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Document 52018AP0489
Amendments adopted by the European Parliament on 11 December 2018 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD))
GU C 388 del 13.11.2020, p. 217–273
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/217 |
P8_TA(2018)0489
Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 388/23)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 1
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 192, paragrafo 1, |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente. |
«2. La valutazione del rischio si basa su tutti gli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente.»; (La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. |
«1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, sono adottate le misure di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.»; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
Articolo 8 bis |
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Obiettivi della comunicazione del rischio |
Obiettivi della comunicazione del rischio |
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La comunicazione del rischio persegue i seguenti obiettivi, tenendo presenti i ruoli rispettivi dei responsabili della valutazione del rischio e dei responsabili della gestione del rischio: |
La comunicazione del rischio persegue i seguenti obiettivi, tenendo presenti i ruoli rispettivi dei responsabili della valutazione del rischio e dei responsabili della gestione del rischio: |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 ter
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 ter |
Articolo 8 ter |
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Principi generali della comunicazione del rischio |
Principi generali della comunicazione del rischio |
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Tenendo presenti i ruoli rispettivi dei responsabili della valutazione del rischio e dei responsabili della gestione del rischio, la comunicazione del rischio: |
Tenendo presenti i ruoli rispettivi dei responsabili della valutazione del rischio e dei responsabili della gestione del rischio, la comunicazione del rischio: |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 quater
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
Articolo 8 quater |
Articolo 8 quater |
||||
Piano generale sulla comunicazione del rischio |
Piano generale sulla comunicazione del rischio |
||||
1. Alla Commissione, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri e dopo opportune consultazioni pubbliche, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 bis, per stabilire un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare, tenendo presenti i pertinenti obiettivi e i principi generali esposti negli articoli 8 bis e 8 ter. |
1. Alla Commissione, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri e dopo opportune consultazioni pubbliche, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 bis, che integrano il presente regolamento per stabilire un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare, tenendo presenti i pertinenti obiettivi e i principi generali esposti negli articoli 8 bis e 8 ter. |
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2. Il piano generale sulla comunicazione del rischio promuove un quadro integrato di comunicazione del rischio, cui si attengono sia i responsabili della valutazione del rischio sia i responsabili della gestione del rischio, in maniera coerente e sistematica a livello sia dell'Unione sia nazionale. Tale piano: |
2. Il piano generale sulla comunicazione del rischio promuove un quadro integrato di comunicazione del rischio, cui si attengono sia i responsabili della valutazione del rischio sia i responsabili della gestione del rischio, in maniera coerente e sistematica a livello sia dell'Unione sia nazionale. Tale piano: |
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3. La Commissione adotta il piano generale sulla comunicazione del rischio entro [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e provvede al suo aggiornamento tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e dell'esperienza acquisita. |
3. La Commissione adotta il piano generale sulla comunicazione del rischio entro [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e provvede al suo aggiornamento tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e dell'esperienza acquisita. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 8 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 8 quinquies Trasparenza della comunicazione del rischio 1. La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri svolgono le loro attività nell'ambito della comunicazione del rischio nel contesto della legislazione alimentare con un elevato grado di trasparenza. 2. La Commissione può formulare gli opportuni orientamenti. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 9
Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 9 |
« Articolo 9 |
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Consultazione dei cittadini |
Consultazione dei cittadini |
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I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta. |
I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, durante l'analisi del rischio nonché nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta.» |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 10
Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 10 |
