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Document 52018PC0398

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

COM/2018/398 final - 2018/0222 (NLE)

Bruxelles, 6.6.2018

COM(2018) 398 final

2018/0222(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato la sua proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) (COM(2018) 321 final). A partire da questa base, la Commissione propone una serie di programmi di finanziamento orizzontali e settoriali dell’UE per rispondere alle nuove sfide, pur continuando l’attuazione delle attività esistenti che hanno dato buona prova di sé.

La presente proposta di modifica del regolamento di abilitazione dell’UE in materia di aiuti di Stato (regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio) si prefigge di migliorare l’interazione tra i programmi di finanziamento dell’UE e le norme in materia di aiuti di Stato. La proposta consentirà alla Commissione di apportare modifiche mirate alle attuali norme sugli aiuti di Stato in modo che i finanziamenti nazionali, compresi i Fondi strutturali e di investimento europei gestiti a livello nazionale, e i fondi UE gestiti a livello centrale dalla Commissione possano essere combinati nel modo più fluido possibile, senza dare luogo a distorsioni della concorrenza nel mercato unico dell’UE.

L’obiettivo delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato è garantire che la spesa pubblica non falsi la concorrenza tra le imprese nel mercato unico dell’UE, conformemente a tre principi fondamentali:

interesse comune: la spesa pubblica dovrebbe essere al servizio degli obiettivi di politica generale, quali l’incentivazione degli investimenti, l’istruzione e la formazione, la coesione regionale, la ricerca e lo sviluppo, il miglioramento delle reti digitali, dei trasporti e dell’energia e la lotta contro l’inquinamento e il cambiamento climatico;

addizionalità: la spesa pubblica dovrebbe colmare una lacuna e non eliminare, o semplicemente sostituire, gli investimenti privati;

efficacia in termini di costi: la spesa pubblica non dovrebbe andare oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

I fondi dell’UE gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono soggetti ad alcun controllo da parte degli Stati membri (quali COSME, Orizzonte Europa o il programma Europa digitale) non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Tuttavia, se uno Stato membro apporta finanziamenti nazionali aggiuntivi a un progetto o a uno strumento finanziario gestito a livello centrale dell’UE o se eroga delle risorse sulle quali mantiene un certo grado di controllo a favore di un fondo a gestione centralizzata, le norme sugli aiuti di Stato si applicano alla parte del finanziamento sotto il controllo dello Stato membro.

Analogamente, gli Stati membri esercitano un controllo maggiore sui fondi dell’UE che rientrano nella gestione concorrente, come avviene per i Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), compreso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo tipo di finanziamenti rappresenta pertanto una risorsa dello Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ed è soggetto al controllo degli aiuti di Stato.

In tale contesto, per garantire il miglior impatto possibile del QFP ed evitare inutili complessità, è importante trovare la giusta articolazione tra le norme sui fondi dell’UE e quelle in materia di aiuti di Stato. Questo aspetto è particolarmente importante per le situazioni in cui un progetto è finanziato sia con fondi dell’UE gestiti a livello centrale dalla Commissione, sia con fondi sotto il controllo degli Stati membri. Per semplificare il trattamento di tali situazioni per gli Stati membri, gli intermediari finanziari e i promotori di progetti, le norme relative ai fondi dell’UE e in materia di aiuti di Stato dovrebbero essere coerenti. Per questo motivo, le proposte della Commissione sui fondi dell’UE contengono alcuni principi chiave del controllo degli aiuti di Stato - quali la necessità che gli interventi statali si aggiungano ai finanziamenti privati invece di eliminarli - che dovrebbero essere ulteriormente sviluppati e guidare l’attuazione. Ed è anche per questo motivo che, al tempo stesso, la Commissione propone di semplificare ulteriormente le norme sugli aiuti di Stato.

Il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017 (regolamento generale di esenzione per categoria) 1 svolge un ruolo fondamentale in questo contesto. Il regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e consente agli Stati membri di attuare direttamente le misure di aiuto senza previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Sono tre gli ambiti in cui le modifiche del regolamento generale di esenzione per categoria potrebbero migliorare l’interazione tra i programmi di finanziamento dell’UE e le norme in materia di aiuti di Stato.

