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Document 52018IP0117

    Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea (2018/2624(RSP))

    GU C 390 del 18.11.2019, p. 63–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 390/63


    P8_TA(2018)0117

    Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea

    Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea (2018/2624(RSP))

    (2019/C 390/08)

    Il Parlamento europeo,

    vista la dichiarazione della Commissione in data 12 marzo 2018 sulla politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della Commissione europea,

    viste le risposte fornite dalla Commissione il 25 marzo 2018 alle domande scritte presentate dai membri della commissione per il controllo dei bilanci e durante l'audizione tenuta da tale commissione il 27 marzo 2018,

    visto l'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

    visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 7 e 29,

    vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

    vista la proposta di risoluzione della commissione per il controllo dei bilanci,

    visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando fondamentale che la Commissione europea, in quanto custode dei trattati, agisca conformemente alla lettera e allo spirito della regolamentazione;

    B.

    considerando che la fiducia nel progetto europeo e nell'Unione europea sarà mantenuta solo se le istituzioni dell'Unione europea agiscono come modelli in materia di Stato di diritto, trasparenza e buona amministrazione e dimostrano di avere al loro interno un sufficiente bilanciamento dei poteri per reagire adeguatamente ogniqualvolta questi principi fondamentali siano minacciati;

    C.

    considerando che, a norma dei trattati, tutte le istituzioni dell'UE godono di autonomia nelle questioni relative alla loro organizzazione e alla loro politica del personale, anche per quanto riguarda la scelta dei loro alti funzionari sulla base del merito, dell'esperienza e della fiducia, in linea con lo statuto dei funzionari e i loro rispettivi regolamenti;

    D.

    considerando che i posti pubblicati esternamente sfociano di frequente nella selezione di candidati interni che non soddisfano i requisiti di candidatura in base alle norme interne, eludendo in tal modo la regolare progressione di carriera;

    E.

    considerando che le nomine a posti di alto livello, come quello di Segretario generale, dovrebbero essere effettuate in modo indipendente da altre nomine, evitando in tal modo qualsiasi sospetto di accordi globali o contropartite non trasparenti sulla base di informazioni privilegiate;

    F.

    considerando che il Mediatore europeo sta svolgendo attualmente un'indagine concernente la procedura di nomina in questione e che il Parlamento confida nel fatto che il Mediatore comunicherà alla Commissione e al Parlamento i suoi punti di vista e gli eventuali casi di cattiva amministrazione che avrà scoperto e a cui dovrà essere dato seguito;

    G.

    considerando che la Commissione ha ammesso che vi sono carenze nelle sue comunicazioni relative alla nomina e ha riconosciuto la necessità di intensificare i propri sforzi in tale ambito;

    H.

    considerando che il comitato del personale, in quanto composto da rappresentanti eletti del personale delle istituzioni dell'UE, ha chiesto procedure trasparenti per le nomine a tutti i posti dirigenziali;

    1.

    si rammarica che la procedura per la nomina del nuovo Segretario generale della Commissione europea il 21 febbraio 2018 sia stata condotta con modalità che hanno suscitato irritazione e disapprovazione generalizzate nell'opinione pubblica, tra i deputati al Parlamento europeo e in seno alla funzione pubblica europea; osserva che il risultato di questa procedura mette a rischio la reputazione non solo della Commissione europea ma di tutte le istituzioni dell'Unione europea; invita la Commissione a riconoscere che tale procedura e la relativa comunicazione ai media, al Parlamento europeo e all'opinione pubblica in generale hanno inciso negativamente sulla sua reputazione;

    Antefatti

    2.

    osserva che:

    il 31 gennaio 2018 è stata pubblicato il posto di Segretario generale aggiunto, con l'indicazione della scadenza ordinaria di dieci giorni lavorativi per la presentazione delle candidature (ossia 13 febbraio 2018);

    hanno risposto all'annuncio solo due candidati, un uomo e una donna, entrambi provenienti dal Gabinetto del Presidente della Commissione; il nuovo Segretario generale era uno dei candidati per il posto; l'altra candidata ha presentato domanda per il posto vacante l'8 febbraio 2018, ha sostenuto le prove di valutazione presso l'Assessment centre durate l'intera giornata del 12 febbraio 2018, ha ritirato la candidatura prima del colloquio con il comitato consultivo per le nomine (CCN) previsto per il 20 febbraio 2018 ed è stata successivamente nominata nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Commissione;

