COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2018
COM(2018) 337 final
2018/0169(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2018) 249 final}
{SWD(2018) 249 final}
{SWD(2018) 250 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L’acqua è una risorsa limitata nell’Unione europea: un terzo del suo territorio è soggetto a condizioni di stress idrico. Il crescente fabbisogno delle popolazioni e i cambiamenti climatici renderanno in futuro in Europa ancora più problematico disporre d’acqua in quantità e di qualità sufficienti. L’eccessiva estrazione idrica, soprattutto a scopo di irrigazione agricola ma dovuta anche all’uso industriale e allo sviluppo urbano, costituisce una delle principali minacce per l’ambiente idrico dell’Unione, mentre la disponibilità di acqua di qualità adeguata è condizione essenziale per la crescita dei settori economici fortemente dipendenti dall’acqua e per la società in generale. La siccità del 2003 ha avuto conseguenze complessive sull’economia europea (e soprattutto dei paesi mediterranei, di Francia e Regno Unito) stimate in almeno 8,7 miliardi di EUR e misurate come perdite derivanti direttamente dalla siccità (CE, 2007). Anche gli effetti immediati della siccità, come i danni all’agricoltura e alle infrastrutture, così come gli effetti più indiretti, come la riluttanza a investire in una zona a rischio, possono avere gravi conseguenze per l’economia.
Per effetto dei cambiamenti climatici, la frequenza e l’intensità dei fenomeni di siccità e i derivanti danni ambientali ed economici sono aumentati drasticamente nel corso degli ultimi trent’anni. Fra il 1976 e il 2006 il numero di zone e persone colpite da siccità è aumentato di quasi il 20%, mentre il costo totale delle siccità ha raggiunto 100 miliardi di EUR (CE, 2012). La siccità dell’estate 2017 illustra, una volta di più, le dimensioni delle perdite economiche; le perdite previste nel solo settore dell’agricoltura italiana sono pari a 2 miliardi di EUR. Questa tendenza è destinata a proseguire: la scarsità d’acqua non è infatti più confinata a un esiguo numero di aree del continente, ma costituisce già una preoccupazione per tutta l’Unione, con significative conseguenze ambientali ed economiche. A loro volta, tali conseguenze potrebbero incidere sulla concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato interno. Per ovviare a questo problema, le risorse idriche dell’Europa devono essere gestite in modo più efficiente. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla carenza idrica e la siccità stabilisce una gerarchia delle misure che gli Stati membri devono prendere in considerazione nella gestione della carenza idrica e della siccità, sottolineando che il risparmio idrico deve diventare una priorità e devono essere esplorate tutte le possibilità per migliorare l’efficienza idrica. Nell’ambito di un approccio di gestione integrata delle risorse idriche, oltre al risparmio idrico, le acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane offrono un’alternativa affidabile di approvvigionamento idrico per vari scopi. Di questi, l’irrigazione agricola ha il più alto potenziale per estendere la pratica del riutilizzo dell’acqua, che contribuirebbe alla riduzione della carenza idrica in Europa. Il riutilizzo delle acque reflue trattate produce generalmente un minore impatto ambientale rispetto, ad esempio, ai trasferimenti d’acqua o alla desalinizzazione, e offre una serie di vantaggi ambientali, economici e sociali. Inoltre, esso prolunga il ciclo di vita dell’acqua, contribuendo in tal modo a preservare le risorse idriche, in piena conformità con gli obiettivi dell’economia circolare. Benché il riutilizzo dell’acqua nell’UE non sia ovviamente di per sé in grado di risolvere i problemi legati alle carenze idriche, attualmente la diffusione delle pratiche di riutilizzo dell’acqua rimane molto al di sotto delle sue potenzialità, con grandi differenza da uno Stato membro all’altro.
L’obiettivo generale è contribuire a alleviare il problema della scarsità di risorse idriche in tutta l’Unione, nel contesto dell’adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto aumentando le pratiche di riutilizzo dell’acqua, in particolare per l’irrigazione agricola, laddove ciò sia pertinente e economicamente vantaggioso, garantendo nel contempo un elevato livello di sanità pubblica e di protezione dell’ambiente. La definizione delle prescrizioni minime armonizzate (in particolare i principali parametri di riferimento concernenti gli agenti patogeni) sulla qualità delle acque depurate e sul monitoraggio, insieme a compiti armonizzati di gestione dei rischi, garantirebbe la parità di condizioni per coloro che operano per il riutilizzo dell’acqua e per coloro che sono colpiti da scarsità idrica, preverrebbe i potenziali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acque depurate, garantirebbe la protezione della salute e dell’ambiente e, in tal modo, aumenterebbe anche la fiducia nei confronti delle pratiche di riutilizzo dell’acqua. Si stima che lo strumento proposto potrebbe portare ad un riutilizzo di acque per uso irriguo dell’ordine di 6,6 miliardi di m³ all’anno, che sarebbe invece di 1,7 miliardi di m³ all’anno in assenza di un quadro giuridico a livello dell’UE. Riutilizzare più del 50 % del volume totale d’acqua teoricamente disponibile per l’irrigazione proveniente dagli impianti di trattamento delle acque reflue dell’UE eviterà oltre il 5 % dell’estrazione diretta delle acque superficiali e sotterranee, con il risultato di ridurre lo stress idrico in generale di oltre il 5 %. L’adozione di misure, fin da ora, contribuirebbe a ridurre lo stress idrico laddove ciò è già una realtà nell’UE e preparerebbe anche i gestori e gli agricoltori ad agire anche in quelle parti dell’Unione che subiranno un aumento dello stress idrico nei prossimi anni e decenni.
La necessità di affrontare il problema a livello di UE è stata riconosciuta nella comunicazione della Commissione del 2012 “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” [COM(2012) 673]. Un vaglio dell’adeguatezza della politica dell’UE in materia di acqua dolce (SWD(2012) 393), pubblicato nel novembre 2012 come elemento del piano per le risorse idriche, ha concluso che è possibile “affidarsi alle opzioni alternative di approvvigionamento idrico a basso impatto ambientale (...)” al fine di affrontare la scarsità di risorse idriche. La comunicazione della Commissione dal titolo «L’anello mancante — Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» [COM(2015) 614] contiene una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell’acqua, compresa un’azione volta ad elaborare una proposta legislativa che stabilisca prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee. La proposta è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione europea del 2017 e del 2018 in quanto contribuisce alle priorità politiche stabilite dalla Commissione per promuovere un’economia più circolare. Essa può anche integrare la prevista futura modernizzazione della politica agricola comune e contribuisce alla realizzazione da parte dell’UE degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l’OSS n. 6 sull’acqua pulita e i servizi igienici, che mira ad aumentare considerevolmente il riciclaggio e il riutilizzo delle acque depurate a livello mondiale entro il 2030.
