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Document 52018IP0225

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))

GU C 76 del 9.3.2020, p. 86–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 76/86


P8_TA(2018)0225

Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))

(2020/C 76/10)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato dell'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (1) ("il nuovo AII"),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010 (2) (l'"accordo quadro del 2010"),

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003 (3) ("l'AII del 2003"),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini di una codificazione ufficiale dei testi legislativi (4),

visto l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (5),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (6),

vista la dichiarazione comune del 13 giugno 2007 sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (7),

vista la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi (8),

vista la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017 (9),

vista la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2018-2019 (10),

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione del 18 marzo 2014 (causa sui biocidi), del 16 luglio 2015 (causa sul meccanismo di reciprocità dei visti), del 17 marzo 2016 (causa sull'atto delegato relativo all'MCE), del 14 giugno 2016 (causa relativa alla Tanzania) e del 24 giugno 2014 (causa relativa alle isole Maurizio) (11),

vista la sua decisione del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento (12),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (13),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il 2017 (14),

vista la sua decisione del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (15),

vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI" (16),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (17),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011) (18),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (19),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (20),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti (21),

vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo "Completare il programma "Legiferare meglio": soluzioni migliori per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0651),

visto l'articolo 294 TFUE sulla procedura di codecisione,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo "Overview of the Union's Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens" (Panoramica degli sforzi dell'Unione per semplificare e ridurre gli oneri normativi) (SWD(2017)0675),

vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (22),

vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Legiferare meglio: risultati migliori per un'Unione più forte" (COM(2016)0615),

vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 luglio 2017, intitolato "Better regulation guidelines" (orientamenti per legiferare meglio) (SWD(2017)0350),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le petizioni (A8-0170/2018),

A.

considerando che il nuovo AII è entrato in vigore il giorno della sua firma, il 13 aprile 2016;

B.

considerando che, in occasione dell'adozione del nuovo AII, il Parlamento e la Commissione hanno formulato una dichiarazione in cui hanno affermato che il nuovo accordo rispecchia "l'equilibrio tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e le loro rispettive competenze previste nei trattati" e "non pregiudica l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea" (23);

C.

considerando che, al fine di applicare le disposizioni del nuovo AII sulla programmazione interistituzionale, il Parlamento ha proceduto alla revisione del proprio regolamento, tra le altre cose, al fine di definire i processi interni per la negoziazione e l'adozione di conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale e di dichiarazioni comuni sulla programmazione interistituzionale annuale;

D.

considerando che, nel contesto della programmazione interistituzionale annuale, le tre istituzioni hanno concordato due dichiarazioni comuni sulle priorità legislative dell'UE per il 2017 e il 2018–2019 rispettivamente;

E.

considerando che, contrariamente all'accordo interistituzionale del 2003, il nuovo AII non prevede più un quadro giuridico per il ricorso a metodi alternativi di regolamentazione, quali la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, e di conseguenza non vi è alcun riferimento a tali metodi;

F.

considerando che il punto 13 del nuovo AII impone alla Commissione di procedere a consultazioni quanto più ampie possibili nel processo relativo alla valutazione d'impatto; che, analogamente, il punto 19 del nuovo AII prevede che la Commissione, prima di adottare una proposta, e non dopo, conduca consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, facendo in modo che le modalità e le scadenze di dette consultazioni permettano una partecipazione quanto più ampia possibile e non limitata a interessi particolari e ai relativi lobbisti;

G.

considerando che nel luglio 2017 la Commissione ha riveduto i suoi orientamenti per legiferare meglio al fine di spiegare meglio e valorizzare i collegamenti tra le varie fasi del processo di elaborazione delle politiche in seno alla Commissione, in sostituzione dei precedenti orientamenti a sé stanti, che affrontavano separatamente la valutazione d'impatto, la valutazione e l'attuazione, e al fine di includere nuovi orientamenti sulla programmazione e la consultazione delle parti interessate;

H.

considerando che, a norma del punto 16 del nuovo AII, la Commissione può, di sua iniziativa o su invito del Parlamento o del Consiglio, integrare la propria valutazione d'impatto o dare avvio ad altri lavori di analisi che ritenga necessari;

I.

considerando che il nuovo AII prende atto della sostituzione dell'ex comitato per la valutazione d'impatto con il comitato per il controllo normativo della Commissione; che quest'ultimo svolge, tra l'altro, un controllo obiettivo sulla qualità delle valutazioni d'impatto della Commissione; che, affinché un'iniziativa accompagnata da una valutazione d'impatto, sia presentata per l'adozione da parte della Commissione, è necessario un parere positivo del comitato; che, in caso di parere negativo, il progetto di relazione deve essere riesaminato e ripresentato al comitato e, in caso di un secondo parere negativo, è necessaria una decisione politica affinché l'iniziativa proceda ulteriormente; che il parere del comitato è reso pubblico sul sito Internet della Commissione contemporaneamente alla relazione relativa all'iniziativa in questione e, in caso di valutazioni d'impatto, una volta che la Commissione ha adottato la relativa iniziativa politica (24);

J.

considerando che all'inizio del 2017 il comitato per il controllo normativo ha completato l'assunzione del proprio personale, di cui tre membri non provenienti dalle istituzioni dell'UE; che, nel 2016, il comitato ha esaminato 60 distinte valutazioni d'impatto, di cui 25 (42 %) hanno ricevuto una prima valutazione negativa, che ne ha comportato la revisione e la nuova presentazione al comitato; che tutte le valutazioni di impatto riviste ricevute dal comitato tranne una hanno ricevuto una valutazione complessiva positiva; che il comitato ha scambiato informazioni con i servizi del Parlamento in merito alle migliori prassi e alle metodologie relative alle valutazioni d'impatto;

K.

considerando che a norma del punto 25 del nuovo AII, se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono a uno scambio di opinioni sulla questione; che il Parlamento europeo ha modificato il proprio regolamento per dare attuazione a tale disposizione; che non è ancora stato necessario applicare tale disposizione;

L.

considerando che al punto 27 del nuovo AII si afferma che le tre istituzioni riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC); che la Commissione ha proposto detto allineamento nel dicembre 2016 (25); che il Parlamento e il Consiglio stanno attualmente esaminando la proposta in modo molto dettagliato;

M.

considerando che al nuovo AII è stata allegata una nuova versione della convenzione d'intesa sugli atti delegati e le relative formule standard; che a norma del punto 28 del nuovo AII, le tre istituzioni avviano i negoziati senza indebiti ritardi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al fine di integrare tale Convenzione d'intesa sugli atti delegati prevedendo criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE; che, dopo lunghi lavori preparatori, tali negoziati sono finalmente iniziati nel settembre 2017;

N.

considerando che al punto 29 del nuovo AII le tre istituzioni si sono impegnate a istituire, al più tardi entro la fine del 2017, un registro funzionale comune degli atti delegati contenente informazioni ben strutturate e di facile uso, allo scopo di rafforzare la trasparenza, favorire la pianificazione e permettere la tracciabilità di tutte le varie fasi del ciclo di vita degli atti delegati; che il registro è ora stato istituito ed è diventato operativo nel dicembre 2017;

O.

considerando che il punto 32 dell'AII stabilisce che "la Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni";

P.

considerando che, a norma del punto 34 del nuovo AII, il Parlamento e il Consiglio, in qualità di co-legislatori, hanno sottolineato l'importanza di mantenersi in stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione reciproca delle rispettive posizioni e hanno convenuto che, a tal fine, agevoleranno lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni, anche invitando rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni su base regolare; che tali disposizioni non hanno dato adito a nuove procedure o strutture specifiche; che, sebbene i contatti tra le istituzioni si siano intensificati nel quadro della dichiarazione comune sulle priorità legislative, l'esperienza delle commissioni suggerisce che non esiste un approccio sistematico per facilitare tale scambio reciproco di opinioni e che resta difficile ottenere le informazioni e osservazioni del Consiglio sulle questioni sollevate al suo interno dagli Stati membri; che il Parlamento europeo ritiene tale situazione particolarmente insoddisfacente;

