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Document 52018DC0484

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

COM/2018/484 final

Bruxelles, 21.6.2018

COM(2018) 484 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio


1.CONTESTO

A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («la direttiva IVA»), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Poiché tale procedura prevede deroghe ai principi generali dell’IVA, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea tali deroghe devono essere proporzionate e avere una portata limitata.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 luglio 2016, l’Italia ha chiesto di poter introdurre una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA che la autorizzi ad applicare il meccanismo di inversione contabile alla cessione di beni e alla prestazione di servizi ai consorzi da parte dei consorziati. Poiché le informazioni presentate dall’Italia non erano sufficienti a valutare la richiesta, la Commissione ha inviato all’Italia diverse lettere per ottenere ulteriori chiarimenti. Tra l’Italia e la Commissione sono intercorsi anche vari scambi verbali. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 28 marzo 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 3 aprile 2018 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

Di norma, la persona tenuta al pagamento dell’IVA all’erario ai sensi dell’articolo 193 della direttiva IVA è il soggetto passivo che effettua la cessione di beni. Obiettivo della deroga richiesta dall’Italia è rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo (in questo caso il consorzio) beneficiario della cessione da parte dei consorziati (il cosiddetto «meccanismo di inversione contabile»). Il fine della suddetta deroga è la lotta contro l’evasione fiscale.

2.L’INVERSIONE CONTABILE

Ai sensi dell’articolo 193 della direttiva IVA, il debitore dell’IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Scopo del meccanismo dell’inversione contabile è trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione.

Quando il debitore designato dell’IVA è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, il fornitore non addebita l’IVA al cliente né la percepisce da quest’ultimo e non può pertanto scomparire con l’importo dell’IVA senza versarla all’erario. In tal senso, il meccanismo dell’inversione contabile si è dimostrato efficace come strumento temporaneo antifrode.

3.LA DOMANDA

L’Italia ha richiesto una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di beni e alla prestazione di servizi ai consorzi 1 2 da parte dei consorziati.

Nella sua richiesta l’Italia sostiene che l’introduzione dell’inversione contabile per la cessione di beni e la prestazione di servizi tra i consorzi e i consorziati garantirebbe l’immediata riduzione dei meccanismi di evasione fiscale, quali la mancata dichiarazione e/o il mancato pagamento dell’IVA allo Stato da parte dei consorziati. Potrebbe inoltre costituire un deterrente per i potenziali evasori e aumentare l’efficacia dei controlli fiscali grazie al numero limitato di consorzi da sottoporre ad audit.

4.IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Quando la Commissione riceve una richiesta a titolo dell’articolo 395, la esamina per verificare che sussistano le condizioni fondamentali per accoglierla, vale a dire che la misura specifica proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l’amministrazione fiscale o che consenta di evitare talune forme di evasione o di elusione fiscale. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un’impostazione moderata e prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del regime generale dell’IVA e siano di portata limitata, necessarie e proporzionate.

Qualsiasi deroga al sistema di pagamento frazionato va pertanto utilizzata in ultima istanza e come misura di emergenza e deve offrire garanzie quanto alla necessità e alla natura eccezionale della deroga concessa.

Nonostante varie richieste della Commissione, l’Italia non ha dimostrato né la natura né la portata degli eventuali problemi di frode derivanti dal rapporto tra i consorzi e i consorziati.

Risulta difficile capire come potrebbero verificarsi frodi dell’IVA nel quadro del rapporto tra i consorzi e i consorziati, in virtù del quale i primi dovrebbero agire per conto dei secondi. Inoltre, proprio dato tale rapporto particolare, l’Italia dovrebbe essere in grado di combattere le frodi tramite misure di controllo adeguate. In ogni caso, la Commissione resta a disposizione per fornire all’Italia l’assistenza necessaria ad affrontare i problemi di evasione dell’IVA, qualora richiesto.

Di conseguenza, dal momento che l’Italia non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali a norma dell’articolo 395 della direttiva IVA, la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo.

5.CONCLUSIONE

Sulla base degli elementi che precedono la Commissione si oppone alla richiesta presentata dall’Italia.

(1)

     Un consorzio stabile è un’organizzazione comune, realizzata da più imprenditori per disciplinare o svolgere una specifica fase delle rispettive imprese.

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