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Document 52018M8701
Prior notification of a concentration (Case M.8701 — Edison/GNVI) (Text with EEA relevance. )
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8701 — Edison/GNVI) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8701 — Edison/GNVI) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
GU C 6 del 9.1.2018, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8701 — Edison/GNVI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 6/06)
1. |
In data 22 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Edison acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di GNVI. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Edison: produzione e fornitura di energia elettrica; prospezione, produzione, distribuzione e fornitura di gas naturale. Edison opera principalmente in Italia, ma anche in altri paesi europei come Svizzera, Grecia, Ungheria, Bulgaria e Romania; — GNVI: fornitura di energia elettrica e gas naturale. GNVI opera in Italia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8701 — Edison/GNVI Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).