Q.

considerando che, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza del processo legislativo, il Parlamento ha rivisto il suo regolamento in modo da adattare le sue norme sui negoziati interistituzionali durante la procedura legislativa ordinaria, sulla base delle disposizioni introdotte nel 2012; che, sebbene tutti i mandati negoziali del Parlamento siano pubblici, lo stesso non vale per i mandati del Consiglio; che il Parlamento europeo ritiene tale situazione particolarmente insoddisfacente;

R.

considerando che al punto 39 del nuovo AII, allo scopo di favorire la tracciabilità delle varie fasi dell'iter legislativo, le tre istituzioni si sono impegnate a individuare, entro il 31 dicembre 2016, modalità per sviluppare ulteriormente piattaforme e strumenti a tal fine, nell'ottica di costituire una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi; che tale banca dati congiunta finora non è stata creata;

S.

considerando che al punto 40 del nuovo AII, relativo alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali, le tre istituzioni si sono impegnate a riunirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo AII al fine di negoziare migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni nel quadro dei trattati, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea; che tali negoziati sono iniziati nel novembre 2016 e sono ancora in corso;

T.

considerando che la cooperazione in ambito normativo è diventata uno strumento fondamentale negli accordi commerciali internazionali, su un percorso verso il dialogo normativo e la coerenza tra partner commerciali; che la Commissione è tenuta, nell'ambito di tale processo, a rimanere fedele ai principi di equità e parità di condizioni per tutti i soggetti interessati e a garantire la massima trasparenza nel processo decisionale;

U.

considerando che al punto 46 del nuovo AII le tre istituzioni confermano il loro impegno a usare la tecnica legislativa della rifusione, per la modifica della legislazione vigente, con maggiore frequenza e nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi;

V.

considerando che, a norma del punto 48 del nuovo AII, quale contributo al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione si impegna a presentare ogni anno una panoramica - che includa un'indagine annuale sugli oneri - dei risultati degli sforzi dell'Unione volti a semplificare la legislazione, evitare l'eccesso di regolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi; che i risultati della prima indagine annuale sugli oneri sono stati presentati il 24 ottobre 2017 nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2018;

W.

considerando che l'indagine annuale sugli oneri rappresenta una straordinaria opportunità per identificare e monitorare i risultati degli sforzi dell'UE volti a evitare la regolamentazione eccessiva e a ridurre gli oneri amministrativi; che tale indagine rappresenta un'eccellente opportunità di dimostrare il valore aggiunto della normativa dell'UE e garantire trasparenza ai cittadini dell'UE;

X.

considerando che il nuovo accordo AII invoca una collaborazione interistituzionale allo scopo di semplificare la legislazione vigente dell'Unione ed evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi a carico di cittadini, amministrazioni e imprese; che, in relazione agli accordi commerciali internazionali, il Parlamento evidenzia che tali obiettivi non dovrebbero tradursi in un indebolimento delle norme in materia di protezione dell'ambiente, sanità pubblica, salute dei lavoratori, sicurezza, delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro o dei diritti dei consumatori;

Y.

considerando che, a norma del punto 50 del nuovo AII, le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell'attuazione del nuovo AII, a livello politico attraverso discussioni annuali, nonché a livello tecnico in seno al Gruppo di coordinamento interistituzionale; che il monitoraggio a livello politico include regolari discussioni in seno alla Conferenza dei presidenti di commissione e alla riunione annuale di valutazione ad alto livello; che, inoltre, sono stati definiti meccanismi di monitoraggio specifici nel contesto delle dichiarazioni comuni sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, 2018 e 2019 rispettivamente; che, inoltre, l'esperienza acquisita dalle commissioni finora rappresenta uno strumento prezioso per valutare l'attuazione del nuovo AII; che la commissione giuridica ha una competenza specifica per il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione;

Impegni e obiettivi comuni

1.

ritiene che il nuovo AII sia un esercizio interistituzionale volto a migliorare la qualità della legislazione dell'Unione; ricorda che, in molti casi, la legislazione dell'UE armonizza o sostituisce le varie normative nei 28 Stati membri, rendendo i mercati nazionali reciprocamente ed equamente accessibili e riducendo nel complesso i costi amministrativi, al fine di realizzare un mercato interno pienamente funzionante;

2.

si compiace dei progressi conseguiti e l'esperienza maturata nel primo anno e mezzo di applicazione del nuovo AII e incoraggia le istituzioni a intraprendere ulteriori sforzi per attuare pienamente l'accordo, in particolare per quanto riguarda le negoziazioni interistituzionali sui criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE, l'allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla PRC, i negoziati interistituzionali sulle disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali e l'istituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi;

3.

ricorda che il nuovo AII è inteso a sviluppare una relazione più aperta e trasparente tra le tre istituzioni al fine di garantire una legislazione di qualità nell'interesse dei cittadini dell'UE; ritiene che, sebbene sia citato solamente ai punti 9 e 32 in relazione ad ambiti specifici trattati dal nuovo AII, il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dovrebbe essere rispettato nell'intero ciclo legislativo, in quanto uno dei principi sanciti all'articolo 13 TUE;

Programmazione

4.

accoglie con favore l'accordo delle tre istituzioni di rafforzare la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE tramite una procedura più strutturata con un calendario preciso; rileva con soddisfazione che il primo esercizio di programmazione annuale interistituzionale nel quadro del nuovo AII ha visto la partecipazione attiva delle tre istituzioni che ha portato alla dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, con 59 proposte legislative chiave identificate come priorità per il 2017 e, a seguito di una dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2018-2019, 31 proposte legislative chiave identificate come priorità fino al termine dell'attuale legislatura; accoglie con particolare favore, in questo contesto, la partecipazione attiva del Consiglio e confida che essa continuerà in futuro, anche per quanto riguarda la programmazione pluriennale per il nuovo mandato; ritiene, tuttavia, che il trattamento prioritario per taluni fascicoli legislativi concordati nelle dichiarazioni comuni non dovrebbe essere utilizzato per esercitare indebite pressioni sui colegislatori e che non dovrebbe essere attribuita priorità alla rapidità a scapito della qualità legislativa; ritiene importante valutare in che modo sono applicate le attuali pratiche e norme per l'approvazione delle dichiarazioni comuni e se possono essere apportati alcuni miglioramenti al regolamento del Parlamento per quanto concerne i negoziati sulla programmazione interistituzionale, ad esempio rafforzare il mandato conferito al Presidente dai gruppi politici;

5.

ritiene della massima importanza che le commissioni parlamentari siano pienamente consultate durante il processo di preparazione e di attuazione della dichiarazione comune;

6.

sottolinea che il nuovo AII non pregiudica gli impegni comuni concordati tra il Parlamento e la Commissione nell'accordo quadro del 2010; ricorda, in particolare, che gli accordi riguardanti il calendario per il programma di lavoro della Commissione di cui all'allegato 4 dell'accordo quadro del 2010 devono essere rispettati in sede di attuazione dei punti da 6 a 11 del nuovo AII;

7.

ritiene che la Commissione, al momento della presentazione del suo programma di lavoro, dovrebbe indicare, oltre agli elementi di cui al punto 8 del nuovo AII, in che modo la prevista legislazione sia giustificabile alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e specificarne il valore aggiunto europeo;

