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Document 52018IP0356

P8_TA(2018)0356 Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI))

GU C 433 del 23.12.2019, p. 183–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 433/183


P8_TA(2018)0356

Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI))

(2019/C 433/23)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1),

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2),

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (3),

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (4),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (5),

vista la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi) (6),

visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS) (7) nell'aprile 2018, e i relativi allegati,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 novembre 2016 nelle cause C-673/13 P (Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe) e C-442/14 (Bayer CropScience/Collegio per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti], presentata dalla Commissione (8),

visti il mandato e i lavori della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (PEST) del Parlamento europeo,

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0268/2018),

A.

considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 (in appresso "il regolamento") ha rivelato che gli obiettivi della protezione della salute umana e animale e dell'ambiente non sono conseguiti pienamente e che potrebbero essere apportati miglioramenti per conseguire tutti gli obiettivi del regolamento;

B.

considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento dovrebbe essere considerata in congiunto con la politica generale dell'UE in materia di pesticidi, compresi la direttiva 2009/128/CE [direttiva sull'utilizzo sostenibile], il regolamento (UE) n. 528/2012 [regolamento sui biocidi], il regolamento (CE) n. 396/2005 [regolamento sui livelli massimi di residui] e il regolamento (CE) n. 178/2002 [legislazione alimentare generale];

C.

considerando che l'attuazione del regolamento non si sta rivelando soddisfacente e che dovrebbe essere in linea con le politiche dell'UE pertinenti, anche in materia di pesticidi;

D.

considerando che le prove disponibili dimostrano che l'attuazione pratica dei tre principali strumenti del regolamento – approvazioni, autorizzazioni e applicazione delle decisioni normative – può essere migliorata e non garantisce il completo conseguimento degli obiettivi del regolamento;

E.

considerando che alcune disposizioni del regolamento non sono state affatto applicate dalla Commissione, in particolare l'articolo 25 sull'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e l'articolo 27 su un elenco negativo di coformulanti inaccettabili;

F.

considerando che altre disposizioni chiave, quali l'applicazione dei criteri di esclusione per le sostanze attive con proprietà di interferenti endocrini, hanno registrato notevoli ritardi in conseguenza del comportamento illegittimo della Commissione;

G.

considerando che le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito all'approccio di valutazione, così come stabilito dalla legge, soprattutto riguardo a chi debba presentare gli studi scientifici e le prove a supporto delle valutazioni delle sostanze attive e il ricorso all'approccio basato sul rischio durante queste valutazioni;

H.

considerando che l'onere della prova deve rimanere a carico del richiedente, in modo da garantire che il denaro pubblico non sia speso per studi che possano alla fine favorire gli interessi privati; che, allo stesso tempo, occorre garantire la trasparenza in ogni fase della procedura di autorizzazione, in piena conformità con i diritti di proprietà intellettuale, garantendo nel contempo che i principi di buona pratica di laboratorio siano costantemente difesi in tutta l'Unione;

I.

considerando che sussistono preoccupazioni associate all'attuazione pratica dell'approccio di valutazione stabilito; che, in particolare, sussistono serie preoccupazioni in merito all'armonizzazione incompleta dei requisiti sui dati e delle metodologie utilizzati che può ostacolare il processo di valutazione;

J.

considerando che l'operato delle autorità nazionali competenti è stato riconosciuto come un fattore importante che incide sulla valutazione delle sostanze attive; che sussistono differenze sostanziali tra gli Stati membri in termini di competenze e personale disponibili; che il regolamento e i pertinenti requisiti giuridici di sostegno non sono attuati in modo uniforme negli Stati membri, con conseguenti implicazioni significative per la salute e l'ambiente;

K.

considerando che la trasparenza in tutte le fasi della procedura di approvazione dovrebbe essere migliorata e che l'aumento della trasparenza può contribuire a incoraggiare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema che disciplina i prodotti fitosanitari; che anche la trasparenza dell'autorizzazione in relazione alle attività delle autorità competenti è in molti casi insoddisfacente; che la Commissione ha proposto di modificare la legislazione alimentare generale al fine di rispondere alle preoccupazioni relative ai dati e alle prove fornite durante il processo di valutazione e di aumentare la trasparenza;

L.

considerando che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, che hanno luogo esclusivamente a livello nazionale, spesso registrano ritardi nelle decisioni di gestione del rischio; che ciò porta in alcuni casi a un aumento delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in regime di deroga, a norma dell'articolo 53 del regolamento; che in alcuni casi tali deroghe vengono impiegate contro l'intenzione iniziale del legislatore;

