COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.3.2018
COM(2018) 135 final
2018/0063(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2018) 75 final}
{SWD(2018) 76 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta è una parte importante del lavoro volto a rafforzare l’Unione economica e monetaria (UEM). Un sistema finanziario più integrato migliorerà la resilienza dell’UEM di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’UE deve ora completare l’Unione bancaria e predisporre tutti gli elementi essenziali dell’Unione dei mercati dei capitali (UMC). La comunicazione della Commissione dell’11 ottobre 2017 traccia un percorso per completare l’Unione bancaria promuovendo in parallelo la riduzione del rischio e la condivisione del rischio, come parte della tabella di marcia per il rafforzamento dell’UEM stabilita dalla Commissione il 6 dicembre 2017.
Per completare l’Unione bancaria è essenziale affrontare la problematica degli ingenti stock di crediti deteriorati (NPL) e del loro eventuale accumulo futuro, in modo da ridurre ulteriormente i rischi e consentire alle banche di concentrarsi sull’erogazione di credito alle imprese e ai cittadini. I crediti deteriorati sono prestiti per i quali il debitore non è in grado di rispettare il calendario di rimborso del capitale o degli interessi, ossia quando la rata di pagamento è scaduta da oltre 90 giorni o quando si considera improbabile che il prestito possa essere rimborsato. La crisi finanziaria e le conseguenti recessioni hanno aumentato il numero dei debitori impossibilitati a rimborsare i prestiti contratti, perché un numero maggiore di imprese e di persone fisiche si è trovato nella persistente impossibilità di pagare o addirittura in stato di insolvenza. Questo si è verificato in particolare negli Stati membri che hanno dovuto affrontare periodi protratti di recessione. In conseguenza di questa situazione, nonché di altri fattori, molte banche hanno visto accumularsi in bilancio crediti deteriorati.
Ingenti stock di NPL possono gravare sui risultati della banca principalmente in due modi. Innanzitutto, i crediti deteriorati generano per la banca meno entrate rispetto a quelli in bonis e riducono così la redditività della banca; inoltre, possono causare perdite che riducono il suo capitale. Nei casi più gravi, questi effetti possono mettere in discussione la solvibilità di una banca, con potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria. In secondo luogo, i crediti deteriorati vincolano una quota significativa delle risorse, sia umane che finanziarie, di una banca, riducendo la capacità di quest’ultima di erogare prestiti, anche nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI).
Le PMI sono particolarmente colpite dalla stretta creditizia, in quanto fanno affidamento sui prestiti bancari in misura molto maggiore rispetto alle imprese più grandi, con ripercussioni sulla crescita economica e sulla creazione di posti di lavoro. I prestiti bancari sono spesso oltremodo costosi e il volume dei prestiti erogati alle PMI ha fortemente risentito della crisi finanziaria del 2008, il che impedisce lo sviluppo e la crescita delle PMI.
Tra gli elementi essenziali per il corretto funzionamento dell’UMC si annoverano mercati secondari dei crediti deteriorati ben sviluppati. La priorità della Commissione relativa alla creazione dell’UMC comprende tra i suoi obiettivi principali quello di fornire nuove fonti di finanziamento per le imprese dell’UE, in particolare le PMI e le imprese innovative a forte crescita. Se da un lato il progetto di UMC si concentra sull’agevolazione dell’accesso ai finanziamenti non bancari e sulla loro diversificazione a favore delle imprese dell’UE, riconosce altresì l’importante ruolo svolto dalle banche nel finanziamento dell’economia europea. Di conseguenza, uno dei filoni su cui si articola la creazione dell’UMC si prefigge il potenziamento della capacità delle banche di erogare credito alle imprese, anche rafforzando la loro capacità di recuperare valore dalle garanzie reali costituite sui prestiti.
La problematica dei livelli elevati di NPL dev’essere affrontata con un approccio globale. La responsabilità di affrontare la questione spetta in primis alle banche e agli Stati membri, ma esiste anche un chiaro interesse europeo a ridurre gli attuali stock di NPL nonché a evitare l’accumulo eccessivo di siffatti crediti in futuro, data l’interconnessione del sistema bancario dell’UE, soprattutto di quello della zona euro. In particolare, vi sono importanti effetti potenziali di ricaduta dagli Stati membri con livelli elevati di NPL sull’economia dell’UE nel suo complesso, in termini sia di crescita economica che di stabilità finanziaria.
Tenendo conto della rilevanza a livello dell’UE e del consenso in merito alla necessità di proseguire e ampliare le azioni già avviate dalla Commissione, il Consiglio ha adottato nel luglio 2017 un “Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa”. Tale piano d’azione delinea un approccio globale incentrato su una combinazione di azioni complementari in quattro ambiti: i) vigilanza bancaria e regolamentazione, ii) riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, insolvenza e recupero dei crediti, iii) sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate, iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in questi ambiti dovrebbero essere condotte a livello nazionale e a livello dell’Unione, ove opportuno. Alcune misure avranno un’incidenza maggiore sulla valutazione del rischio effettuata dalle banche al momento della concessione del credito, mentre altre promuoveranno il rapido riconoscimento e una migliore gestione dei crediti deteriorati; altre misure ancora valorizzeranno tali crediti. Si tratta di misure che si rafforzano reciprocamente e che non sarebbero sufficientemente efficaci se attuate in modo isolato.
La presente proposta, le altre misure che la Commissione sta presentando come pacchetto globale per i crediti deteriorati, nonché le iniziative del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dell’Autorità bancaria europea, costituiscono gli elementi fondamentali di questo sforzo. Combinando una serie di misure complementari, la Commissione contribuisce a creare il contesto idoneo affinché le banche possano gestire i crediti deteriorati che hanno in bilancio e a ridurre il rischio che in futuro si accumulino NPL.
Alle banche verrà richiesto di accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati; saranno così opportunamente incentivate ad affrontare tempestivamente i crediti deteriorati e ad evitare l’accumulo eccessivo di NPL.
In caso di deterioramento dei crediti, meccanismi di escussione più efficienti per i crediti garantiti consentiranno alle banche di far fronte ai crediti deteriorati, fatte salve opportune misure di tutela dei debitori. Qualora gli stock di NPL dovessero comunque aumentare troppo – come si verifica attualmente per alcune banche e alcuni Stati membri – le banche saranno in condizione di venderli ad altri operatori su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Le autorità di vigilanza le guideranno in questa operazione esercitando i poteri del “secondo pilastro” che il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) attualmente conferisce loro specificamente nei confronti delle banche. Ove i crediti deteriorati siano diventati un problema importante e di vasta portata, gli Stati membri possono costituire società nazionali di gestione di attivi o decidere altre misure nel quadro delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato e risoluzione bancaria.
La presente proposta eviterà che in futuro si accumulino stock eccessivi di NPL sui bilanci delle banche in due modi.
Innanzitutto, la proposta aiuterà le banche a gestire meglio i crediti deteriorati mettendo a disposizione una specifica procedura comune accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie (Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement, AECE) che rende più efficienti le procedure di recupero del credito. Nella maggior parte dei casi le banche fanno fronte direttamente ai loro crediti deteriorati recuperando valore tramite il riassorbimento. Una quota considerevole dei crediti che diventano NPL è rappresentata da crediti garantiti da garanzie reali. Le banche possono escutere le garanzie a norma della disciplina nazionale in materia di insolvenza e di recupero dei crediti, ma l’iter può spesso comportare elementi di lentezza e imprevedibilità. Nel frattempo i crediti deteriorati rimangono iscritti nei bilanci delle banche, mantenendole esposte a una situazione di incertezza protratta e vincolandone le risorse. Questo impedisce alla banca di concentrarsi sull’erogazione di nuovi prestiti a clienti solvibili. Pertanto, la proposta mette a disposizione delle banche e degli altri soggetti autorizzati a emettere prestiti garantiti metodi più efficienti per recuperare in sede extragiudiziale il loro denaro dalle imprese debitrici. Questa procedura extragiudiziale più efficiente sarebbe disponibile se concordata preventivamente tra creditore e debitore nel contratto di credito. Non sarà applicabile ai crediti al consumo ed è concepita in modo tale da non incidere sulle procedure di ristrutturazione preventiva o di insolvenza e da non modificare la gerarchia dei creditori nell’insolvenza. Le procedure di ristrutturazione e di insolvenza prevalgono sulla procedura accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie di cui alla presente proposta.
In secondo luogo, la proposta promuoverà lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti deteriorati. In certe situazioni, le banche possono non essere in grado di gestire i propri NPL in modo efficiente o efficace. In tal caso le banche riusciranno a recuperare dai loro crediti un valore inferiore a quello altrimenti possibile. È una situazione che può verificarsi, ad esempio, quando le banche si trovano di fronte a un ingente accumulo di NPL e mancano loro il personale o le competenze per provvedere al corretto servizio dei loro crediti deteriorati. Le banche possono anche avere difficoltà a gestire un portafoglio di NPL quando la natura dei crediti esula dalle competenze primarie della banca in materia di recupero. In tal caso la soluzione migliore potrebbe essere costituita dall’affidare in outsourcing il servizio di tali crediti a un gestore specializzato oppure dalla vendita del contratto di credito a un acquirente che abbia la propensione al rischio e le competenze necessarie per gestirlo. Per questi motivi, la presente proposta elimina gli ostacoli indebiti alla gestione dei crediti da parte di terzi e al loro trasferimento per sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati. L’attuale diversità del quadro normativo concernente i crediti deteriorati vigente nei vari Stati membri ha ostacolato l’emergere di un efficace mercato secondario dei crediti deteriorati. La proposta definisce un insieme comune di norme cui i terzi che gestiscono crediti devono attenersi per operare all’interno dell’Unione. La proposta fissa standard comuni per garantirne la loro idonea condotta e vigilanza in tutta l’Unione, consentendo al contempo una maggiore concorrenza tra gestori grazie all’armonizzazione dell’accesso al mercato in tutti gli Stati membri. Si abbasserà così il costo di ingresso per i potenziali acquirenti di crediti grazie alla maggiore accessibilità e ai minori costi di gestione di crediti. A parità delle altre condizioni, la presenza sul mercato di un maggior numero di acquirenti dovrebbe promuovere un mercato più competitivo con un numero maggiore di compratori, e quindi far aumentare la domanda e i prezzi di negoziazione.
La presente proposta è complementare a una serie di altre misure presentate oggi e illustrate nella comunicazione della Commissione “Seconda relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati in Europa”. Per evitare il rischio di accantonamenti insufficienti per i futuri crediti deteriorati, la Commissione avanza anche una proposta distinta concernente le deduzioni inerenti agli accantonamenti insufficienti per le esposizioni deteriorate che modifica il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR). La modifica introduce sostegni prudenziali normativi corrispondenti a livelli minimi di accantonamenti e deduzioni a valere sui fondi propri che le banche saranno tenute a effettuare per coprire le perdite sostenute e attese sui prestiti di nuova costituzione che successivamente diventano crediti deteriorati. Sempre nell’ambito del pacchetto NPL, vengono forniti agli Stati membri orientamenti non vincolanti su come costituire, ove opportuno, società nazionali di gestione di attivi nel pieno rispetto delle norme UE in materia bancaria e di aiuti di Stato. Il programma generale per la costituzione di tali società (“AMC Blueprint”) formula raccomandazioni pratiche relative alla loro struttura e creazione a livello nazionale, basandosi sulle migliori prassi desunte dalle esperienze passate negli Stati membri.
Si tratta di iniziative che si rafforzano reciprocamente. I sostegni prudenziali normativi assicurano che siano sufficientemente coperte le perdite attese sui crediti deteriorati futuri, rendendone più facile la risoluzione o vendita. L’”AMC blueprint” assiste gli Stati membri che lo desiderano a ristrutturare le loro banche mediante la creazione di società di gestione di attivi che trattano NPL. Questi effetti sono integrati dalla spinta a sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati poiché questi renderebbero la domanda di NPL più competitiva e ne aumenterebbero il valore di mercato. Inoltre, il meccanismo rapido di recupero del valore delle garanzie reali rappresentato dall’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie riduce i costi di risoluzione dei crediti deteriorati. Al tempo stesso, la proposta non incide sulle numerose misure di tutela dei debitori previste dalla legislazione nazionale e dell’UE. Introduce invece una serie di tutele supplementari volte a limitare i rischi potenziali derivanti dalla vendita di crediti al consumo e di crediti in bonis.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta mira a uniformare il regime regolamentare (definizione, autorizzazione, vigilanza, regole di condotta) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti. Attualmente, le differenze nella legislazione nazionale e nelle disposizioni di attuazione degli Stati membri hanno determinato un’ampia gamma di modelli di business e disparità nel volume di attività nei vari Stati membri, contribuendo in questo modo a far sì che in alcuni Stati membri caratterizzati da quote elevate di crediti deteriorati si effettuassero limitatissime vendite di NPL. Di conseguenza, gli enti creditizi che desiderano disfarsi di portafogli creditizi contenenti NPL si trovano di fronte a una base di investitori frammentata lungo i confini nazionali, e i gestori di crediti incontrano notevoli difficoltà nella gestione dei crediti a dimensione transfrontaliera (in particolare per quanto riguarda la riscossione transfrontaliera) e hanno anche poco margine per realizzare economie di scala dall’attività transfrontaliera.
La presente proposta è coerente con l’articolo 169 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con il diritto derivato e con le norme dell’Unione volte a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari. A tal fine, la proposta stabilisce che le norme in materia di tutela dei consumatori continueranno ad applicarsi per garantire lo stesso livello di protezione, a prescindere da chi sia il titolare o il gestore del credito e a prescindere dal regime giuridico vigente nello Stato membro dell’acquirente o del gestore del credito. La proposta chiarisce che la tutela dei consumatori, in particolare i diritti riconosciuti ai consumatori ai sensi della direttiva sul credito ipotecario, della direttiva sul credito al consumo e della direttiva sulle clausole contrattuali abusive in relazione al credito erogato da un ente creditizio, continueranno ad applicarsi a prescindere da chi successivamente acquista o gestisce il credito. Inoltre, analogamente a quanto disposto dall’articolo 17 della direttiva sul credito al consumo in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore, la direttiva sul credito ipotecario verrà modificata in modo da stabilire che il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario.
La presente proposta è inoltre coerente con la direttiva sui contratti di garanzia finanziaria, che ha istituito un regime europeo per la fornitura e l’escussione di garanzie reali sotto forma di titoli, contante e crediti. La procedura accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie di cui alla presente proposta non interferirebbe con le garanzie reali disciplinate dalla direttiva sui contratti di garanzia finanziaria perché disciplina l’escussione di altri tipi di garanzie. Concretamente, la presente proposta intende mettere a disposizione procedure extragiudiziali efficaci per l’escussione delle garanzie reali sotto forma di beni mobili e immobili costituite sui prestiti da società e imprenditori, ma non incide sulla materia disciplinata dalla direttiva sui contratti di garanzia finanziaria.
Questa iniziativa intende altresì assicurare la piena coerenza con le procedure di pre-insolvenza e insolvenza avviate ai sensi di disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. La coerenza verrebbe garantita affermando il principio che l’escussione extragiudiziale delle garanzie di cui alla presente proposta sarebbe possibile nella misura in cui non sia applicabile la sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente alla pertinente legislazione nazionale.