«Articolo 10 |
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Informazione dei cittadini |
Informazione dei cittadini |
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Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime , il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. |
1. Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni e tempestivi per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente i prodotti interessati , il rischio che possono comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospette inadempienze derivanti da possibili violazioni intenzionali della legislazione dell'Unione applicabile perpetrate attraverso pratiche fraudolente o ingannevoli. |
||
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2. Al fine di garantire l'attuazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione sulle modalità di applicazione entro … [ dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. ]» |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 22 — paragrafo 7
Testo in vigore |
Emendamento |
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Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe alle sue . |
«Essa agisce in collaborazione con le altre agenzie di valutazione dell'Unione europea .» |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 23 — comma 1 — lettera b
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — lettera b
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 25 — paragrafo 1 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
1 bis. Oltre ai membri titolari e supplenti di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione è composto da: |
1 bis. Oltre ai membri titolari e supplenti di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione è composto da: |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — lettera c
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 25 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il mandato dei membri titolari e supplenti è quadriennale. La durata del mandato dei membri di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e b ), non è però soggetta a limiti di tempo . Il mandato dei membri di cui al paragrafo 1 bis, lettera c), è rinnovabile una sola volta. |
2. Il mandato dei membri di cui al paragrafo 1 bis, lettera b), è di massimo 2,5 anni. La durata del mandato dei membri di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c ), è di massimo 5 anni . Il mandato dei membri di cui al paragrafo 1 bis, lettera c), è rinnovabile una sola volta. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28– paragrafo 4– comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettere a e b
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 — paragrafi da 5 a 5 octies
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici e i membri aggiuntivi di cui al paragrafo 5 ter sono nominati dal consiglio di amministrazione , su proposta del direttore esecutivo, con mandato quinquennale rinnovabile, previo invito a manifestazione d'interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in pertinenti e importanti pubblicazioni scientifiche e sul sito web dell'Autorità."; |
5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici e i membri di gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione con mandato quinquennale rinnovabile, conformemente alla procedura seguente: |
||||||||
5 bis. I membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione con mandato quinquennale rinnovabile secondo la procedura seguente. |
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5 ter . Quando l'Autorità individua l'assenza di competenze specifiche in un gruppo o più gruppi di esperti scientifici, il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione nominativi aggiuntivi per la nomina a membri del gruppo o dei gruppi di esperti scientifici secondo la procedura di cui al paragrafo 5. |
5 bis . Quando l'Autorità individua l'assenza di competenze specifiche in un gruppo o più gruppi di esperti scientifici, il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione nominativi aggiuntivi per la nomina a membri del gruppo o dei gruppi di esperti scientifici secondo la procedura di cui al paragrafo 5. |
||||||||
5 quater . Sulla base di una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta regole sull'organizzazione dettagliata e sulla tempistica delle procedure esposte nei paragrafi 5 bis e 5 ter del presente articolo. |
5 ter. Sulla base di una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta regole sull'organizzazione dettagliata e sulla tempistica delle procedure esposte nei paragrafi 5 bis e 5 ter del presente articolo. |
||||||||
5 quinquies . Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i membri dei gruppi di esperti scientifici agiscano in modo indipendente e non presentino conflitti di interessi come previsto all'articolo 37, paragrafo 2, e dal regolamento interno dell'Autorità. Gli Stati membri provvedono affinché i membri dei gruppi di esperti scientifici dispongano dei mezzi per dedicare il tempo e l'impegno necessari a partecipare al lavoro dell'Autorità . Gli Stati membri provvedono a che i membri dei gruppi di esperti scientifici non ricevano istruzioni a livello nazionale e che il loro contributo scientifico indipendente al sistema di valutazione del rischio dell'Unione sia riconosciuto in quanto compito prioritario per la protezione della sicurezza della filiera alimentare. |