M.

considerando che il regolamento introduce una disposizione a norma della quale la difesa integrata avrebbe dovuto essere inserita nei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme di condizionalità della politica agricola comune, e che ciò non è ancora avvenuto;

N.

considerando che le prove disponibili dimostrano che la presente normativa dell'UE rafforza gli sforzi e le azioni nazionali e aggiunge loro valore;

O.

considerando che spesso le alternative sono prese seriamente in considerazione soltanto dopo che sono stati modificati i requisiti giuridici; che ad esempio, nel caso del divieto generalizzato dei neonicotinoidi, la valutazione più recente (30 maggio 2018) (9) suggerisce che esistono alternative non chimiche prontamente disponibili per il 78 % degli usi di neonicotinoidi;

P.

considerando che, dal 31 maggio 2016, non sono state presentate per essere approvate nuove sostanze attive; che l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare quelli a basso rischio, sono importanti;

Q.

considerando che la disponibilità sul mercato di pesticidi contraffatti è motivo di reale preoccupazione; che i pesticidi contraffatti possono essere dannosi per l'ambiente e anche nuocere all'efficacia del regolamento;

Conclusioni principali

1.

ritiene che l'UE rappresenti il livello adeguato al quale dovrebbero proseguire le azioni normative in materia di pesticidi;

2.

sottolinea che le misure ambientali volte a prevenire, limitare e contenere la diffusione di patogeni e parassiti devono rimanere al centro di tutte le iniziative attuali e future;

3.

ritiene che l'adozione e l'attuazione del regolamento rappresentino un passo avanti significativo rispetto al passato per quanto concerne il trattamento dei prodotti fitosanitari nell'UE;

4.

sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo di prodotti nuovi, poiché spesso esse non dispongono delle considerevoli risorse che sono necessarie nel processo di sviluppo e di approvazione delle nuove sostanze;

5.

esprime preoccupazione per il fatto che il regolamento non sia stato attuato in maniera efficace e che, di conseguenza, i suoi obiettivi relativi alla produzione agricola e all'innovazione non siano conseguiti nella pratica; sottolinea che, in parte a causa del basso livello di innovazione, il numero di sostanze attive pesticide sta diminuendo;

6.

ricorda che è fortemente necessario un approccio integrativo e che occorre integrare nella valutazione il regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi (10), utilizzandone i risultati per ridurre le quantità, riducendo pertanto al minimo i rischi e il loro impatto negativo sulla salute e sull'ambiente;

7.

osserva che gli obiettivi e gli strumenti del regolamento e la sua attuazione non sono sempre sufficientemente in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, salute, benessere degli animali, sicurezza alimentare, qualità dell'acqua, cambiamenti climatici, utilizzo sostenibile dei pesticidi e livelli massimi di residui di pesticidi nei prodotti alimentari e nei mangimi;

8.

esprime preoccupazione riguardo al fatto che l'attuazione del regolamento per quanto riguarda l'uso di animali nelle prove di identificazione dei pericoli e di valutazione del rischio non sia in linea con i requisiti relativi ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, di cui alla direttiva 2010/63/UE sugli esperimenti sugli animali, e che il biodosaggio biennale per la cancerogenicità possa produrre risultati controversi (11);

9.

ricorda che il principio di precauzione è un principio generale dell'Unione sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che tale principio mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso decisioni preventive in caso di rischio;;

10.

ritiene inaccettabile che i requisiti di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti non siano stati ancora applicati, contrariamente all'articolo 25 del regolamento;

11.

ritiene inaccettabile che non sia ancora stato adottato l'elenco negativo di coformulanti, specialmente dopo il divieto dell'ammina di sego polietossilata in combinazione con il glifosato, che ha evidenziato gli effetti negativi che possono avere alcuni coformulanti;

12.

prende atto della valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 1107/2009, in corso di esecuzione da parte della Commissione, e del suo previsto completamento entro novembre del 2018; auspica che le risultanze di tale valutazione forniscano una base adeguata ai colegislatori per discutere la futura evoluzione del regolamento;

13.

