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Document 52018PC0472

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Sicurezza interna

    COM/2018/472 final

    Bruxelles,13.6.2018

    COM(2018) 472 final

    2018/0250(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il Fondo Sicurezza interna

    {SWD(2018) 347 final}
    {SWD(2018) 348 final}
    {SEC(2018) 315 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Negli ultimi anni le minacce alla sicurezza in Europa si sono intensificate e diversificate: sotto forma di attentati terroristici, nuove forme di criminalità organizzata e criminalità informatica. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto la risposta forte e coordinata dell’UE. Oltre ai problemi di sicurezza interna, l’Europa deve far fronte a minacce esterne complesse che nessuno Stato membro può gestire da solo. L’UE ha reagito a queste sfide con prontezza e determinazione formulando una risposta strategica nell’Agenda europea sulla sicurezza del 2015. La sicurezza resterà una questione determinante per l’UE negli anni a venire. Gli europei si aspettano che l’Unione e i governi nazionali garantiscano la sicurezza in un mondo incerto e in rapida evoluzione.

    Le sfide che l’Unione europea deve affrontare, in particolare il terrorismo internazionale, non possono essere gestite dai singoli Stati membri né senza il sostegno finanziario e tecnico dell’UE. In un’epoca in cui il terrorismo e altre gravi forme di criminalità operano a livello transnazionale, gli Stati membri mantengono la responsabilità nei confronti dei loro cittadini di garantire la sicurezza pubblica, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’UE, ma l’UE può fornire sostegno alle loro azioni. A questo proposito, i trattati prevedono la necessità di garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di prevenzione e di coordinamento e cooperazione tra le forze di polizia, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti.

    L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), agenzie decentrate dell’UE, svolgono un ruolo fondamentale a livello operativo, di coordinamento e di sostegno per realizzare le priorità, gli obiettivi e le attività dell’UE in materia di sicurezza.

    Il Fondo Sicurezza interna è istituito per facilitare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e le altre autorità pertinenti, in particolare consentendo l’interoperabilità dei vari sistemi di informazione dell’UE per la sicurezza, migliorando l’efficacia e l’efficienza della gestione delle frontiere e della migrazione, facilitando le azioni operative comuni e fornendo assistenza per la formazione, per la costruzione delle infrastrutture di sicurezza essenziali, per la raccolta e il trattamento dei codici di prenotazione conformemente all’acquis dell’UE pertinente e per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie. Esso mira a intensificare la cooperazione operativa transfrontaliera per prevenire, individuare e indagare sulla criminalità transfrontaliera, e a sostenere gli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere tale criminalità, compreso il terrorismo, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, la società civile e i partner privati in tutti gli Stati membri.

    Nella comunicazione “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende” 1 la Commissione propone di moltiplicare il finanziamento dell’Unione destinato alla sicurezza interna per un fattore pari a 1,8 rispetto all’attuale periodo 2014-2020 per garantire un livello elevato di sicurezza nell’Unione e nel contempo rafforzare il ruolo delle agenzie decentrate in questo settore. La presente proposta tuttavia non copre il finanziamento stanziato per le agenzie e disciplina solo il Fondo Sicurezza interna, che contribuirà a garantire un livello elevato di sicurezza nell’Unione. La dotazione finanziaria per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027 sarà pari a 2,5 miliardi di EUR (a prezzi correnti).

    La sfida principale che la proposta mira ad affrontare è la necessità di una maggiore flessibilità nella gestione del futuro fondo rispetto all’attuale periodo di programmazione, e di mezzi per garantire che i finanziamenti siano indirizzati verso le priorità e le azioni dell’UE con un significativo valore aggiunto per l’Unione. Per affrontare le nuove sfide e le nuove priorità sono necessari nuovi meccanismi di assegnazione dei finanziamenti fra i regimi di gestione concorrente, diretta e indiretta.

    I finanziamenti saranno attuati in gestione concorrente dagli Stati membri e in gestione diretta/indiretta dalla Commissione.

    Il criterio per la ripartizione dei finanziamenti sarà la flessibilità nel determinare la giusta modalità di erogazione e i temi ai quali occorre attribuire i finanziamenti, mantenendo al tempo stesso una massa critica di finanziamenti iniziali per gli investimenti strutturali e per i grandi investimenti pluriennali in linea con le esigenze degli Stati membri di ulteriore sviluppo dei loro sistemi in materia di sicurezza. L’assegnazione dei finanziamenti terrà pienamente conto anche della necessità, per gli Stati membri, di rispettare pienamente l’acquis dell’Unione e di concentrare gli investimenti sulle priorità chiave dell’UE.

    L’assegnazione dei finanziamenti ai programmi degli Stati membri si baserà su un criterio di ripartizione che poggia su tre fattori: 1) il prodotto interno lordo, 2) l’estensione del territorio e 3) l’entità della popolazione dello Stato. Si propone di ponderare i fattori come segue: 45% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo, 40% in proporzione all’entità della popolazione e 15% in proporzione all’estensione del territorio dello Stato membro.

    Ai programmi degli Stati membri sarà assegnato il 60% della dotazione totale del Fondo. Si propone di assegnare agli Stati membri il 50% della dotazione finanziaria all’inizio del periodo di programmazione, conservando la possibilità di integrare periodicamente la dotazione. Si prevede di versare un supplemento fisso del 10% della dotazione finanziaria a metà periodo (adeguamento tecnico del criterio di ripartizione in funzione della performance finanziaria: uno Stato membro dovrebbe aver presentato richieste di pagamento che coprano almeno il 10% dell’importo iniziale degli stanziamenti di pagamento).

    Il 40% residuo della dotazione finanziaria complessiva dovrebbe essere gestito tramite lo strumento tematico, che finanzierà periodicamente una serie di priorità definite nelle decisioni di finanziamento della Commissione. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione del fondo erogando finanziamenti per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e le seguenti componenti:

    sostegno ad azioni specifiche, con cui si assegnano finanziamenti aggiuntivi ad azioni determinate di elevato valore aggiunto dell’UE, tramite i programmi nazionali degli Stati membri;

    sostegno ad azioni dell’Unione, gestite in regime di gestione diretta e indiretta;

    assistenza emergenziale.

    La programmazione delle azioni nell’ambito dello strumento tematico dovrebbe essere attuata tramite programmi di lavoro annuali e pluriennali, adottati con decisione di esecuzione della Commissione. Lo strumento permetterà di affrontare nuove priorità o intraprendere azioni urgenti e attuarle tramite la modalità di attuazione più adatta all’obiettivo strategico.

    È inoltre necessario semplificare ulteriormente l’attuazione dello strumento, in particolare garantendo un approccio coerente con le norme applicabili alla gestione di altri fondi dell’Unione (il “corpus unico di norme”), fornendo orientamenti migliori sui sistemi di gestione e di controllo e sugli obblighi in materia di audit, e garantendo che le norme di ammissibilità nell’ambito della gestione concorrente sfruttino tutte le opzioni semplificate in materia di costi. È infine importante massimizzare il valore aggiunto dell’UE nei settori di intervento e attuare un quadro di sorveglianza e valutazione migliore in modo da rafforzare una gestione dei fondi basata sulla performance.

    La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, vista la notifica del Regno Unito, pervenuta il 29 marzo 2017 al Consiglio europeo, dell’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom, in base all’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Il Fondo Sicurezza interna si basa sugli investimenti e sui risultati degli strumenti che lo hanno preceduto:

    i) il programma “Sicurezza e tutela delle libertà”, composto dai programmi specifici “Prevenzione e lotta contro la criminalità” (ISEC) e “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi per la sicurezza” (CIPS) per il periodo 2007-2013;

    ii) lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF-P), istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 2 nell’ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020;

    iii)la parte relativa alla politica antidroga del programma “Giustizia” istituito con regolamento (UE) n. 1382/2013 3 per il periodo 2014-2020.

    Tali strumenti hanno sostenuto le politiche generali dell’UE nel settore della sicurezza interna, ad esempio in materia di cooperazione di polizia e prevenzione e lotta contro la criminalità (compresa la lotta al terrorismo, il potenziamento del coordinamento e della cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol), nella gestione delle crisi (protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche) e nella lotta al traffico di droga.

    Le azioni nell’ambito del Fondo Sicurezza interna dovranno essere coerenti con quelle dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). Il Fondo opererà in piena complementarietà con tali agenzie. Nella comunicazione dal titolo Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende, la Commissione propone di assegnare un importo di 1 128 000 000 EUR (a prezzi correnti) alle agenzie dell’Unione che operano nel settore della sicurezza 4 . Il presente regolamento non riguarda i finanziamenti per queste agenzie, che sono determinati nella regolare procedura di bilancio annuale.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    La portata e l’importanza delle minacce per la sicurezza e la loro natura evolutiva e trasversale impongono una risposta coordinata dell’UE e l’intervento di tutti gli strumenti dell’UE. La sicurezza è una questione trasversale e il Fondo Sicurezza interna non può fornire una risposta efficace dell’UE in assenza di sinergie con gli altri strumenti di finanziamento. La sicurezza è quindi affrontata in vari programmi dell’Unione. In primo luogo, la sicurezza è trattata in sinergia e coerenza con il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale). La sorveglianza, ossia l’individuazione del contrabbando di merci illegali, di esplosivi, di precursori, di flussi migratori irregolari, e i controlli di sicurezza alle frontiere esterne sono fondamentali per mantenere la sicurezza dell’intera UE. Un altro elemento chiave delle sinergie con le politiche in materia di migrazione e frontiere sarà la grande espansione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera una volta che diventerà pienamente operativa con un corpo permanente di circa 10 000 guardie di frontiera 5 .

    Inoltre, è importante garantire la sinergia e la coerenza con i fondi della politica di coesione, la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma “Orizzonte Europa”, il programma “Europa digitale”, il programma “Giustizia” e il programma “Diritti e valori”. Dati i legami intrinseci tra la sicurezza e la giustizia sul terreno, si creeranno sinergie particolari tra il Fondo Sicurezza interna e il programma “Giustizia” per quanto riguarda la fornitura di protezione adeguata alle vittime di reato, il finanziamento delle squadre investigative comuni e la formazione giudiziaria, assicurando l’interoperabilità con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, migliorando le condizioni di trattenimento e la cooperazione interagenzie in materia di giustizia e sicurezza, anche tramite le agenzie connesse alla giustizia quali Eurojust e la Procura europea. Nel settore della politica antidroga, vi sono sinergie con il Fondo sociale europeo Plus, in particolare la componente sulla salute. Si creeranno sinergie anche in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, sicurezza informatica e prevenzione della radicalizzazione. Il FSE+ può svolgere un ruolo importante nel prevenire la radicalizzazione attraverso una migliore integrazione, e il FESR e InvestEU possono essere fondamentali per aumentare la sicurezza degli investimenti nelle infrastrutture in tutta l’Unione; inoltre la sicurezza informatica può essere affrontata aumentando la sicurezza dei sistemi informatici. Come la sicurezza, la sicurezza informatica è un problema transfrontaliero e trasversale e costituisce un elemento importante del programma “Europa digitale”; è pertanto opportuno garantire sinergie con il Fondo Sicurezza interna.

    La sicurezza nel contesto delle problematiche mondiali e delle azioni condotte al di là delle frontiere dell’Unione può avere un impatto significativo sulla sicurezza interna dell’Unione. Pertanto le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, continueranno ad essere sostenute dal Fondo ma dovranno essere attuate in piena sinergia e coerenza con le altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell’UE, tra cui lo strumento di assistenza preadesione, e dovranno completare tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell’Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e le squadre investigative comuni), i reati gravi e di criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. La sicurezza è strettamente legata anche alla difesa; in questo settore l’Unione deve assumere maggiori responsabilità per proteggere i suoi interessi, i suoi valori e il modo di vivere europeo.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Il diritto dell’UE di intervenire nel settore degli affari interni discende dall’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), che recita: “L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima”.

    L’intervento dell’Unione è giustificato dagli obiettivi di cui all’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che stabilisce i mezzi per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre considerare inoltre l’articolo 80 del TFUE, in virtù del quale queste politiche dell’Unione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

    Il presente regolamento si basa sull’articolo 82, paragrafo 1, sull’articolo 84 e sull’articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, che costituiscono basi giuridiche compatibili alla luce delle specifiche circostanze giuridiche che si applicano al processo decisionale di cui al titolo V del TFUE.

