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Document 52018PC0241

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

COM/2018/241 final - 2018/0114 (COD)

Bruxelles, 25.4.2018

COM(2018) 241 final

2018/0114(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2018) 141 final}
{SWD(2018) 142 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’economia dell’UE necessita di imprese sane e prospere che possano operare con facilità nel mercato unico. Tali imprese svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita economica, creare posti di lavoro e attirare investimenti nell’Unione europea. Esse contribuiscono a conseguire maggiore valore economico e sociale per la società nel suo insieme. A tale scopo le società devono operare in un contesto giuridico e amministrativo che sia favorevole alla crescita e adeguato ad affrontare le nuove sfide economiche e sociali del mondo globalizzato e digitale, e che persegua al contempo altri interessi pubblici legittimi come la tutela dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti di minoranza e fornendo alle autorità le garanzie necessarie a combattere frodi e abusi.

È con questo obiettivo che la Commissione ha adottato la presente proposta, insieme alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 1 per quanto riguarda l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario - un insieme completo di misure che stabiliscono norme di diritto societario nell’UE eque, moderne e in grado di favorire lo sviluppo delle imprese.

La libertà di stabilimento ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del mercato unico, dato che consente alle imprese di esercitare su base stabile attività economiche in altri Stati membri. Per promuovere la mobilità transfrontaliera delle società nell’UE è fondamentale tener conto delle loro esigenze e delle loro caratteristiche. Nell’UE le imprese sono circa 24 milioni, di cui quasi l’80% società di capitali. Il 98-99% delle società di capitali sono PMI.

Nella pratica, tuttavia, l’esercizio della libertà di stabilimento da parte delle società resta difficile. Le difficoltà sono dovute anche al fatto che il diritto societario non è sufficientemente adeguato alla mobilità transfrontaliera nell’UE: non offre alle imprese le condizioni ottimali in termini di un quadro giuridico chiaro, prevedibile e appropriato che possa incrementare l’attività economica, in particolare per le PMI, come riconosciuto dalla strategia per il mercato unico del 2015 2 .

Le ristrutturazioni e le trasformazioni societarie, come ad esempio le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, fanno parte del ciclo di vita delle imprese e per esse rappresentano un modo naturale per crescere, adeguarsi a un contesto in evoluzione ed esplorare opportunità in nuovi mercati. Al contempo hanno conseguenze anche per i portatori di interessi, in particolare lavoratori, creditori e azionisti. Pertanto è essenziale che la tutela dei portatori di interessi resti al passo con la crescente transnazionalizzazione del mondo delle imprese. Oggi tuttavia l’incertezza giuridica, la parziale inadeguatezza e addirittura la mancanza di regole che disciplinano determinate operazioni societarie transfrontaliere fanno sì che non vi sia un quadro giuridico chiaro tale da garantire l’effettiva protezione dei portatori di interessi, che in questa situazione può pertanto risultare inefficace o insufficiente. Le operazioni transfrontaliere delle società possono essere agevolate anche da un quadro giuridico che crei fiducia nel mercato unico, prevedendo garanzie contro gli abusi.

È quindi importante liberare il potenziale del mercato unico, eliminando gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, agevolando l’accesso ai mercati, aumentando la fiducia e stimolando la concorrenza, offrendo al contempo una protezione efficace e adeguata ai portatori di interessi. L’obiettivo della presente proposta è duplice: prevedere procedure complete e specifiche per le trasformazioni, le scissioni e le fusioni transfrontaliere, al fine di promuovere la mobilità transfrontaliera nell’UE, e offrire ai portatori di interessi una protezione adeguata per garantire l’equità del mercato unico. Tale azione è parte integrante della creazione di un mercato unico più integrato e più equo, che è una delle priorità dell’attuale Commissione.

Trasformazioni transfrontaliere

La trasformazione transfrontaliera offre una soluzione efficace alle società che intendono trasferirsi in un altro Stato membro senza perdere la propria personalità giuridica o dover rinegoziare i contratti commerciali. La trasformazione è particolarmente interessante per le piccole imprese che non dispongono di sufficienti risorse finanziarie per ricorrere a costose consulenze legali e realizzare una fusione transfrontaliera 3 . Questo ragionamento vale, in particolare, per le trasformazioni transfrontaliere alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) ha ritenuto che la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 del TFUE implicasse il diritto, per le società stabilite in uno Stato membro, di trasferire la propria sede in un altro Stato membro mediante una trasformazione transfrontaliera, senza perdere la propria personalità giuridica 4 . 

In particolare, nella sua recente sentenza Polbud 5 la Corte di giustizia ha confermato il diritto delle imprese di realizzare trasformazioni transfrontaliere sulla base della libertà di stabilimento. La Corte di giustizia europea ha statuito che la libertà di stabilimento è applicabile se soltanto la sede legale, e non la sede effettiva, viene trasferita da uno Stato membro a un altro nel caso in cui lo Stato membro di nuova costituzione accetti la registrazione di una società anche senza l’esercizio di un’attività economica sul suo territorio: in tal caso, l’articolo 49 del TFUE non impone l’attività economica come presupposto per la sua applicabilità 6 . La Corte di giustizia ha ricordato inoltre che, in mancanza di armonizzazione, spetta agli Stati membri decidere il criterio di collegamento di una società al proprio ordinamento nazionale e applicare quindi i propri obblighi in materia di costituzione in impresa alle società in entrata 7 . La Corte di giustizia ha ricordato altresì la sua precedente giurisprudenza, secondo cui non costituisce di per sé un abuso il fatto che né la sede legale né la sede effettiva di una società siano state stabilite secondo la legislazione di uno Stato membro per godere dei vantaggi di norme più favorevoli. Nella sentenza Polbud è stato stabilito che una norma nazionale che impone la condizione preliminare dello scioglimento di una società transfrontaliera costituisce una restrizione ingiustificata e sproporzionata e quindi illegale 8 . 

La sentenza Polbud ha chiarito il contesto delle trasformazioni transfrontaliere. Tuttavia, essendo un organo giudiziario, la Corte di giustizia non può creare le procedure per rendere possibili tali trasformazioni o le relative condizioni sostanziali. In mancanza di un’armonizzazione a livello dell’UE in materia di trasformazioni transfrontaliere, la legislazione nazionale può comunque stabilire norme relative alla procedura da seguire e alla tutela degli azionisti di minoranza, dei creditori o dei lavoratori o alla lotta agli abusi fiscali o di altra natura in caso di trasformazione societaria transfrontaliera. È tuttavia necessario valutare caso per caso se tali norme sono conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, alla libertà di stabilimento. Ciò determina una situazione insoddisfacente in termini di certezza del diritto, il che incide negativamente sulle imprese, i portatori di interessi e gli Stati membri.

Attualmente le società che intendono trasferire la sede legale a livello transfrontaliero devono basarsi sulle legislazioni degli Stati membri. Tali legislazioni, ove esistano, sono spesso incompatibili o difficili da conciliare tra loro. Inoltre più della metà degli Stati membri non prevede norme specifiche che consentano trasformazioni transfrontaliere. Le PMI, in particolare, subiscono conseguenze negative poiché spesso non dispongono delle risorse necessarie a espletare le procedure transfrontaliere attraverso metodi alternativi costosi e complicati.

Ciò significa inoltre che la protezione dei portatori di interessi, quali i lavoratori, i creditori o gli azionisti di minoranza, è spesso inefficace o insufficiente a causa di norme sovrapposte o contraddittorie oppure della loro assenza. Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, in mancanza di garanzie armonizzate per i diritti di partecipazione dei lavoratori, le imprese potrebbero sfruttare una trasformazione transfrontaliera e la mancanza di adeguate garanzie relative ai diritti di partecipazione dei lavoratori per ridurre o eliminare il livello della partecipazione. Inoltre l’assenza di norme armonizzate può anche comportare un incremento del ricorso a società fittizie a fini fraudolenti, consentendo, ad esempio, nei casi più gravi, alle organizzazioni criminali di nascondere la titolarità effettiva delle società per riciclare i proventi di reato.

Di conseguenza è opportuno un intervento del legislatore dell’UE che preveda norme sulla trasformazione transfrontaliera dotate di garanzie adeguate e proporzionate per i lavoratori, i creditori e gli azionisti, al fine di creare un mercato unico dinamico ed equo. Il Parlamento europeo 9  ha già avanzato inviti ad agire in tal senso. In particolare, è importante che i lavoratori o i loro rappresentanti siano coinvolti nella procedura, in linea con l’ottavo principio del pilastro europeo dei diritti sociali: in particolare, è necessario informarli e consultarli in tempo utile sulle questioni di loro interesse nell’ambito delle trasformazioni societarie transfrontaliere. La mobilità delle imprese deve andare di pari passo con la tutela delle prerogative della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e lavoro.

Alla luce delle precedenti considerazioni, gli obiettivi principali delle norme armonizzate per le trasformazioni transfrontaliere sono duplici:

- consentire alle imprese, in particolare alle microimprese e alle piccole imprese, di effettuare trasformazioni transfrontaliere in modo ordinato, efficiente ed efficace;

- proteggere il maggior numero di portatori di interessi, quali i lavoratori, i creditori e gli azionisti in modo adeguato e proporzionato.

La proposta consentirebbe alle imprese di effettuare trasformazioni transfrontaliere, modificando la propria forma giuridica in uno Stato membro nella forma giuridica analoga di un altro Stato membro. Questo dovrebbe garantire alle imprese di mantenere la propria personalità giuridica in tutto il processo senza bisogno di sciogliersi o essere liquidate nello Stato membro di partenza e costituire una nuova entità nello Stato membro di destinazione.

L’obiettivo è fornire una procedura specifica, strutturata e stratificata per le trasformazioni transfrontaliere, che garantisca un controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera, innanzitutto da parte dell’autorità competente dello Stato membro di partenza e, in seconda battuta, dello Stato membro di destinazione, alla luce di tutti i dati e le informazioni pertinenti. Elemento fondamentale della procedura è evitare la trasformazione transfrontaliera qualora fosse stabilito che essa costituisce un abuso, vale a dire nei casi in cui sia una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o all’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei lavoratori, dei creditori o dei soci di minoranza.

La prima fase della procedura è l’elaborazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di due relazioni mirate destinate agli azionisti e ai lavoratori sulle conseguenze della trasformazione transfrontaliera. Inoltre le medie e grandi imprese chiedono all’autorità competente la nomina di un esperto indipendente che esamini l’adeguatezza del progetto di trasformazione e le relazioni elaborate dall’impresa. La relazione scritta dell’esperto indipendente costituisce inoltre la base fattuale della valutazione che deve essere effettuata dall’autorità competente per quanto riguarda, tra l’altro, il rischio di abusi citato in precedenza. La relazione dell’esperto che sarà divulgata non può contenere informazioni riservate fornite dalla società. Il progetto di trasformazione e le relazioni vengono rese pubbliche e possono essere oggetto di osservazioni da parte dei portatori di interessi.

In seguito la società deve prendere una decisione in sede di assemblea sull’opportunità di proseguire la trasformazione transfrontaliera. Tale decisione, insieme alle informazioni e ai documenti pertinenti, viene quindi presentata all’autorità nazionale competente dello Stato membro di partenza, cui spetta decidere se rilasciare o meno un certificato preliminare alla trasformazione. Il controllo effettuato da tale autorità consiste in due possibili fasi: nella prima fase, limitata a un mese, l’autorità competente valuterebbe la legalità della trasformazione transfrontaliera. L’autorità stabilisce se vengono rispettate tutte le condizioni per la trasformazione transfrontaliera previste dalla direttiva e dalla legislazione nazionale, compreso se la società è solvente, se la maggioranza necessaria degli azionisti ha approvato la trasformazione durante un’assemblea e se i lavoratori, gli azionisti di minoranza e i creditori sono protetti nell’ambito di competenza stabilito dalla direttiva. In questa fase l’autorità verifica anche se esiste una costruzione artificiosa. Se al termine del periodo di un mese previsto per la prima fase di indagine l’autorità non solleva obiezioni, essa rilascia un certificato preliminare alla trasformazione. Se al termine del periodo di un mese viene appurata l’illegalità della trasformazione, l’autorità rifiuterà di rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione. In alternativa, se al termine del periodo di un mese si teme seriamente che la trasformazione possa essere illegale, l’autorità comunica all’impresa che intende procedere a un esame approfondito per quanto riguarda l’esistenza di un abuso, come indicato sopra. Entro due mesi l’esame approfondito deve essere concluso e deve essere adottata una decisione definitiva.

Se dopo l’esame viene rilasciato il certificato preliminare alla trasformazione, esso sarà trasmesso senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di destinazione. In seguito, lo Stato membro di destinazione effettua un esame relativo alla parte della procedura che è disciplinata dalle norme dello Stato membro di destinazione. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione assicura che la società trasformata rispetti le disposizioni della propria legislazione nazionale in materia di costituzione in impresa (ad esempio, se l’impresa dispone di una sede effettiva sul suo territorio) e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state determinate correttamente. Una volta effettuato il controllo della legalità, una società deve essere iscritta nel registro dello Stato membro di destinazione e cancellata dal registro dello Stato membro di partenza. La trasformazione diventa quindi effettiva dal punto di vista giuridico. Tutti i contatti tra i registri dovranno essere effettuati attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS).

Fusioni transfrontaliere

Una società può anche voler esercitare la propria libertà di stabilimento e, successivamente, beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico, effettuando una fusione transfrontaliera. Le società possono realizzare una fusione transfrontaliera per vari motivi, tra cui la riorganizzazione del gruppo, la riduzione dei costi organizzativi e per considerazioni di natura commerciale, al fine di godere di maggiori rendimenti di scala, di un consolidamento del marchio o di altre sinergie tra diverse attività aziendali.

L’introduzione della direttiva sulle fusioni transfrontaliere 10 ha istituito una procedura armonizzata a livello dell’UE per le società di capitali che ha comportato un sostanziale aumento delle attività di fusione transfrontaliera nell’UE e nel SEE. Il numero delle fusioni transfrontaliere è aumentato del 173% tra il 2008 e il 2012, il che indica che la procedura prevista dalla direttiva ha aumentato in modo sostanziale l’attività transfrontaliera. I portatori di interessi (ad esempio gli studi legali, i registri delle imprese e i sindacati) intervistati per lo studio del 2013 sull’applicazione della direttiva hanno valutato positivamente le nuove procedure, la semplificazione procedurale, la riduzione dei costi rilevata e le tempistiche ridotte grazie al quadro armonizzato.

Tuttavia, nonostante la valutazione nel complesso positiva, l’analisi 11 del funzionamento della direttiva sulle fusioni transfrontaliere ha individuato alcuni problemi che impediscono la piena efficacia ed efficienza delle norme in vigore.

La strategia per il mercato unico del 2015 12 ha indicato le incertezze in materia di diritto societario come uno degli ostacoli riscontrati dalle PMI nel mercato unico e ha annunciato che la Commissione avrebbe “esamin[ato] anche la necessità di un aggiornamento delle norme vigenti in materia di fusioni transfrontaliere e la possibilità di integrarle con norme riguardo alle scorporazioni transfrontaliere”.

Il Parlamento europeo ha sottolineato le conseguenze positive della direttiva, che ha semplificato le fusioni transfrontaliere tra le società di capitali nell’Unione europea e ne ha ridotto i costi e le procedure amministrative 13 . Il Parlamento europeo ha rilevato tuttavia anche la necessità di rivederla, al fine di migliorarne il funzionamento 14 .

I principali ostacoli individuati riguardano la mancanza di armonizzazione delle norme sostanziali, in particolare per la tutela dei creditori e degli azionisti di minoranza, come pure la mancanza di una corsia accelerata (ossia procedure semplificate per le fusioni meno “complesse”). È stato osservato inoltre che la procedura di fusione transfrontaliera non integra in modo sufficiente gli strumenti e i processi digitali (ad esempio per quanto riguarda la presentazione dei documenti alle autorità pubbliche o lo scambio di questi tra le autorità stesse). È stato criticato anche il fatto che ai lavoratori non vengano comunicati in modo sufficiente i dettagli e le implicazioni di una fusione transfrontaliera. Queste inefficienze sono state confermate dai portatori di interessi durante il processo di consultazione.

Per quanto riguarda la tutela dei creditori e degli azionisti di minoranza, le norme vigenti sulle fusioni transfrontaliere stabiliscono norme minime, principalmente procedurali e lasciano la tutela sostanziale alle legislazioni nazionali. Persistono pertanto differenze tra le legislazioni degli Stati membri. Ad esempio, la direttiva stabilisce solo che i creditori debbano essere tutelati dalle norme nazionali, senza ulteriori specificazioni. In modo analogo, la direttiva stabilisce alcune norme concernenti gli azionisti in generale (ad esempio informazioni attraverso il progetto di fusione, relazioni di esperti, voto nell’ambito dell’assemblea), ma lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se introdurre un’ulteriore tutela degli azionisti di minoranza. Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione, le norme vigenti definiscono un quadro generale, tuttavia non impongono alle società fondende di fornire ai lavoratori informazioni specifiche e complete in merito a una fusione transfrontaliera. Attualmente si tiene conto della situazione dei lavoratori solo in modo generale nella relazione di gestione rivolta prevalentemente agli azionisti.

Per quanto riguarda le procedure semplificate, le norme attuali offrono possibilità limitate. Ad esempio, la normativa consente di rinunciare alla relazione di un esperto indipendente se tutti gli azionisti sono d’accordo e non richiedono la relazione di un esperto o l’approvazione da parte dell’assemblea in caso di fusione tra una società controllante e la sua controllata al 100%.

La presente proposta intende affrontare tali carenze e stabilisce norme armonizzate per la tutela dei creditori e degli azionisti. Le società dovranno prevedere la tutela prevista per i creditori e gli azionisti nel progetto di trasformazione transfrontaliera. I creditori che non dovessero essere soddisfatti dalla tutela offerta potranno rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie. I creditori delle società fondende non dovrebbero essere danneggiati da una fusione transfrontaliera, se un esperto indipendente valuta la loro situazione e non la ritiene pregiudizievole o se ai creditori è stato proposto un diritto al pagamento, da far valere nei confronti di un garante terzo o della società derivante dalla fusione.

Gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie leggi in materia di protezione del pagamento delle imposte o dei contributi di sicurezza sociale, se tali norme sono diverse dalla tutela prevista dalla presente proposta.

Gli azionisti che non hanno votato per le fusioni transfrontaliere o che non godono del diritto di voto hanno il diritto di uscire dalla società (alienando le loro azioni) e di ricevere un’adeguata compensazione. Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire anche che gli azionisti delle società fondende che non si sono opposti alla fusione transfrontaliera, ma che hanno ritenuto inadeguato il rapporto di cambio delle azioni possano contestare tale rapporto nel progetto comune di fusione transfrontaliera dinanzi a un giudice nazionale. Le norme proposte assicurano inoltre che i lavoratori saranno debitamente informati delle conseguenze della fusione transfrontaliera che li riguardano. La proposta prevede anche l’uso di strumenti e procedure digitali in tutta la procedura di fusione transfrontaliera, nonché lo scambio di informazioni pertinenti attraverso l’interconnessione dei registri delle imprese. Infine, ove possibile, la proposta introduce ulteriori possibilità per semplificare le procedure.

Scissioni transfrontaliere

Le società possono anche voler esercitare la libertà di stabilimento, effettuando una scissione transfrontaliera. In modo analogo alle trasformazioni e alle fusioni transfrontaliere, le scissioni transfrontaliere offrono alle imprese un modo per modificare o semplificare la loro struttura organizzativa, adattarsi all’evoluzione delle condizioni di mercato e cogliere nuove opportunità commerciali in un altro Stato membro. Ciò è stato confermato dalle risposte alla consultazione del 2015 sulle operazioni transfrontaliere di fusione e di scissione 15 . Tuttavia la situazione attuale delle scissioni transfrontaliere in tutti gli Stati membri dell’UE presenta anche un quadro molto frammentato.

Non esiste un quadro giuridico armonizzato per le scissioni transfrontaliere delle società, sebbene le scissioni svolgano un ruolo importante anche nel contesto economico degli Stati membri.

L’attuale quadro giuridico dell’UE prevede soltanto norme per le fusioni transfrontaliere di società, mentre le scissioni transfrontaliere sono soggette a norme nazionali, ove esistenti. Ad oggi solo meno della metà degli Stati membri dispone di norme nazionali in materia di scissioni societarie transfrontaliere. In mancanza di un quadro giuridico affidabile per le scissioni transfrontaliere, le imprese hanno difficoltà ad accedere ai mercati di altri Stati membri e sono spesso costretti a cercare alternative costose alle procedure dirette.

I diversi obblighi nazionali rendono difficile strutturare le operazioni transfrontaliere e le rendono più complesse e costose. Anche quando gli Stati membri consentono la scissione transfrontaliera delle imprese, le pertinenti disposizioni nazionali sono spesso divergenti, se non addirittura incompatibili. In alcuni Stati membri non è possibile effettuare una scissione transfrontaliera diretta.

L’incertezza giuridica e la mancanza o la complessità delle norme che disciplinano la mobilità transfrontaliera delle società implicano anche che non esiste un quadro giuridico chiaro per garantire l’effettiva protezione dei portatori di interessi. Ciò può portare anche a una situazione in cui alcune società potrebbero abusare della libertà di stabilimento. È essenziale pertanto creare un quadro giuridico che garantisca un giusto equilibrio tra la necessità di fornire alle imprese un contesto favorevole nell’UE e la necessità, al tempo stesso, di proteggere gli interessi legittimi dei portatori di interessi.

La strategia per il mercato unico del 2015 16 ha indicato le incertezze in materia di diritto societario come uno degli ostacoli riscontrati dalle PMI nel mercato unico e ha annunciato che la Commissione “esaminerà anche la necessità di un aggiornamento delle norme vigenti in materia di fusioni transfrontaliere e la possibilità di integrarle con norme riguardo alle scorporazioni transfrontaliere”.

Questa parte della proposta intende introdurre un nuovo quadro giuridico che regoli le scissioni transfrontaliere. L’obiettivo principale è affrontare le questioni relative alla mobilità transfrontaliera, semplificando le scissioni transfrontaliere per le società di capitali.

Le disposizioni relative alle scissioni transfrontaliere si ispirano al quadro esistente della direttiva sulle fusioni transfrontaliere, nonché alle norme vigenti per le scissioni nazionali. Le norme vengono adattate per far fronte a una situazione in cui una società viene scissa, anziché a una situazione in cui una o più imprese trasferiscono tutte le proprie attività e passività a un’altra società. Al contempo, gli obiettivi delle norme armonizzate in materia di scissioni transfrontaliere rimangono simili a quelle sulle trasformazioni transfrontaliere:

- consentire alle imprese di effettuare scissioni transfrontaliere in modo ordinato, efficiente ed efficace;

- proteggere il maggior numero di portatori di interessi, quali i lavoratori, i creditori e gli azionisti in modo adeguato e proporzionato.

Data l’analogia tra i rischi delle scissioni transfrontaliere e quelli delle trasformazioni transfrontaliere, è opportuno prevedere anche per le scissioni la procedura strutturata e stratificata proposta per le trasformazioni. Tale procedura garantirebbe il controllo della legalità della scissione transfrontaliera da parte dell’autorità competente della società scissa e delle autorità delle società beneficiarie, alla luce di tutti i dati e di tutte le informazioni pertinenti. Analogamente a quanto avviene nelle trasformazioni, un elemento fondamentale della procedura è evitare la scissione transfrontaliera qualora venga stabilito che essa costituisce un abuso, vale a dire nei casi in cui essa rappresenta una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei lavoratori, dei creditori o dei soci di minoranza.

Data la complessità di gestire i rischi di abuso nel caso di una società scissa che trasferisce attività e passività a imprese esistenti in diversi Stati membri, si è deciso di disciplinare una situazione in cui vengono create nuove imprese nell’ambito di una scissione transfrontaliera e di non disciplinare in questa fase la scissione transfrontaliera mediante incorporazione, vale a dire la situazione in cui una società trasferisce attività e passività a più di una società esistente. In ambito nazionale (ove tali situazioni vengono regolate dalle norme in vigore) questa procedura comporta l’esame della tutela dei portatori di interessi in uno Stato membro, mentre nel contesto transfrontaliero potrebbe essere necessario il coinvolgimento di molte autorità di diversi Stati membri. L’ipotesi di comprendere anche le scissioni transfrontaliere mediante incorporazione nell’ambito di applicazione della direttiva potrà essere valutata dopo le prime esperienze con le nuove norme in materia di scissioni transfrontaliere.

In modo analogo alle trasformazioni transfrontaliere, la prima fase della procedura sarà l’elaborazione del progetto di scissione transfrontaliera e di due relazioni mirate destinate agli azionisti e ai lavoratori sulle conseguenze della scissione transfrontaliera. Inoltre le medie e grandi imprese dovranno chiedere all’autorità competente la nomina di un esperto indipendente che esamini l’adeguatezza del progetto di trasformazione e le relazioni elaborate dall’impresa. La relazione scritta dell’esperto indipendente costituirà inoltre la base fattuale per la valutazione che deve essere effettuata dall’autorità competente per quanto riguarda, tra l’altro, il rischio di abusi citato in precedenza. La relazione dell’esperto che sarà divulgata non può contenere informazioni riservate fornite dalla società. Il progetto di trasformazione e le relazioni vengono rese pubbliche e possono essere oggetto di osservazioni da parte dei portatori di interessi.

In seguito la società scissa deve prendere una decisione in sede di assemblea sull’opportunità di proseguire la scissione transfrontaliera. Tale decisione, insieme alle informazioni e ai documenti pertinenti, sarà quindi presentata all’autorità competente dello Stato membro della società scissa, cui spetta decidere se rilasciare o meno un certificato preliminare alla scissione. Il controllo effettuato da tale autorità è suddiviso in due fasi: una obbligatoria e l’altra facoltativa. Nella prima fase, limitata a un mese, l’autorità competente valuta la legalità della scissione transfrontaliera. L’autorità stabilirà se vengono rispettate tutte le condizioni per la scissione transfrontaliera previste dalla direttiva e dalla legislazione nazionale, compreso se la società è solvente, se la maggioranza necessaria degli azionisti ha approvato la scissione transfrontaliera in sede di assemblea e se i lavoratori, gli azionisti di minoranza e i creditori sono protetti nell’ambito di competenza stabilito dalla direttiva. Essa stabilirà se viene creata una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei lavoratori, dei creditori o dei soci di minoranza. Se al termine del periodo di un mese l’autorità non solleva obiezioni, essa rilascia un certificato preliminare alla scissione. Se invece è comprovato che la scissione è illegale, l’autorità adotta una decisione con cui rifiuta di rilasciare un certificato preliminare alla scissione; o qualora abbia seri motivi per temere che la scissione possa essere illegale, ne informa la società scissa che effettuerà un’indagine approfondita volta a valutare con attenzione l’esistenza di un abuso, come indicato sopra. Entro due mesi dall’inizio dell’indagine approfondita la valutazione deve essere conclusa e deve essere adottata una decisione definitiva.