8.

accoglie con favore la creazione della task force della Commissione per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", che deve operare di concerto con l'AII per aumentare la fiducia dei cittadini, i quali considerano il principio di sussidiarietà un aspetto fondamentale del processo democratico;

9.

invita la Commissione a presentare programmi di lavoro più inclusivi, più dettagliati e più affidabili; chiede, in particolare, che i programmi di lavoro della Commissione indichino chiaramente la natura giuridica di ciascuna proposta con calendari precisi e realistici; invita la Commissione a garantire che le proposte legislative future — in particolare i principali pacchetti legislativi — giungano ben prima della fine dell'attuale legislatura, dando così il tempo sufficiente ai colegislatori per esercitare appieno le proprie prerogative;

10.

incoraggia l'elaborazione di una legislazione efficiente orientata allo sviluppo della tutela dell'occupazione e della competitività europea, che presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese in tutti i settori dell'economia;

11.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia risposto alle richieste del Parlamento in merito a proposte di atti dell'Unione a norma dell'articolo 225 TFUE, per la maggior parte entro il termine di tre mesi previsto al punto 10 del nuovo AII; sottolinea, tuttavia, che la Commissione ha omesso di adottare comunicazioni specifiche come previsto in tale disposizione; invita la Commissione ad adottare tali comunicazioni, al fine di garantire completa trasparenza e fornire una risposta politica alle richieste formulate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni, tenendo debitamente conto delle analisi pertinenti del Parlamento europeo relative al valore aggiunto europeo e ai costi della non Europa;

12.

sottolinea l'importanza di una cooperazione trasparente e leale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, che dovrebbe in pratica consistere in un reale impegno da parte della Commissione a coinvolgere il Parlamento e il Consiglio, allo stesso livello, nel quadro dell'attuazione delle sue disposizioni in tema di programmazione e rammenta alla Commissione l'obbligo di rispondere prontamente alle relazioni di iniziativa legislative e non legislative; deplora il fatto che diverse relazioni di iniziativa siano rimaste senza risposta e invita la Commissione a fornire ai colegislatori, entro tre mesi, le ragioni che hanno determinato il ritiro di un testo, come pure una risposta motivata alle richieste di proposte legislative o non legislative;

13.

ritiene che la soppressione di tutti i riferimenti all'uso di metodi alternativi di regolamentazione nel nuovo AII non pregiudichi la posizione del Parlamento secondo cui gli strumenti normativi non vincolanti dovrebbero essere adottati solamente con la massima cautela e su una base debitamente giustificata, senza pregiudicare la certezza del diritto e la chiarezza delle norme in vigore, e previa consultazione del Parlamento (26); è altresì preoccupato che la mancanza di chiari limiti per l'uso di strumenti non vincolanti potrebbe anche incoraggiare il ricorso ad essi, senza alcuna garanzia che il Parlamento sia in grado di svolgere la sua funzione di controllo;

14.

invita il Consiglio e la Commissione a riconoscere che i metodi di regolamentazione alternativi, purché strettamente necessari, dovrebbero essere inclusi nei documenti di programmazione pluriennale e annuale, in modo da consentire la corretta identificazione e il controllo da parte dei legislatori;

Strumenti per legiferare meglio

15.

sottolinea che le valutazioni d'impatto possono fornire informazioni ma non devono mai sostituire le decisioni politiche o causare indebiti ritardi nel processo legislativo; sottolinea che, nel corso dell'intero processo legislativo e in tutte le valutazioni d'impatto dell'atto legislativo proposto, occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti su coloro che hanno meno opportunità di esporre le loro preoccupazioni ai responsabili politici, tra cui le PMI, la società civile, i sindacati e altri soggetti che non beneficiano di un facile accesso alle istituzioni; ritiene che le valutazioni d'impatto debbano prestare pari attenzione alla valutazione, in particolare, delle conseguenze sociali, sanitarie e ambientali, e che occorra valutare l'impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini;

16.

ricorda che le PMI rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE, generano il 58 % del fatturato dell'Unione e sono responsabili dei due terzi dell'occupazione totale nel settore privato; rammenta, inoltre, che nello Small Business Act la Commissione si è impegnata ad applicare il principio "Pensare anzitutto in piccolo" all'elaborazione delle sue politiche e che ciò include il test PMI per valutare l'impatto della futura normativa e delle future iniziative amministrative sulle piccole e medie imprese (27); ricorda che, nella sua decisione del 9 marzo 2016 sul nuovo AII, il Parlamento ha affermato che la formulazione del nuovo AII non impegna sufficientemente le tre istituzioni a includere un test PMI e un test di competitività nelle loro valutazioni d'impatto (28); sottolinea l'importanza di tener conto attentamente dell'impatto sulla competitività e sull'innovazione nonché delle esigenze delle PMI in tutte le fasi del ciclo legislativo e si compiace che gli orientamenti per legiferare meglio della Commissione prevedano che i potenziali effetti sulle PMI e sulla competitività debbano, ove opportuno, essere presi in considerazione e segnalati sistematicamente in tutte le valutazioni d'impatto; osserva che spesso i test PMI mancano di qualità e coerenza nell'applicazione; invita la Commissione a valutare come sia possibile tenere maggiormente conto dell'impatto sulle PMI e intende seguire da vicino tale questione negli anni a venire;

17.

esorta la Commissione, nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", a valutare meglio le conseguenze sociali e ambientali delle sue politiche nonché il loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini, tenendo presente anche il costo della mancata legiferazione a livello europeo e il fatto che le analisi costi-benefici sono solo uno dei molti criteri;

18.

ribadisce la propria richiesta relativa all'inclusione obbligatoria in tutte le valutazioni d'impatto di un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie a medio e lungo termine;

19.

invita la Commissione ad avvalersi delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni ex post per analizzare la compatibilità di iniziative, proposte o strumenti legislativi esistenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché il loro impatto, rispettivamente, sull'avanzamento e sull'attuazione di questi obiettivi;

20.

ricorda che l'idea di un gruppo tecnico indipendente ad hoc supplementare contenuta nella proposta iniziale della Commissione relativa al nuovo AII non è stata portata avanti nel corso dei negoziati; sottolinea che l'obiettivo della creazione di tale gruppo era di accrescere l'indipendenza, la trasparenza e l'obiettività delle valutazioni d'impatto; ricorda che al punto 15 del nuovo AII si conviene che il Parlamento europeo e il Consiglio, laddove lo ritengano opportuno e necessario, effettuano valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione e che si rendono urgentemente necessarie per una decisione informata e fondata; ricorda alle commissioni l'importanza di avvalersi di tale strumento, ove necessario;

21.

accoglie con favore il riferimento nel nuovo AII all'inclusione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nell'ambito delle valutazioni d'impatto; sottolinea, a tale proposito, che le valutazioni d'impatto dovrebbero sempre includere una valutazione approfondita e rigorosa della conformità di una proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché specificare il suo valore aggiunto europeo;

22.

osserva che un numero significativo di proposte della Commissione non sono state accompagnate da valutazioni d'impatto e che le commissioni hanno espresso preoccupazione per il fatto che la qualità e il livello di dettaglio delle valutazioni d'impatto variano dall'esaustivo al piuttosto superficiale; evidenzia che durante la prima fase di applicazione del nuovo AII, 20 delle 59 proposte della Commissione figuranti nella dichiarazione comune del 2017 non erano accompagnate da valutazioni d'impatto; ricorda a tale proposito che, sebbene sia in ogni caso previsto che le iniziative che si prevede abbiano un impatto sociale, economico o ambientale significativo siano accompagnate da una valutazione d'impatto, il punto 13 dell'AII stabilisce altresì che le iniziative incluse nel programma di lavoro della Commissione o nella dichiarazione comune debbano essere sempre accompagnate da una valutazione d'impatto;