    Il presente regolamento fornirà sostegno finanziario sulla base delle politiche comuni dell’Unione (strategie, programmi e piani d’azione), della legislazione, della cooperazione pratica e delle valutazioni delle minacce e dei rischi. Di conseguenza, il programma che attualmente prevede il sostegno finanziario nel settore politico in questione (ISF-Polizia) dovrebbe essere abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2021, fatto salvo un regime transitorio.

    Inoltre la Commissione ha adottato, il 29 maggio 2018, una proposta di regolamento recante le disposizioni comuni 6 per migliorare il coordinamento e armonizzare l’attuazione del sostegno nell’ambito della gestione concorrente, allo scopo principale di semplificare l’attuazione delle politiche. La parte dell’ISF in gestione concorrente è disciplinata da tali disposizioni comuni.

    Poiché i diversi fondi in gestione concorrente perseguono obiettivi complementari e condividono la stessa modalità di gestione, il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce una serie di principi comuni, quali il partenariato. Detto regolamento contiene inoltre elementi comuni di pianificazione strategica e programmazione, tra cui disposizioni sull’accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e stabilisce un approccio comune all’orientamento basato sulla performance dei fondi. Include pertanto le condizioni abilitanti e le disposizioni relative alla sorveglianza, alle relazioni e alla valutazione. Stabilisce altresì disposizioni comuni relative alle norme di ammissibilità, alla gestione finanziaria e alle modalità di gestione e di controllo.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La gestione delle minacce alla sicurezza comporta sfide che i singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Nel complesso, la gestione delle minacce alla sicurezza è un settore in cui l’intervento dell’Unione e la mobilitazione del bilancio dell’UE apportano un chiaro valore aggiunto.

    Nel settore della sicurezza, i reati gravi e di criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce alla sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali minacce, ad esempio attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie interoperabili e le valutazioni comuni dei rischi e delle minacce. Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento contribuirà a rafforzare le capacità nazionali ed europee in questi settori, facilitando la creazione di un quadro dell’Unione per la solidarietà e una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche.

    Gestire la sicurezza dell’Unione richiede notevoli risorse e capacità da parte degli Stati membri. Una più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla messa in comune delle risorse degli Stati membri, consentono di creare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia reciproca e la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni dell’UE. Si tratta di una prospettiva particolarmente importante nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per tutte le forme di operazioni congiunte transfrontaliere risulta determinante per migliorare la cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

    In relazione alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l’adozione di misure e la messa in comune delle risorse a livello dell’UE aumenteranno notevolmente l’effetto moltiplicatore di cui l’UE ha bisogno per convincere altri paesi a impegnarsi con essa su questioni di sicurezza che sono prima di tutto nell’interesse dell’Unione e degli Stati membri.

    La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la maggior parte dei finanziamenti sarà attuata secondo il principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri, riconoscendo pienamente, d’altra parte, che gli interventi dovrebbero essere eseguiti al livello appropriato e che il ruolo dell’Unione dovrebbe limitarsi a quanto necessario.

    Proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità e rientra nel settore di intervento relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia quale definito al titolo V del TFUE. Gli obiettivi e i corrispondenti livelli di finanziamento sono proporzionati a quanto il Fondo intende conseguire. Le azioni previste dalla presente proposta riguardano la dimensione europea della cooperazione di polizia.

    Scelta dello strumento

    Lo strumento proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    La proposta tiene conto dei risultati della valutazione dei precedenti strumenti di finanziamento per la cooperazione di polizia. Essa si basa sulla valutazione ex post dei programmi CIPS e ISEC, che erano gli strumenti per il periodo di programmazione 20072013, e sulla valutazione intermedia dello strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, che è il fondo per l’attuale periodo 2014-2020. Per quanto riguarda i vari criteri di valutazione sono state espresse le seguenti constatazioni.

    Lo strumento di polizia (ISF-P) è stato sostanzialmente efficace e ha contribuito a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione grazie alla prevenzione e alla lotta contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e al potenziamento del coordinamento e della cooperazione tra le autorità di contrasto. Ha inoltre contribuito a migliorare la capacità degli Stati membri di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e, in misura minore, a proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza. Dai dati raccolti risulta che ha contribuito a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e gli organi dell’UE, e a migliorare la capacità degli Stati membri di elaborare valutazioni esaustive delle minacce e dei rischi, sebbene abbia finanziato un numero relativamente limitato di progetti a livello nazionale e dell’Unione. Ha finanziato diverse azioni dell’Unione in materia di allarme rapido e cooperazione in materia di prevenzione delle crisi (ad esempio la rete ATLAS).

    Al momento, tuttavia, l’ISF-P ha compiuto progressi limitati nel rafforzare le capacità amministrative e operative degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche e le vittime, sviluppare programmi di formazione e di scambio, e adottare misure con paesi terzi e organizzazioni internazionali, sebbene la maggior parte dei progetti relativi a tali obiettivi operativi sia ancora in corso.

    Per quanto riguarda l’efficienza, nel complesso, entro i limiti dei dati disponibili, la valutazione ha indicato che i risultati dello strumento sono stati conseguiti a costi ragionevoli in termini di risorse umane e finanziarie. Alcuni Stati membri hanno messo in atto misure di efficienza nazionale. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri incontra difficoltà con gli orientamenti dell’UE, gli indicatori comuni e le relazioni/calendario di monitoraggio. Nonostante i miglioramenti in materia di semplificazione, si può ritenere che gli oneri amministrativi percepiti hanno compromesso l’efficienza.

    L’insieme unico di procedure per i tre fondi, segnatamente il Fondo sicurezza interna - Polizia, il Fondo sicurezza interna - Frontiere esterne e visti (ISF-BV) e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), è risultata una semplificazione. I pochi Stati membri che hanno utilizzato l’opzione semplificata in materia di costi, ne hanno riconosciuto l’efficacia nel ridurre gli oneri amministrativi. Tuttavia, le misure di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi hanno raggiunto i loro obiettivi solo parzialmente. Nonostante i miglioramenti in termini di semplificazione, non vi sono segni sufficienti, in questa fase, di una significativa riduzione degli oneri amministrativi. Le misure di monitoraggio, rendicontazione e controllo sono ancora percepite come troppo onerose e gli Stati membri hanno chiesto ulteriori orientamenti per conformarsi ai requisiti dell’UE. I requisiti in materia di rendicontazione e l’irrilevanza di alcuni indicatori sono stati segnalati anche fra gli elementi che aumentano gli oneri amministrativi.

    La logica originale dello strumento e i suoi obiettivi sono ancora rilevanti all’indomani della crisi nel settore della sicurezza. Sono stati messi a punto meccanismi appropriati per affrontare le mutevoli esigenze a livello tanto di programmazione quanto di attuazione. La flessibilità offerta dallo strumento (possibilità di trasferire i finanziamenti tra gli obiettivi) ha contribuito ad affrontare le mutevoli esigenze. Gli Stati membri, tuttavia, desidererebbero la flessibilità ancora maggiore che deriverebbe dalla riduzione del numero di obiettivi nazionali e dall’abbandono di assegnazioni minime per obiettivo.

    Lo strumento è considerato coerente e i suoi obiettivi complementari a quelle di altre politiche nazionali. La coerenza e la complementarità con altri strumenti di finanziamento dell’UE sono state garantite nelle fasi di ideazione, programmazione e attuazione. Sono stati posti in atto meccanismi di coordinamento per garantire coerenza e complementarità anche nella fase di attuazione. Un ruolo chiave nel garantire la coerenza è svolto dai comitati di sorveglianza e dalle autorità responsabili. Diverse modalità di attuazione si completano reciprocamente. Tuttavia, sembra esservi un margine di miglioramento per quanto riguarda le agenzie dell’UE e la coerenza interna, poiché i beneficiari sono poco sensibilizzati alle azioni e ai progetti nel quadro del Fondo ISF.

    Nel complesso, lo strumento ha garantito il valore aggiunto dell’UE in termini di miglioramento della cooperazione transfrontaliera, scambio di conoscenze e migliori prassi, fiducia tra le autorità di contrasto degli Stati membri e applicazione e attuazione delle politiche essenziali dell’UE (effetti sulle procedure). Ha anche contribuito ad ampliare l’ambito di applicazione e a migliorare la qualità delle azioni in termini di investimenti in settori con priorità insufficienti o altamente specializzati. L’acquisto di attrezzature all’avanguardia ha rafforzato la capacità delle autorità nazionali di svolgere interventi specializzati con una portata più vasta. Lo strumento ha inoltre permesso di ampliare i tipi di scambio di conoscenze e di formazione nel settore del contrasto (effetti sulla portata). Ha altresì contribuito all’armonizzazione delle attività di ricerca a livello europeo in materia di prevenzione della criminalità, ha facilitato l’aumento degli investimenti e si è concentrato su misure a lungo termine in questo settore. Ha anche consentito investimenti importanti, in particolare nei sistemi informatici, nella formazione e nelle attrezzature specializzate (effetti sui volumi). La mancanza di finanziamenti ISF-P avrebbe compromesso la qualità della risposta dell’UE alla cooperazione transfrontaliera e la capacità degli Stati membri di attuare soluzioni innovative (effetti sui ruoli).

    La sostenibilità dello strumento è stata assicurata attraverso l’allineamento e la complementarità delle sue azioni con le azioni sviluppate in risposta alle priorità nazionali o ai requisiti dell’UE. Sono stati messi a punto nelle fasi di programmazione e di attuazione misure globali e meccanismi in grado di assicurare la sostenibilità, in regime di gestione concorrente e diretta. Tuttavia, poiché l’attuazione della maggior parte dei progetti è ancora in corso, è difficile stabilire se gli effetti sui gruppi di destinatari e sui settori specifici continueranno a sentirsi.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Tra il 10 gennaio 2018 e il 9 marzo 2018 si sono svolte due consultazioni pubbliche aperte sui fondi dell’UE nei settori della migrazione e della sicurezza. Nel complesso le persone consultate si sono espresse nettamente a favore di una semplificazione nell’attuazione degli strumenti di finanziamento, di una maggiore flessibilità (specie per quanto riguarda la capacità di reagire a crisi connesse alla migrazione e alla sicurezza) e di un aumento dei finanziamenti e del sostegno in settori caratterizzati da una forte ripartizione delle responsabilità (asilo e gestione delle frontiere) e/o da un alto livello di cooperazione tra gli Stati membri e con le agenzie attive nel settore degli affari interni. Le risposte hanno dimostrato che queste misure possono accrescere l’efficacia e l’efficienza degli strumenti e il valore aggiunto dell’UE. I portatori di interessi hanno inoltre sottolineato l’esigenza di un maggior effetto leva delle politiche in materia di affari interni nei paesi terzi.

    Le autorità competenti degli Stati membri sono state consultate nel quadro del comitato AMIF-ISF. Gli Stati membri hanno apportato contributi sulle principali priorità di finanziamento, sui principali problemi, sull’architettura dei fondi e sulle modalità di erogazione. Sono inoltre stati consultati altri importanti portatori di interessi e beneficiari dei finanziamenti dell’AMIF e dell’ISF in gestione diretta e indiretta, quali le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile, nonché le agenzie attive nel settore degli affari interni.

    I portatori di interessi hanno convenuto che, per aumentare al massimo il valore aggiunto dell’UE, la spesa dell’Unione dovrebbe riflettere le priorità e gli impegni politici a livello dell’Unione e dovrebbe sostenere l’attuazione dell’acquis dell’UE nel settore degli affari interni. Hanno esortato a mettere a disposizione finanziamenti sufficienti per affrontare le sfide già esistenti e quelle nuove. Finanziamenti sufficienti dovrebbero altresì essere messi a disposizione delle agenzie del settore degli affari interni in funzione dell’aumento delle loro attività. I portatori di interessi si sono espressi concordemente sulla necessità di introdurre una maggiore flessibilità nella struttura dei fondi, e hanno dichiarato che, per avere una flessibilità sufficiente per poter reagire ai cambiamenti delle circostanze, occorre mantenere i programmi pluriennali nazionali. Le organizzazioni non governative si sono espresse a favore del mantenimento anche della gestione diretta.

