni provvisorie
Il tribunale può ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettività della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi di prova in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non può ordinare il sequestro di beni né impedire l'applicazione del trattamento che si presume costituisca una violazione. Ai fini del presente paragrafo, per "ordinanza " si intendono anche le raccomandazioni.
ARTICOLO 3.48
Garanzia a copertura delle spese
1.
Si precisa che, su richiesta, il tribunale può ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalità o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione sulle spese emessa nei suoi confronti.
2.
Se la garanzia a copertura delle spese non è costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale può disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.
ARTICOLO 3.49
Rinuncia agli atti
Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per altri periodi eventualmente concordati dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti del procedimento tramite un'ordinanza ed emette una sentenza sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza l'autorità del tribunale cessa. Il ricorrente non può in seguito presentare una domanda avente lo stesso oggetto.
ARTICOLO 3.50
Lingua del procedimento
1.
Le parti della controversia concordano la lingua da utilizzare nel procedimento.
2.
Se le parti della controversia non hanno raggiunto un accordo a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, il tribunale stabilisce la lingua da utilizzare nel procedimento. Il tribunale decide previa consultazione delle parti della controversia al fine di garantire l'efficienza economica del procedimento e di provvedere affinché la determinazione non comporti oneri inutili per le risorse delle parti della controversia e del tribunale.
ARTICOLO 3.51
Parte non coinvolta nella controversia
1.
Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento di uno qualsiasi dei documenti di cui alle lettere a) e b), o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, fornisce alla Parte non coinvolta nella controversia:
a)
la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, e la domanda di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda); e
b)
su richiesta, qualsiasi documento reso disponibile al pubblico conformemente all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento).
2.
La Parte non coinvolta nella controversia può assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e presentare osservazioni orali in merito all'interpretazione del presente accordo.
ARTICOLO 3.52
Relazioni di esperti
Il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o, previa consultazione delle parti della controversia, di propria iniziativa, può nominare uno o più esperti incaricati di riferirgli per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.
ARTICOLO 3.53
Sentenza provvisoria
1.
Se conclude che una misura oggetto della controversia viola una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), il tribunale, sulla base di una richiesta del ricorrente e sentite le parti della controversia, può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue:
a)
il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e
b)
la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, anziché provvedere alla restituzione, abbia la possibilità di corrispondere il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, determinati in modo coerente con le pertinenti disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti).
Se la domanda è stata presentata per conto di una società stabilita in loco, qualsiasi sentenza a norma del presente paragrafo stabilisce che:
a)
il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili sono corrisposti alla società stabilita in loco; e
b)
le eventuali restituzioni sono corrisposte alla società stabilita in loco.
Il tribunale non può disporre l'abrogazione del trattamento in questione.
2.
Il risarcimento pecuniario non può eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua società stabilita in loco, a seguito della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla parte interessata. Si precisa che, nel momento in cui presenta una domanda per proprio conto, l'investitore può recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in relazione al proprio investimento disciplinato.
3.
Il tribunale non può riconoscere risarcimenti di carattere punitivo.
4.
Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. Altre spese ragionevoli, comprese spese di rappresentanza e di assistenza legale ragionevoli, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze del caso. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese sono ripartite proporzionalmente al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. Il tribunale d'appello esamina le spese conformemente al presente articolo.
5.
Il comitato può adottare regole supplementari in materia di onorari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o una piccola o media impresa. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
6.
Il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se tale termine non può essere rispettato, il tribunale adotta una decisione a tal fine indicando i motivi di tale ritardo.
ARTICOLO 3.54
Procedura d'appello
1.
Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:
a)
errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile;
b)
errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; o
c)
i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).
2.
Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato.
3.
Se il tribunale d'appello rileva che l'appello è fondato, la sua decisione modifica o annulla, in tutto o in parte le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria. La decisione indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale.
4.
Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una decisione definitiva. Qualora ciò non sia possibile, esso rinvia la causa al tribunale.
5.
Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione. Salvo quando circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del procedimento non può in alcun caso superare i 270 giorni.
6.
La parte della controversia che impugna la sentenza costituisce una garanzia atta a coprire le spese dell'appello e un importo ragionevole che deve essere determinato dal tribunale d'appello alla luce delle circostanze del caso.
7.
Per quanto riguarda la procedura d'appello si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3.37 (Finanziamento da parte di terzi), 3.46 (Trasparenza del procedimento), 3.47 (Decisioni provvisorie), 3.49 (Rinuncia agli atti), 3.51 (Parte non coinvolta nella controversia), 3.53 (Sentenza provvisoria) e 3.56 (Indennizzo o altre forme di riparazione).
ARTICOLO 3.55
Sentenza definitiva
1.
Una sentenza provvisoria pronunciata a norma della presente sezione diventa definitiva se nessuna parte della controversia l'ha impugnata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 1.
2.
Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia respinto l'appello a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 2, la sentenza provvisoria diventa definitiva alla data in cui il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione.
3.
Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia pronunciato una decisione definitiva, la sentenza provvisoria quale modificata o annullata dal tribunale d'appello diventa definitiva a decorrere dalla data in cui è stata emessa la decisione definitiva del tribunale d'appello.
4.
Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia modificato o annullato le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria e abbia rinviato la causa al tribunale, quest'ultimo, una volta sentite, se del caso, le parti della controversia, modifica la propria sentenza provvisoria per tenere conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Le risultanze del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal ricevimento della decisione del tribunale d'appello. La sentenza provvisoria modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia.
5.
Ai fini della presente sezione l'espressione "sentenza definitiva" comprende qualsiasi decisione definitiva del tribunale d'appello pronunciata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 4.
ARTICOLO 3.56
Indennizzo o altre forme di riparazione
Il tribunale non accetta come difesa, domanda riconvenzionale, compensazione o domanda analoga valida, il fatto che l'investitore abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione in relazione alla totalità o a parte della riparazione richiesta in una controversia promossa a norma della presente sezione.
ARTICOLO 3.57
Esecuzione delle sentenze definitive
1.
Una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione:
a)
vincola le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia; e
b)
non può essere impugnata in appello o formare oggetto di riesame o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso.
2.
Le Parti riconoscono che una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione è vincolante; ciascuna Parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale Parte.
3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, durante il periodo di cui al paragrafo 4 il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza definitiva relativa a una controversia in cui il convenuto è il Vietnam sono effettuati a norma della convenzione di New York del 1958. Durante tale periodo, il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e l'articolo 3.36 (Consenso), paragrafo 3, lettera b), non si applicano alle controversie in cui il Vietnam è il convenuto.
4.
Per quanto riguarda una sentenza definitiva in relazione alla quale il Vietnam è il convenuto il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 si applicano allo scadere di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o dopo un periodo più lungo stabilito dal comitato qualora le condizioni lo giustifichino.
5.
L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle disposizioni legislative in materia di esecuzione delle sentenze in vigore nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
6.
Si precisa che l'articolo 4.14 (Mancanza di efficacia diretta) non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.
7.
Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York del 1958, le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione sono considerate sentenze arbitrali relative a domande derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.
8.
Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), qualora una domanda di risoluzione di una controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.
ARTICOLO 3.58
Ruolo delle Parti dell'accordo
1.
Le Parti non offrono protezione diplomatica né avviano un ricorso internazionale in relazione a una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione di cui alla presente sezione, tranne qualora l'altra Parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.
2.
Il paragrafo 1 non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti) in relazione a una misura di applicazione generale, qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo e in relazione a tale misura sia stata presentata una domanda per quanto riguarda un investimento specifico a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 3.51 (Parte non coinvolta nella controversia) e all'articolo 5 delle norme di trasparenza UNCITRAL.
ARTICOLO 3.59
Riunione delle domande
1.