Nelle sue conclusioni sulle comunicazioni della Commissione vertenti, rispettivamente, sul Piano d’azione e sull’economia circolare e nelle sue conclusioni sulla gestione sostenibile delle risorse idriche (11902/16), il Consiglio ha preso nota dell’intenzione di trattare la questione del riutilizzo dell’acqua con una nuova proposta legislativa. Inoltre, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del settembre 2015 sul seguito dato all’iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» e il Comitato europeo delle regioni, nel suo parere del dicembre 2016 sul tema “Un sistema efficace di gestione dell’acqua: un approccio a soluzioni innovative” hanno incoraggiato la Commissione ad elaborare un quadro legislativo in materia di riutilizzo idrico.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Esistono già due strumenti dell’Unione che menzionano e incoraggiano il riutilizzo dell’acqua, ma non ne specificano le condizioni:
·la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE): l’allegato VI, parte B, menziona il riutilizzo dell’acqua come una delle possibili misure supplementari;
·la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE): l’articolo 12 della direttiva dispone, tra le condizioni applicabili agli scarichi di acque reflue, che “[l]e acque reflue (...) devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l’impatto negativo sull’ambiente.”
La direttiva quadro sulle acque individua negli sforzi volti a trovare soluzioni al problema della carenza idrica uno degli aspetti fondamentali della gestione delle risorse idriche. Uno dei principali obiettivi della normativa consiste nel raggiungere un buono stato delle acque in Europa entro il 2015. La direttiva impone agli Stati membri di descrivere lo stato ecologico della loro acqua rispetto alle pressioni esercitate dalle attività antropiche e di stabilire «programmi di misure» per conseguire l’obiettivo di un buono stato delle acque. Tali programmi fanno parte dei piani di gestione dei bacini idrografici, che devono essere riesaminati e comunicati alla Commissione europea ogni 6 anni. Nel 2007 la politica dell’UE in materia di scarsità di risorse idriche e di siccità [COM(2007) 414] ha approfondito il tema dell’integrazione della pianificazione relativa alla scarsità d’acqua nei piani di gestione dei bacini idrografici, compresa l’applicazione di adeguate tariffe idriche e requisiti ecologici per i corsi dei fiumi. La politica stabiliva la gerarchia delle misure che gli Stati membri dovevano prendere in considerazione nella gestione della carenza idrica e della siccità, dando priorità alle misure volte al risparmio e all’uso efficiente dell’acqua, mentre l’installazione di infrastrutture supplementari di erogazione d’acqua doveva essere presa in considerazione solo dopo aver esaurito le altre opzioni. La proposta di regolamento sul riutilizzo dell’acqua va esaminata nell’ambito di un approccio di gestione integrata delle risorse idriche. Inoltre, la proposta di regolamento sarà complementare alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.
Una proposta di regolamento integrerebbe in maniera coerente il vigente quadro normativo dell’UE in materia di risorse idriche, pur senza abbassare i livelli di protezione dell’ambiente applicabili, e segnatamente:
·la direttiva quadro in materia di acque, la direttiva sulle acque sotterranee, la direttiva sugli standard di qualità ambientale, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, la direttiva sui fanghi di depurazione, la direttiva quadro sui rifiuti, il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la direttiva sui nitrati;
·il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, per quanto riguarda la sicurezza alimentare.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
L’obiettivo generale della proposta è pienamente in linea con il 7º programma di azione in materia di ambiente e, a livello mondiale, con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 «Garantire l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti», in particolare per quanto riguarda i due seguenti obiettivi:
·entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando le discariche e rendendo minimo il rilascio di sostanze chimiche e materie pericolose, dimezzando la percentuale di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente a livello globale il riciclaggio e il riutilizzo sicuro;
·entro il 2030 aumentare considerevolmente un uso efficiente dell’acqua in tutti i settori e garantire la sostenibilità dei prelievi e della fornitura di acqua dolce al fine di affrontare la carenza idrica e ridurre in maniera significativa il numero di persone che non dispongono di sufficienti risorse idriche.
La proposta dovrebbe contribuire all’attuazione di diverse altre politiche dell’UE, in particolare l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione delle catastrofi, nonché dell’iniziativa faro “Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” nell’ambito della strategia Europa 2020.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull’articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea), atteso che l’obiettivo principale è quello di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente; di proteggere la salute umana, contribuire all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e di promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La proposta dovrebbe inoltre contribuire al buon funzionamento del mercato interno.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L’Unione dispone della competenza concorrente con gli Stati membri in materia di regolamentazione degli aspetti ambientali e sanitari nel settore idrico; ciò significa che l’Unione può legiferare solo nella misura in cui i trattati lo consentono e nel rispetto dei principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità.
Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi di qualsiasi forma di contaminazione delle acque depurate, potranno essere conseguiti stabilendo prescrizioni minime in materia di qualità delle acque, di monitoraggio e di prevenzione e i principali compiti di gestione dei rischi a livello dell’Unione.
Per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, è giustificata anche un’azione a livello europeo in materia di gestione dell’acqua dato che il 60 % dei bacini idrografici dell’UE sono internazionali, condivisi tra più paesi e segnatamente da 2 a 19 paesi (Danubio); le misure adottate da un unico o pochi Stati membri non sono pertanto sufficienti per quanto riguarda, ad esempio, gli aspetti quantitativi della gestione delle acque e dell’inquinamento delle acque transfrontaliere. Inoltre, se gli Stati membri agissero individualmente, le barriere tecniche al riutilizzo dell’acqua e i relativi costi sarebbero probabilmente inutilmente elevati.
L’intervento dell’Unione in materia di riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione agricola è giustificato se si vuole evitare che prescrizioni diverse da uno Stato membro all’altro influiscano negativamente sulla parità di condizioni (ad esempio tra gli agricoltori) e costituiscano ostacoli al mercato interno, in particolare per i prodotti agricoli primari. In aggiunta a ciò, la diversità delle prescrizioni può essere addotta per giustificare la restrizione alle importazioni di prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri sospettati di imporre standard meno elevati, come dimostrato dall’epidemia di E. Coli nel 2011. La situazione attuale non garantisce la parità di condizioni tra i produttori del settore alimentare di paesi diversi; l’attuale quadro normativo dell’UE non dispone ancora le modalità specifiche di prodotti agricoli irrigati con acque reflue trattate. L’eliminazione di tali ostacoli è una risposta adeguata a livello dell’Unione, tenendo conto delle politiche dell’UE in materia di sicurezza alimentare, sanità, agricoltura, energia e clima.
