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Document 52018PC0071

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

    COM/2018/071 final - 2018/032 (NLE)

    Bruxelles, 14.2.2018

    COM(2018) 71 final

    2018/0032(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, è entrato in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 1 .

    Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, è entrato anch’esso in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 2 . A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 515/2014, le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 si applicano allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell’ambito del Fondo sicurezza interna (di seguito: “ISF-Frontiere e visti”).

    Scopo dell’ISF-Frontiere e visti è istituire un meccanismo di solidarietà che vincoli gli Stati partecipanti, nell’interesse reciproco e per conto gli uni degli altri, alle medesime norme europee in materia di controllo delle frontiere esterne. L’ISF-Frontiere e visti contribuirà a conseguire un obiettivo strategico dell’acquis di Schengen, ossia condividere la responsabilità di garantire un “livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne”, come previsto all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Costituisce pertanto uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

    L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso, e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, poiché i rispettivi accordi di associazione non prevedono tali disposizioni.

    Scopo del progetto di accordo con la Svizzera (di seguito: “il paese associato”) è stabilire le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, e consentire alla Commissione di assumere la responsabilità finale per l’esecuzione del bilancio dello strumento nel paese associato e di definire il contributo di tale paese al bilancio dell’Unione in relazione allo strumento.

    Per quanto concerne i controlli finanziari e di bilancio, gli Stati membri sono soggetti a obblighi orizzontali (ad esempio la competenza della Corte dei conti e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF) derivanti direttamente dai trattati o dal diritto derivato dell’Unione. Tali obblighi si applicano agli Stati membri direttamente e quindi non sono prescritti dal regolamento (UE) n. 515/2014. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 essi devono essere estesi ai paesi associati mediante il progetto di accordo.

    Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi e altre irregolarità, il regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che il personale della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF abbia possibilità di accesso idonee per lo svolgimento dei controlli. L’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 514/2014 aggiunge che gli accordi di cooperazione con paesi terzi abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali audit, ispezioni in loco e indagini. Tale disposizione è pertanto prevista dal progetto di accordo.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Non pertinente.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    Non pertinente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Ponendosi come obiettivo la conclusione di accordi tra l’Unione e la Svizzera sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione, la presente proposta relativa alla conclusione dell’accordo si basa sull’articolo 77, paragrafo 2, e sull’articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Necessità della decisione proposta

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, è necessario concludere l’accordo con la Svizzera per stabilire le disposizioni sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione.

    Proporzionalità

    Non pertinente.

    Scelta dell’atto giuridico

    Non pertinente.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non pertinente.

    Assunzione e uso di perizie

    Non pertinente.

    Valutazione d’impatto

    Non pertinente, considerando che la proposta è collegata alla gestione del programma ed è finalizzata alla firma di un accordo internazionale che è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    L’articolo 10 e l’allegato del progetto di accordo illustrano le disposizioni relative al contributo finanziario annuale del paese associato al bilancio del Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti e il loro possibile adeguamento alla situazione di cui all’allegato.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Applicazione territoriale

    Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Di conseguenza, anche il presente accordo con la Svizzera si basa sull’acquis di Schengen.

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. A norma dell’articolo 4 di tale protocollo, la Danimarca decide, entro sei mesi dall’adozione della presente proposta da parte del Consiglio, se intende recepire la decisione proposta nel proprio diritto interno.

    Dato che la presente proposta costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano, detti Stati non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione, a norma, rispettivamente, delle decisioni 2000/365/CE del Consiglio 4 e 2002/192/CE del Consiglio 5 .

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    L’articolo 17 dell’accordo specifica le disposizioni applicabili in materia di relazioni e monitoraggio. Entro il 15 febbraio di ogni anno, sino al 2022 incluso, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale sul precedente esercizio finanziario.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non pertinente.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Non necessaria.

    In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l’accordo con la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.

     

    2018/0032 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo 6 ,

    considerando quanto segue:

    (1)In conformità della decisione 2017/XXX del Consiglio, del [...], l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (di seguito: “l’accordo”) è stato firmato dalla Commissione il [...], fatta salva la sua conclusione.

    (2)Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 stabilisce che i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen devono partecipare allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

    (3)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

    (4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 8 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

    (5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 9 ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (6)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell’Unione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.
    (2)    GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.
    (3)    GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
    (4)    Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
    (5)    Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
    (6)    GU C , , pag. .
    (7)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
    (8)    Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
    (9)    Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
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    Bruxelles,14.2.2018

    COM(2018) 71 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020


    ALLEGATO

    L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata “l’Unione”,

    e

    LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata “la Svizzera”,

    di seguito denominate “le Parti”

    VISTO l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 1 (di seguito “l’accordo di associazione con la Svizzera”),

    CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

    (1)L’Unione ha istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

    (2)Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione con la Svizzera.

    (3)Poiché il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha un impatto diretto sull’applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 515/2014, incidendo pertanto sul quadro giuridico di quest’ultimo, e poiché le procedure stabilite nell’accordo di associazione con la Svizzera sono state applicate per l’adozione del regolamento (UE) n. 514/2014, che è stata notificata alla Svizzera, le Parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione con la Svizzera, nella misura in cui è necessario per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014.