Finanziamenti nazionali combinati con gli strumenti del Fondo InvestEU

La Commissione ha presentato oggi la sua proposta relativa al nuovo Fondo InvestEU 2 , un insieme unico di norme applicabili a tutti gli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio nel prossimo bilancio dell’UE. La proposta assicura che la Commissione svolga un ruolo importante nella selezione dei progetti e dei regimi finanziati, nel rispetto dell’interesse comune dell’UE, che il sostegno pubblico integri gli investimenti privati, che sia trasparente e che i suoi effetti siano valutati. La concezione del Fondo InvestEU ingloba già dei principi fondamentali sugli aiuti di Stato. Una volta che tali principi saranno tradotti in norme sufficientemente chiare sulle operazioni del Fondo, occorrerà solo un numero limitato di requisiti aggiuntivi in materia di aiuti di Stato al fine di proteggere la concorrenza nel mercato unico nei casi in cui i finanziamenti degli Stati membri siano combinati con i fondi dell’UE nell’ambito del Fondo InvestEU. Su tale base, i requisiti pertinenti in materia di aiuti di Stato potrebbero essere stabiliti nel regolamento generale di esenzione per categoria, che accompagni il regolamento sul Fondo InvestEU e gli orientamenti in materia di investimenti del Fondo InvestEU contenenti le necessarie misure di salvaguardia. Tale modifica del regolamento generale di esenzione per categoria potrebbe esonerare i finanziamenti erogati dallo Stato membro attraverso il Fondo InvestEU o sostenuti dal Fondo InvestEU dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, garantendo così un’attuazione razionalizzata ed efficiente del Fondo InvestEU.

Ricerca, sviluppo e innovazione

La Commissione ha presentato oggi anche la sua proposta relativa a Orizzonte Europa 3 . In base a tale proposta, alcuni progetti di ricerca realizzati dalle piccole e medie imprese (PMI) possono ottenere il “marchio di eccellenza”: la condizione è che i progetti siano valutati dalla Commissione come “eccellenti” e siano ammissibili in base ai rigorosi requisiti previsti dalle norme dell’UE per i finanziamenti dell’Unione e che l’unico motivo del loro mancato finanziamento è dovuto ai vincoli di bilancio cui è soggetto il fondo dell’UE. Tali progetti potrebbero essere autorizzati per assicurare il loro finanziamento da parte degli Stati membri (compreso dai Fondi strutturali) senza che sia necessaria l’autorizzazione preliminare della Commissione. La concezione della proposta della Commissione su Orizzonte Europa relativa ai progetti con il “marchio di eccellenza” e le dimensioni relativamente limitate del sostegno fugano qualsiasi preoccupazione in materia di concorrenza.

Analogamente, i progetti di RSI valutati e selezionati in linea con le norme applicabili a Orizzonte Europa e congiuntamente finanziati da Orizzonte Europa e dagli Stati membri (compreso attraverso i Fondi strutturali), quando partecipano almeno tre Stati membri, potranno essere attuati senza un’ulteriore valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato per la parte di finanziamento che compete agli Stati membri. Ciò è possibile perché, secondo la proposta della Commissione, le norme in base alle quali i progetti beneficiano del sostegno di Orizzonte Europa esigono per i progetti il rispetto di obiettivi di interesse comune dell’UE e la soluzione di carenze del mercato ben definite, eliminando così qualsiasi problema di concorrenza.

Cooperazione territoriale europea

Per molti anni la promozione della cooperazione territoriale europea è stata un’importante priorità nella politica di coesione dell’UE. Nell’ambito della vigente normativa sugli aiuti di Stato, tali progetti possono essere già finanziati tramite finanziamenti pubblici. Negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una notevole esperienza in relazione alle misure di aiuto volte alla promozione di progetti di cooperazione territoriale europea. Si potrebbe pertanto prendere in considerazione un’ulteriore estensione del campo di applicazione delle misure di aiuto consentite a norma del regolamento generale di esenzione per categoria.

È pertanto opportuno modificare la base giuridica del regolamento generale di esenzione per categoria, vale a dire il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codifica) (il “regolamento di abilitazione”) 4 per consentire alla Commissione di includere tutte le misure opportune nel regolamento generale di esenzione per categoria a seguito di una consultazione di tutti portatori di interesse e del comitato consultivo degli Stati membri.

1.OBIETTIVO E CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento di abilitazione autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono esentate dall’obbligo di notifica sancito all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tali categorie comprendono, ad esempio, gli aiuti alle PMI, gli aiuti alla ricerca e sviluppo o gli aiuti per la tutela dell’ambiente. La Commissione propone di aggiungere due ulteriori categorie.

La proposta di introdurre due nuove categorie nel regolamento di abilitazione consente alla Commissione di adottare le esenzioni per categoria basandosi sulla definizione di chiari criteri di compatibilità, garantendo che gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri siano limitati. L’adozione di tali esenzioni per categoria consentirebbe di semplificare notevolmente le procedure amministrative per gli Stati membri e la Commissione sulla base di condizioni di compatibilità definite chiaramente ex ante. Tuttavia, la proposta di includere alcune nuove categorie nel regolamento di abilitazione non ne comporta l’esenzione automatica né significa che tutte le misure che rientrano in una determinata categoria saranno integralmente soggette a esenzione.

