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Document 52018PC0341

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)

    COM/2018/341 final

    Bruxelles, 25.5.2018

    COM(2018) 341 final

    2018/0187(COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La presente proposta accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise per quanto riguarda l’automazione della procedura per i movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

    La decisione n. 1152/2003/CE è la decisione istitutiva del sistema di informatizzazione (sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa - Excise Movement and Control System - EMCS). Al momento essa copre unicamente i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall’accisa. Al fine di permettere l’automazione della procedura per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, la decisione deve essere modificata. Tuttavia, poiché la maggior parte delle disposizioni della decisione sono interessate da tale modifica, la decisione dovrebbe essere sottoposta a rifusione a fini di chiarezza.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La proposta è collegata alla rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    Non pertinente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si fonda sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Detto articolo stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea.

    Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

    Proporzionalità

    La rifusione proposta non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

    La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

    L’obiettivo della proposta è estendere il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ai movimenti intraunionali dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo, al fine di semplificare la procedura e permettere un adeguato controllo di tali movimenti e fornire una base per la governance delle ulteriori automazioni dei processi definiti dalla normativa dell’Unione sulle accise, ove tale automazione sia considerata utile. Senza la presente proposta, la pianificazione coordinata dell’automazione della circolazione intraunionale dei prodotti soggetti ad accisa che sono immessi in consumo non sarà possibile.

    Scelta dell’atto giuridico

    La scelta dello strumento è perfettamente in linea con l’atto giuridico attualmente in vigore. Dal momento che la proposta è una rifusione della decisione n. 1152/2003/CE, deve essere una proposta di decisione.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    La direttiva 2008/118/CE è stata valutata e la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise è basata su tale valutazione e sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise” a partire dal 21.4.2017 (COM(2017) 184 final). La relazione ha sottolineato la necessità di una maggiore automazione e la presente proposta riguarda unicamente un adeguamento che riflette tale opzione.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Le consultazioni delle parti interessate hanno avuto luogo nell’ambito della revisione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.

    Valutazione d’impatto

    Non è stata necessaria una valutazione d’impatto in quanto la scelta di un’ulteriore automazione è sostenuta dalla valutazione di impatto della rifusione della direttiva 2008/118/CE.

    Efficienza normativa e semplificazione

    La valutazione della direttiva 2008/118/CE è stata effettuata nel quadro del programma REFIT della Commissione. Nell’aprile 2017 la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il finanziamento del progetto centrale sarà coperto dal bilancio del programma Fiscalis nei limiti degli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale. Non saranno necessarie risorse supplementari a titolo del bilancio dell’UE. Inoltre la presente iniziativa non intende pregiudicare la proposta della Commissione sul prossimo quadro finanziario pluriennale.

    La stima dei costi per le amministrazioni e gli operatori economici è compresa nella valutazione d’impatto effettuata per la rifusione della direttiva 2008/118/CE.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non pertinente.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non sono stati ritenuti necessari documenti esplicativi sul recepimento delle disposizioni della presente proposta.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La decisione n. 1152/2003/CE è la decisione istitutiva del sistema di informatizzazione (sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa - Excise Movement and Control System - EMCS). Al momento essa copre unicamente i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall’accisa. Al fine di permettere l’automazione della procedura per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, la decisione deve essere modificata.

    La maggior parte delle disposizioni della decisione è interessata dalle modifiche, finalizzate a rendere il testo più generale e a fornire così la possibilità di automazione delle procedure utilizzate per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Alcune parti del testo devono essere soppresse in quanto contengono riferimenti a legislazione obsoleta o hanno perso il loro significato (a causa del fatto che il sistema di informatizzazione per il regime sospensivo è in funzione dal 2010). Pertanto gli articoli da 1 a 14 sono modificati come proposto nella rifusione della decisione.

