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Document 52018PC0532

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

COM/2018/532 final

Bruxelles, 13.7.2018

COM(2018) 532 final

2018/0282(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Un sistema di trasporti efficiente che colleghi l'Unione e i paesi vicini è fondamentale per una crescita economica sostenibile e il benessere di tutti i cittadini. La cooperazione in materia di trasporti con i paesi dei Balcani occidentali era disciplinata dall'osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale (SEETO) nell'ambito del memorandum d'intesa sottoscritto l'11 giugno 2004 da Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo e dalla Commissione. L'obiettivo principale del memorandum d'intesa era estendere ai Balcani occidentali la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e le normative connesse.

Il memorandum d'intesa ha tuttavia mostrato i suoi limiti e, in seguito ad una valutazione effettuata dalla Commissione nel 2008, è stato suggerito un approccio di cooperazione più ampio, che comprenda altre normative in materia di trasporti e altri ambiti collegati ai trasporti. In tale contesto e in base all'esperienza positiva acquisita con l'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, la Commissione ha proposto di trarre ispirazione da tale esempio per le finalità del settore dei trasporti e di negoziare un accordo in forza del quale la legislazione, le norme e le specifiche tecniche applicate dai partner dei Balcani occidentali siano rese compatibili con quelle dell'Unione.

Il 12 giugno 2008 e il 9 ottobre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo 1 , l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia in relazione a un trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT").

Le discussioni a livello tecnico sono state completate con successo nel luglio 2010. Tuttavia, a motivo dell'impossibilità di convenire sulla corretta designazione di una delle parti, la finalizzazione del TCT è rimasta in una fase di stallo per quasi tre anni. I colloqui sono ripresi nel 2013 e nel 2016 si è pervenuti a un accordo sulla versione definitiva del TCT.

Il TCT è stato firmato, a nome dell'Unione, il 12 luglio e il 9 ottobre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2017/1937 del Consiglio 2 , che ne autorizza la firma e l'applicazione provvisoria.

Tutte le parti dell'Europa sudorientale, ad eccezione del Kosovo, hanno già ratificato il TCT. Nel frattempo, il TCT è applicato a titolo provvisorio tra le parti in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, di detto trattato.

Contesto generale

Il rafforzamento della cooperazione regionale nei Balcani occidentali è un elemento fondamentale per la stabilità politica, la sicurezza, la prosperità economica e lo sviluppo sociale nella regione. A tale proposito, il TCT favorirà il quadro dell'adesione dei paesi dei Balcani occidentali accelerando l'allineamento della legislazione nazionale all'acquis dell'Unione in materia di trasporti e in altri settori correlati. Il TCT costituirà inoltre uno strumento fondamentale per promuovere il processo di riforma nel contesto dell'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e la realizzazione della TEN-T estesa ai Balcani occidentali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il TCT è pienamente conforme alle disposizioni vigenti in materia di trasporti e sostituirà il quadro di cooperazione esistente, l'osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale (SEETO), in vigore dal 2004.

Coerenza con le altre normative e gli altri obiettivi dell'Unione

Il TCT è pienamente conforme alle normative e agli obiettivi stabiliti nel quadro della cooperazione con i partner dell'Europa sudorientale o nel contesto del processo di allargamento. Il TCT svolgerà un ruolo centrale nel sostenere tali normative, aiutando i paesi dei Balcani occidentali ad avvicinarsi all'acquis dell'Unione in materia di trasporti.

Il TCT è inoltre pienamente in linea con tutte le normative pertinenti connesse ai trasporti, come quella sull'ambiente e quella sociale.

2.    RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3.    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7.

L'articolo 91 del TFUE dispone che le misure riguardanti i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili nel quadro della politica comune dei trasporti siano adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. A norma dell'articolo 100, paragrafo 2, anche le opportune disposizioni per la navigazione marittima sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 218 del TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. In particolare, il paragrafo 6 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in quanto negoziatore, adotti una decisione che autorizza la conclusione di un accordo a nome dell'Unione europea.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, di una decisione relativa alla conclusione di accordi internazionali.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi sarà alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Conformemente al TCT, il contributo dell'Unione al bilancio della Comunità dei trasporti riguarda solo le spese operative necessarie al funzionamento delle sue istituzioni. Il finanziamento è da realizzarsi tramite la seguente linea di bilancio: IPA 2017/039-402.20/CM/Comunità dei trasporti.

2018/0282 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 3 ,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (il "trattato relativo alla Comunità dei trasporti") tra l'Unione europea e l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia.

(2)Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato firmato, a nome dell'Unione, il 12 luglio e il 9 ottobre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2017/1937 del Consiglio 4 .

(3)La Comunità dei trasporti promuove lo sviluppo dei trasporti tra l'Unione e le parti dell'Europa sudorientale in base alle disposizioni dell'acquis dell'Unione. 

(4)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche degli elenchi della legislazione dell'Unione di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti.

(5)È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il trattato relativo alla Comunità dei trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è approvato a nome dell'Unione.

2.Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del trattato relativo alla Comunità dei trasporti per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata da tale trattato.

Articolo 2

La posizione che dovrà essere assunta dall'Unione in riferimento alle decisioni del comitato direttivo regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti che riguardano semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è adottata dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2)    Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).
(3)    GU ….
(4)    Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 287 del 27.10.2017, pag. 1).
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