    Queste consultazioni hanno confermato un consenso generale tra i principali portatori di interessi sull’esigenza di ampliare il campo di applicazione del finanziamento dell’UE, anche per quanto riguarda la dimensione esterna, il rafforzamento dell’impatto delle politiche nel settore degli affari interni, un’ulteriore semplificazione dei meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie per reagire alle emergenze.

    Assunzione e uso di perizie

    I preparativi per i futuri strumenti finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2016 e sono continuati nel 2017 e nel 2018. Nell’ambito di queste attività, nel 2017 sono stati svolti studi sul quadro finanziario pluriennale a sostegno della valutazione d’impatto avviata nel settembre 2017. Questi studi hanno raccolto i risultati disponibili delle valutazioni degli strumenti finanziari già esistenti e della consultazione dei portatori di interessi, e hanno esaminato i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, compresa la loro possibile incidenza, analizzati nella valutazione d’impatto.

    Valutazione d’impatto

    Per la presente proposta è stata effettuata una valutazione d’impatto, riguardante il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo Sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che è composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e dallo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale. La scheda di sintesi della valutazione d’impatto e il parere positivo del comitato per il controllo normativo figurano sul seguente sito: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia .

    La valutazione d’impatto ha analizzato varie opzioni relative alle modalità di erogazione dei finanziamenti, affrontando la coerenza e la complementarità con altri strumenti di finanziamento dell’UE, la dimensione esterna dei finanziamenti nel settore della migrazione e della sicurezza, la flessibilità in un ambiente finanziario stabile (compreso lo strumento tematico), le modalità di attuazione (gestione concorrente, diretta e indiretta), la possibilità di fornire assistenza emergenziale e i meccanismi di riesame intermedio. L’opzione prescelta consiste in un misto di opzioni basate sui risultati e sulle raccomandazioni emerse dalla valutazione ex post dei fondi precedenti (periodo di programmazione 2007-2013) e dalla valutazione intermedia dei fondi attuali (periodo di programmazione 2014-2020).

    La valutazione d’impatto tratta le raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo. La tabella in appresso illustra le principali considerazioni e raccomandazioni di miglioramento ricevute per il Fondo Asilo e migrazione, per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere) e per il Fondo Sicurezza interna, e il modo in cui la relazione sulla valutazione d’impatto è stata modificata per tenerne conto.

    Principali considerazioni del comitato per il controllo normativo

    Modifiche della relazione sulla valutazione d’impatto

    La relazione non spiega in che modo un ampliamento delle competenze dell’UE in tali settori [degli affari interni] e un rafforzamento del ruolo delle agenzie incideranno sul sistema nel suo complesso.

    Per il Fondo Asilo e migrazione, per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere) e per il Fondo Sicurezza interna, la relazione è stata riveduta per spiegare in che modo l’ampliamento delle competenze dell’UE e il maggiore ruolo delle agenzie incidono sulle funzioni dei rispettivi fondi (sezione 3.2). Avendo un ruolo importante nell’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e di sicurezza, le agenzie operanti nel settore degli affari interni ricopriranno una funzione di rilievo durante la fase di programmazione dei programmi nazionali, mentre le loro attività di sorveglianza confluirebbero nel riesame intermedio. Un più ampio mandato delle agenzie non avrebbe lo scopo di sostituire gli attuali compiti svolti dagli Stati membri, ma servirebbe piuttosto a rafforzare e potenziare le azioni dell’Unione e dei suoi Stati membri nel settore della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza.

    Ulteriori considerazioni e raccomandazioni di miglioramento

    Modifiche della relazione sulla valutazione d’impatto

    (1) La relazione dovrebbe presentare i principali cambiamenti nella struttura del programma e nelle priorità rispetto all’attuale periodo di programmazione. Dovrebbe inoltre chiarire l’ambito di applicazione della componente esterna del programma, cioè la sua complementarità con gli strumenti esterni.

    La relazione è stata riveduta per presentare i principali cambiamenti nella struttura del programma rispetto all’attuale periodo di programmazione (sezione 3.2) e per chiarire l’ambito di applicazione della componente esterna e la sua complementarità con gli strumenti esterni (sezione 3.3). Gli obiettivi dei fondi sono basati sull’ambito di applicazione degli strumenti precedenti, che, in generale, erano considerati sufficientemente ampi da sostenere l’attuazione delle priorità politiche dell’UE, apportando un valore aggiunto. Gli adattamenti delle priorità e delle azioni rispecchiano gli sviluppi delle politiche e la necessità di sinergie con altri fondi dell’UE. Gli interventi nell’ambito della dimensione esterna saranno concepiti e attuati in coerenza con l’azione esterna e la politica estera dell’UE, in particolare con lo strumento esterno dell’UE.

    (2) La relazione dovrebbe inoltre spiegare in che modo l’ampliamento delle competenze dell’UE e il maggior ruolo delle agenzie influiscono sulle funzioni dei rispettivi programmi. Vi è una maggiore necessità di azioni a livello nazionale, una maggiore necessità di delega alle agenzie, o viene ridotta la priorità di taluni interventi?

    Si vedano le modifiche apportate alla relazione per rispondere alle principali considerazioni di cui sopra del comitato per il controllo normativo.

    (3) Al comitato risulta che il nuovo meccanismo di riserva di efficacia dell’attuazione era ancora in corso di elaborazione durante la stesura della relazione. La versione finale della relazione dovrebbe tuttavia aggiornare e chiarire il meccanismo prescelto e giustificarlo alla luce dell’esperienza acquisita con altri fondi dell’UE (come spiegato oralmente al comitato).

    La relazione è stata riveduta per aggiornare e chiarire il meccanismo prescelto, tenendo conto dell’esperienza acquisita con altri fondi dell’UE e degli sviluppi nel quadro della preparazione del futuro regolamento recante le disposizioni comuni per la gestione concorrente (sezione 4.1.4). Nell’ambito dell’opzione prescelta non si presenta alcuna specifica riserva di efficacia dell’attuazione. Si include un livello minimo di esecuzione finanziaria per l’assegnazione di un finanziamento supplementare al momento dell’adeguamento tecnico a metà periodo, mentre gli elementi della performance verrebbero presi in considerazione per l’attribuzione di fondi aggiuntivi attraverso lo strumento tematico.

    (4) La relazione dovrebbe chiarire in che modo funzionerà il nuovo meccanismo di emergenza nel quadro delle dotazioni di ciascuno dei tre fondi per la migrazione e la sicurezza, e per precisare che il ricorso all’assistenza emergenziale dovrebbe essere limitato in virtù della nuova flessibilità offerta dallo strumento tematico. La relazione dovrebbe inoltre spiegare il vantaggio di questo meccanismo rispetto al finanziamento di emergenza del precedente periodo di programmazione.

    La relazione è stata riveduta per fornire precisazioni sul funzionamento del nuovo meccanismo d’emergenza (sezione 4.1.3). L’assistenza emergenziale fornita attraverso i fondi dovrebbe essere complementare alla riserva per aiuti d’urgenza (a livello del bilancio dell’UE) e dovrebbe essere utilizzata in situazioni chiaramente definite. Data la flessibilità insita nello strumento tematico, si prevede che il ricorso all’assistenza emergenziale sarà più limitato rispetto all’attuale periodo di programmazione. L’assistenza emergenziale può essere attuata in gestione concorrente, diretta o indiretta.

    (5) Le modalità di sorveglianza non sono ben sviluppate. La relazione dovrebbe chiarire in che modo sarà definito e misurato l’esito positivo dei programmi.

    La relazione è stata riveduta (sezione 5.1) per presentare il modo in cui sarà misurato l’esito positivo dei programmi. Alla base vi saranno obiettivi stabiliti fra la Commissione e gli Stati membri, da concordare nei programmi nazionali. Successivamente, il conseguimento degli obiettivi verrà misurato tramite gli indicatori di output e gli indicatori di risultato inclusi nelle proposte legislative. Gli obblighi di rendicontazione per la gestione concorrente sono stabiliti nel regolamento recante le disposizioni comuni.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Il regolamento recante le disposizioni comuni 7 (comuni a tutti i settori in gestione concorrente) garantirà la semplificazione del Fondo tramite il ricorso, nella misura del possibile, a norme comuni per l’attuazione dei programmi. Gli Stati membri, inoltre, saranno incoraggiati a usare sempre di più opzioni semplificate in materia di costi. L’approccio di audit sarà razionalizzato per concentrarsi maggiormente su un campione di audit basato sui rischi e per seguire il principio dell’”audit unico”, riducendo così l’onere amministrativo.

    Nell’ambito della gestione diretta si otterrà un’ulteriore semplificazione usando strumenti informatici comuni a tutta la Commissione (sistema di gestione eGrants).

    Diritti fondamentali

    Il sostegno finanziario del bilancio dell’Unione è indispensabile ai fini dell’attuazione del Fondo allo scopo di sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Tali obiettivi saranno perseguiti nel pieno rispetto degli impegni dell’Unione relativi ai diritti fondamentali, rispetto che sarà attentamente verificato nel corso dell’attuazione del Fondo.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 2 500 000 000 EUR (a prezzi correnti) per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027.

    L’attuazione avverrà in gestione concorrente o diretta/indiretta. La dotazione finanziaria sarà così utilizzata: il 60% sarà assegnato ai programmi degli Stati membri da attuare in regime di gestione concorrente, mentre il 40% sarà assegnato allo strumento tematico e usato per azioni specifiche a livello nazionale o transnazionale, azioni dell’Unione e assistenza emergenziale. La dotazione per lo strumento tematico sarà usata anche per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Il quadro di sorveglianza e valutazione, comprendente una metodologia aggiornata di sorveglianza degli investimenti nei fondi pertinenti dell’UE, sarà migliorato per stimolare una performance tempestiva e per garantire che le valutazioni possano fornire contributi efficaci per le future revisioni degli interventi: questo grazie a degli indicatori migliori, a una più stretta collaborazione con i partner rilevanti e a un meccanismo di incentivazione della performance. La Commissione svolgerà una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva. Tali valutazioni saranno effettuate in conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, nell’ambito del quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto di opzioni per ulteriori interventi. Le valutazioni esamineranno gli effetti del Fondo sul campo in base agli indicatori e ai target finali del programma e a un’analisi dettagliata del grado di rilevanza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto dell’UE che esso apporta e della sua coerenza con altre politiche dell’UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti tratti per individuare carenze/problemi o eventuali possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne l’impatto.

    In termini di rendicontazione, gli Stati membri dovranno riferire sull’attuazione dei loro programmi conformemente alle modalità di cui al presente regolamento e al regolamento recante le disposizioni comuni.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Capo I - Disposizioni generali del regolamento proposto: ne definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione e contiene le principali definizioni. Stabilisce inoltre gli obiettivi del regolamento e l’ambito di applicazione del sostegno da fornire. L’ambito di applicazione proposto per tali articoli si basa in gran parte sull’attuale regolamento che disciplina il Fondo sicurezza interna - Polizia, tenendo conto tuttavia degli ultimi sviluppi politici, quali l’agenda europea sulla sicurezza, la lotta contro il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, e la nuova agenda sull’interoperabilità.

    Capo II - Quadro finanziario e di attuazione: stabilisce i principi generali del sostegno fornito nel quadro del regolamento e indica l’importanza di garantire la coerenza e la complementarità con gli strumenti di finanziamento dell’UE pertinenti. Definisce inoltre le modalità di attuazione delle azioni sostenute dal presente regolamento: gestione concorrente, diretta e indiretta. Le modalità miste di attuazione proposte si basano sull’esperienza positiva acquisita con questa combinazione nell’attuazione dello strumento di finanziamento esistente.

    La prima sezione del capo stabilisce il quadro finanziario. La proposta indica un importo per la dotazione finanziaria del Fondo e il relativo uso tramite varie modalità di attuazione.

    Le sezioni seconda, terza e quarta descrivono il quadro di attuazione del Fondo, ossia i programmi della Commissione e degli Stati membri. Sono inoltre indicate le condizioni che si applicano alle azioni sostenute a norma del regolamento, come quelle relative all’acquisto di attrezzature e alle attività di formazione. La sezione illustra inoltre le modalità di esecuzione del riesame intermedio dei programmi degli Stati membri e dell’attuazione delle azioni specifiche, delle azioni dell’Unione, dell’assistenza emergenziale, dell’assistenza tecnica, delle operazioni di finanziamento misto e del sostegno operativo.