Inoltre, la presente proposta intende garantire la piena coerenza e complementarità con la proposta della Commissione riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva (proposta in materia di ristrutturazione), che prospetta misure per rafforzare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione e insolvenza e assicurare la disponibilità di procedure di ristrutturazione preventiva affinché le imprese economicamente sostenibili ma in difficoltà finanziarie possano evitare l’insolvenza. Mentre la proposta in materia di ristrutturazione mira a stabilire un quadro giudiziale armonizzato in materia di ristrutturazione preventiva e seconda opportunità per le società e gli imprenditori, la presente proposta si prefigge di rafforzare l’efficacia delle procedure extragiudiziali di escussione delle garanzie. Per garantire la piena coerenza e complementarità con la proposta in materia di ristrutturazione, l’escussione extragiudiziale delle garanzie di cui alla presente proposta sarebbe possibile nella misura in cui non sia applicabile la sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente alla proposta in materia di ristrutturazione. Tale proposta prevede che ai creditori, compresi i titolari di garanzia, di una società o di un imprenditore sottoposti a procedure di ristrutturazione si applichi la sospensione delle azioni esecutive individuali, al fine di consentire al debitore di negoziare con i creditori un piano di ristrutturazione ed evitare così l’insolvenza.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
A distanza di oltre cinque anni dalla decisione dei capi di Stato e di governo europei di creare l’Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche), che poggiano sulla base solida di un codice unico per tutti gli enti dell’UE. Nonostante i notevoli progressi compiuti, per completare l’Unione bancaria sono necessari ulteriori passi, compresa la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi, come prospettato nella comunicazione della Commissione del 17 ottobre 2017 e nella tabella di marcia presentata il 6 dicembre, nel quadro del pacchetto sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria.
Oltre al pacchetto globale di riforme proposto dalla Commissione nel novembre 2016 (“pacchetto di riforma del settore bancario”), lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti e il rafforzamento della protezione dei creditori garantiti rientrano nelle misure di riduzione dei rischi necessarie per rafforzare ulteriormente la resilienza del settore bancario e parallele alla graduale introduzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Queste misure si prefiggono allo stesso tempo di assicurare la continuità del codice unico per tutti gli enti dell’UE, sia all’interno che all’esterno dell’Unione bancaria. Gli obiettivi generali della presente iniziativa, sopra descritti, sono pienamente coerenti con gli obiettivi fondamentali dell’UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre la probabilità e la portata del sostegno dei contribuenti in caso di risoluzione di un ente e contribuire a un finanziamento sostenibile e armonico dell’attività economica, favorendo quindi un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.
L’iniziativa è stata annunciata nella comunicazione sulla revisione intermedia del piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali. Tale comunicazione ha sottolineato che i mercati di capitali possono aiutare le banche europee a superare il problema dei crediti deteriorati, che le politiche volte a migliorare il funzionamento dei mercati secondari dei crediti deteriorati costituiscono un elemento fondamentale di qualsiasi soluzione duratura e che la gestione dei crediti deteriorati risulterebbe agevolata anche da regimi più efficienti e prevedibili di recupero crediti, atti a permettere ai creditori garantiti di recuperare rapidamente il valore dei crediti.
Tra gli obiettivi della presente proposta figura quello di rafforzare la capacità dei creditori garantiti di recuperare più rapidamente valore dalle garanzie tramite procedure di escussione extragiudiziali. Mettendo i creditori garantiti, banche comprese, in condizione di ricavare più rapidamente valore dalle garanzie, la presente proposta intende contribuire ad agevolare una maggiore erogazione di prestiti bancari all’economia, in particolare alle PMI, e a un prezzo inferiore, in linea con l’obiettivo dell’UMC di facilitare l’accesso delle imprese ai finanziamenti.
Le disposizioni relative ai gestori e agli acquirenti di crediti assicurerebbero una maggiore prevedibilità e trasparenza sui mercati secondari dei crediti deteriorati, che a loro volta consentirebbero ai potenziali acquirenti di calcolare con maggiore precisione il prezzo di tali attivi. Questo consentirebbe alle banche di vendere i crediti deteriorati a un bacino di investitori più ampio e quindi, potenzialmente, a prezzi di negoziazione che riflettono meglio il valore sottostante delle attività. Ciò permetterà a sua volta di ripulire i bilanci, mettendo gli enti creditizi in una posizione migliore per erogare nuovi flussi di credito all’economia.
Ai fini del funzionamento e della stabilità del settore bancario europeo e quindi dell’economia in senso lato è molto importante che vengano affrontati i rischi ancora rimanenti in tale settore. In particolare, vi sono importanti effetti potenziali di ricaduta dagli Stati membri con livelli elevati di NPL sulle altre economie dell’UE e sull’UE in generale, in termini sia di crescita economica che di stabilità finanziaria. La segmentazione dei mercati dei crediti deteriorati lungo i confini nazionali determinata dalle forti differenze nei regimi di autorizzazione non sarebbe compatibile con l’obiettivo dell’Unione dei mercati dei capitali.
La presente iniziativa non pregiudica le attuali tutele per il consumatore, anche qualora al creditore originario subentri un ente non creditizio. La normativa dell’UE comprende già una serie di misure a tutela dei consumatori. La proposta prevede che tanto gli acquirenti di crediti quanto i gestori di crediti debbano rispettare il diritto dell’Unione in materia di tutela del consumatore applicabile al contratto di credito iniziale. Analogamente, continueranno ad applicarsi tutte le norme a tutela dei consumatori vigenti nello Stato membro del consumatore, derivanti direttamente dal contratto di credito iniziale o da altre norme applicabili ai crediti erogati ai consumatori oppure collegate alle norme generali in materia di tutela dei consumatori vigenti nello Stato membro del consumatore.
Le summenzionate tutele comprendono anche le misure obbligatorie o facoltative previste a protezione dei consumatori nello Stato membro in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, in particolare le procedure formali o informali di recupero crediti predisposte dagli organismi pubblici o privati che forniscono consulenza alle famiglie sovraindebitate ai fini del recupero dei loro crediti. Inoltre, per quanto riguarda l’esercizio delle attività di gestione di crediti nel contesto transfrontaliero, lo strumento previsto lascia impregiudicate le norme UE armonizzate che determinano la legge applicabile, la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le procedure di insolvenza.
I diritti del debitore, i diritti in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni del diritto civile nazionale che disciplinano la cessione dei contratti non rientrano nell’ambito di applicazione della presente proposta. Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva deve rispettare pienamente le norme in materia di protezione dei dati personali.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. L’articolo 114 del TFUE consente all’UE di adottare misure intese non solo a eliminare gli attuali ostacoli all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, ma anche di affrontare le barriere che dissuadono gli operatori economici dallo sfruttare appieno i vantaggi di tale mercato, in particolare investendo negli altri Stati membri. Inoltre, l’articolo 53 del TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di adottare direttive per il coordinamento delle disposizioni nazionali che disciplinano le attività economiche.
Attualmente gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti non possono beneficiare dei vantaggi del mercato interno a causa di ostacoli creati dalle divergenti legislazioni nazionali in assenza di un apposito e coerente regime regolamentare e di vigilanza.
Gli acquirenti non bancari di crediti erogati da enti creditizi non sono regolamentati in alcuni Stati membri, mentre in altri possono soggetti a diversi requisiti, che talvolta consistono nella piena licenza bancaria. In pratica, questo ha determinato una situazione in cui gli acquirenti possono operare legalmente in uno Stato membro ma devono affrontare ostacoli notevoli per acquistare crediti in altri. Questo è uno dei motivi per cui gli acquirenti operano per la maggior parte in un numero ristretto di Stati membri, determinando una situazione generale di limitata concorrenza nel mercato interno poiché il numero di acquirenti interessati rimane piuttosto basso e si riducono così la portata e le dimensioni potenziali di un mercato efficiente e competitivo dei crediti deteriorati. In particolare i mercati dei crediti deteriorati tendono a essere caratterizzati da volumi di negoziazione relativamente modesti e da una forte concentrazione in quattro paesi di cui solo uno piccolo (Italia, Irlanda, Spagna e Regno Unito). Inoltre, questi mercati tendono a essere dominati da grandi compratori, il che trova in una certa misura la sua spiegazione nell’esistenza di elevate barriere che impediscono l’ingresso e falsano la concorrenza.
Anche i gestori di crediti devono affrontare ostacoli per espandersi a livello transfrontaliero e ampliare le loro attività. Innanzitutto, solo alcuni Stati membri disciplinano l’attività, e quelli che lo fanno definiscono in modo molto diverso le attività in questione. Nella pratica questo costituisce un ostacolo allo sviluppo di strategie di espansione mediante stabilimenti secondari o la prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno. In secondo luogo, un numero cospicuo di Stati membri richiede autorizzazioni per alcune delle attività svolte dai gestori di crediti. Tali autorizzazioni impongono requisiti diversi e non offrono possibilità di espansione a livello transfrontaliero. Infine, in alcuni casi, lo stabilimento locale è imposto per legge, il che di per sé rende impossibile l’esercizio della libertà fondamentale di prestare servizi transfrontalieri.
Inoltre, gli ostacoli che impediscono ai gestori di crediti di operare a livello transfrontaliero incidono indirettamente sui potenziali acquirenti, che potrebbero non essere in grado di entrare in un mercato nazionale e di acquistare crediti da enti creditizi, se poi non possono affidare in outsourcing la gestione di tali crediti a soggetti diversi dalla banca dalla quale hanno acquistato il contratto di credito o avvalersi dei servizi di gestori di crediti di altri Stati membri dell’UE.
Le grandi differenze nelle norme di regolamentazione adottate dagli Stati membri contribuiscono alla frammentazione del mercato, che limita la libera circolazione dei capitali e dei servizi all’interno dell’UE, determina una concorrenza insufficiente e rallenta lo sviluppo di un mercato secondario funzionante dei crediti bancari. La partecipazione limitata di investitori e gestori comporta una debole pressione concorrenziale su entrambi i mercati (quello dell’acquisto e quello della gestione dei crediti). Da questa situazione consegue l’innalzamento delle commissioni che le società di gestione di crediti applicano per i servizi che offrono agli acquirenti e l’abbassamento dei prezzi che le banche possono spuntare se vendono crediti deteriorati a investitori non bancari, il che riduce per le banche l’incentivo a scaricare il loro elevato stock di NPL.
I creditori che erogano prestiti garantiti a società e imprenditori non beneficiano in tutti gli Stati membri di procedure accelerate ed efficaci di esecuzione extragiudiziale di tali prestiti in caso di inadempimento dell’impresa debitrice. Se tali procedure fossero disponibili, diminuirebbe il rischio che le banche accumulino NPL.
Per recuperare valore da garanzie reali costituite da un debitore in un altro Stato membro, il creditore deve seguire regole diverse da quelle vigenti nello Stato membro di origine del creditore e ne ignora l’efficacia. Attualmente il creditore non può decidere di concordare con il debitore una procedura comune a tutti gli Stati membri. Ne derivano costi di consulenza giuridica ed eventualmente tempi più lunghi per le procedure di recupero, nonché tassi di recupero inferiori. La prospettiva di recuperare importi inferiori o, nella peggiore delle ipotesi, nulli da un prestito garantito in caso di inadempimento del debitore può dissuadere del tutto i prestatori dall’erogare prestiti transfrontalieri, oppure può far aumentare il prezzo del credito per le imprese. Questo rappresenta a sua volta un deterrente che scoraggia i debitori dal rivolgersi a creditori di altri Stati membri. Viene quindi ostacolata la libera circolazione dei capitali con effetti diretti sul funzionamento del mercato unico. Esiste un potenziale non sfruttato dell’UMC in termini di finanziamenti a disposizione delle imprese, in particolare delle PMI, che dipendono fortemente dai prestiti bancari.
Analogamente, gli investitori che stanno valutando l’acquisto di portafogli di crediti deteriorati terranno conto delle potenziali incertezze giuridiche connesse al recupero di valore dalle garanzie correlate a tali crediti, e se il recupero di valore a livello transfrontaliero risulta più difficile o comporta elementi di incertezza giuridica questo si ripercuoterà sul prezzo e, di conseguenza, sulla possibilità delle banche di vendere anche a investitori di un altro Stati membro portafogli a un prezzo il più prossimo possibile a quello determinato dall’accantonamento delle banche per tali crediti.
L’attuale frammentazione si è tradotta in opportunità di finanziamento di diverso grado per le imprese; negli Stati membri privi di procedure efficienti di recupero del valore dai prestiti garantiti c’è infatti una minore disponibilità di prestiti bancari per le imprese, in particolare per le PMI.
L’istituzione di un quadro di procedure efficienti per l’escussione extragiudiziale delle garanzie consentirebbe ai creditori garantiti di tutti gli Stati membri di beneficiare della disponibilità di un distinto strumento comune accelerato per recuperare valore da un prestito garantito qualora un’impresa debitrice non rimborsi il prestito. Questo dovrebbe incentivare l’erogazione transfrontaliera di prestiti grazie alla riduzione dell’incertezza circa gli esiti dei procedimenti esecutivi (ad esempio, il tasso e i tempi di recupero) nelle operazioni transfrontaliere.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Ai sensi dell’articolo 4 del TFUE, l’azione dell’UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Occorre valutare se la proposta ha obiettivi che non possono essere conseguiti dagli Stati membri nel quadro dei rispettivi ordinamenti e che, in ragione della portata e degli effetti, sono meglio realizzati a livello dell’UE.
Da quando, nel 2008, è scoppiata la crisi finanziaria, lo stock di NPL in crescita fino a poco tempo fa ha peggiorato le percezioni di mercato del settore bancario europeo nel suo insieme e ha rappresentato esternalità negative per tutta l’UE. Questi fattori sono diventati ancora più rilevanti nel contesto dell’Unione bancaria. Alcuni Stati membri si sono attivati negli ultimi anni per affrontare la questione dell’ingente stock di NPL, nella maggior parte dei casi con l’aiuto di un programma di aggiustamento economico UE/FMI.
Benché gli Stati membri abbiano riconosciuto la gravità del problema dei crediti deteriorati, la maggior parte di loro non è finora riuscita ad adottare misure efficaci per affrontare la problematica dei trasferimenti di crediti deteriorati dal versante “domanda”. Quelli che invece hanno disciplinano le attività di acquisto di crediti e di gestione di crediti lo hanno fatto senza regolamentare le situazioni transfrontaliere. Ne è conseguita una situazione di insufficiente concorrenza sul mercato. La varietà degli approcci degli Stati membri e le loro diverse interpretazioni, in particolare delle attività di gestione di crediti, hanno frammentato tali mercati. Pertanto, gli obiettivi non possono essere conseguiti attraverso l’azione dei singoli Stati membri.
I servizi della Commissione hanno monitorato il mercato per un certo numero di anni rilevando una crescente divergenza e l’amplificazione dei problemi, tanto che si giustifica un intervento a livello dell’UE. Gli elementi raccolti tramite gli studi e le consultazioni pubbliche dimostrano che la ripresa della crescita economica non è bastata per ridurre gli stock di NPL: questi pesano infatti sulla solidità delle banche, sulla loro erogazione di credito e sulle prospettive generali di crescita economica. A tutt’oggi non si rileva un impegno di coordinamento tra gli Stati membri in materia di norme sugli acquirenti e i gestori di crediti bancari. Le misure adottate dagli Stati membri possono solo correggere le condizioni del rispettivo mercato nazionale, e questo non basta per ridurre l’impatto negativo sul funzionamento del mercato unico.
La definizione di un quadro a livello dell’UE assicurerebbe condizioni di ingresso uniformi per gli acquirenti e i gestori di crediti e un passaporto per lo svolgimento delle loro attività in tutto il mercato unico. Ne conseguirebbe in particolare una maggiore concorrenza tra potenziali investitori in prestiti bancari, che le banche potrebbero vendere a prezzi più competitivi. Questo, a sua volta, consentirebbe alle banche di ridurre l’esposizione a crediti che si sono deteriorati e di riorientare le risorse verso l’erogazione di nuovo credito all’economia. Al contempo, le tutele previste per i consumatori garantirebbero che, in tutta l’Unione, il livello di tutela venga mantenuto all’atto della vendita e della gestione del credito al consumo originariamente erogato da enti creditizi.