    (4)L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen - tra cui la Svizzera - partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

    (5)Lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna (“ISF-Frontiere e visti”), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell’acquis di Schengen concepito ai fini della ripartizione degli oneri e del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati associati.

    (6)L’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 stabilisce norme sulla gestione indiretta applicabili laddove funzioni di esecuzione del bilancio siano affidate a paesi terzi, compresi Stati associati.

    (7)    L’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che le spese sostenute nel 2014 siano ammissibili anche se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale, in modo da facilitare la transizione tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo sicurezza interna. Analogamente, è importante che il presente accordo tenga conto dello stesso obiettivo. Dato che il presente accordo non è entrato in vigore prima della fine del 2014, è fondamentale garantire l’ammissibilità delle spese sostenute prima della designazione ufficiale dell’autorità responsabile e fino a tale designazione, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile.

    (8)Per facilitare il calcolo e l’uso dei contributi annuali della Svizzera all’ISF-Frontiere e visti, i suoi contributi per il periodo 2014-2020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018, i contributi annuali sono stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2019 e 2020 saranno stabiliti nel 2019 sulla base del prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti all’ISF-Frontiere e visti, tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera all’ISF-Frontiere e visti in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.

    Articolo 2

    Gestione finanziaria e controllo

    1.    La Svizzera adotta le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito denominato “TFUE”) e dal diritto dell’Unione basato sul TFUE.

    Le disposizioni del TFUE e del diritto derivato di cui al primo comma sono le seguenti:

    (a)articolo 287, paragrafi 1, 2 e 3, del TFUE;

    (b)articoli 30, 32 e 57, articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), articolo 60, articolo 79, paragrafo 2, e articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

    (c)articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione 5 ;

    (d)regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 6 ;

    (e)regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

    Le Parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.

    2.    La Svizzera applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1 conformemente al presente accordo.

    Articolo 3

    Rispetto del principio di sana gestione finanziaria

    I fondi assegnati alla Svizzera nell’ambito dell’ISF-Frontiere e visti sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

    Articolo 4

    Rispetto del principio che vieta i conflitti d’interesse

    Gli agenti finanziari e le altre persone partecipanti all’esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo sul territorio della Svizzera non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione.

    Articolo 5

    Esecuzione

    Le decisioni della Commissione che impongano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio della Svizzera.

    L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità della decisione, dall’autorità nazionale che il governo della Svizzera designerà a tal fine, e viene comunicata alla Commissione.

    Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest’ultima può ottenere l’esecuzione forzata secondo la legislazione nazionale, richiedendola direttamente all’autorità competente.

    L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Svizzera.

    Articolo 6

    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode

    1.La Svizzera:

    (a)combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Svizzera;

    (b)adotta, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adotta per combattere contro la frode che lede i propri interessi finanziari; e

    (c)coordina l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con gli Stati membri e con la Commissione.

    2.La Svizzera adotta misure equivalenti a quelle adottate dall’Unione conformemente all’articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.

    Le Parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall’Unione conformemente al citato articolo.

    Articolo 7

    Verifiche e ispezioni in loco effettuati dalla Commissione (OLAF)

    Fatti salvi i diritti conferitile dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione all’ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio della Svizzera nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

    Le autorità della Svizzera agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

    Articolo 8

    Corte dei conti

    In virtù dell’articolo 287, paragrafo 3, del TFUE e della parte prima, titolo X, capo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda l’ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione nel territorio della Svizzera, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

    Il controllo della Corte dei conti in Svizzera si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Svizzera cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

    La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell’articolo 7 del presente accordo.

    Articolo 9

    Appalti pubblici

    La Svizzera applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici secondo le disposizioni dell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo relativo agli appalti pubblici) 8 e dell’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici 9 . 

    La Svizzera fornisce alla Commissione una descrizione delle sue procedure in materia di appalti pubblici.

    Fornisce inoltre, in ogni relazione annuale di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, informazioni sulle procedure in materia di appalti pubblici applicate.

    Articolo 10

    Contributi finanziari

    1.Per gli anni dal 2016 al 2018, la Svizzera provvede a versamenti annuali al bilancio dell’ISF-Frontiere e visti conformemente alla tabella seguente:

    (in EUR)

    2016

    2017

    2018

    Svizzera

    25 106 140

    25 106 140

    25 106 140

    2.I contributi della Svizzera per gli anni 2019 e 2020 saranno calcolati con riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL) ed espressi in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all’ISF-Frontiere e visti, secondo la formula descritta nell’allegato.