    Le sezioni quinta e finale contengono le disposizioni necessarie sulle relazioni annuali in materia di performance che dovranno essere presentate dagli Stati membri, sulla sorveglianza e sulla valutazione.

    Capo III - Disposizioni transitorie e finali: contiene le disposizioni relative alla delega di potere conferita alla Commissione per l’adozione di atti delegati e alla procedura di comitato. Infine è stabilita la data di entrata in vigore del regolamento proposto, che sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati a decorrere dal 1º gennaio 2021.

    2018/0250 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il Fondo Sicurezza interna

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Garantire la sicurezza interna è una competenza degli Stati membri nonché uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell’Unione e gli Stati membri. Nel periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell’agenda europea sulla sicurezza dell’aprile 2015 10 , che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015 11 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015 12 . Tale strategia comune ha inteso fornire il quadro strategico per le attività dell’Unione nel settore della sicurezza interna e ha definito le principali priorità di azione per garantire una risposta efficace dell’Unione alle minacce per la sicurezza per il periodo 2015-2020: lotta al terrorismo e prevenzione della radicalizzazione, smantellamento della criminalità organizzata e lotta alla criminalità informatica.

    (2)Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a costruire un’Europa sicura e un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

    (3)Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell’UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità tra le basi di dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione) 13 .

    (4)È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, e anche con le agenzie e gli altri organi dell’Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.

    (5)Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell’Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell’Unione.

    (6)È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. In linea con l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, il finanziamento dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità e della cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere e prevenire la criminalità. Il fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all’articolo 72 del TFUE.

    (7)Onde preservare l’integrità dello spazio Schengen e rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l’obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell’Unione che attraversano le frontiere esterne dell’UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all’azione dell’Unione e degli Stati membri per sviluppare un’autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.

    (8)Per contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un’autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione attraverso la costituzione e la gestione di un Fondo Sicurezza interna (“Fondo”).

    (9)Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli obblighi internazionali dell’Unione relativi ai diritti fondamentali.

    (10)In conformità dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l’incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

    (11)In linea con le priorità comuni individuate a livello dell’Unione per garantire un livello elevato di sicurezza nell’UE, il Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza, in particolare la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo dovrebbe garantire che l’Unione e i suoi Stati membri siano ben attrezzati anche per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, al fine di attuare un’autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un’assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, rafforzare la cooperazione operativa e potenziare le capacità nazionali e collettive.

    (12)Nell’ambito del quadro generale del Fondo, l’assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere la cooperazione di polizia e giudiziaria e la prevenzione dei reati gravi e di criminalità organizzata, del traffico illecito di armi, della corruzione, del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della criminalità ambientale, dell’accesso e dello scambio di informazioni, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento dell’immigrazione irregolare, dello sfruttamento sessuale dei minori, della distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia e della criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, anche attraverso lo sviluppo di politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d’azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

    (13)Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma “Prevenzione e lotta contro la criminalità” (ISEC) e il programma “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi per la sicurezza” (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , e dovrebbe essere esteso per tenere conto dei nuovi sviluppi.

    (14)È necessario ottimizzare l’impatto dei finanziamenti dell’Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale nello sviluppo e nell’attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, le agenzie e altri organi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.

    (15)Nel quadro complessivo della strategia antidroga dell’Unione, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del Fondo dovrebbe sostenere tutte le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga (riduzione dell’offerta e della domanda), e in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, compresi il possesso e l’acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga. Il Fondo dovrebbe coprire in particolare gli aspetti preventivi della politica antidroga. Al fine di creare ulteriori sinergie e apportare chiarezza nel settore connesso alla droga, è opportuno che questi elementi degli obiettivi legati alla droga - che nel periodo 2014-2020 rientravano nel programma Giustizia - siano integrati nel Fondo.

    (16)Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l’Unione europea e a sviluppare un’autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto all’azione degli Stati membri.

    (17)Nell’interesse della solidarietà all’interno dell’Unione e in uno spirito di ripartizione della responsabilità in materia di sicurezza, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio 15 .

    (18)Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi perseguano gli obiettivi specifici del Fondo e siano in linea con le misure di attuazione previste all’allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell’obiettivo generale.

    (19)È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficienza con altri fondi dell’UE ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

    (20)Il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell’Unione nel settore della sicurezza. È opportuno ricercare sinergie in particolare con il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) [X] e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito con regolamento (UE) [X], nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma “Orizzonte Europa” istituito con regolamento (UE) [X], il programma “Diritti e valori” istituito con regolamento (UE) [X], il programma “Giustizia” istituito con regolamento (UE) [X], il programma “Europa digitale” istituito con regolamento (UE) [X] e il programma “InvestEU” istituito con regolamento (UE) [X]. Le sinergie dovrebbero essere ricercate soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la sicurezza informatica e la prevenzione della radicalizzazione. Per massimizzare gli effetti del raggiungimento degli obiettivi strategici, sfruttare le economie di scala ed evitare sovrapposizioni tra azioni, sono fondamentali meccanismi di coordinamento efficaci.

    (21)È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell’Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e le squadre investigative comuni), i reati gravi e di criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

    (22)È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell’Unione. Il sostegno finanziario fornito dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione nel settore della sicurezza.

    (23)Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito del Fondo se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nel settore della sicurezza, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di sicurezza, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.

    (24)Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

    (25)Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, calcolati sulla base dei criteri di cui all’allegato I.

    (26)Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base di investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nelle minacce per la sicurezza o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà percorso in base ai più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione, tenendo conto dello stato di attuazione del programma.

    (27)Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l’UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

    (28)È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

    (29)Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche per l’attuazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri. Queste azioni specifiche dovrebbero essere definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

    (30)Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla sicurezza interna e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

    (31)Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento del Fondo, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.

    (32)Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l’Unione, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento. L’assistenza emergenziale non dovrebbe pertanto essere fornita per sostenere misure puramente di emergenza e a lungo termine o per affrontare situazioni in cui l’urgenza di agire risulta da un’inadeguata organizzazione amministrativa e da un’insufficiente pianificazione operativa da parte delle autorità competenti.

    (33)Per garantire la necessaria flessibilità di azione e rispondere alle esigenze emergenti, è opportuno prevedere la possibilità per le agenzie decentrate di ricevere adeguati mezzi finanziari aggiuntivi per svolgere determinati compiti di emergenza. Qualora il compito da eseguire sia così urgente che non è possibile modificare in tempo la dotazione finanziaria, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell’assistenza emergenziale, anche sotto forma di sovvenzioni, coerentemente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione dalle istituzioni dell’UE.

    (34)L’obiettivo strategico del Fondo dovrebbe essere perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante le finestre di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell’UE.

    (35)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo Sicurezza interna, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto [X] dell’accordo interistituzionale del [X] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 16 .

    (36)Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] 17 (“regolamento finanziario”). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire coerenza nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni che saranno attuate in gestione diretta o indiretta nell’ambito del Fondo.

    (37)Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] 18 .

    (38)Il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FES+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che possono essere finanziate con il sostegno del Fondo.

    (39)Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    (40)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 20 , (Euratom, CE) n. 2185/96 21 e (UE) 2017/1939 del Consiglio 22 , è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell’attuazione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

    (41)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

    (42)A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 24 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

    (43)In conformità dell’articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE” 25 , approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra tali regioni.

    (44)In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 26 , è necessario che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo.

    (45)Data l’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell’UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell’attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell’ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

    (46)Tramite tali indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento.

    (47)Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell’allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 “Legiferare meglio”.

    (48)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 27 . È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

    (49)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (50)A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda [non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento].

    (51)È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale] 28 ,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna (“Fondo”).

    2.Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (a)“operazione di finanziamento misto”: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

    (b) “prevenzione della criminalità”: tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio 29 ;

    (c)“infrastruttura critica”: un elemento, una rete, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell’incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell’Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;

    (d)“criminalità informatica”: i reati dipendenti dall’informatica, ossia i reati che possono essere commessi soltanto mediante l’uso, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, di dispositivi e sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); e i reati favoriti dall’informatica, ossia i reati tradizionali, come lo sfruttamento sessuale di minori, le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l’uso di computer, reti di computer o altre forme di TIC;

    (e)“azioni EMPACT”: le azioni intraprese nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) 30 . EMPACT è una piattaforma di cooperazione multidisciplinare strutturata tra i pertinenti Stati membri e istituzioni e agenzie dell’Unione, nonché con paesi terzi, organizzazioni internazionali e altri partner pubblici e privati, per affrontare le minacce prioritarie rappresentate dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale nell’ambito del ciclo programmatico dell’UE;

    (f)“ciclo programmatico dell’UE”: l’iniziativa multidisciplinare basata sull’intelligence e volta ad affrontare le più importanti minacce poste all’Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e le agenzie dell’Unione, nonché, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni pertinenti;

    (g)“scambio di informazioni e accesso alle informazioni”: la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all’articolo 87 del TFUE e per Europol nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli di criminalità organizzata transfrontaliera;

    (h)“cooperazione giudiziaria”: la cooperazione giudiziaria in materia penale;

    (i)“LETS”: il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, volto a far acquisire ai funzionari delle autorità di contrasto le conoscenze e abilità necessarie per prevenire e combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera cooperando proficuamente, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 sull’istituzione di tale programma 31 e ulteriormente ribadito nel regolamento CEPOL 32 ;

    (j)“reato di criminalità organizzata”: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 33 ;

    (k) “preparazione”: qualsiasi misura volta a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza;

    (l) “meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen”: la verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare nel settore della cooperazione di polizia;

    (m)“lotta alla corruzione”: l’attività in tutti i settori indicati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, in particolare le misure di prevenzione, incriminazione e contrasto, la cooperazione internazionale, il recupero dei beni, l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni;

    (n)“terrorismo”: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo 34 .

    Articolo 3

    Obiettivi del Fondo

    1.L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato.

    2.Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

    (a)intensificare lo scambio di informazioni all’interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dell’Unione e gli altri organi pertinenti dell’Unione, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

    (b)intensificare le operazioni transfrontaliere congiunte all’interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dell’Unione in relazione ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

    (c)sostenere gli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere e prevenire la criminalità, compreso il terrorismo, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, la società civile e i partner privati in tutti gli Stati membri.

    3.Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

    4.Le azioni finanziate sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, ove possibile, nell’attuare le azioni gli Stati membri dedicano un’attenzione specifica all’assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.

    Articolo 4

    Ambito di applicazione del sostegno

    1.Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.

    2.Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, il Fondo può sostenere le azioni in linea con le priorità dell’Unione elencate nell’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità all’articolo 5.

    3.Le seguenti azioni non sono ammissibili:

    (a)le azioni limitate al mantenimento dell’ordine pubblico a livello nazionale;

    (b)le azioni riguardanti l’acquisto o la manutenzione di attrezzature, mezzi di trasporto o strutture standard delle autorità di contrasto e delle altre autorità competenti di cui all’articolo 87 del TFUE;

    (c)le azioni con finalità militari o di difesa;

    (d)le attrezzature di cui almeno uno degli scopi è il controllo doganale;

    (e)le attrezzature coercitive, tra cui armi, munizioni, esplosivi e manganelli antisommossa, tranne se destinate all’addestramento;

    (f)le ricompense per gli informatori e il denaro “esca” 35 al di fuori del quadro di un’azione EMPACT.

    Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili.

    Articolo 5

    Soggetti idonei

    1.Possono essere ammessi i seguenti soggetti:

    (a)i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

    (i)uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

    (ii)un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;

    (b)i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

    2.Non sono ammesse le persone fisiche.

    3.Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

    4.Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi.

    CAPO II

    QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

    SEZIONE 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 6

    Principi generali

    1.Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l’intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.

    2.La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione.

    3.Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento finanziario.

    Articolo 7

    Dotazione di bilancio

    1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 2 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

    2.La dotazione finanziaria è così utilizzata:

    (a)1 500 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;

    (b)1 000 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

    3.Fino allo 0,84% della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l’attuazione del Fondo.

    Articolo 8

    Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

    1.La dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

    (a)azioni specifiche;

    (a)azioni dell’Unione;

    (b)assistenza emergenziale.

    La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

    2.I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II.

    3.Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che i progetti selezionati non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.

    4.Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.