Analogamente, gli Stati membri che hanno già posto in essere procedure di escussione extragiudiziale hanno stabilito norme interne per motivi inerenti principalmente a considerazioni di carattere nazionale. In alcuni casi le procedure di escussione extragiudiziale delle garanzie sono in vigore da molto tempo e non necessariamente incentivano le operazioni transfrontaliere. Dati i diversi gradi di efficienza delle procedure nazionali vigenti e la mancanza di tali procedure in alcuni Stati membri, l’obiettivo è quello di mettere a disposizione siffatti sistemi efficaci in tutta l’UE e assicurare che le banche o altre imprese autorizzate a erogare crediti in tutti gli Stati membri possano avvalersi di tale procedura. Dati i legami intrinseci tra l’escussione delle garanzie e il diritto degli Stati membri in materia civile, patrimoniale, commerciale, di re-insolvenza e insolvenza e il diritto pubblico, le norme previste in relazione a tale distinto meccanismo comune di escussione extragiudiziale delle garanzie dovrebbero poter essere attuate secondo modalità compatibili con tali ordinamenti, nazionali. Pertanto, le disposizioni illustrate di seguito istituiscono un meccanismo comune supplementare che non costringe gli Stati membri a interferire con i rispettivi sistemi nazionali di escussione extragiudiziale ove questi esistano per la tipologia di garanzie reali oggetto della proposta. L’AECE è concepita come meccanismo distinto per assicurare al creditore e all’impresa debitrice la possibilità di concordare contrattualmente un meccanismo di escussione extragiudiziale dei beni mobili e immobili posti a garanzia.
Questi obiettivi possono essere conseguiti meglio con un intervento a livello dell’UE.
•Proporzionalità
Il principio di proporzionalità prevede che il contenuto e la forma dell’azione dell’UE non eccedano quanto necessario per realizzare gli obiettivi dei trattati.
La presente proposta non va al di là di quanto necessario per promuovere l’ingresso sul mercato e lo sviluppo transfrontaliero, poiché non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale sul trasferimento effettivo dei diritti del creditore né le disposizioni applicabili in materia di ristrutturazione preventiva o procedure di insolvenza.
Le disposizioni illustrate di seguito istituiscono un regime normativo proporzionato in quanto stabiliscono condizioni sufficientemente vincolanti per essere efficaci nel conseguimento degli obiettivi e al contempo riconoscono agli Stati membri la massima flessibilità nel mantenere le disposizioni nazionali a tutela dei diritti e dei mezzi di difesa dei debitori.
Inoltre, pur non incidendo sulle norme vigenti in materia di tutela dei consumatori, la proposta tiene conto dell’esigenza di maggiori tutele quando si tratta di crediti al consumo. Riconoscendo queste legittime preoccupazioni, la proposta introduce l’obbligo per i soggetti di paesi terzi che acquistano crediti al consumo di avvalersi dei servizi di gestori di crediti autorizzati, ai quali si applicano i requisiti della presente direttiva e che sono soggetti alla vigilanza nell’UE da parte delle autorità nazionali competenti. Analogamente, il previsto meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie mira a trovare il punto d’equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli dell’impresa debitrice. Non è utilizzabile per l’esecuzione dei prestiti erogati ai consumatori, e anche per i titolari di imprese non è applicabile per l’escussione di garanzie costituite dalla prima casa del debitore. Ove quest’ultima abbia già rimborsato la maggior parte (85%) dell’importo dovuto in forza del contratto di credito, le dovrà essere concesso un ulteriore periodo di tempo per effettuare il pagamento prima di poter procedere all’escussione della garanzia.
L’atto giuridico prescelto - la direttiva - mira a conseguire l’obiettivo della parità di condizioni tra creditori garantiti per quanto riguarda la possibilità di concordare con il debitore una procedura extragiudiziale per recuperare valore dalla garanzia, al fine di preservare la stabilità finanziaria e aumentare le opportunità di finanziamento per le imprese.
•Scelta dell’atto giuridico
È stata scelta una direttiva per garantire che le sue disposizioni possano essere recepite dagli Stati membri secondo modalità coerenti con il diritto pubblico e privato vigente, dati i molteplici nessi con il diritto in materia civile, commerciale, patrimoniale e di insolvenza. L’articolo 53 del TFUE, che è una delle basi giuridiche della presente proposta, prevede unicamente l’adozione di una direttiva.
Inoltre, vista la necessità di garantire la cooperazione amministrativa e di mantenere al contempo le diverse scelte in materia di vigilanza delle attività oggetto della presente proposta attualmente riscontrabili negli Stati membri, la direttiva risulta essere l’atto giuridico idoneo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Il vaglio di adeguatezza non si applica in quanto in precedenza il settore era disciplinato solo a livello nazionale.
•Consultazioni dei portatori di interessi
I servizi della Commissione hanno svolto una specifica consultazione pubblica sullo sviluppo dei mercati secondari dei crediti deteriorati e la protezione dei creditori garantiti in caso di inadempimento del debitore. Le risposte a tale consultazione pubblica hanno fornito elementi probatori qualitativi a sostegno dell’elaborazione di una valutazione d’impatto.
La proposta rispecchia molti dei contributi scaturiti dalla consultazione.
La proposta rispecchia inoltre i contributi pervenuti dal gruppo di esperti consultato dai servizi della Commissione in merito all’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie. La proposta rappresenta un approccio più proporzionato per conseguire l’obiettivo strategico rispetto alla piena armonizzazione attraverso la creazione di un nuovo diritto di garanzia, come previsto inizialmente nella consultazione pubblica.
In riferimento ai mercati secondari dei crediti deteriorati, la stragrande maggioranza delle risposte alla consultazione pubblica afferma che attualmente la dimensione, la liquidità e la struttura dei mercati dell’UE rappresentano un ostacolo per la gestione e la risoluzione dei crediti deteriorati nell’UE.
Per una netta maggioranza dei rispondenti che esprimono un parere, le differenze nelle norme nazionali relative alle vendite di NPL rappresentano un vero ostacolo allo sviluppo dei mercati dei crediti deteriorati. Per quanto riguarda la natura degli ostacoli alle attività transfrontaliere, predominano le risposte che citano il quadro giuridico, le norme in materia di insolvenza e le prassi locali. Alcuni portatori di interessi chiedono ulteriori norme a favore della tutela dei consumatori/debitori, mentre altri ritengono che le norme attuali siano sufficienti e vadano mantenute. Una solida maggioranza è favorevole a un quadro dell’UE dei gestori di crediti. Quasi tutti i rispondenti che si dichiarano a favore di un quadro dell’UE dei gestori di crediti sostengono che dovrebbe comprendere un regime di autorizzazione e circa la metà propone che regolamenti la vigilanza dei gestori di crediti.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta attinge ai risultati di un ampio lavoro di ricerca, studi esterni, consultazioni mirate, interviste e altre fonti.
Diverse organizzazioni europee e internazionali hanno pubblicato relazioni analitiche fondate su workshop di ricerca e consultazioni con i portatori di interessi (CERS, ABE, SSM, BCE e FMI). In particolare, i servizi della Commissione hanno potuto basarsi sulla relazione di uno specifico sottogruppo sui crediti deteriorati istituito presso il comitato del Consiglio per i servizi finanziari, nonché sulle ricerche condotte da società di consulenza, esponenti del mondo accademico e gruppi di riflessione. Un gruppo di esperti che riunisce rappresentati degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è stato istituito a metà 2017 per assicurare il follow-up del piano d’azione del Consiglio.
La proposta attinge anche alle risposte a richieste mirate di informazioni rivolte ai ministeri della Giustizia e a esperti giuridici degli Stati membri, e alle conclusioni di diverse riunioni con esperti nazionali degli Stati membri. Sono stati inoltre tratti elementi di informazione da incontri con le parti interessate e ricerche svolte in ambito accademico.
•Valutazione d’impatto
I principali impatti economici e sociali sono stati esaminati in due valutazioni d’impatto che accompagnano la presente proposta.
La prima valutazione d’impatto ha esaminato la situazione degli acquirenti di crediti e dei gestori di crediti. Essa descrive lo scenario di base e lo confronta con tre possibili opzioni per la riduzione degli ostacoli all’ingresso cui si devono confrontare acquirenti di crediti e gestori di crediti. Lo scenario di base tiene conto del fatto che in alcuni Stati membri continuerebbero a esistere specifici ostacoli all’ingresso e che rimarrebbero effettive regole di condotta che scoraggiano l’ingresso degli investitori e lo sviluppo di relazioni tra questi e i gestori di crediti. Sulla base della gamma di norme applicate negli Stati membri e di un’analisi delle migliori pratiche in materia di regolamentazione, sono state prospettate tre opzioni per agevolare e armonizzare l’ingresso sul mercato: tramite principi comuni di alto livello non vincolanti riguardanti gli ostacoli più significativi, norme comuni vincolanti che consentano l’attività transfrontaliera mediante passaporti oppure un codice unico vincolante con passaporti. Dall’analisi effettuata nella valutazione d’impatto è emerso che le ultime due opzioni sono egualmente efficienti e tra queste l’opzione delle norme comuni vincolanti è stato giudicata più proporzionata per conseguire l’obiettivo, anche alla luce dell’esistenza negli Stati membri di disposizioni molto diverse in materia di trasferimenti di crediti e di diritti del debitore, che potrebbe rendere necessario un margine di discrezionalità a livello nazionale.
L’8 dicembre 2017 la valutazione d’impatto è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo, che ha espresso parere negativo e formulato una serie di raccomandazioni di miglioramento. Il documento è stato rivisto di conseguenza e ripresentato il 29 gennaio 2018. Il 13 febbraio 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo.
Le modifiche principali apportate alla valutazione d’impatto per tenere conto delle osservazioni del comitato per il controllo normativo sono riportate di seguito.
È stata inserita una nuova introduzione comune a tutte e tre le iniziative legislative in materia di crediti deteriorati, che spiega la problematica inserendola in un contesto più ampio e illustra in maniera più dettagliata le interconnessioni tra le varie iniziative previste dal piano d’azione in materia di crediti deteriorati.
Le differenze nei diritti del debitore sono state presentate come cause dei problemi e sono state analizzate le loro modalità di interazione con le modifiche del regime di autorizzazione relativo agli investitori in crediti deteriorati e ai gestori di crediti. Questo aspetto è stato incluso anche nella discussione sull’impatto generale dell’iniziativa.
Sono state ulteriormente specificate le disposizioni concrete, includendo anche una descrizione della loro portata potenziale e un’analisi delle migliori pratiche e di come potrebbero essere combinate per definire un regime regolamentare coerente. È stato chiarito che le vendite di crediti comprendono sia i crediti in bonis sia quelli deteriorati.
Dando seguito alle raccomandazioni in vista del secondo parere del comitato, sono state apportate le modifiche seguenti.
L’insieme di opzioni prescelte è stato ridotto ed è stato descritto in maniera più dettagliata il conseguente collegamento alle disposizioni concrete.
L’insieme degli indicatori di monitoraggio è stato ampliato per coprire anche la condotta dei gestori di crediti e degli acquirenti di NPL in relazione ai diritti del debitore e alle autorità di vigilanza.
La seconda valutazione d’impatto ha riguardato l’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie, enucleando ed esaminando quattro opzioni strategiche. La prima opzione consiste in un eventuale intervento non normativo sulla base delle attuali iniziative di armonizzazione internazionale delle procedure extragiudiziali di escussione delle garanzie con il quale la Commissione raccomanderebbe agli Stati membri di mettere in atto tali procedure. La seconda opzione, quella prescelta, ha valutato la possibilità e i vantaggi di stabilire un’armonizzazione minima delle procedure extragiudiziali di escussione delle garanzie nell’UE, in modo che le banche di tutti gli Stati membri abbiano a disposizione una procedura efficiente di escussione extragiudiziale delle garanzie. La terza opzione ha esaminato l’opportunità di istituire una nuova garanzia insieme a una procedura extragiudiziale di escussione pienamente armonizzata. La quarta opzione, scartata già in una fase iniziale, prendeva in considerazione l’istituzione di un meccanismo di escussione extragiudiziale dell’Unione attraverso un regime alternativo.
La proposta è sostenuta dal parere positivo che il comitato per il controllo normativo ha emesso in merito all’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie il 12 gennaio 2018.
Come proposto dal comitato per il controllo normativo, la valutazione d’impatto è stata modificata includendovi la descrizione dell’impatto della proposta sulla legislazione nazionale degli Stati membri.
•Efficienza normativa e semplificazione
Un quadro armonizzato di autorizzazione riduce i costi amministrativi in tutta l’UE e consente ai gestori di crediti di espandere le loro attività in diversi Stati membri utilizzando il passaporto.
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un giudice imparziale, la protezione dei dati personali e la protezione dei consumatori.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta legislativa non comporta costi a carico del bilancio dell’Unione europea.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
È prevista una valutazione 5 anni dopo l’attuazione della misura secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, finalizzata a verificare, in particolare, l’efficacia e l’efficienza della misura in termini di conseguimento degli obiettivi strategici e a decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche. Gli Stati membri forniranno alla Commissione le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Data la diversità dei sistemi di vigilanza e giuridici nazionali e la necessità di un’attuazione coerente della direttiva, la notifica delle misure di recepimento adottate dagli Stati membri deve essere accompagnata da uno o più documenti che spiegano la correlazione tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il titolo I comprende l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni.
La presente direttiva si applica agli acquirenti e ai gestori di crediti originariamente emessi da un ente creditizio o dalle sue filiazioni, indipendentemente dal tipo di debitore in questione. La presente direttiva non si applica all’acquisto e alla gestione di contratti di credito effettuati da enti creditizi e dalle loro filiazioni nell’UE o all’acquisto e alla gestione di contratti di credito emessi da tipi di creditori diversi da enti creditizi e dalle loro filiazioni.
Per quanto riguarda la procedura di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie, la presente direttiva si applica ai contratti di credito conclusi tra creditori, in primo luogo le banche, e debitori ai fini della loro attività commerciale, d’impresa o professionale che sono garantiti da beni mobili e immobili di proprietà del debitore e che sono stati costituiti in pegno a favore di un creditore al fine di garantire il rimborso di un prestito. Circoscrivere l’ambito di applicazione ai prestiti alle imprese dovrebbe evitare ripercussioni negative sui consumatori e sulle famiglie. Anche per le imprese debitrici la residenza principale del titolare dell’impresa sarà esclusa dall’ambito di applicazione in ragione di considerazioni di ordine sociale.
L’articolo 3 contiene le definizioni utilizzate ai fini della presente direttiva.
Il titolo II istituisce un quadro per gestori di contratti di credito emessi da enti creditizi.
Il capo I contiene le norme per l’autorizzazione di gestori di crediti.
L’articolo 5 fissa l’insieme massimo di requisiti che i gestori di crediti devono rispettare per essere autorizzati nel loro Stato membro d’origine.
L’articolo 6 stabilisce le procedure per l’autorizzazione e l’articolo 7 i casi in cui l’autorizzazione può essere revocata.
L’articolo 8 introduce l’obbligo di istituire un registro pubblico dei gestori di crediti autorizzati in ciascuno Stato membro.
L’articolo 9 stabilisce che il rapporto tra il gestore di crediti e il creditore sia basato su un contratto scritto che, tra l’altro, contenga un chiaro riferimento all’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale applicabili al contratto di credito. Inoltre, il gestore di crediti è tenuto a conservare per un periodo di 10 anni la documentazione richiesta, a cui devono poter accedere le autorità competenti.