L’azione dell’UE è inoltre giustificata poiché l’applicazione di prescrizioni diverse e mutevoli da un paese all’altro rappresenta un ostacolo all’instaurazione di condizioni di parità per gli investimenti nell’innovazione e per il riutilizzo dell’acqua. È improbabile che le autorità nazionali di regolamentazione possano coordinare l’armonizzazione delle loro prescrizioni regolamentari, atteso che il numero di Stati membri partecipanti è troppo consistente e in aumento.
•Proporzionalità
La proposta di regolamento sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, in particolare a scopo irriguo, in combinazione con altre azioni di natura non legislativa, come indicato nel piano d’azione sull’economia circolare, è una misura proporzionata all’obiettivo volto a favorire lo sviluppo del riutilizzo sicuro delle acque reflue trattate. Si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo ricercato. Rimane inalterata l’importante prerogativa degli Stati membri di decidere in che misura incoraggiare il riutilizzo dell’acqua.
Le acque reflue possono essere utilizzate per un’ampia varietà di scopi. Nella comunicazione del 2015 «L’anello mancante — Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» [COM(2015) 614] e nella valutazione d’impatto, l’irrigazione agricola è stata individuata come la principale fonte potenziale di domanda per il riutilizzo dell’acqua, avendo il maggiore potenziale in termini di diffusione, riduzione della scarsità e pertinenza per l’Unione.
•Scelta dell’atto giuridico
La valutazione d’impatto relativa alla presente proposta ha preso in considerazione la gamma completa di strumenti giuridici, segnatamente: la modifica di una delle direttive in vigore, una nuova direttiva o regolamento, o orientamenti.
Nell’esaminare l’introduzione di una nuova normativa in materia di riutilizzo dell’acqua, una possibile opzione consisteva nel modificare un quadro esistente nel quale il riutilizzo dell’acqua era già menzionato: la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Una direttiva nuova o modificata richiederebbe tuttavia il recepimento nel diritto interno di tutti gli Stati membri. Sebbene il riutilizzo dell’acqua sia certamente un’opzione promettente per molti Stati membri, va tenuto conto del fatto che, attualmente solo 6 Stati membri (Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo) hanno introdotto obblighi in materia (con disposizioni nazionali di natura normativa e di altro tipo). Una direttiva nuova o modificata implicherebbe il recepimento in tutti gli Stati membri e lascerebbe necessariamente una certa flessibilità alla normativa nazionale. Benché consenta di tener conto delle differenze tra Stati membri, tale approccio costituirebbe un grave ostacolo alla realizzazione degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda l’armonizzazione minima delle prescrizioni applicabili alle acque depurate e la metodologia per la gestione dei rischi, nonché l’instaurazione di condizioni uniformi per tutti. Un siffatto ostacolo è già stato individuato nella valutazione d’impatto del «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee», nella quale alla fine solo il regolamento era stato esaminato in dettaglio come unica opzione legislativa. La flessibilità necessaria per l’adeguamento al contesto locale, che sembra essere la principale argomentazione per la scelta di una direttiva o della modifica di una direttiva, può essere conseguita con altri strumenti, in particolare con un quadro comune per la gestione dei rischi.
Per quanto riguarda la forma dello strumento giuridico da adottare, la valutazione d’impatto ritiene che tanto una direttiva quanto un regolamento potrebbero essere idonei e ciascuno presenta vantaggi e svantaggi. Un regolamento consentirebbe di tenere meglio conto della natura autorizzativa dell’iniziativa, in particolare per quegli Stati membri in cui il riutilizzo dell’acqua è ritenuto utile o in cui esistono forti interessi commerciali per sviluppare le tecnologie relative al riutilizzo idrico. Una direttiva lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità per introdurre prescrizioni più rigorose a livello nazionale, ma imporrebbe un maggiore onere di recepimento a tutti gli Stati membri anche se il riutilizzo dell’acqua non riveste, al momento, la stessa importanza per tutti.
Alla fine è stato scelto il regolamento come strumento giuridico più appropriato per raggiungere gli obiettivi, segnatamente per i seguenti motivi:
·sarebbe direttamente applicabile agli operatori del settore (parallelamente agli Stati membri), favorendo così la penetrazione del mercato, potenzialmente anche in quegli Stati membri che attualmente non sono confrontati al problema della scarsità delle risorse idriche, ma che stanno sviluppando tecnologie «verdi». La sua adozione potrebbe avere un impatto positivo su ricerca e innovazione, ed anche portare allo sviluppo delle migliori tecnologie e a nuove opportunità commerciali nel mercato interno;
·un regolamento entrerebbe in vigore molto più rapidamente di qualsiasi eventuale futura modifica della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (per la quale la valutazione in corso dovrebbe essere completata nel 2019; un’eventuale successiva proposta legislativa di modifica sarebbe possibile solo a seguito di un processo di valutazione d’impatto), conseguendo così più rapidamente l’obiettivo principale, ovvero affrontare il problema della scarsità di risorse idriche.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La Commissione ha riconosciuto la necessità di affrontare il problema a livello di UE nella comunicazione del 2012 “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” [COM(2012) 673]. In un documento intitolato “Vaglio di adeguatezza della politica dell’UE in materia di acqua dolce” [SWD(2012) 393], pubblicato nel novembre 2012 come elemento costitutivo del Piano, la Commissione ha valutato l’efficacia delle misure adottate, sia nel settore dell’ambiente che in altri settori politici, ai fini del conseguimento degli obiettivi già concordati nel quadro della politica in materia di acque; ha anche individuato le principali lacune da colmare al fine di conseguire gli obiettivi ambientali in modo più efficiente. In relazione al riutilizzo delle acque reflue, il vaglio di adeguatezza ha concluso che occorreva esplorare ulteriormente le opzioni alternative di approvvigionamento idrico a basso impatto ambientale al fine di affrontare il problema della scarsità di risorse idriche.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il processo di consultazione in vista di un’eventuale nuova iniziativa dell’Unione in materia di riutilizzo dell’acqua è stato avviato nel 2012 ed è continuato fino al luglio 2017, in varie forme, organizzate e ad hoc. La strategia di consultazione è consistita nella raccolta e nell’analisi dei contributi di una vasta gamma di portatori di interessi, nonché in due consultazioni pubbliche online.