23.

si compiace del fatto che l'AII preveda che, al momento di definire il programma legislativo, si debba tenere conto del "valore aggiunto europeo" di ogni azione dell'Unione proposta, come pure del "costo della non-Europa" in caso di assenza di azione a livello di Unione; sottolinea che il costo della non-Europa potrebbe essere stimato a 1 750 miliardi di euro l'anno, ossia al 12 % del PIL dell'UE (2016); rende onore al lavoro svolto in tal senso dalla direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo dei servizi di ricerca parlamentare (EPRS);

24.

invita la Commissione a chiarire ulteriormente in che modo intenda valutare il costo della non Europa, compresi anche i costi per produttori, consumatori, lavoratori, amministrazioni e l'ambiente, dovuto alla mancanza di una normativa armonizzata a livello di UE e al fatto che norme nazionali divergenti comportano costi aggiuntivi e rendono meno efficaci le politiche, come indicato ai punti 10 e 12 del nuovo AII; evidenzia che tale valutazione non dovrebbe essere effettuata solo in caso di clausole di temporaneità, verso la fine di un programma o quando è prevista un'abrogazione, ma se ne dovrebbe tenere conto anche nei casi in cui l'azione o la legislazione a livello di UE non sono ancora in atto o sono in fase di revisione;

25.

ricorda che il precedente comitato per la valutazione d'impatto è stato sostituito dal nuovo comitato per il controllo normativo, rafforzando in tal modo l'indipendenza del comitato; ribadisce che l'indipendenza, la trasparenza e l'obiettività del comitato per il controllo normativo e le sue attività devono essere salvaguardate e che i membri del comitato non dovrebbero soggetti a controllo politico (29); evidenzia che la Commissione dovrebbe garantire che tutti i pareri del comitato, compresi quelli negativi, siano resi pubblici e accessibili contemporaneamente alla pubblicazione delle pertinenti valutazioni d'impatto; chiede una valutazione dei risultati conseguiti dal comitato per il controllo normativo nell'assolvimento della sua funzione di supervisione e di prestazione di consulenze obiettive sulle valutazioni d'impatto;

26.

sottolinea che la Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo del Parlamento, istituita in seno alla sua amministrazione, assiste le commissioni parlamentari e offre loro una serie di servizi, per i quali devono essere disponibili risorse sufficienti onde garantire che i deputati e le commissioni ricevano la migliore assistenza possibile; prende atto con soddisfazione del fatto che la Conferenza dei presidenti di commissione ha adottato una versione aggiornata del manuale sulla valutazione d'impatto – Orientamenti per le commissioni il 12 settembre 2017;

27.

invita tutte le sue commissioni a rivedere le valutazioni d'impatto della Commissione nonché la valutazione d'impatto ex-ante del Parlamento europeo il prima possibile, nell'ambito del processo legislativo.

28.

ricorda che a norma del punto 14 del nuovo AII, all'atto dell'esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento tiene pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione; ricorda, in tale contesto, che le commissioni parlamentari possono invitare la Commissione a presentare la sua valutazione d'impatto e l'opzione politica prescelta in occasione di una riunione della commissione al completo, e invita le commissioni ad avvalersi con maggiore regolarità di tale possibilità, come pure della possibilità di assistere a una presentazione dell'esame iniziale della valutazione d'impatto della Commissione a cura dei servizi del Parlamento; sottolinea, tuttavia, che ciò non deve condurre a una limitazione dei margini di manovra a disposizione dei colegislatori;

29.

accoglie favorevolmente la possibilità che la Commissione integri le proprie valutazioni d'impatto nel corso del processo legislativo; ritiene che il punto 16 del nuovo AII debba essere interpretato nel senso che, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe di norma fornire prontamente tali valutazioni d'impatto complementari;

30.

sottolinea l'importanza di una consultazione e di un coinvolgimento tempestivi, pubblici e trasparenti delle parti interessate, che prevedano un tempo sufficiente a ottenere risposte significative; considera fondamentale il fatto che le consultazioni pubbliche siano condotte dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali durante la fase preparatoria;

31.

rileva che, conformemente al punto 17 del nuovo AII "Legiferare meglio", "spetta a ciascuna delle tre istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione d'impatto, ivi compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità";

32.

accoglie con favore il fatto che al punto 17 del nuovo AII le tre istituzioni si siano impegnate a procedere allo scambio di informazioni sulle migliori prassi e metodologie relative alle valutazioni d'impatto; è del parere che dovrebbe essere inclusa anche la condivisione dei dati grezzi alla base della valutazione d'impatto della Commissione, ove possibile e in particolare ogniqualvolta il Parlamento decida di integrare la valutazione d'impatto della Commissione con il proprio lavoro; incoraggia, a tal fine, i servizi delle tre istituzioni a cooperare nella maggior misura possibile, anche per quanto riguarda le sessioni di formazione congiunte in materia di metodologie della valutazione d'impatto, al fine di realizzare, tra l'altro, una futura metodologia interistituzionale comune;

33.

sottolinea l'importanza, conformemente al punto 18 del nuovo AII, del fatto che "[l]a valutazione d'impatto iniziale della Commissione e gli eventuali lavori supplementari in materia condotti dalle istituzioni nel corso dell'iter legislativo" siano resi pubblici entro la fine dell'iter legislativo, onde assicurare la trasparenza nei confronti dei cittadini e delle parti interessate;

34.

ribadisce la propria posizione secondo cui i soggetti interessati, compresi i sindacati e la società civile, dovrebbero poter fornire un efficace contributo al processo di valutazione d'impatto il prima possibile nella fase di consultazione e incoraggia, a tal fine, la Commissione a fare un uso più sistematico delle tabelle di marcia e valutazioni d'impatto iniziali nonché a pubblicarle in tempo utile all'inizio del processo di valutazione d'impatto;

35.

accoglie favorevolmente l'impegno assunto dalla Commissione di procedere, prima di adottare una proposta, a un'ampia consultazione e di incoraggiare, in particolare, la partecipazione diretta delle PMI, della società civile e di altri utenti finali alle consultazioni; rileva con soddisfazione che gli orientamenti rivisti per legiferare meglio della Commissione vanno in tale direzione;

36.

pone l'accento sulle nuove disposizioni per le consultazioni del pubblico e delle parti interessate, che dovrebbero essere uno strumento importante sia nella fase preparatoria che in tutto l'arco dell'iter legislativo;

37.

esorta vivamente la Commissione a rispettare i termini obbligatori stabiliti per le relazioni di attuazione e il riesame delle direttive e dei regolamenti;

38.

sottolinea l'importanza della valutazione ex post della legislazione esistente, in conformità del principio "in primo luogo la valutazione", e raccomanda che, ove possibile, essa assuma la forma di una valutazione d'impatto ex post in cui si applica la stessa metodologia utilizzata per le valutazioni d'impatto ex ante relative allo stesso atto legislativo, in modo da consentire una migliore valutazione dei risultati di quest'ultimo;

39.

si compiace del punto 22 del nuovo AII nel quale, per sostenere il processo di valutazione della legislazione vigente, le tre istituzioni convengono di prevedere nella legislazione, ove opportuno, prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri; prende atto delle sfide connesse alla raccolta dei dati negli Stati membri per quanto riguarda l'efficacia della legislazione, e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in tal senso;

40.

accoglie con favore il punto 23 del nuovo AII, nel quale le tre istituzioni convengono di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione; invita la Commissione a includere clausole di riesame nelle sue proposte ove opportuno e, in caso contrario, a indicare i motivi per cui si discosta da tale regola generale;