    5.La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all’articolo [110] del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

    6.A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

    7.Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

    SEZIONE 2

    Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

    Articolo 9

    Ambito di applicazione

    1.La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

    2.Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità all’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

    Articolo 10

    Risorse di bilancio

    1.Le risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono stanziate per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente (“programmi”) indicativamente come segue:

    (a)1 250 000 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I;

    (b)250 000 000 EUR agli Stati membri per l’adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

    2.Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

    Articolo 11

    Tassi di cofinanziamento

    1.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.

    2.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

    3.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

    4.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.

    5.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale.

    6.La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.

    7.Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

    (a)al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o

    (b)solo al contributo pubblico.

    Articolo 12

    Programmi

    1.Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II.

    2.La Commissione garantisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) siano associati allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. In particolare, gli Stati membri consultano Europol sulla progettazione delle loro azioni, specialmente quando includono nel loro programma azioni del ciclo programmatico dell’UE, azioni EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT). Prima di includere nel programma azioni di formazione, gli Stati membri si coordinano con CEPOL per evitare sovrapposizioni.

    3.Se del caso, la Commissione può associare Europol, CEPOL e l’OEDT ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

    4.Una percentuale massima del 15% della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l’acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati.

    5.I programmi degli Stati membri affrontano prioritariamente:

    (a)le priorità dell’Unione e l’acquis dell’Unione nel settore della sicurezza, in particolare lo scambio delle informazioni e l’interoperabilità dei sistemi informatici;

    (b)le raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del regolamento (UE) n. 1053/2013 sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen nel settore della cooperazione di polizia;

    (c)le carenze specifiche per paese con implicazioni finanziarie riscontrate nel quadro delle valutazioni delle esigenze quali le raccomandazioni formulate nell’ambito del semestre europeo nel settore della corruzione.

    6.Se necessario, il programma è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5. A seconda dell’incidenza dell’adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione.

    7.Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato IV.

    8.Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’avvio del progetto.

    9.La programmazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI.

    Articolo 13

    Riesame intermedio

    1.Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall’anno civile 2025.

    2.Se almeno il 10% della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l’importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

    3.L’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell’eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

    Articolo 14

    Azioni specifiche

    1.Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

    2.In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, agli Stati membri possono essere assegnati finanziamenti per azioni specifiche, purché siano stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per far fronte a nuove minacce emergenti.

    3.I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

    Articolo 15

    Sostegno operativo

    1.Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

    2.Uno Stato membro può utilizzare fino al 10% dell’importo stanziato nell’ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

    3.Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all’acquis dell’Unione in materia di sicurezza.

    4.Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 26 l’uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell’approvazione del programma, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di chiedere un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione.

    5.Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti nell’allegato VII.

    6.Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare i compiti e servizi specifici stabiliti nell’allegato VII.

    Sezione 3

    Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

    Articolo 16

    Ambito di applicazione

    Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

    Articolo 17

    Azioni dell’Unione

    1.Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.

    2.Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all’articolo 3 e conformemente all’allegato III.

    3.Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

    4.Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    5.Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

    6.I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l’articolo X del] regolamento [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

    Articolo 18

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento misto a titolo del Fondo sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] 36 e al titolo X del regolamento finanziario.

    Articolo 19

    Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

    Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

    Articolo 20

    Audit

    Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

    Articolo 21

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

    2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

    Sezione 4

    Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta

    Articolo 22

    Assistenza emergenziale

    1.Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da un incidente di sicurezza o una nuova minaccia emergente, rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.

    2.L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

    3.L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 10, paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

    4.Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    Articolo 23

    Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

    1.Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell’azione e il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno.

    2.Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:

    (a)sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;

    (b)sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

    (c)non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

    possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e all’articolo [8] del regolamento (UE) [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

    Sezione 5

    Sorveglianza, relazioni e valutazione

    Sottosezione 1 - Disposizioni comuni

    Articolo 24

    Sorveglianza e relazioni

    1.Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo [41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii),] del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all’allegato V.

    2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio. 

    3.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.

    4.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

    5.Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire.

    Articolo 25

    Valutazione

    1.La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell’ambito del Fondo.

    2.La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

    Sottosezione 2 - Norme sulla gestione concorrente

    Articolo 26

    Relazioni annuali in materia di performance

    1.Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l’attuazione del programma fino al 30 giugno 2022.

    2.La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

    (a)i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall’articolo 37 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni];

    (b)tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

    (c)la complementarità tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

    (d)il contributo del programma all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

    (e)l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

    (f)il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione.

    3.La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.

    4.Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

    Articolo 27

    Sorveglianza e relazioni

    1.La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato VI.

    2.Gli indicatori sono usati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 17 e all’articolo 37, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

    CAPO III

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 28

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 15, 24 e 27 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

    3.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 12, 15, 24 e 27 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 15, 24 e 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 29

    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all’articolo 26, paragrafo 4.

    Articolo 30

    Disposizioni transitorie

    1.Il regolamento (UE) n. 513/2014 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.

    2.Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate nell’ambito dello strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

    3.La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, lo strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna istituito con regolamento (UE) n. 513/2014.

    Articolo 31

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.Durata e incidenza finanziaria

    1.6.Modalità di gestione previste

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (ISF).

    1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    Rubrica 5 (Sicurezza e difesa); Titolo 12. Sicurezza

    1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

     una nuova azione

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 37

     la proroga di un’azione esistente

     la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

    Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati conseguiti e sugli investimenti effettuati grazie ai fondi che lo hanno preceduto e che hanno sostenuto le politiche generali dell’UE nel settore della sicurezza interna, come la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità, la gestione delle crisi (protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche) e la lotta contro la droga.

    Inoltre, i finanziamenti UE dovrebbero permettere di far fronte a situazioni risultanti da nuove minacce emergenti per la sicurezza o ad altre situazioni che richiedono un’azione immediata, che non possono essere affrontate dagli Stati membri da soli.

    Fatti salvi eventuali sviluppi politici, un’eventuale proposta futura in questo settore comprenderà la propria scheda legislativa finanziaria distinta, per la quale le corrispondenti risorse finanziarie potrebbero essere coperte dalla dotazione di questo Fondo o da altri finanziamenti aggiuntivi disponibili nella dotazione del QFP.

    1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    La gestione delle minacce alla sicurezza comporta sfide che i singoli Stati membri non possono affrontare individualmente.

    Nel settore della sicurezza, i reati gravi e di criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce alla sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali reati, per esempio attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie interoperabili e comuni valutazioni dei rischi e delle minacce. Il sostegno finanziario fornito nel quadro del presente regolamento contribuisce in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee in questi settori, ponendo l’Unione in una posizione migliore per creare un quadro dell’Unione che consenta di esprimere la solidarietà dell’Unione e fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche.

    Gestire la sicurezza dell’Unione richiede notevoli risorse e capacità da parte degli Stati membri. Una più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le attrezzature, consente di creare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per le politiche comuni dell’UE. Si tratta di una prospettiva particolarmente importante nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per tutte le forme di operazioni congiunte transfrontaliere risulta determinante per migliorare la cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

    In relazione alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l’adozione di misure e la messa in comune delle risorse a livello dell’UE aumenteranno notevolmente l’effetto moltiplicatore di cui l’UE ha bisogno per convincere altri paesi a impegnarsi con essa su questioni di sicurezza che sono prima di tutto nell’interesse dell’Unione e degli Stati membri.

    1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    La valutazione intermedia dell’ISF-P per il periodo di programmazione 2014-2020 e le valutazioni ex post dei fondi per il periodo 2007-2013 (“Prevenzione e lotta contro la criminalità” (ISEC) e “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza” (CIPS)) hanno prodotto i risultati indicati di seguito. Va rilevato che l’ISF-P è stato il primo programma di finanziamento dell’UE in questo settore ad essere attuato anche in regime di gestione concorrente con gli Stati membri; i fondi precedenti erano attuati solo direttamente dalla Commissione.

    Pertinenza, portata ed entità

    Grazie alla sua ampia portata, l’attuale ISF-P ha potuto sostenere l’attuazione delle azioni necessarie a livello dell’UE nel settore della sicurezza. La flessibilità offerta dal Fondo (possibilità di trasferire finanziamenti tra obiettivi) ha contribuito a far fronte a mutevoli esigenze, ma gli Stati membri desidererebbero la flessibilità ancora maggiore che deriverebbe dall’eliminazione di assegnazioni minime di fondi ad obiettivi e dalla riduzione del numero di obiettivi nazionali. Inoltre le dotazioni stabilite all’inizio del periodo di programmazione, sulla base di dati statistici, non riflettono i cambiamenti delle esigenze degli Stati membri durante il periodo di attuazione. Nel fornire il sostegno finanziario aggiuntivo durante il periodo di programmazione, il criterio di ripartizione stabilito all’inizio del periodo di programmazione non consente flessibilità, il che può incidere negativamente sull’efficienza e sull’efficacia del Fondo.

    - Efficacia

    L’attuale ISF-P è considerato efficace, in quanto contribuisce al conseguimento dei suoi obiettivi. Le evoluzioni mostrano che il ricorso a un insieme di diverse modalità di erogazione nei settori della sicurezza, della migrazione e della gestione delle frontiere è un modo efficace per conseguire gli obiettivi del Fondo. È opportuno mantenere un modello olistico per i meccanismi di erogazione. D’altra parte, le valutazioni mostrano una carenza residua di flessibilità da compensare con la prevedibilità, in quanto le autorità degli Stati membri e i beneficiari hanno bisogno di certezza sotto il profilo finanziario e giuridico per progettare l’attuazione del Fondo nel corso dell’intero periodo di programmazione, come limitazione della loro efficacia. L’attuale ISF-P non comprende una dotazione finanziaria da distribuire tra i programmi nazionali nel quadro del riesame intermedio, il che limita la possibilità di elargire finanziamenti aggiuntivi ai programmi nazionali. Un’altra limitazione riguarda il fatto che il riesame intermedio può essere effettuato solo in un momento prestabilito durante il periodo di attuazione. Negli ultimi anni le crisi relative alla migrazione e le crescenti minacce alla sicurezza nell’Unione hanno dimostrato che la flessibilità è necessaria dall’inizio del periodo di programmazione in poi per essere in grado di reagire alle sfide concrete. Dalle valutazioni intermedie è emersa inoltre l’esigenza di una chiara logica di intervento, l’opportunità di programmi nazionali più mirati che aumentino l’efficacia consentendo di rendere prioritari alcuni obiettivi, e l’importanza di un sistema completo di sorveglianza e valutazione, sia per la gestione diretta che per quella concorrente. Se formulato in fase precoce, tale sistema garantisce una sorveglianza coerente e uniforme dei progressi conseguiti e dell’efficacia fin dall’inizio.

    - Efficienza (comprese la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi)

    I portatori di interessi hanno constatato dei progressi per quanto riguarda la semplificazione delle procedure. Sono considerate vantaggiose le misure innovative (opzioni semplificate in materia di costi e programmazione pluriennale). La definizione di norme comuni per l’attuazione dell’AMIF e dell’ISF ha favorito i collegamenti nella gestione dei tre strumenti di finanziamento, permettendo una stretta cooperazione tra i soggetti competenti per la gestione dei due fondi, e talvolta la loro unificazione.

    Tuttavia, gli oneri amministrativi sono ancora considerati elevati sia dalle amministrazioni che dai beneficiari e compromettono l’efficienza dei fondi. Ad esempio, anche se il ricorso a regole nazionali sull’ammissibilità ha il potenziale di ridurre gli oneri amministrativi, talvolta tali regole rimangono troppo onerose. Le opzioni semplificate in materia di costi non sono applicate pienamente. Inoltre, l’assistenza emergenziale fornita in regime di gestione diretta comporta un onere amministrativo relativamente elevato sia per gli Stati membri che per la Commissione: richiede la formulazione di una convenzione di sovvenzione dettagliata in un breve periodo di tempo e impone ai beneficiari obblighi di rendicontazione più particolareggiati nei confronti della Commissione (rispetto a quelli richiesti in regime di gestione concorrente). Occorre un livello sufficiente di assistenza tecnica per facilitare una gestione efficace del Fondo e occorrono sforzi ulteriori di semplificazione dell’accesso ai fondi per i potenziali beneficiari, con la comunicazione di informazioni relative alle azioni e alle opportunità di finanziamento. Inoltre, l’attuale ISF-P non comprende un meccanismo volto a migliorare la performance, ad esempio un sistema di incentivi che renda il Fondo più efficiente e più efficace. In mancanza di tale meccanismo, non è stato possibile ricompensare gli Stati membri che hanno ottenuto buoni risultati nell’attuazione del Fondo, il che avrebbe aumentato l’efficacia del Fondo nel conseguimento dei suoi obiettivi.