Una
prima consultazione pubblica su internet si è svolta dal 30 luglio al 7 novembre 2014
e ha ricevuto 506 contributi. Una
seconda consultazione pubblica su internet si è svolta dal 28 ottobre 2016 al 27 gennaio 2017
, e si è concentrata sulle opzioni più dettagliate per definire le prescrizioni minime relative al riutilizzo dell’acqua per uso irriguo e ravvenamento delle acque sotterranee. In totale, sono pervenuti 344 contributi. Nelle consultazioni pubbliche online nel 2016 e nel 2014, il 60 % e l’80 % di tutti i partecipanti si sono espressi a favore di un quadro normativo dell’Unione. Inoltre, oltre l’80 % di quanti hanno risposto alla consultazione pubblica online svoltasi nel 2014 ha ritenuto che l’adozione di norme minime dell’Unione giuridicamente vincolanti fosse un mezzo efficace per garantire la sicurezza delle pratiche di riutilizzo dell’acqua sotto il profilo sanitario e ambientale. In entrambi i casi, i partecipanti più favorevoli allo strumento del regolamento dell’UE sono i rappresentanti di imprese private che operano nei settori dei servizi igienici, dell’acqua potabile, dell’industria alimentare e dell’ambiente, e/o in Stati membri meridionali dell’Unione.
I partecipanti (oltre il 70 % di tutte le diverse categorie) dimostrano una profonda consapevolezza dei vantaggi del riutilizzo idrico per uso irriguo o a scopo di ravvenamento delle falde acquifere in relazione alla disponibilità di risorse idriche nel contesto di stress idrico o di carenza idrica, di estrazioni non sostenibili e dei cambiamenti climatici. Molti partecipanti sono anche sensibili al potenziale contributo del riutilizzo dell’acqua ai fini della qualità dei corpi idrici, grazie alla preservazione delle acque sotterranee dalla salinizzazione. Inoltre, alcuni percepiscono il riutilizzo dell’acqua come un mezzo per aumentare l’efficienza delle risorse, incentivare l’innovazione e contribuire alla fertilizzazione dei suoli, anche se tali vantaggi sono stati considerati più modesti rispetto ai primi.
Per contro, le persone consultate sono molto meno inclini a percepire come vantaggi del riutilizzo idrico i risparmi sui costi realizzati dalle autorità, le maggiori entrate o i risparmi di energia e di emissioni di carbonio. Dall’analisi per categoria delle risposte emerge, in particolare, che i paesi regolarmente esposti a stress idrico e gli Stati membri meridionali dell’Unione ritengono i benefici notevolmente maggiori rispetto alle altre categorie. È emerso un ampio consenso su tali vantaggi da parte dei partecipanti che operano nei settori dell’acqua potabile, dei servizi igienico-sanitari, dell’ambiente e dell’economia.
Esiste un consenso generale circa la sicurezza dell’acqua riutilizzata rispetto all’acqua dei fiumi, giacché quasi il 70 % delle persone consultate considera le acque riutilizzate almeno altrettanto sicure. I partecipanti provenienti da Stati membri meridionali dell’Unione e dai paesi che soffrono periodicamente di stress idrico sono significativamente più propensi a considerare il riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione e il ravvenamento delle falde acquifere almeno altrettanto sicuro delle fonti alternative (acque fluviali o sotterranee) rispetto a quelli provenienti dagli Stati membri dell’Europa orientale e settentrionale, che tendono, nelle stesse proporzioni, a considerare il riutilizzo idrico meno sicuro. Le imprese private mostrano una percezione di gran lunga più positiva della sicurezza del riutilizzo dell’acqua, rispetto ad altri tipi di organizzazioni, ma si deve tener presente che nel 68 % dei casi esse operano nei settori dell’acqua potabile e igienico-sanitario.
I vari contributi ricevuti dai portatori di interessi sono riassunti nell’allegato II — Relazione di sintesi sulle attività di consultazione condotte nell’ambito della valutazione d’impatto. I contributi ricevuti e le conclusioni tratte sono stati utilizzati ai fini dell’elaborazione della valutazione d’impatto e dell’aggiornamento della base scientifica per l’attuale proposta (la relazione del JRC è riportata nell’allegato 7 della relazione sulla valutazione d’impatto) e sono stati successivamente utilizzati per informare il processo decisionale in vista di una proposta di regolamento in materia di riutilizzo dell’acqua a livello dell’Unione.
Consultazione di esperti degli Stati membri e delle organizzazioni dei portatori di interessi
La consultazione si è svolta nel quadro della strategia comune di attuazione (CIS) della direttiva quadro sulle acque. Il riutilizzo dell’acqua è stato discusso in 6 riunioni dell’ex gruppo di lavoro sui programmi di misure (settembre e novembre 2013, marzo e ottobre 2014, marzo e ottobre 2015). Il programma di lavoro per il 2016-2018 della CIS ha incluso un’attività specifica in materia di riutilizzo dell’acqua da parte di un gruppo di lavoro ad hoc, che si è riunito periodicamente, per accompagnare lo sviluppo di azioni connesse.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta, così come la valutazione d’impatto, si basa su un ampio corpus di documenti soggiacenti, i cui riferimenti sono contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d’impatto. Le principali fonti di informazione per la valutazione d’impatto del regolamento proposto sono state la valutazione d’impatto del Piano del 2012 e i successivi studi nonché la base scientifica elaborata dal JRC (prescrizioni minime di qualità), corredati di una modellizzazione dei bacini idrografici elaborata dal JRC. Inoltre, sono stati valutati aspetti specifici, segnatamente le conseguenze sull’innovazione e gli impatti territoriali.
Ai fini dell’elaborazione della presente proposta, il JRC ha effettuato, in una prima fase, un riesame delle conoscenze scientifiche, tecniche e giuridiche disponibili in materia di riutilizzo dell’acqua nell’irrigazione agricola e nel ravvenamento delle falde acquifere. I documenti che hanno costituito la base per redigere la proposta di prescrizioni minime di qualità includono:
·il quadro normativo a livello di Unione in materia di protezione della salute e dell’ambiente;
·le legislazioni degli Stati membri sul riutilizzo dell’acqua e gli orientamenti in vigore, così come l’esperienza da loro maturata nei sistemi di riutilizzo dell’acqua;
·gli orientamenti e le norme di riferimento a livello mondiale in materia di riutilizzo dell’acqua;
·i riferimenti scientifici supplementari considerati pertinenti in materia.
