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Document 52018PC0352

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    COM/2018/352 final - 2018/0183 (NLE)

    Bruxelles, 29.5.2018

    COM(2018) 352 final

    2018/0183(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate
    possibilità di pesca


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio fissa, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell’Unione in materia di sviluppo sostenibile.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell’Unione, in particolare in materia di ambiente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l’articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Gli obblighi dell’Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    Scelta dell’atto giuridico

    Strumento proposto: regolamento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interesse, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

    Assunzione e uso di perizie

    La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    Valutazione d’impatto

    L’ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall’articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2018/120 come descritto nel prosieguo.

    Squalo balena

    In occasione della 12a sessione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è stato inserito nell’appendice I della convenzione lo squalo balena (Rincodon typus). Tale specie dovrebbe essere inclusa negli elenchi delle specie vietate.

    Lepidorombi

    Il parere scientifico indica che i lepidorombi nella sottozona CIEM 7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e sono i medesimi stock biologici; è pertanto opportuno introdurre una flessibilità interzonale del 25% dalla sottozona CIEM 7 alle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per gli Stati membri che dispongono di un contingente per tali specie in entrambe le zone.

    Gamberello boreale

    Il 26 marzo 2018 il CIEM ha formulato il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è stato deciso di assegnare all’UE un quantitativo di 3 327 tonnellate per la cattura di gamberello boreale nello Skagerrak.

    Spratto

    Il 12 aprile il CIEM ha emesso il suo parere annuale per lo spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord. In base al parere del CIEM, le catture di spratto nel Mare del Nord non dovrebbero superare 177 545 tonnellate nel periodo dal 1º luglio 2018 al 30 giugno 2019. È quindi opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.

    Aringa del Mar Celtico

    Il parere del CIEM indica che lo stock di aringa del Mar Celtico non rientra nei limiti biologici di sicurezza; è pertanto opportuno sopprimere il riferimento all’articolo 7, paragrafo 2.

    Busbana norvegese

    L’11 aprile 2018 il CIEM ha aggiornato il suo parere dell’ottobre 2017 sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese per il periodo dal 1º novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È quindi opportuno modificare di conseguenza le possibilità di pesca per la busbana norvegese, anche per tenere conto degli scambi con i paesi terzi.

    Scampo

    Conformemente al parere del CIEM, quando non è possibile realizzare un’indagine con riprese video subacquee si può procedere a una pesca ricognitiva per la raccolta di dati CPUE (catture per unità di sforzo) per lo scampo nell’unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c. Le possibilità di pesca sono modificate per tenere conto di tale pesca ricognitiva.

    Trasposizione di possibilità di pesca per le navi UE nella zona della SPRFMO

    Nella sesta riunione annuale del 2018 l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno di 35 186 tonnellate. È opportuno inserire questo TAC nel regolamento.    

    2018/0183 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate
    possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio 1 stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

    (2)In occasione della 12a sessione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è stato inserito nell’appendice I della convenzione lo squalo balena (Rincodon typus). Tale specie dovrebbe essere inclusa negli elenchi delle specie vietate.

    (3)Il parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) indica che i lepidorombi nella sottozona CIEM 7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e sono i medesimi stock biologici; è pertanto opportuno introdurre una flessibilità interzonale del 25% dalla sottozona CIEM 7 alle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per gli Stati membri che dispongono di un contingente per tali specie in entrambe le zone.

    (4)Il 26 marzo 2018 il CIEM ha formulato il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 327 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all’Unione nello Skagerrak.

    (5)In base al parere del CIEM del 12 aprile 2018, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord non dovrebbero superare 177 545 tonnellate nel periodo dal 1º luglio 2018 al 30 giugno 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.

    (6)L’11 aprile 2018 il CIEM ha emesso un parere riveduto per la busbana norvegese per il periodo dal 1º novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È opportuno modificare di conseguenza le possibilità di pesca per la busbana norvegese.

    (7)Un parere formulato dal CIEM indica che se non è possibile realizzare un’indagine con riprese video subacquee si può procedere a una pesca ricognitiva per raccogliere dati relativi alle catture per unità di sforzo per lo scampo nell’unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c. È opportuno modificare le possibilità di pesca per tenere conto di tale pesca ricognitiva.

    (8)Nella sesta riunione annuale del 2018 l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell’Unione.

    (9)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

    (10)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:

    (a)all’articolo 13, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

    “squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque.”;

    (b)all’articolo 45, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

    “squalo balena (Rhincodon typus) nelle acque dell’Unione.”;

    (c)gli allegati IA e IJ sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018, ad eccezione dell’articolo 1, lettere a) e b), che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
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    Bruxelles,29.5.2018

    COM(2018) 352 final

    ALLEGATO

    della

    PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate
    possibilità di pesca


    ALLEGATO

    1.L’allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:

    (1)la tabella relativa alle possibilità di pesca per i lepidorombi nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

    Specie:

    Lepidorombi

     

     

    Zona:

    7

     

     

     

    Lepidorhombus spp. 

     

     

    (LEZ/07.)

     

     

    Belgio

     

    333

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

    3 693

    (2)

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    4 481

    (2)

    Si applica l’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Irlanda

    2 038

    (1)

    Regno Unito

    1 765

    (1)

    Unione

    12 310

    TAC

    12 310

    (1)

    Il 5% di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

    (2)

    Il 25% di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

    ”;

    (2)la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

    Specie:

    Gamberello boreale

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Pandalus borealis 

     

    (PRA/03A.)

     

    Danimarca

     

    2 162

    TAC precauzionale

     

     

    Svezia

    1 165

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Unione

    3 327

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    6 230

    ”;

    (3)la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Sprattus sprattus

     

     

    (SPR/2AC4-C)

     

     

    Belgio

     

    1 911

    (1)(2)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    155 660

    (1)(2)

    Germania

    1 911

    (1)(2)

    Francia

    1 911

    (1)(2)

    Paesi Bassi

    1 911

    (1)(2)

    Svezia

    1 330

    (1)(2)(3)

    Regno Unito

    1 911

    (1)(2)

    Unione

    166 545

    (1)

    Norvegia

    10 000

    (1)

    Isole Færøer

    1 000

    (1)(4)

    TAC

    177 545

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2018 al 30 giugno 2019.

    (2)

    Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

    (3)

    Inclusi i cicerelli.

    (4)

    Può contenere fino al 4% di catture accessorie di aringhe.

     

     

     

     

    ”;

    (4)nella tabella relativa alle possibilità di pesca per l’aringa nelle acque dell’Unione delle zone 7g, 7h, 7j e 7k, il riferimento “Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento” è soppresso;

    (5)la tabella relativa alle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Zona:

    3a; acque dell’Unione delle zone 2a e 4

     

    Trisopterus esmarki

     

     

    (NOP/2A3A4.)

     

    Danimarca

    85 186

    (1)

    TAC analitico

    Germania

    16

    (1)(2)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    63

    (1)(2)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    85 265

    (1)(3)

    Norvegia

    15 000

    (4)

    Isole Færøer

    6 000

    (5)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Fino al 5% del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

    (2)

    Contingente da prelevare solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

    (3)

    Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

    (4)

    Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

    (5)

    Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15% delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

    ”;

    (6)la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 8c è sostituita dalla seguente:

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    8c

     

     

     

    Nephrops norvegicus

     

    (NEP/08C.)

     

     

    Spagna

     

    2

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    0

    Unione

    2

    (1)

    TAC

    2

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture prelevate nell’ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) nell’unità funzionale 25, praticata nei mesi di agosto e settembre (cinque bordate al mese) da navi aventi a bordo osservatori.

    ”;

    2.Nell’allegato IJ del regolamento (UE) 2018/120, la tabella relativa alle possibilità di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

    Specie:

    Sugarello cileno

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

     

    Trachurus murphyi

     

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    8 849,28

    TAC analitico

    Paesi Bassi

    9 591,70

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    6 157,56

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Polonia

    10 587,46

    Unione

    35 186

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     

    ”.

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