Strumenti legislativi

41.

accoglie con favore gli impegni assunti dalla Commissione per quanto riguarda la portata della relazione che accompagna ciascuna delle sue proposte; esprime particolare soddisfazione per il fatto che la Commissione giustificherà altresì le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una valutazione e di una giustificazione approfondita e incisiva per quanto riguarda la conformità a tali principi e il valore aggiunto europeo della misura proposta;

42.

osserva che è necessario che vi sia coerenza tra la relazione e la valutazione d'impatto relative alla stessa proposta; invita pertanto la Commissione ad assicurare tale coerenza e, qualora si discosti dalle conclusioni della valutazione d'impatto, a spiegare la scelta effettuata;

43.

richiama l'attenzione sul fatto che al punto 25 del nuovo AII la Commissione si impegna solamente a "tenere in debito conto la differenza di natura ed effetti tra regolamenti e direttive"; ribadisce la sua richiesta, sulla falsariga della relazione Monti, di ricorrere maggiormente ai regolamenti nelle proposte legislative (30), conformemente ai requisiti giuridici stabiliti dai trattati per quanto riguarda il loro utilizzo al fine di garantire la coerenza, la semplicità e la certezza del diritto in tutta l'Unione;

44.

accoglie favorevolmente l'impegno delle tre istituzioni a procedere a uno scambio di opinioni sulle modifiche della base giuridica, come indicato al punto 25 del nuovo AII; evidenzia il ruolo e le competenze della sua commissione giuridica nel verificare le basi giuridiche (31); ricorda la posizione del Parlamento, che intende opporsi a qualsiasi tentativo di compromettere i poteri legislativi del Parlamento europeo attraverso indebite modifiche della base giuridica; invita il Consiglio a rispettare appieno il suo impegno di proseguire il dialogo con il Parlamento in caso di disaccordo in merito alla base giuridica proposta, specialmente nell'ambito di fascicoli politicamente sensibili;

45.

pone l'accento sul fatto che la scelta della base giuridica di una proposta della Commissione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale; sottolinea tuttavia il diritto del Parlamento europeo, nella sua veste di colegislatore, di proporre modifiche alle basi giuridiche, sulla base della sua interpretazione dei trattati;

Atti delegati e atti di esecuzione

46.

sottolinea l'importanza del principio sancito al punto 26 del nuovo AII e ribadisce che spetta al legislatore decidere, nei limiti dei trattati e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione (32);

47.

rileva che la delega di potere alla Commissione non è solo una questione tecnica ma può anche implicare questioni di sensibilità politica che rivestono un'importanza considerevole per i cittadini, i consumatori e le imprese dell'UE;

48.

accoglie con favore lo sforzo della Commissione di rispettare il termine di cui al punto 27 del nuovo AII per proporre l'allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla PRC; osserva inoltre che, di norma, tutti i casi in precedenza trattati con la PRC dovrebbero ora essere allineati all'articolo 290 TFUE e quindi convertiti in atti delegati (33);

49.

avverte che l'inclusione dell'obbligo per la Commissione di ricorrere sistematicamente agli esperti degli Stati membri nell'ambito della preparazione di atti delegati non dovrebbe rendere la relativa procedura molto simile, se non identica, a quella stabilita per la preparazione degli atti di esecuzione, in particolare per quanto riguarda le prerogative procedurali conferite a tali esperti; ritiene che ciò potrebbe altresì cancellare le differenze tra i due tipi di atti, in misura tale da comportare, di fatto, un rilancio del meccanismo di "comitatologia" precedente al trattato di Lisbona;

50.

esprime insoddisfazione per il fatto che, nonostante le concessioni fatte dal Parlamento, il Consiglio sia ancora molto restio ad accettare gli atti delegati quando i criteri di cui all'articolo 290 TFUE sono soddisfatti; ricorda che, come sancito al considerando 7, il nuovo AII dovrebbe agevolare i negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE; fa notare che in diversi fascicoli legislativi il Consiglio ha comunque insistito sul conferimento delle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE o sull'inserimento di tutti gli elementi in abstracto ammissibili ai fini della delega di potere o del conferimento di competenze di esecuzione nell'atto di base stesso; esprime delusione per il fatto che, in tali casi, la Commissione non abbia difeso le sue proposte originarie;

51.

è molto preoccupato del fatto che il Consiglio tenti quasi sistematicamente di sostituire gli atti delegati con atti di esecuzione; trova particolarmente inaccettabile che il Consiglio stia cercando di ricorrere all'allineamento post-Lisbona per sostituire la PRC con atti di esecuzione anziché con atti delegati;

52.

si compiace dell'avvio dei negoziati interistituzionali di cui al punto 28 del nuovo AII; conferma la propria posizione in merito ai criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE, quale indicata nella risoluzione del 25 febbraio 2014 (34); ritiene che essi dovrebbero costituire la base per tali negoziati;

53.

ricorda che elementi politicamente significativi, quali elenchi o registri di prodotti o sostanze dell'Unione, dovrebbero rimanere parte integrante di un atto di base – se del caso sotto forma di allegati – e dovrebbero pertanto essere modificati solo mediante atti delegati; sottolinea che, nell'interesse della certezza giuridica, occorre evitare la creazione di elenchi a sé stanti;

54.

ritiene che i criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE debbano tenere conto delle sentenze della Corte di giustizia, ad esempio quelle emesse nella causa "Biocidi", nella causa concernente l'atto delegato relativo al Meccanismo per collegare l'Europa e nella causa relativa al meccanismo di reciprocità dei visti (35);

55.

accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione, qualora siano necessarie cognizioni più ampie in una fase precoce dell'elaborazione di un progetto di atto di esecuzione, a rivolgersi a gruppi di esperti, consultare specifici portatori di interesse ed effettuare consultazioni pubbliche, a seconda dei casi; ritiene che, una volta avviato un simile processo di consultazione, il Parlamento dovrebbe essere debitamente informato;

56.

prende atto con soddisfazione del fatto che la Commissione, al punto 28 del nuovo AII, abbia convenuto di garantire al Parlamento e al Consiglio un accesso paritario a tutte le informazioni sugli atti delegati e di esecuzione, cosicché riceveranno tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri; si compiace del fatto che gli esperti del Parlamento e del Consiglio avranno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati; invita la Commissione a rispettare tale impegno in modo effettivo e coerente; osserva che tale accesso è già migliorato;

57.

sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione informale durante la fase preparatoria degli atti delegati e degli atti di esecuzione; mette in guardia contro il pericolo di perdere di vista l'intenzione dei colegislatori, quale espressa nell'atto legislativo e nel contesto delle sue finalità, in sede di preparazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione; evidenzia l'importanza del registro degli atti delegati, ormai operativo;

58.

deplora il fatto che, in diversi casi, la Commissione ritenga che le misure di livello 2 proposte dalle tre autorità per i servizi finanziari (ESAME, ABE e EIOPA) siano adottate senza modifiche, il che riduce il tempo di esame a disposizione del Parlamento quando vengono apportate importanti o molteplici modifiche;

59.

elogia i rapidi progressi compiuti a livello interistituzionale per l'istituzione di un registro funzionale comune degli atti delegati e accoglie con favore il suo avvio ufficiale il 12 dicembre 2017;

60.

attende con impazienza di utilizzare un registro funzionale degli atti delegati che sia ben strutturato e di facile utilizzo, pubblicato il 12 dicembre 2017 e richiesto dal Parlamento;

61.

rileva che un miglioramento delle procedure legislative a livello UE, con una cooperazione tempestiva e più profonda a livello interistituzionale, può portare a un'applicazione del diritto UE più coerente e armonizzata;

Trasparenza e coordinamento dell'iter legislativo

62.

accoglie favorevolmente il fatto che, a norma del punto 32 del nuovo AII, il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, esercitino i loro poteri in condizioni di parità e che la Commissione debba svolgere il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa; ricorda che tale principio è già sancito dal trattato di Lisbona; chiede pertanto alla Commissione di mettere a disposizione e, laddove possibile, rendere pubblici simultaneamente ai due legislatori tutti i documenti relativi alle proposte legislative, compresi i documenti informali;

63.

deplora il fatto che i punti 33 e 34 del nuovo AII non abbiano ancora portato a un miglioramento del flusso di informazioni provenienti dal Consiglio, in particolare giacché sembra esserci una generale mancanza di informazioni sulle questioni sollevate dagli Stati membri in seno al Consiglio e non vi è alcun approccio sistematico volto a facilitare lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni; rileva con preoccupazione che il flusso di informazioni solitamente varia molto da una presidenza all'altra, come pure tra i servizi del Segretariato generale del Consiglio; sottolinea l'asimmetria nell'accesso alle informazioni tra i colegislatori, dal momento che il Consiglio può partecipare alle riunioni delle commissioni del Parlamento, mentre i rappresentanti di quest'ultimo non sono invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio; ritiene, pertanto, che sia auspicabile un approccio coerente e trasparente; suggerisce che, di norma, tutte le riunioni del Consiglio dovrebbero essere pubbliche, così come avviene in seno al Parlamento;

64.

chiede che i punti 33 e 34 del nuovo AII siano pienamente attuati; chiede al Consiglio, in particolare, che gli ordini del giorno, i documenti di lavoro e le proposte della presidenza presentati dai gruppi di lavoro e dal comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) siano trasmessi al Parlamento in modo regolare e strutturato, onde consentire un pari livello di informazione tra i colegislatori; ritiene che i punti 33 e 34 del nuovo AII debbano essere interpretati nel senso che, oltre agli scambi di opinioni informali, il Parlamento può essere invitato a inviare un rappresentante alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio e del Coreper;

65.

sottolinea che, ai sensi rispettivamente dei punti 35 e 36 del nuovo AII, la sincronizzazione e l'accelerazione dell'iter legislativo possono essere perseguite solamente garantendo il pieno rispetto delle prerogative di ogni istituzione; ritiene pertanto che la sincronizzazione o l'accelerazione non possano in nessun caso comportare l'imposizione di un calendario al Parlamento da parte di altre istituzioni;

66.

esorta a intensificare gli sforzi volti a costituire la banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi di cui al punto 39 del nuovo AII; ricorda che tale banca dati dovrebbe includere informazioni su tutte le fasi dell'iter legislativo onde favorirne la tracciabilità; suggerisce che siano altresì incluse informazioni sul processo relativo alle valutazioni d'impatto;

67.

ricorda alle tre istituzioni dell'UE che sono necessari ulteriori progressi nella costituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi;

68.

propone che il Consiglio incontri il Parlamento almeno una volta durante la procedura di consultazione per consentire al Parlamento di presentare e illustrare le motivazioni degli emendamenti approvati e al Consiglio di precisare la sua posizione in merito a ciascuno di essi; propone, in ogni caso, che il Consiglio fornisca una risposta scritta;

69.

suggerisce che il Parlamento svolga uno studio quantitativo dell'efficacia della procedura di consultazione;

70.

esorta la Commissione a rispettare il calendario stabilito nel regolamento sulle autorità europee di vigilanza per decidere se approvare, modificare o non approvare i progetti di norme tecniche e, come minimo, a informare ufficialmente i colegislatori con ampio anticipo se, in via eccezionale, non è in grado di rispettare tale calendario, indicandone i motivi; sottolinea che di recente la Commissione non ha seguito tale pratica in numerosi casi; ricorda alla Commissione che le procedure attraverso le quali il Parlamento dichiara di non opporsi a un atto non sono concepite per compensare ritardi imputabili alla Commissione e che tali procedure influiscono in maniera significativa sul tempo a disposizione del Parlamento per esercitare i suoi diritti di controllo;

71.

si compiace dell'avvio dei negoziati interistituzionali di cui al punto 40 del nuovo AII nel novembre 2016; rileva con rammarico che, dopo oltre un anno di discussioni, due tre cicli di negoziati a livello politico e numerose riunioni a livello tecnico, non sia stato ancora raggiunto un accordo nonostante una giurisprudenza chiara e consolidata; dà atto dei progressi compiuti finora e insiste fermamente sulla necessità di concludere tali negoziati già sotto la presidenza bulgara;

72.

si compiace delle note informative fornite per iscritto dalla Commissione in vista delle conferenze internazionali nonché delle note informative orali divulgate quotidianamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione durante tali conferenze;

73.

si rammarica del fatto che al Parlamento non sia consentito partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni di coordinamento dell'UE durante le conferenze internazionali;

74.

rammenta al Consiglio e alla Commissione che le disposizioni pratiche in relazione agli accordi internazionali devono essere conformi ai trattati, in particolare all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e tenere conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, come quelle emesse nelle cause concernenti la Tanzania e le isole Maurizio (36);

75.

invita le altre istituzioni a rispettare i trattati e i regolamenti e ad osservare la pertinente giurisprudenza onde assicurare che il Parlamento:

a)

sia immediatamente informato, in modo completo e accurato durante l'intero ciclo di vita degli accordi internazionali, in maniera proattiva, strutturata e razionale, senza pregiudicare la posizione negoziale dell'Unione, e sia dotato del tempo sufficiente per esprimere i propri punti di vista in tutte le fasi, affinché siano tenuti in considerazione nella maggior misura possibile;

b)

sia accuratamente informato e coinvolto nella fase di attuazione degli accordi, segnatamente per quanto riguarda le decisioni adottate dagli organismi istituiti da tali accordi, e abbia la possibilità di esercitare appieno i propri diritti di colegislatore laddove influiscano sulla legislazione dell'UE;

c)

sia informato in modo proattivo sulla posizione della Commissione nei forum internazionali, come l'OMC, l'UNCTAD, l'OCSE, l'UNDP, la FAO e l'UNHRC;

76.

reputa essenziale rispettare sul piano orizzontale la prassi consolidata di attendere l'approvazione del Parlamento prima di applicare in via provvisoria le disposizioni in materia di commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti, come ha dichiarato anche il commissario Malmström nell'audizione del 29 settembre 2014; invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a continuare a estendere tale prassi a tutti gli accordi internazionali;

77.

osserva che il Parlamento è pronto ad adire nuovamente la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire che i suoi diritti siano rispettati qualora nel prossimo futuro non siano conseguiti progressi significativi nei negoziati relativi al punto 40 del nuovo AII;

78.

rileva che ciascuna istituzione dovrebbe essere consapevole del fatto che la responsabilità che le compete in quanto legislatore non si esaurisce una volta conclusi gli accordi internazionali; sottolinea la necessità di un attento monitoraggio dell'attuazione e degli sforzi in atto per garantire che gli accordi raggiungano i loro obiettivi; invita le istituzioni ad applicare le migliori prassi e un approccio collaborativo anche nelle fasi di attuazione e valutazione degli accordi internazionali;

79.

osserva che le valutazioni d'impatto comprensive di un'analisi della situazione dei diritti umani possono costituire uno strumento importante nella negoziazione di accordi commerciali e di investimento, contribuendo a far sì che le parti rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani, e ricorda il carattere vincolante di accordi quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

80.