Nel corso dell’elaborazione della base scientifica per la presente proposta il JRC ha applicato un approccio graduale per la consultazione. Nella prima fase, ha chiesto a un gruppo di esperti selezionati provenienti dal mondo accademico, del settore idrico e dell’OMS di fornire contributi e formulare osservazioni sul lavoro di redazione. In una seconda fase, gli Stati membri sono stati ufficialmente informati tramite il gruppo ad hoc sul riutilizzo dell’acqua, al quale il JRC ha presentato le rispettive versioni in tre occasioni. Le osservazioni ricevute per iscritto dagli Stati membri sono state registrate e sono state diffuse le risposte fornite dal JRC. Inoltre, il JRC ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori in occasione di diversi eventi pubblici e riunioni scientifiche., tra cui: il gruppo sull’acqua del Parlamento europeo, il gruppo di azione di EIP Water sul riutilizzo dell’acqua, l’11a Conferenza internazionale IWA sulla depurazione e il riutilizzo dell’acqua e l’azione NEREUS del programma COST sulle sfide nuove ed emergenti e le opportunità in materia di riutilizzo delle acque reflue. Tenuto conto del carattere sensibile delle questioni sanitarie e ambientali e della fiducia del pubblico nelle pratiche di riutilizzo dell’acqua, nella terza fase, sono stati chiesti i pareri scientifici del comitato scientifico indipendente per la salute, l’ambiente e i rischi emergenti (CSSARE) e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che sono stati tenuti in considerazione nella messa a punto definitiva del documento; in caso contrario è stata fornita una giustificazione. Gli esperti, i cui contributi sono stati vivamente apprezzati, sono stati consultati nel corso del processo per formulare osservazioni e contributi durante una riflessione critica sul documento.
•Valutazione d’impatto
La proposta si basa su una valutazione d’impatto, che ha ricevuto parere positivo, con riserve, il 19 gennaio 2018 dal comitato per il controllo normativo (che precedentemente, il 27 ottobre 2017, aveva formulato un parere negativo). Le questioni sollevate dal comitato sono state affrontate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, che contiene una versione riveduta della valutazione d’impatto e dedica un’apposita sezione alle modifiche apportate sulla scorta del parere del comitato (allegato 1 della relazione sulla valutazione d’impatto - informazioni procedurali).
Sulla base del “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, della relazione “Vaglio dell’adeguatezza della politica dell’UE in materia di acqua dolce”, di studi e di consultazioni con i portatori di interessi, sono state elaborate alcune opzioni strategiche per affrontare il problema individuato e le relative cause. La valutazione d’impatto ha esaminato le opzioni alla luce del loro potenziale e della loro efficacia nel raggiungere l’obiettivo globale della lotta alla carenza idrica attraverso il riutilizzo dell’acqua, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e della salute umana. Per il ravvenamento delle falde acquifere, l’analisi svolta nella valutazione d’impatto ha riscontrato che un’azione normativa dell’UE non sarebbe stata proporzionata, a causa di una forte dimensione locale. I dettagli dei risultati di tali analisi figurano nello studio della valutazione dell’impatto e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d’impatto.
Le tre opzioni strategiche valutate consistono in: (1) uno strumento giuridico che garantisce la sicurezza dei prodotti agricoli con un approccio indifferenziato per tutti (le prescrizioni minime più rigorose da applicare indipendentemente dalla categoria di colture alimentari e dalla tecnica di irrigazione) e la protezione della sanità pubblica e dell’ambiente locali (i principali compiti di gestione dei rischi); (2) uno strumento giuridico che garantisce la sicurezza dei prodotti agricoli con un approccio «adattato allo scopo» (le prescrizioni minime sono stabilite in funzione della categoria di colture alimentari e della tecnica d’irrigazione) e la protezione della sanità pubblica e dell’ambiente locali (i principali compiti di gestione dei rischi); e (3) un documento di orientamento sulla sicurezza dei prodotti agricoli con un approccio «adattato allo scopo» (le prescrizioni minime sono stabilite in funzione della categoria di colture alimentari e della tecnica d’irrigazione) e la protezione della sanità pubblica e dell’ambiente locali (i principali compiti di gestione dei rischi). Per le opzioni (1) e (2), lo strumento giuridico sarebbe accompagnato da orientamenti per l’attuazione dei principali compiti di gestione dei rischi, da elaborare di concerto con gli Stati membri.
L’irrigazione agricola è di gran lunga l’applicazione più comune del riutilizzo dell’acqua in Europa e a livello mondiale, e rappresenta un uso significativo di risorse idriche in Europa; complessivamente, circa un quarto del totale dell’acqua dolce prelevata è utilizzata a scopo irriguo, ma tale proporzione sale al 60 % circa del totale dell’acqua dolce estratta nell’Europa meridionale e sudorientale, e fino all’80 % in taluni distretti idrografici. L’irrigazione agricola presenta pertanto il più alto potenziale per diffondere la pratica del riutilizzo dell’acqua, contribuendo così alla riduzione della carenza idrica in Europa. L’analisi e la conseguente classificazione delle opzioni ha portato alla conclusione che l’opzione preferita per l’irrigazione agricola è uno strumento giuridico con un approccio «adatto allo scopo», che permette di fornire un maggiore volume di acque reflue trattate a costi inferiori rispetto alle altre opzioni. Per l’irrigazione agricola, un regolamento dell’Unione con un approccio «adatto allo scopo» e la gestione dei rischi è l’opzione che comporta più benefici ambientali, economici e sociali. Essa contribuirebbe in particolare ad alleviare lo stress idrico attraverso una maggiore diffusione del riutilizzo dell’acqua a prezzi accessibili; il volume di acqua riutilizzata sarebbe dell’ordine di circa 6,6 miliardi di m³ all’anno rispetto allo scenario di base di 1,7 miliardi di m³. Inoltre, creerebbe condizioni paritarie per gli investitori e garantirebbe la distribuzione dei prodotti in questione nel mercato interno, contribuendo in tal modo ad aumentare la fiducia dei cittadini nel riutilizzo dell’acqua per uso irriguo.
I costi amministrativi per le autorità nazionali sono stati ritenuti trascurabili o inferiori rispetto allo scenario di riferimento. Si prevede che un regolamento dell’Unione con un approccio «adatto allo scopo» richieda investimenti per trattare i volumi disponibili di acqua pari a 38 EUR/m³/giorno mentre secondo un approccio indifferenziato questi salgono a 271 EUR/m³/giorno. Secondo l’approccio «adatto allo scopo», un investimento inferiore a 700 milioni di EUR permetterebbe di trattare più di 6,6 miliardi di m³ annui, restando al di sotto della stessa soglia di costo, con un costo totale di acque depurate inferiore a 0,5 EUR/m³.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta di regolamento è nuova e non era pertanto contemplata nel recente vaglio dell’adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio delle politiche dell’UE in materia ambientale. Tuttavia, i risultati, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni scaturite da tale controllo e dal relativo piano d’azione sono stati presi in considerazione nell’elaborazione degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione introdotti dalla presente proposta al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo (mediante l’utilizzo di moderni strumenti informatici e di relazioni basate su indicatori) e di assicurare la trasparenza e la rendicontazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, l’approccio considera anche la necessità di garantire un’adeguata base di dati per la valutazione del regolamento (in linea con gli orientamenti per “legiferare meglio” (sezione V sul monitoraggio). L’approccio semplificato al controllo dell’attuazione è stato applicato la prima volta nella recente proposta della Commissione sulla revisione della direttiva sull’acqua potabile. La presente proposta ha utilizzato tali disposizioni come punto di partenza, adattandole ove necessario. L’approccio garantirà in tal modo anche la coerenza, che è un altro fattore importante per l’adeguatezza della regolamentazione.
