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Document 52018IP0202

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2017/2922(RSP))

GU C 41 del 6.2.2020, p. 45–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/45


P8_TA(2018)0202

Divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2017/2922(RSP))

(2020/C 41/08)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1) ("regolamento sui cosmetici"),

visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul divieto della sperimentazione animale e di immissione sul mercato e sullo stato dei metodi alternativi nel settore dei prodotti cosmetici (COM(2013)0135),

vista la relazione della Commissione, del 19 settembre 2016, sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (COM(2016)0599),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 giugno 2015, sull'iniziativa dei cittadini europei "Stop Vivisection"(C(2015)3773),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 21 settembre 2016, nella causa C-592/14 (2),

visto il numero speciale di Eurobarometro n. 442 sull'atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale,

visto lo studio del gennaio 2017, commissionato dalla commissione per le petizioni, dal titolo "Animal Welfare in the European Union"(benessere degli animali nell'Unione europea),

vista l'interrogazione al Consiglio su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

vista l'interrogazione alla Commissione su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento sui cosmetici stabilisce le condizioni per la commercializzazione dei prodotti e degli ingredienti cosmetici nell'UE e mira a creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di protezione della salute umana;

B.

considerando che l'articolo 13 TFUE stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, si tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

C.

considerando che i prodotti cosmetici sono parte integrante della vita quotidiana dei cittadini dell'UE e comprendono una vasta gamma di prodotti, ad esempio i trucchi, i deodoranti, i prodotti per il bagno e per la doccia, i prodotti solari, quelli per la cura dei capelli, della pelle, delle unghie, della barba, e i prodotti per l'igiene orale;

D.

considerando che l'Unione si è impegnata a promuovere il benessere degli animali, proteggendo nel contempo la salute umana e l'ambiente;

E.

considerando che, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici, l'articolo 10 del regolamento sui cosmetici richiede che ciascun prodotto sia sottoposto a una valutazione della sicurezza e che sia elaborata una relazione sulla sicurezza;

F.

considerando che l'articolo 11 di tale regolamento sui cosmetici richiede il mantenimento di una documentazione informativa per ogni prodotto immesso sul mercato, che contenga i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti;

G.

considerando che la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti e per gli ingredienti cosmetici è vietata nell'UE rispettivamente dal settembre 2004 e dal marzo 2009 ("divieto di sperimentazione");

H.

considerando che la commercializzazione di prodotti cosmetici finiti e di ingredienti cosmetici testati su animali è vietata nell'UE dal marzo 2009, fatta eccezione per la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica; che per tali effetti specifici e complessi sulla salute il divieto di commercializzazione è applicabile dal marzo 2013, a prescindere dalla disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali ("divieto di commercializzazione");

I.

considerando che la maggior parte degli ingredienti presenti nei prodotti cosmetici è utilizzata anche per molti altri prodotti industriali e di consumo, quali i prodotti farmaceutici, i detergenti e altre sostanze chimiche, nonché gli alimenti; che tali ingredienti possono essere stati oggetto di una sperimentazione animale nell'ambito del contesto normativo pertinente, ad esempio il regolamento REACH (3), nei casi in cui non vi erano alternative;

J.

considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro n. 442 del marzo 2016, l'89 % dei cittadini dell'Unione concorda nel ritenere che l'UE dovrebbe fare di più per promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza del benessere degli animali a livello internazionale, e il 90 % dei cittadini dell'Unione concorda nel ritenere che è importante fissare norme elevate di benessere degli animali che siano riconosciute in tutto il mondo;

K.

considerando che il Parlamento riceve numerose petizioni dei cittadini che esercitano il diritto sancito agli articoli 24 e 227 TFUE e all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, invocando la fine della sperimentazione sugli animali in Europa e nel mondo, nonché la formulazione di norme internazionali sul benessere animale;

L.

considerando che vi è una richiesta pubblica di adozione di un nuovo quadro legislativo volto a eliminare progressivamente la sperimentazione animale;