Qualora due o più domande presentate a norma della presente sezione abbiano in comune una questione di diritto o di fatto e derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze, il convenuto può presentare al presidente del tribunale una richiesta di riunione di tali domande o di parte di esse. La richiesta contiene:
a)
i nomi e gli indirizzi delle parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si richiede la riunione;
b)
la portata della riunione richiesta; e
c)
i motivi alla base della richiesta.
Il convenuto trasmette la richiesta a ciascun ricorrente interessato da una domanda in relazione alla quale il convenuto intende ottenere la riunione.
2.
Se tutte le parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si intende ottenere la riunione concordano sulla riunione delle domande, le parti della controversia presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale a norma del paragrafo 1. Dopo aver ricevuto tale richiesta congiunta, il presidente del tribunale costituisce una nuova divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) (di seguito "la divisione incaricata di riunire le domande"), competente sulla totalità o su parte delle domande che formano oggetto della richiesta congiunta di riunione.
3.
Se le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non sono giunte a un accordo in merito alla riunione delle domande entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione di cui al paragrafo 1, il presidente del tribunale costituisce una divisione incaricata di riunire le domande a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale). La divisione incaricata di riunire le domande dichiara la propria competenza a conoscere della totalità o di parte delle domande se, una volta esaminate le osservazioni formulate dalle parti della controversia, decide che ciò permetterebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze.
4.
La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento sulla base delle norme in materia di risoluzione delle controversie scelte di comune accordo dai ricorrenti tra quelle di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2.
5.
Se i ricorrenti non hanno raggiunto un accordo sulle norme in materia di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione delle domande, la divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento conformemente al regolamento arbitrale UNCITRAL.
6.
Le divisioni del tribunale costituite a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) si dichiarano incompetenti a conoscere della totalità o di parte delle domande in relazione alle quali è competente la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande; i procedimenti istruiti da tali divisioni sono sospesi o aggiornati, a seconda dei casi. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande pronuncia in relazione alle parti delle domande su cui ha dichiarato la propria competenza è vincolante per le divisioni competenti a conoscere del resto delle domande a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale).
7.
Un ricorrente può ritirare la domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo e tale domanda non può essere ripresentata, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda).
8.
Su richiesta del convenuto, la divisione incaricata di riunire le domande, sulla stessa base e con gli stessi effetti di cui ai paragrafi 3 e 6, può decidere se dichiarare la propria competenza a conoscere della totalità o di parte di una domanda presentata dopo l'avvio del procedimento di riunione delle domande e rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.
9.
Su richiesta di uno dei ricorrenti, la divisione incaricata di riunire le domande può prendere misure opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale ricorrente nei confronti degli altri ricorrenti. Tali misure possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.
CAPO 4
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 4.1
Comitato
1.
Le Parti istituiscono un comitato composto da rappresentanti della Parte UE e del Vietnam.
2.
Il comitato si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una delle Parti. Le riunioni del comitato si svolgono alternativamente nell'Unione o in Vietnam, salvo diversa decisione delle Parti. Il comitato è copresieduto dal ministro della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3.
Il comitato:
a)
assicura il corretto funzionamento del presente accordo;
b)
sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c)
esamina le questioni relative al presente capo sottoposte da una Parte;
d)
esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);
e)
valuta eventuali miglioramenti del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;
f)
su richiesta di una delle Parti, esamina l'attuazione di eventuali soluzioni concordate per quanto riguarda una controversia nel quadro del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);
g)
esamina i progetti di procedure di lavoro stabiliti dal presidente del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10;
h)
fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
i)
esamina ogni altra questione d'interesse concernente materie disciplinate dal presente accordo.
4.
Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, il comitato può:
a)
comunicare con tutte le parti interessate, compreso il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;
b)
valutare e raccomandare alle Parti modifiche del presente accordo o, nei casi specificamente previsti nel presente accordo, modificare mediante una decisione le disposizioni del presente accordo;
c)
adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, anche a norma dell'articolo 3.42 (Diritto applicabile e regole di interpretazione), paragrafo 4, che sono vincolanti per le Parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti), e i tribunali istituiti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);
d)
adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo;
e)
adottare il proprio regolamento interno;
f)
prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa conformemente al presente accordo.