•Diritti fondamentali
La presente proposta contribuirà all’applicazione dell’articolo 37 (tutela dell’ambiente) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta introduce per lo più misure legislative senza immediata incidenza sulle spese operative. L’attuazione pratica, il cui inizio è previsto solo per il 2021, potrebbe avere un’incidenza limitata sulle risorse dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Ad ogni modo, il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020 terrà conto di tale incidenza nella dotazione finanziaria e nell’assegnazione di personale all’AEA.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di controllo, valutazione e informazione
La trasparenza e l’accesso all’informazione sono aspetti cruciali per promuovere la fiducia tra gli utilizzatori e il pubblico in generale, anche per quanto riguarda la sicurezza delle acque depurate. Pertanto, l’accento è stato messo sulle informazioni al pubblico anziché sui tradizionali obblighi di comunicazione. Le disposizioni in materia di controllo saranno principalmente imposte ai gestori degli impianti di depurazione e gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico le informazioni via Internet.
La proposta di regolamento comprende obblighi di monitoraggio supplementari sulla qualità delle acque depurate. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di autorizzazione sulla base dei dati di monitoraggio ottenuti in applicazione della presente proposta di regolamento, della direttiva quadro in materia di acque e della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e di altre informazioni pertinenti. Gli Stati membri pubblicano i risultati della verifica della conformità e garantiscono che la Commissione abbia accesso alle informazioni pertinenti.
La Commissione stabilirà norme dettagliate sul formato e sulla presentazione delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico online. Tali norme saranno elaborate di concerto con gli esperti degli Stati membri, tenendo conto delle conclusioni del vaglio di adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio della politica ambientale dell’UE e delle azioni di follow-up, in particolare per quanto riguarda l’uso di tecnologie avanzate dell’informazione e della comunicazione (TIC).
Tenuto conto della prevedibile evoluzione sia delle conoscenze che del quadro delle politiche per quanto riguarda i contaminanti che destano emergenti preoccupazioni, la proposta contiene una clausola per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, nonché un obbligo di valutazione.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Articolo 1 – Oggetto e finalità
L’articolo precisa gli obiettivi della proposta, segnatamente disporre prescrizioni minime per la qualità dell’acqua e il relativo monitoraggio e definire i principali compiti di gestione dei rischi, al fine di garantire che il riutilizzo delle acque reflue trattate avvenga in modo sicuro, affrontare il problema della carenza idrica e contribuire al buon funzionamento del mercato interno.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
L’articolo precisa che il regolamento proposto si applica alle acque depurate destinate agli usi specifici enunciati nell’allegato I, sezione 1, relativi all’irrigazione agricola.
Articolo 3 - Definizioni
L’articolo riporta le definizioni utilizzate nella proposta di regolamento.
Articolo 4 — Obblighi del gestore dell’impianto di depurazione per quanto riguarda la qualità dell’acqua
L’articolo definisce le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte prima che le acque depurate possano essere utilizzate per l’irrigazione agricola. Si fa riferimento all’allegato I, che specifica le prescrizioni minime per la qualità dell’acqua e il relativo monitoraggio, così come alle prescrizioni supplementari di cui all’articolo 7, basate sull’applicazione della gestione dei rischi, quale definita all’articolo 5.
Articolo 5 - Gestione dei rischi
L’articolo definisce il processo di gestione dei rischi che deve essere effettuato dal gestore di un impianto di depurazione in cooperazione con i portatori di interessi (l’utente finale delle acque depurate, il gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona di acqua gli impianti di depurazione, ecc.). Il gestore dell’impianto di depurazione elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua che individua le prescrizioni supplementari atte ad attenuare ulteriormente i rischi, che rientreranno nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua deve essere basato sui principi di gestione dei rischi principali, quali definiti nell’allegato II della proposta. È previsto un atto delegato per stabilire le specifiche tecniche che possono integrare i principali compiti di gestione dei rischi, come definito nell’allegato II.
Articolo 6 — Domanda di autorizzazione dell’erogazione di acque depurate
L’articolo precisa la procedura di domanda di autorizzazione per l’erogazione di acque depurate e l’elenco dei documenti che devono essere forniti dal richiedente.
Articolo 7 — Concessione dell’autorizzazione
L’articolo stabilisce gli obblighi dei soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione. Inoltre, definisce le condizioni che devono essere contenute nell’autorizzazione e impone l’obbligo di rivedere l’autorizzazione almeno ogni 5 anni.
Articolo 8 – Verifica della conformità
L’articolo stabilisce l’obbligo delle autorità competenti di verificare la conformità delle acque depurate rispetto alle condizioni enunciate nell’autorizzazione. L’articolo specifica ulteriormente le norme da seguire in caso di non conformità o di incidenti che danno luogo alla non conformità al regolamento proposto.
Articolo 9 - Cooperazione tra Stati membri
L’articolo prevede le modalità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, se del caso, prima del rilascio di un’autorizzazione per il riutilizzo dell’acqua.
Articolo 10 - Informazioni al pubblico
In conformità con le conclusioni del vaglio di adeguatezza in materia di comunicazione, l’articolo stabilisce le informazioni che gli Stati membri devono fornire al pubblico. L’obiettivo è aumentare la trasparenza, che si tradurrebbe in una maggiore fiducia dei consumatori nel riutilizzo dell’acqua e una migliore comprensione degli effetti del presente regolamento sulla maggiore diffusione del riutilizzo dell’acqua. È prevista l’adozione di un atto di esecuzione che stabilisca norme dettagliate riguardanti il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire.