    ê 1152/2003/CE (adattato)

    2018/0187 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell’Unione europea Õ, in particolare l’articolo 95 Ö 114, paragrafo 1 Õ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    (1)Alla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    ê 1152/2003/CE considerando 1

    (2)[La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa 2  XXX/CE del Consiglio 3 ] stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

    ê 1152/2003/CE considerando 2 (adattato)

    (3)Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell’11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d’accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, 4  (CE) n. 684/2009 della Commissione 5 stabilisce la forma Ö struttura Õ e il contenuto del documento d’accompagnamento contemplato dalla Ö di cui alla Õ  [direttiva XXX/CE 92/12/CEE] Ö nonché la procedura per il suo utilizzo Õ.

    ò nuovo

    (4)Per migliorare i controlli e consentire la semplificazione della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, con la decisione n. 1152/2003/CE è stato istituito un sistema di informatizzazione.

    ê 1152/2003/CE considerando 3 (adattato)

    ð nuovo

    (5)È necessario Ö mantenere e sviluppare ulteriormente tale Õ disporre di un sistema di controllo informaticodei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa , tale Ö in modo Õ da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti Ö , manuali e automatizzati Õ, compresi i controlli durante la circolazione Ö i movimenti Õ dei prodotti Ö soggetti ad accisa Õ ai sensi dei capi III, IV e V dell’articolo 15 della [direttiva 92/12/CEE XXX/CE] ð e del capo IV del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio 6  ï.

    ê 1152/2003/CE considerando 4 (adattato)

    ð nuovo

    (6)La realizzazione Ö modifica, l’estensione e il funzionamento Õ del sistema informatico Ö di informatizzazione Õ dovrebbero d’altra parte consentire di semplificare la circolazione intracomunitaria Ö intraunionale Õ dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo ð nonché la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali ï.

    ê 1152/2003/CE considerando 12 (adattato)

    ð nuovo

    (7)La Ö modifica e l’estensione Õ realizzazione del sistema di informatizzazione serveono a rafforzare gli aspetti del mercato interno relativi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Tutti gli aspetti fiscali connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere trattati modificando la [direttiva 92/12/CEE XXX/CE] ð o il regolamento (UE) n. 389/2012 ï. La presente decisione non pregiudica il fondamento giuridico di tutte le eventuali modifiche della [direttiva 92/12/CEE XXX/CE]ð o del regolamento (UE) n. 389/2012 ï.

    ê 1152/2003/CE considerando 9 (adattato)

    (8)È Ö necessario Õ opportuno inoltre precisare gli elementi comunitari Ö unionali Õ e non comunitari Ö unionali Õ del sistema di informatizzazione, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell’ambito dello sviluppo e dell’installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione, assistita dal competente comitato, dovrebbe svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

    ê 1152/2003/CE considerando 5

    Un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) dovrebbe essere compatibile e, se tecnicamente possibile, fuso con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) al fine di facilitare procedure per l’amministrazione e il commercio.

    ê 1152/2003/CE considerando 6

    Per l’esecuzione della presente decisione la Commissione dovrebbe coordinare le attività degli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

    ò nuovo

    (9)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione delle misure necessarie per la modifica, l’estensione e il funzionamento del sistema di informatizzazione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

    ê 1152/2003/CE considerando 10

    (10)Dovrebbero essere introdotti regimi per valutare l’attuazione del sistema di informatizzazione dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

    ê 1152/2003/CE considerando 13 (adattato)

    ð nuovo

    (11)Prima che il sistema EMCS Ö una nuova estensione del sistema di informatizzazione Õ diventi operativoa e dati i problemi incontrati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo conto delle opinioni dei settori commerciali interessati, dovrebbe esaminare modi per migliorare ð verificare se ï gli l’ attualei sistemai cartaceoi ð siano ancora adeguati ï.

    ê 1152/2003/CE considerando 11 (adattato)

    (12)È opportuno che il finanziamento Ö i costi Õ del programmasistema Ö di informatizzazione Õ siano suddivisoi fra la Comunità Ö l’Unione Õ e gli Stati membrie che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell’Unione europea.