L’articolo 10 prevede norme riguardanti l’esternalizzazione delle attività da parte dei gestori di crediti per garantire che questi ultimi conservino la piena responsabilità di osservare tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
Il capo II riguarda le attività di gestione di crediti transfrontaliere.
L’articolo 11 impone agli Stati membri di garantire ai gestori di crediti autorizzati la libertà di prestare servizi nell’Unione. A tal fine, la direttiva prevede disposizioni specifiche sulle procedure e sulla comunicazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante.
L’articolo 12 prevede norme specifiche sulle modalità di vigilanza su tali gestori transfrontalieri stabilendo una ripartizione dell’onere di vigilanza tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante.
Il titolo III riguarda gli acquirenti di crediti.
L’articolo 13 stabilisce che i creditori forniscano all’acquirente di crediti tutte le informazioni necessarie prima della stipula del contratto, tenendo in debita considerazione le norme in materia di protezione dei dati personali. All’atto del primo trasferimento del credito da un ente creditizio a un ente non creditizio acquirente, l’autorità di vigilanza dell’ente creditizio ne è informata.
L’articolo 14 prescrive l’applicazione da parte degli enti creditizi delle norme in materia di dati elaborate dall’Autorità bancaria europea.
L’articolo 15 prevede l’obbligo, per i rappresentanti stabiliti nell’Unione di acquirenti di crediti non stabiliti nell’Unione, di utilizzare un gestore di crediti autorizzato o un ente creditizio dell’Unione in caso di contratti di credito conclusi con i consumatori.
L’articolo 16 contiene le norme in base alle quali gli acquirenti di crediti informano le autorità competenti in merito alla gestione del credito acquistato.
L’articolo 17 contiene una norma che prevede che, se è concluso il trasferimento del contratto di credito, l’acquirente di paesi terzi designi un rappresentante stabilito nell’Unione. Tale rappresentante è responsabile per quanto concerne gli obblighi imposti dalla presente direttiva agli acquirenti di crediti.
L’articolo 18 stabilisce le norme concernenti l’esecuzione di un contratto di credito direttamente da parte dell’acquirente di crediti e gli obblighi di informazione imposti agli acquirenti di crediti e alle autorità competenti.
L’articolo 19 introduce obblighi di informazione per l’acquirente nel caso in cui questi trasferisca il contratto di credito.
Il titolo IV concerne la vigilanza da parte delle autorità competenti.
L’articolo 20 stabilisce obblighi di conformità su base continuativa con le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e la designazione delle autorità competenti responsabili dello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
L’articolo 21 precisa i poteri di vigilanza delle autorità competenti, mentre l’articolo 22 prevede norme sulle penalità amministrative e i provvedimenti correttivi.
Il titolo V stabilisce un quadro per l’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie, che è uno strumento concordato su base volontaria tra il creditore garantito e l’impresa debitrice e al quale il creditore garantito può ricorrere una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23.
L’articolo 24 impone agli Stati membri di disporre di almeno una procedura di escussione che possa essere utilizzata ai fini del meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie di cui alla presente proposta. Gli Stati membri possono scegliere tra l’asta pubblica e la vendita tra privati, che sono le procedure comunemente utilizzate per il realizzo delle garanzie reali. Se il diritto nazionale prevede la procedura di appropriazione del bene, tale procedura può essere utilizzata anche ai fini della presente procedura di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie. Gli Stati membri hanno un potere discrezionale nel decidere il tipo di procedura di escussione da mettere a disposizione dei creditori, dati i molteplici nessi tra l’escussione delle garanzie e il diritto pubblico e privato e, in particolare, in funzione del tipo di diritto di garanzia utilizzato per la costituzione di garanzia.
L’articolo 28 riconosce al debitore il diritto di impugnare il ricorso a tale procedura di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.
Per tutelare il debitore, l’articolo 29 impone al creditore di pagare all’impresa debitrice, nel caso in cui l’importo recuperato tramite procedura di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie ecceda il debito residuo, qualsiasi differenza positiva tra l’importo a saldo del contratto di credito garantito e i proventi della vendita del bene (a seguito di asta pubblica o vendita tra privati). In caso di appropriazione, è opportuno che il creditore sia tenuto a pagare al debitore qualsiasi differenza positiva tra l’importo a saldo del contratto di credito garantito e la valutazione del bene.
L’articolo 32 mira a garantire la piena coerenza e complementarità della presente procedura di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie con le procedure di pre-insolvenza e insolvenza avviate in conformità della normativa degli Stati membri. L’articolo 32 intende inoltre garantire la piena coerenza e complementarità della presente procedura di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie con la proposta in materia di ristrutturazione prevedendo che ai creditori, compresi quelli garantiti, di una società o di un imprenditore sottoposti a procedure di ristrutturazione si applichi la sospensione delle azioni esecutive individuali.
L’articolo 33 impone agli Stati membri e, nel caso degli enti creditizi, alle autorità di vigilanza degli enti creditizi, di raccogliere, su base annuale, i dati relativi al numero di prestiti garantiti che sono oggetto di esecuzione mediante procedure extragiudiziali, alle tempistiche e al valore dei tassi di recupero e di trasmettere annualmente tali dati alla Commissione.
Il titolo VI prevede, all’articolo 34, garanzie specifiche per i consumatori in caso di modifica del contratto di credito e, all’articolo 35, la gestione dei reclami da parte sia del gestore di crediti che delle autorità competenti.
L’articolo 36 ribadisce il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
L’articolo 37 prevede un obbligo generale di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.
Il titolo VII contiene, all’articolo 38, una modifica della direttiva sul credito ipotecario volta a stabilire che, nei casi di trasferimento del credito ai consumatori disciplinati dalla suddetta direttiva, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti dell’acquirente del credito gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario e l’obbligo di informare il consumatore.
Il titolo VIII contiene disposizioni finali in merito all’istituzione di un comitato incaricato di assistere la Commissione, al riesame, al termine previsto per il recepimento, all’entrata in vigore e ai destinatari
2018/0063 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L’elaborazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti deteriorati è una priorità per l’Unione. Sebbene affrontare la questione dei crediti deteriorati competa, in primo luogo, agli enti creditizi e agli Stati membri, ridurre gli attuali stock di crediti deteriorati ed evitare un eccessivo accumulo di crediti deteriorati in futuro sono obiettivi che presentano una chiara dimensione unionale. Data l’interconnessione dei sistemi bancari e finanziari nell’Unione, in cui gli enti creditizi operano in più giurisdizioni e Stati membri, gli effetti di ricaduta tra gli Stati membri e nell’Unione nel suo complesso possono essere significativi in termini sia di crescita economica che di stabilità finanziaria.
(2)Un sistema finanziario integrato migliorerà la resilienza dell’Unione economica e monetaria di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione dovrebbe completare l’Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione degli elevati stock di crediti deteriorati e del loro possibile accumulo in futuro è essenziale per il completamento dell’Unione bancaria così come per garantire la concorrenza nel settore bancario, per preservare la stabilità finanziaria e per incoraggiare i prestiti al fine di creare occupazione e crescita nell’Unione.
(3)Nel luglio 2017, nel “Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa”, il Consiglio ha invitato diversi enti a prendere misure adeguate per affrontare ulteriormente l’elevata quantità di crediti deteriorati nell’Unione. Il piano d’azione delinea un approccio complessivo incentrato su una serie di azioni complementari in quattro settori: i) vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate; iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in questi settori devono essere intraprese a livello nazionale e a livello dell’Unione, ove opportuno. La Commissione ha espresso una simile intenzione nella “Comunicazione sul completamento dell’Unione bancaria” dell’11 ottobre 2017, in cui si chiedeva un pacchetto completo di misure per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell’Unione.
(4)La presente direttiva, insieme ad altre misure proposte dalla Commissione e alle azioni intraprese dalla BCE in materia di vigilanza bancaria nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dall’Autorità bancaria europea, consentirà di creare il contesto adeguato affinché gli enti creditizi possano affrontare la questione dei crediti deteriorati iscritti nei rispettivi bilanci, e ridurrà il rischio di un loro accumulo in futuro.
(5)Gli enti creditizi saranno tenuti ad accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi adeguati per far fronte a tali crediti in una fase precoce ed evitarne un accumulo eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, meccanismi di escussione più efficienti per i crediti garantiti consentirebbero agli enti creditizi di recuperare quelli deteriorati, fatte salve le opportune garanzie per i debitori. Tuttavia, se gli stock di crediti deteriorati dovessero diventare troppo elevati — come avviene attualmente per alcuni enti creditizi e per alcuni Stati membri — gli enti creditizi dovrebbero poterli vendere ad altri operatori su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Le autorità competenti degli enti creditizi guideranno questi ultimi in tal senso esercitando i poteri del cosiddetto 2º pilastro che il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) attualmente conferisce loro specificamente nei confronti delle banche. Nel caso in cui i crediti deteriorati divengano un problema importante e di vasta portata, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale società di gestione di attivi o altre misure alternative nell’ambito delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e di risoluzione delle banche.
(6)La presente direttiva dovrebbe consentire agli enti creditizi di affrontare meglio il problema dei crediti quando questi si deteriorano migliorando le condizioni per escutere le garanzie reali costituite a garanzia dei crediti o per vendere i crediti a terzi. L’introduzione dell’escussione extragiudiziale accelerata quale meccanismo rapido per il recupero del valore delle garanzie reali ridurrebbe i costi per la risoluzione dei crediti deteriorati e sosterrebbe quindi sia gli enti creditizi che gli acquirenti di crediti deteriorati nel recupero del valore. Inoltre, quando gli enti creditizi si trovano a far fronte a un ingente accumulo di crediti deteriorati e non dispongono del personale o delle competenze necessari per gestirli adeguatamente, una soluzione praticabile sarebbe di esternalizzare la gestione di tali crediti a gestori di crediti specializzati o di trasferire il contratto di credito ad acquirenti di crediti che dispongano della propensione al rischio e delle competenze necessarie alla sua gestione.
(7)Le due soluzioni previste dalla presente direttiva per consentire agli enti creditizi di affrontare i crediti deteriorati si rafforzano a vicenda. La riduzione dei tempi per l’escussione e l’aumento dei tassi di recupero che si prevede di ottenere con l’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie aumentano il valore dei crediti deteriorati. Di conseguenza dovrebbero aumentare i prezzi denaro per le operazioni in crediti deteriorati. Un ulteriore risultato è che la vendita di prestiti in sofferenza sarà meno complessa se i prestiti sono garantiti. Questo perché la determinazione del prezzo nelle operazioni sui mercati secondari è più semplice per i crediti deteriorati garantiti che per quelli non garantiti, poiché il valore della garanzia reale stabilisce il valore minimo del credito deteriorato. Con un mercato secondario dei crediti deteriorati più liquido e che funziona meglio gli investitori dimostrerebbero un maggiore interesse per i crediti deteriorati che prevedono l’escussione accelerata, e gli enti creditizi sarebbero maggiormente incentivati a prevedere l’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie al momento dell’emissione di nuovi prestiti. Inoltre, l’armonizzazione ottenuta con la presente direttiva promuoverebbe lo sviluppo di investitori paneuropei in crediti deteriorati, migliorando così ulteriormente la liquidità del mercato.
(8)Sebbene nel dibattito pubblico siano utilizzati comunemente i termini “prestiti” e “banche”, di seguito sono impiegati i termini giuridici più specifici “credito”, “contratto di credito” ed “ente creditizio”. Inoltre, salvo indicazione contraria, i termini “banca” ed “ente creditizio” comprendono anche le relative filiazioni.
(9)La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi a enti non creditizi, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei consumatori. Qualsiasi misura proposta dovrebbe inoltre semplificare e armonizzare i requisiti in materia di autorizzazione per i gestori di crediti. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire un quadro a livello dell’Unione sia per i gestori che per gli acquirenti di contratti di credito emessi da enti creditizi.
(10)Tuttavia, attualmente, data l’assenza di un apposito e coerente regime regolamentare e di vigilanza, i gestori di crediti e gli acquirenti di crediti non possono beneficiare dei vantaggi del mercato interno a causa di ostacoli creati dalle divergenti legislazioni nazionali. Gli Stati membri hanno norme molto diverse in merito alle modalità con cui gli enti non creditizi possono acquisire contratti di credito da enti creditizi. Gli enti non creditizi che acquistano crediti emessi da enti creditizi in alcuni Stati membri non sono regolamentati, mentre in altri sono soggetti a diversi requisiti, che talvolta consistono nell’obbligo di ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Queste differenze a livello di requisiti normativi hanno determinato notevoli ostacoli all’acquisto transfrontaliero legale di crediti nell’Unione, soprattutto a causa dell’aumento dei costi di conformità cui è necessario far fronte per acquistare portafogli creditizi. Pertanto gli acquirenti di crediti operano in un numero limitato di Stati membri, con conseguente scarsa concorrenza nel mercato interno poiché il numero di acquirenti di crediti interessati resta basso. Questo ha reso inefficiente il mercato secondario dei crediti deteriorati. Inoltre, i mercati dei crediti deteriorati, essenzialmente nazionali, tendono a restare di piccole dimensioni.
(11)La partecipazione limitata degli enti non creditizi ha avuto come conseguenza una domanda scarsa, una concorrenza debole e prezzi denaro bassi per i portafogli di contratti di credito sui mercati secondari, il che disincentiva gli enti creditizi a vendere i contratti di credito deteriorati. Pertanto vi è una chiara dimensione dell’Unione nello sviluppo di mercati dei crediti concessi da enti creditizi e venduti ad enti non creditizi. Da un lato, gli enti creditizi dovrebbero poter vendere contratti di credito deteriorati o anche in bonis a livello di Unione su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Dall’altro lato, il completamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali rende necessario agire per evitare l’accumulo di contratti di credito deteriorati nei bilanci degli enti creditizi, in modo che questi ultimi possano continuare a svolgere la loro funzione di finanziamento dell’economia.
(12)I creditori dovrebbero essi stessi poter eseguire i contratti di credito e recuperare gli importi dovuti o poter affidare tale recupero a un’altra persona che fornisce tali servizi nell’ambito di un’attività professionale, ossia i gestori di crediti. Allo stesso modo, gli acquirenti di crediti da enti creditizi spesso ricorrono ai servizi dei gestori di crediti per recuperare gli importi dovuti; ciononostante le attività di gestione dei crediti non sono soggette a un quadro dell’Unione.
(13)Alcuni Stati membri disciplinano le attività di gestione dei crediti, ma in misura diversa. In primo luogo, solo alcuni Stati membri disciplinano queste attività, e quelli che lo fanno le definiscono in modo molto diverso. I maggiori costi di conformità normativa costituiscono un ostacolo allo sviluppo di strategie di espansione mediante stabilimenti secondari o la prestazione transfrontaliera di servizi. In secondo luogo, un numero cospicuo di Stati membri richiede autorizzazioni per alcune delle attività svolte dai gestori di crediti. Tali autorizzazioni impongono requisiti diversi e non offrono possibilità di un’espansione a livello transfrontaliero, e rappresentano quindi anch’esse un ostacolo alla prestazione di servizi transfrontalieri. Infine, in alcuni casi, lo stabilimento locale è imposto per legge, il che ostacola l’esercizio della libertà di prestazione di servizi transfrontalieri.
(14)Se da un lato i gestori di crediti possono offrire i loro servizi agli enti creditizi e agli acquirenti di crediti che non sono enti creditizi, un mercato competitivo e integrato per i gestori di crediti è collegato allo sviluppo di un mercato competitivo e integrato per gli acquirenti di crediti. Poiché spesso non hanno la capacità per occuparsi essi stessi della gestione dei crediti, gli acquirenti di crediti non acquisteranno crediti da enti creditizi se non possono esternalizzarne la gestione ad altri soggetti.
