COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,14.2.2018
COM(2018) 71 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
ALLEGATO
L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata “l’Unione”,
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata “la Svizzera”,
di seguito denominate “le Parti”
VISTO l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito “l’accordo di associazione con la Svizzera”),
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1)L’Unione ha istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione con la Svizzera.
(3)Poiché il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ha un impatto diretto sull’applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 515/2014, incidendo pertanto sul quadro giuridico di quest’ultimo, e poiché le procedure stabilite nell’accordo di associazione con la Svizzera sono state applicate per l’adozione del regolamento (UE) n. 514/2014, che è stata notificata alla Svizzera, le Parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione con la Svizzera, nella misura in cui è necessario per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014.
(4)L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen - tra cui la Svizzera - partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
(5)Lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna (“ISF-Frontiere e visti”), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell’acquis di Schengen concepito ai fini della ripartizione degli oneri e del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati associati.
(6)L’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla gestione indiretta applicabili laddove funzioni di esecuzione del bilancio siano affidate a paesi terzi, compresi Stati associati.
(7)
L’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che le spese sostenute nel 2014 siano ammissibili anche se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale, in modo da facilitare la transizione tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo sicurezza interna. Analogamente, è importante che il presente accordo tenga conto dello stesso obiettivo. Dato che il presente accordo non è entrato in vigore prima della fine del 2014, è fondamentale garantire l’ammissibilità delle spese sostenute prima della designazione ufficiale dell’autorità responsabile e fino a tale designazione, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile.
(8)Per facilitare il calcolo e l’uso dei contributi annuali della Svizzera all’ISF-Frontiere e visti, i suoi contributi per il periodo 2014-2020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018, i contributi annuali sono stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2019 e 2020 saranno stabiliti nel 2019 sulla base del prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti all’ISF-Frontiere e visti, tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera all’ISF-Frontiere e visti in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.
Articolo 2
Gestione finanziaria e controllo
1.
La Svizzera adotta le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito denominato “TFUE”) e dal diritto dell’Unione basato sul TFUE.
Le disposizioni del TFUE e del diritto derivato di cui al primo comma sono le seguenti:
(a)articolo 287, paragrafi 1, 2 e 3, del TFUE;
(b)articoli 30, 32 e 57, articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), articolo 60, articolo 79, paragrafo 2, e articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
(c)articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione;
(d)regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio;
(e)regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le Parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.
2.
La Svizzera applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1 conformemente al presente accordo.
Articolo 3
Rispetto del principio di sana gestione finanziaria
I fondi assegnati alla Svizzera nell’ambito dell’ISF-Frontiere e visti sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.
Articolo 4
Rispetto del principio che vieta i conflitti d’interesse
Gli agenti finanziari e le altre persone partecipanti all’esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo sul territorio della Svizzera non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione.
Articolo 5
Esecuzione
Le decisioni della Commissione che impongano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio della Svizzera.
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità della decisione, dall’autorità nazionale che il governo della Svizzera designerà a tal fine, e viene comunicata alla Commissione.
Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest’ultima può ottenere l’esecuzione forzata secondo la legislazione nazionale, richiedendola direttamente all’autorità competente.
L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Svizzera.
Articolo 6
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode
1.La Svizzera:
(a)combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Svizzera;
(b)adotta, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adotta per combattere contro la frode che lede i propri interessi finanziari; e
(c)coordina l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con gli Stati membri e con la Commissione.
2.La Svizzera adotta misure equivalenti a quelle adottate dall’Unione conformemente all’articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.
Le Parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall’Unione conformemente al citato articolo.
Articolo 7
Verifiche e ispezioni in loco effettuati dalla Commissione (OLAF)
Fatti salvi i diritti conferitile dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione all’ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio della Svizzera nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.
Le autorità della Svizzera agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
Articolo 8
Corte dei conti
In virtù dell’articolo 287, paragrafo 3, del TFUE e della parte prima, titolo X, capo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda l’ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione nel territorio della Svizzera, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.
Il controllo della Corte dei conti in Svizzera si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Svizzera cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell’articolo 7 del presente accordo.
Articolo 9
Appalti pubblici
La Svizzera applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici secondo le disposizioni dell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo relativo agli appalti pubblici) e dell’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.
La Svizzera fornisce alla Commissione una descrizione delle sue procedure in materia di appalti pubblici.
Fornisce inoltre, in ogni relazione annuale di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, informazioni sulle procedure in materia di appalti pubblici applicate.
Articolo 10
Contributi finanziari
1.Per gli anni dal 2016 al 2018, la Svizzera provvede a versamenti annuali al bilancio dell’ISF-Frontiere e visti conformemente alla tabella seguente:
(in EUR)
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2016
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2017
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2018
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Svizzera
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25 106 140
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25 106 140
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25 106 140
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2.I contributi della Svizzera per gli anni 2019 e 2020 saranno calcolati con riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL) ed espressi in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all’ISF-Frontiere e visti, secondo la formula descritta nell’allegato.
3.La Svizzera versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.
