COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.4.2018
COM(2018) 182 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
INTRODUZIONE
La direttiva 2013/53/UE stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione. L’articolo 47 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare:
-l’allegato I, parte B, sezione 2, punti 2.3, 2.4 e 2.5, e sezione 3, e l’allegato I, parte C, sezione 3, rispettivamente concernenti i cicli di prova dei motori marini, l’applicazione della famiglia di motori di propulsione e la scelta del motore di propulsione capostipite, i carburanti di prova e la durata [articolo 47, lettera a) punto i)], al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici;
-gli allegati VII e IX, rispettivamente concernenti la valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e acustiche e la documentazione tecnica [articolo 47, lettera a) punto ii)], al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici;
-l’allegato V che stabilisce requisiti di conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione [articolo 47, lettera b)], al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche, dell’opportunità di assicurare la conformità equivalente e dei nuovi dati scientifici.
BASE GIURIDICA
La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2013/53/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014 e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
ESERCIZIO DELLA DELEGA
Dall’entrata in vigore della direttiva 2013/53/UE la Commissione non ha fatto uso dei poteri delegati. Non sono stati ancora adottati atti delegati.
Le ragioni che hanno portato i colegislatori a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati sono tuttavia ancora valide e la Commissione potrebbe in futuro dover fare uso dei poteri ad essa delegati. A titolo di esempio, la direttiva definisce cicli di prova per i motori marini a benzina e diesel, ma non prevede un ciclo di prova per i motori marini ibridi, una nuova tecnologia per uso marino che abbina i motori a combustione alla propulsione elettrica. La Commissione potrebbe pertanto utilizzare i poteri delegati al fine di introdurre cicli di prova per i motori marini ibridi.
CONCLUSIONE
Pur non avendo ancora adottato atti delegati, la Commissione ritiene che la delega di potere di cui all’articolo 47 della direttiva 2013/53/UE dovrebbe essere prorogata. A norma dell’articolo 48 della direttiva, “[l]a delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo”.