Articolo 11 - Informazioni relative al controllo dell’attuazione
In conformità con le conclusioni del vaglio di adeguatezza in materia di comunicazione, l’articolo precisa la procedura per raccogliere i dati pertinenti sull’attuazione del regolamento proposto, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi (mediante l’utilizzo di moderni strumenti informatici e di relazioni basate sugli indicatori) e di assicurare la trasparenza e la rendicontazione nei confronti dei cittadini. L’articolo prevede che gli Stati membri realizzino serie di dati contenenti informazioni in materia di riutilizzo dell’acqua, utilizzando per quanto possibile dati tratti dalle informazioni comunicate in applicazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva quadro sulle acque. Le serie di dati dovranno essere raccolte in conformità della direttiva Inspire. A tal fine è previsto il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente, tra i cui compiti vi sarà quello di accedere regolarmente ai dati e fornire alla Commissione un quadro generale dell’attuazione della direttiva a livello dell’Unione, che servirà anche per effettuare le future valutazioni del regolamento (articolo 13). È prevista l’adozione di un atto di esecuzione che stabilisca norme dettagliate riguardanti il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire.
Articolo 12 – Accesso alla giustizia
L’articolo è in linea con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e attua la convenzione di Aarhus per quanto riguarda l’accesso alla giustizia. I cittadini e le ONG dovranno avere la possibilità di impugnare le decisioni prese dagli Stati membri a norma del regolamento.
Articolo 13 – Valutazione
L’articolo definisce il quadro per le future valutazioni del regolamento (nel rispetto dei principi di “legiferare meglio”). La prima valutazione è prevista 6 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Articolo 14 - Esercizio della delega
Si tratta di un articolo standard per l’adozione degli atti delegati.
Articolo 15 - Procedura di comitato
Si tratta di un articolo standard per l’adozione degli atti di esecuzione.
Articolo 16 - Sanzioni
Si tratta di un articolo standard in materia di sanzioni.
Articolo 17 - Entrata in vigore ed applicazione
L’articolo stabilisce la data di entrata in vigore e la data di applicazione, vale a dire un anno dopo la data di entrata in vigore, al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri di adattarsi al regolamento e di elaborare un atto di esecuzione che assicuri l’uniforme applicazione della gestione dei rischi.
Allegato I — Utilizzi e prescrizioni minime
Sezione 1 — Utilizzi delle acque depurate
La sezione descrive gli utilizzi delle acque depurate, segnatamente utilizzi di irrigazione agricola.
Sezione 2 - Prescrizioni minime
La sezione specifica le classi di qualità delle acque depurate e il connesso utilizzo agricolo (tabella 1). La parte (a) definisce le prescrizioni minime per la qualità dell’acqua, come definito dal JRC in base alle pratiche adottate dagli Stati membri e a livello internazionale (tabella 2).
La parte (b) specifica le prescrizioni in materia di monitoraggio delle acque depurate (tabella 3) e il controllo di validazione per la più rigorosa classe A (tabella 4).
Allegato II — Principali compiti di gestione dei rischi
L’allegato stabilisce le modalità che il gestore dell’impianto di depurazione deve seguire per elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua e individuare ulteriori prescrizioni da inserire nell’autorizzazione, nonché i compiti relativi all’attuazione del sistema di riutilizzo dell’acqua.
2018/0169 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell’Unione europea sono all’origine di una graduale scarsità d’acqua e del deterioramento della sua qualità. In particolare, i cambiamenti climatici e le siccità contribuiscono in misura significativa all’esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all’agricoltura e allo sviluppo urbano.
(2)Incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate l’Unione potrebbe rafforzare la sua capacità di reazione di fronte alla crescente pressione sulle risorse idriche. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio menziona il riutilizzo dell’acqua tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire uno stato ecologico buono sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio dispone che le acque reflue che sono state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato.
(3)Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” la Commissione evidenzia il riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione o per uso industriale come opzione alternativa di approvvigionamento idrico che merita l’attenzione dell’Unione.
(4)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata “Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea” stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d’acqua e le siccità. La comunicazione sostiene che nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche, tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, in alcune circostanze per ridurre l’impatto di siccità gravi potrebbe essere presa in considerazione la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento idrico.
(5)Nel suo “Piano d’azione per l’economia circolare”, la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l’elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua.
(6)Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane o da stabilimenti industriali, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d’acqua o la desalinizzazione; ciononostante il ricorso a tale pratica è piuttosto limitato nell’Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare nella mancanza di norme ambientali o sanitarie comuni dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, e, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque depurate.
(7)Potranno essere elaborate norme sanitarie in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque depurate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque depurate destinate all’irrigazione agricola non sono troppo diverse da uno Stato membro all’altro. L’armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all’efficiente funzionamento del mercato interno di tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque depurate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari imposti, se necessario, dalle autorità competenti, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione adeguate. I gestori degli impianti di depurazione dovrebbero svolgere i principali compiti di gestione dei rischi al fine di individuare le prescrizioni minime più rigorose o supplementari applicabili alla qualità dell’acqua. I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell’acqua.
(8)Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti l’accesso all’acqua e a servizi igienico-sanitari e la gestione sostenibile alle risorse idriche nonché un significativo aumento del riciclaggio e del riutilizzo dell’acqua in condizioni sicure a livello mondiale. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l’applicazione dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativo alla tutela dell’ambiente.
(9)La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell’individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione di acque depurate della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali compiti di gestione dei rischi e individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell’acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.
(10)Al fine di proteggere efficacemente l’ambiente e la salute umana, occorre che i gestori degli impianti di depurazione siano responsabili in via primaria della qualità delle acque depurate. Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall’autorità competente, i gestori degli impianti di depurazione dovrebbero monitorare la qualità delle acque depurate. Occorre pertanto stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività di monitoraggio ordinarie e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo ai fini di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva 91/271/CEE.
(11)È necessario garantire l’utilizzo sicuro delle acque depurate, in modo da incoraggiare il riutilizzo dell’acqua a livello dell’Unione e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. L’erogazione di acque depurate dovrebbe pertanto essere permessa per usi specifici solo sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell’Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tale autorizzazione dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione delle autorizzazioni dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare procedure autorizzative esistenti, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento.
(12)Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l’ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente, i gestori degli impianti di depurazione e le autorità competenti dovrebbero pertanto tener conto degli obblighi stabiliti in altre pertinenti normative dell’Unione, e segnatamente: le direttive del Consiglio 86/278/CEE, 91/676/CEE e 98/83/CE, le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 183/2005, (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 1069/2009, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/7/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE e 2011/92/UE, i regolamenti della Commissione (CE) n. 2073/2005, (CE) n. 1881/2006 e (CE) n. 142/2011.
(13)Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Detto regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all’operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche oggetto di orientamenti dettagliati, tra i quali è da segnalare la “Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene (2017/C 163/01)”. Gli obiettivi prestazionali per le acque depurate stabiliti nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità d’acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque reflue, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento.