Articolo 11
Uso dei contributi finanziari
1.L’importo totale dei pagamenti annuali del 2016 e 2017 è assegnato come segue:
(a)il 75% alla revisione intermedia di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;
(b)il 15% allo sviluppo di sistemi informatici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l’adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione entro il 30 giugno 2017;
(c)il 10% alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.
Qualora l’importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.
Se il presente accordo non entra in vigore né è applicato a titolo provvisorio entro il 1° giugno 2017, il contributo totale della Svizzera è utilizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2.L’importo totale dei pagamenti annuali del 2018, del 2019 e del 2020 è assegnato come segue:
(a)il 40% alle azioni specifiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;
(b)il 50% allo sviluppo di sistemi informatici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l’adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione entro il 31 dicembre 2018;
(c)il 10% alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.
Qualora l’importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.
3.Gli importi aggiuntivi assegnati alla revisione intermedia, alle azioni dell’Unione, alle azioni specifiche o allo sviluppo di sistemi informatici sono utilizzati secondo la rispettiva procedura prevista da una delle seguenti disposizioni:
(a)articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014;
(b)articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014;
(c)articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014;
(d)articolo 15, secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014.
4.
Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 181 424 EUR dei contributi versati dalla Svizzera per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente accordo da parte della Svizzera.
Articolo 12
Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione e dal diritto della Svizzera. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi hanno accesso a motivo delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.
Articolo 13
Designazione dell’autorità responsabile
1.
La Svizzera notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale dell’autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa nell’ambito dell’ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l’approvazione del programma nazionale.
2.
La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell’organismo dei criteri di designazione riguardanti l’ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dal regolamento (UE) n. 514/2014 o sulla base del medesimo.
3.
La designazione dell’autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l’autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell’autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un’istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell’audit dell’amministrazione. L’organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall’autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, la Svizzera può considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall’audit e dal controllo emerge che l’organismo designato non rispetta più i criteri di designazione, la Svizzera adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento dei compiti di tale organismo, fra l’altro mettendo fine alla designazione.
Articolo 14
Definizione dell’esercizio finanziario
Ai fini del presente accordo, l’esercizio finanziario di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell’anno «N-1» al 15 ottobre dell’anno «N».
Articolo 15
Ammissibilità delle spese
In deroga all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sostenute sono ammissibili se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell’articolo 13 del presente accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima della designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile.
Articolo 16
Richiesta di pagamento del saldo annuale
1.
Entro il 15 febbraio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, la Svizzera presenta alla Commissione i documenti e le informazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione il parere di cui all’articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell’anno che segue l’esercizio finanziario.
I documenti presentati in virtù del presente paragrafo fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.
2.
I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.
Articolo 17
Relazione sull’attuazione
In deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del programma nazionale nel precedente esercizio finanziario entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso, e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.
La prima relazione annuale sull’attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all’entrata in vigore del presente accordo o all’inizio della sua applicazione provvisoria.
La prima relazione riguarda gli esercizi finanziari dal 2014 in poi fino all’esercizio finanziario precedente a quello in cui dev’essere presentata la prima relazione annuale conformemente al paragrafo 2.
La Svizzera presenta una relazione finale sull’attuazione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.
Articolo 18
Sistema di scambio di dati elettronici
A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra la Svizzera e la Commissione si svolgono mediante un sistema di scambio elettronico di dati istituito a tale scopo dalla Commissione.
Articolo 19
Entrata in vigore
1.Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente accordo.
2.Le Parti approvano il presente accordo conformemente alle loro rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
3.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell’ultima notifica di cui al paragrafo 2.
4.Le Parti applicano il presente accordo, ad eccezione dell’articolo 5, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali obblighi costituzionali.
Articolo 20
Validità e denuncia
1.L’Unione o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le Parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.
2.Il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l’accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo 3, o all’articolo 17 di quest’ultimo.
Articolo 21
Lingue
Il presente accordo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO
Formula per calcolare i contributi finanziari per gli anni 2019 e 2020 e modalità di pagamento
(1)Il contributo finanziario della Svizzera all’ISF-Frontiere e visti di cui all’articolo 5, paragrafo 7, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014 per gli anni 2019 e 2020 è calcolato come riportato di seguito.
Per ogni anno dal 2013 al 2017, le cifre definitive del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo 2019 sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all’ISF-Frontiere e visti per lo stesso anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni 2013-2017 è applicata alla somma degli stanziamenti annuali effettivi per l’ISF-Frontiere e visti per gli anni 2014-2019 e dello stanziamento d’impegno annuale per l’ISF-Frontiere e visti per il 2020, compreso nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, per ottenere l’importo totale a carico della Svizzera nell’intero periodo di attuazione dell’ISF-Frontiere e visti. Da tale importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dalla Svizzera in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, per ottenere l’importo totale dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Metà di tale importo è versato nel 2019 e l’altra metà nel 2020.
(2)Il contributo finanziario è pagato in euro.
(3)Entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito la Svizzera versa il corrispondente contributo finanziario. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all’applicazione di interessi di mora sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.