Il certificato preliminare alla scissione, rilasciato in esito a tale esame, sarà trasmesso senza indugio all’autorità competente degli Stati membri delle società beneficiarie. In seguito, le autorità competenti effettueranno un esame relativo alla parte della procedura che è disciplinata dalle loro rispettive legislazioni. Le autorità competenti degli Stati membri delle società beneficiarie devono assicurare che le società rispettino le disposizioni delle proprie legislazioni nazionali in materia di costituzione in impresa, se necessario (ad esempio, se l’impresa dispone di una sede effettiva sul suo territorio). Esse verificano inoltre se sono state determinate correttamente le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori. Una volta effettuato il controllo della legalità, la scissione viene iscritta e registrata in tutti i pertinenti registri delle imprese. Tutti i contatti tra i registri dovranno essere effettuati attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integrerà e modificherà le norme esistenti in materia di diritto societario dell’UE, ora codificate nella direttiva (UE) 2017/1132. Essa si propone di rivedere le norme vigenti sulle fusioni transfrontaliere e di creare un quadro giuridico chiaro e adeguato per consentire alle imprese la scissione o il trasferimento transfrontalieri della loro sede sociale. Da un punto di vista procedurale, le norme proposte sono pienamente coerenti con le norme esistenti che intendono agevolare le attività transfrontaliere delle imprese attraverso le fusioni transfrontaliere; da un punto di vista sostanziale, le norme proposte sono pienamente in linea con il principio della libertà di stabilimento sancito dagli articoli da 49 a 55 del TFUE, nonché con la necessità di tutela dei lavoratori, degli azionisti di minoranza e dei creditori. La proposta è coerente anche con le norme in materia di mobilità transfrontaliera stabilite dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio 17 . Inoltre, le norme proposte sono coerenti con l’approccio adottato dalle norme dell’UE sui diritti degli azionisti stabilite dalla direttiva 2007/36/CE 18 e dalle norme in materia di legge applicabile del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza 19 .

L’uso di strumenti digitali, e, in particolare, lo scambio di informazioni societarie in merito alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere tra i registri delle imprese attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) 20 è pienamente in linea con l’obiettivo di digitalizzare le procedure in materia di diritto societario nel quadro del mercato unico digitale e complementare agli elementi di digitalizzazione contenuti nella proposta sulla digitalizzazione finalizzata alla promozione di strumenti e processi digitali durante il ciclo di vita di un’impresa.

Le norme proposte rispettano e integrano la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori. In particolare, i diritti dei lavoratori delle società che partecipano a una fusione o a una scissione transfrontaliera possono essere tutelati anche a norma della direttiva 2001/23/CE. Le norme proposte intendono garantire una tutela supplementare ai lavoratori, mediante maggiore trasparenza e più informazioni ai lavoratori in merito alla trasformazione, alla fusione o alla scissione transfrontaliera prevista.

La proposta contribuirà ulteriormente alla mobilità transfrontaliera delle società grazie all’armonizzazione degli aspetti sostanziali e procedurali relativi alla tutela dei creditori e degli azionisti di minoranza e all’ulteriore miglioramento dell’attività transfrontaliera, aumentando la certezza del diritto e riducendo i costi a carico delle società per costose consulenze legali e la necessità di rispettare norme non armonizzate degli Stati membri.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La presente iniziativa contribuirà al successo di molte iniziative della Commissione volte a migliorare il funzionamento del mercato unico, rendendolo più integrato e più equo, e a costruire un’Europa digitale 21 . Questa iniziativa contribuirà anche al piano di investimenti per l’Europa, in particolare al suo terzo pilastro, che si concentra sul miglioramento del contesto imprenditoriale in Europa grazie all’eliminazione degli ostacoli normativi agli investimenti, sia a livello nazionale che a livello dell’UE; l’iniziativa contribuisce inoltre all’Unione dei mercati dei capitali 22 , rendendo il quadro giuridico per le imprese più chiaro, più idoneo ed efficace, al fine di incentivare gli investimenti in Europa.

Al contempo, la presente iniziativa è coerente anche con l’obiettivo di creare un’unione economica più integrata e più equa e il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare l’8° principio, che stabilisce una serie di principi e diritti fondamentali a sostegno di mercati del lavoro e sistemi previdenziali equi e ben funzionanti 23 . In particolare, migliorando la trasparenza per tutti i portatori di interessi, inclusi i lavoratori, l’iniziativa contribuirà direttamente al principio secondo cui i lavoratori o i loro rappresentanti hanno il diritto di essere informati e consultati in tempo utile sulle questioni che li coinvolgono, in particolare in merito al trasferimento, alla ristrutturazione e alla fusione di imprese e ai licenziamenti collettivi.

Questa iniziativa è in linea con l’obiettivo di creare un regime equo ed efficace d’imposta societaria nell’Unione europea 24 . Il Consiglio ha adottato una serie di misure per contrastare l’elusione dell’imposta societaria. La direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio 25 prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di ruling fiscali preventivi e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento tra gli Stati membri. La direttiva 2016/881 del Consiglio 26 prevede inoltre lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni in materia di rendicontazione paese per paese da parte delle multinazionali. La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio 27 stabilisce le norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno , tra cui le disposizioni sull’imposizione in uscita che impedisce alle imprese di eludere le imposte quando trasferiscono le proprie attività. Il 13 marzo 2018 è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio sulla proposta di direttiva della Commissione 28 in materia di divulgazione obbligatoria da parte degli intermediari dei sistemi di pianificazione fiscale, che dovrebbe essere adottata a breve.

In particolare la maggiore accessibilità transfrontaliera alle informazioni societarie contribuirà a garantire un’imposizione fiscale equa nel caso in cui vengano generati profitti. Le garanzie contro gli abusi delle procedure di trasformazione e di scissione utilizzate per creare costruzioni artificiose finalizzate all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali contribuiranno agli sforzi dell’UE volti a combattere l’evasione e l’elusione fiscali.

Attraverso l’inclusione di norme più chiare e più armonizzate per tutelare gli azionisti delle società e migliorare il controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera, questa iniziativa costituisce un ulteriore passo in avanti nelle misure di attenuazione dei rischi che le organizzazioni criminali possono rappresentare nella creazione e nelle attività commerciali delle entità giuridiche, quali le società. Questi rischi sono stati messi in evidenza dalla Commissione nella relazione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, adottata il 26 giugno 2017 29 . In tale relazione la Commissione ha sottolineato la vulnerabilità delle strutture societarie, come le imprese, di fronte al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici. La presente iniziativa integrerà le ambiziose norme già in vigore ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e secondo cui le strutture societarie dovrebbero comunicare i propri titolari effettivi ai soggetti responsabili dell’applicazione degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 30 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 50 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che rappresenta la base giuridica per la competenza dell’Unione europea ad agire nel settore del diritto societario. In particolare, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera f), prevede la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento, e l’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), prevede misure di coordinamento per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Vi è un chiaro valore aggiunto nell’affrontare i problemi a livello dell’UE anziché attraverso un’azione individuale degli Stati membri. Le principali difficoltà nell’effettuare trasformazioni e scissioni transfrontaliere sono dovute a norme procedurali nazionali divergenti, conflittuali o sovrapposte, alle norme relative ai creditori, alla tutela dei lavoratori (compresa la loro partecipazione) e degli azionisti di minoranza, nonché al mancato ricorso all’interconnessione dei registri delle imprese. Le principali inefficienze nel funzionamento delle norme vigenti in materia di fusioni transfrontaliere sono dovute soprattutto a norme nazionali divergenti, conflittuali o sovrapposte in materia di protezione dei creditori e degli azionisti di minoranza, al mancato ricorso all’interconnessione dei registri delle imprese o ad altre incongruenze o all’incertezza giuridica causata dalle diverse norme degli Stati membri, come ad esempio le norme contabili. Per loro stessa natura queste sfide richiedono un’azione a livello dell’UE. L’azione individuale degli Stati membri potrebbe non eliminare in modo soddisfacente gli ostacoli a un funzionamento più efficiente delle operazioni transfrontaliere, poiché le norme e le procedure nazionali dovrebbero essere compatibili per poter operare in una situazione transfrontaliera e rafforzare le operazioni transfrontaliere. Questi ostacoli non possono essere eliminati solo facendo affidamento sull’applicazione diretta dell’articolo 49 del TFUE, dato che ciò implicherebbe di affrontarli caso per caso attraverso procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati e poiché l’eliminazione di molti ostacoli necessita di un coordinamento preliminare dei sistemi giuridici nazionali, compresa l’istituzione di una cooperazione amministrativa.

Sembra pertanto che senza un’azione a livello dell’UE le imprese, in particolare le PMI, disporrebbero solo di soluzioni nazionali non armonizzate per far fronte a sistemi nazionali divergenti, il che renderebbe più complesso l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento, senza garantire una protezione adeguata dei portatori di interessi e con costi supplementari che penalizzerebbero soprattutto le imprese ma anche i portatori di interessi, che siano lavoratori, creditori o azionisti di minoranza.

Considerando che i livelli sostanziali di tutela dei lavoratori, degli azionisti di minoranza e dei creditori sarebbero ancora stabiliti a livello nazionale, è opportuno definire un quadro procedurale per il loro perseguimento in caso di operazioni transfrontaliere a livello dell’UE, al fine di garantire la certezza del diritto e l’efficacia di tale tutela.

Alla luce di quanto precede, l’intervento mirato dell’UE risulta conforme al principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le norme proposte sembrano idonee a conseguire gli obiettivi di definire norme chiare e adeguate per le imprese e di garantire protezione ai portatori di interessi, come indicato nella valutazione d’impatto. La valutazione d’impatto illustra i costi e i vantaggi delle opzioni prese in considerazione per le imprese, i portatori di interessi e gli Stati membri, tenendo conto di tutti gli elementi necessari, compresi i benefici sociali e la fattibilità politica. Ad esempio, la proposta procedura per le trasformazioni transfrontaliere dovrebbe generare un risparmio di 12 000 - 19 000 EUR per operazione e le imprese che operano nel mercato interno potrebbero risparmiare in totale 176-280 milioni di EUR in 5 anni.

Sembra che le azioni proposte non vadano oltre quanto necessario a conseguire gli obiettivi e che le conseguenze positive delle misure proposte superino i possibili effetti negativi (Sezione 6.3 della valutazione dell’impatto).

Scelta dell’atto giuridico

La base giuridica per le operazioni di diritto societario è l’articolo 50 del TFUE, il quale prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino mediante direttive. La direttiva (UE) 2017/1132 disciplina il diritto societario a livello dell’UE. Per motivi di coesione e di coerenza del diritto societario dell’UE, la presente proposta modificherà e integrerà tale direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta introduce un nuovo quadro giuridico per le procedure di trasformazione e scissione transfrontaliere delle società di capitali.

La valutazione ex post 31 dell’attuale direttiva sulle fusioni transfrontaliere 32 è stata effettuata sulla base dei criteri di valutazione in linea con quanto disposto dalla comunicazione “Legiferare meglio”. I principali contributi per la valutazione sono stati lo studio “The Application of the Cross-Border Mergers Directive” realizzato da un contraente esterno per la Commissione 33 , altri studi 34 e due consultazioni pubbliche (nel 2015 e nel 2017) che hanno raccolto i pareri dei portatori di interessi sul funzionamento delle fusioni transfrontaliere.

L’analisi ha comportato una valutazione globalmente positiva della direttiva sulle fusioni transfrontaliere in termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE. Nel complesso, la direttiva sulle fusioni transfrontaliere ha portato a un aumento significativo delle attività di fusione transfrontaliera, in linea con il suo obiettivo di facilitare le fusioni transfrontaliere e aumentare le opportunità offerte dal mercato interno.

Tuttavia, nonostante un giudizio globalmente positivo, la valutazione ha individuato alcuni problemi che impediscono la piena efficacia ed efficienza della direttiva. I principali ostacoli riguardano la mancanza di armonizzazione delle norme sostanziali, in particolare per la tutela dei creditori e degli azionisti di minoranza, come pure la mancanza di procedure accelerate (ossia preferenziali) nella direttiva. Facendo maggiore ricorso all’interconnessione dei registri delle imprese si potrebbero aumentare le sinergie e quindi la coerenza con altre norme di diritto societario.

La presente proposta è coerente con la valutazione e mira ad affrontare le principali carenze delle norme in vigore sulle fusioni transfrontaliere in essa individuate.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha coinvolto attivamente i portatori di interessi e condotto ampie consultazioni durante il processo relativo alla valutazione d’impatto. Il processo di consultazione ha previsto una consultazione pubblica online, incontri con i portatori di interessi, tra cui dibattiti con gli esperti degli Stati membri, e diversi studi. Le informazioni raccolte attraverso tutti questi mezzi sono state inserite nella proposta.

Nel 2012 la Commissione ha effettuato una consultazione pubblica per valutare i principali interessi dei portatori di interessi in merito al diritto societario europeo e per stabilire quali dovessero essere le priorità future del diritto societario dell’UE. Sono state ricevute 496 risposte da un’ampia gamma di portatori di interessi, quali autorità pubbliche, sindacati, società civile, organizzazioni imprenditoriali, liberi professionisti, investitori, università, gruppi di riflessione, consulenti e persone fisiche. La grande maggioranza dei portatori di interessi si è concentrata sul miglioramento del contesto imprenditoriale e sulla promozione della mobilità transfrontaliera. Inoltre è stato posto l’accento anche sul rafforzamento della tutela dei creditori, degli azionisti e dei lavoratori in situazioni transfrontaliere nonché sull’agevolazione della creazione di imprese e sulla promozione della concorrenza sul piano normativo.

Una consultazione pubblica online più dettagliata è stata avviata nel 2013 in merito ai trasferimenti transfrontalieri delle sedi legali delle società al fine di acquisire informazioni più approfondite sui costi che le società devono sostenere per trasferire all’estero la propria sede legale e sulle conseguenze positive che un’azione dell’UE potrebbe avere in questo ambito. Sono state ricevute 86 risposte in totale da autorità pubbliche, sindacati, società civile, imprese, organizzazioni di imprese, persone fisiche e università, che hanno consentito un’ampia rappresentanza della società. Le risposte sono giunte da 20 Stati membri dell’UE e anche da paesi terzi. È stato rilevato che la maggior parte degli intervistati, che prenderebbe in considerazione la possibilità di trasferire la propria società al di fuori dei confini nazionali, in linea di massima accoglierebbe con favore l’introduzione di una procedura per le trasformazioni. Tra i motivi che li hanno spinti a rispondere in modo affermativo vi sono i vantaggi economici, la riduzione dei costi per il mercato interno e le maggiori possibilità per le PMI di trasferirsi all’estero. Inoltre, una maggioranza del 43% degli intervistati ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte di giustizia non avesse chiarito a sufficienza la questione.

Un’ulteriore consultazione pubblica, avviata nel 2015, verteva sulle fusioni e sulle scissioni transfrontaliere e ha ricevuto 151 risposte 35 . Per quanto riguarda le scissioni transfrontaliere, l’introduzione di una nuova procedura è stata in genere accolta positivamente dagli intervistati, dato che la maggior parte dei partecipanti ha indicato la tutela dei creditori, degli azionisti di minoranza e dei diritti dei lavoratori come la principale questione da trattare. Il 72% circa degli intervistati che hanno espresso un parere ha ritenuto che l’armonizzazione dei requisiti giuridici riguardanti le scissioni transfrontaliere potrebbe aiutare le imprese e promuovere le attività transfrontaliere mediante la riduzione dei costi direttamente legati alla scissione transfrontaliera. Le questioni procedurali e la tutela dei portatori di interessi sono state evidenziate come i temi prioritari da affrontare. Inoltre il 68% dei partecipanti ha indicato l’incertezza giuridica dovuta alla mancanza di norme dell’UE come il principale ostacolo a una scissione transfrontaliera e il 51% degli intervistati ha dichiarato che la durata e la complessità delle attuali procedure risulta estremamente problematica. Per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere, l’88% dei partecipanti si è detto favorevole all’armonizzazione della tutela dei creditori, il 75% dei quali si è espresso a favore di un approccio di piena armonizzazione. La maggior parte ha ritenuto che una garanzia sia la migliore forma di tutela e che la data che determina l’inizio del periodo di tutela dei creditori debba essere armonizzata. Inoltre, per quanto riguarda la protezione degli azionisti di minoranza, una maggioranza del 66% si è espressa a favore dell’armonizzazione, di cui il 71% a favore di un’armonizzazione massima. Il 70% dei partecipanti favorevoli a una piena armonizzazione ritiene che agli azionisti di minoranza debba essere concesso un diritto di uscita a fronte di un adeguato risarcimento in denaro. Inoltre il 62% degli intervistati ha valutato positivamente l’introduzione di una procedura accelerata.

L’ultima consultazione pubblica sul diritto societario si è svolta dal 10 maggio al 6 agosto 2017. Sono state ricevute 207 risposte. Alla luce dell’imminente iniziativa la Commissione ha cercato risposte a quesiti specifici relativi alle lacune del quadro giuridico dell’UE e ai settori ritenuti prioritari dai partecipanti.

Il risultato della consultazione ha dimostrato un ampio sostegno alle trasformazioni transfrontaliere da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, dato che l’85% circa di tutti gli intervistati ritiene che debba esistere uno strumento dell’UE in questo ambito. In termini di ripartizione dei portatori di interessi, tutte le autorità pubbliche hanno ritenuto che la mancanza di norme procedurali per le trasformazioni costituisca un ostacolo al mercato interno e che l’UE dovrebbe affrontare il problema. Varie autorità hanno dichiarato di essere più preoccupate della questione della sede che non dei meccanismi di tutela dei portatori di interessi e hanno affermato di essere a favore di un’iniziativa di trasformazione nella misura in cui le imprese possano trasferire la loro sede effettiva solo per fini economici effettivi anziché trasferire società fittizie a fini fraudolenti.

I gruppi di imprese hanno sostenuto l’introduzione di una procedura per le trasformazioni con percentuali analoghe a quelle delle autorità pubbliche. Il 44% circa dei gruppi di imprese ha ritenuto che questa sia una priorità assoluta dell’UE, il 22% che sia una priorità e il 22% una priorità poco rilevante. I sindacati e i notai hanno espresso un moderato sostegno per le nuove norme procedurali in materia di trasformazioni (il 74% e il 79% l’ha ritenuta una priorità poco rilevante dell’UE). Da un lato le organizzazioni sindacali e il CNUE (l’organo di rappresentanza dei notai) hanno voluto sottolineare che le imprese dovrebbero essere autorizzate a trasferire la propria sede legale se procedono anche al trasferimento della sede effettiva e i sindacati hanno sottolineato anche la necessità di uno strumento orizzontale per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nonché per i loro diritti di partecipazione. Anche i rappresentanti del settore accademico sono ampiamente favorevoli all’introduzione di una procedura per le trasformazioni. Alcuni di essi hanno sostenuto che gli Stati membri dovrebbero poter determinare gli obblighi che devono essere riconosciuti nella propria legislazione e, in particolare, stabilire se introdurre l’obbligo del trasferimento della sede effettiva. È stato inoltre sostenuto che si dovrebbe ricorrere quanto più possibile alla digitalizzazione (ad esempio per la pubblicazione di informazioni e per la comunicazione tra i registri delle imprese). Altri hanno suggerito che uno Stato membro dovrebbe essere in grado di bloccare una trasformazione solo in circostanze del tutto eccezionali per motivi di pubblico interesse.

Per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere, analogamente a quanto emerso dalla consultazione pubblica del 2015, la maggior parte dei portatori di interessi che hanno risposto alla consultazione del 2017 ha indicato le stesse questioni problematiche: tutela dei creditori, degli azionisti di minoranza e dei diritti dei lavoratori.

La maggior parte delle autorità pubbliche che hanno risposto alla consultazione del 2017 ritiene che vi siano problemi con le attuali norme sulle fusioni transfrontaliere e che tali problemi costituiscano un ostacolo al mercato interno, ma in misura diversa. Vi è stata una certa varietà di risposte per quanto riguarda il grado di priorità da attribuire a un’azione dell’UE intesa a modificare le norme esistenti. Per quanto riguarda le garanzie, tutte le autorità pubbliche che hanno risposto hanno ritenuto che dovrebbero essere affrontate le misure di tutela dei creditori, mentre il 70% era del parere che dovrebbero essere affrontate le misure per la tutela degli azionisti di minoranza. L’80% ha ritenuto importante armonizzare sia gli aspetti procedurali che quelli sostanziali relativi alla tutela dei creditori e il 50% ha ritenuto importante che gli azionisti di minoranza siano in grado di bloccare la fusione e di opporsi allo scambio delle azioni.

Le organizzazioni di imprese che hanno risposto alla consultazione del 2017 hanno accolto con ampio favore la necessità di modificare la direttiva in materia di fusioni transfrontaliere. Le questioni sollevate dalle organizzazioni di imprese riguardavano la semplificazione delle norme (procedura accelerata), l’armonizzazione delle norme per la tutela dei creditori e degli azionisti di minoranza, la semplificazione delle norme in materia di protezione dei lavoratori e l’abolizione dell’obbligo di firmare le procedure di fusione in presenza di un notaio, come previsto in alcuni Stati membri.

Analogamente, anche i sindacati sono stati favorevoli alla modifica delle norme sulle fusioni transfrontaliere, tuttavia sono interessati principalmente a rafforzare la tutela dei lavoratori attraverso un potenziamento dei diritti di informazione, consultazione e partecipazione. Al contrario i notai erano decisamente del parere che la direttiva in vigore funzionasse molto bene e non hanno ritenuto necessarie nuove misure dell’UE in questo ambito.

Per quanto riguarda le scissioni transfrontaliere, tutte le autorità pubbliche che hanno risposto alla consultazione si sono espresse a favore di nuove norme per le scissioni transfrontaliere, mentre il 40% ha ritenuto che un’iniziativa dell’UE in questo settore fosse di priorità assoluta.

Le organizzazioni di imprese si sono dette fortemente a favore di nuove norme, in quanto il 44% ha ritenuto che si trattasse di una priorità assoluta e il 26% di una priorità. I notai hanno espresso un moderato sostegno per una nuova iniziativa. I sindacati sono stati estremamente scettici in merito alle scissioni a causa dei rischi per i lavoratori, ma hanno dichiarato che qualora gli Stati membri dovessero prendere una decisione favorevole alle scissioni, è necessario rafforzare le norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

In linea generale, la stragrande maggioranza dei partecipanti favorevoli a una nuova procedura per le scissioni transfrontaliere ha dichiarato che la procedura dovrebbe rispecchiare quanto stabilito nell’attuale direttiva sulle fusioni transfrontaliere.

I pareri dei portatori di interessi sono stati inoltre raccolti nel corso di numerose riunioni. Il processo di consultazione sul pacchetto in materia di diritto societario nell’ambito del gruppo di esperti sul diritto societario (CLEG) è iniziato nel 2012. Tra il 2012 e il 2014 le riunioni del CLEG si sono concentrate sul piano d’azione del 2012 sul diritto delle società e sul governo societario, mentre nel 2015 e nel 2016 le riunioni sono state incentrate sugli elementi della digitalizzazione. Nel 2017 si sono svolte tre riunioni del CLEG in cui sono state discusse questioni rilevanti per il pacchetto sul diritto societario (vale a dire la digitalizzazione, le fusioni, le scissioni e le trasformazioni transfrontaliere). In queste riunioni la Commissione ha invitato gli esperti degli Stati membri a esprimere il proprio parere su questioni specifiche.

Nel 2017 la Commissione ha invitato alle riunioni del CLEG non solo gli esperti degli Stati membri ma anche i rappresentanti dei portatori di interessi emersi dalle consultazioni pubbliche del 2013, 2015 e 2017. I portatori di interessi, in rappresentanza di imprese, lavoratori e membri delle professioni forensi, hanno evidenziato la necessità di facilitare le operazioni transfrontaliere, tutelando al contempo gli interessi dei soci, dei lavoratori e dei creditori delle imprese attraverso garanzie adeguate. In generale, vi è un ampio sostegno per l’iniziativa sulle trasformazioni transfrontaliere a condizione che vi siano sufficienti garanzie. Per quanto riguarda le fusioni, in genere i rappresentanti degli Stati membri hanno dimostrato sostegno per l’iniziativa, sebbene sostenessero che una soluzione concreta necessita di un dibattito approfondito. Nonostante nessun gruppo di portatori di interessi sia stato contrario alla revisione delle norme sulle fusioni transfrontaliere, i pareri divergevano per quanto riguarda il suo grado di priorità. Per quanto riguarda le scissioni transfrontaliere, in generale i rappresentanti degli Stati membri hanno espresso sostegno all’iniziativa, anche se le soluzioni specifiche, provenienti soprattutto da tradizioni giuridiche diverse, sembrano ancora da discutere. Fra tutti i portatori di interessi, con l’eccezione dei sindacati, il sentimento generale è stato che una nuova procedura in materia di scissioni transfrontaliere sarebbe estremamente utile e dovrebbe riflettere ciò che prevede l’attuale direttiva sulle fusioni transfrontaliere.

Oltre che nelle riunioni del CLEG, le informazioni dei portatori di interessi sono state raccolte anche attraverso riunioni bilaterali. Nel corso di queste riunioni, i rappresentanti dei sindacati hanno sottolineato l’importanza della tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori e il fatto che le società dovrebbero trasferirsi solo per motivi reali, evitando così la creazione di società di comodo attraverso operazioni transfrontaliere. I rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali hanno mostrato un forte sostegno per l’iniziativa volta a facilitare la mobilità delle imprese.

La proposta affronta le questioni più importanti individuate dai portatori di interessi. Tuttavia, dato che i loro pareri divergono in merito all’approccio specifico su come i problemi dovrebbero essere affrontati, la proposta intende stabilire un giusto equilibrio tra queste posizioni.

Assunzione e uso di perizie

Per contribuire al lavoro della Commissione nel maggio 2014 è stato istituito il gruppo informale di esperti sul diritto societario (ICLEG) che si occupa di questioni di diritto societario. I membri del gruppo di esperti sono accademici altamente qualificati e di grande esperienza e professionisti del diritto societario provenienti da numerosi Stati membri

La Commissione si è avvalsa inoltre dei risultati di uno studio effettuato nel 2017 che analizza questioni specifiche in materia di trasferimenti transfrontalieri delle sedi legali e di scissioni transfrontaliere di società. La Commissione ha raccolto inoltre il parere degli esperti nel corso di numerose conferenze, tra cui una conferenza tenutasi nel settembre 2017 a Tallinn (Estonia) sul 21º convegno europeo “European Company Law and Corporate Governance Conference: Crossing Borders, Digitally e la Conferenza annuale sul diritto societario europeo e sul governo delle società, svoltasi a Treviri (Germania) nell’ottobre 2017.

Valutazione d’impatto

La relazione sulla valutazione d’impatto riguardante la digitalizzazione, le operazioni transfrontaliere e le norme sul conflitto tra leggi in materia di diritto societario, è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo l’11 ottobre 2017 36 . Il 13 ottobre 2017 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere negativo. Le raccomandazioni formulate sono state affrontate in una versione riveduta della valutazione d’impatto presentata al comitato il 20 ottobre 2017. Il 7 novembre 2017 il comitato ha espresso un parere positivo con riserve.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione che dovrebbe determinare quali tipi di società potrebbero beneficiare delle norme e delle procedure armonizzate per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere nonché delle norme modificate sulle fusioni transfrontaliere, la valutazione d’impatto spiega il motivo per cui l’attuale ambito di applicazione delle norme sulle fusioni transfrontaliere (ossia sulle società si capitali) rappresenta la soluzione più efficace per tutte le operazioni transfrontaliere, nonostante alcuni inviti ad ampliarle, per includervi associazioni e cooperative. Ciò è dovuto al fatto che i dati disponibili indicano un uso molto limitato delle norme sulle fusioni transfrontaliere da parte di soggetti diversi dalle società di capitali. Il 66% delle società incorporanti e il 70% delle società che partecipano alle fusioni transfrontaliere sono state società a responsabilità limitata, mentre il 32% delle società incorporanti e il 28% delle società che partecipano alle fusioni transfrontaliere sono state società per azioni 37 . Inoltre, l’estensione dell’ambito di applicazione comporterebbe potenziali difficoltà pratiche relative al diritto societario dell’UE e alle norme contabili che si applicano solo alle società di capitali.