M.

considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 21 settembre 2016 nella causa C-592/14, ha confermato che l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati su animali al di fuori dell'UE, al fine di commercializzare tali prodotti in paesi terzi, può essere vietata se i risultati di tale sperimentazione sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei prodotti in questione ai fini della loro immissione sul mercato dell'UE;

N.

considerando che talune lacune consentono che prodotti cosmetici testati su animali al di fuori dell'UE siano immessi sul mercato dell'UE e che tali prodotti siano testati nuovamente nell'UE mediante metodi alternativi alla sperimentazione animale, il che è in contrasto con lo spirito della legislazione dell'UE;

O.

considerando che l'UE è un attore di primo piano nel quadro delle Nazioni Unite; che le istituzioni europee e gli Stati membri devono continuare a impegnarsi a favore di un ordine globale basato sul diritto internazionale e sulla cooperazione multilaterale;

P.

considerando che l'Unione dovrebbe impegnarsi maggiormente per integrare la promozione di elevati standard di benessere animale nell'ambito delle sue relazioni esterne;

Insegnamenti tratti dallo storico divieto nell'UE di effettuare sperimentazioni sugli animali nel settore dei cosmetici

1.

constata che l'Europa dispone di un fiorente e innovativo settore dei cosmetici, che fornisce circa due milioni di posti di lavoro, e costituisce il più grande mercato al mondo per i prodotti cosmetici; sottolinea che il divieto nell'UE di effettuare sperimentazioni sugli animali non ha compromesso lo sviluppo del settore;

2.

osserva che in Europa il grado di conformità con i divieti di sperimentazione e di commercializzazione in vigore è molto elevato; sottolinea tuttavia che la mancanza di dati affidabili e completi nella documentazione informativa sul prodotto per quanto riguarda i prodotti cosmetici importati nell'UE da paesi terzi in cui gli esperimenti sugli animali sono ancora obbligatori rimane un grave problema che deve essere affrontato in via prioritaria;

3.

ritiene che lo storico divieto dell'UE sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici abbia inviato un forte segnale a livello mondiale sul valore che l'UE conferisce alla protezione degli animali e abbia dimostrato con successo che l'eliminazione progressiva della sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici è possibile;

4.

ricorda che è stata fatta una scelta politica in Europa per applicare il divieto a prescindere dalla totale disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione animale; ritiene che tale esempio dimostri che l'assenza di alternative alla sperimentazione animale per alcuni parametri non costituisca un'argomentazione contro l'imposizione di un divieto globale sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici;

5.

ribadisce che la sperimentazione animale non può più essere giustificata per quanto concerne i cosmetici e chiede alle autorità pubbliche europee e nazionali di sostenere l'opposizione del pubblico rispetto a tali test nel settore dei cosmetici e di appoggiare lo sviluppo di metodi di sperimentazione innovativi e umani;

6.

chiede alle autorità di regolamentazione e alle imprese di istituire un sistema di monitoraggio aperto a regolari verifiche indipendenti per garantire che i fornitori dell'industria rispettino un divieto totale;

Impatto del divieto sullo sviluppo di metodi alternativi

7.

ricorda che il divieto di effettuare sperimentazioni animali ha portato a maggiori sforzi di ricerca finalizzati a sviluppare metodi di sperimentazione alternativi, con effetti che vanno ben oltre il settore dei cosmetici; osserva che sono stati compiuti progressi significativi anche per quanto riguarda la convalida e l'accettazione a livello normativo di metodi alternativi;

8.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rendere disponibili finanziamenti sufficienti a medio e a lungo termine per lo sviluppo, la convalida e l'introduzione in tempi rapidi di metodi di sperimentazione alternativi per la sostituzione completa della sperimentazione animale per quanto riguarda i parametri tossicologici chiave, quali la cancerogenicità, la tossicità riproduttiva e la tossicità a dose ripetuta (4);

9.