    - Coerenza

    Il Fondo è considerato coerente e i suoi obiettivi complementari a quelle di altre politiche nazionali. La coerenza e la complementarità con altri strumenti di finanziamento dell’UE sono state garantite nelle fasi di ideazione, programmazione e attuazione. Sono stati posti in atto meccanismi di coordinamento per garantire coerenza e complementarità anche nella fase di attuazione. Il formato dei fondi (programmi nazionali miranti alle capacità a lungo termine, assistenza emergenziale volta ad alleviare le pressioni immediate e azioni dell’Unione volte a sostenere la cooperazione transnazionale) è stato giudicato positivamente. Resta tuttavia problematico assicurare la coerenza e le sinergie in tre settori principali: favorire obiettivi in materia di asilo e integrazione tramite i Fondi strutturali e d’investimento europei, sostenere la gestione delle frontiere, misure di rimpatrio e reintegrazione, sviluppare sistemi di protezione nei paesi terzi e, infine, garantire la coerenza tra gli interventi dei fondi dell’UE nel settore della sicurezza.

    1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Gli obiettivi del Fondo nel settore della sicurezza saranno sostenuti tramite un insieme pienamente coordinato di strumenti di finanziamento, nei loro aspetti sia interni che esterni. È importante evitare sovrapposizioni con i finanziamenti forniti tramite altri strumenti dell’UE, definendo linee di divisione e meccanismi di coordinamento efficaci.

    Il futuro ISF sarà uno strumento specifico dell’Unione nel settore della sicurezza. La complementarità sarà garantita in particolare con la politica di coesione, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma “Orizzonte Europa” e il programma “Diritti e valori”. Le sinergie saranno ricercate soprattutto per quanto riguarda la gestione delle frontiere e le attrezzature per il controllo doganale, la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la sicurezza informatica e la prevenzione della radicalizzazione. Per massimizzare gli effetti del raggiungimento degli obiettivi strategici, sfruttare le economie di scala ed evitare sovrapposizioni tra azioni, sono fondamentali meccanismi di coordinamento efficaci.

    È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti dell’Unione per l’assistenza esterna. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo orienterà il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell’Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la sicurezza degli scambi commerciali e dei trasporti, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e squadre investigative comuni), la criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

    1.5.Durata e incidenza finanziaria

     durata limitata

    in vigore a decorrere dall’1.1.2021 fino al 31.12.2027

       Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 per gli stanziamenti di pagamento.

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.6.Modalità di gestione previste 38

     Gestione diretta a opera della Commissione

    a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

       a opera delle agenzie esecutive 39 .

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

    a paesi terzi o organismi da questi designati;

    a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

    alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

    a organismi di diritto pubblico;

    a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

    Osservazioni

    Il Fondo proposto sarà attuato in gestione concorrente, diretta o indiretta. La maggior parte delle risorse sarà assegnata ai programmi nazionali in regime di gestione concorrente. La parte rimanente sarà assegnata a uno strumento tematico e potrà essere usata per azioni specifiche (attuate dagli Stati membri a livello nazionale o transnazionale), azioni dell’Unione (gestione diretta/indiretta) e assistenza emergenziale (gestione concorrente, diretta o indiretta).

    L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione diretta.

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    Gestione diretta/indiretta:

    La Commissione sorveglierà direttamente l’attuazione delle azioni secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di sovvenzione, da eventuali accordi di delega con organizzazioni internazionali e dai contratti con i beneficiari.

    Gestione concorrente:

    Ogni Stato membro istituisce il proprio sistema di gestione e di controllo per il rispettivo programma e assicura la qualità e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori, in conformità del regolamento recante le disposizioni comuni. Per favorire un rapido avvio dell’attuazione, i sistemi di gestione e di controllo ben funzionanti possono essere mantenuti fino al prossimo periodo di programmazione.

    In tale contesto gli Stati membri saranno tenuti a istituire un comitato di sorveglianza a cui la Commissione parteciperà a titolo consultivo. Il comitato di sorveglianza si riunirà almeno una volta l’anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

    Gli Stati membri presenteranno una relazione annuale in materia di performance contenente informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali, esponendo inoltre tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.

    Alla fine del periodo, ogni Stato membro presenterà una relazione finale in materia di performance, che esporrà i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma ed esaminerà tutte le questioni principali che hanno inciso sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, valutando l’efficacia di tali misure. La relazione presenterà inoltre il contributo offerto dal programma nell’affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni dell’UE indirizzate allo Stato membro in questione, i progressi compiuti nel conseguimento dei target indicati nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, le constatazioni risultanti dalle valutazioni pertinenti, il seguito dato a tali constatazioni e i risultati delle azioni di comunicazione.

    Secondo il progetto di proposta di regolamento recante le disposizioni comuni, ogni anno gli Stati membri trasmetteranno un pacchetto di affidabilità comprendente i conti annuali, la dichiarazione di affidabilità di gestione e i pareri dell’autorità di audit sui conti, sul sistema di gestione e di controllo e sulla legittimità e regolarità delle spese dichiarate nei conti annuali. Il pacchetto di affidabilità sarà usato dalla Commissione per determinare l’importo imputabile al Fondo per il periodo contabile.

    Ogni due anni sarà organizzata una riunione di riesame tra la Commissione e ogni Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

    Sei volte all’anno gli Stati membri invieranno dati su ciascun programma, suddivisi per obiettivo specifico. Tali dati riguarderanno i costi delle operazioni e i valori degli indicatori comuni di output e di risultato.

    In generale:

    la Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva delle azioni attuate nell’ambito del Fondo, in linea con il regolamento recante le disposizioni comuni. La valutazione intermedia sarà basata, in particolare, sulla valutazione intermedia dei programmi presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Sia le valutazioni ex post dei fondi della DG HOME del periodo 2007-2013, sia le valutazioni intermedie degli attuali fondi della DG HOME mostrano che il ricorso a un insieme di diverse modalità di erogazione nei settori della migrazione e degli affari interni è un modo efficace per conseguire gli obiettivi dei fondi. La formulazione olistica dei meccanismi di erogazione è mantenuta e comprende la gestione concorrente, quella diretta e quella indiretta.

    Con il regime di gestione concorrente, gli Stati membri attuano programmi che contribuiscono agli obiettivi strategici dell’Unione e che sono specificamente mirati al loro contesto nazionale. Grazie alla gestione concorrente il sostegno finanziario è disponibile in tutti gli Stati partecipanti. Inoltre, la gestione concorrente permette la prevedibilità dei finanziamenti e consente agli Stati membri, che sono nella posizione migliore per conoscere le sfide con cui si confrontano, di pianificare di conseguenza le loro dotazioni a lungo termine. Un finanziamento supplementare per azioni specifiche (che richiedono uno sforzo di cooperazione tra più Stati membri o per le quali i nuovi sviluppi verificatisi nell’Unione rendono necessaria la disponibilità di finanziamenti aggiuntivi per uno o più Stati membri) e per attività di reinsediamento e trasferimento può essere attuato tramite la gestione concorrente. Se sarà ulteriormente sviluppato, il Fondo potrà anche fornire assistenza emergenziale in regime di gestione concorrente, in aggiunta alla gestione diretta e indiretta.

    In regime di gestione diretta, la Commissione sostiene altre azioni che contribuiscono agli obiettivi strategici comuni dell’Unione. Le azioni consentono un sostegno mirato per far fronte a necessità urgenti e specifiche in singoli Stati membri (“assistenza emergenziale”), sostenere reti e attività transnazionali, sperimentare attività innovative che potrebbero essere estese nell’ambito di programmi nazionali e riguardare studi nell’interesse dell’Unione nel suo insieme (“azioni dell’Unione”).

    Attraverso la gestione indiretta, il Fondo mantiene la possibilità di delegare compiti di esecuzione del bilancio, fra l’altro, a organizzazioni internazionali e agenzie nel settore degli affari interni per fini specifici.

    Tenendo conto dei diversi obiettivi e delle diverse esigenze, nell’ambito del Fondo è proposto uno strumento tematico come modo per equilibrare la prevedibilità delle assegnazioni pluriennali dei finanziamenti ai programmi nazionali con la flessibilità di un’erogazione periodica dei finanziamenti ad azioni che presentano un elevato valore aggiunto dell’UE. Lo strumento tematico sarà usato per le azioni specifiche negli Stati membri e tra gli Stati membri, le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale, il reinsediamento e la ricollocazione. Permetterà di assegnare e trasferire fondi tra le diverse modalità di gestione sopra descritte, in base a un ciclo di programmazione biennale.

    Le modalità di pagamento per la gestione concorrente sono descritte nel progetto di proposta di regolamento recante le disposizioni comuni, che prevede un prefinanziamento annuale, seguito da un massimo di quattro pagamenti intermedi per programma e per anno basati sulle domande di pagamento presentate dagli Stati membri durante il periodo contabile. Secondo il progetto di proposta di regolamento recante le disposizioni comuni, il prefinanziamento è liquidato non oltre il periodo contabile finale dei programmi.

    La strategia di controllo sarà basata sul nuovo regolamento finanziario e sul regolamento recante le disposizioni comuni. Il nuovo regolamento finanziario e il progetto di proposta di regolamento recante le disposizioni comuni dovrebbero estendere l’uso delle forme semplificate di sovvenzione quali somme forfettarie, tassi forfettari e costi unitari. Introducono inoltre nuove forme di pagamento basate sui risultati ottenuti invece che sui costi. I beneficiari potranno ricevere un importo fisso se dimostreranno che determinate azioni, quali corsi di formazione o fornitura di assistenza emergenziale, sono state effettivamente svolte. Ciò dovrebbe semplificare gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari sia degli Stati membri (ad esempio il controllo delle fatture e delle ricevute relative alle spese).

    Per la gestione concorrente, il progetto di proposta di regolamento recante le disposizioni comuni si basa sulla strategia di gestione e controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020 ma introduce alcune misure destinate a semplificare l’attuazione e ridurre gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri. Tra le novità vanno citate:

    - l’eliminazione della procedura di designazione (che dovrebbe permettere di accelerare l’attuazione dei programmi);

    - verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall’autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100% richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020); inoltre, a determinate condizioni, le autorità di gestione possono applicare modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali;

    - condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa.

    Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. Il progetto di proposta di regolamento recante le disposizioni comuni permette alle autorità di gestione di svolgere verifiche di gestione in base ai rischi e prevede anche controlli specifici (ad esempio controlli sul posto effettuati dall’autorità di gestione e audit di operazioni/spese effettuati dall’autorità di audit) dopo che la relativa spesa è stata dichiarata alla Commissione nelle richieste intermedie di pagamento. Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, il progetto di regolamento recante le disposizioni comuni fissa un limite del 90% ai pagamenti intermedi della Commissione, dato che al momento del pagamento intermedio è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione paga il saldo rimanente in seguito all’esercizio annuale di liquidazione dei conti, dopo aver ricevuto dalle autorità del programma il pacchetto di affidabilità. Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a una rettifica finanziaria netta.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

    Gestione concorrente:

    La DG HOME non ha incontrato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa. Lo conferma la ricorrente assenza di risultanze significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti. Inoltre, la DG HOME ha già riveduto la sua base giuridica (regolamento (UE) 2015/378 e regolamento delegato (UE) 1042/2014) per allinearla ulteriormente al quadro di controllo della politica di coesione e al suo modello di affidabilità e per continuare a mantenere un livello basso di errori nei suoi programmi di spesa. Questo sforzo di allineamento prosegue nell’attuale proposta, il cui quadro di controllo è coerente con quello delle DG responsabili della politica di coesione.

    In regime di gestione concorrente, i rischi generali relativi all’attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del Fondo da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il progetto di regolamento recante le disposizioni comuni semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente. Permette inoltre di introdurre prescrizioni in materia di controllo differenziate in base ai rischi (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).

    Gestione diretta/indiretta:

    Sulla base della recente analisi delle cause e delle tipologie principali degli errori più comunemente individuati negli audit ex post, i principali settori di mancata osservanza vanno dalla gestione finanziaria inadeguata delle sovvenzioni accordate ai beneficiari, alla mancanza o all’inadeguatezza dei documenti giustificativi, agli appalti pubblici scorretti e ai costi non iscritti a bilancio.