5.
Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo e previo espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge delle Parti, il comitato può:
a)
adottare decisioni di nomina dei membri del tribunale e dei membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3; aumentare o diminuire il numero di membri a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 3, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 4; e destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche), paragrafo 5;
b)
adottare e, successivamente, modificare norme che integrano le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 4; tali norme e modifiche sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello;
c)
adottare una decisione in forza della quale si applica l'articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo dell'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento), paragrafo 3;
d)
fissare l'importo dell'onorario mensile di cui all'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 14, e all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 14, nonché degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafi 14 e 16, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafi 14 e 16;
e)
trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e le altre spese dei membri del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 17, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 17;
f)
adottare o respingere i progetti di procedure di lavoro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10;
g)
adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.41 (Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie); e
h)
adottare regole supplementari in materia di onorari a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 5.
ARTICOLO 4.2
Processo decisionale del comitato
1.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
2.
Il comitato può formulare appropriate raccomandazioni alle Parti.
3.
Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono adottate di comune accordo.
ARTICOLO 4.3
Modifiche
1.
Le Parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'articolo 4.9 (Entrata in vigore).
2.
In deroga al paragrafo 1 e nei casi previsti dal presente accordo, le Parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo. Tale possibilità lascia impregiudicato l'espletamento delle procedure giuridiche applicabili di ciascuna Parte.
ARTICOLO 4.4
Fiscalità
1.
Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o del Vietnam derivanti da convenzioni fiscali tra il Vietnam e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.
2.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpreta nel senso di impedire alle Parti di stabilire una distinzione, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni del loro diritto tributario, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito.
3.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.
ARTICOLO 4.5
Misure prudenziali
1.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali quali:
a)
la protezione degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
b)
la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.
3.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una Parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
ARTICOLO 4.6
Eccezioni generali
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli articoli 2.3. (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) può essere interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o applicare misure:
a)
necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
b)
necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c)
relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d)
necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e)
necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita), ivi comprese quelle relative:
i)
alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii)
alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
iii)
alla sicurezza;
o
f)
incompatibili con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attività economiche o di investitori dell'altra Parte.
ARTICOLO 4.7
Eccezioni specifiche
Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti a norma dell'articolo 2.8 (Trasferimento).
ARTICOLO 4.8
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a)
imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b)
impedire a una Parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i)
connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
ii)
in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iii)
in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
iv)
adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;
c)
impedire a una Parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
ARTICOLO 4.9
Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari
L'articolo 2.8 (Trasferimenti) non può essere interpretato nel senso di impedire a una Parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
a)
fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari;
b)
emissione o commercio di strumenti finanziari;
c)
informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
d)
illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
e)
garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
f)
previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
ARTICOLO 4.10
Misure di salvaguardia temporanee
In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.
ARTICOLO 4.11
Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna
1.
La Parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti, le quali:
a)
non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe;
b)
non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
c)
sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
d)
evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra Parte; e
e)
hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione.
2.
La Parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra Parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
3.
Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del paragrafo 1, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a)
natura e portata delle difficoltà;
b)
ambiente economico e commerciale esterno; o
c)
interventi correttivi alternativi a disposizione.
Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive al paragrafo 1. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della Parte interessata.
ARTICOLO 4.12
Divulgazione delle informazioni
1.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una Parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti). In tali casi, il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
2.
Qualora una Parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la Parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
ARTICOLO 4.13
Entrata in vigore
1.
Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche applicabili.
2.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore del presente accordo. Le Parti possono concordare un'altra data.
3.
Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri del Vietnam.
4.
Il presente accordo può essere applicato provvisoriamente, con l'accordo delle Parti. In tal caso l'accordo si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Unione e il Vietnam si sono dati reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria. Le Parti possono concordare un'altra data.