invita la Commissione e il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, quale derivante dal parere della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 2/15 del 16 maggio 2017, per quanto riguarda l'adozione delle direttive di negoziato, i negoziati e la base giuridica delle proposte da firmare e concludere, e in particolare la firma e la conclusione di accordi commerciali internazionali da parte del Consiglio;

81.

invita i rappresentanti europei a prestare particolare attenzione alla coerenza tra le norme e le prescrizioni internazionali e la legislazione adottata e vincolante dell'UE;

82.

chiede alla Commissione di divulgare i documenti che illustrano la sua posizione in seno alle organizzazioni internazionali che definiscono norme in campo finanziario, monetario e regolamentare, in particolare il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; chiede che il Parlamento sia pienamente informato in tutte le fasi dell'elaborazione di norme internazionali suscettibili di avere un impatto sul diritto dell'Unione;

83.

chiede l'istituzione e la formalizzazione di un dialogo finanziario in merito all'adozione e alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali, in conformità della sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione (37); sottolinea che, sulla base di linee guida dettagliate, che potrebbero essere integrate da risoluzioni di orientamento proattivo, tali posizioni dovrebbero essere discusse e rese note ex ante e dovrebbe essere garantito un follow-up, mentre la Commissione dovrebbe riferire periodicamente sull'applicazione di tali linee guida;

84.

ricorda la sua posizione, approvata il 15 marzo 2018, sull'ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali (38), nella quale il Parlamento esprimeva rammarico per il fatto che il suo ruolo e i suoi diritti di colegislatore su un piano di parità con il Consiglio non erano stati presi in debita considerazione;

85.

riconosce il mandato approvato dal Coreper il 6 dicembre 2017 che ha avallato la posizione del Consiglio sulla proposta della Commissione di un registro per la trasparenza obbligatorio; invita tutte le parti a ultimare i negoziati in uno spirito di proficua cooperazione al fine di migliorare la trasparenza dell'iter legislativo;

86.

prende debitamente atto della sentenza De Capitani (39), che ribadisce che i principi di pubblicità e di trasparenza sono intrinseci alle procedure legislative dell'Unione e che non può essere riconosciuta l'esistenza di una presunzione generale di non divulgazione per quanto riguarda i documenti legislativi, inclusi i documenti relativi ai triloghi;

Attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione

87.

sottolinea l'importanza del principio di cui al punto 43 del nuovo AII, nel quale si afferma che, se in fase di recepimento delle direttive nel diritto nazionale gli Stati membri decidono di aggiungere elementi che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, tali aggiunte dovrebbero essere rese identificabili tramite l'atto o gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi; osserva che tale informazione è spesso ancora assente; invita la Commissione e gli Stati membri ad agire in modo congiunto e coerente per far fronte alla mancanza di trasparenza e ad altri problemi legati alla sovraregolamentazione ("gold plating") (40);

88.

ritiene che, in sede di attuazione e di recepimento degli atti dell'UE, sia necessario distinguere nettamente tra casi di sovraregolamentazione, in cui gli Stati membri introducono obblighi amministrativi supplementari non correlati alla legislazione dell'UE, e la definizione di norme più rigorose che vanno oltre le norme minime applicabili in tutta l'UE per quanto concerne la tutela dell'ambiente e dei consumatori, l'assistenza sanitaria e la sicurezza alimentare;

89.

è dell'opinione che, al fine di ridurre i problemi connessi alla sovraregolamentazione, le tre istituzioni dovrebbero impegnarsi ad adottare una legislazione dell'UE che sia chiara, facilmente recepibile e che abbia un valore aggiunto europeo specifico; ricorda che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri amministrativi inutili, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure più ambiziose e di introdurre norme sociali, ambientali e in materia di tutela dei consumatori più elevate laddove il diritto dell'Unione definisca soltanto norme minime;

90.

chiede agli Stati membri di astenersi il più possibile dal creare obblighi amministrativi supplementari in sede di recepimento della legislazione dell'UE e, in conformità al punto 43 dell'accordo interistituzionale, di rendere tali aggiunte identificabili nell'atto di recepimento o nei documenti connessi;

91.

ricorda che, a norma del punto 44 del nuovo AII, gli Stati membri sono invitati a cooperare con la Commissione nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari per monitorare e valutare l'attuazione del diritto dell'Unione; invita pertanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare i propri impegni, anche fornendo tavole di concordanza contenenti informazioni chiare e precise sulle misure nazionali di recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, nonché alla dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi;

92.

sostiene che l'impegno assunto dalla Commissione a norma del punto 45 del nuovo AII dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel dovuto rispetto delle norme di riservatezza, l'accesso del Parlamento alle informazioni riguardanti le procedure di pre-infrazione e infrazione sarà notevolmente migliorato; ribadisce, in tale contesto, le richieste da tempo inoltrate alla Commissione per quanto riguarda i dati cui il Parlamento ha il diritto di accedere (41);

93.

ribadisce il suo apprezzamento per il meccanismo di risoluzione dei problemi EU Pilot, che rappresenta un modo più informale ma cionondimeno efficace di garantire il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri (42); è contrario all'intenzione annunciata dalla Commissione di avviare sistematicamente le procedure di infrazione senza più ricorrere a tale meccanismo (43);

94.

rammenta che i commissari sono tenuti a rispettare le prerogative legislative dei deputati al Parlamento europeo; è del parere che essi debbano fornire al Parlamento tutti gli studi indipendenti sulla base dei quali hanno adottato le loro decisioni, rendendo nel contempo pubblici quelli che confutano le loro conclusioni;

95.

deplora che non tutte le traduzioni delle proposte legislative siano disponibili simultaneamente, il che comporta ritardi per il processo legislativo;

96.

sottolinea che, all'atto dell'applicazione, un'efficace legislazione UE deve mirare a garantire che le procedure da essa stabilite rispondano all'obiettivo sotteso dell'atto legislativo stesso e in particolare all'obiettivo finale della tutela dell'ambiente quando si tratti di garantire un elevato livello di protezione ambientale;

97.

riconosce l'importanza dell'opera svolta dalla commissione per le petizioni nel valutare la qualità dell'attività legislativa dell'UE per quanto riguarda la sua effettiva attuazione nonché in quanto base di miglioramento dei testi e delle procedure legislative; osserva, a tale riguardo, l'importanza di un'autentica cooperazione interistituzionale con la Commissione al fine di garantire un adeguato esame delle petizioni;

Semplificazione

98.

accoglie favorevolmente l'impegno assunto al punto 46 del nuovo AII in merito a un utilizzo più frequente della tecnica legislativa della rifusione; ribadisce che tale tecnica dovrebbe costituire la tecnica legislativa ordinaria in quanto prezioso strumento per il conseguimento della semplificazione (44); osserva tuttavia che, nel caso di una revisione completa, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di atto legislativo completamente nuovo recante abrogazione della legislazione in vigore anziché ricorrere alla tecnica di rifusione, in modo che i colegislatori possano avviare un dibattito politico ampio ed efficace e affinché siano rispettate appieno le loro prerogative quali sancite dai trattati;

99.