    Di conseguenza i rischi sono principalmente dovuti a quanto segue:

    – nel garantire la qualità dei progetti selezionati e la loro successiva attuazione tecnica, la mancata chiarezza o completezza degli orientamenti forniti ai beneficiari o l’insufficiente sorveglianza;

    – rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di rimborso dei costi ammissibili effettivi unita a possibilità limitate di controllare i costi ammissibili su base documentale) che per gli appalti (numero talvolta limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);

    - rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte;

    - rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri sistemi di controllo, si può fare affidamento solo parzialmente sui sistemi di controllo interno di terzi.

    La maggior parte di questi rischi dovrebbe ridursi grazie una migliore formulazione degli inviti a presentare proposte, a migliori orientamenti forniti ai beneficiari, a proposte più mirate, a un uso migliore di costi semplificati e al riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni previsto dal nuovo regolamento finanziario.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

    Gestione concorrente:

    Il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe rimanere lo stesso o eventualmente diminuire. Per l’attuale ciclo di programmazione (2014-2020), a partire dal 2017 il costo cumulativo dei controlli sostenuto dagli Stati membri è calcolato a circa il 5% dell’importo totale dei pagamenti richiesti dagli Stati membri per il 2017.

    Tale percentuale dovrebbe ridursi grazie alla maggiore efficienza nell’attuazione dei programmi e all’aumento dei pagamenti agli Stati membri.

    Con l’approccio basato sui rischi in materia di gestione e controllo introdotto nel progetto di regolamento recante le disposizioni comuni, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi ulteriormente.

    Gestione diretta/indiretta:

    Il costo dei controlli ammonta a circa il 2,5% dei pagamenti effettuati dalla DG HOME. Tale percentuale dovrebbe rimanere stabile o diminuire leggermente in caso di un maggiore uso di opzioni semplificate in materia di costi nel prossimo periodo di programmazione.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    La prevenzione e l’individuazione delle frodi è uno degli obiettivi del controllo interno previsto dal regolamento finanziario e una questione cruciale di governance, che la Commissione ha affrontato lungo l’intero ciclo di vita delle spese.

    Inoltre, la strategia antifrode della DG HOME (ASF) mira soprattutto alla prevenzione, all’individuazione e al risarcimento della frode e assicura, fra l’altro, che i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) e che l’approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate.

    Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicureranno la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adotteranno tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi. Fin dall’attuale ciclo di programmazione (2014-2020) 40 , gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure per rilevare irregolarità e combattere le frodi e a riferire alla Commissione eventuali irregolarità, comprese le frodi presunte e accertate, nei settori in gestione concorrente. Le misure antifrode rimarranno un principio generale e un obbligo trasversale per gli Stati membri.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della spesa

    Partecipazione

    Rubrica 5: “Sicurezza e difesa”

    Diss./Non diss. 41

    di paesi EFTA 42

    di paesi candidati 43

    di paesi terzi

    ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

    5

    12.02.01 — Fondo Sicurezza interna (ISF) 44

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    5

    12.01.01 — Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna (assistenza tecnica)

    Non diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    5

    “Sicurezza e difesa”

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

    Impegni

    (1)

    224,811

    341,107

    345,694

    384,921

    389,693

    394,560

    398,214

    2 479,000

    Pagamenti

    (2)

    23,212

    51,821

    105,901

    265,329

    373,387

    371,677

    369,230

    918,443

    2 479,000

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 45  

    Impegni = Pagamenti

    (3)

    2,827

    2,884

    2,941

    3,000

    3,060

    3,121

    3,167

    21,000

    TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

    Impegni

    =1+3

    227,638

    343,991

    348,635

    387,921

    392,753

    397,681

    401,381

    2 500,000

    Pagamenti

    =2+3

    26,039

    54,705

    108,842

    268,329

    376,447

    374,798

    372,397

    918,443

    2 500,000





    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    7

    “Spese amministrative”

    Sezione da compilare utilizzando i “dati di bilancio di natura amministrativa” che saranno introdotti nell’ allegato della scheda finanziaria legislativa , caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    Risorse umane

    5,942

    6,943

    6,943

    6,943

    6,943

    6,943

    6,943

     

    47,600

    Altre spese amministrative

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

     

    1,412

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    6,144

    7,145

    7,145

    7,145

    7,145

    7,145

    7,145

     

    49,012

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    per tutte le RUBRICHE
    del quadro finanziario pluriennale
     

    Impegni

    233,782

    351,136

    355,780

    395,066

    399,898

    404,826

    408,526

    -

    2 549,012

    Pagamenti

    32,182

    61,849

    115,987

    275,474

    383,592

    381,943

    379,542

    918,443

    2 549,012

    3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

       La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

       La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    5,942

    6,943

    6,943

    6,943

    6,943

    6,943

    6,943

    47,600

    Altre spese amministrative

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

    0,202

    1,412

    Totale parziale della RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    6,144

    7,145

    7,145

    7,145

    7,145

    7,145

    7,145

    49,012

    Esclusa la RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese
    di natura amministrativa

    2,827

    2,884

    2,941

    3,000

    3,060

    3,121

    3,167

    21,000

    Totale parziale
    esclusa la RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    2,827

    2,884

    2,941

    3,000

    3,060

    3,121

    3,167

    21,000

    TOTALE

    8,971

    10,029

    10,086

    10,145

    10,205

    10,266

    10,312

    70,012

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    [Per gli orientamenti relativi alla possibile delega di compiti di attuazione del programma alle agenzie esecutive, si veda sopra, p. 8/9].

    3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    • Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

    In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

    38

    45

    45

    45

    45

    45

    45

    Nelle delegazioni

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    Ricerca

    • Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 

    Rubrica 7

    Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

    - in sede

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    - nelle delegazioni

    Finanziato dalla dotazione del programma 

    - in sede

    - nelle delegazioni

    Ricerca

    Altro (specificare)

    TOTALE

    43

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Il personale totale necessario per l’attuazione e la gestione del Fondo è costituito da 50 ETP entro il 2027. È composto da personale già impiegato presso la DG HOME per l’ISF (situazione di partenza: 33 ETP = 3 CA, 11 AST, 19 AD) nell’aprile 2018 e personale aggiuntivo (+3 AST, +14 AD di cui 2 per le delegazioni). La descrizione dei compiti del personale aggiuntivo figura qui di seguito.

    Pianificazione, programmazione, relazioni con le agenzie (+1 AD):

    - fornire contributi alla procedura di bilancio,

    - stabilire un collegamento tra fondi e agenzie (ad es. sovvenzioni/accordi di delega alle agenzie)

    Audit, OLAF, Corte dei conti europea (+3 AD):

    - svolgere controlli come descritto sopra (verifica ex ante, comitato per gli appalti, audit ex post, audit interno, liquidazione dei conti),

    - assicurare il seguito degli audit gestiti dal servizio di audit interno e dalla Corte dei conti.

    Gestione diretta (+1 AST, +2 AD):

    - preparare programmi di lavoro/decisioni di finanziamento annuali, stabilire priorità annuali,

    - comunicare con i portatori di interessi (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri, ecc.),

    - gestire inviti a presentare proposte e bandi di gara e le successive procedure di selezione,

    - gestione operativa dei progetti.

    Gestione concorrente (compreso TF) (+1 AST, +3 AD):

    - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri,

    - gestire i programmi nazionali,

    - redigere orientamenti destinati agli Stati membri,

    - sviluppare e gestire sovvenzioni e strumenti informatici per la gestione dei programmi nazionali.

    Sinergie con altri fondi (+1 AD):

    - coordinamento con i fondi destinati alla dimensione esterna,

    - coordinamento nel contesto del regolamento recante le disposizioni comuni,

    - sinergie e complementarità con altri fondi.

    Gestione finanziaria (+1 AST):

    - avvio finanziario e verifica finanziaria,

    - contabilità,

    - sorveglianza e relazioni sul conseguimento degli obiettivi, anche nella relazione annuale di attività e nelle relazioni dell’ordinatore delegato responsabile.

    Personale per altre direzioni che si occupano di finanziamenti (+2 AD):

    - Funzionari che partecipano all’attuazione dei fondi (ad es. valutazione delle relazioni tecniche presentate dai beneficiari in gestione diretta, riesame delle relazioni annuali di attuazione per la gestione concorrente, gestione operativa dei progetti).

    Personale esterno

    I compiti sono analoghi a quelli dei funzionari e degli agenti temporanei, tranne per quanto riguarda le mansioni che non possono essere svolte da personale esterno.

    Personale nelle delegazioni

    +2 AD: Per accompagnare lo sviluppo dell’attuazione strategica nel settore degli affari interni, in particolare la sua dimensione esterna, le delegazioni dell’UE dovrà essere dotato a sufficienza di esperti in materia di affari interni. Si potrebbe ricorrere a questo scopo a personale della Commissione europea e/o del servizio europeo per l’azione esterna.

    3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta/iniziativa:

       non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Specificare l’organismo di cofinanziamento 

    SM

    SM

    SM

    SM

    SM

    SM

    SM

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Incidenza della proposta/iniziativa 46

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni)

    (1)    COM(2018) 321 final del 2 maggio 2018.
    (2)    Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
    (3)    Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce il programma “Giustizia” per il periodo 2014-2020.
    (4)    COM(2018) 321 final del 2.5.2018.
    (5)    Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, COM(2018) 321 del 2.5.2018.
    (6)    COM(2018) 375 del 29 maggio 2018.
    (7)    Regolamento (UE) [X].
    (8)    COM(2015) 185 final del 28 aprile 2015.
    (9)    Conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell’Unione europea 2015-2020.
    (10)    Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull’agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP)).
    (11)    COM(2017) 794 final.
    (12)    Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
    (13)    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
    (14)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT
    (15)    Riferimento completo.
    (16)    Riferimento completo.
    (17)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
    (18)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
    (19)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
    (20)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
    (21)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
    (22)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
    (23)    COM(2017) 623 final.
    (24)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
    (25)    GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
    (26)

       Regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio.

    (27)    Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 44).
    (28)    Conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni dell’8 e 9 novembre 2010.
    (29)    COM(2013) 172 “Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto”.
    (30)    Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio.
    (31)    Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
    (32)    Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
    (33)    Il denaro “esca” è vero e proprio contante che viene mostrato (esibito) nel corso di un’indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all’indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l’indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata.
    (34)    Riferimento completo.
    (35)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (36)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:     https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
    (37)    Il programma potrebbe essere (parzialmente) delegato a un’agenzia esecutiva, in base all’esito dell’analisi costi-benefici e alle relative decisioni da adottare; i relativi stanziamenti amministrativi per l’attuazione del programma presso la Commissione e l’agenzia esecutiva saranno adattati di conseguenza.
    (38)    Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, allegato I; regolamento delegato (UE) n. 1042/1973 della Commissione, dell’8 luglio 2015.
    (39)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (40)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (41)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (42)    Nel quadro della consultazione interservizi, la DG BUDG ha suggerito un’ulteriore ripartizione tra obiettivi specifici. Data l’esistenza dello strumento tematico, la DG HOME non intende in questa fase accogliere il suggerimento.
    (43)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (44)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi dopo la detrazione delle spese di riscossione.
    Top

    Bruxelles,13.6.2018

    COM(2018) 472 final

    ALLEGATI

    del

    Proposta di
    regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

    che istituisce il Fondo Sicurezza interna

    {SWD(2018) 347 final}
    {SWD(2018) 348 final}
    {SEC(2018) 315 final}


    ALLEGATO I

    Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

    Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

    (1)un importo fisso una tantum di 5 000 000 EUR è assegnato a ciascuno Stato membro all’inizio del periodo di programmazione per garantire una massa critica per ciascun programma e coprire i fabbisogni che non sarebbero direttamente espressi attraverso i criteri indicati in appresso;

    (2)le risorse residue sono ripartite secondo i seguenti criteri:

    (a)45% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d’acquisto per abitante),

    (b)40% in proporzione all’entità della popolazione nazionale,

    (c)15% in proporzione all’estensione del territorio nazionale.

    La dotazione iniziale si basa sui più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno civile precedente. Per il riesame intermedio, fungono da riferimento i più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno civile precedente disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024.

