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Document 52018DC0266

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

    COM/2018/266 final

    Bruxelles, 14.5.2018

    COM(2018) 266 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

    AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

    1.INTRODUZIONE

    La direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori 1 (direttiva sulle pile) definisce norme volte a ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei corrispondenti rifiuti 2 , contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Prevede inoltre misure per armonizzare i requisiti concernenti il tenore di metalli pesanti e l'etichettatura delle pile e degli accumulatori e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno. La direttiva è stata modificata diverse volte 3 .

    La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, di cui all'articolo 23 bis, intesi a:

    ·stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il riciclaggio dei rifiuti di pile che avviene al di fuori dell'UE, secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, per integrare le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 4 ;

    ·disciplinare in modo dettagliato l'etichettatura indicante la capacità di accumulatori portatili e per autoveicoli, secondo quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2;

    ·concedere deroghe all'obbligo di etichettatura di cui all'articolo 21.

    2.BASE GIURIDICA

    La presente relazione adempie a quanto disposto dall'articolo 23 bis della direttiva sulle pile, come modificata, a norma del quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

    3.1.Criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori che avviene al di fuori dell'UE (articolo 15, paragrafo 3)

    A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, i rifiuti di pile esportati al di fuori dell'UE sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato III della direttiva solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva. L'articolo 15, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo allo stabilimento di norme dettagliate in materia, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

    Va osservato che l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 5 definisce una disposizione analoga per i RAEE esportati al di fuori dell'UE. Dal momento che gli aspetti ambientali sono paragonabili, gli obblighi considerati sono simili e gli operatori incaricati delle attività in questione (addetti alla raccolta e al riciclaggio, esportatori e autorità pubbliche) coincidono in larga misura, la Commissione ritiene che le disposizioni riguardanti le suddette "condizioni equivalenti" debbano seguire lo stesso approccio per entrambi i settori.

    Non è ancora stato sviluppato alcun criterio per la valutazione delle condizioni equivalenti relative al trattamento di RAEE esportati al di fuori dell'UE 6 . La Commissione prevede di esaminare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il riciclaggio di pile successivamente all'adozione dei criteri per i RAEE. Inoltre, la direttiva sulle pile è attualmente oggetto di valutazione e le informazioni pertinenti raccolte durante tale processo saranno anch'esse valutate.

    3.2.Norme dettagliate per l'etichettatura indicante la capacità di accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli (articolo 21, paragrafo 2)

    Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono norme dettagliate volte a integrare l'obbligo da parte degli Stati membri di garantire che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile, comprese norme relative ai metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato.

    Nel 2010 la Commissione ha adottato delle norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli 7 . Ha inoltre esaminato la possibilità di armonizzare le norme relative all'etichettatura indicante la capacità per pile portatili primarie (non ricaricabili).

    Gli studi condotti 8 hanno concluso che un'etichetta unica, semplice e attuabile indicante la capacità di questo tipo di pile non era ancora disponibile. Di conseguenza, la Commissione ha incaricato il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) di valutare la fattibilità di un metodo standardizzato per l'indicazione della capacità di pile portatili primarie. Da tale esame è emersa l'impossibilità di individuare un metodo appropriato e disponibile atto a garantire la conformità con la direttiva sulle pile 9 .

    Dal momento che, ad oggi, la situazione non è cambiata, la Commissione deduce che è tuttora impossibile individuare un metodo armonizzato per l'etichettatura indicante la capacità di pile portatili primarie.

    La Commissione valuterà nuovamente la situazione una volta concluso il processo di riesame della direttiva attualmente in corso.

    3.3.Concessione di deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva (articolo 21, paragrafo 7)

    A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di concedere deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito all'articolo 21. La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta in tal senso durante il periodo oggetto dalla presente relazione.

    4.CONCLUSIONI

    La Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati di cui all'articolo 23 bis della direttiva sulle pile durante il periodo oggetto della presente relazione, ma potrà farlo in futuro se ne ravviserà il motivo.

    La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

    (1)      GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. 
    (2)      Di seguito, i termini "pile" e "accumulatori" sono ritenuti sinonimi e utilizzati indistintamente.
    (3)      Direttiva 2008/12/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39); direttiva 2008/103/CE (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7); direttiva 2013/56/UE (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5).
    (4)      Regolamento (CEE) n. 259/93 (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1); regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio (GU L 166 del 1.7.1999, pag. 9); regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione (GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1).
    (5)      GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
    (6)      Come meglio precisato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), COM(2017) 172 final.
    (7)      Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione (GU L 313 del 30.11.2010).
    (8)       http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf , http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf
    (9)      "Feasibility Study on Labelling and Efficiency of Primary Batteries (2012)" disponibile all'indirizzo:     http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/CENELEC%20feasibility%20study.pdf
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