(15)La mancanza di pressione concorrenziale sul mercato dell’acquisto di crediti e su quello delle attività di gestione dei crediti fa sì che le società di gestione di crediti applichino commissioni elevate per i loro servizi agli acquirenti di crediti, e genera prezzi bassi sui mercati secondari del credito. Ciò riduce gli incentivi per gli enti creditizi a disfarsi dei loro stock di crediti deteriorati.
(16)Pertanto, l’azione a livello dell’Unione è necessaria per affrontare la posizione degli acquirenti di crediti e dei gestori di crediti in relazione a crediti originariamente concessi da enti creditizi. In questa fase non si propone di disciplinare crediti originariamente concessi da enti non creditizi o il recupero dei crediti in generale, poiché niente indica che un campo di applicazione così ampio sia giustificato da ragioni di rilevanza macroeconomica, dal disallineamento degli incentivi o dal cattivo funzionamento dei mercati.
(17)Sebbene lo scopo della presente direttiva sia il rafforzamento della capacità degli enti creditizi di far fronte a crediti divenuti deteriorati o che rischiano di deteriorarsi, il mercato secondario del credito comprende sia i crediti in bonis che quelli deteriorati. Le vendite reali sul mercato comprendono portafogli creditizi costituiti da una combinazione di crediti in bonis, deteriorati e in sofferenza. I portafogli comprendono sia crediti garantiti che crediti non garantiti, e crediti concessi a consumatori o imprese. Nel caso in cui le norme per far valere il credito fossero diverse per ciascun tipo di credito o di debitore vi sarebbero costi aggiuntivi per l’assemblaggio di tali portafogli creditizi per la vendita. Le disposizioni della presente direttiva che concernono lo sviluppo del mercato secondario disciplinano sia il credito in bonis che quello deteriorato per evitare che questi costi aggiuntivi scoraggino la partecipazione degli investitori e frammentino questo mercato emergente. Gli enti creditizi potranno beneficiare di una più ampia base di investitori e di gestori di crediti più efficienti. Simili saranno i vantaggi per le società di gestione di attivi, che in alcuni Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nella commercializzazione dei crediti sia in bonis che deteriorati concessi da enti creditizi che sono stati oggetto di risoluzione o di ristrutturazione o che li hanno eliminati in altro modo dai loro bilanci.
(18)L’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio significa che la cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito o del contratto stesso ad un acquirente di crediti non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela garantito dalla normativa dell’Unione ai consumatori. Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti dovrebbero quindi conformarsi al diritto dell’Unione applicabile al contratto di credito iniziale e il consumatore dovrebbe conservare lo stesso livello di tutela previsto dalla normativa dell’Unione o determinato dalle norme dell’Unione o nazionali in materia di conflitto di leggi, indipendentemente dalla legge applicabile all’acquirente di crediti o al gestore di crediti.
(19)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli atti della normativa dell’Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, compresa l’applicazione di tali atti e norme nei singoli casi a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tutti i creditori e le persone che li rappresentano sono tenuti al rispetto di tali atti della normativa dell’Unione nei loro rapporti con il consumatore e con le autorità nazionali per garantire che siano tutelati i diritti dei consumatori.
(20)Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, la normativa dell’Unione e il diritto nazionale prevedono un certo numero di diritti e garanzie per quanto concerne i contratti di credito promessi o concessi ai consumatori. Tali diritti e tutele si applicano, in particolare, alla negoziazione e alla conclusione del contratto di credito e alla sua esecuzione o inadempimento. Si tratta in particolare dei contratti di credito a lungo termine ai consumatori di cui alla direttiva 2014/17/UE per quanto riguarda il diritto del consumatore di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della sua scadenza, ovvero di essere informato mediante il prospetto informativo europeo standardizzato, se del caso, sulla possibilità di trasferire il contratto di credito a un acquirente di crediti. I diritti del debitore non dovrebbero altresì essere modificati se il trasferimento del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente assume la forma di una novazione del contratto.
(21)Inoltre, la presente direttiva non restringe il campo di applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori e, nella misura in cui gli acquirenti di crediti sono considerati come creditori a norma delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE e della direttiva 2008/48/CE, essi dovrebbero essere soggetti agli specifici obblighi stabiliti rispettivamente dall’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE o dall’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE.
(22)Gli enti creditizi dell’Unione e le loro filiazioni svolgono attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro normale attività. Essi hanno gli stessi obblighi sia per quanto concerne il credito da loro emesso che per quanto concerne il credito acquistato da altri enti creditizi. Dal momento che sono già soggetti a regolamentazione e vigilanza, l’applicazione della presente direttiva alle loro attività di gestione o di acquisto di crediti comporterebbe inutili duplicazioni delle autorizzazioni e dei costi di conformità; pertanto essi non sono disciplinati dalla presente direttiva.
(23)Per consentire agli acquirenti di crediti e ai gestori di crediti esistenti di adeguarsi ai requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, in particolare, per consentire l’autorizzazione dei gestori di crediti, la presente direttiva si applicherà solo ai trasferimenti di contratti di credito che avranno luogo sei mesi dopo la scadenza del termine per il recepimento.
(24)L’autorizzazione dei gestori di crediti allo svolgimento di attività di gestione dei crediti in tutta l’Unione dovrebbe essere soggetta a un insieme di condizioni uniforme e armonizzato, che dovrebbe essere applicato in maniera proporzionata dalle autorità competenti. Per evitare una riduzione della tutela del debitore e per promuovere la fiducia, le condizioni di rilascio e di mantenimento dell’autorizzazione come gestore di crediti dovrebbero garantire che i gestori di crediti, le persone che detengono una partecipazione qualificata in un gestore di crediti o che sono parte della dirigenza di un fornitore di servizi possiedano un certificato penale che non riporta condanne in relazione a gravi illeciti penali connessi a reati contro il patrimonio, a reati legati ad attività finanziarie o a reati contro l’integrità fisica e che godano di buona reputazione. Analogamente, sia queste persone che il gestore di crediti non dovrebbero essere oggetto di alcuna procedura di insolvenza né essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale. Infine, per garantire la conformità con le norme in materia di tutela del debitore e di protezione dei dati personali, è necessario imporre che siano stabiliti adeguati dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo interno e procedure per la registrazione e il trattamento dei reclami, e che questi siano soggetti a vigilanza. Inoltre, i gestori di crediti dovrebbero essere obbligati ad agire in modo corretto e con la dovuta considerazione per la situazione finanziaria dei debitori. Qualora a livello nazionale siano disponibili servizi di consulenza in materia di debito per facilitare il rimborso, i gestori di crediti dovrebbero considerare la possibilità di orientare i debitori verso tali servizi.
(25)Per ridurre le incertezze e la lunghezza delle procedure di autorizzazione è necessario stabilire requisiti per quanto concerne le informazioni che i richiedenti sono tenuti a presentare, nonché i termini ragionevoli per il rilascio dell’autorizzazione e le condizioni per la sua revoca. Qualora le autorità revochino l’autorizzazione ad un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti in altri Stati membri, dovrebbero essere informate le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Allo stesso modo, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere istituito un registro pubblico online aggiornato per garantire la trasparenza per quanto riguarda il numero e l’identità dei gestori di crediti autorizzati.
(26)È opportuno stabilire che i gestori sono responsabili di assicurare che l’esternalizzazione delle loro attività a fornitori di servizi di gestione dei crediti non determini un indebito rischio operativo o il mancato rispetto da parte dei fornitori di servizi di gestione dei crediti degli obblighi giuridici nazionali o dell’Unione e non limiti la capacità delle autorità di vigilanza regolamentare di svolgere le proprie funzioni e salvaguardare i diritti del debitore.
(27)Dato che, quando affida a un gestore di crediti la gestione e l’esecuzione di un contratto di credito, il creditore delega i propri diritti e doveri e il contatto diretto con il debitore al gestore di crediti, pur restando responsabile in ultima istanza, il rapporto tra il creditore e il gestore di crediti dovrebbe essere chiaramente definito per iscritto e le autorità competenti dovrebbero poter verificare in che modo è determinato tale rapporto.
(28)Per garantire il diritto dei gestori di crediti di svolgere attività transfrontaliere e per disporne la vigilanza, la presente direttiva istituisce una procedura per l’esercizio del diritto dei gestori di crediti autorizzati di svolgere attività transfrontaliere. La comunicazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con il gestore di crediti dovrebbe avvenire entro termini ragionevoli.
(29)Per consentire una vigilanza efficace ed efficiente dei gestori di crediti transfrontalieri dovrebbe essere creato un quadro specifico per la cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante. Tale quadro dovrebbe consentire lo scambio di informazioni nel rispetto della riservatezza, ispezioni in loco ed extra loco, la prestazione di assistenza e la comunicazione dei risultati di controlli e ispezioni e delle misure adottate.
(30)Un presupposto importante per lo svolgimento delle funzioni di acquirenti di crediti e di gestori di crediti dovrebbe essere la possibilità di accedere a tutte le informazioni pertinenti; gli Stati membri dovrebbero garantire tale accesso, rispettando al contempo le norme nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati.
(31)Quando trasferisce un contratto di credito, un ente creditizio dovrebbe essere obbligato ad informare la sua autorità di vigilanza e l’autorità competente per il controllo del rispetto della presente direttiva sulle principali caratteristiche del portafoglio creditizio trasferito e sull’identità dell’acquirente e, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione. Detta autorità competente dovrebbe essere obbligata a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti in materia di vigilanza dell’acquirente di crediti e all’autorità competente nel luogo in cui è stabilito il debitore. Tali obblighi di trasparenza consentono un monitoraggio armonizzato ed efficace del trasferimento dei contratti di credito all’interno dell’Unione.
(32)Nell’ambito del piano d’azione del Consiglio, l’infrastruttura dei dati degli enti creditizi sarebbe rafforzata con dati uniformi e standardizzati per i contratti di credito deteriorati. L’Autorità bancaria europea ha sviluppato modelli di dati che forniscono informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario e permettono ai potenziali acquirenti di determinare il valore dei contratti di credito e di esercitare la due diligence. L’applicazione di tali modelli ai contratti di credito ridurrebbe le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito e contribuirebbe quindi allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell’Unione. L’ABE dovrebbe pertanto trasformare i modelli di dati in norme tecniche di attuazione che gli enti creditizi dovrebbero utilizzare per facilitare la valutazione dei contratti di credito ai fini della vendita.
(33)Poiché la valutazione di un portafoglio di crediti deteriorati è complicata e complessa, gli effettivi acquirenti sui mercati secondari sono investitori sofisticati. Spesso sono fondi di investimento, enti finanziari o enti creditizi. Poiché non creano nuovi crediti, ma acquistano a proprio rischio crediti esistenti, essi non destano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale e il loro potenziale contributo al rischio sistemico è trascurabile. Non è quindi giustificato imporre a tali tipi di investitori di chiedere un’autorizzazione o prevedere condizioni speciali affinché possano svolgere tali attività. È tuttavia importante che continuino ad applicarsi le norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei consumatori e che i diritti dei debitori continuino ad essere quelli derivanti dal contratto di credito iniziale.
(34)Gli acquirenti di crediti di paesi terzi possono rendere difficile ai consumatori dell’Unione far valere i loro diritti nel quadro della normativa dell’Unione e alle autorità nazionali vigilare sull’esecuzione del contratto di credito. Gli enti creditizi possono anche essere scoraggiati dal trasferire tali contratti di credito ad acquirenti di crediti di paesi terzi a causa del rischio di reputazione associato. Imporre l’obbligo per il rappresentante degli acquirenti di crediti al consumo proveniente da paesi terzi di designare un ente creditizio o un gestore di crediti autorizzato nell’Unione per la gestione di un contratto di credito garantisce il mantenimento degli stessi standard in materia di diritti dei consumatori dopo il trasferimento del contratto di credito. Il gestore di crediti è soggetto all’obbligo di rispettare la pertinente normativa dell’Unione e nazionale; alle autorità nazionali nei singoli Stati membri dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per vigilarne efficacemente le attività.
(35)Gli acquirenti di crediti che si avvalgono dei servizi di gestori di crediti o di enti creditizi dovrebbero informarne le autorità competenti, in modo da consentire loro di esercitare la vigilanza per quanto riguarda il comportamento del gestore di crediti nei confronti del debitore. Gli acquirenti di crediti hanno altresì l’obbligo di informare tempestivamente le autorità competenti responsabili della loro vigilanza se si avvalgono di un ente creditizio o di un gestore di crediti diverso.
(36)Gli acquirenti di crediti che eseguono direttamente il contratto di credito acquistato dovrebbero farlo nel rispetto della legge applicabile al contratto di credito, comprese le norme in materia di protezione dei consumatori applicabili al debitore. Le norme nazionali, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori e il diritto penale, continuano ad applicarsi e le autorità competenti dovrebbero garantire che essi le rispettino nel territorio degli Stati membri.
(37)Per facilitare l’applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva, qualora un acquirente di crediti non sia stabilito nell’Unione il diritto nazionale che recepisce la presente direttiva dovrebbe disporre che, quando viene concluso il trasferimento di un contratto di credito, l’acquirente di crediti di un paese terzo nomini un rappresentante stabilito nell’Unione, designato come interlocutore delle autorità competenti invece dell’acquirente o in aggiunta ad esso. Tale rappresentante è responsabile per quanto concerne gli obblighi imposti dalla presente direttiva agli acquirenti di crediti.
(38)Al momento, autorità diverse sono incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza sui gestori di crediti e sugli acquirenti di crediti negli Stati membri e, di conseguenza, è essenziale che gli Stati membri chiariscano il loro ruolo e attribuiscano loro competenze adeguate, soprattutto in quanto essi possono dover vigilare soggetti che forniscono servizi in altri Stati membri. Per assicurare una vigilanza efficace e proporzionata in tutta l’Unione è opportuno che gli Stati membri concedano alle autorità competenti i poteri necessari per svolgere le loro funzioni a norma della presente direttiva, compreso il potere di ottenere le informazioni necessarie, di indagare su eventuali violazioni, di trattare i reclami dei debitori e di imporre sanzioni e provvedimenti correttivi, compresa la revoca dell’autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali sanzioni siano applicate dalle autorità competenti in modo proporzionale e motivando le loro decisioni; inoltre tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale anche nel caso in cui le autorità competenti non agiscano entro i termini previsti.
(39)Nel “Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa” del Consiglio è stata presentata un’iniziativa legislativa per rafforzare la protezione dei creditori garantiti mettendo a loro disposizione metodi più efficaci di recupero del valore del credito garantito attraverso una procedura accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie.
(40)In alcuni Stati membri non esistono meccanismi di escussione extragiudiziale veloci ed efficienti che consentano ai creditori garantiti di recuperare il valore della garanzia in caso di inadempimento del debitore; pertanto in tali Stati membri i creditori garantiti possono escutere le garanzie solamente in tribunale, con una procedura che può essere lunga e costosa. Laddove esistono procedure di escussione extragiudiziale, la loro portata e la loro efficacia variano da uno Stato membro all’altro. Per questo motivo è necessario istituire un meccanismo comune distinto in tutti gli Stati membri. Tale meccanismo non dovrebbe tuttavia sostituire le misure nazionali di escussione esistenti, comprese quelle che non richiedono l’intervento di organi giurisdizionali.