ricorda che, nel valutare gli oneri regolamentari e amministrativi superflui, secondo quanto concordato dalle tre istituzioni ai punti 47 e 48 del nuovo AII, e nell'esaminare eventuali obiettivi di riduzione degli oneri al fine di ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni e dalle imprese, incluse le PMI, "legiferare meglio" può altresì significare, ove opportuno, più legislazione dell'UE, ad esempio per quanto concerne l'armonizzazione delle disparità tra le legislazioni nazionali, tenendo conto dei vantaggi delle misure legislative e delle conseguenze di un mancato intervento a livello UE in materia di norme sociali, ambientali e di protezione dei consumatori, e ricordando che gli Stati membri sono liberi di applicare standard più elevati laddove il diritto dell'UE definisca soltanto norme minime; rammenta inoltre che, conformemente alla clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 TFUE, l'Unione deve considerare attentamente l'impatto della legislazione dell'UE sulle norme sociali e sull'occupazione, provvedendo a che le parti sociali interessate siano adeguatamente consultate – in particolare sindacati, consumatori e rappresentanti degli interessi dei gruppi vulnerabili – per quanto concerne l'autonomia dei partner sociali e degli accordi che potrebbero concludere a norma dell'articolo 155 TFUE; sottolinea pertanto che la riduzione degli oneri amministrativi non è necessariamente sinonimo di deregolamentazione e, ad ogni modo, non deve compromettere i diritti fondamentali e le norme sociali e in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza, protezione dei consumatori, uguaglianza di genere o benessere degli animali, inclusi i relativi obblighi di informazione, e non deve dunque arrecare pregiudizio ai diritti dei lavoratori – indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa – né condurre a un aumento dei contratti di lavoro precario;

100.

plaude alla prima indagine annuale sugli oneri svolta dalla Commissione nel contesto della semplificazione della legislazione dell'UE, per la quale essa ha condotto un'indagine Eurobarometro flash sulla percezione che le imprese hanno del regolamento, intervistando oltre 10 000 imprese nei 28 Stati membri, principalmente PMI, tenendo conto della distribuzione delle imprese nell'Unione; richiama l'attenzione sulle conclusioni dell'indagine, che confermano che l'attenzione rivolta alla riduzione dei costi superflui continua a essere pertinente e indicano che vi è una complessa interazione di diversi fattori che influenzano la percezione delle imprese, la cui possibile causa potrebbe essere data da differenze nell'assetto amministrativo e giuridico nazionale per quanto riguarda l'attuazione della legislazione; segnala che tale percezione può essere influenzata anche dalla sovraregolamentazione e persino da un'incorretta copertura mediatica; ritiene che l'idea di un'indagine annuale sugli oneri, pur essendo uno strumento importante per individuare i problemi inerenti all'attuazione e all'applicazione della legislazione dell'UE, non dovrebbe dare adito all'ipotesi che la regolamentazione comporti, per sua natura, oneri amministrativi eccessivi; concorda con la Commissione sul fatto che il solo modo per individuare concretamente ciò che può essere davvero semplificato, razionalizzato o eliminato è chiedere il parere di tutti i soggetti interessati, inclusi quelli che non godono di un'ampia rappresentanza, su un atto legislativo specifico o su vari atti legislativi applicabili a un particolare settore; invita la Commissione a perfezionare l'indagine annuale sugli oneri, sulla base degli insegnamenti tratti dalla prima edizione, ad applicare metodi di raccolta dei dati trasparenti e verificabili, a prestare particolare attenzione alle esigenze delle PMI e a includere sia gli oneri reali che quelli percepiti;

101.

prende inoltre atto dell'esito della valutazione della Commissione in merito alla fattibilità, senza pregiudicare lo scopo della legislazione, della fissazione di obiettivi per ridurre gli oneri in settori specifici; incoraggia la Commissione a fissare obiettivi per la riduzione degli oneri in tutte le iniziative, in modo flessibile ma basato su elementi concreti e affidabile nonché in piena consultazione con i soggetti interessati, come già avviene nel quadro di REFIT;

102.

sottolinea che una norma dell'UE sostituisce, generalmente, 28 norme nazionali, dando così fondamento al mercato unico e riducendo la burocrazia;

103.

evidenzia l'importanza di evitare la burocrazia inutile e di tenere conto della correlazione tra la dimensione delle aziende e le risorse necessarie all'adempimento degli obblighi;

Attuazione e verifica del nuovo AII

104.

osserva che la Conferenza dei presidenti riceverà periodicamente una relazione del Presidente nella quale sarà illustrato lo stato di attuazione, sia a livello interno che a livello interistituzionale; sostiene che tale relazione dovrebbe tenere debitamente conto della valutazione effettuata dalla Conferenza dei presidenti di commissione sulla base delle esperienze delle varie commissioni, in particolare della commissione giuridica, competente per il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione (45);

105.

accoglie favorevolmente la prima riunione annuale interistituzionale ad alto livello di bilancio politico sull'attuazione dell'AII, che ha avuto luogo il 12 dicembre 2017; incoraggia la Conferenza dei presidenti di commissione a trasmettere alla Conferenza dei presidenti le raccomandazioni ritenute opportune con riguardo all'attuazione del nuovo AII;

o

o o

106.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(2)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(3)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(4)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

(5)  GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(6)  GU C 77 del 28.3.2002, pag.1.

(7)  GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.

(9)  GU C 484 del 24.12.2016, pag. 7.

(10)  GU C 446 del 29.12.2017, pag. 1.

(11)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, causa C-427/12, ECLI: EU:C:2014:170; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015, Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, causa C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499; sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2016, Parlamento europeo contro Commissione europea, causa C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, Parlamento europeo contro Consiglio, causa C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014, Parlamento europeo contro Consiglio, causa C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2016)0484.

(13)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 39.

(14)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 116.

(15)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 91.

(16)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 53.

(17)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 11.

(18)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 14.

(19)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.

(20)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.

(21)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 31.

(22)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 91.

(23)  Cfr. allegato II della decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

(24)  Articolo 6, paragrafo 2, della decisione del presidente della Commissione europea del 19 maggio 2015 sull'istituzione di un comitato per il controllo normativo indipendente (C(2015)3263).

(25)  Cfr. COM(2016)0798 e COM(2016)0799.

(26)  Cfr. paragrafo 47 della risoluzione del Parlamento del 9 settembre 2010 su “Legiferare meglio” – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 66).

(27)  Cfr. paragrafo 16 della risoluzione del Parlamento del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI".

(28)  Cfr. paragrafo 4 della decisione del Parlamento del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

(29)  Cfr. il paragrafo 12 della risoluzione del Parlamento del 27 novembre 2014, sopracitata, e il paragrafo 6 della decisione del Parlamento del 9 marzo 2016, sopracitata.

(30)  Cfr. paragrafo 5 della risoluzione del Parlamento del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente.

(31)  Cfr il regolamento del Parlamento europeo, allegato V, punto XVI.1.

(32)  Cfr. il considerando D della risoluzione del Parlamento del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sopracitata.

(33)  Cfr. paragrafo 6 della risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sopracitata.

(34)  Ibidem, paragrafo 1.

(35)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, sopracitata; sentenza della Corte del 17 marzo 2016, Parlamento europeo contro Commissione europea, sopracitata; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, Parlamento europeo contro Consiglio, sopracitata.

(36)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, Parlamento europeo/Consiglio, sopracitata; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014, Parlamento europeo/Consiglio, sopracitata.

(37)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 76.

(38)  Cfr. Testi approvati, P8_TA(2018)0086.

(39)  Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, De Capitani/Parlamento europeo, Causa T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.

(40)  Cfr. paragrafo 7 della risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sulla 28a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2010) (GU C 419 del 16.12.2015, pag. 73).

(41)  Cfr. paragrafi 21 e 22 della risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011).

(42)  Cfr. paragrafo 16 della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014 (Testi approvati, P8_TA(2016)0385).

(43)  Cfr. punto 2 della comunicazione della Commissione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", sopracitata (Cfr. pag. 12 nella GU C 18 del 19.1.2017).

(44)  Cfr. paragrafo 41 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011, sopracitata.

(45)  Cfr il regolamento del Parlamento europeo, allegato V, punto XVI.3.


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