(14)Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell’acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni in materia di riutilizzo idrico dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo dell’acqua per un uso specifico.
(15)La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/CE dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio tratta la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all’accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell’attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.
(16)Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare dette prescrizioni e detti compiti. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, la Commissione dovrebbe poter anche adottare atti delegati ad integrazione dei principali compiti di gestione dei rischi definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(17)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare al pubblico, al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell’attuazione del presente regolamento, nonché al formato e alla presentazione delle informazioni sul quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(18)Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque depurate alle condizioni indicate nell’autorizzazione. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre al gestore dell’impianto di depurazione di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. I gestori di impianti di depurazione dovrebbero sospendere immediatamente l’erogazione delle acque depurate ogniqualvolta la mancata conformità comporti un significativo rischio per l’ambiente o per la salute umana.
(19)Le autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti autorità, scambiandosi informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell’Unione.
(20)I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare l’efficacia della legislazione alla luce degli obiettivi perseguiti.
(21)A norma del paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione deve procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto di eventuali misure supplementari.
(22)In conformità della convenzione di Aarhus, è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere.
(23)Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(24)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione della salute umana e dell’ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(25)È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all’applicazione delle nuove norme,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1.Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, così come l’obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
2.Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate per l’uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, di affrontare in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire anche al buon funzionamento del mercato interno.
Articolo 2
Ambito d’applicazione
Il presente regolamento si applica alle acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.«autorità competente»: un’autorità o organismo designato da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dall’applicazione del presente regolamento;
2.«autorità del settore idrico»: l’autorità o le autorità individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2000/60/CE;
3.«utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica che utilizza acque depurate;
4.«acque reflue urbane»: acque reflue urbane quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE;
5.«acque depurate»: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di depurazione;
6.«impianto di depurazione»: un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea ad un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento;
7.«gestore dell’impianto di depurazione»: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un impianto di depurazione;
8.«pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all’ambiente in generale;
9.«rischio»: la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;
10.«gestione dei rischi»: una gestione sistematica che assicura costantemente la sicurezza dell’acqua riutilizzata in un contesto specifico;
11.«misura preventiva»: qualsiasi azione o attività che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per l’ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile.
Articolo 4
Obblighi del gestore dell’impianto di depurazione per quanto riguarda la qualità dell’acqua
1.Il gestore dell’impianto di depurazione provvede a che le acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’uscita dell’impianto di depurazione (punto di conformità):
(a)alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;
(b)a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda la qualità dell’acqua.
2.Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni e alle condizioni di cui al paragrafo 1, il gestore dell’impianto di depurazione procede al monitoraggio della qualità dell’acqua, nel rispetto:
(a)dell’allegato I, sezione 2;
(b)di ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda il monitoraggio.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento ai sensi dell’articolo 14, al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2.
Articolo 5
Gestione dei rischi
1.Ai fini della produzione e dell’erogazione di acque depurate, la gestione dei rischi è effettuata dal gestore dell’impianto di depurazione in consultazione con i seguenti soggetti:
(a)il gestore dell’impianto o degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona d’acqua l’impianto di depurazione, se diverso dal gestore dell’impianto di depurazione;
(b)l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali;
(c)qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dal gestore dell’impianto di depurazione.
2.Il gestore dell’impianto di depurazione elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua sulla base dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua propone le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell’allegato I, necessarie per attenuare ulteriormente i rischi e individua, tra l’altro, i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione adeguate.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 14, atti delegati ad integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II.
Articolo 6
Domanda di autorizzazione dell’erogazione di acque depurate
1.L’erogazione di acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.
2.Il gestore presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.
3.La domanda comprende quanto segue:
(a)un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2;
(b)una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;
(c)una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
Articolo 7
Concessione dell’autorizzazione
1.Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:
(a)altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità del settore idrico, se diversa dall’autorità competente;
(b)punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.
2.L’autorità competente decide se concedere l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a). L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo.
3.Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:
(a)le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;
(b)le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;
(c)ogni altra condizione necessaria per attenuare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente.
4.L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.
Articolo 8
Verifica della conformità
1.L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:
(a)controlli in loco;
(b)uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del presente regolamento e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE;
(c)qualsiasi altro mezzo adeguato.
2.In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto di depurazione di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.
3.Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana, il gestore dell’impianto di depurazione sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che l’autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata.
4.In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto di depurazione, il gestore informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.
Articolo 9
Cooperazione tra Stati membri
1.Gli Stati membri designano un punto di contatto incaricato di cooperare, se del caso, con i punti di contatto e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Il ruolo dei punti di contatto consiste nell’offrire assistenza, su richiesta, e coordinare la comunicazione tra autorità competenti. I punti di contatto provvedono, in particolare, a ricevere e trasmettere le richieste di assistenza.
2.Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.
Articolo 10
Informazioni al pubblico
1.Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua. Tali informazioni riguardano, tra l’altro:
(a)la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;
(b)la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;
(c)le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;
(d)i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;
(e)i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.
3.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.
Articolo 11
Informazioni relative al controllo dell’attuazione
1.Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, ciascuno Stato membro, assistito dall’Agenzia europea dell’ambiente, provvede a:
(a)elaborare e pubblicare entro il... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità all’articolo 10;
(b)elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, un set di dati contenente le informazioni sui casi di non conformità alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, raccolte conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.
2.Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’Agenzia europea dell’ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.
3.Sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, l’Agenzia europea dell’ambiente, redige, pubblica e aggiorna periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell’Unione che comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d’insieme e le relazioni degli Stati membri.
4.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, così come le disposizioni riguardanti il formato e la presentazione del quadro generale a livello dell’Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.
Articolo 12
Accesso alla giustizia
1.Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all’attuazione degli articoli da 4 a 8, se soddisfano una delle seguenti condizioni:
(a)vantano un sufficiente interesse ad agire;
(b)fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
2.Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.
3.Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).
Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.
5.Le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.
6.Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Articolo 13
Valutazione
1.La Commissione, entro ... [6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi:
(a)l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento;
(b)i set di dati elaborate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3;
(c)i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
(d)le conoscenze tecniche e scientifiche;
(e)le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.
2.Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
(a)le prescrizioni minime di cui all’allegato I;
(b)i principali compiti di gestione dei rischi di cui all’allegato II;
(c)le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c);
(d)le conseguenze del riutilizzo dell’acqua sull’ambiente e sulla salute umana.
Articolo 14
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 15
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... [tre anni dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento], notificano alla Commissione tali sanzioni e provvedimenti e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere da... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente