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Document 52018IP0059

    Raccomandazione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fondi di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo (2017/2203(INI))

    GU C 129 del 5.4.2019, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 129/49


    P8_TA(2018)0059

    Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo

    Raccomandazione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fondi di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo (2017/2203(INI))

    (2019/C 129/07)

    Il Parlamento europeo,

    vista la convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, del 1999,

    viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul (1) e del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'esh (2),

    vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (3),

    viste la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e le risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) e 2368 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

    vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4),

    vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450),

    vista la dichiarazione di Manama sul contrasto al finanziamento del terrorismo del 9 novembre 2014,

    viste le migliori prassi del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle sanzioni finanziarie mirate relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo,

    viste la dichiarazione del GAFI del 24 ottobre 2014 sul contrasto al finanziamento dell'organizzazione terroristica Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e la relazione del GAFI del febbraio 2015 sul finanziamento dell'ISIL,

    vista l'undicesima relazione sullo stato di avanzamento dell'Unione della sicurezza, pubblicata dalla Commissione il 18 ottobre 2017,

    visto l'addendum al memorandum di Algeri sulle buone prassi in materia di prevenzione dei sequestri a scopo di estorsione da parte dei terroristi e di eliminazione dei vantaggi che ne derivano, del settembre 2015, approvato dal Forum globale antiterrorismo (GCTF),

    vista la dichiarazione del G7 di Taormina, del 26 maggio 2017, sulla lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento,

    vista la commissione speciale sul terrorismo, di recente istituzione,

    visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    visti gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla protezione dei dati di carattere personale,

    visto il regolamento (UE) 2015/827 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (5),

    visto il piano d'azione della Commissione, del febbraio 2016, per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo,

    vista la relazione di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea nel 2017 (TE-SAT),

    vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 giugno 2017, sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017)0340),

    vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (6),

    vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (7),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2017, relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375),

    vista la nona relazione sullo stato di avanzamento dell'Unione della sicurezza, pubblicata dalla Commissione il 27 luglio 2017,

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 18 ottobre 2017, dal titolo «Undicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza» (COM(2017)0608),

    visto l'articolo 113 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0035/2018),

    A.

    considerando che uno degli elementi essenziali della lotta al terrorismo è il prosciugamento delle sue fonti di finanziamento, che passano anche attraverso i circuiti sotterranei della frode e dall'evasione fiscali, del riciclaggio e dei paradisi fiscali;

    B.

    considerando che alcuni finanziamenti possono provenire da paesi europei ed essere utilizzati altrove dalle organizzazioni terroristiche, mentre altri finanziamenti provengono da paesi al di fuori dell'Europa e servono a finanziare la radicalizzazione e veri e propri atti terroristici; che le dimensioni interna ed esterna della lotta al terrorismo sono interconnesse; che il prosciugamento delle fonti di finanziamento del terrorismo dovrebbe far parte di una più vasta strategia dell'UE che integri le dimensioni della sicurezza interna ed esterna;

    C.

    considerando che le moderne reti di comunicazione e il crowdfunding in particolare si sono dimostrati un mezzo economico ed efficiente per raccogliere fondi per finanziare le attività terroristiche o gestire la rete jihadista; che i gruppi terroristici sono riusciti a raccogliere ulteriori fondi per le loro attività mediante attacchi di phishing, furti di identità o l'acquisto dei dati di carte di credito rubate nei forum online;

    D.

    considerando che tali finanziamenti possono essere utilizzati in tre modi, vale a dire per attacchi terroristici che richiedono un cospicuo apporto di fondi, per attacchi terroristici che, sebbene ugualmente brutali nei loro risultati, richiedono fondi in quantità minori e, infine, per finanziare la propaganda in grado di ispirare gli attacchi dei «lupi solitari», che possono richiedere una pianificazione minima o pochissimi fondi; che la risposta deve essere efficace in tutte queste situazioni;

    E.

    considerando che i finanziamenti leciti possono essere deviati dal loro destinatario verso terze parti, individui, gruppi, società o enti legati ad attività terroristiche;

    F.

    considerando che la portata globale del terrorismo esige una risposta efficace anch'essa globale e olistica e che sono fondamentali un coordinamento tra istituzioni finanziarie, forze di sicurezza e organi giudiziari e lo scambio di informazioni di base sulle persone fisiche e giuridiche e sulle attività sospette, tenendo presente che la protezione dei dati personali e il rispetto della vita privata sono importanti diritti fondamentali;

    G.

    considerando che, a seguito delle fughe di dati degli ultimi anni, la consapevolezza dei collegamenti esistenti tra il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, da un lato, e la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, dall'altro, è aumentata notevolmente e che tali problematiche sono diventate parte integrante delle preoccupazioni politiche a livello internazionale; che, come riconosciuto dalla Commissione, secondo recenti notizie apparse sui media, frodi su vasta scala relative all'IVA e alle accise sono collegate alla criminalità organizzata e al terrorismo (8);

    H.

    considerando che quasi tutte le giurisdizioni degli Stati membri hanno reso il finanziamento del terrorismo un reato autonomo;

    I.

    considerando che i dati finanziari sono uno strumento importante per raccogliere informazioni di intelligence al fine di analizzare le reti terroristiche e le modalità più efficaci per ostacolarne le operazioni; che vi è una continua necessità di un'adeguata applicazione della normativa per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; che sono necessarie strategie globali e preventive basate sullo scambio di informazioni di base e una migliore cooperazione tra le unità di intelligence finanziaria, i servizi di intelligence e i servizi di contrasto coinvolti nella lotta contro il finanziamento del terrorismo; che tali informazioni dovrebbero comprendere le tendenze in evoluzione della finanza internazionale, quali Bitmap, la codifica SWIFT, le criptovalute e i relativi meccanismi di regolamentazione; che per contrastare il finanziamento del terrorismo a livello mondiale occorrono norme globali sulla trasparenza in relazione ai titolari effettivi finali delle società, dei fondi fiduciari e di strutture analoghe, per far luce sull'opacità finanziaria che agevola il riciclaggio dei proventi della criminalità e il finanziamento di organizzazioni e soggetti terroristici;

    J.

    considerando che è necessaria una piattaforma europea formalizzata all'interno delle strutture già presenti, fino ad ora esistita in modo informale, che centralizzi la raccolta di informazioni, oggi distribuita nei 28 Stati membri, e attraverso la quale gli Stati membri possano fornire informazioni riguardo ai loro livelli di impegno e ai progressi compiuti nella lotta al finanziamento del terrorismo; che tale scambio di informazioni dovrebbe essere proattivo;

    K.

    considerando che un determinato numero di organizzazioni internazionali senza scopo di lucro e di beneficenza, altre fondazioni, reti e donatori privati, che hanno o sostengono di avere finalità sociali o culturali, hanno posto le basi per la capacità finanziaria dell'ISIS/Da'esh, di al-Qaeda e di altre organizzazioni jihadiste e fungono da copertura per pratiche abusive; che la sorveglianza e la raccolta di informazioni di intelligence riguardo a queste organizzazioni, ai loro fondatori, alle loro attività e ai loro legami con soggetti presenti nell'UE, spesso estesi, sono pertanto vitali; che il loro sostegno all'espansione del radicalismo jihadista in Africa, in Medio Oriente, in Asia e in Europa dovrebbe essere interrotto; che tale espansione alle frontiere dell'UE, nei paesi confinanti e nei paesi partner è particolarmente allarmante; che la piena attuazione delle raccomandazioni del GAFI in tali settori da parte del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dei suoi Stati membri riveste un'importanza fondamentale nella lotta al terrorismo globale;

    L.

    considerando che la rete globale di al-Qaeda per la raccolta di fondi si basa sulle donazioni a organizzazioni di beneficenza e ONG, che comunicano con i donatori attraverso i media sociali e i forum online; che sono anche stati utilizzati account per chiedere ai sostenitori donazioni per la causa della jihad; che negli ultimi anni i terroristi hanno sviluppato varie applicazioni per smartphone per raggiungere il maggior numero possibile di soggetti e incoraggiare le donazioni dei sostenitori, i quali si trovano, nella maggior parte dei casi, nei paesi del Golfo;

    M.

    considerando che i micro-Stati e gli Stati con precedenti mediocri a livello di Stato di diritto sono particolarmente vulnerabili e rischiano di diventare zone nevralgiche per il finanziamento del terrorismo;

    N.

    considerando che secondo le informazioni di intelligence talune istituzioni e alcuni cittadini del Golfo forniscono sostegno finanziario e logistico all'ISIS/Da'esh, ad al-Qaeda e ad altri gruppi radicali; che senza questo finanziamento molti di questi gruppi terroristici non sarebbero autosufficienti;

    O.

    considerando che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda sono diventati finanziariamente autosufficienti; che l'ISIS/Da'esh e Al-Qaeda stanno cercando di trasferire il proprio denaro in Siria e in Iraq attraverso esportazioni di petrolio, investimenti in imprese, compresi servizi di invio e ricezione di denaro, trasferimenti illegali di fondi, corrieri di denaro e professionali; che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda riciclano i proventi delle loro attività criminali acquistando imprese e beni di ogni genere; che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda riciclano inoltre i proventi di antichità rubate e di opere d'arte e reperti contrabbandati vendendoli all'estero, anche nei mercati degli Stati membri; che il traffico illecito di prodotti, armi da fuoco, petrolio, droghe, sigarette e beni culturali, tra gli altri, nonché la tratta di esseri umani, la schiavitù, lo sfruttamento dei minori, il racket e le estorsioni sono diventati, per i gruppi terroristici, un modo per finanziarsi; che i legami sempre più stretti tra criminalità organizzata e gruppi terroristici rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza dell'Unione; che queste fonti potrebbero consentire all'ISIS/Da'esh e ad al-Qaeda di continuare a finanziare futuri atti criminali dopo la perdita del loro territorio in Siria e Iraq;

    P.

    considerando che è stato pronunciato un divieto internazionale nei confronti delle richieste di riscatto nel quadro di una serie di impegni internazionali sostenuti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle leggi nazionali; che, nella pratica, il divieto delle Nazioni Unite è privo del sostegno dei firmatari più importanti che privilegiano l'immediata salvaguardia della vita nei confronti dei propri impegni contro il terrorismo e, in tal modo, permettono il finanziamento delle organizzazioni terroristiche;

    1.

    rivolge le seguenti raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR):

    a)

    invita gli Stati membri e la Commissione a considerare il blocco delle fonti di finanziamento delle reti terroristiche una priorità fondamentale, in quanto strumento efficace per contrastare la loro efficacia; ritiene che strategie preventive basate sulla condivisione delle migliori prassi e sullo scambio di informazioni sospette e pertinenti tra i servizi di intelligence sia fondamentale nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e, più in generale, gli attacchi terroristici; invita pertanto i servizi di intelligence degli Stati membri a migliorare il coordinamento e la cooperazione, istituendo una stabile piattaforma europea di intelligence finanziaria anti-terrorismo, nel quadro delle strutture esistenti (ad esempio Europol) al fine di evitare la creazione di un altro servizio, per potenziare lo scambio proattivo di informazioni sul sostegno finanziario a reti terroristiche; ritiene che detta piattaforma creerebbe una banca dati comune in cui saranno inseriti i dati relativi a persone fisiche, giuridiche e transazioni sospette; sottolinea che i dati di elevato valore raccolti dalle agenzie nazionali per la sicurezza dovrebbero essere prontamente trasmessi nel momento in cui sono registrati sul sistema centrale, che dovrebbe poter includere informazioni sui cittadini di paesi terzi, tenendo conto in particolare dei possibili effetti sui diritti fondamentali e, soprattutto, sul diritto alla protezione dei dati personali, nonché del principio di limitazione della finalità; sottolinea che tale elenco dovrebbe comprendere, segnatamente, le banche, le istituzioni finanziarie e le entità commerciali europee ed extra-europee, nonché i paesi terzi che registrano lacune in materia di lotta al finanziamento del terrorismo; invita la Commissione a redigere tale elenco il prima possibile sulla base dei propri criteri e delle proprie analisi a norma della direttiva (UE) 2015/849; ribadisce che le persone responsabili di aver commesso, organizzato o sostenuto atti terroristici, direttamente o indirettamente, devono rispondere delle loro azioni;

    b)

    invita i paesi europei, sia Stati membri dell'UE che paesi terzi, a finanziare programmi per condividere buone prassi tra i loro servizi di intelligence, anche in materia di indagini e analisi riguardanti i metodi utilizzati dai terroristi e dalle organizzazioni terroristiche per il reclutamento e il trasferimento dei finanziamenti del terrorismo; raccomanda l'introduzione di valutazioni trimestrali delle minacce all'ordine pubblico, basate sulle informazioni di intelligence raccolte da Europol e dal Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN); invita gli Stati membri a garantire finanziamenti e risorse umane sufficienti ai servizi di intelligence;

    c)

    sottolinea, come ribadito dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), il quale ha sviluppato una strategia per la lotta al finanziamento del terrorismo, l'importanza di una migliore e più tempestiva condivisione delle informazioni tra le unità di intelligence finanziaria, tra le unità di intelligence finanziaria e le forze di sicurezza, le autorità di contrasto e i servizi di intelligence nelle proprie giurisdizioni, tra giurisdizioni nonché nel settore privato, in particolare nel settore bancario;

    d)

    accoglie con favore la collaborazione del CCG con il GAFI; invita la Commissione e il SEAE a incoraggiare attivamente i partner dell'UE, in particolare il CCG e i suoi paesi membri, ad attuare integralmente le raccomandazioni del GAFI nell'affrontare le carenze nei settori dell'anti-riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo e a offrire assistenza tecnica per ottenere progressi in questo ambito;

    e)

    invita la VP/AR a sostenere gli sforzi del GAFI e ad assegnare la priorità alla lotta al finanziamento del terrorismo, in particolare identificando, in collaborazione con gli stati membri dell'ONU, le carenze sul piano strategico nell'ambito dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo;

    f)

    chiede di rafforzare la cooperazione tra Europol e i partner strategici più importanti dell'UE che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta al terrorismo a livello mondiale; ritiene che una più stretta cooperazione consentirebbe una migliore efficacia nel prevenire, individuare e trovare risposte per affrontare i poli finanziari del terrorismo; incoraggia gli Stati membri a trarre maggiore vantaggio dalla rete informale delle Unità europee di intelligence finanziaria (FIU.net), sulla base del lavoro svolto da Europol, attraverso l'attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio e mediante l'adozione di misure normative per affrontare altre questioni derivanti dallo status e dalle competenze divergenti delle Unità di intelligence finanziaria, in particolare per facilitare il coordinamento e lo scambio di informazioni sia tra di esse che tra queste e le forze di sicurezza al fine di condividere queste informazioni con la piattaforma europea di intelligence anti-terrorismo;

    g)

    ricorda che un dialogo politico rafforzato, una maggiore assistenza finanziaria e il sostegno al rafforzamento delle capacità anti-terrorismo dei partner dell'UE che sono in prima linea nella lotta al terrorismo rivestono la massima importanza;

    h)

    invita gli Stati membri dell'UE a controllare meglio le attività finanziarie di organizzazioni sospette impegnate in questo tipo di attività, come gli scambi illeciti, il contrabbando, la contraffazione e le pratiche fraudolente, attraverso la creazione di gruppi d'indagine congiunti insieme a Europol e facilitando l'accesso delle forze di sicurezza alle transazioni sospette, tenendo conto del principio di proporzionalità e del diritto alla riservatezza; invita gli Stati membri ad aumentare la formazione e la specializzazione degli investigatori a tal fine; invita la Commissione a sostenere e a finanziare adeguatamente lo sviluppo di programmi di formazione per le forze di sicurezza e le autorità giudiziarie negli Stati membri;

    i)

    invita gli Stati membri e la Commissione a fornire una relazione annuale sui progressi realizzati e sulle misure adottate in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e, in particolare, sugli sforzi compiuti per ostacolare il finanziamento dell'ISIS/Da'esh e Al-Qaeda; ricorda che alcuni Stati membri investono più di altri nel settore della lotta al finanziamento del terrorismo e che, quindi, la risposta migliore consisterebbe nell'aumentare la condivisione delle informazioni, in particolare riguardo all'efficacia delle misure già attuate;

    j)

    accoglie con favore la proposta della Commissione di creare registri dei conti bancari e di facilitare l'accesso a tali registri alle Unità di intelligence finanziaria e alle altre autorità competenti impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; osserva che la Commissione presenterà a breve un'iniziativa per ampliare l'accesso delle agenzie di contrasto a tali registri; sottolinea la necessità di rispettare le norme sulla cooperazione di polizia e sulla cooperazione giudiziaria nello scambio di informazioni sui conti bancari, in particolare nel contesto di procedimenti penali; invita pertanto gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale a farlo il prima possibile;

    k)

    invita gli Stati membri ad adottare le misure legislative necessarie affinché le banche possano monitorare chiaramente le carte di credito prepagate in modo tale che possano essere ricaricate solo mediante trasferimenti bancari e conti identificabili; sottolinea l'importanza di una catena di attribuzioni che consenta ai servizi di intelligence di determinare se una transazione può realmente essere utilizzata per atti terroristici o altri reati gravi; invita altresì gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare pienamente l'apertura di un conto bancario da parte di tutti coloro che sono presenti nel loro territorio;

    l)

    sottolinea la necessità di porre fine a ogni forma di paradiso fiscale che permette il riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscali, che possono svolgere un ruolo chiave nel finanziamento delle reti terroristiche; esorta gli Stati membri, in questo contesto, a combattere l'evasione fiscale e invita la Commissione a proporre e ad attuare misure per un rigido controllo dei flussi finanziari e dei paradisi fiscali;

    m)

    prende atto del successo della cooperazione con gli Stati Uniti e con altri partner e dell'utilità delle informazioni ottenute tramite l'accordo UE-USA per condividere informazioni del Terrorism Financing Tracking Program (TFTP) degli Stati Uniti; invita la Commissione a proporre l'istituzione di un sistema europeo proprio in questo settore, che integri il quadro attuale e affronti i divari esistenti, in particolare per quanto riguarda i SEPA, tenendo conto dell'equilibrio tra la sicurezza e le libertà individuali; ricorda che le norme europee sulla riservatezza dei dati dovrebbe applicarsi a questo sistema intra-europeo;

    n)

    invita la VP/AR e gli Stati membri, in collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, a redigere un elenco delle persone e delle entità che operano in regimi di scarsa trasparenza e con elevati tassi di attività finanziarie sospette, ove vi siano le prove che le autorità competenti non sono intervenute, in particolare se sono affiliate al radicalismo jihadista; invita la VP/AR e gli Stati membri a tenere conto del coinvolgimento di un paese nel finanziamento del terrorismo nelle relazioni con il paese in questione;

    o)

    invita il Consiglio dell'Unione europea a rafforzare l'imposizione di sanzioni mirate e altre misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità che mettano a disposizione, in qualsiasi modo, risorse economiche per l'ISIS/Da'esh, Al-Qaeda e altri gruppi jihadisti; chiede il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche di tali individui, gruppi, imprese ed entità (inclusi i capitali che provengono da beni posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, dagli stessi o dalle persone che agiscono per loro conto o sotto le loro istruzioni); si compiace della creazione del comitato delle Nazioni Unite per il controllo dell'applicazione delle sanzioni; osserva che tutti gli Stati membri sono tenuti, ai sensi della risoluzione 2253(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ad agire rapidamente nel bloccare fondi o attività finanziarie di ISIS/Da'esh, Al-Qaeda e individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati; invita la VP/AR ad appoggiare l'appello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni ai paesi membri dell'ONU di agire con vigore e in modo deciso per bloccare il flusso di fondi e altre attività finanziarie e risorse economiche verso individui ed entità presenti nella lista delle sanzioni contro ISIS/Da'esh e Al-Qaeda;

    p)

    invita gli Stati membri dell'UE a istituire un sistema di controllo e compensazione per garantire che luoghi di culto e di istruzione, istituzioni, centri, enti di beneficenza, associazioni culturali e entità simili indichino nel dettaglio, ove vi sia il ragionevole sospetto che abbiano legami con gruppi terroristici, i soggetti da cui ricevono fondi, la distribuzione dei fondi ricevuti sia dall'esterno che dall'interno dell'UE, nonché la centralizzazione in una banca dati, costituita con tutte le garanzie del caso, di tutte le transazioni effettuate da soggetti che trasferiscono denaro; chiede l'attuazione di un controllo preventivo obbligatorio dell'origine del denaro e della sua destinazione in caso di enti di beneficenza, ove vi siano ragionevoli motivi di sospettare legami con il terrorismo, per evitare la distribuzione di questi fondi, per dolo o imprudenza, a fini terroristici; chiede che tutte le misure siano adottate nell'ambito di programmi specifici intesi a contrastare l'islamofobia, al fine di evitare l'aumento dei reati generati dall'odio nonché gli attacchi contro musulmani o qualsiasi altro attacco di natura razzista e xenofoba per motivi religiosi o etnici;

    q)

    invita gli Stati membri a garantire una maggiore supervisione e a regolamentare i metodi tradizionali di trasferimento di denaro (come ad esempio l'hawala o il fei ch'ien cinese, tra gli altri) o sistemi informali di trasferimento di valori, in particolare attraverso la procedura in atto per l'adozione di un regolamento relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione (2016/0413(COD)), rendendo obbligatorio, per gli agenti che effettuano le operazioni, dichiarare alle autorità competenti ogni operazione significativa effettuata utilizzando tali sistemi e sottolineando, pur comunicando con i gruppi interessati queste misure, che l'obiettivo non è quello di reprimere i trasferimenti informali tradizionali di denaro, ma i traffici che coinvolgono la criminalità organizzata, il terrorismo o i profitti industriali/commerciali derivanti dal denaro sporco; a questo proposito, chiede che:

    i)

    qualsiasi intermediario e/o persona che partecipa a tale attività (controllori o agenti di cambio, mediatori e faccendieri, coordinatori, riscossori e trasmettitori) debba registrarsi presso l'autorità nazionale competente;

    ii)

    ogni operazione venga dichiarata e documentata in modo da facilitare il trasferimento delle informazioni, ove richiesto;

    iii)

    vengano imposte sanzioni dissuasive all'intermediario e/o alle persone che partecipano ad attività non dichiarate;

    r)

    invita la Commissione a proporre la legislazione necessaria per monitorare meglio tutte le operazioni finanziarie elettroniche e le società che creano moneta elettronica, compresi gli intermediari, al fine di evitare la trasformazione dei fondi per utenti non completamente identificati, quali gli utenti di reti pubbliche o sistemi di navigazione anonimi; sottolinea, in questo senso, che la modifica della criptovaluta in denaro contante e viceversa deve essere effettuata obbligatoriamente tramite un conto bancario identificabile; invita la Commissione a effettuare una valutazione delle implicazioni per il finanziamento del terrorismo delle attività di gioco elettronico, valute virtuali, criptovalute, catene di blocchi (blockchain) e tecnologie FinTech; chiede inoltre alla Commissione di valutare eventuali misure, anche legislative, per definire un quadro regolamentare per tali attività, al fine di limitare gli strumenti che consentono di finanziare il terrorismo;

    s)

    invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il monitoraggio della regolamentazione e del controllo sul traffico d'oro, pietre preziose e metalli preziosi, affinché tali beni non siano utilizzati per finanziare le attività terroristiche; chiede l'istituzione di criteri concordati e seguiti dagli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a vietare e sanzionare tutti i traffici commerciali (esportazioni e importazioni) con zone controllate da jihadisti, con l'eccezione dei beni per aiuti umanitari necessari alla popolazione soggiogata; chiede di perseguire e sanzionare per negligenza o dolo tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a detti traffici in ogni forma (acquisto, vendita, distribuzione o intermediazione o altro); prende atto del rischio specifico di finanziare il terrorismo attraverso servizi di trasferimento di denaro o valori; invita gli Stati membri a definire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra gli agenti che si occupano di tali servizi e le forze di sicurezza europee e a fornire orientamenti per identificare e affrontare gli eventuali ostacoli specifici che impediscono la condivisione delle informazioni riguardo a trasferimenti di denaro sospetti;

    t)

    accoglie con favore la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali e ne sottolinea l'importanza al fine di contrastare l'importazione illegale di tali beni per il finanziamento del terrorismo; invita la Commissione a introdurre un certificato di tracciabilità per le opere d'arte e gli oggetti d'antiquariato che entrano nel mercato dell'UE, soprattutto gli oggetti in provenienza da territori o luoghi controllati da qualsiasi soggetto non statale armato nonché da organizzazioni, gruppi o individui presenti nella lista dell'UE delle organizzazioni terroristiche; chiede alla Commissione di intensificare la cooperazione con organizzazioni internazionali come l'ONU, l'Unesco, Interpol, l'Organizzazione mondiale delle dogane e il Consiglio internazionale dei musei, per rafforzare la lotta contro il traffico illecito di beni culturali utilizzato per finanziare il terrorismo; invita gli Stati membri a sviluppare unità di polizia specializzate nel traffico di beni culturali e a procedere al loro coordinamento tra Stati membri; invita gli Stati membri ad obbligare le imprese che commerciano in opere d'arte a dichiarare le transazioni sospette e a imporre ai responsabili delle imprese che si occupano del commercio di opere d'arte e di oggetti d'antiquariato implicate nel traffico di questo tipo di beni sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche penali, se del caso, per finanziamento del terrorismo per negligenza; invita la Commissione a rafforzare il sostegno a favore di paesi terzi, in particolare confinanti, nei loro sforzi intesi a contrastare la criminalità e i traffici quali fonti di finanziamento per il terrorismo;

    u)

    invita la Commissione a proporre misure per migliorare la trasparenza circa l'origine, il trasporto e l'intermediazione di materie prime, in particolare petrolchimiche, per consentirne una maggiore tracciabilità e interrompere il finanziamento inconsapevole delle organizzazioni terroristiche;

    v)

    invita la Commissione ad esaminare la possibilità di riformare i regolamenti e le direttive affinché le istituzioni finanziarie siano tenute a sollecitare informazioni circa il motivo per il quale eseguono operazioni sospette di importo limitato ed elevato al fine di controllare il pagamento di riscatti ad organizzazioni terroristiche; invita gli Stati membri ad adottare misure preventive rivolte, in particolare, agli operatori economici presenti in zone a rischio per aiutarli a proseguire le attività;

    w)

    esorta il SEAE a nominare uno specialista in intelligence nell'ambito della nuova missione PSDC in Iraq per dare sostegno al governo iracheno al fine di evitare che beni di ISIS/Da'esh/Al-Qaeda vengano sottratti dal paese e di assistere le autorità irachene nello sviluppo di programmi di lotta contro il riciclaggio di capitali;

    x)

    chiede alla Commissione e agli Stati membri, nel quadro dei dialoghi con paesi terzi partner sulla lotta al terrorismo, di concentrare gli sforzi sulla cooperazione giudiziaria e di polizia e sullo scambio di dati e buone pratiche, per rafforzare le sinergie a livello mondiale nella lotta contro il finanziamento del terrorismo;

    y)

    accoglie con favore la creazione di una rete di esperti anti-terrorismo nelle delegazioni dell'UE; chiede il rafforzamento di tale rete e la sua estensione a un numero maggiore di regioni, in particolare al Corno d'Africa (e Sud-Est asiatico; sottolinea l'importanza di inserire obiettivi di contrasto del terrorismo nei mandati delle missioni e delle operazioni PSDC dell'UE, in particolare in Libia, nel Sahel, nel Corno d'Africa e nel Medio Oriente; esorta il SEAE a nominare un esperto di intelligence finanziaria nelle sue missioni PSDC nei paesi a rischio di ospitare santuari per i terroristi (terrorist hubs) e nella regione del Sahel, e a sviluppare, in modo efficace, una stretta collaborazione con i governi locali;

    z)

    invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a incoraggiare i paesi terzi partner a firmare e ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, che definisce alcuni principi e norme per l'eliminazione del finanziamento del terrorismo, e ad attuarla efficacemente;

    aa)

    sottolinea che è essenziale affrontare e ridurre i problemi socioeconomici, promuovere Stati sostenibili e garantire il rispetto dei diritti umani, al fine di ridurre il terreno fertile per la crescita dell'ISIS/Da'esh/Al-Qaeda e di altri gruppi jihadisti, anche in termini delle loro capacità in termini di autonomia finanziaria;

    ab)

    sollecita la VP/AR e il SEAE a rafforzare i vincoli di cooperazione con i paesi in cui si trovano i proventi derivanti dal narcotraffico, dalla tratta di esseri umani o dal traffico di beni e con i paesi di origine delle sigarette di contrabbando, in modo che possano essere sequestrati;

    ac)

    sollecita la VP/AR e il SEAE a portare avanti, nei consessi internazionali, iniziative tese a rafforzare la trasparenza della titolarità delle imprese, in particolare attraverso la creazione di registri pubblici delle persone giuridiche, comprese le società, le fiduciarie e le fondazioni, e di un registro centrale dei conti bancari, degli strumenti finanziari, delle proprietà immobiliari, delle assicurazioni vita e di altre attività pertinenti che potrebbero essere utilizzate in modo abusivo per riciclare capitali e finanziare il terrorismo;

    ad)

    invita il Consiglio e la Commissione a istituire e attuare un meccanismo annuale di riferimento per la segnalazione al Parlamento delle misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per contrastare il finanziamento del terrorismo;

    ae)

    sollecita la VP/AR e il SEAE a sostenere i partner esteri nei loro sforzi interni volti a bloccare i flussi finanziari di privati a organizzazioni sospettate di fornire sostegno e risorse ai terroristi;

    af)

    sollecita gli Stati membri ad adottare rapidamente le proposte della Commissione per la riforma dell'IVA, al fine di impedire alle organizzazioni criminali di sfruttare le lacune del sistema europeo dell'IVA per finanziare il terrorismo e altre attività criminali;

    ag)

    accoglie con favore il regolamento della Commissione relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

    ah)

    ribadisce che affrontare e sconfiggere l'ISIS/Da'esh/Al-Qaeda e gli altri gruppi jihadisti, da un punto di vista finanziario, militare o ideologico, deve restare una priorità assoluta dell'agenda di sicurezza e difesa; invita il SEAE a compiere tutti gli sforzi diplomatici possibili presso gli Stati della regione per sottolineare questo interesse comune sia per l'UE che per gli attori regionali;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri.

    (1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0422.

    (2)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 55.

    (3)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

    (4)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

    (5)  GU L 132 del 29.5.2015, pag. 1.

    (6)  GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

    (7)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

    (8)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_it.htm; https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/


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