Per quanto riguarda l’introduzione di nuove norme procedurali per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, la valutazione d’impatto ha esaminato l’opzione 0 (scenario di base), che prevede di non introdurre norme procedurali per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, rispetto all’opzione 1, che introdurrebbe procedure armonizzate a livello dell’UE per consentire alle imprese di effettuare direttamente trasformazioni e scissioni transfrontaliere. La mancanza di norme procedurali rende le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere estremamente difficili, se non impossibili. Procedure nazionali di trasformazione e scissione transfrontaliere esistono solo in un numero limitato di Stati membri e spesso non sono allineate le une con le altre. Le società devono pertanto basarsi su costose procedure indirette, sull’applicazione analoga della direttiva sulle fusioni transfrontaliere e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia se i professionisti del diritto societario e i registri delle imprese ne sono a conoscenza. Con l’introduzione di nuove norme procedurali per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, le società potrebbero contare su una significativa chiarezza e ridurre in modo cospicuo i costi per le imprese che intendono partecipare a trasformazioni o scissioni transfrontaliere. Essa garantirebbe inoltre ai registri nazionali delle imprese nazionali la chiarezza per distinguere il momento in cui una società può essere inserita nel registro delle imprese dello Stato membro di destinazione e deve essere cancellata dal registro delle imprese dello Stato membro di partenza, il che consentirebbe di evitare situazioni analoghe a quella della società Polbud 38 .

Per quanto riguarda la protezione degli azionisti di minoranza, la valutazione d’impatto ha esaminato l’opzione 0 (scenario di base) che consiste nel mantenere le norme vigenti in materia di protezione degli azionisti di minoranza rispetto alle opzioni 1 e 2. L’opzione 1 prevederebbe norme armonizzate in tutto il mercato unico e si baserebbe sulle norme per le fusioni transfrontaliere, prevedendo anche norme armonizzate. L’opzione 2, quella preferita, prevederebbe le stesse norme armonizzate dell’opzione 1, ma gli Stati membri potrebbero stabilire garanzie supplementari. Questa opzione consentirebbe la protezione più adeguata degli azionisti di minoranza. Pur comportando alcuni costi di adeguamento per le società, l’opzione 2 ridurrebbe sensibilmente i costi e gli oneri che gravano sulle imprese rispetto allo scenario di base e garantirebbe una maggiore certezza del diritto, una minore necessità di consulenza legale e, pertanto, un risparmio dei costi per le società rispetto allo scenario di riferimento. L’opzione 2 prescelta garantisce il miglior equilibrio possibile tra la riduzione dei costi, un livello di protezione elevato e la flessibilità per gli Stati membri.

Per quanto riguarda la tutela dei creditori, la valutazione d’impatto ha esaminato l’opzione 0 (scenario di base), che consiste nel mantenere invariate le norme vigenti in materia di fusioni transfrontaliere, senza prevedere norme dell’UE in materia di protezione dei creditori nelle trasformazioni e nelle scissioni transfrontaliere, rispetto all’opzione 1, che prevede norme armonizzate per tutelare i creditori, e all’opzione 2, che prevederebbe le stesse norme armonizzate dell’opzione 2, ma consentirebbe agli Stati membri di stabilire garanzie supplementari. L’opzione 2 prescelta garantirebbe il miglior equilibrio possibile tra la riduzione dei costi, un livello di protezione elevato e la flessibilità per gli Stati membri. Entrambe le opzioni 1 e 2 ridurrebbero considerevolmente i costi e gli oneri che gravano sulle imprese rispetto allo scenario di base, poiché le norme armonizzate sulla tutela dei creditori consentirebbero una maggiore certezza del diritto e ridurrebbero la necessità di consulenze giuridiche per le operazioni transfrontaliere. L’opzione 1 consentirebbe alle imprese i maggiori risparmi, mentre i risparmi dell’opzione 2 potrebbe essere inferiori, dato che gli Stati membri potrebbero stabilire garanzie supplementari che potrebbero risultare costose o gravose per alcune società (ad esempio per la necessità di fornire garanzie per tutti i creditori). In termini di tutela dei creditori, l’opzione 2 garantirebbe una protezione più completa e mirata rispetto all’opzione 1, data l’opportunità concessa agli Stati membri di valutare le specificità nazionali di tutela dei creditori e di introdurre maggiori garanzie.

Per quanto riguarda l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, la valutazione d’impatto ha messo a confronto l’opzione (scenario di base) di applicare le norme vigenti sulla partecipazione dei lavoratori della direttiva sulle fusioni transfrontaliere rispetto all’opzione 1, che applicherebbe le norme esistenti in materia di partecipazione dei lavoratori negli organi di amministrazione dalle fusioni transfrontaliere alle scissioni e alle trasformazioni transfrontaliere, e rispetto all’opzione 2, che modificherebbe in modo mirato le norme vigenti in materia di fusioni transfrontaliere, prevedendo al contempo misure specifiche per i rischi più elevati per i lavoratori nelle scissioni e nelle trasformazioni transfrontaliere. L’opzione 2, quella preferita, si compone di vari elementi che per effetto combinato mirano a fornire la necessaria tutela dei lavoratori. Per tutte le operazioni transfrontaliere le garanzie comprenderebbero una nuova relazione speciale elaborata dalla direzione della società per descrivere le conseguenze della fusione transfrontaliera sull’occupazione e sulla situazione dei lavoratori e una cosiddetta norma “antiabusi” che preveda che per un periodo di tre anni in seguito all’operazione transfrontaliera, nell’effettuare una successiva operazione transfrontaliera o nazionale, la società non possa compromettere il sistema di partecipazione dei lavoratori. La norma si basa sulle vigenti norme in materia di fusioni transfrontaliere, ma sarebbe adatta a coprire non solo le successive trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali, ma anche altre operazioni transfrontaliere e nazionali. Questa opzione introdurrebbe inoltre norme specifiche per i negoziati in caso di scissioni e trasformazioni transfrontaliere. La valutazione d’impatto ha analizzato i costi e i benefici di queste modifiche mirate e ha concluso che i limitati costi di adeguamento per le imprese dovuti all’eventuale elaborazione della relazione sarebbero compensati da una maggiore tutela dei lavoratori e dai conseguenti benefici per la società.

Infine, la valutazione d’impatto ha esaminato anche la questione di come affrontare i rischi di abusi, compresa una proliferazione delle società di comodo per finalità scorrette, ad esempio per evitare le norme sul lavoro o i contributi di sicurezza sociale, nonché una pianificazione fiscale aggressiva. Durante le consultazioni pubbliche alcuni portatori di interessi, soprattutto i sindacati, hanno chiesto una soluzione in cui la società che effettua la trasformazione transfrontaliera dovrebbe trasferire la sede legale insieme alla sede effettiva nello Stato membro di destinazione. Tuttavia la recente sentenza della Corte nella causa Polbud, emessa dopo la chiusura della consultazione pubblica, stabilisce che nei casi in cui solo la sede legale viene trasferita oltreconfine si applica la libertà di stabilimento. Tale soluzione non può pertanto essere presa in considerazione. La valutazione d’impatto ha esaminato quindi l’opzione 0 (scenario di base), che consiste nel non introdurre norme armonizzate, rispetto all’opzione 1 che introdurrebbe norme e procedure in base alle quali gli Stati membri dovrebbero valutare caso per caso se la trasformazione transfrontaliera in questione rappresenta una costruzione artificiosa che mira a ottenere indebiti vantaggi fiscali o un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei lavoratori, degli azionisti di minoranza o dei creditori. L’opzione 1, quella preferita, contribuirebbe direttamente alla lotta contro l’elusione delle norme e quindi contro l’abuso o l’uso fraudolento delle società di comodo. Rispetto allo scenario di base, l’opzione 1 farebbe parte della procedura che consente la trasformazione transfrontaliera delle imprese e pertanto i costi di adeguamento supplementari non sarebbero specifici per la valutazione dell’eventuale costruzione di puro artificio. Per quanto riguarda gli Stati membri, essi potrebbero dover recepire e attuare tali disposizioni che prevedono alcuni costi amministrativi e organizzativi. L’opzione 1 comporterebbe una maggiore protezione dei portatori di interessi. I portatori di interessi potrebbero presentare le proprie osservazioni nel corso dell’intera procedura e, in ultima analisi, essere protetti contro l’elusione delle norme da parte delle imprese fraudolente.

La valutazione d’impatto ha esaminato inoltre le opzioni relative alle norme sul conflitto tra leggi. L’opzione prescelta al riguardo era uno strumento di armonizzazione delle norme pertinenti, in particolare per quanto riguarda il criterio di collegamento, sulla base del luogo di costituzione in impresa con ulteriori norme specifiche che indichino la legislazione della sede effettiva e che coprono solo le società stabilite nell’UE. Tuttavia, dato che i casi in cui occorre maggiore chiarezza, vale a dire questioni specifiche relative alla legge applicabile alle società di capitali in situazioni transfrontaliere, saranno affrontati nella normativa proposta in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, si è deciso di non proporre in questo momento un atto legislativo specifico sulle norme in materia di conflitto tra leggi.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta dovrebbe apportare notevoli vantaggi in termini di semplificazione alle imprese nel mercato unico, agevolando la mobilità transfrontaliera delle società.

La creazione di una serie di norme comuni che disciplinano trasformazioni e scissioni transfrontaliere permetterà di razionalizzare e semplificare le procedure e di ridurre i costi per le imprese per quanto riguarda il tipo e il contenuto dei documenti da preparare, le diverse procedure e le relative scadenze o altri requisiti supplementari. Le norme proposte in materia di partecipazione dei lavoratori e di tutela dei soci e dei creditori rafforzeranno la certezza giuridica e la prevedibilità di queste operazioni. Le nuove norme comuni sulle scissioni e le trasformazioni transfrontaliere dovrebbero garantire risparmi compresi tra 12 000 EUR e 37 000 EUR (scissioni) e tra 12 000 EUR e 19 000 EUR (trasformazioni) in base alla dimensione delle imprese e agli Stati membri coinvolti.

Le modifiche proposte al quadro giuridico esistente dell’UE in materia di fusioni transfrontaliere semplificheranno le norme per le fusioni transfrontaliere di imprese e ridurranno i costi e gli oneri amministrativi attraverso una nuova procedura comune armonizzata. Le norme proposte in materia di tutela dei soci e dei creditori e le norme di pubblicità miglioreranno la certezza del diritto e la prevedibilità.

La riduzione dei costi e le semplificazioni avranno un impatto particolarmente positivo sulle microimprese e piccole imprese.

Lo scambio di informazioni previsto dalla presente proposta sarà attuato attraverso l’attuale sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (BRIS). Non sono previsti pertanto sviluppi informatici specifici.

Diritti fondamentali

Le norme proposte in questa iniziativa assicurano il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e contribuiscono all’attuazione di alcuni di tali diritti. In particolare, l’obiettivo principale della presente iniziativa è facilitare i diritti di stabilimento in qualsiasi Stato membro, come stabilito dall’articolo 15, paragrafo 2, della Carta e garantire il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (articolo 21, paragrafo 2). L’iniziativa intende rafforzare la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali (articolo 16). Anche il diritto di proprietà stabilito dall’articolo 17 della Carta risulta rafforzato dall’iniziativa attraverso le garanzie previste per gli azionisti. Sebbene fornirà alle imprese norme nell’ambito del diritto societario, l’iniziativa contribuirà anche al diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa (articolo 27 della Carta), garantendo una maggiore trasparenza per i dipendenti in caso di operazioni societarie transfrontaliere. Sarà garantita anche la protezione dei dati di carattere personale, in linea con l’articolo 8 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non sono stati identificati costi rilevanti. La proposta comporterebbe costi per le amministrazioni nazionali connessi principalmente all’introduzione di norme legislative a livello nazionale (preparazione, consultazione, adozione, adeguamento delle norme esistenti) nonché all’introduzione di procedure di controllo. Per quanto riguarda le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, negli Stati membri in cui non esistono procedure transfrontaliere, l’impatto potrebbe essere maggiore rispetto ad altri Stati membri in cui tali procedure esistono e dovranno solo essere adattate. Non vi sono conseguenze sul bilancio dell’Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione aiuterà gli Stati membri a recepire le norme proposte e ne monitorerà l’attuazione. In questo contesto, la Commissione collaborerà strettamente con le autorità nazionali, ad esempio, gli esperti nazionali di diritto societario del gruppo di esperti di diritto societario (CLEG). In tale ambito la Commissione può fornire assistenza e orientamenti (ad esempio organizzando seminari sull’attuazione o fornendo consulenza su base bilaterale).

Il monitoraggio consisterà nell’analizzare le tendenze nelle operazioni societarie transfrontaliere attraverso la comunicazione delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni transfrontaliere attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), i costi di riscossione per le trasformazioni transfrontaliere per quanto possibile, e se e in quale misura i portatori di interessi e le loro organizzazioni si ritengono soddisfatti della protezione dei loro diritti nelle operazioni transfrontaliere in questione. Sarà monitorata anche l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel settore.

Al fine di raccogliere i contributi necessari dei portatori di interessi, la Commissione potrà inviare loro questionari od organizzare indagini specifiche.

Sarà necessario effettuare una valutazione per analizzare le conseguenze delle misure proposte e verificare il conseguimento degli obiettivi. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione sulla base delle informazioni raccolte durante l’esercizio di monitoraggio e degli ulteriori contributi raccolti presso i portatori di interessi, a seconda delle necessità. È opportuno redigere una relazione di valutazione dopo aver acquisito un’esperienza sufficiente nell’applicazione delle norme proposte.

La comunicazione di informazioni per il monitoraggio e la valutazione non dovrebbe imporre oneri amministrativi superflui ai portatori di interessi.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta modifica la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario. Per garantire la corretta attuazione di questa complessa direttiva potrebbe essere necessario il documento esplicativo, ad esempio sotto forma di tavole di concordanza.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Trasformazioni transfrontaliere

Articolo 86 bis l’articolo descrive l’oggetto della proposta, che istituisce un quadro giuridico dell’UE per disciplinare le trasformazioni transfrontaliere delle società di capitali.

Articolo 86 ter: l’articolo contiene le definizioni. La definizione di trasformazione transfrontaliera si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e comporta il cambiamento della forma giuridica della società in uno Stato membro di partenza nella forma giuridica dello Stato membro di destinazione.

Articolo 86 quater: la disposizione stabilisce le condizioni che regolano le trasformazioni transfrontaliere, la loro verifica e la legge applicabile. In particolare, essa vieta alle società soggette a procedimenti di insolvenza o di natura analoga di effettuare trasformazioni transfrontaliere come disposto dalla presente direttiva. Inoltre, conformemente al principio generale per cui il diritto dell’UE non può essere invocato per giustificare l’abuso di diritto, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, una trasformazione non può essere autorizzata quando risulta, dopo l’esame del singolo caso e tenuto conto di tutti i dati e di tutte le circostanze pertinenti, che si tratta di una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci.

Articolo 86 quinquies: la disposizione stabilisce il contenuto minimo delle informazioni da fornire nel progetto di trasformazione transfrontaliera che saranno messe a disposizione del pubblico per ogni persona interessata dall’operazione. Il progetto dovrà fornire le informazioni relative alla modifica della forma societaria, alla società risultante dalla trasformazione e alla tutela garantita ai portatori di interessi, in particolare gli azionisti, i creditori e i dipendenti. L’articolo sottolinea l’importanza del progetto ma ne semplifica quanto più possibile la compilazione, offrendo alle imprese la possibilità di redigerlo, oltre che nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, anche nella lingua più comunemente utilizzata nelle operazioni commerciali; in tal modo lo Stato membro può stabilire quale versione linguistica è da considerarsi prevalente qualora siano rilevate discrepanze.

Articolo 86 sexies: l’articolo stabilisce l’obbligo di redigere una relazione per gli azionisti che illustri nel dettaglio l’obiettivo della trasformazione transfrontaliera, i piani dell’impresa e le garanzie per gli azionisti. La relazione specifica in particolare l’impatto della trasformazione sull’attività della società e i suoi interessi, sugli interessi degli azionisti e le misure che li tutelano. La relazione dovrebbe essere messa a disposizione anche dei lavoratori. In linea con il principio di proporzionalità, la relazione non è necessaria se tutti i soci hanno concordato di prescindere dalla sua presentazione.

Articolo 86 septies: l’articolo prevede che la società elabori una relazione in cui affronta le questioni fondamentali per i dipendenti della società che effettua una trasformazione transfrontaliera. La relazione illustra le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i lavoratori, deve essere messa a disposizione dei rappresentanti dei dipendenti o dei lavoratori stessi, qualora non vi siano rappresentanti. La disposizione chiarisce inoltre che la disponibilità della relazione lascia impregiudicate le applicabili procedure di informazione e consultazione già previste dall’aquis.

Articolo 86 octies: l’articolo riguarda l’esame da parte di un esperto indipendente. La veridicità delle informazioni contenute nel progetto di trasformazione transfrontaliera e nelle relazioni dell’organo di direzione o di amministrazione deve essere valutata da un esperto indipendente nominato dall’autorità competente. La relazione deve comprendere anche tutte le informazioni pertinenti sulla società e la trasformazione transfrontaliera prevista che consentano all’autorità competente di valutare, tra l’altro, se l’operazione rappresenta una costruzione artificiosa. L’articolo stabilisce inoltre la procedura, le tempistiche e le competenze dell’esperto indipendente, anche per quanto riguarda la tutela delle informazioni riservate. In linea con il principio di proporzionalità, le microimprese e le piccole imprese sono esonerate dall’obbligo di presentare la relazione di un esperto indipendente.

Articolo 86 nonies: l’articolo stabilisce le norme per la pubblicità del progetto di trasformazione transfrontaliera e della relazione dell’esperto indipendente che dovranno essere divulgate gratuitamente. Al contempo, la pubblicità prevede un avviso che invita i soci, i creditori e i dipendenti della società a presentare osservazioni. L’obbligo di pubblicità garantisce un accesso immediato al progetto per la tutela dei pertinenti portatori di interessi. L’articolo stabilisce il principio per cui il progetto è pubblicato nel registro delle imprese quale principale punto di riferimento per i portatori di interessi. Gli Stati membri possono consentire a una società di pubblicare il progetto sul suo sito web, ma in tal caso le informazioni più importanti dovranno comunque essere pubblicate nel registro delle imprese. L’articolo prevede la possibilità per gli Stati membri di esigere l’ulteriore pubblicazione nella gazzetta ufficiale nazionale e di imporvi i relativi oneri. Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni rese pubbliche, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso e la relazione dell’esperto indipendente devono essere accessibili al pubblico a titolo gratuito. Gli oneri applicati per la pubblicità non possono superare i costi amministrativi di erogazione del servizio.

Articolo 86 decies: l’articolo stabilisce l’obbligo di approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera da parte dell’assemblea. Un obbligo analogo è previsto nel caso delle fusioni transfrontaliere. Gli Stati membri possono stabilire l’obbligo della maggioranza qualificata dei voti espressi per l’approvazione del progetto; tuttavia, l’obbligo di maggioranza non può superare gli obblighi applicabili alle fusioni transfrontaliere.

Articolo 86 undecies: l’articolo stabilisce le garanzie per gli azionisti e istituisce un diritto di uscita per gli azionisti che si oppongono alle trasformazioni transfrontaliere. Ciò vale per coloro che non hanno votato a favore della trasformazione transfrontaliera o che non approvano la trasformazione, ma non hanno diritto di voto. La società, gli altri azionisti o i terzi, su richiesta dei soci interessati, dovrebbero acquisire le loro partecipazioni in cambio di un adeguato corrispettivo. Nel caso in cui ritengano che il corrispettivo in denaro offerto sia inadeguato, gli azionisti sono legittimati a contestarne l’importo dinanzi a un tribunale dello Stato membro di partenza.

Articolo 86 duodecies: l’articolo stabilisce diverse garanzie per i creditori. Gli Stati membri possono stabilire che l’impresa trasformanda debba presentare una dichiarazione nell’ambito del progetto di trasformazione transfrontaliera in cui dichiara che tale trasformazione non pregiudica la capacità di soddisfare gli obblighi nei confronti di terzi e dei creditori.

Anche i creditori potranno rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere le garanzie che ritengono adeguate. L’autorità muoverà dal presupposto che i creditori non saranno lesi, qualora la relazione di un esperto indipendente abbia concluso che ciò non è ragionevolmente probabile oppure qualora la società abbia proposto un diritto al pagamento, da far valere nei confronti di un garante terzo o della società trasformata per il valore originario della pretesa in questione, a condizione che essa possa essere opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria. L’articolo chiarisce inoltre che le disposizioni sulla tutela dei creditori non pregiudicano l’applicazione delle normative nazionali in materia di assolvimento delle obbligazioni di pagamento nei confronti di enti pubblici.

Articolo 86 terdecies: l’articolo riguarda la partecipazione dei lavoratori della società trasformanda, nel caso in cui la tutela dei diritti di partecipazione sia messa a rischio dall’operazione. In linea di principio, la società dovrà rispettare le pertinenti norme dello Stato membro di destinazione, a meno che la legislazione nazionale di tale Stato membro non preveda un identico livello di partecipazione dei lavoratori agli organi di direzione o di vigilanza della società. L’articolo si applicherà anche se il numero dei lavoratori supera i quattro quinti della soglia fissata dalla legislazione nazionale dello Stato membro di partenza che attiva il diritto di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/86/CE o, indipendentemente dal numero dei dipendenti, se le norme di partecipazione dei dipendenti nello Stato membro di destinazione non prevedono lo stesso livello di partecipazione. In tal caso, la società dovrà avviare negoziati con i dipendenti per stabilirne la partecipazione. I negoziati saranno obbligatori e dovranno sfociare o in una soluzione concordata che disciplini il coinvolgimento dei lavoratori o, nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro sei mesi, nell’applicazione delle norme di riferimento sulla partecipazione dei dipendenti di cui all’allegato (in particolare alla parte 3, lettera a)) della direttiva 2001/86/CE. In conformità alla direttiva 2001/86/CE, i negoziati iniziano subito dopo la divulgazione al pubblico del progetto di trasformazione. La società non potrà modificare per almeno tre anni la sostanza dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni successive, quali fusioni, scissioni o trasformazioni. La società sarà tenuta a comunicare l’esito dei negoziati ai propri dipendenti.

Articoli 86 quaterdecies e 86 quindecies: gli articoli disciplinano la valutazione della legalità delle trasformazioni transfrontaliere da parte dell’autorità competente dello Stato membro di partenza. Lo Stato membro valuta l’adempimento della trasformazione transfrontaliera per quanto riguarda la procedura disciplinata dalla pertinente legge nazionale. Le norme si basano sui principi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 per la Società europea (SE) e sulle norme relative alle fusioni transfrontaliere.

L’autorità competente dello Stato membro di partenza effettua una valutazione dell’adempimento formale della procedura da parte della società e stabilisce inoltre se la trasformazione non rappresenta una costruzione artificiosa, come indicato in precedenza. Nel caso in cui abbia seri motivi per temere che la trasformazione transfrontaliera possa costituire una costruzione artificiosa, l’autorità può effettuare una valutazione approfondita.

L’articolo 86 sexdecies prevede le disposizioni relative al riesame delle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il rilascio o il diniego del rilascio del certificato preliminare alla trasformazione. Esso tratta anche della messa a disposizione di tale decisione attraverso il sistema di interconnessione e della trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione allo Stato membro di destinazione con mezzi di comunicazione digitali.

L’articolo 86 septdecies regola il controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione. L’autorità competente di tale Stato membro controlla in particolare gli obblighi previsti per la costituzione in società e i risultati dei negoziati in materia di partecipazione dei dipendenti, se del caso.

L’articolo 86 octodecies disciplina le modalità per comunicare l’avvenuta registrazione e le informazioni che devono essere inserite nei registri. I registri dovrebbero scambiarsi automaticamente le informazioni relative alla registrazione, affinché lo Stato membro di partenza sia immediatamente in grado di cancellare la società dal proprio registro delle imprese.

L’articolo 86 novodecies stabilisce che la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia dalla data di registrazione della società trasformata nello Stato membro di destinazione.

Articolo 86 vicies: la disposizione descrive le conseguenze della trasformazione transfrontaliera.

Articolo 86 unvicies: la disposizione stabilisce che gli Stati membri definiscono le norme sulla responsabilità dell’esperto indipendente.

Articolo 86 duovicies: la validità della trasformazione transfrontaliera non può essere contestata se è stata rispettata la procedura per le trasformazioni transfrontaliere.

Fusioni transfrontaliere

L’articolo 119 è modificato al fine di introdurre una definizione di fusione transfrontaliera quale un’operazione tra imprese in cui una società incorporata trasferisce l’intero patrimonio attivo e passivo nella società incorporante, senza emettere nuove azioni. Un’operazione di questo tipo rientra nell’ambito di applicazione del presente articolo, se le imprese fondende sono di proprietà della stessa persona o la struttura proprietaria in tutte le società fondende rimane identica dopo il completamento dell’operazione.

L’articolo 120 è esteso a un numero maggiore di situazioni in cui le imprese sono escluse dall’ambito di applicazione, ad esempio nel caso in cui siano sottoposte a procedure di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza o sia in corso la sospensione dei pagamenti.

Dall’articolo 121 vengono eliminati i riferimenti alla protezione dei creditori e degli azionisti di minoranza, in quanto essi saranno armonizzati ai sensi degli articoli 126 bis e 126 ter.

L’articolo 122 è modificato per specificare che il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende anche l’offerta di corrispettivo in denaro per i soci che non hanno votato a favore della fusione e di garanzie per i creditori. Inoltre stabilisce un regime linguistico per il progetto comune di fusione transfrontaliera

È aggiunto un nuovo articolo 122 bis che introduce norme sulla determinazione della data a decorrere dalla quale le operazioni delle società fondende si considerano compiute dal punto di vista contabile,

L’articolo 123 modificato prevede, come regola generale, di pubblicare il progetto comune nei registri delle società fondende. In alternativa, gli Stati membri hanno la possibilità di esentare le società dall’obbligo di pubblicità nei registri delle imprese, nel caso in cui le imprese pubblichino il progetto sui propri siti web e rispettino le condizioni specifiche al riguardo. In quest’ultimo caso, le società devono pubblicare alcune informazioni specifiche nei registri delle imprese. In linea di principio le società devono poter presentare per via telematica le informazioni complete necessarie senza che sia necessaria la presenza fisica dinanzi a un’autorità nazionale, a meno che non vi sia un sospetto concreto di frode. L’accesso a tali informazioni deve essere gratuito. Gli Stati membri possono pubblicare il progetto comune anche nella gazzetta ufficiale nazionale e in tal caso il registro nazionale trasmette le informazioni pertinenti alla gazzetta ufficiale nazionale (principio una tantum).

L’articolo 124 modificato specifica che la relazione inviata ai soci della società fondenda illustra le conseguenze della fusione transfrontaliera per l’attività futura dell’impresa e la pianificazione strategica della gestione, nonché le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci. La relazione illustra inoltre il rapporto di cambio delle azioni e descrive eventuali difficoltà particolari di valutazione nonché i mezzi di ricorso di cui dispongono alcuni soci. La relazione deve essere messa a disposizione anche dei lavoratori. I soci delle società fondende possono decidere, di comune accordo, di rinunciare alla relazione.