    ê 1152/2003/CE considerando 7 e 8 (adattato)

    (13)Tenuto conto Ö A motivo Õ delle sue dimensioni e della sua complessità, un siffatto Ö del Õ sistema di informatizzazione Ö , è necessario che Õ richiede alla Comunità Ö l’Unione Õ e a gli Stati membri Ö forniscano Õ investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione le risorse necessarie Ö finalizzati Õ allo sviluppo e all’installazione del sistema. Nel mettere a punto gli elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero applicare i principi fissati per i sistemi elettronici utilizzati nella pubblica amministrazione e dovrebbero riservare agli operatori economici lo stesso trattamento adottato negli altri settori dove sono installati i sistemi informatici. In particolare, essi dovrebbero consentire agli operatori economici, soprattutto alle piccole e medie imprese attive in tale settore, di utilizzare tali elementi nazionali al costo più basso possibile e dovrebbero favorire tutte le misure volte a tutelare la loro competitività.

    ò nuovo

    (14)Poiché l’obiettivo della presente decisione, ossia fornire una base per la governance delle ulteriori automazioni dei processi definiti dalla normativa dell’Unione sulle accise, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    ê 1152/2003/CE considerando 14

    La presente decisione stabilisce, per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

    ê 1152/2003/CE considerando 15

    Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

    ê 1152/2003/CE (adattato)

    ð nuovo

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.    La presente decisione Ö stabilisce disposizioni per la gestione della modifica, dell’estensione e del funzionamento del Õ istituisce un sistema di informatizzazione Ö utilizzato per  il monitoraggio Õ dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva XXX/CE92/12/CEE, in seguito denominato (“il sistema di informatizzazione”).

    2.    Tale sistema è inteso:

    a)a consentire la trasmissione elettronica del documento d’accompagnamento Ö dei documenti amministrativi Õ istituitoi con ð la direttiva XXX/CE e ï il regolamento (CEE) n. 2719/92 (UE) n. 389/2012 e a migliorare i controlli;

    b)a migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria Ö intraunionale Õ dei prodotti sottoposti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendore se del caso ai necessari controlli.

    Articolo 2

    Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema di informatizzazione entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    Le attività relative all’avviamento Ö dell’estensione Õ del sistema di informatizzazione iniziano entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 3

    1.    Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari Ö unionali Õ e non comunitari Ö non unionali Õ.

    2.    La Commissione provvede affinché, in sede di definizione degli elementi comunitari Ö unionali Õ del sistema di informatizzazione, sia prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possibile l’NCTS Ö sistemi esistenti Õ e a garantire che tale sistema di informatizzazione EMCS sia compatibile con Ö altri pertinenti sistemi di informatizzazione della Commissione e degli Stati membri Õ l’NCTS e, se tecnicamente possibile, sia integrato in esso, con l’obiettivo di creare e con un sistema informatizzato ð insieme ï integrato ðdi sistemi di informatizzazione ï che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intracomunitari Ö intraunionali Õ dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da o destinati a paesi terzi.

    3.    Gli elementi comunitari Ö unionali Õ del sistema sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

    4.    Gli elementi non comunitari Ö non unionali Õ del sistema sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle banche di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari Ö unionali Õ e non comunitari Ö non unionali Õ, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per garantire una gestione ottimale del sistema nell’ambito della sua amministrazione.

    Articolo 4

    1.    La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, coordina la realizzazione Ö modifica, l’estensione Õ e il funzionamento degli elementi comunitari Ö unionali Õ e non comunitari Ö non unionali Õ del sistema di informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:

    a)l’infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l’interconnessione e l’interoperabilità globale del sistema;

    b)la messa a punto dei dispositivi di sicurezza del più alto livello possibile al fine di vietare l’accesso non autorizzato ai dati e di garantire l’integrità del sistema;

    c)gli strumenti per l’elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.

    2.    Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per l’inserimento Ö la modifica e l’estensione Õ degli elementi comunitari Ö unionali Õ del sistema di informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, riuniti in seno al comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di gestione necessari per la realizzazione Ö modifica, l’estensione Õ e il funzionamento del sistema.

    Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti necessari per l’esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.

    Articolo 5

    1.    Gli Stati membri si impegnano a portare Ö portano Õ a termine, entro i termini stabiliti nei piani di gestione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.