esprime preoccupazione per il costante aumento dell'uso delle autorizzazioni di emergenza concesse a norma dell'articolo 53 in alcuni Stati membri e per i casi individuati di abuso delle medesime; osserva che alcuni Stati membri ricorrono all'articolo 53 in misura significativamente maggiore rispetto ad altri; prende atto dell'assistenza tecnica fornita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento in merito all'esame del ricorso alle autorizzazioni di emergenza; prende atto dei risultati dell'indagine dell'EFSA concernente le autorizzazioni di emergenza nel 2017 relative a tre neonicotinoidi, da cui è emerso che, sebbene alcune autorizzazioni di emergenza fossero necessarie ed entro i parametri stabiliti dalla normativa, altre non erano giustificate; ritiene fondamentale che gli Stati membri forniscano i dati necessari per consentire all'EFSA di svolgere efficacemente il suo mandato;

14.

sottolinea l'importanza di un processo decisionale informato dalla scienza normativa, che produca prove verificabili e ripetibili utilizzando principi scientifici concordati a livello internazionale in merito ad aspetti quali linee guida, buone pratiche di laboratorio e ricerca sottoposta a valutazione inter pares;

15.

esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione incompleta dei requisiti relativi ai dati e alle prove in alcuni settori scientifici conduce a metodi di lavoro inefficienti, alla mancanza di fiducia tra le autorità nazionali e a ritardi nella procedura di autorizzazione, il che può avere effetti negativi sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla produzione agricola;

16.

deplora la limitata disponibilità pubblica di informazioni sulla procedura di valutazione e autorizzazione, nonché l'accesso limitato alle informazioni; si rammarica che il livello di trasparenza degli Stati membri relatori (quando operano nel quadro della procedura di approvazione) sia basso e suggerisce che l'accessibilità e la facilità d'impiego delle informazioni nella fase relativa all'EFSA potrebbero essere migliorate, e che la trasparenza nella fase di gestione del rischio appaia insufficiente e sia anche considerata problematica dalle parti interessate; plaude agli sforzi profusi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per aumentare la trasparenza e la facilità d'uso attraverso il suo sito web e ritiene che questo modello possa essere utilizzato in futuro per migliorare la trasparenza;

17.

sottolinea che la credibilità del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dipende fortemente dalla fiducia del pubblico nei confronti delle agenzie europee, da cui provengono i pareri scientifici su cui si fondano le approvazioni e la gestione del rischio; sottolinea che la trasparenza nel processo di valutazione scientifica è importante per mantenere la fiducia del pubblico; chiede, pertanto, che le agenzie competenti siano adeguatamente finanziate e dispongano del personale necessario per garantire un processo di autorizzazione indipendente, trasparente e tempestivo; plaude inoltre ai continui sforzi compiuti dall'EFSA per migliorare il proprio sistema, al fine di garantire l'indipendenza e la gestione di eventuali conflitti di interesse, un sistema che è stato elogiato dalla Corte dei conti europea come il più avanzato fra quelli delle agenzie sottoposte a verifica nel 2012, e che è stato recentemente aggiornato (giugno 2017); invita la Commissione a proporre miglioramenti per accrescere ulteriormente la trasparenza del processo normativo, anche per quanto concerne l'accesso ai dati degli studi sulla sicurezza presentati dai produttori nell'ambito delle loro domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nell'UE; riconosce la necessità di riesaminare la procedura per migliorare le valutazioni, aumentare l'indipendenza delle autorità incaricate della realizzazione di studi, evitare i conflitti d'interesse e rendere la procedura più trasparente;

18.

invita la Commissione a stabilire a livello europeo un elenco di pratiche, al fine di migliorare l'armonizzazione del regolamento;

19.

esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, i prodotti fitosanitari disponibili sul mercato e la loro applicazione da parte degli utenti non soddisfano necessariamente le rispettive condizioni di autorizzazione per quanto riguarda la composizione e l'utilizzo; sottolinea che l'uso non professionale dovrebbe essere limitato ove possibile per ridurre l'uso improprio;

20.

sottolinea l'importanza della formazione per gli utilizzatori professionali per garantire l'uso corretto e adeguato dei prodotti fitosanitari; ritiene opportuno operare una distinzione tra utilizzatori professionali e non; osserva che i prodotti fitosanitari sono utilizzati nell'ambito dei giardini privati, delle ferrovie e dei parchi pubblici;

21.

afferma che il diritto degli Stati membri di rifiutare prodotti fitosanitari autorizzati rimane impregiudicato;

22.

evidenzia che il regolamento dovrebbe riflettere maggiormente la necessità di promuovere le pratiche agricole basate sulla difesa integrata, anche stimolando lo sviluppo di sostanze a basso rischio; sottolinea che la mancata disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio ostacola lo sviluppo della difesa integrata; osserva con preoccupazione che solo dieci sostanze sono approvate come prodotti fitosanitari a basso rischio, su un totale di quasi 500 disponibili sul mercato dell'UE;

23.

sottolinea che l'autorizzazione e la promozione di pesticidi a basso rischio e non chimici è una misura importante per sostenere una difesa integrata a basso apporto di pesticidi; riconosce la necessità di approfondire la ricerca su tali prodotti in quanto la loro composizione e il loro funzionamento sono radicalmente diversi rispetto ai prodotti convenzionali; sottolinea che ciò implica anche la necessità di maggiori competenze all'interno dell'EFSA e delle autorità nazionali competenti per valutare tali sostanze attive biologiche; evidenzia che i prodotti fitosanitari di origine biologica dovrebbero essere soggetti alle stesse valutazioni rigorose cui sono soggette altre sostanze; invita la Commissione a presentare, in linea con la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio;

24.

ritiene che il regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere altresì adattato per tenere maggiormente conto delle sostanze che non sono considerate prodotti fitosanitari e che, quando sono impiegate per la protezione delle piante, sono disciplinate dal regolamento; osserva che tali sostanze presentano alternative interessati in termini di metodi di produzione integrati e di alcuni prodotti per il biocontrollo;

25.

sottolinea che occorre prestare particolare attenzione e sostegno ai prodotti fitosanitari per usi minori, in quanto attualmente vi sono pochi incentivi economici per le imprese a sviluppare questi prodotti; accoglie con favore la creazione dello strumento di coordinamento per gli usi minori, quale forum per migliorare il coordinamento tra Stati membri, organizzazioni di produttori e industriali nella messa a punto di soluzioni per gli usi minori;

26.

sottolinea che molti prodotti fitosanitari autorizzati non sono valutati sulla base delle norme dell'UE da oltre 15 anni in conseguenza dei ritardi nelle procedure di autorizzazione;

27.

sottolinea l'importanza di creare un quadro normativo favorevole all'innovazione, che consentirà la sostituzione dei prodotti chimici più vecchi con prodotti fitosanitari nuovi e migliori; evidenzia l'importanza della disponibilità di un ampio spettro di prodotti fitosanitari con diverse modalità d'azione, al fine di evitare l'insorgere di resistenze e mantenere l'efficacia dell'applicazione dei prodotti fitosanitari;

28.

esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione degli orientamenti non sia ancora consolidata;

29.

sottolinea che orientamenti mancanti o incompleti rappresentano carenze gravi che hanno conseguenze negative per l'attuazione del regolamento e, di conseguenza, per il conseguimento dei suoi obiettivi;

30.

evidenzia che i documenti di orientamento disponibili non sono giuridicamente vincolanti, il che crea incertezza normativa per i richiedenti e mette in discussione i risultati delle valutazioni condotte nell'ambito delle procedure di approvazione;

31.

plaude all'idea del sistema zonale e al suo obiettivo di agevolare l'autorizzazione efficiente dei prodotti fitosanitari; ritiene che la procedura del riconoscimento reciproco sia fondamentale per condividere il carico di lavoro e incoraggiare il rispetto delle scadenze; deplora i problemi di attuazione connessi al principio del riconoscimento reciproco; invita la Commissione ad adoperarsi con gli Stati membri per migliorare il funzionamento del sistema zonale; sottolinea che la piena attuazione della legislazione esistente dovrebbe avere l'obiettivo di evitare la duplicazione del lavoro e mettere a disposizione degli agricoltori nuove sostanze senza inutili ritardi;

32.

sottolinea la necessità di condividere conoscenze e acquisire competenze in materia di alternative ai pesticidi chimici e all'IPM, compresa l'individuazione della rotazione delle colture ottimale in funzione del mercato degli agricoltori e delle condizioni climatiche; osserva inoltre che ciò è già stato disposto nel regolamento orizzontale della PAC, in particolare anche per quanto riguarda i servizi di consulenza agricola finanziati nel quadro dello sviluppo rurale;

33.

esprime preoccupazione per il fatto che siano state approvate poche sostanze nuove; sottolinea l'importanza di uno strumentario PPP adeguato per permettere agli agricoltori di garantire l'approvvigionamento alimentare dell'UE;

34.

esprime preoccupazione per il fatto che, nei dibattiti svoltisi di recente, l'attuale sistema di valutazione scientifica utilizzato dall'UE per i PPP sia stato messo sempre più in discussione; sottolinea l'importanza di mantenere e rafforzare ulteriormente un sistema scientificamente solido e obiettivo basato su elementi verificati inter pares, derivante da un approccio scientifico aperto, indipendente e pluridisciplinare per l'autorizzazione di qualsiasi sostanza attiva, in linea con i principi dell'UE in materia di analisi dei rischi e con il principio di precauzione, come stabilito nella legislazione alimentare generale; insiste affinché la procedura per la ri-autorizzazione delle sostanze attive prenda in considerazione l'uso pratico dei PPP nonché i progressi scientifici e tecnologici in questo settore; sottolinea che le complessità dell'attuale sistema di valutazione e di autorizzazione portano al mancato rispetto dei termini previsti e potrebbero tradursi in un cattivo funzionamento dell'intero sistema; segnala pertanto la necessità di rivedere e semplificare questo sistema;

35.

pone in evidenza lo squilibrio esistente nel numero di domande tra alcuni Stati membri della medesima zona che presentano dimensioni e condizioni agricole simili;

36.

ritiene che i prodotti importati da paesi terzi e coltivati utilizzando prodotti fitosanitari debbano essere soggetti agli stessi rigorosi criteri che si applicano ai prodotti coltivati nell'UE; teme che i prodotti fitosanitari non registrati nell'UE possano essere utilizzati nella coltivazione dei prodotti importati;

Raccomandazioni

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'efficace attuazione del regolamento alla luce dei loro ruoli specifici nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione;

38.

invita gli Stati membri a introdurre miglioramenti per quanto riguarda la grave e cronica carenza di personale delle autorità nazionali competenti, che comporta ritardi nella fase di individuazione dei pericoli e della valutazione iniziale del rischio effettuata dagli Stati membri;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina (12);

40.

l'utilizzo di sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o di sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali che hanno già ottenuto una o più proroghe procedurali del periodo di approvazione a norma dell'articolo 17 deve essere vitato immediatamente;

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che la tutela della salute umana e animale e dell'ambiente sono obiettivi chiave della legislazione, migliorando al contempo la produzione agricola e salvaguardando la competitività del settore agricolo;

42.

invita il settore a fornire agli Stati membri relatori e alle agenzie dell'UE tutti i dati e gli studi scientifici in un formato elettronico uniforme e a lettura ottica; invita la Commissione a sviluppare un modello armonizzato per l'immissione di dati in modo da facilitare un più agevole scambio di dati tra gli Stati membri in tutte le fasi del processo; riconosce che tali dati devono essere trattati nell'ambito dei parametri della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e proprietà intellettuale;

43.

invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente l'articolo 9 del regolamento sull'ammissibilità delle domande e ad accettare esclusivamente domande complete per la valutazione della sostanza attiva;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul rischio, nel rispetto degli orientamenti armonizzati esistenti, e a garantire che le sostanze siano valutate per il loro rischio soltanto se vi sono prove dell'assenza di loro proprietà pericolose (che comportano l'esclusione), come richiesto dal regolamento;

45.

invita la Commissione a dare finalmente attuazione alle disposizioni in materia di coformulanti, antidoti agronomici e sinergizzanti, a stilare un elenco di coformulanti inaccettabili e di norme che consentano di testare a livello dell'UE gli antidoti agronomici e i sinergizzanti garantendo che soltanto quelli che soddisfano i criteri di approvazione dell'Unione possano essere commercializzati;

46.

accoglie con favore l'interpretazione del principio di precauzione data dalla Commissione nella valutazione REFIT della legislazione alimentare generale (13), secondo cui non si tratta di un'alternativa a un approccio di gestione del rischio, bensì di una particolare forma di gestione del rischio; ricorda che tale parere è altresì avvalorato dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE (14);

47.

invita la Commissione e gli Stati membri, nella loro funzione di responsabili della gestione del rischio nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione, ad applicare correttamente il principio di precauzione e a prestare particolare attenzione alla tutela dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14 del regolamento;

48.

invita la Commissione, le agenzie e le autorità competenti a rivedere e a migliorare la loro comunicazione sulle procedure di valutazione del rischio e sulle decisioni di gestione del rischio al fine di accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema di autorizzazione;

49.

invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione delle procedure di autorizzazione a livello nazionale, al fine di limitare le deroghe e le proroghe a norma dell'articolo 53 del regolamento alle reali situazione di emergenza; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dei propri diritti di controllo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3; invita inoltre gli Stati membri a rispettare pienamente l'obbligo di informazione nei confronti degli altri Stati membri e della Commissione come stabilito all'articolo 53, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne le eventuali misure adottate per garantire la sicurezza degli utilizzatori, dei gruppi vulnerabili e dei consumatori;

50.

invita la Commissione a definire metodi per stabilire quando determinate deroghe debbano essere applicate, in particolare per quanto riguarda l'"esposizione trascurabile"o la "grave emergenza fitosanitaria", senza modificare la lettera o lo spirito della legge; avvisa la Commissione che qualsiasi reinterpretazione dell'espressione "esposizione trascurabile"in "rischio trascurabile"sarebbe contraria alla lettera e allo spirito della legge;

51.

chiede maggiori investimenti da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di incentivare le iniziative di ricerca in materia di sostanze attive, comprese le sostanze biologiche a basso rischio, e di prodotti fitosanitari nell'ambito di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027; sottolinea l'importanza di un quadro normativo sui prodotti fitosanitari a livello dell'UE che protegga l'ambiente e la salute umana e che stimoli anche la ricerca e l'innovazione al fine di sviluppare prodotti fitosanitari efficaci e sicuri garantendo al contempo pratiche agricole sostenibili e la difesa fitosanitaria integrata (IPM); evidenzia che è necessaria un'ampia gamma di strumenti sicuri ed efficaci per proteggere la salute delle piante; sottolinea il potenziale che le tecniche agricole di precisione e l'innovazione tecnologica possono avere nell'aiutare gli agricoltori europei a ottimizzare il controllo dei parassiti in modo più mirato e sostenibile;

52.

invita la Commissione a limitare rigorosamente il ricorso alla procedura delle informazioni di conferma al suo scopo come previsto all'articolo 6, lettera f), del regolamento, ossia qualora si stabiliscano nuovi requisiti durante il processo di valutazione o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; sottolinea che la completezza dei fascicoli è importante ai fini dell'approvazione delle sostanze attive; si rammarica che le deroghe concesse in base alla procedura delle informazioni di conferma abbiano consentito di protrarre il mantenimento sul mercato di alcuni prodotti fitosanitari che altrimenti sarebbero stati vietati;

53.

invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la trasparenza generale delle procedure, anche fornendo resoconti dettagliati delle discussioni nell'ambito della comitatologia e delle rispettive posizioni, in particolare spiegando e motivando le decisioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF);

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore coerenza del regolamento e della sua attuazione con la legislazione e le politiche dell'UE pertinenti, in particolare con la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e a prevedere incentivi, anche mettendo a disposizione risorse sufficienti, che promuovano e stimolino nel breve termine lo sviluppo e l'utilizzo di alternative sicure e non tossiche ai prodotti fitosanitari; osserva che il quadro normativo non considera gli inevitabili impatti sulle specie non bersaglio, in particolare le api e gli altri impollinatori nonché altri insetti benefici per l'agricoltura come i predatori dei parassiti; prende atto del recente studio scientifico che segnala l'"Armageddon degli insetti", rivelando che in Germania, a livello regionale, il 75 % degli insetti alati si è estinto, persino nelle riserve naturali dove non sono utilizzati pesticidi per l'agricoltura; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza della PAC con la legislazione sui prodotti fitosanitari, in particolare mantenendo gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dalla direttiva 2009/128/CE sull'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO 12 e CGO 13), come suggerito dalla Commissione nella proposta relativa al regolamento sui piani strategici della PAC (15);

55.

invita gli Stati membri a garantire un'efficace applicazione del regolamento soprattutto per quanto concerne i controlli dei prodotti fitosanitari commercializzati nell'UE e indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'UE o importati da paesi terzi;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0042.

(6)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069

(7)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf

(8)  COM(2018)0179.

(9)  ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – (Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro) – Conclusioni, 2018.

(10)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

(11)  Fonte: Informazioni e risultati della valutazione europea di attuazione, studio dell'EPRS di aprile 2018, pag. 36 e II-33.

(12)  Fonte: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf

(13)  SWD(2018)0038.

(14)  Ad esempio la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011 nella causa Francia/Commissione, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.

(15)  Proposta di regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC – COM(2018)0392.


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