    3.La Svizzera versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

    Articolo 11

    Uso dei contributi finanziari

    1.L’importo totale dei pagamenti annuali del 2016 e 2017 è assegnato come segue:

    (a)il 75% alla revisione intermedia di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;

    (b)il 15% allo sviluppo di sistemi informatici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l’adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione entro il 30 giugno 2017;

    (c)il 10% alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

    Qualora l’importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

    Se il presente accordo non entra in vigore né è applicato a titolo provvisorio entro il 1° giugno 2017, il contributo totale della Svizzera è utilizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.L’importo totale dei pagamenti annuali del 2018, del 2019 e del 2020 è assegnato come segue:

    (a)il 40% alle azioni specifiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;

    (b)il 50% allo sviluppo di sistemi informatici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l’adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione entro il 31 dicembre 2018;

    (c)il 10% alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

    Qualora l’importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

    3.Gli importi aggiuntivi assegnati alla revisione intermedia, alle azioni dell’Unione, alle azioni specifiche o allo sviluppo di sistemi informatici sono utilizzati secondo la rispettiva procedura prevista da una delle seguenti disposizioni:

    (a)articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014;

    (b)articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014;

    (c)articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014;

    (d)articolo 15, secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014.

    4.    Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 181 424 EUR dei contributi versati dalla Svizzera per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente accordo da parte della Svizzera.

    Articolo 12

    Riservatezza

    Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione e dal diritto della Svizzera. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi hanno accesso a motivo delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

    Articolo 13

    Designazione dell’autorità responsabile

    1.    La Svizzera notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale dell’autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa nell’ambito dell’ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l’approvazione del programma nazionale.

    2.    La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell’organismo dei criteri di designazione riguardanti l’ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dal regolamento (UE) n. 514/2014 o sulla base del medesimo.

    3.    La designazione dell’autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l’autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell’autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un’istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell’audit dell’amministrazione. L’organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall’autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, la Svizzera può considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall’audit e dal controllo emerge che l’organismo designato non rispetta più i criteri di designazione, la Svizzera adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento dei compiti di tale organismo, fra l’altro mettendo fine alla designazione. 

    Articolo 14

    Definizione dell’esercizio finanziario

    Ai fini del presente accordo, l’esercizio finanziario di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell’anno «N-1» al 15 ottobre dell’anno «N».

    Articolo 15

    Ammissibilità delle spese

    In deroga all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sostenute sono ammissibili se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell’articolo 13 del presente accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima della designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile.

    Articolo 16

    Richiesta di pagamento del saldo annuale

    1.    Entro il 15 febbraio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, la Svizzera presenta alla Commissione i documenti e le informazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione il parere di cui all’articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell’anno che segue l’esercizio finanziario.

    I documenti presentati in virtù del presente paragrafo fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

    2.    I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

    Articolo 17

    Relazione sull’attuazione

    In deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del programma nazionale nel precedente esercizio finanziario entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso, e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

    La prima relazione annuale sull’attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all’entrata in vigore del presente accordo o all’inizio della sua applicazione provvisoria.

    La prima relazione riguarda gli esercizi finanziari dal 2014 in poi fino all’esercizio finanziario precedente a quello in cui dev’essere presentata la prima relazione annuale conformemente al paragrafo 2.

    La Svizzera presenta una relazione finale sull’attuazione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

    Articolo 18

    Sistema di scambio di dati elettronici

    A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra la Svizzera e la Commissione si svolgono mediante un sistema di scambio elettronico di dati istituito a tale scopo dalla Commissione.

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    1.Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente accordo.

    2.Le Parti approvano il presente accordo conformemente alle loro rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

    3.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell’ultima notifica di cui al paragrafo 2.

    4.Le Parti applicano il presente accordo, ad eccezione dell’articolo 5, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali obblighi costituzionali.

    Articolo 20

    Validità e denuncia

    1.L’Unione o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le Parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

    2.Il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l’accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo 3, o all’articolo 17 di quest’ultimo.

    Articolo 21

    Lingue

    Il presente accordo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.


    ALLEGATO

    Formula per calcolare i contributi finanziari per gli anni 2019 e 2020 e modalità di pagamento

    (1)Il contributo finanziario della Svizzera all’ISF-Frontiere e visti di cui all’articolo 5, paragrafo 7, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014 per gli anni 2019 e 2020 è calcolato come riportato di seguito.

    Per ogni anno dal 2013 al 2017, le cifre definitive del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo 2019 sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all’ISF-Frontiere e visti per lo stesso anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni 2013-2017 è applicata alla somma degli stanziamenti annuali effettivi per l’ISF-Frontiere e visti per gli anni 2014-2019 e dello stanziamento d’impegno annuale per l’ISF-Frontiere e visti per il 2020, compreso nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, per ottenere l’importo totale a carico della Svizzera nell’intero periodo di attuazione dell’ISF-Frontiere e visti. Da tale importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dalla Svizzera in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, per ottenere l’importo totale dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Metà di tale importo è versato nel 2019 e l’altra metà nel 2020.

    (2)Il contributo finanziario è pagato in euro.

    (3)Entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito la Svizzera versa il corrispondente contributo finanziario. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all’applicazione di interessi di mora sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

    (1)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
    (2)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
    (3)    Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).
    (4)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 18).
    (5)    Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
    (6)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
    (7)    Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
    (8)    GU L 336 del 23.12.1994, pag. 273.
    (9)    GU L 114 del 30.4.2002, pag. 430.
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