    Essi trasmettono alla Commissione i risultati relativi a ciascuno dei compiti e la data di ultimazione dei medesimi. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

    2.    Gli Stati membri si impegnano a non adottare Ö adottano Õ misure relative alla realizzazione Ö modifica, all’estensione Õ e al funzionamento del sistema di informatizzazione che possano incidere sull’interconnessione e sull’interoperabilità globale del sistema o sul suo funzionamento d’insieme.

    Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere sull’interconnessione e l’interoperabilità globale del sistema di informatizzazione, o sul suo funzionamento d’insieme, può essere adottata soltanto previo accordo della Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

    3.    Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde consentire una gestione ottimale del sistema di informatizzazione nell’ambito della loro amministrazione. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

    Articolo 6

    ð La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ï Lle misure necessarie per l’attuazione della presente decisione concernenti la realizzazione Ö la modifica, l’estensione Õ e il funzionamento del sistema di informatizzazione e Ö in relazione al Õ le questioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,. ð Tali atti di esecuzione ï sono adottatei secondo la procedura di gestione ð esame ï di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Tali misure di attuazione lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie Ö dell’Unione Õ concernenti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca nel settore della imposizione indiretta.

    Articolo 7

    1.    La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall’articolo 24 della direttiva 92/12/CEE. Ö Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Õ

    2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ð l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 ï , tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 8

    1.    La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare Ö verifica Õ che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio generale dell’Unione europea sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

    Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in seno al comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti e di indicare orientamenti volti a migliorare l’efficacia delle azioni intese a rendere operativo il sistema.

    2.    La Commissione sottopone al comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, una relazione intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema di informatizzazione.

    23.    ð Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione e successivamente ogni cinque anni ï Al termine del periodo di sei anni di cui all’articolo 2, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione Ö e sul funzionamento Õ del sistema di informatizzazione.

    La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema.

    Articolo 9

    I paesi candidati all’adesione all’Unione sono informati dalla Commissione dello sviluppo e dell’installazione del sistema di informatizzazione e possono, qualora lo desiderino, partecipare ai test che saranno effettuati.

    Articolo 10

    1.    Le spese necessarie alla realizzazione Ö modifica e all’estensione Õ del sistema di informatizzazione sono ripartite fra la Comunità Ö l’Unione Õ e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3.

    2.    La Comunità Ö L’Unione Õ assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi comunitari Ö unionali Õ del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari Ö unionali Õ, installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.

    3.    Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla realizzazione Ö modifica, all’estensione Õ e al funzionamento degli elementi non comunitari Ö non unionali Õ del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari Ö unionali Õ del sistema, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

    Articolo 11

    1.    La dotazione finanziaria a carico del bilancio generale dell’Unione europea per finanziare il sistema di informatizzazione per il periodo di cui all’articolo 2, primo comma, è pari pertanto a 35 milioni di EUR.

    1. Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti relativi all’applicazione e al funzionamento del sistema posteriormente al periodo menzionato Ö di attuazione Õ, sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie Ö di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8  Õ.

    2.    Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 5. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e gestire Ö modificare, estendere, gestire e sviluppare ulteriormente Õ il sistema di informatizzazione.

    ê 

    Articolo 12

    La decisione n. 1152/2003/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

    ê 1152/2003/CE (adattato)

    Articolo 13

    La presente decisione entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo            Per il Consiglio

    Il presidente            Il presidente

    (1)    Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5).
    (2)    GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.
    (3)    Direttiva xxx/CE del Consiglio del (GU L del , pag.).
    (4)    GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).
    (5)    Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
    (6)    Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).
    (7)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (8)    Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).
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    Bruxelles,25.5.2018

    COM(2018) 341 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Parlamento europeoe del Consiglio

    relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)


    ALLEGATO 1 – Tavola di concordanza

    Decisione n. 1152/2003/CE

    Presente decisione

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, primo comma

    _

    Articolo 2, secondo comma

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 3

    -

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 2

    -

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

    _

    Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 2

    -

    Articolo 12

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14

    _

    Allegato

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