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Document 52018DP0106
European Parliament decision to raise no objections to the Commission Delegated Regulation of 5 March 2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))
GU C 390 del 18.11.2019, p. 168–169
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/168 |
P8_TA(2018)0106
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: marchio dell'Unione europea
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))
(2019/C 390/30)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)01231) ("regolamento delegato modificato"), |
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vista la lettera in data 23 marzo 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
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vista la lettera in data 27 marzo 2018 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
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visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (2), e poi codificato come regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (3), |
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visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (4), contenente riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, |
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vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica, |
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visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 17 aprile 2018, |
A. |
considerando che il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001; |
B. |
considerando che i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero rispecchiare la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base; |
C. |
considerando che il regolamento (UE) 2017/1430, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (5) dovrebbe quindi essere abrogato e le disposizioni di detto regolamento delegato dovrebbero essere redatte con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nella versione modificata del regolamento delegato; |
D. |
considerando che il regolamento delegato modificato non comporta quindi alcuna modifica del contenuto del regolamento delegato (UE) 2017/1430; |
E. |
considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato modificato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe di fissare una data di applicazione ravvicinata e garantirebbe una certa continuità nel funzionamento del regime transitorio previsto dalle disposizioni finali del regolamento delegato modificato; |
1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.
(2) GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21.
(3) GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.