Il nuovo articolo 124 bis stabilisce che ciascuna delle società fondende trasmette ai dipendenti una relazione che affronti le questioni importanti per i lavoratori nell’ambito della fusione transfrontaliera. I rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi, nei casi in cui non vi siano rappresentanti, hanno il diritto di esprimere il proprio parere. Il parere deve essere trasmesso agli azionisti e allegato alla relazione.

Il nuovo articolo 126 bis stabilisce le garanzie per i soci. Esso prevede un diritto di uscita per i soci che si oppongono alla fusione. Ciò vale per coloro che non hanno votato a favore della fusione transfrontaliera o che non approvano la fusione, ma non hanno diritto di voto. La società, i restanti soci o i terzi in accordo con la società devono acquisire le azioni dei soci che esercitano il diritto di uscita in cambio di un congruo corrispettivo in denaro. Dato che le norme vigenti in materia di fusioni transfrontaliere prevedono già la nomina di un esperto indipendente (articolo 125), l’esperto deve anche valutare l’adeguatezza del corrispettivo in denaro. Se ritengono che il corrispettivo in denaro offerto sia stato incongruo, i soci hanno il diritto di chiedere a un giudice nazionale di ricalcolarlo. I soci che intendono rimanere in una società hanno anche il diritto di contestare il rapporto di cambio delle azioni che deve essere illustrato e giustificato nella relazione di cui all’articolo 124.

Il nuovo articolo 126 ter stabilisce le garanzie per i creditori. In primo luogo, gli Stati membri possono esigere dagli organi di direzione o di amministrazione delle società fondende una dichiarazione nella quale affermano che, a loro conoscenza, nulla indica che la società derivante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni. In secondo luogo, i creditori che non sono soddisfatti della tutela prospettata nel progetto di fusione hanno il diritto di rivolgersi all’autorità competente per ottenere garanzie adeguate. Tuttavia l’autorità competente muoverà dal presupposto che i creditori non saranno lesi dalla fusione transfrontaliera, qualora la società abbia proposto un diritto al pagamento (da far valere nei confronti di un garante terzo o della società risultante dalla fusione) per il valore equivalente alla loro domanda originaria che può essere opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria o qualora la relazione di un esperto indipendente, trasmessa ai creditori, abbia confermato che la società sarà in grado di soddisfare i propri creditori. Le disposizioni sulla tutela dei creditori non pregiudicano l’applicazione delle normative nazionali in materia di assolvimento delle obbligazioni di pagamento nei confronti di enti pubblici.

Gli articoli 127 e 128 modificati stabiliscono che, ai fini del certificato preliminare alla fusione e del controllo della legalità della fusione transfrontaliera, le società devono essere in grado di presentare tutte le informazioni e la documentazione complete online. Gli articoli stabiliscono inoltre che i certificati preliminari alla fusione devono essere trasmessi attraverso il sistema di interconnessione dei registri (BRIS) all’autorità dello Stato membro che controllerà la legalità della fusione transfrontaliera. Essi stabiliscono inoltre che i certificati preliminari alla fusione devono essere accettati come prova definitiva del regolare adempimento delle procedure e delle formalità preliminari alla fusione. In presenza di un fondato sospetto di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi a un’autorità competente.

L’articolo 131 è modificato e spiega che l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata o delle società fondende comprende tutti i loro contratti, crediti, diritti e obblighi.

L’articolo 132 è modificato estendendo le formalità semplificate alla situazione in cui la fusione transfrontaliera è effettuata da società in cui una persona detiene tutte le azioni. Inoltre, nei casi in cui non è necessaria alcuna assemblea delle società fondende, l’articolo 132 prevede una specifica data di riferimento per la pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e delle relazioni dell’organo di direzione o di amministrazione delle società fondende.

L’articolo 133, paragrafo 7, che stabilisce come per tre anni a seguito della fusione transfrontaliera la società non possa effettuare una successiva fusione nazionale che comporterebbe un indebolimento del sistema di partecipazione dei dipendenti, è modificato per includere tutte le eventuali operazioni nazionali (ossia fusioni, scissioni e trasformazioni) e non solo le fusioni nazionali. L’articolo 133 è modificato inoltre con l’inserimento dell’obbligo per le imprese di comunicare ai propri dipendenti se la società decide di applicare le norme di riferimento o se decide di avviare negoziati con i dipendenti. In quest’ultimo caso la società comunica ai dipendenti l’esito dei negoziati.

È aggiunto un nuovo articolo 133 bis relativo alle norme degli Stati membri sulla responsabilità civile dell’esperto indipendente.

Scissioni transfrontaliere

L’articolo 160 bis stabilisce l’oggetto della proposta, che disciplina le trasformazioni transfrontaliere delle società di capitali.

L’articolo 160 ter contiene le definizioni. Per garantire la coerenza con l’acquis dell’UE vigente nel settore del diritto societario, le disposizioni in materia di scissioni transfrontaliere si applicano alle stesse società come le disposizioni sulle trasformazioni transfrontaliere.

L’articolo 160 quater stabilisce ulteriori limiti per l’applicazione del presente capo.

L’articolo 160 quinquies stabilisce le condizioni che regolano le scissioni transfrontaliere, la loro verifica e la legge applicabile. In particolare, vieta alle società soggette a procedimenti di insolvenza o di natura analoga di effettuare scissioni transfrontaliere come disposto dalla presente direttiva. Inoltre, conformemente al principio generale per cui il diritto dell’UE non può essere invocato per giustificare l’abuso di diritto, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, una scissione transfrontaliera non può essere autorizzata quando risulta, dopo l’esame del singolo caso e tenuto conto di tutti i dati e di tutte le circostanze pertinenti, che si tratta di una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci.

Articolo 160 sexies: la disposizione stabilisce il contenuto minimo delle informazioni da fornire nel progetto di scissione transfrontaliera che saranno messe a disposizione del pubblico per ogni persona interessata dall’operazione. Il progetto dovrà fornire informazioni riguardanti la società scissa, la sede sociale, l’assegnazione delle azioni nelle società beneficiarie, il rapporto di cambio delle azioni, i criteri di ripartizione delle attività e delle passività tra le società beneficiarie e la protezione offerta ai portatori di interessi: gli azionisti, i creditori e i dipendenti. L’articolo sottolinea l’importanza del progetto ma ne semplifica quanto più possibile la compilazione, offrendo alle imprese la possibilità di redigerlo, oltre che nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, anche nella lingua più comunemente utilizzata nelle operazioni commerciali; in tal caso lo Stato membro può stabilire quale versione linguistica è da considerarsi prevalente qualora siano rilevate discrepanze.

L’articolo 160 septies stabilisce le regole per determinare la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa saranno considerate, dal punto di vista contabile, compiute per conto delle società beneficiarie.

Articolo 160 octies: l’articolo stabilisce l’obbligo di redigere una relazione per gli azionisti che illustri nel dettaglio l’obiettivo della scissione, i piani dell’impresa e le garanzie per gli azionisti. La relazione specifica in particolare l’impatto della scissione sull’attività della società e i suoi interessi, sugli interessi degli azionisti e le misure che li tutelano. La relazione dovrebbe essere messa a disposizione anche dei lavoratori. In linea con il principio di proporzionalità, la relazione non è necessaria se tutti i soci hanno concordato di rinunciare alla sua presentazione.

Articolo 160 nonies: l’articolo prevede che la società elabori una relazione in cui affronta le questioni fondamentali per i dipendenti della società che effettua una scissione transfrontaliera. La relazione dovrà descrivere e valutare l’impatto della scissione sulle condizioni degli accordi con i dipendenti. deve essere messa a disposizione dei rappresentanti dei dipendenti o dei lavoratori stessi, qualora non vi siano rappresentanti. La disposizione chiarisce inoltre che la disponibilità della relazione lascia impregiudicate le applicabili procedure di informazione e consultazione già previste dall’acquis.

L’articolo 160 decies riguarda l’esame da parte di un esperto indipendente. La veridicità delle informazioni contenute nel progetto di scissione transfrontaliera e nelle relazioni dell’organo di direzione o di amministrazione deve essere valutata nella relazione di un esperto indipendente nominato dall’autorità competente. La relazione deve comprendere anche tutte le informazioni pertinenti sulla società e la scissione transfrontaliera prevista che consentano all’autorità competente di valutare, tra l’altro, se l’operazione rappresenta una costruzione artificiosa. L’articolo stabilisce inoltre la procedura, le tempistiche e le competenze dell’esperto indipendente, anche per quanto riguarda la tutela delle informazioni riservate.

In linea con il principio di proporzionalità, le microimprese e le piccole imprese sono esonerate dall’obbligo di presentare la relazione di un esperto indipendente.

Articolo 160 undecies: l’articolo stabilisce le norme per la pubblicità del progetto di scissione transfrontaliera e della relazione dell’esperto indipendente che dovranno essere divulgate gratuitamente. Al contempo, la pubblicità prevede un avviso che invita i soci, i creditori e i dipendenti della società a presentare osservazioni. L’obbligo di pubblicità garantisce un accesso immediato al progetto per la tutela dei pertinenti portatori di interessi. L’articolo stabilisce il principio per cui il progetto è pubblicato nel registro delle imprese quale principale punto di riferimento per i portatori di interessi. Gli Stati membri possono consentire a una società di pubblicare il progetto sul suo sito web, ma in tal caso le informazioni più importanti dovranno comunque essere pubblicate nel registro delle imprese. L’articolo prevede la possibilità per gli Stati membri di esigere l’ulteriore pubblicazione nella gazzetta ufficiale nazionale e di imporvi i relativi oneri.

Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni rese pubbliche, il progetto di scissione transfrontaliera, l’avviso e la relazione dell’esperto devono essere accessibili al pubblico a titolo gratuito. Gli oneri applicati per la pubblicità non possono superare i costi amministrativi di erogazione del servizio.

Articolo 160 duodecies: l’articolo stabilisce l’obbligo di approvazione del progetto di scissione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società scissa. Un obbligo analogo è previsto nel caso delle fusioni transfrontaliere. Gli Stati membri possono stabilire l’obbligo della maggioranza qualificata dei voti espressi per l’approvazione del progetto; tuttavia, l’obbligo di maggioranza non può superare gli obblighi applicabili alle fusioni transfrontaliere.

L’articolo 160 terdecies stabilisce le garanzie per gli azionisti e istituisce un diritto di uscita per gli azionisti che si oppongono alle scissioni transfrontaliere. Ciò vale per coloro che non hanno votato a favore della scissione transfrontaliera o che non approvano la scissione, ma non hanno diritto di voto. La società, i restanti azionisti o i terzi devono acquisire le azioni dei soci che esercitano il diritto di uscita in cambio di congruo corrispettivo in denaro. L’esperto indipendente verifica la congruità del corrispettivo in denaro. Nel caso in cui ritengano che il corrispettivo in denaro offerto sia inadeguato, gli azionisti sono legittimati a contestarne l’importo dinanzi a un giudice dello Stato membro di partenza. I soci che intendono rimanere in una società hanno anche il diritto di contestare il rapporto di cambio delle azioni che deve essere illustrato e giustificato nella relazione di cui all’articolo 160 octies.

L’articolo 160 quaterdecies stabilisce le garanzie per i creditori. Gli Stati membri possono stabilire che la società scissa debba presentare una dichiarazione nell’ambito del progetto di scissione transfrontaliera in cui dichiara che tale scissione non pregiudica la capacità di soddisfare gli obblighi nei confronti di terzi e dei creditori.

Anche i creditori potranno rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere le garanzie che ritengono adeguate. L’autorità muoverà dal presupposto che i creditori non siano lesi, qualora la relazione di un esperto indipendente abbia concluso che ciò non è ragionevolmente probabile oppure qualora la società scissa abbia proposto un diritto al pagamento, da far valere nei confronti di un garante terzo o della società trasformata per il valore originario della pretesa in questione, a condizione che essa possa essere opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria. Le disposizioni sulla tutela dei creditori non pregiudicano l’applicazione delle normative nazionali in materia di assolvimento delle obbligazioni di pagamento nei confronti di enti pubblici.

L’articolo 160 quindecies riguarda la partecipazione dei lavoratori agli organi di direzione o di vigilanza delle società interessate dalla scissione transfrontaliera, ove i diritti di partecipazione nella società scissa siano messi a rischio dalla scissione transfrontaliera. In linea di massima, la partecipazione dei lavoratori nelle società beneficiarie dovrà rispettare le norme degli Stati membri in cui tali società saranno registrate, a meno che la legislazione nazionale di tali Stati membri non preveda un identico livello di partecipazione dei dipendenti negli organi di amministrazione o di vigilanza esistenti nella società scissa. L’articolo si applicherà anche se il numero dei lavoratori supera i quattro quinti della soglia fissata dalla legislazione nazionale dello Stato membro della società scissa che attiva il diritto di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/89/CE o, indipendentemente dal numero dei dipendenti, se le norme di partecipazione dei dipendenti negli Stati membri delle società beneficiarie non prevedono lo stesso livello di partecipazione. In tal caso, la società dovrà avviare negoziati con i dipendenti per stabilirne la partecipazione nelle società beneficiarie. I negoziati saranno obbligatori e dovranno sfociare o in soluzioni concordate che disciplinino il coinvolgimento dei lavoratori o, nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro sei mesi, nell’applicazione delle norme di riferimento sulla partecipazione dei dipendenti di cui all’allegato (in particolare si applicherà la parte 3 della direttiva 2001/86/CE). In conformità alla direttiva 2001/86/CE, i negoziati iniziano subito dopo la divulgazione al pubblico del progetto di scissione transfrontaliera. Le società beneficiarie non potranno modificare per almeno tre anni la sostanza dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni successive, quali fusioni, scissioni o trasformazioni. La società sarà tenuta a comunicare l’esito dei negoziati ai propri dipendenti.

Articoli 160 sexdecies e 160 septdecies: questi articoli disciplinano la valutazione della legalità della scissione transfrontaliera da parte dell’autorità competente di uno Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta la società scissa. Detto Stato membro valuta l’adempimento della scissione transfrontaliera per quanto riguarda la procedura disciplinata dalla pertinente legge nazionale. Le norme si basano sui principi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 per la SE e sulle norme relative alle fusioni transfrontaliere. L’autorità competente di tale Stato membro effettua una valutazione dell’adempimento formale della procedura da parte della società e stabilisce inoltre se la scissione prevista non rappresenta una costruzione artificiosa, come indicato in precedenza.

Nel caso in cui abbia seri motivi per temere che la trasformazione transfrontaliera possa costituire una costruzione artificiosa, l’autorità può effettuare una valutazione approfondita.

L’articolo 160 octodecies stabilisce le disposizioni relative al riesame delle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il rilascio o il diniego del rilascio del certificato preliminare alla trasformazione. Esso tratta anche della messa a disposizione di tale decisione attraverso il sistema di interconnessione e della trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione allo Stato membro di destinazione. Questi articoli regolano inoltre l’uso della comunicazione digitale tra i registri delle imprese per scambiare le decisioni emesse dalle autorità competenti.

L’articolo 160 novodecies regola il controllo della legalità della scissione transfrontaliera degli Stati membri interessati. Le autorità delle società beneficiarie controllano in particolare gli obblighi previsti per la costituzione in società e i risultati dei negoziati in materia di partecipazione dei dipendenti, se del caso.

L’articolo 160 vicies stabilisce le modalità relative alla registrazione di una scissione e alle informazioni che devono essere messe a disposizione del pubblico. Le informazioni relative alla registrazione dovrebbero essere scambiate automaticamente tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Articolo 160 unvicies: la data di efficacia della scissione transfrontaliera è stabilita dal diritto dello Stato membro della società scissa. 

Articolo 160 duovicies: la disposizione descrive le conseguenze della scissione transfrontaliera.

Articolo 160 tervicies: la disposizione stabilisce che gli Stati membri definiscono le norme sulla responsabilità dell’esperto indipendente.

Articolo 160 quatervicies: la validità della scissione transfrontaliera non può essere contestata se è stata rispettata la procedura di scissione transfrontaliera.

Relazioni e riesame

Articolo 3: stabilisce l’obbligo per la Commissione di valutare la presente direttiva, anche mediante un’analisi di fattibilità relativa alla definizione di norme per le tipologie di scissioni transfrontaliere non contemplate dalla presente direttiva. Gli Stati membri contribuiscono alla relazione con i dati pertinenti.

2018/0114 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 39 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 disciplina le fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Le sue disposizioni costituiscono una pietra miliare verso un migliore funzionamento del mercato unico per le società e l’esercizio della libertà di stabilimento. Dalla valutazione di queste disposizioni è tuttavia emersa l’esigenza di modificare le norme sulla fusione transfrontaliera. È inoltre opportuno regolamentare la trasformazione e la scissione transfrontaliere.

(2)La libertà di stabilimento è uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione. In virtù dell’articolo 49, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, la libertà di stabilimento delle società comporta, in particolare, la costituzione e la gestione di tali società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento. Nell’interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell’Unione europea, la disposizione comprende il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato membro e, in particolare, il criterio posto da detto Stato per collegare una società all’ordinamento giuridico nazionale.

(3)In mancanza di armonizzazione del diritto dell’Unione, la definizione del criterio di collegamento che determina il diritto nazionale applicabile ad una società rientra, conformemente all’articolo 54 TFUE, nella competenza di ciascuno Stato membro. In virtù dell’articolo 54 TFUE, la sede sociale, l’amministrazione centrale e il centro di attività principale della società sono tutti fattori che creano la stessa forza di collegamento. Ne consegue che, come precisato nella giurisprudenza 41 , se per l’esistenza di una società a norma del proprio diritto nazionale lo Stato membro di neostabilimento (ossia lo Stato membro di destinazione) impone come criterio di collegamento il semplice trasferimento della sede sociale, il fatto che soltanto questa sia trasferita - e non l’amministrazione centrale o il centro di attività principale - di per sé non esclude l’applicabilità della libertà di stabilimento in virtù dell’articolo 49 TFUE. La scelta di una particolare forma di società nella fusione, trasformazione o scissione transfrontaliera così come la scelta di un determinato Stato membro di stabilimento sono elementi intrinseci all’esercizio della libertà di stabilimento garantita dal TFUE nell’ambito del mercato unico.

(4)L’evoluzione giurisprudenziale ha aperto nuove possibilità di promozione della crescita economica, di una concorrenza effettiva e della produttività a beneficio delle società nel mercato unico. Nel contempo l’obiettivo di assicurare alle società un mercato unico senza frontiere interne deve coniugarsi con altri obiettivi dell’integrazione europea, quali la protezione sociale (in particolare dei lavoratori), la protezione dei creditori e la tutela degli azionisti. In mancanza di norme armonizzate specifiche alle trasformazioni transfrontaliere gli Stati membri perseguono tali obiettivi attraverso una pluralità di disposizioni giuridiche e prassi amministrative. Ne consegue che le società, seppur già in grado di procedere a fusioni transfrontaliere, si scontrano a tutta una serie di difficoltà giuridiche e pratiche quando intendono effettuare una trasformazione transfrontaliera. La normativa nazionale di molti Stati membri, inoltre, prevede la procedura di trasformazione nazionale ma non una procedura equivalente sul piano transfrontaliero.

(5)Lo stato di cose illustrato causa una frammentazione delle regole e un’incertezza del diritto, pertanto un ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento. Determina altresì una protezione non ottimale dei dipendenti, dei creditori e degli azionisti di minoranza nel mercato unico.

(6)È opportuno quindi disciplinare le trasformazioni transfrontaliere con norme procedurali e sostanziali che concorrano ad eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento, garantendo nel contempo una tutela adeguata e proporzionata a portatori di interessi quali i dipendenti, i creditori e gli azionisti di minoranza.

(7)Può verificarsi in talune circostanze un abuso del diritto di trasformare una società costituita in uno Stato membro in una società retta dal diritto di un altro Stato membro, ad esempio per eludere le norme sul lavoro, le prestazioni sociali, gli obblighi fiscali, i diritti dei creditori o degli azionisti di minoranza o ancora le norme sulla partecipazione dei lavoratori. In quanto principio generale del diritto dell’Unione, il contrasto di tali eventuali abusi impone agli Stati membri di impedire alle società di sfruttare la procedura di trasformazione transfrontaliera per dar vita a costruzioni artificiose finalizzate all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o a un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci. Poiché deroga a una delle libertà fondamentali, il contrasto degli abusi dev’essere interpretato in senso stretto e muovere da una valutazione specifica di tutte le circostanze del caso. È opportuno stabilire una disciplina procedurale e sostanziale che delimiti la discrezionalità degli Stati membri e permetta loro di seguire impostazioni diverse, fissando nel contempo i requisiti atti a razionalizzare gli interventi di contrasto degli abusi attuati dalle autorità nazionali in conformità del diritto dell’Unione.

(8)La trasformazione transfrontaliera implica per la società una modifica della forma giuridica senza perdita della personalità giuridica. Non dovrebbe tuttavia determinare l’elusione dei requisiti per la costituzione in società vigenti nello Stato membro di destinazione. La società dovrebbe soddisfare integralmente tali requisiti, compresi l’obbligo di avere una sede nello Stato membro di destinazione e gli obblighi relativi all’interdizione degli amministratori. Lo Stato membro di destinazione non può tuttavia applicare tali condizioni in un modo che impedisca la continuità della personalità giuridica della società trasformata. In conformità dell’articolo 49 TFUE la società ha diritto di trasformarsi nella forma giuridica di sua scelta fra quelle esistenti nello Stato membro di destinazione.

(9)Data la complessità delle trasformazioni transfrontaliere e la molteplicità di interessi in gioco, è opportuno garantire la certezza del diritto prevedendo un controllo ex ante. È a tal fine opportuno predisporre una procedura strutturata e stratificata che consenta alle autorità competenti dello Stato membro di partenza e di quello di destinazione di decidere in modo equo, obiettivo e non discriminatorio sull’approvazione della trasformazione transfrontaliera, basandosi su tutti gli elementi pertinenti e tenendo conto di tutti i pubblici interessi legittimi, in particolare la protezione dei dipendenti, dei soci e dei creditori.

(10)Affinché nella procedura applicabile alla trasformazione transfrontaliera sia possibile tenere conto degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi, la società dovrebbe divulgare il progetto di trasformazione transfrontaliera che riporta le informazioni più rilevanti dell’operazione proposta, fra cui la forma prospettata della nuova società, il previsto atto costitutivo e il calendario proposto per la trasformazione. I soci, i creditori e i dipendenti della società che effettua la trasformazione transfrontaliera dovrebbero essere informati, così da poter presentare osservazioni sull’operazione proposta.

(11)La società che effettua la trasformazione transfrontaliera dovrebbe redigere una relazione per informare i soci. La relazione dovrebbe illustrare e circostanziare gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera proposta, in particolare le implicazioni per i soci in termini di attività futura della società e pianificazione strategica dell’organo di direzione. Dovrebbe indicare i potenziali mezzi di ricorso a disposizione dei soci che non condividono la decisione di effettuare la trasformazione transfrontaliera. È opportuno mettere la relazione a disposizione dei dipendenti della società che effettua la trasformazione transfrontaliera.

(12)La società che effettua la trasformazione transfrontaliera dovrebbe redigere una relazione per informare i dipendenti delle implicazioni che devono attendersi dall’operazione proposta. La relazione dovrebbe illustrare, in particolare, le implicazioni della trasformazione transfrontaliera proposta per la salvaguardia dei posti di lavoro, l’eventualità che determini modifiche rilevanti del rapporto di lavoro e dell’ubicazione delle sedi di attività della società, così come il modo in cui detti fattori inciderebbero sulle eventuali imprese controllate. Detto obbligo non dovrebbe tuttavia applicarsi alla società che ha come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione. La disponibilità della relazione dovrebbe lasciare impregiudicate le applicabili procedure di informazione e consultazione introdotte a livello nazionale in attuazione della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 oppure della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 43 .

(13)È opportuno disporre la redazione di una relazione in cui un esperto indipendente valuti la trasformazione transfrontaliera proposta, affinché sia verificata la veridicità delle informazioni contenute nel progetto di trasformazione e nelle relazioni destinate ai soci e ai dipendenti e siano posti gli elementi di fatto necessari per stabilire se la trasformazione proposta costituisca in realtà una costruzione artificiosa. A garanzia dell’indipendenza, l’esperto dovrebbe essere nominato dall’autorità competente su domanda della società. In questo contesto la relazione dell’esperto dovrebbe riportare tutte le informazioni d’interesse che permettono all’autorità competente dello Stato membro di partenza di decidere con cognizione di causa sul rilascio del certificato preliminare alla trasformazione. È opportuno a tal fine che l’esperto sia in grado di ottenere dalla società tutte le informazioni e la documentazione d’interesse e di condurre qualsiasi indagine necessaria per raccogliere tutti gli elementi di prova di cui ha bisogno. L’esperto dovrebbe servirsi delle informazioni raccolte dalla società per redigere il bilancio a norma del diritto dell’Unione e del diritto degli Stati membri, in particolare i dati sul fatturato netto e sul conto profitti e perdite, il numero di dipendenti e la composizione dello stato patrimoniale. Per tutelare le informazioni riservate, in particolare i segreti commerciali della società, tali dati non dovrebbero tuttavia essere inseriti nella relazione finale dell’esperto, la quale dovrebbe essere invece oggetto di divulgazione pubblica.

(14)Per non imporre costi ed oneri sproporzionati alle società di dimensioni minori che effettuano una trasformazione transfrontaliera, è opportuno esonerare dall’obbligo di presentare la relazione di un esperto indipendente le microimprese e le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 44 . Dette società possono tuttavia ricorrere alla relazione di un esperto indipendente per evitare il costo di un contenzioso con i creditori.

(15)L’assemblea dei soci dovrebbe decidere se approvare o no il progetto di trasformazione della società basandosi sul progetto stesso e sulle relazioni. È opportuno che la maggioranza richiesta per la votazione sulla trasformazione sia sufficientemente larga da conferire collettività alla decisione. Se nel corso dell’assemblea si sono riservati il diritto in tal senso, i soci dovrebbero poter votare anche sulle modalità di partecipazione dei lavoratori.

(16)È opportuno conferire il diritto di recesso ai soci con diritto di voto che non hanno votato l’approvazione del progetto di trasformazione e ai soci senza diritto di voto, che non hanno avuto modo di esprimersi. Tali soci dovrebbero avere la possibilità di recedere dalla società ottenendo per la loro partecipazione un corrispettivo in denaro pari al valore delle azioni. Dovrebbero avere il diritto di contestare per via giudiziaria il calcolo e la congruità del corrispettivo in denaro offerto.

(17)La società che effettua la trasformazione transfrontaliera dovrebbe indicare nel progetto di trasformazione le misure atte a tutelare i creditori. Per assicurare ai creditori maggiore protezione in caso di insolvenza della società a seguito della trasformazione transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero poter esigere una dichiarazione di solvibilità nella quale la società affermi che, a sua conoscenza, nulla indica che la società trasformata possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni. In tale situazione gli Stati membri dovrebbero poter considerare i membri dell’organo di direzione personalmente responsabili della veridicità della dichiarazione. Poiché gli Stati membri hanno tradizioni giuridiche diverse riguardo all’uso della dichiarazione di solvibilità e alle relative conseguenze, è opportuno lasciare ciascuno di essi libero di trarre le debite conseguenze in caso di dichiarazione inesatta o fuorviante, compresa l’imposizione di sanzioni proporzionate ed effettive e l’accertamento delle responsabilità in conformità del diritto dell’Unione.

(18)Per tutelare adeguatamente i creditori che non sono soddisfatti della protezione offerta dalla società nel progetto di trasformazione transfrontaliera, è opportuno permettere loro di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di partenza per ottenere garanzie adeguate. Per agevolare la stima del pregiudizio è opportuno fissare taluni presupposti, stabilendo che il creditore non è considerato leso dalla trasformazione transfrontaliera quando è remoto il rischio che subisca una perdita. È opportuno muovere da tale presupposto quando la relazione di un esperto indipendente ha escluso la ragionevole probabilità che i creditori risultino lesi oppure quando ai creditori è offerto un diritto al pagamento da far valere nei confronti della società trasformata o di una garanzia di terzi di valore equivalente alla pretesa originaria, opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria. La protezione dei creditori prevista dalla presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa nazionale dello Stato membro di partenza in materia di pagamenti ad enti pubblici, fra cui imposte e oneri sociali.

(19)Affinché la trasformazione transfrontaliera non rechi indebito pregiudizio alla partecipazione dei lavoratori, è opportuno imporre alla società trasformanda che, nello Stato membro di partenza, opera in regime di partecipazione dei lavoratori di assumere una forma giuridica che assicuri l’esercizio di tale partecipazione nello Stato membro di destinazione, anche in termini di presenza dei rappresentanti dei lavoratori nel pertinente organo di direzione o di vigilanza della società. In tale circostanza la società e i suoi dipendenti dovrebbero, sulla falsariga della procedura prevista alla direttiva 2001/86/CE, avviare un negoziato in buona fede per giungere ad una soluzione amichevole in grado di coniugare il diritto della società di effettuare una trasformazione transfrontaliera con il diritto di partecipazione dei dipendenti. Il negoziato dovrebbe sfociare in una soluzione concordata specifica alla società o, in mancanza di accordo in tal senso, nell’applicazione mutatis mutandis delle disposizioni di riferimento previste nell’allegato della direttiva 2001/86/CE. A salvaguardia della soluzione concordata o dell’applicazione di dette disposizioni di riferimento, dovrebbe essere impedito alla società di sopprimere i diritti di partecipazione con operazioni di trasformazione, fusione o scissione nazionale o transfrontaliera effettuate nei tre anni successivi.

(20)Affinché la trasformazione transfrontaliera non sia usata per eludere i diritti di partecipazione dei lavoratori, è opportuno impedire alla società trasformanda registrata in uno Stato membro che prevede tali diritti di effettuare la trasformazione transfrontaliera senza prima avviare negoziati con i dipendenti o i loro rappresentanti, quando ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia fissata a livello nazionale per la partecipazione dei lavoratori.

(21)Ai fini di un’adeguata ripartizione dei compiti e dell’efficacia e efficienza del controllo ex ante delle trasformazioni transfrontaliere, lo Stato membro di partenza e lo Stato membro di destinazione dovrebbero designare le rispettive autorità competenti del caso. È in particolare opportuno conferire all’autorità competente dello Stato di partenza il potere di rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione, in mancanza del quale l’autorità competente dello Stato membro di destinazione non dovrebbe poter concludere la procedura di trasformazione transfrontaliera.

(22)È opportuno che, prima di rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione, lo Stato membro di partenza lo sottoponga ad esame per accertarsi della legalità della trasformazione transfrontaliera della società. L’autorità competente dello Stato membro di partenza dovrebbe pronunciarsi sul rilascio del certificato preliminare alla trasformazione entro un mese dalla data in cui la società ne ha fatto domanda, salvo se teme seriamente che sia creata una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o a un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci. In tal caso dovrebbe effettuare un’analisi approfondita. L’analisi approfondita non dovrebbe tuttavia essere svolta sistematicamente, ma decisa caso per caso in presenza di seri timori quanto all’esistenza di una costruzione artificiosa. Ai fini dell’analisi l’autorità competente dovrebbe tener conto, perlomeno, di una serie di fattori previsti nella presente direttiva, che nella valutazione complessiva andrebbero tuttavia considerati indicativi e non dovrebbero essere presi separatamente. Per non gravare le società con una lunghezza eccessiva della procedura, l’analisi approfondita dovrebbe concludersi in ogni caso nell’arco di due mesi dalla data in cui la società ne ha ricevuto notizia.

(23)Ricevuto il certificato preliminare alla trasformazione e verificato l’assolvimento degli obblighi previsti per la costituzione in società nello Stato membro di destinazione, l’autorità competente di questo Stato dovrebbe iscrivere la società nel registro delle imprese. L’autorità competente dello Stato membro di partenza dovrebbe depennare la società dal proprio registro soltanto dopo detta registrazione nello Stato membro di destinazione. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione non dovrebbe poter contestare la veridicità delle informazioni riportate nel certificato preliminare alla trasformazione. A seguito della trasformazione transfrontaliera la società trasformata dovrebbe conservare la personalità giuridica, il patrimonio attivo e passivo e tutti i diritti e gli obblighi, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da contratti, atti od omissioni.

(24)Per garantire un adeguato livello di trasparenza e di impiego degli strumenti e processi digitali, lo scambio delle decisioni fra le autorità competenti degli Stati membri di partenza e di destinazione dovrebbe avvenire attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese; le decisioni dovrebbero essere rese pubbliche.

(25)L’esercizio della libertà di stabilimento comprende per la società la possibilità di procedere a una fusione transfrontaliera. La direttiva 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede, fra l’altro, disposizioni che consentono la fusione transfrontaliera di società di capitali stabilite in Stati membri diversi. Tali disposizioni costituiscono una pietra miliare verso un migliore funzionamento del mercato unico per le società, perché permettono loro di esercitare la libertà di stabilimento attraverso il meccanismo della fusione transfrontaliera.

(26)Dalla valutazione dell’attuazione della normativa sulle fusioni transfrontaliere negli Stati membri è emerso un sensibile aumento del numero di fusioni transfrontaliere nell’Unione. Sono tuttavia emerse anche alcune carenze, collegate specificamente alla protezione dei creditori e degli azionisti e alla mancanza di procedure semplificate, che impediscono a tale normativa di dispiegare tutta la sua efficacia ed efficienza.

(27)Nella comunicazione “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese” 45 la Commissione ha annunciato che avrebbe esaminato la necessità di un aggiornamento delle norme vigenti in materia di fusioni transfrontaliere per rendere più facile per le PMI scegliere la strategia di business più idonea e adattarsi meglio ai cambiamenti delle condizioni di mercato senza indebolire la protezione occupazionale preesistente. Nella comunicazione “Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende” 46 la Commissione ha annunciato un’iniziativa volta a facilitare le fusioni transfrontaliere.

(28)Per migliorare ulteriormente la vigente procedura di fusione transfrontaliera è necessario semplificare opportunamente la normativa in materia, garantendo nel contempo una protezione adeguata ai portatori di interessi, in particolare i dipendenti. È opportuno quindi modificare la vigente normativa sulle fusioni transfrontaliere obbligando gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondende ad elaborare relazioni distinte che illustrino gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera ai soci e ai dipendenti. L’organo di direzione o di amministrazione della società può tuttavia derogare all’obbligo di redigere la relazione destinata ai soci se questi sono già informati degli aspetti giuridici ed economici della fusione proposta. È invece possibile prescindere dalla relazione destinata ai dipendenti soltanto se le società fondende e le relative controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di direzione o di amministrazione.

(29)A loro maggior tutela, è opportuno che i dipendenti della o delle società fondende o i loro rappresentanti abbiano diritto di esprimersi sulla relazione in cui la società illustra le implicazioni che devono attendersi dalla fusione transfrontaliera. La disponibilità della relazione dovrebbe lasciare impregiudicate le applicabili procedure di informazione e consultazione introdotte a livello nazionale in attuazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio 47 , della direttiva 2002/14/CE o della direttiva 2009/38/CE.

(30)L’esistenza di divergenze tra le norme contabili dei vari Stati membri può intralciare il funzionamento della fusione transfrontaliera e minare la certezza del diritto quando la divergenza riguarda la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata sono considerate, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione. Può così venire a crearsi una situazione in cui, su un dato arco di tempo, la società fondenda non segnala affatto le operazioni oppure è sottoposta a un duplice obbligo di segnalazione: nello Stato membro d’origine, in quanto soggetto contabile distinto, e nello Stato membro della società derivante dalla fusione. È pertanto opportuno stabilire la data contabile secondo regole chiare e gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, nel diritto nazionale di ciascuna delle parti della fusione, tale data sia considerata ai fini contabili la data determinante unica.

(31)Vari portatori di interessi hanno ravvisato nella difformità delle garanzie per i soci o i creditori un ostacolo alla fusione transfrontaliera. È opportuno assicurare ai soci e ai creditori lo stesso grado di protezione quali che siano gli Stati membri in cui si trovano le società fondende. Dovrebbero restare salve le norme degli Stati membri sulla protezione dei creditori o degli azionisti che esulano dall’ambito di applicazione delle misure armonizzate, quali gli obblighi di trasparenza.

(32)Per assicurare la parità di trattamento fra i soci delle società interessate dalla fusione transfrontaliera, è opportuno conferire il diritto di recesso dalla società ai soci con diritto di voto che non hanno votato l’approvazione del progetto comune di fusione e ai soci senza diritto di voto, che non hanno avuto modo di esprimersi. Tali soci dovrebbero avere la possibilità di recedere dalla società ottenendo per la loro partecipazione un corrispettivo in denaro pari al valore delle azioni. Dovrebbero avere il diritto di contestare per via giudiziaria il calcolo e la congruità del corrispettivo in denaro offerto.

(33)È possibile che, a seguito della fusione transfrontaliera, gli ex creditori delle società fondende vedano diminuito il valore dei loro titoli, se la società incorporante ha passività superiori alle attività o se la società fondenda vincolata dall’obbligazione passa ad essere disciplinata dalla legge di un diverso Stato membro. L’attuale difformità delle norme di protezione dei creditori fra i vari Stati membri rende molto più complessa la procedura di fusione transfrontaliera e genera, sia nelle società interessate sia nei relativi creditori, incertezza quanto al recupero del credito o al soddisfacimento del proprio diritto.

(34)Le società interessate dalla fusione transfrontaliera dovrebbero proporre misure adeguate di protezione dei creditori nel progetto comune di fusione. Per assicurare ai creditori maggiore protezione in caso di insolvenza a seguito della fusione transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero poter esigere una dichiarazione di solvibilità nella quale le società fondende affermino che, a loro conoscenza, nulla indica che la società derivante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni. In tale situazione gli Stati membri dovrebbero poter considerare i membri dell’organo di direzione personalmente responsabili della veridicità della dichiarazione. Poiché gli Stati membri hanno tradizioni giuridiche diverse riguardo all’uso della dichiarazione di solvibilità e alle relative conseguenze, è opportuno lasciare ciascuno di essi libero di trarre le debite conseguenze in caso di dichiarazione inesatta o fuorviante, compresa l’imposizione di sanzioni proporzionate ed effettive e l’accertamento delle responsabilità in conformità del diritto dell’Unione.

(35)Per tutelare adeguatamente i creditori che non sono soddisfatti della protezione offerta dalla società nel progetto comune di fusione transfrontaliera, è opportuno conferire ai creditori lesi da tale fusione il diritto di rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria di ciascuno Stato membro delle società fondende per ottenere le garanzie che ritengono adeguate. Per agevolare la stima del pregiudizio è opportuno fissare taluni presupposti, stabilendo che il creditore non è considerato leso dalla fusione transfrontaliera quando è remoto il rischio che subisca una perdita. È opportuno muovere da tale presupposto quando un esperto indipendente ha escluso la ragionevole probabilità che i creditori risultino lesi oppure quando ai creditori è offerto un diritto al pagamento da far valere nei confronti della società fusa o di una garanzia di terzi di valore equivalente alla pretesa originaria, opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria.

(36)Il vigente diritto dell’Unione non disciplina la scissione transfrontaliera delle società: il capo III della direttiva (UE) 2017/1132 prevede infatti soltanto norme sulla scissione delle società per azioni sul piano nazionale.

(37)Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a adottare norme armonizzate relative alle scissioni transfrontaliere. La presente disciplina armonizzata dovrebbe apportare un ulteriore contributo all’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, tutelando adeguatamente, nel contempo, portatori di interessi quali i dipendenti, i creditori e i soci.

(38)È opportuno che la presente direttiva regolamenti la scissione transfrontaliera, totale o parziale, ma soltanto se da essa deriva la costituzione di nuove società. Non dovrebbe armonizzare invece le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a più di una società preesistente, in quanto si tratta di un caso molto complesso che implica l’intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comporta ulteriori rischi di frode e di elusione di dette norme.

(39)Nella scissione transfrontaliera che implica la costituzione di nuove società beneficiarie è opportuno sottoporre tali neocostituite società, che sono disciplinate dalla legge di Stati membri diversi da quello della società scissa, agli obblighi previsti per la costituzione in società in tali Stati membri. Gli obblighi comprendono le condizioni per l’interdizione degli amministratori.

(40)Può verificarsi in talune circostanze un abuso del diritto di effettuare una scissione transfrontaliera della società, ad esempio per eludere le norme sul lavoro, le prestazioni sociali, gli obblighi fiscali, i diritti dei creditori o dei soci o ancora le norme sulla partecipazione dei lavoratori. In quanto principio generale del diritto dell’Unione, il contrasto di tali abusi impone agli Stati membri di impedire alle società di sfruttare la procedura di scissione transfrontaliera per dar vita a costruzioni artificiose finalizzate all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o a un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci. Poiché deroga a una delle libertà fondamentali, il contrasto degli abusi dev’essere interpretato in senso stretto e deve muovere da una valutazione specifica di tutte le circostanze del caso. È opportuno stabilire una disciplina procedurale e sostanziale che delimiti la discrezionalità degli Stati membri e permetta loro di seguire impostazioni diverse, fissando nel contempo i requisiti atti a razionalizzare gli interventi di contrasto degli abusi attuati dalle autorità nazionali in conformità del diritto dell’Unione.

(41)Data la complessità delle scissioni transfrontaliere e la molteplicità di interessi in gioco, è opportuno offrire certezza del diritto prevedendo un controllo ex ante. È a tal fine opportuno predisporre una procedura strutturata e stratificata che, in caso di scissione transfrontaliera, consenta alle autorità competenti dello Stato membro della società scissa e di quelli delle società beneficiarie di decidere in modo equo, obiettivo e non discriminatorio sull’approvazione della scissione transfrontaliera, basandosi sui tutti gli elementi pertinenti e tenendo conto di tutti i pubblici interessi legittimi, in particolare la protezione dei dipendenti, dei soci e dei creditori.

(42)Affinché sia possibile tenere conto degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi, la società scissa dovrebbe divulgare il progetto di scissione transfrontaliera che riporta le informazioni più rilevanti dell’operazione proposta, fra cui il previsto rapporto di cambio dei titoli e delle azioni, gli atti costitutivi delle società beneficiarie e il calendario proposto per la scissione. I soci, i creditori e i dipendenti della società interessata dalla scissione transfrontaliera dovrebbero essere informati in modo da poter presentare osservazioni sull’operazione proposta.

(43)La società scissa dovrebbe redigere una relazione per informare i soci. La relazione dovrebbe illustrare e circostanziare gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera proposta, in particolare le implicazioni per i soci in termini di attività futura della società e pianificazione strategica degli organi di direzione. Dovrebbe contenere spiegazioni sul rapporto di cambio, se applicabile, illustrare i criteri che determinano la ripartizione delle azioni e indicare i potenziali mezzi di ricorso a disposizione dei soci che non condividono la decisione di procedere alla scissione transfrontaliera.

(44)La società scissa dovrebbe redigere una relazione per informare i dipendenti delle implicazioni che devono attendersi dalla scissione transfrontaliera proposta. La relazione dovrebbe illustrare, in particolare, le implicazioni della scissione transfrontaliera proposta per la salvaguardia dei posti di lavoro, l’eventualità che determini modifiche rilevanti delle condizioni d’impiego e dell’ubicazione delle sedi di attività della società, così come il modo in cui detti fattori inciderebbero sulle eventuali imprese controllate. La disponibilità della relazione dovrebbe lasciare impregiudicate le applicabili procedure di informazione e consultazione introdotte a livello nazionale in attuazione della direttiva 2001/23/CE, 2002/14/CE o 2009/38/CE.

(45)È opportuno far valutare il piano di scissione da un esperto indipendente incaricato di redigere una relazione al riguardo, affinché sia verificata la veridicità delle informazioni contenute nel progetto di scissione e nelle relazioni destinate ai soci e ai dipendenti e siano posti gli elementi di fatto necessari per stabilire se la prospettata scissione sia in realtà una costruzione artificiosa da non autorizzare. A garanzia dell’indipendenza, l’esperto dovrebbe essere nominato dall’autorità competente su domanda della società. In questo contesto la relazione dell’esperto dovrebbe riportare tutte le informazioni d’interesse che permettono all’autorità competente dello Stato membro della società scissa di decidere con cognizione di causa sul rilascio del certificato preliminare alla scissione. È a tal fine opportuno che l’esperto sia in grado di ottenere dalla società tutte le informazioni e la documentazione d’interesse e di condurre qualsiasi indagine necessaria per raccogliere tutti gli elementi di prova di cui ha bisogno. L’esperto dovrebbe servirsi delle informazioni raccolte dalla società per redigere il bilancio a norma del diritto dell’Unione e del diritto degli Stati membri, in particolare i dati sul fatturato netto e sul conto profitti e perdite, il numero di dipendenti e la composizione dello stato patrimoniale. Per tutelare le informazioni riservate, in particolare i segreti commerciali della società, tali dati non dovrebbero tuttavia essere inseriti nella relazione finale dell’esperto, la quale dovrebbe essere invece oggetto di divulgazione pubblica.

(46)Per non imporre costi ed oneri sproporzionati alle società di dimensioni minori che effettuano una scissione transfrontaliera, è opportuno esonerare dall’obbligo di rivolgersi a un esperto indipendente le microimprese e le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

(47)L’assemblea dei soci della società scissa dovrebbe decidere se approvare o no il progetto di scissione transfrontaliera basandosi sul progetto stesso e sulle relazioni. È opportuno che la maggioranza richiesta per la votazione sulla scissione sia sufficientemente larga da conferire collettività alla decisione.

(48)È opportuno conferire il diritto di recesso ai soci con diritto di voto che non hanno votato l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera e ai soci senza diritto di voto, che non hanno avuto modo di esprimersi. Tali soci dovrebbero avere la possibilità di recedere dalla società ottenendo per la loro partecipazione un corrispettivo in denaro pari al valore delle azioni. Dovrebbero avere il diritto di contestare per via giudiziaria il calcolo e la congruità del corrispettivo in denaro offerto, nonché, se intendono rimanere soci di una delle società beneficiarie, il rapporto di cambio delle azioni. Nell’ambito di un procedimento in tal senso il giudice dovrebbe poter ordinare alla società interessata dalla scissione transfrontaliera di pagare un conguaglio in denaro oppure di emettere un supplemento di azioni.

(49)La società scissa dovrebbe proporre nel progetto modalità adeguate di protezione dei creditori nel contesto della scissione transfrontaliera. Per assicurare ai creditori maggiore protezione in caso di insolvenza a seguito della scissione transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero poter esigere una dichiarazione nella quale la società affermi che, a sua conoscenza, nulla indica che la società derivante dalla scissione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter considerare l’organo di direzione personalmente responsabile della veridicità della dichiarazione. Poiché gli Stati membri hanno tradizioni giuridiche diverse riguardo alla dichiarazione di solvibilità e alle relative conseguenze, è opportuno lasciare ciascuno di essi libero di trarre le debite conseguenze da una dichiarazione falsa o fuorviante, compresa l’imposizione di sanzioni e l’accertamento delle responsabilità in conformità del diritto dell’Unione.

(50)Per tutelare adeguatamente i creditori che non sono soddisfatti della protezione offerta dalla società nel progetto di scissione transfrontaliera, è opportuno conferire ai creditori lesi da tale scissione il diritto di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro della società scissa per ottenere le garanzie che ritengono adeguate. Per agevolare la stima del pregiudizio è opportuno fissare taluni presupposti, stabilendo che il creditore non è considerato leso dalla scissione transfrontaliera quando è remoto il rischio che subisca una perdita. È opportuno muovere da tale presupposto quando la relazione di un esperto indipendente ha escluso la ragionevole probabilità che i creditori risultino lesi oppure quando ai creditori è offerto un diritto al pagamento da far valere nei confronti della società derivante dalla scissione o di una garanzia di terzi di valore equivalente alla pretesa originaria, opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria. La protezione dei creditori prevista alla presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa nazionale dello Stato membro della società scissa in materia di pagamenti ad enti pubblici, fra cui imposte e oneri sociali.

(51)Ai fini di un’adeguata ripartizione dei compiti tra gli Stati membri e dell’efficacia e efficienza del controllo ex ante delle scissioni transfrontaliere, è opportuno conferire all’autorità competente dello Stato membro della società scissa il potere di rilasciare un certificato preliminare alla scissione, in mancanza del quale le autorità degli Stati membri delle società beneficiarie non dovrebbero poter concludere la procedura di scissione transfrontaliera.

(52)È opportuno che, prima di rilasciare il certificato preliminare alla scissione, lo Stato membro della società scissa lo sottoponga ad esame per accertarsi della legalità della scissione transfrontaliera. L’autorità competente dovrebbe pronunciarsi sul rilascio del certificato preliminare alla scissione entro un mese dalla data in cui la società ne ha fatto domanda, salvo se teme seriamente che sia creata una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o a un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci. In tal caso dovrebbe effettuare un’analisi approfondita. L’analisi approfondita non dovrebbe tuttavia essere svolta sistematicamente, ma decisa caso per caso in presenza di seri timori quanto all’esistenza di una costruzione artificiosa. Ai fini dell’analisi l’autorità competente dovrebbe tener conto, perlomeno, di una serie di fattori previsti nella presente direttiva, che nella valutazione complessiva andrebbero tuttavia considerati indicativi e non dovrebbero essere presi separatamente. Per non gravare le società con una lunghezza eccessiva della procedura, l’analisi approfondita dovrebbe concludersi in ogni caso nell’arco di due mesi dalla data in cui la società ne ha ricevuto notizia.

(53)Ricevuto il certificato preliminare alla scissione e verificato l’assolvimento degli obblighi previsti per la costituzione in società nello Stato membro della società beneficiaria, l’autorità di ciascuno Stato membro delle società beneficiarie dovrebbe iscrivere la società nel registro delle imprese del proprio Stato membro. L’autorità competente dello Stato membro della società scissa dovrebbe depennare la società dal proprio registro soltanto dopo detta iscrizione negli Stati membri delle società beneficiarie. Le autorità competenti degli Stati membri delle società beneficiarie non dovrebbero poter contestare la veridicità delle informazioni riportate nel certificato preliminare alla scissione.

(54)A seguito della scissione transfrontaliera il patrimonio attivo e passivo della società scissa dovrebbe essere trasferito alle società beneficiarie in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione; i soci della società scissa dovrebbero divenire soci delle società beneficiarie oppure rimanere soci della società scissa o ancora divenire soci delle une e dell’altra.

(55)Affinché la scissione transfrontaliera non rechi indebito pregiudizio alla partecipazione dei lavoratori, è opportuno imporre che, se la società scindenda opera in regime di partecipazione dei lavoratori, le società derivanti dalla scissione assumano una forma giuridica che assicuri l’esercizio di tale partecipazione, anche in termini di presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei pertinenti organi di direzione o di vigilanza delle società. In tale circostanza la società e i suoi dipendenti dovrebbero, sulla falsariga della procedura prevista alla direttiva 2001/86/CE, avviare un negoziato in buona fede per giungere ad una soluzione amichevole in grado di coniugare il diritto della società di effettuare una scissione transfrontaliera con il diritto di partecipazione dei dipendenti. Il negoziato dovrebbe sfociare in una soluzione concordata specifica alla società o, in mancanza di accordo in tal senso, nell’applicazione mutatis mutandis delle disposizioni di riferimento previste nell’allegato della direttiva 2001/86/CE. A salvaguardia della soluzione concordata o dell’applicazione di dette disposizioni di riferimento, dovrebbe essere impedito alla società di sopprimere i diritti di partecipazione con operazioni di trasformazione, fusione o scissione nazionale o transfrontaliera effettuate nei tre anni successivi.

(56)Affinché la trasformazione transfrontaliera non sia usata per eludere i diritti di partecipazione dei lavoratori, è opportuno impedire alla società scindenda registrata in uno Stato membro che prevede tali diritti di effettuare la scissione transfrontaliera senza prima avviare negoziati con i dipendenti o i loro rappresentanti, quando ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia fissata a livello nazionale per la partecipazione dei lavoratori.

(57)Al di là del diritto di partecipazione, a garanzia degli altri diritti dei lavoratori è opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicate la direttiva 2009/38/CE, la direttiva 98/59/CE del Consiglio 48 , la direttiva 2001/23/CE e la direttiva 2002/14/CE. È opportuno applicare le normative nazionali alle materie che esulano dalla presente direttiva, quali la fiscalità o la sicurezza sociale.

(58)La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni giuridiche e amministrative del diritto tributario nazionale degli Stati membri ovvero di loro suddivisioni territoriali e amministrative, anche in termini di osservanza delle norme fiscali nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

(59)La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 volte a scongiurare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare gli obblighi di adottare misure appropriate di adeguata verifica della clientela, in funzione del rischio, e di identificare e registrare nello Stato membro di costituzione il titolare effettivo di qualsiasi soggetto neocostituito in società.

(60)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare e disciplinare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(61)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(62)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 50 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(63)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. In conformità del punto 22 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio”, del 13 aprile 2016 51 , la valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire di base per la valutazione d’impatto delle eventuali misure successive.

(64)È opportuno raccogliere informazioni che permettano di valutare l’efficacia della legislazione a fronte degli obiettivi che persegue e, in conformità di detto punto 22 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, di alimentare una valutazione della legislazione stessa.

(65)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/1132,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:

(1)all’articolo 24, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 34, 86 nonies, 86 sexdecies, 86 septdecies, 86 octodecies, 123, 127, 128, 130, 160 undecies, 160 octodecies, 160 novodecies e 160 vicies;”;

(2)l’intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:

“TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI”;

(3)al titolo II è inserito il capo -I seguente:

“CAPO -I

Trasformazioni transfrontaliere

Articolo 86 bis
Ambito di applicazione

1.Il presente capo si applica alla trasformazione di una società di capitali costituita in conformità della legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione in una società soggetta al diritto di un altro Stato membro.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre una procedura applicabile alla trasformazione transfrontaliera prevista al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nel caso in cui questa rientri nella definizione di “società di capitali” di cui all’articolo 86 ter, paragrafo 1.

4.Il presente capo non si applica alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

Articolo 86 ter
Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

(1)“società di capitali”, in seguito denominata “società”: la società di uno dei tipi enumerati nell’allegato II;

(2)“trasformazione transfrontaliera”: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, trasforma, pur conservando la propria personalità giuridica, la forma giuridica in cui è registrata nello Stato membro di partenza in una delle forme giuridiche previste per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale;

(3)“Stato membro di partenza”: lo Stato membro nel quale la società è registrata nella pertinente forma giuridica prima della trasformazione transfrontaliera;

(4)“Stato membro di destinazione”: lo Stato membro nel quale la società è registrata in esito alla trasformazione transfrontaliera;

(5)“registro”: il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese previsto all’articolo 16, paragrafo 1;

(6)“società trasformata”: la società neocostituita nello Stato membro di destinazione alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera.

Articolo 86 quater
Condizioni relative alle trasformazioni transfrontaliere

1.Gli Stati membri provvedono a che, quando una società intende effettuare una trasformazione transfrontaliera, lo Stato membro di partenza e quello di destinazione verifichino il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

2.La trasformazione transfrontaliera è preclusa alla società che si trova in una delle situazioni seguenti:

(a)è sottoposta a procedura di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza;

(b)è sottoposta a procedura di ristrutturazione preventiva, data la probabilità di insolvenza;

(c)è in corso la sospensione dei pagamenti;

(d)sono attivati nei suoi confronti strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*);

(e)le autorità nazionali hanno adottato misure preventive per evitare l’attivazione della procedura di cui alla lettera a), b) o d).

3.Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente dello Stato membro di partenza non autorizzi la trasformazione transfrontaliera se, esaminato il caso di specie e tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze d’interesse, giunge alla conclusione che costituisce una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o a un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci di minoranza. 

4.Le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate, nel rispetto del diritto dell’Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto nazionale dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.

Articolo 86 quinquies
Progetto di trasformazione transfrontaliera

1.L’organo di direzione o di amministrazione della società che intende effettuare la trasformazione transfrontaliera prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

(a)la forma giuridica, la denominazione e la sede sociale della società nello Stato membro di partenza;

(b)la forma giuridica, la denominazione e l’ubicazione della sede sociale proposte per la società derivante dalla trasformazione transfrontaliera nello Stato membro di destinazione;

(c)l’atto o gli atti costitutivi della società nello Stato membro di destinazione;

(d)il calendario proposto per la trasformazione transfrontaliera;

(e)i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

(f)informazioni sulle garanzie offerte ai creditori;

(g)la data a decorrere dalla quale le operazioni della società costituita e registrata nello Stato membro di partenza si considerano, dal punto di vista contabile, compiute dalla società trasformata;

(h)tutti i vantaggi particolari attribuiti ai membri dell’organo di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società trasformata;

(i)dati sul corrispettivo in denaro offerto ai soci contrari alla trasformazione transfrontaliera, in conformità dell’articolo 86 undecies;

(j)le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;

(k)se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell’articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata e sulle relative alternative possibili.

2.Oltre alle lingue ufficiali degli Stati membri di partenza e di destinazione, gli Stati membri consentono alla società che effettua la trasformazione transfrontaliera di usare, per la stesura del progetto di trasformazione transfrontaliera e di tutti i documenti connessi, una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo finanziario e degli affari. Gli Stati membri indicano la lingua da considerarsi prevalente qualora siano rilevate discrepanze fra le diverse versioni linguistiche di detti documenti.

Articolo 86 sexies
Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione ai soci

1.L’organo di direzione o di amministrazione della società che effettua la trasformazione transfrontaliera redige una relazione nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera.

2.La relazione prevista al paragrafo 1 illustra in particolare gli aspetti seguenti:

(a)le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società e la pianificazione strategica della direzione;

(a)le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;

(b)i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci contrari alla trasformazione dispongono a norma dell’articolo 86 undecies.

3.La relazione prevista al paragrafo 1 è messa a disposizione dei soci, come minimo in forma elettronica, almeno due mesi prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 86 decies. Analogamente, la relazione è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della società che effettua la trasformazione transfrontaliera o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi.

4.La relazione non è obbligatoria se tutti i soci della società che effettua la trasformazione transfrontaliera hanno concordato di prescindere dalla sua presentazione.

Articolo 86 septies
Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione ai dipendenti

1.L’organo di direzione o di amministrazione della società che effettua la trasformazione transfrontaliera redige una relazione nella quale illustra le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti.

2.La relazione prevista al paragrafo 1 illustra in particolare gli aspetti seguenti:

(a)le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società e la pianificazione strategica della direzione;

(b)le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per la salvaguardia del rapporto di lavoro;

(c)le eventuali modifiche rilevanti delle condizioni d’impiego e dell’ubicazione delle sedi di attività della società;

(d)l’eventualità che gli aspetti di cui alle lettere a), b) e c) riguardino anche le imprese controllate.

3.La relazione prevista al paragrafo 1 è messa a disposizione, come minimo in forma elettronica, dei rappresentanti dei lavoratori della società che effettua la trasformazione transfrontaliera o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi almeno due mesi prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 86 decies. Analogamente, la relazione è messa a disposizione dei soci della società che effettua la trasformazione transfrontaliera.

4.I soci sono informati se l’organo di direzione o di amministrazione della società che effettua la trasformazione transfrontaliera riceve in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; il parere è accluso alla relazione.

5.La relazione prevista al paragrafo 1 non è obbligatoria se la società che effettua la trasformazione transfrontaliera e le sue eventuali imprese controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di direzione o di amministrazione.

6.I paragrafi da 1 a 6 lasciano impregiudicati gli applicabili diritti e procedure di informazione e consultazione introdotti a livello nazionale in attuazione della direttiva 2002/14/CE o della direttiva 2009/38/CE.

Articolo 86 octies
Esame dell’esperto indipendente

1.Gli Stati membri provvedono a che, almeno due mesi prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 86 decies, la società che effettua la trasformazione transfrontaliera chieda all’autorità competente designata a norma dell’articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, di nominare, salvo nel caso di cui al paragrafo 6 del presente articolo, un esperto incaricato di esaminare e valutare il progetto di trasformazione transfrontaliera e le relazioni previste agli articoli 86 sexies e 86 septies.

La domanda di nomina dell’esperto è corredata:

(a)del progetto di trasformazione transfrontaliera previsto all’articolo 86 quinquies;

(b)delle relazioni previste agli articoli 86 sexies e 86 septies.

2.L’autorità competente nomina l’esperto indipendente entro cinque giorni lavorativi dalla data della domanda prevista al paragrafo 1 e del ricevimento del progetto e delle relazioni. L’esperto è indipendente rispetto alla società che effettua la trasformazione transfrontaliera e, secondo quanto previsto dalla legge dello Stato membro di partenza, può essere una persona fisica o una persona giuridica. Per valutare l’indipendenza dell’esperto gli Stati membri tengono conto del quadro delineato dagli articoli 22 e 22 ter della direttiva 2006/43/CE.

3.L’esperto redige una relazione nella quale riporta almeno:

(a)una valutazione particolareggiata della veridicità delle relazioni e delle informazioni comunicate dalla società che effettua la trasformazione transfrontaliera;

(b)una descrizione di tutti gli elementi di fatto che permettono all’autorità competente designata a norma dell’articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, di svolgere un’analisi approfondita per stabilire se la prospettata trasformazione transfrontaliera costituisca una costruzione artificiosa a norma dell’articolo 86 quindecies, compresi almeno gli elementi seguenti: le caratteristiche dello stabilimento nello Stato membro di destinazione, fra cui l’intento, il settore, l’investimento, il fatturato netto e il conto profitti e perdite, il numero di dipendenti, la composizione dello stato patrimoniale, il domicilio fiscale, gli attivi e la relativa ubicazione, il luogo di lavoro abituale dei dipendenti e di loro gruppi specifici, il luogo in cui devono essere pagati i contributi sociali e i rischi commerciali assunti dalla società trasformata nello Stato membro di destinazione e in quello di partenza.

4.Gli Stati membri provvedono a che l’esperto indipendente abbia il diritto di ottenere dalla società che effettua la trasformazione transfrontaliera tutte le informazioni e la documentazione d’interesse e di condurre qualsiasi indagine necessaria per verificare tutti gli elementi del progetto o delle relazioni elaborate dalla direzione. L’esperto ha il diritto di raccogliere le osservazioni e i pareri dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi, così come le osservazioni e i pareri dei creditori e dei soci.

5.Gli Stati membri provvedono a che l’esperto indipendente possa usare le informazioni ottenute soltanto per redigere la relazione e che non vi sia alcuna divulgazione di informazioni riservate, in particolare di segreti commerciali. Se opportuno, l’esperto può trasmettere distintamente all’autorità competente designata a norma dell’articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, un documento contenente le informazioni riservate, il quale è accessibile unicamente alla società che effettua la trasformazione transfrontaliera, senza alcuna divulgazione ad altri.

6.Gli Stati membri esonerano dalle disposizioni del presente articolo le microimprese e le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (**).

Articolo 86 nonies
Pubblicità

1.Gli Stati membri dispongono che lo Stato membro di partenza comunichi e pubblichi nel registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea che delibererà al riguardo, i documenti seguenti:

(a)il progetto di trasformazione transfrontaliera;

(b)se applicabile, la relazione dell’esperto indipendente prevista all’articolo 86 octies;

(c)un avviso che informa i soci, i creditori e i dipendenti della società che effettua la trasformazione transfrontaliera della possibilità di presentare alla società e all’autorità competente designata a norma dell’articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, prima della data dell’assemblea, osservazioni sui documenti di cui alle lettere a) e b).

I documenti di cui al primo comma sono accessibili anche mediante il sistema previsto all’articolo 22.

2.Gli Stati membri possono esonerare la società che effettua la trasformazione transfrontaliera dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea in cui sarà stabilito il progetto di trasformazione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica i documenti di cui al paragrafo 1 nel suo sito web, senza costi per il pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità di detti documenti, tranne nel caso e solamente nella misura in cui il requisito o la limitazione siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.

3.Nell’ambito della divulgazione del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2, la società che intende effettuare la trasformazione transfrontaliera trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell’assemblea che delibererà al riguardo, le informazioni seguenti:

(a)la forma giuridica, la denominazione e la sede sociale della società nello Stato membro di partenza e i corrispondenti dati proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione;

(b)il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società che effettua la trasformazione transfrontaliera e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

(c)l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci;

(d)indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso e la relazione dell’esperto previsti al paragrafo 1 e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c).

4.Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere per via telematica gli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3 nella loro totalità, senza che occorra recarsi di persona da alcuna autorità competente nello Stato membro di partenza.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente.

5.Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono esigere che il progetto di trasformazione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 siano pubblicati nella gazzetta ufficiale nazionale. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta alla gazzetta ufficiale nazionale le informazioni d’interesse.

6.Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 sia accessibile al pubblico gratuitamente. Provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società che effettua la trasformazione transfrontaliera oneri non superiori ai costi amministrativi di erogazione del servizio.

Articolo 86 decies
Approvazione dell’assemblea

1.Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 86 sexies, 86 septies e 86 octies, se applicabili, l’assemblea della società trasformanda delibera mediante risoluzione se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera. La società informa della delibera dell’assemblea l’autorità competente designata a norma dell’articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1.

2.L’assemblea della società che effettua la trasformazione transfrontaliera può subordinarne la realizzazione alla condizione che l’assemblea stessa approvi espressamente le modalità previste all’articolo 86 terdecies.

3.Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione di qualsiasi modifica del progetto di trasformazione transfrontaliera sia pari ad almeno due terzi ma a non oltre il 90% dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati. In nessun caso la percentuale minima di voti è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4.L’assemblea decide se la trasformazione transfrontaliera implica modifiche dell’atto costitutivo della società trasformanda.

5.Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall’assemblea possa essere contestata per il solo motivo dell’incongruità del corrispettivo in denaro stabilito a norma dell’articolo 86 undecies.

Articolo 86 undecies
Protezione dei soci

1.Gli Stati membri provvedono a che, nella società che effettua la trasformazione transfrontaliera, i seguenti soci abbiano il diritto di alienare la propria partecipazione alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6:

(a)gli azionisti con diritto di voto che non hanno votato per l’approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera;

(b)gli azionisti senza diritto di voto.

2.Gli Stati membri provvedono a che il socio di cui al paragrafo 1 possa, contro un congruo corrispettivo in denaro, alienare la partecipazione, una volta che la trasformazione transfrontaliera avrà acquistato efficacia a norma dell’articolo 86 novodecies, a favore di uno o più dei soggetti seguenti:

(a)la società che effettua la trasformazione transfrontaliera;

(b)i restanti soci di tale società;

(c)uno o più terzi, di concerto con la società trasformanda.

3.Gli Stati membri provvedono a che, nel progetto di trasformazione transfrontaliera, la società trasformanda offra ai soci di cui al paragrafo 1 desiderosi di esercitare il diritto di alienare la propria partecipazione un corrispettivo congruo secondo quanto previsto all’articolo 86 quinquies, paragrafo 1, lettera i). Gli Stati membri stabiliscono il termine per l’accettazione dell’offerta, che in ogni caso cade entro un mese dalla data dell’assemblea prevista all’articolo 86 decies. Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di accettare un’offerta trasmessa per via elettronica a un indirizzo da essa comunicato a tal fine.

L’acquisto di azioni proprie da parte della società che effettua la trasformazione transfrontaliera lascia impregiudicate le norme nazionali che disciplinano tale fattispecie.

4.Gli Stati membri provvedono a che l’offerta di un corrispettivo in denaro sia subordinata all’efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 novodecies. Gli Stati membri stabiliscono il termine per il pagamento del corrispettivo in denaro, che in ogni caso cade entro un mese dalla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera.

5.Gli Stati membri provvedono a che, entro un mese dall’accettazione, il socio che ha accettato l’offerta di corrispettivo in denaro di cui al paragrafo 3 ma ne ritiene incongruo l’importo abbia il diritto di chiedere a un giudice nazionale di ricalcolare il corrispettivo.

6.Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 5 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro di partenza e a che al riguardo siano competenti i giudici dello stesso Stato membro. Il socio che ha accettato l’offerta di corrispettivo in denaro per l’acquisto delle proprie azioni ha il diritto di proporre l’azione giudiziaria prevista al paragrafo 5 o di esserne parte.

Articolo 86 duodecies
Protezione dei creditori

1.Gli Stati membri possono esigere che l’organo di direzione o di amministrazione della società che effettua la trasformazione transfrontaliera corredi il progetto di trasformazione transfrontaliera previsto all’articolo 86 quinquies di una dichiarazione accurata della situazione finanziaria della società. Nella dichiarazione detto organo afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è effettuata nel mese precedente la pubblicità del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 nonies.

2.Gli Stati membri provvedono a che, entro un mese dalla pubblicità prevista all’articolo 86 nonies, il creditore che non è soddisfatto della tutela dei suoi interessi prospettata nel progetto di trasformazione transfrontaliera, di cui all’articolo 86 quinquies, paragrafo 1, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate.

3.La trasformazione transfrontaliera non è presunta ledere il creditore della società trasformanda se si verifica una delle due ipotesi seguenti:

(a)insieme al progetto di trasformazione la società pubblica la relazione di un esperto indipendente nella quale è esclusa la ragionevole probabilità che i diritti dei creditori subiscano un indebito pregiudizio. L’esperto indipendente è nominato o approvato dall’autorità competente e soddisfa i requisiti previsti all’articolo 86 octies, paragrafo 2;

(b)è offerto ai creditori un diritto al pagamento, da far valere nei confronti di un garante terzo o della società derivante dalla trasformazione transfrontaliera, che ha valore almeno equivalente alla pretesa originaria del creditore, è opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria e ha, immediatamente dopo l’avvenuta trasformazione, una qualità creditizia corrispondente almeno a quella della pretesa originaria.

4.I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa nazionale dello Stato membro di partenza in materia di assolvimento delle obbligazioni di pagamento nei confronti di enti pubblici.

Articolo 86 terdecies
Partecipazione dei lavoratori

1.Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla trasformazione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione.

2.Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera previsto dall’articolo 86 quinquies, la società trasformanda ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione:

(a)non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori, oppure

(b)non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla trasformazione situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.

3.Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

(a)articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino; articolo 3, paragrafo 4, secondo comma; articolo 3, paragrafo 5; articolo 3, paragrafo 6, terzo comma, e articolo 3, paragrafo 7;

(b)articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 4;

(c)articolo 5;

(d)articolo 6;

(e)    articolo 7, paragrafo 1, primo comma;

(f)    articoli 8, 9, 10 e 12;

(g)    allegato, parte terza, lettera a).

4.Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

(a)conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;

(b)possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società trasformanda i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

(c)provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società trasformata impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6.Se la società trasformanda è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la società trasformata è obbligata ad assumere una forma giuridica che assicuri l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7.La società trasformata gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione nazionale o transfrontaliera effettuate nei tre anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8.La società comunica immediatamente ai dipendenti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 86 quaterdecies
Certificato preliminare alla trasformazione

1.Gli Stati membri designano l’autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza.

2.Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società che effettua la trasformazione transfrontaliera sia corredata:

(a)del progetto di trasformazione previsto all’articolo 86 quinquies;

(b)nel caso, delle relazioni previste agli articoli 86 sexies, 86 septies e 86 octies;

(c)di informazioni sulla risoluzione con cui l’assemblea ha approvato la trasformazione, di cui all’articolo 86 decies.

Non occorre presentare nuovamente all’autorità competente il progetto e le relazioni già trasmessile a norma dell’articolo 86 octies.

3.Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare per via telematica la domanda prevista al paragrafo 2 nella sua totalità, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza che occorra recarsi di persona dall’autorità competente indicata al paragrafo 1.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente per la necessaria presentazione dei documenti e delle informazioni.

4.Riguardo alle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 86 terdecies, lo Stato membro di partenza verifica se il progetto di trasformazione transfrontaliera di cui al paragrafo 2 riporti informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite le modalità applicabili e sulle relative alternative possibili.

5.Ai fini del controllo della legalità previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

(a)le informazioni e i documenti previsti al paragrafo 2;

(b)tutti i pareri e le osservazioni presentati dalle parti interessate a norma dell’articolo 86 nonies, paragrafo 1;

(c)nel caso, la segnalazione della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 86 terdecies, paragrafi 3 e 4.

6.Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente designata a norma del paragrafo 1 possa consultare altre autorità che hanno competenza nelle diverse materie interessate dalla trasformazione transfrontaliera.

7.Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente effettui la valutazione entro un mese dalla data di ricevimento della notizia dell’approvazione della trasformazione da parte dell’assemblea della società. La valutazione sfocia in uno degli esiti seguenti:

(a)l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se stabilisce che la trasformazione transfrontaliera rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

(b)l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se stabilisce che la trasformazione transfrontaliera esula dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Analogamente, il certificato non è rilasciato se l’autorità competente stabilisce che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie e la società, benché sollecitata in tal senso, non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione;

(c)l’autorità competente può decidere di svolgere un’analisi approfondita a norma dell’articolo 86 quindecies se teme seriamente che la trasformazione transfrontaliera costituisca una costruzione artificiosa ai sensi dell’articolo 86 quater, paragrafo 3; in tal caso, comunica alla società la decisione di effettuare detta analisi e successivamente i relativi risultati.

Articolo 86 quindecies
Analisi approfondita

1.Gli Stati membri provvedono a che, per stabilire se la trasformazione transfrontaliera costituisca una costruzione artificiosa ai sensi dell’articolo 86 quater, paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato membro di partenza svolga un’analisi approfondita di tutti i fatti e le circostanze d’interesse, tenendo conto almeno degli elementi seguenti: le caratteristiche dello stabilimento nello Stato membro di destinazione, fra cui l’intento, il settore, l’investimento, il fatturato netto e il conto profitti e perdite, il numero di dipendenti, la composizione dello stato patrimoniale, il domicilio fiscale, gli attivi e la relativa ubicazione, il luogo di lavoro abituale dei dipendenti e di loro gruppi specifici, il luogo in cui devono essere pagati i contributi sociali e i rischi commerciali assunti dalla società trasformata nello Stato membro di destinazione e in quello di partenza.

Nella valutazione complessiva detti elementi possono essere unicamente considerati indicativi e, quindi, non devono essere presi separatamente.

2.Gli Stati membri provvedono a che, se decide di svolgere l’analisi approfondita, l’autorità competente prevista al paragrafo 1 possa ascoltare, in conformità del diritto nazionale, la società e tutte le parti che hanno presentato osservazioni a norma dell’articolo 86 nonies, paragrafo 1, lettera c). L’autorità competente prevista al paragrafo 1 può ascoltare qualsiasi altro terzo interessato, secondo quanto previsto dal diritto nazionale. L’autorità competente adotta una decisione definitiva sul rilascio del certificato preliminare alla trasformazione entro due mesi dall’inizio dell’analisi approfondita.

Articolo 86 sexdecies
Verifica e trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione

1.Gli Stati membri provvedono a che la decisione di rilasciare o di rifiutare il certificato preliminare alla trasformazione sia soggetta a controllo giurisdizionale a norma del diritto nazionale quando l’autorità competente dello Stato membro di partenza che l’ha emessa non è un giudice. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla trasformazione abbia efficacia soltanto allo scadere di un dato termine, in modo che le parti possano adire della questione il giudice competente ed eventualmente ottenere l’applicazione di misure provvisorie.

2.Gli Stati membri provvedono a che la decisione di rilascio del certificato preliminare alla trasformazione sia trasmessa all’autorità prevista all’articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, e che la decisione di rilascio o di rifiuto del certificato preliminare alla trasformazione sia accessibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell’articolo 22.

Articolo 86 septdecies
Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione

1.Gli Stati membri designano l’autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione e ad approvare la trasformazione transfrontaliera se sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili e se sono state adempiute regolarmente tutte le procedure e formalità nello Stato membro di destinazione.

L’autorità competente dello Stato membro di destinazione si accerta in particolare che la società trasformata proposta rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione in società e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 86 terdecies.

2.Ai fini del paragrafo 1 la società trasformanda trasmette all’autorità prevista al paragrafo 1 il progetto di trasformazione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 86 decies.

3.Ciascuno Stato membro provvede a che la società che effettua la trasformazione transfrontaliera possa presentare per via telematica la domanda prevista al paragrafo 1 nella sua totalità, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza che occorra recarsi di persona dall’autorità competente indicata al paragrafo 1.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente di uno di essi per la necessaria presentazione dei documenti e delle informazioni.

4.L’autorità competente indicata al paragrafo 1 accusa immediatamente ricevuta del certificato preliminare alla trasformazione previsto all’articolo 86 quaterdecies e degli altri documenti e informazioni richiesti dalla normativa dello Stato membro di destinazione. Decide sull’approvazione della trasformazione transfrontaliera non appena ultimata la verifica del soddisfacimento delle condizioni applicabili.

5.L’autorità competente indicata al paragrafo 1 accetta il certificato preliminare alla trasformazione di cui al paragrafo 4 come prova definitiva del regolare adempimento delle procedure e formalità previste dal diritto nazionale dello Stato membro di partenza, in mancanza del quale la trasformazione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 86 octodecies
Registrazione

1.Il diritto dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione stabiliscono le modalità con cui dare, nel rispettivo territorio, comunicazione nel registro dell’avvenuta trasformazione transfrontaliera.

2.Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro, che è disponibile ed accessibile al pubblico attraverso il sistema previsto all’articolo 22:

(a)il numero di iscrizione nel registro della società trasformata risultante dalla trasformazione transfrontaliera;

(b)la data di registrazione della società trasformata nello Stato membro di destinazione;

(c)la data di cancellazione o di depennamento della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera dal registro dello Stato membro di partenza;

(d)il numero di iscrizione della società trasformanda nello Stato membro di partenza e il numero di iscrizione della società trasformata nello Stato membro di destinazione.

3.Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro di destinazione trasmetta al registro dello Stato membro di partenza, attraverso il sistema previsto all’articolo 22, comunicazione dell’avvenuta registrazione della società trasformata. Gli Stati membri provvedono a che la società trasformanda sia depennata immediatamente al ricevimento di tale comunicazione, ma non prima.

Articolo 86 novodecies
Efficacia della trasformazione transfrontaliera

La trasformazione transfrontaliera ha efficacia alla data di registrazione della società trasformata nello Stato membro di destinazione, previi il controllo della legalità e l’approvazione previsti all’articolo 86 septdecies.

Articolo 86 vicies
Effetti della trasformazione transfrontaliera

1.La trasformazione transfrontaliera effettuata in conformità delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva comporta gli effetti seguenti:

(a)l’intero patrimonio attivo e passivo della società che effettua la trasformazione transfrontaliera, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società trasformata e ha continuità in essa;

(b)i soci della società trasformanda diventano soci della società trasformata, salvo se esercitano il diritto di recesso previsto all’articolo 86 undecies, paragrafo 2;

(c)i diritti e gli obblighi della società che effettua la trasformazione transfrontaliera derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù di questa stessa efficacia, trasferiti alla società derivante dalla trasformazione transfrontaliera alla data a decorrere dalla quale questa ha efficacia;

(d)il terzo può rivolgersi alla sede sociale della società trasformata nello Stato membro di partenza fino alla data di cancellazione della società che ha effettuato la trasformazione dal registro di detto Stato membro, salvo se è dimostrabile che egli era, o avrebbe dovuto essere, al corrente della presenza della sede sociale nello Stato membro di destinazione.

2.Qualsiasi attività svolta dalla società trasformata dopo la data di registrazione nello Stato membro di destinazione e prima della cancellazione della società che ha effettuato la trasformazione dal registro dello Stato membro di partenza è considerata svolta per conto della società trasformata.

3.La società trasformata è responsabile delle perdite che possono derivare da discrepanze fra l’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione nei casi in cui, prima di concludere un contratto, la società trasformanda non ha informato della trasformazione transfrontaliera una o più controparti.

Articolo 86 unvicies
Responsabilità dell’esperto indipendente

Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 86 octies e all’articolo 86 duodecies, paragrafo 2, lettera a), fra l’altro in conseguenza di irregolarità commesse nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 86 duovicies
Validità

Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nelle modalità previste in attuazione della presente direttiva.

________

(*)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(**)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).”;

(4)all’articolo 119, il punto 2 è così modificato:

(a)alla fine della lettera c) è aggiunto quanto segue: “; o”;

(b)è aggiunta la seguente lettera d):

“d)    una o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - senza che questa emetta nuove azioni, purché un’unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di azioni in tutte queste società.”;

(5)all’articolo 120, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.    Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alla società che si trova in una delle situazioni seguenti:

(a)è sottoposta a procedura di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza;

(b)    è sottoposta a procedura di ristrutturazione preventiva, data la probabilità di insolvenza;

(c)    è in corso la sospensione dei pagamenti;

(d)    sono attivati nei suoi confronti strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE;

(e)    le autorità nazionali hanno adottato misure preventive per evitare l’attivazione della procedura di cui alla lettera a), b) o d).”;

(6)l’articolo 121 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e la tutela dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall’articolo 133.”;

(7)l’articolo 122 è così modificato:

(a)la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) l’atto o gli atti costitutivi della società derivante dalla fusione transfrontaliera;”;

(b)sono aggiunte le lettere m) e n) seguenti:

“m)    dati sul corrispettivo in denaro offerto ai soci contrari alla fusione transfrontaliera, in conformità dell’articolo 126 bis;

n)    informazioni sulle garanzie offerte ai creditori.”:

(c)è aggiunto il secondo comma seguente:

“Oltre alla lingua ufficiale dello Stato membro di ciascuna di esse, gli Stati membri consentono alle società che partecipano alla fusione di usare, per la stesura del progetto comune di fusione transfrontaliera e di tutti i documenti connessi, una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo finanziario e degli affari. Gli Stati membri indicano la lingua da considerarsi prevalente qualora siano rilevate discrepanze fra le diverse versioni linguistiche di detti documenti.”;

(8)è inserito il seguente articolo 122 bis:

“Articolo 122 bis
Data contabile 

1.Se la società derivante dalla fusione transfrontaliera redige il bilancio annuale applicando i principi contabili internazionali previsti dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano compiute per suo conto è stabilita in base a detti principi contabili.

Nonostante il primo comma, la data contabile indicata nel progetto comune di fusione transfrontaliera è la data di efficacia della stessa prevista all’articolo 129, salvo se le società che partecipano alla fusione ne stabiliscono una diversa per agevolare la procedura di fusione. In tal caso la data contabile soddisfa le condizioni seguenti:

(a)non è precedente alla data dello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio annuale redatto e pubblicato da ciascuna delle società che partecipano alla fusione;

(b)consente alla società derivante dalla fusione transfrontaliera di redigere, a norma del diritto dell’Unione e degli Stati membri, il bilancio annuale, comprensivo degli effetti della fusione, alla prima data di chiusura del bilancio che segue la data di efficacia della fusione transfrontaliera.

2.Gli Stati membri provvedono a che la normativa nazionale applicabile a ciascuna delle società che partecipano alla fusione consideri la data prevista al paragrafo 1 essere, dal punto di vista contabile, la data a decorrere dalla quale le operazioni di tali società si considerano compiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

3.Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, tutte le società che partecipano alla fusione usino come base comune il regime contabile della società incorporante per rilevare e valutare nel bilancio il patrimonio attivo e passivo che deve essere trasferito a seguito della fusione transfrontaliera mediante incorporazione.

_______

(*)    Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).”;

(9)gli articoli 123 e 124 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 123
Pubblicità

1.Gli Stati membri dispongono che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia comunicato e pubblicato nel rispettivo registro nazionale di cui all’articolo 16 almeno un mese prima della data dell’assemblea che delibererà al riguardo. Il progetto comune è accessibile anche mediante il sistema previsto all’articolo 22.

2.Gli Stati membri possono esonerare le società che partecipano alla fusione dall’obbligo imposto dal paragrafo 1 se esse, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea in cui sarà stabilito il progetto comune di fusione transfrontaliera e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, mettono il progetto comune di fusione transfrontaliera a disposizione gratuitamente nel loro sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti, tranne nel caso e solamente nella misura in cui il requisito o la limitazione siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.

3.Le società che partecipano alla fusione che rendono pubblico il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 pubblicano nel rispettivo registro nazionale di cui all’articolo 16, almeno un mese prima della data dell’assemblea che delibererà al riguardo, le informazioni seguenti:

(a)la forma giuridica, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e la forma giuridica, la denominazione e la sede sociale proposte per la o le società neocostituite;

(b)il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

(c)per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci;

(d)l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c).

4.Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere per via telematica gli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3 nella loro totalità, senza che occorra recarsi di persona da alcuna autorità competente in nessuno degli Stati membri interessati.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente.

5.Se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea della società incorporante, la pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 è effettuata almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

6.Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono esigere che il progetto comune di fusione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 siano pubblicati nella gazzetta ufficiale nazionale. In tal caso provvedono a che il registro previsto all’articolo 16 trasmetta alla gazzetta ufficiale nazionale le informazioni d’interesse.

7.Gli Stati membri provvedono a che il progetto comune di fusione transfrontaliera e le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente. Provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società che partecipa alla fusione oneri non superiori ai costi amministrativi di erogazione del servizio.

Articolo 124
Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione ai soci

1.L’organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera.

2.La relazione prevista al paragrafo 1 illustra in particolare gli aspetti seguenti:

(a)le implicazioni della fusione transfrontaliera per l’attività futura della società derivante da essa e la pianificazione strategica della direzione;

(b)la spiegazione e la motivazione del rapporto di cambio delle azioni;

(c)la descrizione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione;

(d)    le implicazioni della fusione transfrontaliera per i soci;

(e)    i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci contrari alla fusione dispongono a norma dell’articolo 126 bis.

3.La relazione è messa a disposizione, come minimo in forma elettronica, dei soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 126. Analogamente, la relazione è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle società che partecipano alla fusione o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi. Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

4.La relazione prevista al paragrafo 1 non è obbligatoria se tutti i soci delle società che partecipano alla fusione hanno concordato di prescindere dalla sua presentazione.”;

(10)è inserito l’articolo 124 bis seguente:

“Articolo 124 bis
Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione ai dipendenti

1.L’organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione nella quale illustra le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti.

2.La relazione prevista al paragrafo 1 illustra in particolare gli aspetti seguenti:

(a)le implicazioni della fusione transfrontaliera per l’attività futura della società e la pianificazione strategica della direzione;

(b)    le implicazioni della fusione transfrontaliera per la salvaguardia del rapporto di lavoro;

(c)    le eventuali modifiche rilevanti delle condizioni d’impiego e dell’ubicazione delle sedi di attività delle società;

(d)l’eventualità che gli aspetti di cui alle lettere a), b) e c) riguardino anche le imprese controllate delle società che partecipano alla fusione.

3.La relazione prevista al paragrafo 1 è messa a disposizione, come minimo in forma elettronica, dei rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle società che partecipano alla fusione o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi almeno un mese prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 126. Analogamente, la relazione è messa a disposizione dei soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione.

Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

4.I soci sono informati se l’organo di direzione o di amministrazione di una o più delle società che partecipano alla fusione riceve in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; il parere è accluso alla relazione.

5.La redazione della relazione prevista al paragrafo 1 non è obbligatoria se le società che partecipano alla fusione e le loro eventuali imprese controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di direzione o di amministrazione.

6.La presentazione della relazione lascia impregiudicati gli applicabili diritti e procedure di informazione e consultazione introdotti a livello nazionale in attuazione della direttiva 2001/23/CE, 2002/14/CE o 2009/38/CE.”;

(11)all’articolo 125, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

“Per valutare l’indipendenza dell’esperto gli Stati membri tengono conto del quadro delineato dagli articoli 22 e 22 ter della direttiva 2006/43/CE.”;

(12)l’articolo 126 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Preso atto delle relazioni di cui, secondo il caso, agli articoli 124, 124 bis e 125, l’assemblea di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera mediante risoluzione se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera.”;

(b)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

“4. Gli Stati membri provvedono a che la risoluzione sull’approvazione della fusione transfrontaliera prevista al paragrafo 1 non possa essere contestata dinanzi all’autorità competente per il solo motivo:

(a)dell’incongruità del rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 122, lettera b);

(b)dell’incongruità del corrispettivo in denaro previsto all’articolo 122, lettera m);

(c)del disallineamento fra il valore complessivo della partecipazione assegnata a un socio e il valore della partecipazione da questi detenuta nella società che partecipa alla fusione.”;

(13)sono inseriti gli articoli 126 bis e 126 ter seguenti:

“Articolo 126 bis
Protezione dei soci

1.Gli Stati membri provvedono a che, nelle società che partecipano alla fusione, i seguenti soci abbiano il diritto di alienare la propria partecipazione alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6:

(a)gli azionisti con diritto di voto che non hanno votato per l’approvazione del progetto di fusione transfrontaliera;

(b)gli azionisti senza diritto di voto.

2.Gli Stati membri provvedono a che il socio di cui al paragrafo 1 possa, contro un congruo corrispettivo in denaro, alienare la partecipazione, una volta che la fusione transfrontaliera avrà acquistato efficacia a norma dell’articolo 129, a favore di uno o più dei soggetti seguenti:

(c)le società che partecipano alla fusione interessate;

(d)i restanti soci delle società che partecipano alla fusione interessate;

(e)uno o più terzi, di concerto con le società che partecipano alla fusione interessate.

3.Gli Stati membri provvedono a che, nel progetto comune di fusione transfrontaliera, ciascuna delle società che partecipano alla fusione offra ai soci di cui al paragrafo 1 desiderosi di esercitare il diritto di alienare la propria partecipazione un congruo corrispettivo in denaro secondo quanto previsto all’articolo 122, paragrafo 1, lettera m). Gli Stati membri stabiliscono il termine per l’accettazione dell’offerta, che in ogni caso cade entro un mese dalla data dell’assemblea prevista all’articolo 126 oppure, nei casi in cui l’approvazione dell’assemblea non è necessaria, entro due mesi dalla pubblicità del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123. Gli Stati membri provvedono a che le società che partecipano alla fusione siano in grado di accettare un’offerta trasmessa per via elettronica a un indirizzo da esse comunicato a tal fine.

L’acquisto di azioni proprie da parte delle società che partecipano alla fusione lascia impregiudicate le norme nazionali che disciplinano tale fattispecie.

4.Gli Stati membri provvedono a che l’offerta di un corrispettivo in denaro sia subordinata all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129. Gli Stati membri stabiliscono il termine per il pagamento del corrispettivo in denaro, che in ogni caso cade entro un mese dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera.

5.L’esperto indipendente nominato a norma dell’articolo 125 verifica la congruità del corrispettivo in denaro. A tal fine considera il prezzo di mercato delle azioni delle società che partecipano alla fusione prima dell’annuncio della proposta di fusione e il valore della società, prescindendo dall’effetto della fusione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti.

6.Gli Stati membri provvedono a che, entro un mese dall’accettazione, il socio che ha accettato l’offerta di corrispettivo in denaro di cui al paragrafo 3 ma ne ritiene incongruo l’importo abbia il diritto di chiedere a un giudice nazionale di ricalcolare il corrispettivo.

7.Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 6 siano disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetta la società che partecipa alla fusione e che al riguardo siano competenti i giudici dello stesso Stato membro. Il socio che ha accettato l’offerta di corrispettivo in denaro per l’acquisto delle proprie azioni ha il diritto di proporre l’azione giudiziaria prevista al paragrafo 6 o di esserne parte.

8.Gli Stati membri provvedono a che i soci delle società che partecipano alla fusione che non si sono opposti alla fusione transfrontaliera, ma che considerano incongruo il rapporto di cambio delle azioni possano contestare dinanzi a un giudice nazionale il rapporto fissato nel progetto comune di fusione transfrontaliera previsto all’articolo 122, entro un mese dalla data in cui la fusione acquista efficacia.

9.Gli Stati membri dispongono che il giudice nazionale che ha decretato l’incongruità del rapporto di cambio delle azioni abbia il potere di ordinare alla società derivante dalla fusione transfrontaliera di pagare un corrispettivo ai soci che hanno ottenuto ragione nella contestazione di tale rapporto. Il corrispettivo consiste in un conguaglio in denaro calcolato in base a un rapporto di cambio congruo per i titoli o le azioni stabilito dal giudice. Su richiesta di uno di tali soci o delle società che partecipano alla fusione, il giudice nazionale ha il potere di ordinare alla società derivante dalla fusione transfrontaliera di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di un pacchetto azionario supplementare anziché in denaro.

10.Gli Stati membri provvedono a che l’obbligo di versare un conguaglio in denaro o di pagare con un pacchetto azionario supplementare sia disciplinato dalla legge applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

Articolo 126 ter
Protezione dei creditori

1.Gli Stati membri possono esigere che l’organo di direzione o di amministrazione della società che partecipa alla fusione corredi il progetto comune di fusione transfrontaliera previsto all’articolo 122 di una dichiarazione accurata della situazione finanziaria della società. Nella dichiarazione detto organo afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società derivante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è effettuata nel mese precedente la pubblicità del progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

2.Gli Stati membri provvedono a che, entro un mese dalla pubblicità prevista all’articolo 123, il creditore della società che partecipa alla fusione che non è soddisfatto della tutela dei suoi interessi prospettata nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, paragrafo 1, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate.

3.La fusione transfrontaliera non è presunta ledere il creditore della società che partecipa alla fusione se si verifica una delle due ipotesi seguenti:

(a)insieme al progetto comune di fusione transfrontaliera le società che partecipano alla fusione pubblicano la relazione di un esperto indipendente nella quale è esclusa la ragionevole probabilità che i diritti dei creditori subiscano un indebito pregiudizio. L’esperto indipendente è nominato o approvato dall’autorità competente e soddisfa i requisiti previsti all’articolo 125, paragrafo 1;

(b)è offerto ai creditori un diritto al pagamento, da far valere nei confronti di un garante terzo o della società derivante dalla fusione transfrontaliera, che ha valore almeno equivalente alla pretesa originaria del creditore, è opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria e ha, immediatamente dopo l’avvenuta fusione, una qualità creditizia corrispondente almeno a quella della pretesa originaria.

4.I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa nazionale degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di assolvimento delle obbligazioni di pagamento nei confronti di enti pubblici.”;

(14)l’articolo 127 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

“Gli Stati membri provvedono a che le società che partecipano alla fusione possano presentare per via telematica la domanda di certificato preliminare alla fusione nella sua totalità, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza che occorra recarsi di persona dall’autorità competente indicata al paragrafo 1.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente per la necessaria presentazione dei documenti e delle informazioni.”;

(b)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

“Gli Stati membri provvedono a che il certificato sia trasmesso all’autorità prevista all’articolo 128, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito dall’articolo 22.”;

(c)il paragrafo 3 è soppresso;

(15)l’articolo 128 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.     Ai fini del paragrafo 1 ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette all’autorità ivi prevista il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 126.”;

(b)sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

“3.    Ciascuno Stato membro provvede a che ciascuna delle società che partecipano alla fusione possa presentare per via telematica la domanda di adempimento della procedura di cui al paragrafo 1 nella sua totalità, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza che occorra recarsi di persona da alcune autorità competente.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia adottare misure che possono esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente dello Stato membro in cui è necessario presentare i documenti e le informazioni.

4.    L’autorità competente dello Stato membro della società derivante dalla fusione transfrontaliera accetta il certificato preliminare alla fusione previsto all’articolo 127, paragrafo 2, come prova definitiva del regolare adempimento delle procedure e formalità previste nel rispettivo Stato membro interessato. L’autorità competente di ciascuna delle società che partecipano alla fusione mette il certificato a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro della società derivante dalla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito dall’articolo 22.”;

(16)l’articolo 131 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)    l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante e ha continuità in essa;”;

(b)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)    l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società e ha continuità in essa;”;

(17)l’articolo 132 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:

l’articolo 122, lettere b), c), e) ed m), l’articolo 125 e l’articolo 131, paragrafo 1, lettera b), non si applicano;

l’articolo 124 e l’articolo 126, paragrafo 1, non si applicano alla o alle società incorporate.”;

(b)è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

“3. Se la normativa di ciascuno Stato membro delle società che partecipano alla fusione prevede l’esonero dall’approvazione dell’assemblea in conformità dell’articolo 126, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del presente articolo, il progetto comune di fusione transfrontaliera o, rispettivamente, le informazioni previste all’articolo 123, paragrafi da 1 a 3, e le relazioni previste agli articoli 124 e 124 bis sono messi a disposizione almeno un mese prima della data in cui la società adotta la decisione sulla fusione a norma del diritto nazionale.”;

(18)l’articolo 133 è così modificato:

(a)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. La società derivante dalla fusione transfrontaliera che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione nazionale o transfrontaliera effettuate nei tre anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.”;

(b)è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

“8. La società comunica ai dipendenti se opta per l’applicazione delle disposizioni di riferimento per la partecipazione richiamate al paragrafo 3, lettera h), o se investe la delegazione speciale di negoziazione. Nella seconda ipotesi la società comunica immediatamente ai dipendenti l’esito dei negoziati.”;

(19)è inserito l’articolo 133 bis seguente:

“Articolo 133 bis
Responsabilità dell’esperto indipendente

Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 125 e all’articolo 126 ter, paragrafo 2, lettera a), fra l’altro in conseguenza di irregolarità commesse nell’esercizio delle sue funzioni.”;

(20)al titolo II è aggiunto il capo IV seguente:

“CAPO IV

Scissioni transfrontaliere di società di capitali

Articolo 160 bis
Ambito di applicazione

1.Il presente capo si applica alla scissione transfrontaliera della società di capitali costituita in conformità della legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione, fermo restando che almeno due delle società interessate dalla scissione siano disciplinate dal diritto di Stati membri diversi (“scissione transfrontaliera”).

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre la procedura applicabile alla scissione transfrontaliera prevista al paragrafo 1.

Articolo 160 ter
Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

(1)“società di capitali”, in seguito denominata “società”: una delle società quali definite nell’allegato II;

(2)“società scissa”: la società che ha avviato una procedura di scissione transfrontaliera in cui trasferisce a una o più società la totalità del suo patrimonio attivo e passivo ovvero parte di esso in caso di scissione parziale;

(3)“scissione”: l’operazione che produce uno degli effetti seguenti:

(a) tramite uno scioglimento senza liquidazione, la società scissa trasferisce a due o più società neocostituite (“società beneficiarie”) l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione ai soci di titoli o azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale dei titoli o azioni attribuiti ovvero, in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della loro parità contabile (“scissione totale”);

(b)la società scissa trasferisce a una o più società neocostituite (“società beneficiarie”) parte del patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione ai propri soci di titoli o azioni delle società beneficiarie o della società scissa o ancora delle une e dell’altra e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale dei titoli o azioni attribuiti ovvero, in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della loro parità contabile (“scissione parziale”).

Articolo 160 quater
Ulteriori disposizioni sull’ambito di applicazione

1.In deroga all’articolo 160 ter, paragrafo 3, il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere allorché la legislazione nazionale di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in denaro di cui all’articolo 160 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), superi il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il 10% della parità contabile dei titoli o delle azioni che rappresentano il capitale delle società beneficiarie.

2.Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle scissioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nel caso in cui questa rientri nella definizione di “società di capitali” di cui all’articolo 160 ter, paragrafo 1.

3.Il presente capo non si applica alle scissioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

Articolo 160 quinquies
Condizioni relative alle scissioni transfrontaliere

1.Gli Stati membri provvedono a che, quando una società intende effettuare una scissione transfrontaliera, lo Stato membro della società scissa e quello o quelli della o delle società beneficiarie verifichino il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

2.La scissione transfrontaliera è preclusa alla società che si trova in una delle situazioni seguenti:

(a)è sottoposta a procedura di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza;

(b)è sottoposta a procedura di ristrutturazione preventiva, data la probabilità di insolvenza;

(c)    è in corso la sospensione dei pagamenti;

(d)sono attivati nei suoi confronti strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE;

(e)le autorità nazionali hanno adottato misure preventive per evitare l’attivazione della procedura di cui alla lettera a), b) o d).

3.Lo Stato membro della società scissa dispone che l’autorità competente non autorizzi la scissione se, esaminato il caso di specie e tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze d’interesse, giunge alla conclusione che costituisce una costruzione artificiosa finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali o a un’indebita lesione dei diritti legali o contrattuali dei dipendenti, dei creditori o dei soci.

4.Le procedure e formalità da assolvere ai fini della scissione transfrontaliera sono disciplinate, nel rispetto del diritto dell’Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro della società scissa, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla scissione, e dal diritto nazionale dello Stato membro di ciascuna società beneficiaria, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.

Articolo 160 sexies
Progetto di scissione transfrontaliera

1.L’organo di direzione o di amministrazione della società scissa prepara il progetto di scissione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

(a)la forma giuridica, la denominazione e la sede sociale proposta per la o le nuove società derivanti dalla scissione transfrontaliera;

(b)il rapporto di cambio dei titoli o delle azioni che rappresentano il capitale sociale e, nel caso, l’importo del conguaglio in denaro;

(c)le modalità di assegnazione dei titoli o delle azioni che rappresentano il capitale sociale delle società beneficiarie o della società scissa;

(d)il calendario proposto per la scissione transfrontaliera;

(e)le probabili ripercussioni della scissione transfrontaliera sull’occupazione;

(f)    la data a decorrere dalla quale i titoli o azioni che rappresentano il capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

(g)    la data o le date a decorrere da cui le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute dalle società beneficiarie;

(h)tutti i vantaggi particolari attribuiti ai membri dell’organo di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società scissa;

(i)    i diritti accordati dalle società beneficiarie ai soci della società scissa titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale della società scissa ovvero le misure proposte nei loro confronti;

(j)    tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di scissione transfrontaliera;

(k)    gli atti costitutivi delle società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, le modifiche dell’atto costitutivo della società scissa;

(l)    se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell’articolo 160 quindecies le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nelle società beneficiarie e sulle relative alternative possibili;

(m)    la descrizione esatta del patrimonio attivo e passivo della società scissa e una dichiarazione sul modo in cui attività e passività saranno ripartite tra le società beneficiarie o conservate nella società scissa in caso di scissione parziale, compresa l’indicazione del trattamento da riservare al patrimonio non assegnato espressamente nel progetto di scissione transfrontaliera, quali le attività o passività ignote alla data di redazione del progetto di scissione transfrontaliera;

(n)    informazioni sulla valutazione delle attività e passività attribuite a ciascuna impresa interessata dalla scissione transfrontaliera;

(o)la data dei conti della società scissa, che è usata per stabilire le condizioni della scissione transfrontaliera;

(p)    nel caso, l’assegnazione ai soci della società scissa di azioni e titoli delle società beneficiarie o della società scissa o delle une e dell’altra, e il criterio sul quale si fonda l’assegnazione;

(q)    dati sul corrispettivo in denaro offerto ai soci contrari alla scissione transfrontaliera, in conformità dell’articolo 160 terdecies;

(r)informazioni sulle garanzie offerte ai creditori.

2.Gli Stati membri provvedono a che, se il progetto di scissione transfrontaliera non prevede espressamente l’assegnazione di una data attività della società scissa e se la sua assegnazione non è desumibile interpretando il progetto, l’attività o il suo corrispettivo sia assegnato a tutte le società beneficiarie, o, in caso di scissione parziale, a tutte le società beneficiarie e alla società scissa, proporzionalmente alla quota del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse nel progetto di scissione transfrontaliera.

3.Gli Stati membri provvedono a che, se il progetto di scissione transfrontaliera non prevede espressamente l’assegnazione di una data passività della società scissa, la passività sia assegnata alle società beneficiarie e alla società scissa, proporzionalmente alla quota del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse nel progetto di scissione transfrontaliera. Analogamente, la responsabilità in solido è limitata al valore che il patrimonio netto assegnato a ciascuna società ha alla data della scissione.

4.Oltre alle lingue ufficiali degli Stati membri delle società beneficiarie e della società scissa, gli Stati membri consentono alla società di usare, per la stesura del progetto di scissione transfrontaliera e di tutti i documenti connessi, una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo finanziario e degli affari. Gli Stati membri indicano la lingua da considerarsi prevalente qualora siano rilevate discrepanze fra le diverse versioni linguistiche di detti documenti.

Articolo 160 septies
Data contabile

1.L’organo di direzione o di amministrazione della società scissa ha facoltà di stabilire la o le date contabili nel progetto di scissione transfrontaliera per agevolare la procedura di scissione.

La data contabile indicata nel progetto di scissione transfrontaliera è la data di efficacia della stessa prevista all’articolo 160 unvicies, salvo se la società ne stabilisce una diversa, o più date diverse, per agevolare la procedura di scissione.

In tal caso ciascuna data contabile soddisfa le condizioni seguenti:

(a)non è precedente alla data dello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio annuale redatto e pubblicato dalla società scissa;

(b)per nessuna società beneficiaria è precedente alla data in cui è stata costituita;

(c)le date previste alle lettere a) e b) consentono a ciascuna società beneficiaria, nonché alla società scissa in caso di scissione parziale, di redigere, a norma del diritto dell’Unione e degli Stati membri, il bilancio annuale, comprensivo degli effetti della scissione, alla prima data di chiusura del bilancio che segue la data di efficacia della scissione transfrontaliera.

Ai fini delle lettere a) e b) la data contabile può essere fissata tenuto conto del regime contabile applicato dalla società beneficiaria.

2.Gli Stati membri provvedono a che la normativa nazionale applicabile a ciascuna società derivante dalla scissione transfrontaliera consideri le date previste al paragrafo 1 essere, dal punto di vista contabile, le date a decorrere dalle quali le operazioni trasferite dalla società scissa si considerano compiute da ciascuna società beneficiaria.

3.Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dalla data applicabile prevista al paragrafo 1, le società beneficiarie usino il rispettivo regime contabile per rilevare e valutare nel bilancio il patrimonio attivo e passivo da trasferirsi a seguito della scissione transfrontaliera.

Articolo 160 octies
Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione ai soci 

1.L’organo di direzione o di amministrazione della società scissa redige una relazione nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera.

2.La relazione prevista al paragrafo 1 illustra in particolare gli aspetti seguenti:

(a)le implicazioni della scissione transfrontaliera per l’attività futura delle società beneficiarie, nonché della società scissa in caso di scissione parziale, e per la pianificazione strategica della direzione;

(b)la spiegazione e la motivazione del rapporto di cambio delle azioni, se applicabile;

(c)    la descrizione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione;

(d)le implicazioni della scissione transfrontaliera per i soci;

(e)i diritti e i mezzi di ricorso di cui dispongono i soci contrari alla scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 terdecies.

3.La relazione prevista al paragrafo 1 è messa a disposizione dei soci della società scissa, come minimo in forma elettronica, almeno due mesi prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 160 duodecies. Analogamente, la relazione è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi.

4.La relazione prevista al paragrafo 1 non è obbligatoria se tutti i soci della società scissa hanno concordato di prescindere dalla sua presentazione.

Articolo 160 nonies
Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione ai dipendenti

1.L’organo di direzione o di amministrazione della società scissa redige una relazione nella quale illustra le implicazioni della scissione transfrontaliera per i dipendenti.

2.La relazione prevista al paragrafo 1 illustra in particolare gli aspetti seguenti:

(a)le implicazioni della scissione transfrontaliera per l’attività futura delle società beneficiarie, nonché della società scissa in caso di scissione parziale, e per la pianificazione strategica della direzione;

(b)le implicazioni della scissione transfrontaliera per la salvaguardia del rapporto di lavoro;

(c)le eventuali modifiche rilevanti delle condizioni d’impiego e dell’ubicazione delle sedi di attività delle società;

(d)l’eventualità che gli aspetti di cui alle lettere a), b) e c) riguardino anche le eventuali imprese controllate della società scissa.

3.La relazione prevista al paragrafo 1 è messa a disposizione, come minimo in forma elettronica, dei rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi almeno due mesi prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 160 duodecies. Analogamente, la relazione è messa a disposizione dei soci della società scissa.

4.I soci sono informati se l’organo di direzione o di amministrazione della società scissa riceve in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; il parere è accluso alla relazione.

5.La relazione prevista al paragrafo 1 non è obbligatoria se la società scissa e tutte le eventuali imprese controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di direzione o di amministrazione.

6.I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicati gli applicabili diritti e procedure di informazione e consultazione introdotti a livello nazionale in attuazione della direttiva 2001/23/CE, 2002/14/CE o 2009/38/CE.

Articolo 160 decies
Esame dell’esperto indipendente

1.Gli Stati membri provvedono a che, almeno due mesi prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 duodecies, la società scissa chieda all’autorità competente designata a norma dell’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, di nominare, salvo nel caso di cui al paragrafo 6 del presente articolo, un esperto incaricato di esaminare e valutare il progetto di scissione transfrontaliera e le relazioni previste agli articoli 160 octies e 160 nonies.

La domanda di nomina dell’esperto è corredata:

(a)del progetto di scissione previsto all’articolo 160 sexies;

(b)delle relazioni previste agli articoli 160 octies e 160 nonies.

2.L’autorità competente nomina l’esperto indipendente entro cinque giorni lavorativi dalla data della domanda prevista al paragrafo 1 e del ricevimento del progetto e delle relazioni. L’esperto è indipendente rispetto alla società scissa e, secondo quanto previsto dalla legge dello Stato membro, può essere una persona fisica o una persona giuridica. Per valutare l’indipendenza dell’esperto gli Stati membri tengono conto del quadro delineato dagli articoli 22 e 22 ter della direttiva 2006/43/CE.