sottolinea la necessità di un costante sforzo di formazione e istruzione per garantire un'adeguata conoscenza delle alternative e dei processi nei laboratori e tra le autorità competenti;

10.

sottolinea che gli istituti universitari devono svolgere un ruolo importante in termini di promozione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nelle discipline scientifiche e di divulgazione di nuove conoscenze e pratiche, che sono disponibili ma non sempre ampiamente utilizzate;

11.

sottolinea la necessità di lavorare nel quadro delle strutture internazionali per accelerare la convalida e l'accettazione di metodi alternativi e fornire ai paesi terzi, laddove gli scienziati potrebbero non essere a conoscenza di metodi alternativi e qualora le strutture di sperimentazione non dispongano dell'infrastruttura necessaria, il trasferimento di conoscenze e il sostegno finanziario;

12.

sottolinea che l'UE ha promosso la collaborazione internazionale in materia di metodi alternativi nell'ambito del partenariato europeo sui metodi alternativi alla sperimentazione animale (European Partnership on Alternative Approaches to Animal Testing – EPAA), ed è coinvolta in una serie di altri pertinenti processi internazionali, quali la cooperazione internazionale per la regolamentazione dei cosmetici (ICCR) e la cooperazione internazionale relativa ai metodi alternativi alla sperimentazione animale (ICATM); osserva che tale cooperazione è fondamentale;

Situazione internazionale

13.

sottolinea che Guatemala, Islanda, India, Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia hanno imposto un divieto sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici; rileva che altri paesi, come la Corea del Sud e l'Australia, hanno compiuto progressi significativi verso il divieto in questione;

14.

osserva che, nonostante alcuni considerevoli progressi legislativi in tutto il mondo, circa l'80 % dei paesi continua a consentire la sperimentazione animale nonché la commercializzazione di prodotti testati sugli animali;

Istituzione di un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici

15.

sollecita l'introduzione a livello mondiale, sulla base del modello del regolamento sui cosmetici, di un divieto sulla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici e di un divieto sul commercio internazionale di ingredienti e prodotti cosmetici sperimentati sugli animali, che entrino in vigore prima del 2023;

16.

invita le istituzioni dell'UE a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE e a garantire che nessuno di essi sia stato sperimentato su animali in un paese terzo;

17.

invita i presidenti delle istituzioni dell'UE a promuovere, sostenere e agevolare l'introduzione di un divieto globale sulla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici nell'ambito di riunioni con i loro omologhi, in particolare con il Segretario generale delle Nazioni Unite;

18.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a utilizzare le loro reti diplomatiche e ad agire con determinazione in ogni possibile ambito negoziale, sia bilaterale sia multilaterale, per costituire un'ampia e robusta coalizione a sostegno del divieto globale sulla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici;

19.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a facilitare, promuovere e sostenere la conclusione di una Convenzione internazionale contro la sperimentazione animale per i cosmetici, nel quadro delle Nazioni Unite; chiede alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di iscrivere il divieto mondiale sulla sperimentazione animale per prodotti cosmetici all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

20.

invita la Commissione a impegnarsi in modo proattivo con tutte le parti interessate, a partire dai promotori della campagna globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici, le organizzazioni non governative e i rappresentanti della società civile, al fine di promuovere eventi collaterali in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, che favoriscano il dialogo sui vantaggi e i meriti di una Convenzione internazionale contro la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici;

21.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il divieto nell'UE sulla sperimentazione animale per i prodotti cosmetici non sia indebolito da negoziati commerciali in corso, né dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio; invita la Commissione ad escludere i cosmetici testati sugli animali dall'ambito di applicazione di eventuali accordi di libero scambio, già in vigore o attualmente in fase di negoziato;

o

o o

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al presidente del Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  ECLI:EU:C:2016:703.

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS), "Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation"(Note orientative per la sperimentazione degli ingredienti cosmetici e la loro valutazione della sicurezza), nona revisione, SCCS/1564/15.


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