    il nuovo Segretario generale ha espletato la procedura di cui all'articolo 29 dello statuto dei funzionari, che comprendeva:

    a)

    prove di valutazione della durata di un'intera giornata presso l'Assessment centre (15 febbraio 2018);

    b)

    colloquio con il CCN (16 febbraio 2018) e valutazione e parere (20 febbraio 2018) di quest'ultimo;

    c)

    colloquio con il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane e il Presidente della Commissione europea (20 febbraio 2018);

    non sono stati redatti verbali di questi colloqui né ne è stata registrata la durata;

    il Collegio, all'unanimità, ha nominato il capo di Gabinetto del Presidente della Commissione come Segretario generale aggiunto (21 febbraio 2018);

    successivamente, nel corso della stessa riunione, il Segretario generale ha annunciato il suo pensionamento, avendo inviato la mattina dello stesso giorno una lettera ufficiale al Presidente annunciando la propria intenzione di andare in pensione il 31 marzo 2018;

    il Presidente della Commissione europea e il suo capo di Gabinetto sapevano sin dal 2015 che l'allora Segretario generale intendeva andare in pensione subito dopo il marzo 2018, intenzione riconfermata agli inizi del 2018; il Presidente non aveva tuttavia divulgato tale informazione per non indebolire l'autorità dell'allora Segretario generale, ma l'aveva comunicata al suo capo di Gabinetto;

    dopo i reiterati vani sforzi volti a persuadere l'allora Segretario generale a prorogare il suo mandato, il Presidente della Commissione europea avrebbe dovuto, come minimo, informare dell'imminente posto vacante il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane, in modo che il processo finalizzato alla copertura di detto posto potesse essere avviato tempestivamente secondo la procedura ordinaria e le migliori prassi;

    su proposta del Presidente, in accordo con il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane e senza che la nomina di un nuovo Segretario generale fosse iscritta all'ordine del giorno della riunione, il Collegio ha deciso di trasferire con il suo posto il Segretario generale aggiunto appena nominato, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, alla posizione di Segretario generale della Commissione europea (riassegnazione senza pubblicazione del posto);

    Percorso professionale del nuovo Segretario generale

    3.

    osserva che:

    il nuovo Segretario generale è entrato nell'organico della Commissione europea in qualità di funzionario di grado AD6 nel novembre 2004 dopo aver superato il concorso AD COM/A/10/01; è stato promosso al grado AD7 nel 2007, al grado AD8 nel 2009, al grado AD9 nel 2011 e al grado AD10 nel 2013;

    a decorrere dal 10 febbraio 2010 e, pur essendo ancora di grado AD8 nella sua carriera di base, è stato distaccato in qualità di capo di Gabinetto della Vicepresidente Reding, dove ha ricoperto la funzione di capo di Gabinetto di grado AD14, a livello di Direttore, in conformità della regolamentazione sulla composizione dei Gabinetti vigente all'epoca (SEC(2010)0104);

    il nuovo Segretario generale ha chiesto un'aspettativa per motivi personali (CCP) dal 1o aprile al 31 maggio 2014 per potere svolgere l'attività di coordinatore della campagna per il candidato di punta del PPE alla carica di Presidente della Commissione europea;

    dopo il suo reintegro, il 1o giugno 2014, gli è stato assegnato, come funzionario di grado AD14, l'incarico di consigliere principale presso la Direzione generale per gli affari economici e finanziari;

    dopo aver superato con successo una procedura di selezione, il nuovo Segretario generale è stato nominato consigliere principale alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con effetto a partire dal 1o luglio 2014; con questa nomina è diventato funzionario di grado AD14 nella sua carriera di base;

    dal 1o luglio 2014 al 31 ottobre 2014, il nuovo Segretario generale è stato distaccato come funzionario di grado AD14 a capo della squadra di transizione del Presidente eletto della Commissione europea;

    il 1o novembre 2014, è stato distaccato come capo di Gabinetto del Presidente con grado AD15, conformemente alla regolamentazione sulla composizione dei Gabinetti in vigore dal 2004 (cfr. decisioni SEC(2004)0185, SEC(2010)0104 e C(2014)9002);

    il 1o gennaio 2017, è stato promosso al grado AD15 nella sua carriera di base come funzionario (non distaccato) nel quadro del 10o esercizio di promozione degli alti funzionari, una decisione adottata dal Collegio dei Commissari (PV(2017)2221); pertanto, prima della riunione del 21 febbraio 2018, nella sua carriera di base era funzionario della Commissione di grado AD15, consigliere principale presso la Direzione generale per gli affari economici e finanziari;