(41)Le procedure di escussione esistenti nell’Unione talvolta non garantiscono condizioni di parità a enti creditizi e imprese dell’Unione per quanto concerne l’accesso al credito, in particolare alle PMI che dipendono dal credito bancario più delle grandi imprese. Tassi di recupero non uniformi tra gli Stati membri comportano differenze nella disponibilità del credito bancario per le PMI, poiché la capacità di prestito degli enti creditizi diminuisce man mano che i crediti deteriorati si accumulano nei bilanci, a causa dei requisiti prudenziali e delle risorse interne che devono essere destinate ai crediti deteriorati. Ciò contribuisce a una mancanza di fiducia nella capacità di escussione delle garanzie reali in altri Stati membri e può portare a maggiori costi di finanziamento a seconda del luogo di stabilimento, a prescindere dall’effettivo merito di credito dei debitori. È pertanto necessaria una nuova procedura comune per il mercato unico, l’Unione bancaria e l’Unione dei mercati dei capitali ed è necessario garantire che gli enti creditizi e le imprese che sono autorizzati a emettere credito mediante la conclusione di contratti di credito garantiti in tutti gli Stati membri abbiano la capacità di far eseguire tali contratti mediante procedure rapide ed efficaci di escussione extragiudiziale.
(42)Al fine di tutelare i consumatori, i contratti di credito a loro destinati dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata previsto dalla presente direttiva. Allo stesso modo, al fine di tutelare i titolari di imprese individuali, tale meccanismo non si dovrebbe applicare ai contratti di credito garantiti da un bene immobile che costituisce la residenza principale del titolare dell’impresa individuale.
(43)Poiché tale meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie è uno strumento volontario, che è oggetto di un accordo tra il creditore garantito e l’impresa debitrice, è necessario che il debitore sia informato delle conseguenze di tale procedura accelerata e delle condizioni alle quali il creditore può avvalersi della stessa. Di conseguenza, le condizioni dovrebbero essere stabilite in un contratto scritto o, qualora il diritto nazionale lo preveda, mediante atto notarile, tra il creditore e il debitore.
(44)Al fine di tutelare le imprese debitrici, è opportuno garantire che siano adottate le misure necessarie per far sì che i creditori concedano ai debitori un periodo di tempo ragionevole per eseguire il pagamento al fine di scongiurare questo tipo di escussione.
(45)Al fine di garantire che tale meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sia uno strumento efficace e rapido per recuperare il valore della garanzia reale, il contratto mediante il quale il creditore garantito e l’impresa debitrice concludono un accordo su tale meccanismo dovrebbe comprendere in una clausola un titolo esecutivo che consente l’escussione diretta della garanzia reale mediante escussione extragiudiziale accelerata senza la necessità di ottenere un titolo esecutivo dall’organo giurisdizionale.
(46)Negli Stati membri che hanno già stabilito procedure di escussione extragiudiziale, queste ultime sono interconnesse con elementi del diritto nazionale in ambito civile, commerciale, fallimentare, pubblico e della proprietà e il tipo di procedura di escussione che può essere utilizzato dipende dal tipo di attività fornita come garanzia reale: le procedure riguardanti beni immobili comportano spesso elementi procedurali più severi e un controllo giurisdizionale minimo. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di flessibilità nella scelta del tipo di procedura di escussione a disposizione dei creditori garantiti ai fini dell’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie: asta pubblica o vendita tra privati, ovvero, nell’ambito di alcuni quadri nazionali, l’appropriazione dell’attività.
(47)Al fine di assicurare che il creditore garantito recuperi soltanto quanto gli è dovuto dall’impresa debitrice in virtù del contratto di credito, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il creditore garantito sia tenuto a pagare all’impresa debitrice qualsiasi differenza positiva tra l’importo a saldo del contratto di credito garantito e i proventi della vendita dell’attività (a seguito di asta pubblica o di vendita tra privati), ovvero, in caso di appropriazione, la differenza positiva tra l’importo a saldo e la valutazione dell’attività effettuata ai fini dell’appropriazione. È opportuno che, laddove gli Stati membri prevedano il realizzo della garanzia reale mediante appropriazione, la differenza positiva da pagare al debitore sia pari alla differenza tra l’importo a saldo del contratto di credito garantito e la valutazione dell’attività. Se mediante tale escussione accelerata è recuperato un importo inferiore all’importo a saldo del contratto di credito garantito, gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti del contratto di credito garantito di convenire espressamente che il realizzo della garanzia reale mediante escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie è sufficiente a rimborsare il credito.
(48)Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, se un contratto di credito garantito che prevede l’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie stabilita dalla presente direttiva è trasferito dal creditore a un terzo, quest’ultimo acquisisca il diritto di avvalersi dell’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni del creditore garantito.
(49)Al fine di assicurare la coerenza con le norme in materia di pre-insolvenza e di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora nei confronti dell’impresa debitrice sia avviata una procedura di ristrutturazione preventiva ai sensi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva e la seconda opportunità, il realizzo della garanzia reale in virtù di un’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sia subordinato alla sospensione delle azioni esecutive individuali in conformità della normativa nazionale applicabile che recepisce detta direttiva. Anche nel caso di procedure di insolvenza avviate nei confronti dell’impresa debitrice, il realizzo della garanzia reale in virtù di un’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie dovrebbe essere subordinato alla sospensione delle azioni esecutive individuali in conformità della normativa nazionale applicabile. Dovrebbe spettare al diritto nazionale stabilire se i creditori garantiti abbiano un accesso preferenziale alle garanzie reali nell’ambito di tale meccanismo accelerato anche una volta avviata una procedura di insolvenza.
(50)Data la limitata disponibilità di dati sul numero di procedure extragiudiziali di cui si avvalgono gli enti creditizi per recuperare il valore della garanzia reale in caso di inadempimento del debitore, le autorità nazionali competenti che vigilano sugli enti creditizi dovrebbero essere tenute a raccogliere informazioni riguardanti il numero di contratti di credito garantiti che sono eseguiti mediante escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie e il calendario per l’escussione. Ai fini di una migliore comprensione dell’efficacia dell’esercizio dell’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie all’interno dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione dati statistici annuali in materia a partire dall’anno successivo alla data di applicazione della presente direttiva.
(51)Fatti salvi gli obblighi precontrattuali previsti dalla direttiva 2014/17/UE, dalla direttiva 2008/48/CE e dalla direttiva 93/13/CEE, e al fine di garantire un elevato livello di tutela del consumatore, a quest’ultimo dovrebbe essere fornito, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni del contratto di credito, un elenco chiaro e completo di tali modifiche, il calendario della loro attuazione e le necessarie informazioni, nonché il nome e l’indirizzo dell’autorità nazionale alla quale può presentare un reclamo.
(52)Dal momento che l’andamento dei mercati secondari del credito dipenderà in ampia misura dalla buona reputazione dei soggetti interessati, i gestori di crediti dovrebbero istituire un meccanismo efficace per il trattamento dei reclami dei debitori. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità cui compete la vigilanza sugli acquirenti di crediti e sui gestori di crediti dispongano di procedure efficaci e accessibili per trattare i reclami dei debitori.
(53)Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applicano sia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio che quelle del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, qualora ai fini della presente direttiva vi sia trattamento di dati personali, è opportuno che sia specificato lo scopo preciso, siano citate le basi giuridiche pertinenti, vi sia conformità con i requisiti di sicurezza pertinenti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. Inoltre, la protezione dei dati personali fin dalla progettazione dei sistemi e la protezione dei dati personali di default dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva. Allo stesso modo, la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere compatibili con le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e conformi alle norme nazionali in materia di protezione dei dati che attuano la normativa dell’Unione.
(54)Al fine di assicurare che il livello di tutela del consumatore non sia pregiudicato in caso di cessione a un terzo dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito ipotecario o del contratto stesso, è opportuno introdurre una modifica della direttiva 2014/17/UE per stabilire che, nei casi di trasferimento del credito disciplinati dalla medesima direttiva, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti dell’acquirente del credito gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario e di essere informato della cessione.
(55)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:
(a)i gestori di crediti che agiscono per conto di un ente creditizio o di un acquirente di crediti in relazione a un contratto di credito emesso da un ente creditizio o da sue filiazioni;
(b)gli acquirenti di crediti che acquisiscono un contratto di credito emesso da un ente creditizio o da sue filiazioni;
(c)un meccanismo aggiuntivo comune di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie riguardante contratti di credito garantiti da garanzie reali conclusi tra un creditore e un’impresa debitrice.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Gli articoli da 3 a 22 e da 34 a 43 della presente direttiva si applicano a:
(a)gestori di crediti che gestiscono, agendo per conto del creditore, un contratto di credito emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione o da sue filiazioni stabilite nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile;
(b)acquirenti di crediti che acquisiscono un contratto di credito emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione o da sue filiazioni stabilite nell’Unione, mediante il quale l’acquirente di crediti assume gli obblighi del creditore ai sensi del contratto di credito, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili.
2.L’articolo 3, gli articoli da 23 a 33 e gli articoli da 39 a 43 della presente direttiva si applicano ai contratti di credito garantiti conclusi tra un creditore e un’impresa debitrice che sono garantiti da beni mobili e immobili di proprietà dell’impresa debitrice costituiti in garanzia a favore del creditore al fine di assicurare il rimborso dei crediti risultanti dal contratto di credito garantito.
3.La presente direttiva non pregiudica la tutela garantita ai consumatori a norma della direttiva 2014/17/UE, della direttiva 2008/48/CE, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e delle rispettive disposizioni nazionali di recepimento, con riferimento ai contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione.
4.Gli articoli da 3 a 22 e da 34 a 43 della presente direttiva non si applicano:
(a)alla gestione di un contratto di credito effettuata da un ente creditizio stabilito nell’Unione o da sue filiazioni stabilite nell’Unione;
(b)alla gestione di un contratto di credito che non è stato emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione o da sue filiazioni stabilite nell’Unione, tranne nei casi in cui il contratto di credito emesso è sostituito da un contratto di credito emesso da un siffatto ente o da sue filiazioni;
(c)all’acquisizione di un contratto di credito da parte di un ente creditizio stabilito nell’Unione o di sue filiazioni stabilite nell’Unione;
(d)al trasferimento di contratti di credito verificatosi prima della data di cui all’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma.
5.L’articolo 3, gli articoli da 23 a 33 e gli articoli da 34 a 43 della presente direttiva non si applicano:
(a)ai contratti di credito garantiti conclusi tra un creditore e un debitore che è un consumatore ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
(b)ai contratti di credito garantiti conclusi tra un creditore e un’impresa debitrice senza fini di lucro;
(c)ai contratti di credito garantiti conclusi tra un creditore e un’impresa debitrice che sono garantiti dalle seguenti categorie di garanzie reali:
i)contratti di garanzia finanziaria, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE;
ii)beni immobili residenziali che costituiscono la residenza principale del debitore.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
(1)«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(2)«creditore»: un ente creditizio o qualsiasi persona giuridica che ha emesso un credito nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, o un acquirente di crediti;
(3)«debitore»: una persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di credito con un creditore;
(4)«impresa debitrice»: una persona giuridica o fisica, diversa dal consumatore, che ha concluso un contratto di credito con un creditore;
(5)«contratto di credito»: un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;
(6)«contratto di credito garantito»: un contratto di credito concluso da un ente creditizio o da un’altra impresa autorizzata a emettere credito che è garantito da una delle seguenti garanzie reali:
(a)un’ipoteca, un gravame, un vincolo o un altro diritto di garanzia analogo comunemente utilizzato in uno Stato membro in relazione a beni immobili;
(b)un pegno, un gravame, un vincolo o un altro diritto di garanzia analogo comunemente utilizzato in uno Stato membro in relazione a beni mobili;
(7)«acquirente di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio o dalla filiazione di un ente creditizio che acquisisce un contratto di credito nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale;
(8)«gestore di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da sue filiazioni, che svolge una o più delle seguenti attività per conto del creditore:
(a)controlla l’esecuzione del contratto di credito;
(b)raccoglie e gestisce informazioni circa lo stato del contratto di credito, del debitore e di eventuali garanzie reali utilizzate al fine di garantire il contratto di credito;
(c)informa il debitore di qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti ai sensi del contratto di credito;
(d)fa rispettare diritti e obblighi in virtù del contratto di credito per conto del creditore, in particolare gestendo i rimborsi;
(e)rinegozia i termini e le condizioni del contratto di credito con i debitori, qualora essi non siano “intermediari del credito” come definiti all’articolo 4, punto 5, della direttiva 2014/17/UE, o all’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE;
(f)si occupa dei reclami dei debitori;
(9)«Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il gestore di crediti;
(10)«Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale, ha nominato un agente o presta servizi;
(11)«consumatore»: un consumatore quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE.
Titolo II
Gestori di crediti
Capo I
Autorizzazione dei gestori di crediti
Articolo 4
Requisiti generali
1.Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all’interno del territorio di quest’ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
2.Gli Stati membri conferiscono il potere di rilasciare tale autorizzazione alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 20, paragrafo 3.
Articolo 5
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
1.Gli Stati membri stabiliscono i seguenti requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1:
(a)il richiedente è un cittadino dell’Unione o una persona giuridica di cui all’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
(b)nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, i membri dell’organo di direzione o di amministrazione e le persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del richiedente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, ovvero, nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il richiedente stesso presentano le seguenti caratteristiche:
i)godono di sufficiente buona reputazione;
ii)possiedono un certificato penale che non riporta condanne, o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio, relativi ad attività finanziarie o all’integrità fisica;
iii)non sono oggetto di alcuna procedura di insolvenza in corso o non sono stati dichiarati falliti in precedenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;
(c)il richiedente dispone di adeguati dispositivi di governo societario e di meccanismi di controllo interno che garantiscono il rispetto dei diritti del debitore e il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, in conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito;
(d)il richiedente applica una politica adeguata a garantire il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a consulenti in materia di debito o ai servizi sociali;
(e)il richiedente dispone di adeguate e specifiche procedure interne che garantiscono la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore.
2.Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Procedure di rilascio o rifiuto dell’autorizzazione
1.Gli Stati membri stabiliscono una procedura per l’autorizzazione dei gestori di crediti che consenta al richiedente di presentare una domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie all’autorità competente dello Stato membro di origine al fine di verificare che il richiedente soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 1.
2.La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi:
(a)prova dello stato giuridico e atto costitutivo del richiedente, se del caso;
(b)indirizzo della sede principale o della sede legale del richiedente;
(c)identità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente e delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(d)prova del fatto che il richiedente e le persone di cui alla lettera c) rispettano le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
(e)prova dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
(f)prova della politica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
(g)prova delle procedure interne di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e);
(h)eventuali contratti di esternalizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1.
3.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa. Se la domanda è considerata incompleta, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il richiedente deve fornire eventuali informazioni aggiuntive e informano il richiedente quando considerano la domanda completa.
4.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa, se il richiedente rispetta le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Al termine di tale valutazione le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione, che è notificata al richiedente entro cinque giorni lavorativi.
5.Gli Stati membri assicurano che il richiedente abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, o qualora le autorità competenti non abbiano preso alcuna decisione in merito alla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa.
Articolo 7
Revoca dell’autorizzazione
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine possano revocare l’autorizzazione rilasciata a un gestore di crediti se tale gestore di crediti:
(a)non si avvale dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data del rilascio; o
(b)rinuncia espressamente all’autorizzazione; o
(c)ha cessato di esercitare l’attività di gestore di crediti da oltre sei mesi; o
(d)ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare; o
(e)non osserva più le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1; o
(f)commette una grave violazione delle norme applicabili, comprese le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva.
2.In caso di revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se il gestore di crediti presta servizi a norma dell’articolo 11.