    ALLEGATO II

    Misure di attuazione

    Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

    (a)garantire l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni, ad esempio nel quadro di Prüm, del PNR dell'UE e del SIS II, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione;

    (b)istituire, adattare e mantenere sistemi informatici e reti di comunicazione dell'Unione pertinenti per la sicurezza, compresa la loro interoperabilità, e sviluppare strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;

    (c)potenziare l'uso attivo delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti di scambio di informazioni dell'Unione pertinenti per la sicurezza garantendo che siano alimentati con dati di qualità elevata;

    (d)sostenere le misure nazionali pertinenti se utili per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

    Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

    (a)aumentare le operazioni di contrasto congiunte tra Stati membri, compreso, se del caso, con altri soggetti pertinenti, in particolare agevolare e migliorare l'uso delle squadre investigative comuni, dei pattugliamenti congiunti, degli inseguimenti, della sorveglianza discreta e degli altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE (EMPACT), con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

    (b)potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, centri dell'Unione;

    (c)migliorare la cooperazione interagenzie e a livello dell'Unione tra gli Stati membri, o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell’Unione, dall’altro, nonché a livello nazionale tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

    Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

    (a)in relazione alle autorità di contrasto, aumentare la formazione, le esercitazioni, l'apprendimento reciproco, i programmi di scambio specializzati e lo scambio delle migliori prassi, anche nei paesi terzi e con tali paesi e gli altri soggetti pertinenti;

    (b)sfruttare le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte;

    (c)promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppare partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;

    (d)acquisire le attrezzature pertinenti e istituire o migliorare le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza.



    ALLEGATO III

    Azioni sostenute dal Fondo
    ai sensi dell'articolo 4

    ·Sistemi informatici e reti informatiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull'uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento dell'interoperabilità e della qualità di tali sistemi;

    ·sorveglianza dell'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione per la sicurezza;

    ·azioni EMPACT che attuano o agevolano l'attuazione del ciclo programmatico dell'UE;

    ·azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile e del terrorismo;

    ·azioni volte a sviluppare metodi innovativi o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione nel settore della sicurezza;

    ·sostegno alle reti tematiche o intertematiche di unità nazionali specializzate inteso a migliorare la fiducia reciproca, lo scambio e la diffusione di know-how, informazioni, esperienze e migliori prassi e la messa in comune di risorse e competenze in centri comuni di eccellenza;

    ·istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative, tenuto conto delle esigenze operative e dell'analisi del rischio, sulla base del programma di formazione europea delle autorità di contrasto e in cooperazione con CEPOL e, se del caso, la rete europea di formazione giudiziaria;

    ·cooperazione con il settore privato al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche;

    ·azioni che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, e attività di sensibilizzazione tra i portatori di interessi e il pubblico generale sulle politiche dell’Unione in materia di sicurezza;

    ·attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione e strutture di sicurezza essenziali;

    ·costi relativi al personale che partecipa alle azioni finanziate dal Fondo o alle azioni che richiedono la partecipazione di personale per motivi tecnici o di sicurezza.



    ALLEGATO IV

    Azioni am
    missibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 6

    ·Progetti volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione.

    ·Progetti volti a migliorare l’interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione 1 .



    ALLEGATO V

    Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 24, paragrafo 1

    Obiettivo specifico 1:    Migliorare lo scambio di informazioni

    (1)Uso dei meccanismi di scambio di informazioni dell'UE.

    Fonte dei dati: Europol, eu-LISA, Consiglio, Stati membri

    Obiettivo specifico 2:    Potenziare la cooperazione operativa

    (1)Numero di azioni operative congiunte sostenute dal Fondo.

    Fonte dei dati: Europol, Eurojust, Stati membri

    (2)Valore stimato dei beni congelati, valore stimato dei beni confiscati con l’aiuto del Fondo.

    Fonte dei dati: Stati membri

    (3)Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto.

    Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione

    (4)Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza trattate con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di raccomandazioni con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza.

    Fonte dei dati: Stati membri

    Obiettivo specifico 3:    Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

    (5)Numero di funzionari delle autorità di contrasto che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera organizzati con l’aiuto del Fondo.

    Fonte dei dati: Stati membri

    (6)Numero di infrastrutture critiche e di spazi pubblici la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l’aiuto del Fondo.

    Fonte dei dati: Stati membri

    (7)Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che porta all’estremismo violento.

    Fonte dei dati: RAN



    ALLEGATO VI

    Tipologie di intervento

    TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “CAMPO DI INTERVENTO”

    1

    TER-Lotta al finanziamento del terrorismo

    2

    TER-Prevenzione e contrasto della radicalizzazione

    3

    TER-Protezione e resilienza degli spazi pubblici e di altri obiettivi non strategici

    4

    TER-Protezione e resilienza delle infrastrutture critiche

    5

    TER-Sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari

    6

    TER-Sostanze esplosive

    7

    TER-Gestione delle crisi

    8

    TER-Altro

    9

    OC-Corruzione

    10

    OC-Criminalità economica e finanziaria

    11

    OC-Droghe

    12

    OC-Traffico di armi da fuoco

    13

    OC-Tratta di esseri umani

    14

    OC-Traffico di migranti

    15

    OC-Criminalità ambientale

    16

    OC-Reati organizzati contro il patrimonio

    17

    OC-Altro

    18

    CC-Criminalità informatica - Altro

    19

    CC-Criminalità informatica - Prevenzione

    20

    CC-Criminalità informatica - Agevolazione delle indagini

    21

    CC-Criminalità informatica - Assistenza alle vittime

    22

    CC-Sfruttamento sessuale di minori - Prevenzione

    23

    CC-Sfruttamento sessuale di minori - Agevolazione delle indagini

    24

    CC-Sfruttamento sessuale di minori - Assistenza alle vittime

    25

    CC-Sfruttamento sessuale di minori - Altro

    26

    CC-Altro

    27

    GEN-Scambio di informazioni

    28

    GEN-Cooperazione di polizia o interforze (dogane, guardie di frontiera, servizi di intelligence)

    29

    GEN-Scienze forensi

    30

    GEN-Sostegno alle vittime

    31

    GEN-Sostegno operativo

    32

    TA-Assistenza tecnica - Informazione e comunicazione

    33

    TA-Assistenza tecnica - Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

    34

    TA-Assistenza tecnica - Valutazione e studi, raccolta di dati

    35

    TA-Assistenza tecnica - Sviluppo delle capacità

    TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “TIPOLOGIA DI AZIONE”

    1

    Sistemi informatici, interoperabilità, qualità dei dati, sistemi di comunicazione (escluse le attrezzature)

    2

    Reti, centri di eccellenza, strutture di cooperazione, azioni e operazioni congiunte

    3

    Squadre investigative comuni o altre operazioni congiunte

    4

    Distacco o invio di esperti

    5

    Formazione

    6

    Scambio di migliori prassi, laboratori, conferenze, eventi, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione

    7

    Studi, progetti pilota, valutazioni dei rischi

    8

    Attrezzature (comprese nel calcolo del massimale del 15%)

    9

    Mezzi di trasporto (compresi nel calcolo del massimale del 15%)

    10

    Edifici, strutture (compresi nel calcolo del massimale del 15%)

    11

    Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca

    TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “MODALITÀ DI ATTUAZIONE”

    1

    Cooperazione con paesi terzi

    2

    Azioni in paesi terzi

    3

    Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen nel settore della cooperazione di polizia

    4

    Azioni specifiche (non note nella fase di programmazione)

    5

    Assistenza emergenziale (non nota nella fase di programmazione)

    6

    Azioni elencate nell'allegato IV



    ALLEGATO VII

    Azioni ammissibili al sostegno operativo

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico migliorare lo scambio di informazioni, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi copre:

    ·la manutenzione e il servizio di assistenza dei sistemi informatici dell’Unione e, se del caso, nazionali che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

    ·i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico potenziare la cooperazione operativa, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali copre:

    ·la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e investigazione dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

    ·i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali copre:

    ·la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e investigazione dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

    ·i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    Le azioni che non sono ammissibili a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, non sono coperte.



    ALLEGATO VIII

    Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 24, paragrafo 3

    Obiettivo specifico 1:    Migliorare lo scambio di informazioni

    (1)Uso dei meccanismi di scambio di informazioni dell’UE, misurato attraverso:

    (a)il numero di interrogazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS);

    (b)il numero di interrogazioni del sistema di scambio transnazionale di dati forensi (DNA, impronte digitali, targhe dei veicoli) tra gli Stati membri (sistema di scambio automatizzato di dati nel quadro di Prüm);

    (c)il numero di messaggi scambiati tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA);

    (d)il numero di interrogazioni del sistema di informazione Europol (EIS);

    (e)il numero totale di passeggeri i cui dati del codice di prenotazione (PNR) sono stati raccolti e scambiati.

    Fonte dei dati: Europol, eu-LISA, Consiglio, Stati membri

    (2)Numero di nuovi collegamenti tra le banche dati pertinenti per la sicurezza effettuati con il sostegno del Fondo:

    (a)con banche dati dell’UE e, se del caso, internazionali;

    (b)all'interno dello Stato membro;

    (c)con uno o più altri Stati membri;

    (d)con uno o più paesi terzi.

    Fonte dei dati: Stati membri

    (3)Numero di utenti attivi di banche dati, sistemi e strumenti di scambio di informazioni dell’UE e, se del caso, nazionali pertinenti per la sicurezza che si sono aggiunti grazie al sostegno del Fondo rispetto al numero totale di utenti.

    Fonte dei dati: Stati membri

    Obiettivo specifico 2:    Potenziare la cooperazione operativa

    (4)Numero di azioni operative congiunte sostenute dal Fondo, con indicazione degli Stati membri e autorità partecipanti, ripartite per settore (lotta al terrorismo, criminalità organizzata generale, criminalità organizzata connessa alle armi da fuoco, criminalità informatica, altro):

    (a)numero di squadre investigative comuni;

    (b)numero di progetti operativi nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT);

    (c)altre azioni operative congiunte.

    Fonte dei dati: Europol, Eurojust, Stati membri

    (5)Partecipazione a reti transnazionali che operano con il sostegno del Fondo.

    Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

    (6)Valore stimato dei beni congelati, valore stimato dei beni confiscati con l’aiuto del Fondo.

    Fonte dei dati: Stati membri

    (7)Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto.

    Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione

    (8)Numero di prodotti, ad esempio manuali sulle migliori prassi, laboratori, esercitazioni comuni, realizzati dalle reti transnazionali esistenti con l’aiuto del Fondo.

    Fonte dei dati: Beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione

    (9)Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza trattate con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di raccomandazioni con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza.

    Fonte dei dati: Stati membri

    Obiettivo specifico 3:    Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

    (10)Numero di funzionari delle autorità di contrasto che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera organizzati con l’aiuto del Fondo, ripartiti per i seguenti settori:

    (a)lotta al terrorismo;

    (b)criminalità organizzata;

    (c)criminalità informatica;

    (d)altri settori di cooperazione operativa.

    Fonte dei dati: Stati membri

    (11)Numero di manuali sulle migliori prassi e tecniche investigative, procedure operative standard e altri strumenti messi a punto con il sostegno del Fondo e con l'interazione tra varie organizzazioni provenienti da tutta l’UE.

    Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

    (12)Numero di vittime di reato assistite con il sostegno del Fondo, ripartite per tipo di reato (tratta di esseri umani, traffico di migranti, terrorismo, reati gravi e di criminalità organizzata, criminalità informatica, sfruttamento sessuale di minori).

    Fonte dei dati: Stati membri

    (13)Numero di infrastrutture critiche e di spazi pubblici la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l’aiuto del Fondo.

    Fonte dei dati: Stati membri

    (14)Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che porta all’estremismo violento:

    (a)numero di visite del sito web della rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN);

    (b)numero di partecipanti alla RAN, ripartiti per tipo di esperti;

    (c)numero di visite di studio, formazioni, laboratori e attività di consulenza organizzati negli Stati membri in stretto coordinamento con le autorità nazionali, ripartiti per beneficiari (autorità di contrasto, altro).

    Fonte dei dati: RAN

    (15)Numero di partenariati istituiti con il sostegno del Fondo che contribuiscono a migliorare il sostegno offerto ai testimoni, agli informatori e alle vittime di reato:

    (a)con il settore privato;

    (b)con la società civile.

    Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

    (1)    In linea con la comunicazione della Commissione "Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", COM(2016) 205.
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