Nuove categorie che si propone di inserire nel regolamento di abilitazione

Finanziamenti degli Stati membri erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell’UE gestiti a livello centrale dalla Commissione o da essi sostenuti

L’importanza degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio dell’UE nel fornire sostegno a un’ampia gamma di settori è aumentata negli ultimi anni ed è destinata a crescere ulteriormente nell’ambito del quadro finanziario pluriennale post-2020. Le proposte della Commissione per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dell’UE gestiti a livello centrale dalla Commissione contengono importanti misure di salvaguardia per prevenire indebite distorsioni della concorrenza. Si tratta inoltre, in genere, di strumenti solitamente meno distorsivi rispetto alle sovvenzioni di pari importo, in quanto solitamente comportano aiuti di importo inferiore. Per esempio, una garanzia non conforme al mercato per un prestito di 100 milioni di EUR solitamente comporta solo un importo di aiuto corrispondente alla differenza tra un premio conforme al mercato e il premio effettivamente pagato dal beneficiario, il quale è notevolmente inferiore all’importo integrale di 100 milioni di EUR.

È pertanto opportuno consentire alla Commissione di applicare un’esenzione per categoria agli aiuti concessi tramite il finanziamento dello Stato membro erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell’UE gestiti a livello centrale dalla Commissione o da essi sostenuti, purché siano soddisfatte determinate condizioni. In base all’esperienza della Commissione, l’allineamento di tali aiuti alle condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio dell’UE a gestione centralizzata attuati dagli organismi dell’Unione evita che gli aiuti forniti dagli Stati membri diano luogo a distorsioni significative della concorrenza e consente di definire chiare condizioni di compatibilità per tali aiuti.

Aiuti per la cooperazione territoriale europea

Per molti anni la promozione della cooperazione territoriale europea è stata una delle principali priorità della politica di coesione dell’UE. Il sostegno alle PMI per le spese sostenute per progetti di cooperazione territoriale europea beneficia già di un’esenzione per categoria a norma del regolamento generale di esenzione per categoria. Anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 5 e la sezione sugli aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria contengono disposizioni particolari per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Ciò significa che la Commissione ha acquisito una notevole esperienza per quanto riguarda le misure di aiuto volte a promuovere progetti di cooperazione territoriale europea. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di applicare un’esenzione per categoria ai finanziamenti a sostegno di tali progetti.

2.COERENZA CON ALTRI OBIETTIVI E POLITICHE DELL’UNIONE

La presente proposta è strettamente connessa al quadro finanziario pluriennale e ai vari programmi di spesa proposti dalla Commissione.

I finanziamenti nazionali aggiuntivi erogati per i progetti sostenuti dai fondi dell’UE a gestione centralizzata costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La presente proposta mira a facilitare le combinazioni di tali risorse statali con gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dell’UE gestiti a livello centrale dalla Commissione al fine di garantire certezza giuridica, cercando di limitare allo stesso tempo le distorsioni della concorrenza.

La promozione di progetti di cooperazione territoriale europea è da molti anni un’importante priorità della politica di coesione dell’UE e sarà ulteriormente agevolata dalla presente proposta.

3.ASPETTI GIURIDICI

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 109 del TFUE, a norma del quale il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili e fissare, in particolare, le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta non va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento giuridico proposto: regolamento.

Il regolamento è l’unico strumento giuridico adeguato per modificare il regolamento (UE) 2015/1588.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

2018/0222 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 6 ,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali 7 autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(2)I fondi dell’UE a gestione centralizzata, vale a dire i fondi in regime di gestione diretta o indiretta dell’Unione (ad esclusione dei fondi in regime di gestione concorrente con gli Stati membri), sostengono un numero crescente di attività nell’interesse comune dell’UE tramite strumenti finanziari o garanzie di bilancio e apportano quindi un contributo particolarmente utile per la crescita e la coesione. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti concessi dagli Stati membri che sono erogati mediante questi strumenti finanziari o queste garanzie di bilancio a gestione centralizzata o da essi sostenuti sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all’obbligo di notifica. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza in quanto rispondono alle condizioni applicabili agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio pertinenti attuati dagli organismi dell’Unione ed è possibile definire precise condizioni di compatibilità.

(3)La promozione della cooperazione territoriale europea è una priorità importante della politica di coesione dell’UE. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti a favore di progetti di cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all’obbligo di notifica. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti hanno solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità.

(4)Il campo d’applicazione del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio dovrebbe pertanto essere esteso a queste categorie di aiuti.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla lettera a) dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1588 sono aggiunti i seguenti punti:

“xv)    dei finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell’UE a gestione centralizzata o da essi sostenuti, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di un finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali;

xvi)    dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell’UE.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1.
(2)    COM(2018) 439.
(3)    COM(2018) 441.
(4)    GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(5)    GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.
(6)    GU C […] del […], pag. […].
(7)    GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
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