Articolo 8
Registro dei gestori di crediti autorizzati
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano e gestiscano un registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i gestori di crediti che prestano servizi a norma dell’articolo 11.
2.Il registro è pubblicamente accessibile online ed è aggiornato periodicamente.
3.Nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata, le autorità competenti aggiornano immediatamente il registro.
Articolo 9
Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e il creditore
1.Gli Stati membri assicurano che il gestore di crediti presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all’esecuzione di un contratto di credito sulla base di un contratto scritto con il creditore.
2.Il contratto di cui al paragrafo 1 contempla quanto segue:
(a)una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti;
(b)il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità di calcolo di tale remunerazione;
(c)la misura in cui il gestore di crediti può rappresentare il creditore nei confronti del debitore;
(d)l’impegno delle parti a rispettare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale applicabili al contratto di credito, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori.
3.Gli Stati membri assicurano che il gestore di crediti conservi e mantenga la seguente documentazione per almeno 10 anni a decorrere dalla data del contratto di cui al paragrafo 1:
(a)tutta la corrispondenza con il creditore e il debitore;
(b)tutte le istruzioni ricevute dal creditore per ciascun contratto di credito che esso gestisce ed esegue per conto del creditore.
4.Gli Stati membri assicurano che il gestore di crediti metta la documentazione di cui al paragrafo 3 a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
Articolo 10
Esternalizzazione da parte di un gestore di crediti
1.Gli Stati membri provvedono affinché, laddove un gestore di crediti si avvalga di un terzo per lo svolgimento di attività che normalmente sono svolte dal medesimo gestore di crediti (il “fornitore di servizi di gestione dei crediti”), il gestore di crediti conservi la piena responsabilità di osservare tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L’esternalizzazione di tali attività di gestione dei crediti è subordinata alle seguenti condizioni:
(a)la conclusione di un contratto di esternalizzazione scritto tra il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti, in forza del quale il fornitore di servizi di gestione dei crediti è tenuto a rispettare il pertinente diritto dell’Unione o diritto nazionale applicabile al contratto di credito;
(b)gli obblighi dei gestori di crediti ai sensi della presente direttiva non possono essere delegati;
(c)il rapporto contrattuale tra i clienti e il gestore di crediti e gli obblighi contrattuali di quest’ultimo nei confronti dei clienti restano invariati;
(d)non vi sono effetti sul rispetto delle condizioni per l’autorizzazione del gestore di crediti di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
(e)l’esternalizzazione a un fornitore di servizi di gestione dei crediti non impedisce la vigilanza del gestore di crediti da parte delle autorità competenti in conformità degli articoli 12 e 20;
(f)il gestore di crediti ha accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti relative ai servizi esternalizzati al fornitore di servizi di gestione dei crediti;
(g)il gestore di crediti conserva le competenze e le risorse per poter prestare le attività esternalizzate dopo la risoluzione del contratto di esternalizzazione.
2.Gli Stati membri assicurano che il gestore di crediti conservi e mantenga la documentazione di tutte le istruzioni fornite al fornitore di servizi di gestione dei crediti per almeno 10 anni a decorrere dalla data del contratto di cui al paragrafo 1.
3.Gli Stati membri assicurano che il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti mettano le informazioni di cui al paragrafo 2 a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
Capo II
Gestione di crediti transfrontaliera
Articolo 11
Libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante
1.Gli Stati membri assicurano che il gestore di crediti che ha ottenuto l’autorizzazione in conformità dell’articolo 5 nello Stato membro di origine abbia il diritto di prestare nell’Unione i servizi contemplati in tale autorizzazione.
2.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora intenda prestare servizi in uno Stato membro ospitante, il gestore di crediti autorizzato in conformità dell’articolo 5 nello Stato membro di origine fornisca all’autorità competente dello Stato membro di origine le seguenti informazioni:
(a)lo Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti intende prestare i suoi servizi;
(b)se del caso, l’indirizzo della succursale stabilita nello Stato membro ospitante;
(c)se del caso, l’identità e l’indirizzo dell’agente nominato nello Stato membro ospitante;
(d)l’identità delle persone responsabili della direzione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;
(e)a seconda dei casi, informazioni sulle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno per garantire la conformità con la normativa applicabile al contratto di credito.
3.Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, che ne notificano immediatamente il ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano successivamente il gestore di crediti di tale notifica di ricevimento.
4.Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale se le autorità competenti dello Stato membro di origine non comunicano le informazioni.
5.Gli Stati membri assicurano che, una volta che le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2, il gestore di crediti possa iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima delle date seguenti:
(a)la data di ricezione della notifica mediante la quale le autorità competenti dello Stato membro ospitante confermano il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3;
(b)in caso di mancata ricezione della notifica di cui alla lettera a), la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3.
6.Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi l’autorità competente dello Stato membro di origine dei mutamenti intervenuti successivamente alla comunicazione delle informazioni in conformità del paragrafo 3, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5.
7.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro ospitante registrino nel registro di cui all’articolo 8 i gestori di crediti autorizzati a prestare attività di gestione dei crediti nel loro territorio e le informazioni relative allo Stato membro di origine.
Articolo 12
Vigilanza dei gestori di crediti che prestano servizi transfrontalieri
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine esaminino e valutino la conformità su base continuativa del gestore di crediti che presta servizi nello Stato membro ospitante ai requisiti della presente direttiva.
2.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di vigilare e indagare sui gestori di crediti, nonché di imporre loro sanzioni o penalità amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in relazione alle loro attività nello Stato membro ospitante.
3.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino i provvedimenti adottati nei confronti del gestore di crediti alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.
4.Gli Stati membri assicurano che, qualora un gestore di crediti domiciliato o stabilito nello Stato membro di origine abbia creato una succursale o nominato un agente nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante cooperino strettamente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente direttiva, in particolare in occasione di verifiche, indagini e ispezioni in loco in detta succursale o nei confronti di detto agente.
5.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine nell’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente direttiva chiedano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante assistenza per lo svolgimento di un’ispezione in loco presso una succursale costituita nello Stato membro ospitante o nei confronti di un agente nominato nello Stato membro ospitante.
6.Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di decidere le misure più appropriate da adottare, caso per caso, per soddisfare la richiesta di assistenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.
7.Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono di condurre ispezioni in loco per conto delle autorità competenti dello Stato membro di origine, esse informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dei risultati di tali ispezioni.
8.Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini nei confronti delle attività di gestione dei crediti realizzate nel loro territorio da un gestore di crediti autorizzato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano immediatamente i risultati di tali verifiche, ispezioni e indagini alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
9.Gli Stati membri assicurano che, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano prove che un gestore di crediti che presta servizi all’interno del loro territorio in conformità dell’articolo 11 violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate.
10.Gli Stati membri assicurano che, entro due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 8, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che hanno fornito le prove, informazioni relative a eventuali procedure amministrative o di altro tipo in rapporto alle prove fornite dallo Stato membro ospitante, oppure a sanzioni o penalità e provvedimenti correttivi imposti al gestore di crediti, oppure una decisione motivata che indichi i motivi per cui non sono state prese misure. Se è stata avviata una procedura, le autorità competenti dello Stato membro di origine informano regolarmente le autorità competenti dello Stato membro ospitante circa l’avanzamento della procedura.
11.Gli Stati membri assicurano che, se non sono state adottate misure idonee in un ragionevole lasso di tempo dopo che lo Stato membro di origine è stato informato oppure, se nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, il gestore di crediti continua a violare gli obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure in caso di urgenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di infliggere le opportune sanzioni o penalità amministrative e di adottare provvedimenti correttivi, al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva all’interno del loro territorio, dopo aver immediatamente informato le autorità competenti dello Stato membro di origine.
Titolo III
Acquirenti di crediti
Articolo 13
Diritto alle informazioni relative al contratto di credito
1.Gli Stati membri assicurano che il creditore fornisca all’acquirente di crediti tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare il valore del contratto di credito e la probabilità di recuperare il valore di tale contratto prima della stipula del contratto di trasferimento di tale contratto di credito.
2.Gli Stati membri esigono che l’ente creditizio o la filiazione dell’ente creditizio che trasferisce il contratto di credito a un acquirente di crediti informi le autorità competenti designate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 3, della presente direttiva, e dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE di quanto segue:
(a)il tipo di attività a garanzia del contratto di credito, indicando se si tratti di un contratto di credito concluso con i consumatori;
(b)il valore del contratto di credito;
(c)l’identità e l’indirizzo del debitore e dell’acquirente del credito e, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17.
3.Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 comunicano immediatamente le informazioni di cui al medesimo paragrafo e qualsiasi altra informazione ritengano necessaria per lo svolgimento dei loro compiti in conformità della presente direttiva alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’acquirente di crediti o un suo rappresentante, designato in conformità dell’articolo 17, è stabilito e alle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è stabilito o residente.
4.Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono applicate in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 14
Norme tecniche per i dati sui crediti deteriorati
1.L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati che devono essere usati dai creditori che sono enti creditizi per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, al fine di fornire agli acquirenti di crediti informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per il vaglio, l’adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione del contratto di credito.
2.L’ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il [31 dicembre 2018].
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 15
Obblighi degli acquirenti di crediti
1.Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante dell’acquirente di crediti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, designi un ente creditizio stabilito nell’Unione o una sua filiazione stabilita nell’Unione o un gestore di crediti autorizzato a svolgere attività di gestione dei crediti in relazione a contratti di credito conclusi con i consumatori.
2.Gli Stati membri assicurano che l’acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito aggiuntivo per l’acquisto di contratti di credito oltre a quelli previsti dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.
Articolo 16
Ricorso a gestori di crediti, enti creditizi o loro filiazioni
1.Gli Stati membri esigono che l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante, designato in conformità dell’articolo 17, informi le autorità competenti dello Stato membro in cui l’acquirente di crediti o il suo rappresentante sia domiciliato o stabilito dell’identità e dell’indirizzo dell’ente creditizio, della sua filiazione o del gestore di crediti che esso ha incaricato di svolgere attività di gestione di crediti in relazione al contratto di credito trasferito.
2.Se l’acquirente di crediti o il rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 incarica della gestione del credito un diverso ente creditizio o una diversa filiazione o un diverso gestore di crediti, esso ne informa le autorità competenti di cui al paragrafo 1 almeno due settimane prima di tale mutamento e indica l’identità e l’indirizzo del nuovo ente creditizio, della sua filiazione o del gestore di crediti che ha incaricato di svolgere attività di gestione di crediti in relazione al contratto di credito trasferito.
3.Gli Stati membri esigono che le autorità competenti dello Stato membro in cui l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante, designato in conformità dell’articolo 17, è domiciliato o stabilito trasmettano senza indebito ritardo alle autorità competenti responsabili della vigilanza dell’ente creditizio, della sua filiazione o del gestore di crediti di cui ai paragrafi 1 e 2 le informazioni ricevute conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
Articolo 17
Rappresentanti di acquirenti di crediti non stabiliti nell’Unione
1.Gli Stati membri dispongono che, in caso di conclusione del trasferimento del contratto di credito, l’acquirente del credito che non è domiciliato o stabilito nell’Unione abbia designato per iscritto un rappresentante domiciliato o stabilito nell’Unione.
2.Le autorità competenti si rivolgono al rappresentante di cui al paragrafo 1 in aggiunta all’acquirente di crediti o in vece di quest’ultimo in merito a tutte le questioni relative alla conformità su base continuativa alla presente direttiva e detto rappresentante è pienamente responsabile dell’osservanza degli obblighi imposti all’acquirente di crediti ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
Articolo 18
Acquirenti di crediti che eseguono direttamente un contratto di credito
1.Gli Stati membri provvedono affinché l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 comunichi alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante è domiciliato o stabilito che intende eseguire direttamente un contratto di credito e fornisca le seguenti informazioni:
(a)il tipo di attività a garanzia del contratto di credito, indicando se si tratti di un contratto di credito concluso con i consumatori;
(b)il valore del contratto di credito;
(c)l’identità e l’indirizzo del debitore e dell’acquirente del credito o del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17.
2.Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 trasmettano senza indebito ritardo le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 alle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è stabilito.
Articolo 19
Trasferimento di un contratto di credito da parte di un acquirente di crediti
1.Gli Stati membri provvedono affinché un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 che trasferisce un contratto di credito a un altro acquirente di crediti informi le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del trasferimento, dell’identità e dell’indirizzo del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17.
2.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 trasmettano senza indebito ritardo le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il nuovo acquirente di crediti e, se del caso, il suo rappresentante è domiciliato o stabilito.
TITOLO IV
Vigilanza
Articolo 20
Vigilanza da parte delle autorità competenti
1.Gli Stati membri assicurano che i gestori di crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate attività a norma dell’articolo 10 osservino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva su base continuativa e assicurano che tali attività siano oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine, intesa a valutare tale osservanza.
2.Lo Stato membro in cui l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 è domiciliato o stabilito assicura che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 siano responsabili della vigilanza in relazione agli obblighi di cui agli articoli da 15 a 19 nei confronti degli acquirenti di crediti o, se del caso, dei loro rappresentanti designati in conformità dell’articolo 17.
3.Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dello svolgimento di funzioni e compiti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
4.Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti.
5.Gli Stati membri garantiscono che siano adottate misure adeguate per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 di ottenere da acquirenti di crediti o loro rappresentanti, gestori di crediti, fornitori di servizi di gestione dei crediti a cui un gestore di crediti esternalizza attività a norma dell’articolo 10, debitori e qualsiasi altra persona o autorità pubblica le informazioni necessarie per provvedere a quanto segue:
(a)valutare la conformità su base continuativa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;
(b)indagare su eventuali violazioni di tali requisiti;
(c)imporre penalità amministrative e adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni che recepiscono l’articolo 22.
6.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative e dei poteri che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva.
Articolo 21
Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui:
(a)il potere di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione a norma dell’articolo 5;
(b)il potere di revocare un’autorizzazione a norma dell’articolo 7;
(c)il potere di svolgere ispezioni in loco ed extra loco;
(d)il potere di imporre sanzioni o penalità amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni che recepiscono l’articolo 22;
(e)il potere di sottoporre a revisione i contratti di esternalizzazione stipulati tra i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.
2.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, almeno una volta all’anno, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).
3.Gli Stati membri determinano l’entità della valutazione di cui al paragrafo 2, tenuto conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività del gestore di crediti in questione.
4.Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano periodicamente e almeno una volta all’anno le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, compresi i dettagli delle penalità amministrative inflitte o dei provvedimenti correttivi adottati.
5.Gli Stati membri assicurano che, nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante si scambino tutte le informazioni necessarie per svolgere i rispettivi compiti previsti dalla presente direttiva.
6.Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente dello Stato membro di origine possa imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all’acquirente di crediti o al suo rappresentante, designato in conformità all’articolo 17, che non soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.
Articolo 22
Penalità amministrative e provvedimenti correttivi
1.Gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono penalità amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle seguenti situazioni:
(a)il gestore di crediti si astiene dal concludere o conclude un contratto di esternalizzazione in violazione delle disposizioni che recepiscono l’articolo 10 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le funzioni commette una grave violazione delle norme giuridiche applicabili, in particolare della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva;
(b)i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno del gestore di crediti non garantiscono il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;
(c)la politica del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
(d)le procedure interne del gestore di crediti non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore in conformità degli obblighi stabiliti nelle misure nazionali di recepimento della presente direttiva;
(e)l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 non comunica le informazioni previste dalle misure nazionali che recepiscono gli articoli 16, 18 e 19;
(f)l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 non soddisfa il requisito previsto dalle misure nazionali che recepiscono l’articolo 15;
(g)l’acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle misure nazionali che recepiscono l’articolo 17.