3.L’esperto redige una relazione nella quale riporta almeno:

(a)l’indicazione del o dei metodi applicati per determinare il rapporto di cambio delle azioni proposto;

(b)    una dichiarazione sull’adeguatezza del o dei metodi previsti alla lettera a);

(c)il calcolo dei valori risultanti dall’applicazione dei metodi previsti alla lettera a), con indicazione dell’importanza relativa attribuita a ciascun metodo per arrivare al valore proposto;

(d)la valutazione dell’equità e della ragionevolezza del rapporto di cambio delle azioni;

(e)    una valutazione particolareggiata della veridicità delle relazioni e delle informazioni comunicate dalla società;

(f)    una descrizione di tutti gli elementi di fatto che permettono all’autorità competente designata a norma dell’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, di svolgere un’analisi approfondita per stabilire se la prospettata scissione transfrontaliera costituisce una costruzione artificiosa a norma dell’articolo 160 septdecies, compresi almeno gli elementi seguenti: le caratteristiche dello stabilimento delle società beneficiarie negli Stati membri in questione, fra cui l’intento, il settore, l’investimento, il fatturato netto e il conto profitti e perdite, il numero di dipendenti, la composizione dello stato patrimoniale, il domicilio fiscale, gli attivi e la relativa ubicazione, il luogo di lavoro abituale dei dipendenti e di loro gruppi specifici, il luogo in cui devono essere pagati i contributi sociali e i rischi commerciali assunti dalla società scissa negli Stati membri delle società beneficiarie.

4.Gli Stati membri provvedono a che l’esperto indipendente abbia il diritto di ottenere dalla società scissa tutte le informazioni e la documentazione d’interesse e di condurre qualsiasi indagine necessaria per verificare tutti gli elementi del progetto o delle relazioni elaborate dalla direzione. L’esperto indipendente ha il diritto di raccogliere le osservazioni e i pareri dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi, così come le osservazioni e i pareri dei creditori e dei soci della società.

5.Gli Stati membri provvedono a che l’esperto indipendente possa usare le informazioni ottenute soltanto per redigere la relazione e che non vi sia alcuna divulgazione di informazioni riservate, in particolare di segreti commerciali. Se opportuno, l’esperto può trasmettere distintamente all’autorità competente designata a norma dell’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, un documento contenente le informazioni riservate, il quale è accessibile unicamente alla società scissa, senza alcuna divulgazione a terzi.

6.Gli Stati membri esonerano dalle disposizioni del presente articolo le microimprese e le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (**).

Articolo 160 undecies
Pubblicità

1.Gli Stati membri dispongono che lo Stato membro della società scissa comunichi e pubblichi nel registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea che deciderà al riguardo, i documenti seguenti:

(a)il progetto di scissione transfrontaliera;

(b)se applicabile, la relazione dell’esperto indipendente prevista all’articolo 160 decies;

(c)un avviso che informa i soci, i creditori e i dipendenti della società scissa della possibilità di presentare alla società e all’autorità competente designata a norma dell’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, prima della data dell’assemblea, osservazioni sui documenti di cui alle lettere a) e b).

I documenti di cui al primo comma sono accessibili anche mediante il sistema previsto all’articolo 22.

2.Gli Stati membri possono esonerare la società scissa dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica i documenti di cui al paragrafo 1 nel suo sito web, senza costi per il pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità di detti documenti, tranne nel caso e solamente nella misura in cui il requisito o la limitazione siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.

3.Nell’ambito della divulgazione del progetto di scissione transfrontaliera a norma del paragrafo 2, la società scissa trasmette al registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea che delibererà al riguardo, le informazioni seguenti:

(a)la forma giuridica, la denominazione e la sede sociale della società scissa e la forma giuridica, la denominazione e la sede sociale proposte per la o le società neocostituite derivanti dalla scissione transfrontaliera;

(b)il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società scissa e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

(c)l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci;

(d)indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di scissione transfrontaliera, l’avviso e la relazione dell’esperto previsti al paragrafo 1 e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c).

4.Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere per via telematica gli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3 nella loro totalità, senza che occorra recarsi di persona da alcuna autorità competente nello Stato membro interessato.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente.

5.Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono esigere che il progetto di scissione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 siano pubblicati nella gazzetta ufficiale nazionale. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta alla gazzetta ufficiale nazionale le informazioni d’interesse.

6.Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 sia accessibile al pubblico gratuitamente. Provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società scissa oneri non superiori ai costi amministrativi di erogazione del servizio.

Articolo 160 duodecies
Approvazione dell’assemblea

1.Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 160 octies, 160 nonies e 160 decies, se applicabili, l’assemblea della società scissa delibera mediante risoluzione se approvare il progetto di scissione transfrontaliera. La società informa della delibera dell’assemblea l’autorità competente designata a norma dell’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1.

2.L’assemblea può subordinare la realizzazione della scissione transfrontaliera alla condizione che l’assemblea stessa approvi espressamente le modalità previste all’articolo 160 quindecies.

3.Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione di qualsiasi modifica del progetto di scissione transfrontaliera sia pari ad almeno due terzi ma a non oltre il 90% dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati. In nessun caso la percentuale minima di voti è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4.L’assemblea decide se la scissione transfrontaliera implichi modifiche dell’atto costitutivo della società scissa.

5.Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della scissione transfrontaliera deliberata dall’assemblea possa essere contestata per il solo motivo:

(a)dell’incongruità del rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 160 sexies;

(b)dell’incongruità del corrispettivo in denaro previsto all’articolo 160 terdecies;

(c)del disallineamento fra il valore complessivo della partecipazione assegnata a un socio e il valore della partecipazione da questi detenuta nella società scissa.

Articolo 160 terdecies
Protezione dei soci

1.Gli Stati membri provvedono a che i seguenti soci della società scissa abbiano il diritto di alienare la propria partecipazione alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6:

(a)gli azionisti con diritto di voto che non hanno votato per l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera;

(b)gli azionisti senza diritto di voto.

2.Gli Stati membri provvedono a che il socio di cui al paragrafo 1 possa alienare la partecipazione contro un congruo corrispettivo in denaro che, una volta che la scissione transfrontaliera avrà acquistato efficacia a norma dell’articolo 160 unvicies, gli sarà pagato da uno o più dei soggetti seguenti:

(a)la società scissa

(b)i restanti soci di tale società;

(c)uno o più terzi, di concerto con la società scissa.

3.Gli Stati membri provvedono a che, nel progetto di scissione transfrontaliera, la società scissa offra ai soci di cui al paragrafo 1 desiderosi di esercitare il diritto di alienare la propria partecipazione un corrispettivo in denaro congruo secondo quanto previsto all’articolo 160 sexies, paragrafo 1, lettera q). Gli Stati membri stabiliscono il termine per l’accettazione dell’offerta, che in ogni caso cade entro un mese dalla data dell’assemblea prevista all’articolo 160 duodecies. Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di accettare un’offerta trasmessa per via elettronica a un indirizzo da essa comunicato a tal fine.

L’acquisto di azioni proprie da parte della società in conformità del paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali che disciplinano tale fattispecie.

4.Gli Stati membri provvedono a che l’offerta di un corrispettivo in denaro sia subordinata all’efficacia della scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 unvicies. Gli Stati membri stabiliscono il termine per il pagamento del corrispettivo in denaro, che cade entro un mese dalla data di efficacia della scissione transfrontaliera.

5.Gli Stati membri provvedono a che, entro un mese dall’accettazione, il socio che ha accettato l’offerta di corrispettivo in denaro di cui al paragrafo 3 ma ne ritiene incongruo l’importo abbia il diritto di chiedere a un giudice nazionale di ricalcolare il corrispettivo.

6.Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 5 siano disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetta la società scissa e a che al riguardo siano competenti i giudici dello stesso Stato membro. Il socio che ha accettato l’offerta di acquisto delle proprie azioni ha il diritto di proporre l’azione giudiziaria prevista al paragrafo 5 o di esserne parte.

7.Gli Stati membri provvedono a che i soci della società scissa che non si sono opposti alla scissione transfrontaliera, ma che considerano incongruo il rapporto di cambio delle azioni possano contestare dinanzi a un giudice nazionale il rapporto fissato nel progetto di scissione transfrontaliera entro un mese dalla data in cui la scissione acquista efficacia.

8.Gli Stati membri dispongono che il giudice nazionale che ha decretato l’incongruità del rapporto di cambio delle azioni abbia il potere di ordinare alla società beneficiaria di pagare un corrispettivo ai soci che hanno ottenuto ragione nella contestazione di tale rapporto. Il corrispettivo consiste in un conguaglio in denaro calcolato in base a un rapporto di cambio congruo per i titoli o le azioni stabilito dal giudice. Su richiesta di uno di tali soci, il giudice nazionale ha il potere di ordinare alla società beneficiaria di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di un pacchetto azionario anziché in denaro.

9.Gli Stati membri provvedono a che l’obbligo di pagare un conguaglio in denaro o di pagare con un pacchetto azionario supplementare sia disciplinato dalla legge applicabile alla società derivante dalla scissione transfrontaliera.

Articolo 160 quaterdecies
Protezione dei creditori

1.Gli Stati membri possono esigere che l’organo di direzione o di amministrazione della società scissa corredi il progetto di scissione transfrontaliera previsto all’articolo 160 sexies di una dichiarazione accurata della situazione finanziaria della società. Nella dichiarazione detto organo afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che una delle società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale, possa, una volta che la scissione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere, alla scadenza, delle obbligazioni assegnatele in base al progetto di scissione transfrontaliera. La dichiarazione è effettuata nel mese precedente la pubblicità del progetto di scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 undecies.

2.Gli Stati membri provvedono a che, entro un mese dalla pubblicità prevista all’articolo 160 undecies, il creditore che non è soddisfatto della tutela dei suoi interessi prospettata nel progetto di scissione transfrontaliera, di cui all’articolo 160 sexies, possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate.

3.La scissione transfrontaliera non è presunta ledere il creditore della società scissa se si verifica una delle due ipotesi seguenti:

(a)insieme al progetto di scissione la società pubblica la relazione di un esperto indipendente nella quale è esclusa la ragionevole probabilità che i diritti dei creditori subiscano un indebito pregiudizio. L’esperto indipendente è nominato o approvato dall’autorità competente e soddisfa i requisiti previsti all’articolo 160 decies, paragrafo 2;

(b)è offerto ai creditori un diritto al pagamento, da far valere nei confronti di un garante terzo o delle società beneficiarie ovvero nei confronti della società beneficiaria e della società scissa in caso di scissione parziale, che ha valore almeno equivalente alla pretesa originaria del creditore, è opponibile nella stessa giurisdizione della pretesa originaria e ha, immediatamente dopo l’avvenuta scissione, una qualità creditizia corrispondente almeno a quella della pretesa originaria.

4.Se la società beneficiaria cui è trasferita la pretesa del creditore della società scissa non adempie il corrispondente obbligo, le altre società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale, sono responsabili di tale obbligo in solido con la prima società beneficiaria. Ciascuna società interessata dalla scissione è tuttavia responsabile in solido per un importo massimo pari al valore che il patrimonio netto assegnatole rappresenta alla data di efficacia della scissione.

5.I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa nazionale dello Stato membro della società scissa in materia di assolvimento delle obbligazioni di pagamento nei confronti di enti pubblici.

Articolo 160 quindecies
Partecipazione dei lavoratori

1.Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna società beneficiaria è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

2.Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla scissione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera previsto dall’articolo 160 sexies, la società scissa ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro cui appartiene impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione nazionale applicabile a ciascuna delle società beneficiarie:

(a)non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società scissa prima della scissione, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori, oppure

(b)non prevede, per i lavoratori di stabilimenti delle società beneficiarie situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società beneficiaria.

3.Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nelle società derivanti dalla scissione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

(a)articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino; articolo 3, paragrafo 4, secondo comma; articolo 3, paragrafo 5; articolo 3, paragrafo 6, terzo comma, e articolo 3, paragrafo 7;

(b)articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 4;

(c)articolo 5;

(d)articolo 6;

(e)articolo 7, paragrafo 1, primo comma;

(f)articoli 8, 9, 10 e 12;

(g)allegato, parte terza, lettera a).

4.Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

(a)conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di ciascuna delle società beneficiarie;

(b)possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione delle società beneficiarie. Tuttavia, qualora nella società scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

(c)provvedono a che le norme sulla partecipazione applicabili prima della scissione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione di norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori delle società beneficiarie impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta l’obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6.Se una delle società beneficiarie è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme richiamate al paragrafo 2, la società è obbligata ad assumere una forma giuridica che assicuri l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7.La società derivante dalla scissione transfrontaliera che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione nazionale o transfrontaliera effettuate nei tre anni successivi alla data di efficacia della scissione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8.La società comunica immediatamente ai dipendenti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 160 sexdecies
Certificato preliminare alla scissione

1.Gli Stati membri designano l’autorità nazionale competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro della società scissa e a rilasciare il certificato preliminare alla scissione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità in detto Stato membro.

2.Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla scissione presentata dalla società scissa sia corredata:

(a)del progetto di scissione previsto all’articolo 160 sexies;

(b)nel caso, delle relazioni previste agli articoli 160 octies, 160 nonies e 160 decies;

(c)di informazioni sulla risoluzione con cui l’assemblea ha approvato la scissione, di cui all’articolo 160 duodecies.

Non occorre presentare nuovamente all’autorità competente il progetto e le relazioni già trasmessile a norma dell’articolo 160 decies.

3.Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare per via telematica la domanda prevista al paragrafo 2 nella sua totalità, compresi i documenti e le informazioni sulla società necessari, senza che occorra recarsi di persona dall’autorità competente indicata al paragrafo 1.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente per la necessaria presentazione dei documenti e delle informazioni.

4.Riguardo alle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 160 quindecies, lo Stato membro della società scissa verifica se il progetto di scissione transfrontaliera, previsto all’articolo 160 sexies, riporta informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite le modalità applicabili e sulle relative alternative possibili.

5.Ai fini del controllo della legalità previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

(a)le informazioni e i documenti previsti al paragrafo 2;

(b)tutti i pareri presentati dalle parti interessate a norma dell’articolo 160 undecies, paragrafo 1;

(c)nel caso, la segnalazione della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 160 quindecies, paragrafi 3 e 4.

6.Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente designata a norma del paragrafo 1 possa consultare le altre autorità che hanno competenza nelle diverse materie interessate dalla scissione transfrontaliera.

7.Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente effettui la valutazione entro un mese dal ricevimento della notizia dell’approvazione della scissione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società. La valutazione sfocia in uno degli esiti seguenti:

(d)    l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla scissione se stabilisce che la scissione transfrontaliera rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

(e)l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla scissione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se stabilisce che la scissione transfrontaliera esula dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Analogamente, il certificato non è rilasciato se l’autorità competente stabilisce che la scissione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie e la società, benché sollecitata in tal senso, non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione;

(f)l’autorità competente può decidere di svolgere un’analisi approfondita a norma dell’articolo 160 septdecies se teme seriamente che la scissione transfrontaliera costituisca una costruzione artificiosa ai sensi dell’articolo 160 quinquies, paragrafo 3; in tal caso, comunica alla società la decisione di effettuare detta analisi e successivamente i relativi risultati.

Articolo 160 septdecies
Analisi approfondita 

1.Gli Stati membri provvedono a che, per stabilire se la scissione transfrontaliera costituisca una costruzione artificiosa ai sensi dell’articolo 160 quinquies, paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato membro della società scissa svolga un’analisi approfondita di tutti i fatti e le circostanze d’interesse, tenendo conto almeno degli elementi seguenti: le caratteristiche dello stabilimento negli Stati membri in questione, fra cui l’intento, il settore, l’investimento, il fatturato netto e il conto profitti e perdite, il numero di dipendenti, la composizione dello stato patrimoniale, il domicilio fiscale, gli attivi e la relativa ubicazione, il luogo di lavoro abituale dei dipendenti e di loro gruppi specifici, il luogo in cui devono essere pagati i contributi sociali e i rischi commerciali assunti dalla società scissa nello Stato membro di appartenenza e negli Stati membri delle società beneficiari

Nella valutazione complessiva detti elementi possono essere unicamente considerati indicativi e, quindi, non devono essere presi separatamente.

2.Gli Stati membri provvedono a che, se decide di svolgere l’analisi approfondita, l’autorità competente prevista al paragrafo 1 possa ascoltare, in conformità del diritto nazionale, la società e tutte le parti che hanno presentato osservazioni a norma dell’articolo 160 undecies, paragrafo 1. L’autorità competente prevista al paragrafo 1 può ascoltare qualsiasi altro terzo interessato, secondo quanto previsto dal diritto nazionale. L’autorità competente adotta una decisione definitiva sul rilascio del certificato preliminare alla scissione entro due mesi dall’avvio dell’analisi approfondita.

Articolo 160 octodecies
Verifica e trasmissione del certificato preliminare alla scissione

1.Gli Stati membri provvedono a che la decisione di rilasciare o di rifiutare il certificato preliminare alla scissione sia soggetta a controllo giurisdizionale a norma del diritto nazionale quando l’autorità competente che l’ha emessa non è un giudice. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla scissione abbia efficacia soltanto allo scadere di un dato termine, in modo che le parti possano adire della questione il giudice competente ed eventualmente ottenere l’applicazione di misure provvisorie.

2.Gli Stati membri provvedono a che la decisione di rilascio del certificato preliminare alla scissione sia trasmessa all’autorità prevista all’articolo 160 novodecies, paragrafo 1, e che la decisione di rilascio o di rifiuto del certificato preliminare alla scissione sia accessibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell’articolo 22.

Articolo 160 novodecies
Controllo della legalità della scissione transfrontaliera

1.Gli Stati membri designano l’autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per la parte della relativa procedura di realizzazione disciplinata dal diritto degli Stati membri delle società beneficiarie e ad approvare la scissione transfrontaliera se sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili e se sono state adempiute regolarmente tutte le procedure e formalità in detti Stati membri.

L’autorità competente si accerta in particolare che le società beneficiarie proposte rispettino le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione in società e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 160 quindecies.

2.Ai fini del paragrafo 1 ciascuna società beneficiaria trasmette all’autorità ivi prevista il progetto di scissione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 160 duodecies.

3.Ciascuno Stato membro provvede a che ciascuna delle società beneficiarie possa presentare per via telematica la domanda prevista al paragrafo 1 nella sua totalità, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza che occorra recarsi di persona dall’autorità competente indicata al paragrafo 1.

In presenza di un sospetto concreto e fondato di frode, gli Stati membri possono tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi all’autorità competente di uno di essi per la necessaria presentazione dei documenti e delle informazioni.

4.L’autorità competente indicata al paragrafo 1 accusa immediatamente ricevuta del certificato preliminare alla scissione previsto all’articolo 160 sexdecies e degli altri atti e informazioni richiesti dalla normativa degli Stati membri delle società beneficiarie. Decide sull’approvazione della scissione transfrontaliera non appena ultimata la verifica del soddisfacimento delle condizioni applicabili.

5.L’autorità competente indicata al paragrafo 1 accetta il certificato preliminare alla scissione di cui al paragrafo 4 come prova definitiva del regolare adempimento delle procedure e formalità preliminari alla scissione nello Stato membro della società scissa, in mancanza del quale la scissione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 160 vicies
Registrazione

1.Il diritto di ciascuno degli Stati membri delle società beneficiarie, e delle società beneficiarie e della società scissa in caso di scissione parziale, stabilisce le modalità con cui dare, nel rispettivo territorio, comunicazione nel registro dell’avvenuta scissione transfrontaliera in conformità dell’articolo 16.

2.Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro, che è disponibile ed accessibile al pubblico attraverso il sistema previsto all’articolo 22:

(a)il numero di iscrizione nel registro della società beneficiaria risultante dalla scissione transfrontaliera;

(b)la data di registrazione delle società beneficiarie;

(c)in caso di scissione totale, la data di cancellazione dal registro nello Stato membro della società scissa;

(d)nel caso, il numero di iscrizione nello Stato membro della società scissa e negli Stati membri delle società beneficiarie.

3.Gli Stati membri provvedono a che il registro di ciascuno Stato membro delle società beneficiarie trasmetta al registro dello Stato membro della società scissa, attraverso il sistema previsto all’articolo 22, comunicazione dell’avvenuta registrazione delle società beneficiarie. In caso di scissione totale, la cancellazione della società scissa dal registro ha efficacia immediata al ricevimento di detta comunicazione. 

Articolo 160 unvicies
Efficacia della scissione transfrontaliera

La data di efficacia della scissione transfrontaliera è stabilita dal diritto dello Stato membro della società scissa. La data cade dopo il completamento dell’esame previsto agli articoli 160 sexdecies, 160 septdecies e 160 novodecies e dopo il ricevimento di tutte le comunicazioni previste all’articolo 160 vicies, paragrafo 3.

Articolo 160 duovicies
Effetti della scissione transfrontaliera

1.La scissione transfrontaliera totale effettuata in conformità delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva comporta gli effetti seguenti:

(a)l’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alle società beneficiarie e ha continuità in esse in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

(b)i soci della società scissa divengono soci delle società beneficiarie in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, salvo se esercitano il diritto di recesso previsto all’articolo 160 terdecies, paragrafo 2;

(c)i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù di questa stessa efficacia, trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie alla data a decorrere dalla quale la scissione transfrontaliera ha efficacia.

(d)la società scissa si estingue;

(e)il terzo può rivolgersi alla sede sociale della società scissa fino alla data di cancellazione della società scissa dal registro dello Stato membro cui appartiene, salvo se è dimostrabile che egli era, o avrebbe dovuto essere, al corrente della presenza della sede sociale negli Stati membri delle società beneficiarie.

2.Qualsiasi attività svolta dalla società scissa dopo la data di registrazione negli Stati membri delle società beneficiarie e prima della cancellazione della società scissa dal registro dello Stato membro cui questa appartiene è considerata svolta per conto della società scissa.

La società scissa è responsabile delle perdite che possono derivare da discrepanze fra l’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro della società scissa e quello degli Stati membri delle società beneficiarie nei casi in cui, prima di concludere un contratto, la società scissa non ha informato della scissione transfrontaliera una o più controparti.

3.La scissione transfrontaliera parziale effettuata in conformità delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva comporta gli effetti seguenti:

(a)l’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alle società beneficiarie e ha continuità in esse o resta nella società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

(b)i soci della società scissa divengono soci delle società beneficiarie o, almeno alcuni, restano soci della società scissa o ancora divengono soci delle une e dell’altra, in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

(c)le società beneficiarie e la società scissa rispettano le clausole che regolano il rapporto di lavoro nella società scissa alla data della scissione.

4.Qualora, in caso di scissione transfrontaliera totale o parziale, la legislazione degli Stati membri prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalla società scissa, tali formalità sono adempiute, secondo i casi, dalla società scissa o dalle società beneficiarie.

5.Gli Stati membri provvedono a vietare lo scambio di azioni di una società beneficiaria contro azioni della società scissa che siano detenute dalla società stessa o da una persona che, pur agendo in nome proprio, opera per conto della società.

Articolo 160 tervicies
Responsabilità dell’esperto indipendente

Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinino almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 160 decies e all’articolo 160 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), fra l’altro in conseguenza di irregolarità commesse nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 160 quatervicies
Validità

Non può essere pronunciata la nullità della scissione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nelle modalità previste in attuazione della presente direttiva.”.

Articolo 2
Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [UP: inserire data = ultimo giorno del 24o mese successivo all’entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
Relazioni e riesame

1.Entro cinque anni dal [UP: inserire data = termine per il recepimento della presente direttiva] la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e ne comunica l’esito in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se opportuno corredata di una proposta legislativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione, in particolare fornendo i dati sul numero di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con indicazione della durata e dei costi.

2.Nella relazione sono valutate in particolare le procedure previste al titolo II, capi -I e IV, soprattutto in termini di durata e costi.

3.La relazione comprende un’analisi di fattibilità relativa alla definizione di norme per le tipologie di scissioni transfrontaliere non contemplate dalla presente direttiva.

Articolo 4
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese, COM(2015) 550 final.
(3)    Cfr. anche la Valutazione del valore aggiunto europeo - Direttiva sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (14ª direttiva di diritto societario) del Parlamento europeo.
(4)    Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, punti da 109 a 112; VALE, C-378/10, EU:C:2012:440, punto 32.
(5)    Sentenza Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804.
(6)    Sentenza Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, punti 33 ss.
(7)    Sentenza Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, punto 40; Daily Mail and General Trust, 81/87, EU:C:1988:456, punti da 19 a 21; Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, punti da 109 a 112; VALE, C-378/10, EU:C:2012:440, punto 32.
(8)    Sentenza Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, punto 40; Daily Mail and General Trust, 81/87, EU:C:1988:456, punti da 19 a 21; Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, punti da 109 a 112; VALE, C-378/10, EU:C:2012:440, punti 32).
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sull'attuazione delle fusioni e scissioni transfrontaliere ( 2016/2065(INI) ), risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società ( 2008/2196(INI) ). Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione su una 14ª direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti transfrontalieri di sedi di società (2011/2046(INI) ).
(10)    Direttiva 2005/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1); sostituita e abrogata il 19 luglio 2017 dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(11)    Allegato 5 della valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta.
(12)    COM(2015) 550 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese.
(13)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 giugno 2017, sull'attuazione delle fusioni e scissioni transfrontaliere (2016/2065(INI)).
(14)    Il piano d’azione sul diritto europeo delle società e sul governo societario (COM/2012/0740 final) ha sottolineato inoltre che la direttiva sulle fusioni transfrontaliere è stata un grande passo avanti per la mobilità transfrontaliera delle società nell’UE e, al tempo stesso, ha riconosciuto che potrebbe essere necessario adeguarla per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato unico.
(15)     http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm .
(16)    COM(2015) 550 final.
(17)    Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE).
(18)    Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
(19)    Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.
(20)    Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.
(21)    COM(2015) 550 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese.
(22)    COM(2015) 468 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali.
(23)    COM(2017) 2600 final. Raccomandazione della Commissione che istituisce il pilastro europeo dei diritti sociali.
(24)    COM(2015) 302 final. Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento.
(25)    Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).
(26)    Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).
(27)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(28)    COM(2017) 335 final.
(29)    COM(2017) 340 final.
(30)    Le informazioni sui titolari effettivi dovrebbero inoltre essere custodite in un registro centrale nazionale.
(31)    Allegato 5 della valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta.
(32)    Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1), sostituita e abrogata il 19 luglio 2017 dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(33)    Bech-Bruun/Lexidale, Study on the application of the cross-border mergers directive (settembre 2013) http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf .
(34)    Schmidt, Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate? Studio per la commissione JURI, giugno 2016. Reynolds/Scherrer/Truli, Ex-post analysis of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions, studio per il Parlamento europeo, dicembre 2016.
(35)    Schmidt, Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate? Studio per la commissione JURI, giugno 2016. Reynolds/Scherrer/Truli, Ex-post analysis of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions, studio per il Parlamento europeo, dicembre 2016.
(36)    La valutazione d’impatto e il parere del comitato per il controllo normativo sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=&serviceId=10226&s=Search  
(37)    I dati si riferiscono al periodo 2008-2012, Bech-Bruun/Lexidale, 2013, pag. 80).
(38)    Polbud – Wykonawstwo C-106/16
(39)    GU C del , pag. .
(40)    Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(41)    Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, punto 29.
(42)    Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).
(43)    Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).
(44)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(45)    COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.
(46)    COM(2016) 710 final del 25 ottobre 2016.
(47)    Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
(48)    Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 1).
(49)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(50)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(51)    GU L 123 del 12.5. 2016, pag. 1.
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