    4.

    richiama l'attenzione sull'estrema rapidità della carriera del nuovo Segretario generale, il quale è avanzato da AD6 a AD15 nel corso di un periodo di poco più di 13 anni, durante il quale ha trascorso otto anni in diversi Gabinetti (dopo il primo Gabinetto è stato promosso da AD10 ad AD14, dopo il secondo Gabinetto da AD14 ad AD15);

    Percorsi professionali dei precedenti Segretari generali

    5.

    sottolinea che, secondo la Commissione, i tre precedenti Segretari generali hanno ricoperto le cariche di Direttore, Direttore generale e capo di Gabinetto prima di essere trasferiti alla funzione di Segretario generale, mentre il nuovo Segretario generale non ha svolto nessun compito di gestione in seno ai servizi della Commissione; sottolinea, in particolare, che il 21 febbraio 2018 non era operativo come Segretario generale aggiunto e che è stato funzionario di grado di base AD15 per meno di 14 mesi;

    Procedura di nomina

    6.

    osserva che, secondo la Commissione, il nuovo Segretario generale è stato trasferito nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dei funzionari e che la posizione non è stata pubblicata in quanto il posto non era considerato vacante; osserva, pertanto, che nessun funzionario ha potuto presentare domanda siccome la procedura è stata organizzata tramite riassegnazione del posto anziché come trasferimento interno in senso stretto con la debita pubblicazione del posto vacante;

    7.

    prende atto del fatto che la Commissione ha utilizzato la medesima procedura di trasferimento in virtù dell'articolo 7 dello statuto dei funzionari per i tre precedenti Segretari generali (trasferimento con posto anziché trasferimento in senso stretto); sottolinea, tuttavia, che nessuno dei precedenti Segretari generali è stato successivamente nominato Segretario generale aggiunto e Segretario generale nel corso della stessa riunione del Collegio; sottolinea inoltre che tutti e tre i precedenti Segretari generali sono stati proposti al Collegio nel corso della stessa riunione del Collegio durante la quale i loro rispettivi predecessori sono stati trasferiti a un altro posto o hanno annunciato il loro pensionamento;

    8.

    sottolinea che la nomina per trasferimento è stata avviata dal Presidente della Commissione europea, in accordo con il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane e previa consultazione del primo Vicepresidente (che è stato consultato sul nome del candidato ma decisamente non sulla procedura);

    9.

    riconosce che non è prassi della Commissione trasferire Direttori di grado AD 15 su posti di Direttore generale, ma osserva che la Commissione ritiene che, sotto il profilo giuridico, il Collegio avrebbe potuto decidere di trasferire un consigliere principale sul posto di Segretario generale;

    10.

    si chiede per quale motivo la Commissione abbia utilizzato procedure diverse per nominare Segretario generale aggiunto e quindi Segretario generale lo stesso candidato durante la stessa riunione del Collegio;

    Risultanze

    11.

    sottolinea che le risposte fornite dalla Commissione mostrano come il Presidente e il suo capo di Gabinetto fossero a conoscenza sin dal 2015 dell'intenzione dell'ex Segretario generale di andare in pensione subito dopo il 1o marzo 2018, intenzione che questi ha riconfermato all'inizio del 2018; evidenzia che il fatto di esserne a conoscenza avrebbe consentito una procedura regolare per la nomina del suo successore applicando a una delle due procedure pubbliche previste dallo statuto dei funzionari: (1) nomina da parte del Collegio successivamente alla pubblicazione del posto e a una procedura di selezione in conformità dell'articolo 29 dello statuto, oppure (2) trasferimento nell'interesse del servizio a norma dell'articolo 7 dello statuto, sempre previa pubblicazione del posto al fine di consentire ai funzionari interessati di candidarsi per il trasferimento;

    12.

    prende atto della posizione della Commissione, secondo la quale la pubblicazione di un posto non va considerata la regola in base allo statuto dei funzionari, specialmente per quanto riguarda il posto di Segretario generale, che presuppone non soltanto un'esperienza specifica, ma anche un particolare livello di fiducia da parte del Presidente e del Collegio dei commissari;

    13.