2.Le penalità e i provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:
(a)l’annullamento dell’autorizzazione a svolgere le attività di gestore di crediti;
(b)un ordine che impone al gestore di crediti o all’acquirente di crediti o, se del caso, al suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 di porre rimedio alla violazione, nonché di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
(c)penalità amministrative pecuniarie.
3.Gli Stati membri provvedono altresì affinché le penalità amministrative e i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.
4.Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di penalità amministrativa o di altro provvedimento correttivo e il livello di tali penalità amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le seguenti circostanze, ove pertinenti:
(a)la gravità e la durata della violazione;
(b)il grado di responsabilità del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 responsabile della violazione;
(c)la capacità finanziaria del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti responsabile della violazione, anche con riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;
(d)l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dal gestore di crediti o dall’acquirente di crediti o, se del caso, dal suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 responsabile della violazione, nella misura in cui possa essere determinata;
(e)le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
(f)il livello di cooperazione che il gestore di crediti o l’acquirente di crediti responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti delle autorità competenti;
(g)precedenti violazioni da parte del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 17 responsabile della violazione;
(h)le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
5.Nei casi in cui le situazioni di cui al paragrafo 1 riguardino persone giuridiche, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti applichino le penalità amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 ai membri dell’organo di direzione o di amministrazione e alle altre persone che, ai sensi della normativa nazionale, sono responsabili della violazione.
6.Gli Stati membri assicurano che, prima di adottare qualsiasi decisione che imponga le penalità amministrative o i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti diano al gestore di crediti interessato, all’acquirente di crediti interessato o, se del caso, al suo rappresentante, designato in conformità dell’articolo 17, la possibilità di essere sentito.
7.Gli Stati membri assicurano che la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.
TITOLO V
Escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie
Articolo 23
Condizioni per il ricorso volontario all’escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie
1.Gli Stati membri provvedono affinché il creditore possa attivare il meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)il meccanismo è stato concordato per iscritto o mediante atto notarile, se così previsto dagli Stati membri, dal creditore e dall’impresa debitrice e tale contratto specifica l’evento determinante l’escussione e il periodo di tempo durante il quale l’impresa debitrice può effettuare pagamenti a seguito di tale evento al fine di scongiurare l’esecuzione di tale escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie;
(b)l’impresa debitrice è stata informata in modo chiaro dell’applicazione e delle conseguenze di tale escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie prima della conclusione del contratto di cui alla lettera a);
(c)entro quattro settimane dall’evento determinante l’escussione, o in un momento successivo se così concordato dal creditore e dall’impresa debitrice, il creditore ha notificato per iscritto all’impresa debitrice tutti gli elementi seguenti:
i)l’intenzione del creditore di realizzare le attività attraverso il meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie per soddisfare gli obblighi contrattuali del contratto di credito garantito;
ii)il tipo di misura di escussione da applicare, di cui agli articoli 25 e 26;
iii)i termini per l’esecuzione del pagamento prima del ricorso al meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie di cui alla lettera a);
iv)l’ammontare predefinito del contratto di credito garantito dovuto in forza degli obblighi contrattuali del contratto di credito garantito;
(d)l’impresa debitrice non ha effettuato il pagamento integrale come previsto nella notifica del creditore di cui alla lettera c).
Ai fini del paragrafo 1, il contratto di cui al paragrafo 1, lettera a), contiene un titolo esecutivo.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono stabilire che, nel caso in cui un’impresa debitrice abbia versato almeno l’85% dell’importo del contratto di credito garantito, il periodo ivi indicato può essere prolungato di almeno sei mesi.
2.Gli Stati membri assicurano che all’impresa debitrice non sia consentito cedere le attività costituite a garanzia dopo il ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), e che essa sia soggetta all’obbligo generale di cooperare e di fornire tutte le informazioni pertinenti ove tale meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sia esercitabile in conformità del paragrafo 1.
3.Gli Stati membri provvedono affinché il creditore conceda all’impresa debitrice un ragionevole periodo di tempo per l’esecuzione del pagamento e compia ragionevoli sforzi per evitare il ricorso a tale meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie.
Articolo 24
Escussione
1.Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile il realizzo delle garanzie reali in forza del meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie.
2.Gli Stati membri dispongono di almeno uno dei seguenti mezzi o di entrambi per il realizzo della garanzia reale di cui al paragrafo 1 per ciascun tipo di diritto di garanzia e di garanzia reale:
a)
asta pubblica;
b)
vendita tra privati.
Per ciascuno di questi mezzi, gli Stati membri possono prevedere che, ove opportuno, sia nominato un notaio, un ufficiale giudiziario o un altro pubblico ufficiale per garantire una distribuzione efficiente e rapida dei proventi della vendita e il trasferimento della garanzia reale ad un acquirente, o la tutela dei diritti del debitore.
3.Laddove gli Stati membri stabiliscano la procedura di escussione extragiudiziale mediante appropriazione, il diritto del creditore a trattenere l’attività per assolvere in tutto o in parte le obbligazioni dell’impresa debitrice è disciplinato dalle leggi vigenti in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri assicurano che, in caso di appropriazione, la differenza positiva da pagare all’impresa debitrice sia pari alla differenza tra l’importo a saldo del contratto di credito garantito e la valutazione dell’attività.
4.Ai fini del realizzo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che il creditore predisponga una valutazione delle attività al fine di determinare il prezzo di riserva nei casi di asta pubblica e vendita tra privati, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)il creditore e l’impresa debitrice concordano il valutatore da nominare;
(b)la valutazione è effettuata da un valutatore indipendente;
(c)la valutazione è equa e realistica;
(d)la valutazione è specificamente effettuata ai fini del realizzo della garanzia reale dopo l’evento determinante l’escussione;
(e)l’impresa debitrice ha il diritto di impugnare la valutazione dinanzi a un organo giurisdizionale, in conformità dell’articolo 29.
5.Ai fini della lettera a), se le parti non raggiungono un accordo sulla nomina di un valutatore ai fini del realizzo della garanzia reale di cui al paragrafo 2, il valutatore è nominato con decisione di un organo giurisdizionale, in conformità della normativa nazionale dello Stato membro in cui l’impresa debitrice è stabilita o è domiciliata.
Articolo 25
Asta pubblica
1.Gli Stati membri assicurano che il realizzo della garanzia reale mediante asta pubblica sia effettuato in conformità dei seguenti elementi:
(a)il creditore ha pubblicamente comunicato la data e il luogo dell’asta almeno 10 giorni prima dell’asta stessa;
(b)il creditore ha compiuto sforzi ragionevoli per attirare il maggior numero di potenziali compratori;
(c)il creditore ha notificato l’asta pubblica all’impresa debitrice e a qualsiasi terzo avente un interesse o un diritto rispetto all’attività, indicando la data e il luogo, almeno 10 giorni prima dell’asta stessa;
(d)prima dell’asta pubblica è stata effettuata una valutazione dell’attività;
(e)il prezzo di riserva dell’attività è almeno uguale all’importo determinato dalla valutazione prima dell’asta pubblica;
(f)l’attività può essere venduta ad un prezzo ridotto di non più del 20% rispetto all’importo determinato dalla valutazione, se si verificano entrambe le seguenti circostanze:
i)all’asta pubblica nessun compratore ha presentato un’offerta in linea con i requisiti di cui alle lettere e) ed f);
ii)esiste una minaccia di imminente deterioramento dell’attività.
2.Se l’attività non è venduta all’asta pubblica, gli Stati membri possono disporre il realizzo della garanzia reale tramite vendita tra privati.
3.Se lo Stato membro prevede che ci sia una seconda asta pubblica, si applica il paragrafo 1, lettere da a) a e), ma l’attività può essere venduta con un’ulteriore riduzione, secondo quanto stabilito dallo Stato membro.
Articolo 26
Vendita tra privati
1.Gli Stati membri assicurano che il realizzo della garanzia reale mediante vendita tra privati sia effettuato in conformità dei seguenti elementi:
(a)il creditore ha compiuto sforzi ragionevoli, che comprendono un’adeguata pubblicità, per attirare i potenziali compratori;
(b)il creditore ha notificato all’impresa debitrice e a qualsiasi terzo avente un interesse o un diritto rispetto all’attività la sua intenzione di vendere l’attività almeno 10 giorni prima dell’offerta di vendita dell’attività;
(c)prima della vendita tra privati o dell’asta pubblica ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), è stata effettuata una valutazione dell’attività;
(d)al momento dell’offerta di vendita dell’attività da privato a privato, il prezzo indicativo dell’attività è almeno pari all’importo stabilito nella valutazione di cui alla lettera c);
(e)l’attività può essere venduta ad un prezzo ridotto di non più del 20% del suo valore, se si verificano entrambe le seguenti circostanze:
i)nessun compratore ha presentato un’offerta in linea con i requisiti di cui alle lettere d) ed e) entro un termine di 30 giorni;
ii)esiste una minaccia di imminente deterioramento dell’attività.
2.Gli Stati membri assicurano che, qualora l’attività non sia stata venduta tramite vendita tra privati entro 30 giorni dall’offerta di vendita dell’attività, il creditore pubblicizzi la vendita per un periodo aggiuntivo di almeno 30 giorni prima di concludere una vendita.
3.Se lo Stato membro prevede che ci sia un secondo tentativo di vendita tra privati, si applica il paragrafo 1, lettere da a) a d), ma l’attività può essere venduta con un’ulteriore riduzione, secondo quanto stabilito dallo Stato membro.
Articolo 27
Diritti di garanzia concorrenti
Gli Stati membri provvedono affinché la priorità accordata a diritti di garanzia concorrenti nell’ambito della stessa garanzia reale non sia pregiudicata dall’esecuzione di uno di tali diritti in virtù delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
Articolo 28
Diritto di impugnare l’escussione
Gli Stati membri assicurano che l’impresa debitrice abbia il diritto di impugnare il ricorso al meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale qualora la vendita delle attività fornite come garanzia reale non sia stata effettuata conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 24, paragrafo 3, e gli articoli 25 e 26, o qualora la valutazione delle attività non sia stata effettuata conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 24, paragrafo 4.
Articolo 29
Restituzione dell’importo eccedente
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore sia tenuto a pagare all’impresa debitrice qualsiasi differenza positiva tra l’importo a saldo del contratto di credito garantito e i proventi della vendita dell’attività.
Articolo 30
Regolamento dell’importo a saldo
Fatti salvi gli articoli da 19 a 23 della direttiva (UE) 20XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, nei casi in cui l’importo realizzato a seguito del ricorso al meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sia inferiore all’importo a saldo del contratto di credito garantito, gli Stati membri possono prevedere disposizioni per il regolamento di tutte le passività nell’ambito di tale contratto in conformità della normativa nazionale vigente.
Articolo 31
Trasferimento a terzi di contratti di credito garantiti
Gli Stati membri assicurano che, se l’ente creditizio o la sua filiazione trasferisce un contratto di credito garantito che prevede il diritto di ricorrere al meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie a un terzo, quest’ultimo acquisisce il diritto di ricorrere a tale meccanismo in caso di inadempimento dell’impresa debitrice secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni dell’ente creditizio.
Articolo 32
Procedure di ristrutturazione e di insolvenza
1.La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva (UE) 20XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei confronti dell’impresa debitrice siano avviate procedure di insolvenza, il realizzo della garanzia reale in virtù delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sia subordinato alla sospensione delle azioni esecutive individuali in conformità della normativa nazionale applicabile.
Articolo 33
Raccolta dei dati
1.Gli Stati membri e, nel caso degli enti creditizi, le autorità cui compete la vigilanza sugli enti creditizi raccolgono annualmente informazioni presso i creditori circa il numero di contratti di credito garantiti che sono eseguiti mediante escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie e le tempistiche di tale escussione.
2.Gli Stati membri e, nel caso degli enti creditizi, le autorità cui compete la vigilanza sugli enti creditizi raccolgono annualmente presso i creditori le seguenti informazioni:
a)
il numero di procedimenti avviati, pendenti e conclusi in forza delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, in particolare:
i) il numero di procedimenti riguardanti beni mobili;
ii) il numero di procedimenti riguardanti beni immobili;
b)
la durata dei procedimenti dalla notifica al regolamento, ordinati per mezzo di realizzo (vendita pubblica, vendita tra privati o appropriazione);
c)
i costi medi di ciascun procedimento, in EUR;
d)
i tassi di regolamento.
3.Gli Stati membri aggregano i dati di cui al paragrafo 2 ed elaborano statistiche a partire dai dati aggregati per l’intero anno civile a partire dal DATA [OP: inserire la data del 1° gennaio successivo all’adozione del presente atto].
4.Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate annualmente alla Commissione entro il 31 marzo dell’anno civile successivo all’anno in cui i dati sono raccolti.
TITOLO VI
Misure di salvaguardia e obbligo di collaborazione
Articolo 34
Modifica del contratto di credito
Fatti salvi gli obblighi di informare il consumatore ai sensi della direttiva 2014/17/UE, della direttiva 2008/48/CE e della direttiva 93/13/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito mediante consenso o per legge, il creditore comunichi al consumatore le seguenti informazioni:
(a)una descrizione chiara e completa delle modifiche proposte;
(b)il calendario per l’attuazione di tali modifiche;
(c)i motivi per i quali il consumatore può presentare reclamo a fronte di tali modifiche;
(d)il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;
(e)il nome e l’indirizzo dell’autorità competente cui può essere presentato tale reclamo.
Articolo 35
Reclami
1.Gli Stati membri assicurano che il gestore di crediti comunichi immediatamente al debitore le seguenti informazioni:
(a)l’identità del gestore di crediti;
(b)una copia della sua autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 6;
(c)il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o stabilito e in cui il debitore può presentare un reclamo.
2.La comunicazione di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto o per via elettronica ove autorizzato ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione.
3.Gli Stati membri provvedono affinché, in tutte le successive comunicazioni con il debitore, nonché in eventuali comunicazioni telefoniche, il gestore di crediti includa o esponga le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a) e c).
4.Gli Stati membri assicurano che i gestori di crediti istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami ricevuti dai debitori.
5.Gli Stati membri assicurano che i gestori di crediti trattino i reclami dei debitori a titolo gratuito e registrino i reclami stessi e le misure adottate per darvi seguito.
6.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano e pubblichino una procedura per la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti al fine di garantire che essi siano trattati immediatamente all’atto del ricevimento.
Articolo 36
Protezione dei dati personali
La comunicazione alle persone di informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, il trattamento di tali dati personali e qualsiasi altro trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 37
Cooperazione tra autorità competenti
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 16, 18, 19 e 21 cooperino tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento dei compiti o per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali autorità coordinano inoltre le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza, nonché nell’applicazione di penalità amministrative e provvedimenti nei casi transfrontalieri.
2.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti forniscano le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
3.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente direttiva utilizzino dette informazioni unicamente nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro compiti.
4.Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista dal presente articolo.
5.L’Autorità bancaria europea facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e ne promuove la cooperazione.
Titolo VII
Modifica
Articolo 38
Modifica della direttiva 2014/17/UE
È inserito il seguente articolo 28 bis:
«Articolo 28 bis
1.In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto stesso, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.
2.Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1.»
Titolo VIII
Disposizioni finali
Articolo 39
Comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 40
Valutazione
1.Cinque anni dopo la sua entrata in vigore la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2.Se la valutazione individua sostanziali problemi in relazione al funzionamento della direttiva, la relazione illustra in che modo la Commissione intende affrontare i problemi individuati, ivi compresi le misure e i tempi dell’eventuale revisione.
Articolo 41
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia l’articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli 7 e da 9 a 12 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
3.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 42
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 43
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente