EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DP0106

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

GU C 390 del 18.11.2019, p. 168–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/168


P8_TA(2018)0106

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: marchio dell'Unione europea

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

(2019/C 390/30)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)01231) ("regolamento delegato modificato"),

vista la lettera in data 23 marzo 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 27 marzo 2018 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (2), e poi codificato come regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (3),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (4), contenente riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001,

vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 17 aprile 2018,

A.

considerando che il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001;

B.

considerando che i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero rispecchiare la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base;

C.

considerando che il regolamento (UE) 2017/1430, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (5) dovrebbe quindi essere abrogato e le disposizioni di detto regolamento delegato dovrebbero essere redatte con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nella versione modificata del regolamento delegato;

D.

considerando che il regolamento delegato modificato non comporta quindi alcuna modifica del contenuto del regolamento delegato (UE) 2017/1430;

E.

considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato modificato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe di fissare una data di applicazione ravvicinata e garantirebbe una certa continuità nel funzionamento del regime transitorio previsto dalle disposizioni finali del regolamento delegato modificato;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21.

(3)  GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.

(4)  GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 39.

(5)  GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 1.


Top