    sottolinea che, optando per la procedura di trasferimento di cui all'articolo 7 dello statuto mediante riassegnazione del neoeletto Segretario generale aggiunto, con il proprio posto, alla posizione di Segretario generale, non era necessario pubblicare il posto del Segretario generale uscente che andava in pensione; osserva che, sebbene sia stata utilizzata la stessa procedura per la nomina dei Segretari generali precedenti, questi ultimi avevano tuttavia occupato anteriormente posti di Direttore generale con grandi responsabilità gestionali e di bilancio; sottolinea, nondimeno, che questa tradizione di non pubblicazione ha raggiunto i suoi limiti in quanto non corrisponde ai moderni criteri di trasparenza cui la Commissione, il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'Unione europea dovrebbero attenersi;

    14.

    prende atto della prassi generalizzata, da parte della Commissione, di coprire le posizioni mediante trasferimenti interni sotto forma di riassegnazioni con posto, prassi utilizzata anche per le posizioni dirigenziali; riconosce l'ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni a tale proposito, ma teme che ciò possa compromettere il principio della parità di opportunità e la selezione dei candidati più qualificati; invita tutte le istituzioni dell'Unione a coprire le posizioni attraverso tali trasferimenti solo dopo aver informato adeguatamente il personale, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a privilegiare procedure aperte e trasparenti, intese a selezionare i candidati più qualificati;

    15.

    sottolinea che solo il Presidente, il Commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane, il primo Vicepresidente, l'ex Segretario generale e il nuovo Segretario generale sapevano prima della riunione del Collegio dei commissari del 21 febbraio 2018 che sarebbe stata avanzata la proposta di nominare immediatamente il nuovo Segretario generale;

    16.

    osserva che tale procedura sembra aver colto di sorpresa tutti gli altri membri del Collegio e che ha evitato una discussione tra i commissari, dal momento che la nomina del nuovo Segretario generale non figurava all'ordine del giorno della riunione del Collegio dei commissari del 21 febbraio 2018;

    17.

    esprime profonda preoccupazione per il fatto che questo modo di procedere alla nomina del nuovo Segretario generale potrebbe sollevare dubbi quanto alla precedente procedura di nomina a Segretario generale aggiunto, nella misura in cui la sua finalità potrebbe non essere stata in primo luogo quella di coprire tale posto vacante, bensì quella di consentire il trasferimento del posto al posto di Segretario generale, a norma dell'articolo 7 dello statuto, senza la sua pubblicazione; ritiene che il suddetto modo di procedere, sebbene probabilmente conforme a requisiti puramente formali, sia comunque in contrasto con lo spirito dello statuto e impedisca che al posto concorrano altri membri del personale qualificati;

    Conclusioni

    18.

    esprime delusione per il fatto che, a quanto sembra, non un solo Commissario abbia messo in discussione questa nomina a sorpresa, chiesto il rinvio della decisione di nomina o sollecitato una discussione di principio sul ruolo del futuro Segretario generale della Commissione e sul modo in cui è inteso tale ruolo, rilevando nel contempo che il punto non figurava all'ordine del giorno;

    19.

    ricorda che i Direttori generali delle istituzioni europee sono responsabili di centinaia di funzionari e dell'esecuzione, in quanto ordinatori, di cospicui stanziamenti di bilancio, oltre ad essere tenuti a firmare una dichiarazione di affidabilità nella rispettiva relazione annuale di attività alla fine di ciascun esercizio finanziario; mette pertanto in dubbio quanto sostenuto dalla Commissione, e cioè che il capo di Gabinetto del Presidente possa essere equiparato a un Direttore generale in termini di responsabilità gestionali e di bilancio, benché non abbia mai occupato tale posizione, come è stato invece il caso dei precedenti Segretari generali della Commissione; sottolinea che la comunicazione interna del Presidente alla Commissione, del 1o novembre 2014, che disciplina la composizione dei Gabinetti dei membri della Commissione e del Servizio del portavoce, non sostituisce né modifica lo statuto;

    20.

    ritiene che la nomina in due fasi del Segretario generale potrebbe essere considerata simile a un colpo di mano che ha forzato e forse anche oltrepassato i limiti previsti dalla legge;

    21.

    sottolinea che il Parlamento non riesce a riscontrare alcuna "situazione grave e urgente", come chiarito dal suo Servizio giuridico, che giustifichi il ricorso all'uso della procedura di riassegnazione a norma dell'articolo 7 dello statuto senza pubblicazione del posto;

    Azione richiesta

    22.