5.
Qualora una Parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne dà notifica all'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga al paragrafo 4, purché l'altra Parte abbia espletato le procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria e non sollevi obiezioni a tale applicazione entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono applicate provvisoriamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica.
6.
Una Parte può porre fine all'applicazione provvisoria dandone notifica scritta all'altra Parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
7.
Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Il comitato e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.
ARTICOLO 4.14
Durata
1.
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2.
L'Unione o il Vietnam possono notificare per iscritto all'altra Parte la loro intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto alla fine del sesto mese successivo alla notifica.
ARTICOLO 4.15
Denuncia
In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.10 (Durata), le disposizioni del capo 1 (Obiettivi e definizioni generali), degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), le pertinenti disposizioni del capo 4 nonché le disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) continuano a produrre effetti per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data della denuncia per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data delle denuncia del presente accordo, salvo diversa decisione delle Parti. Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.
ARTICOLO 4.16
Adempimento degli obblighi
1.
Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2.
Se una Parte ritiene che l'altra Parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale Parte può adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.
ARTICOLO 4.17
Persone esercenti poteri pubblici delegati
Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna Parte provvede affinché qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una Parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale Parte quali definiti nel presente accordo.
ARTICOLO 4.18
Mancanza di efficacia diretta
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam può disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.
ARTICOLO 4.19
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
ARTICOLO 4.20
Relazioni con altri accordi
1.
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi precedenti tra l'Unione o i suoi Stati membri e il Vietnam.
2.
Il presente accordo è parte delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra, come previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, e rientra nel quadro istituzionale comune.
3.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una Parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.
4.
Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e il Vietnam elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.
5.
In caso di applicazione provvisoria a norma dell'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), nonché dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, è sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) riprendono a produrre effetti.
6.
In deroga ai paragrafi 4 e 5 può essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) conformemente alle regole e alle procedure stabilite in tale accordo, purché:
a)
la domanda derivi da una presunta violazione dell'accordo avvenuta prima della data di sospensione dell'applicazione dello stesso a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dell'accordo non è sospesa a norma del paragrafo 5, prima della data di entrata in vigore del presente accordo; e
b)
non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione dell'applicazione dell'accordo a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dello stesso non è sospesa a norma del paragrafo 5, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda.
7.
In deroga ai paragrafi 4 e 5, in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, una domanda può essere presentata a norma del presente accordo conformemente alle regole e alle procedure ivi stabilite, purché:
a)
la domanda derivi da una presunta violazione del presente accordo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria dello stesso; e
b)
non siano trascorsi più di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria e la data di presentazione della domanda.
8.
Si precisa che non possono essere presentate domande a norma del presente accordo e nel rispetto delle regole e delle procedure in esso stabilite se la domanda deriva da una presunta violazione del presente accordo avvenuta prima della data di entrata in vigore dello stesso o, qualora il presente accordo sia applicato provvisoriamente, prima della data di applicazione provvisoria.
9.
Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 7.
ARTICOLO 4.21
Future adesioni all'Unione
1.
L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2.
Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione, l'Unione si adopera per:
a)
fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
b)
tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam.
3.
L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
4.
Il comitato esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione.
5.
Qualunque nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo a decorrere dalla data di adesione all'Unione per mezzo di una clausola inserita a tale scopo nell'atto di adesione all'Unione. Qualora l'atto di adesione all'Unione non preveda l'adesione automatica dello Stato membro dell'Unione al presente accordo, lo Stato membro dell'Unione interessato aderisce al presente accordo depositando il proprio atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione e il ministero degli Affari esteri del Vietnam, o i loro rispettivi successori. Le Parti possono, con decisione del comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le disposizioni transitorie necessarie.
ARTICOLO 4.22
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica:
a)
per quanto riguarda la Parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
b)
per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio.
Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo espressa disposizione contraria.
ARTICOLO 4.23
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.