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Document 52018BP0054

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 — C8-0010/2018 — 2018/2012(BUD))

GU C 129 del 5.4.2019, p. 158–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/158


P8_TA(2018)0054

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/007 SE/Ericsson

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 — C8-0010/2018 — 2018/2012(BUD))

(2019/C 129/17)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0782 — C8-0010/2018),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0032/2018),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che, al fine di facilitare la ridistribuzione e il reinserimento dei lavoratori collocati in esubero, l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.

considerando che la Svezia ha presentato la domanda EGF/2017/007 SE/Ericsson per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 2 388 collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 26 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) nelle regioni di livello NUTS 2 di Stoccolma (SE11), Västsverige (SE23) e Östra Mellansverige (SE12), nonché nella zona di Sydsverige (SE22);

D.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

E.

considerando che negli ultimi anni sono state presentate diverse domande per grandi imprese operanti nel medesimo settore o in settori correlati;

1.

conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Svezia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 130 400 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % del costo totale di 3 550 667 EUR;

2.

osserva che le autorità svedesi hanno presentato la domanda il 9 agosto 2017 e che, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive dalla Svezia, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 18 dicembre 2017 e l'ha notificata al Parlamento il 15 gennaio 2018;

3.

ricorda che si tratta della seconda domanda della Svezia per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso Ericsson, dopo una prima domanda presentata nel marzo 2016 e oggetto di una decisione positiva (4);

4.

deplora gli scarsi risultati del precedente caso FEG del 2016 che riguardava degli esuberi presso Ericsson, ma si compiace che da tale caso siano stati tratti degli insegnamenti; prende atto con soddisfazione del fatto che gli ex dipendenti interessati dall'attuale domanda potranno approfittare delle possibilità di istruzione e formazione senza ripercussioni negative per la loro indennità di licenziamento;

5.

osserva che la Svezia sostiene che gli esuberi sono legati alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, più in particolare alla crescita negativa di Ericsson in Svezia, nella sfera operativa incentrata sull'hardware del settore delle telecomunicazioni, a causa della concorrenza globale; osserva che Ericsson sta gradualmente riducendo il personale in Svezia, ma allo stesso tempo sta registrando una crescita a livello mondiale;

6.

è consapevole del fatto che vi è un'elevata domanda di persone con competenze nel settore informatico nelle diverse regioni, mentre le competenze dei lavoratori licenziati da Ericsson non coincidono con le esigenze del mercato del lavoro; riconosce che si stanno collocando in esubero molte persone con le stesse competenze nello stesso periodo e nelle stesse aree geografiche; ritiene che gli operai e i lavoratori più anziani abbiano un particolare bisogno di assistenza; rileva che il FEG potrebbe anche facilitare la circolazione transfrontaliera dei lavoratori da settori in contrazione situati in alcuni Stati membri a settori in espansione in altri Stati membri;

7.

ricorda la diversità dei dipendenti, impiegati così come operai, colpiti dagli esuberi; nutre preoccupazione per il fatto che, per quanto riguarda alcuni lavoratori, il problema è un mercato del lavoro caratterizzato da una domanda piuttosto bassa nelle industrie manifatturiere tradizionali; riconosce che le opportunità per questi lavoratori nei settori dei servizi pubblici o privati richiederebbero enormi sforzi di riqualificazione;

8.

osserva che la domanda riguarda 2 388 lavoratori collocati in esubero da Ericsson, 900 dei quali saranno interessati dalle misure proposte; sottolinea che oltre il 30 % delle persone appartenenti al predetto gruppo è di età compresa fra i 55 e i 64 anni, con competenze specifiche per l'industria di hardware per le telecomunicazioni e obsolete per l'attuale mercato del lavoro, e che tali persone si trovano pertanto in una posizione svantaggiata per rientrare nel mercato del lavoro, oltre a rischiare di diventare disoccupati di lunga durata; si compiace, pertanto, dell'attenzione posta dal progetto sulle «Misure a favore dei gruppi svantaggiati»;

9.

accoglie con favore la decisione di fornire un aiuto specializzato ai lavoratori ultracinquantenni collocati in esubero che rischiano di diventare disoccupati di lunga durata e a coloro che hanno difficoltà di apprendimento o fisiche, in considerazione delle maggiori sfide che dovranno verosimilmente affrontare nella ricerca di un lavoro alternativo;

10.

osserva che il costo delle indennità e degli incentivi per i lavoratori licenziati raggiunge quasi il limite del 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

11.

osserva che la Svezia prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) consulenza e pianificazione della carriera, ii) misure a favore dei gruppi svantaggiati, iii) sostegno all'imprenditorialità, iv) istruzione e formazione, v) indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di mobilità; rileva, inoltre, che le azioni proposte aiuterebbero i lavoratori collocati in esubero ad adeguare le loro competenze e a facilitare la loro transizione verso nuovi posti di lavoro o a creare le proprie imprese; sottolinea che le misure descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FEG e non sostituiscono le misure di protezione sociale; accoglie con favore la decisione della Svezia di iniziare a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati nel febbraio 2017, in anticipo rispetto alla domanda di mobilitazione del FEG;

12.

riconosce che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e i soggetti pubblici locali; chiede maggiori consultazioni con gli imprenditori, al fine di adeguare lo sviluppo di nuove competenze e la formazione alle loro esigenze;

13.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; si compiace dell'obbligo per il Servizio pubblico svedese per l'impiego di inserire le esigenze ambientali nei propri bandi di gara e nella propria prassi;

14.

sottolinea che le autorità svedesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

15.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

16.

invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità, la durata e la sostenibilità dei nuovi posti di lavoro, sul numero e sulla percentuale di lavoratori autonomi e start-up e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

17.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2016/1858 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia) GU L 284 del 20.10.2016, pag. 25).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/514.)


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