    è consapevole che del fatto che, a causa dei vincoli giuridici, in generale non è possibile revocare un atto amministrativo favorevole, ma invita comunque la Commissione a riconsiderare la procedura di nomina del nuovo Segretario generale per dare ad altri possibili candidati all'interno dell'amministrazione pubblica europea l'opportunità di candidarsi, e quindi consentire una scelta tra un numero più ampio di potenziali candidati dello stesso grado e gruppo di funzioni; invita la Commissione ad applicare in futuro procedure di candidatura aperte e trasparenti;

    23.

    evidenzia che, al fine di mantenere una funzione pubblica europea di eccellenza, indipendente, leale e motivata, è necessario applicare lo statuto dei funzionari rispettandone la lettera e lo spirito; sottolinea che ciò presuppone, in particolare, l'assoluto rispetto degli articoli 4, 7 e 29 dello statuto, di modo che "ogni posto vacante in una istituzione [sia] portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto"e che tale obbligo di trasparenza deve essere rispettato anche per i trasferimenti in conformità dell'articolo 7 dello statuto, tranne in casi veramente eccezionali e debitamente motivati, riconosciuti dalla Corte di giustizia;

    24.

    rammenta che solo attraverso l'appropriata pubblicazione dei posti vacanti è possibile garantire un'ampia scelta di candidati estremamente qualificati, equilibrata sotto il profilo del genere, che consenta decisioni di nomina informate e ottimali; sottolinea la necessità che tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione evitino procedure di pubblicazione la cui unica finalità è il rispetto del requisito formale della pubblicazione;

    25.

    raccomanda il rafforzamento dei processi e delle procedure decisionali del Collegio dei commissari al fine di evitare l'avallo indiscriminato delle nomine o di altre decisioni importanti, e osserva che pertanto è necessario che tutti questi punti figurino nel progetto di ordine del giorno;

    26.

    invita, in tale contesto, tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione europea a porre altresì fine alla pratica dei cosiddetti "paracadutati", che rischia di danneggiare le procedure, e di conseguenza la credibilità dell’Unione; sottolinea che l'influenza politica non deve compromettere l'applicazione dello statuto dei funzionari; è del parere che tutti i posti vacanti dovrebbero essere pubblicati, nell'interesse della trasparenza, dell'integrità e delle pari opportunità; sottolinea che le istituzioni, qualora decidano nondimeno di discostarsi da tale principio, dovrebbero farlo solo entro i rigorosi limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

    27.

    propone che fra i membri dei comitati di selezione degli alti funzionari del Parlamento figurino anche membri degli organi di rappresentanza del personale;

    28.

    invita la Commissione e tutte le altre istituzioni dell'Unione interessate a revocare tutte le decisioni in cui la funzione di capo di Gabinetto del Presidente viene equiparata alla funzione di Direttore generale e la funzione di capo di Gabinetto di un commissario alla funzione di Direttore; invita inoltre la Commissione a garantire che la prossima revisione dello statuto secondo la procedura legislativa ordinaria offra valide opportunità di carriera, sia per i funzionari che hanno seguito percorsi di carriera tradizionali sia per i membri dei Gabinetti:

    chiarendo, per quanto riguarda l'articolo 7, la procedura di trasferimento mediante riassegnazione del funzionario con il proprio posto, che è stata definita solo dalla giurisprudenza,

    integrando le pertinenti norme interne per i membri dei Gabinetti, e

    stabilendo procedure assolutamente trasparenti per la nomina dei Segretari generali;

    29.

    invita la Commissione a rivedere, entro la fine del 2018, la procedura per la nomina degli alti funzionari, con l'obiettivo di garantire pienamente che siano selezionati i candidati migliori, in un contesto improntato alla massima trasparenza e alle pari opportunità, fungendo così anche da esempio per le altre istituzioni dell'Unione europea;

    30.

    constata che l'articolo 17 del regolamento della Commissione attribuisce responsabilità gestionali particolari al Segretario generale, che dovrebbe avere ampia esperienza manageriale e godere della fiducia del Presidente; ritiene che sia necessario aggiornare e chiarire tali norme onde garantire la neutralità del Segretario generale in un contesto politico (partitico); attende di essere informato in merito a tale aggiornamento entro settembre 2018;

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    31.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni europee.

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