5 quater . I membri dei gruppi di esperti scientifici agiscono in modo indipendente e non presentano conflitti di interessi come previsto all'articolo 37, paragrafo 2, e dal regolamento interno dell'Autorità. Essi dispongono dei mezzi per dedicare il tempo e l'impegno necessari a partecipare al lavoro dell'Autorità, non ricevono istruzioni a livello nazionale e il loro contributo scientifico indipendente al sistema di valutazione del rischio dell'Unione è riconosciuto in quanto compito prioritario per la protezione della sicurezza della filiera alimentare. |
||||||||
5 sexies . Gli Stati membri provvedono a che gli organismi pubblici presso cui lavorano tali esperti scientifici, e le persone responsabili della definizione delle priorità degli organismi in questione, attuino le misure previste dal paragrafo 5 quinquies. |
5 quinquies. Se del caso, gli Stati membri provvedono a che gli organismi pubblici presso cui lavorano tali esperti scientifici, e le persone responsabili della definizione delle priorità degli organismi in questione, attuino le misure necessarie per garantire che le condizioni previste dal paragrafo 5 quinquies siano soddisfatte . |
||||||||
5 septies. L'Autorità coadiuva il lavoro dei gruppi di esperti scientifici organizzando il loro lavoro, in particolare l'attività preparatoria che va svolta dal personale dell'Autorità o dalle organizzazioni scientifiche nazionali di cui all'articolo 36, anche organizzando la possibilità di redigere pareri scientifici che sono sottoposti a revisione tra pari dai gruppi di esperti scientifici prima della loro adozione. |
5 sexies. L'Autorità coadiuva il lavoro dei gruppi di esperti scientifici organizzando il loro lavoro, in particolare l'attività preparatoria che va svolta dal personale dell'Autorità o dalle organizzazioni scientifiche nazionali di cui all'articolo 36, anche organizzando la possibilità di redigere pareri scientifici che sono sottoposti a revisione tra pari dai gruppi di esperti scientifici prima della loro adozione. |
||||||||
5 octies . Ogni gruppo di esperti scientifici comprende al massimo 21 membri. |
5 septies. Ogni gruppo di esperti scientifici comprende al massimo 21 membri. |
||||||||
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5 septies bis. L'Autorità offre ai membri dei gruppi di esperti una formazione approfondita sul processo di valutazione del rischio. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera c
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 — paragrafo 9 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
"il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti scientifici entro il massimo previsto dal paragrafo 5 octies . |
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 — lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 28 — paragrafo 9 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 29 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis) alla fine dell'articolo 29, paragrafo 6, è aggiunta la frase seguente: |
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«Non consentono l'esclusione a priori di alcune prove scientifiche, specialmente quando queste sono state pubblicate dopo un processo di revisione tra pari.»; |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
Su richiesta di un potenziale richiedente di un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare il personale dell' Autorità fornisce orientamenti sulle disposizioni pertinenti e sul contenuto prescritto della domanda di autorizzazione . Gli orientamenti forniti dal personale dell'Autorità non pregiudicano né impegnano la successiva valutazione delle domande di autorizzazione effettuata dai gruppi di esperti scientifici. |
L'Autorità pubblica un documento di orientamento che includa un elenco di domande e risposte e riguardante i requisiti amministrativi e scientifici di una domanda di autorizzazione. Su richiesta di un potenziale richiedente di un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare, l' Autorità offre inoltre consulenza per illustrare il contenuto prescritto e le modalità di esecuzione dei vari test e studi volti a dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del prodotto proposto . Gli orientamenti forniti dall'Autorità non pregiudicano né impegnano la successiva valutazione delle domande di autorizzazione effettuata dai gruppi di esperti scientifici. Il personale dell'Autorità che fornisce il parere non partecipa ad alcun lavoro scientifico preparatorio direttamente o indirettamente pertinente alla domanda oggetto del parere. |
|
Entro … [36 mesi dall'entrata in vigore del regolamento modificativo], la Commissione valuta l'impatto del presente articolo sul funzionamento dell'Autorità. Particolare attenzione è prestata al carico di lavoro supplementare e alla mobilitazione del personale, nonché all'eventuale spostamento dell'assegnazione delle risorse dell'Autorità a scapito delle attività di interesse pubblico. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Viene stabilito dall'Unione un registro degli studi commissionati dagli operatori economici per ottenere un'autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione. Gli operatori economici notificano tempestivamente all'Autorità l'oggetto di tutti gli studi commissionati a sostegno di una futura domanda di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione. Il registro è gestito dall'Autorità. |
1. Viene stabilito dall'Unione un registro degli studi commissionati dagli operatori economici per ottenere un'autorizzazione o un rinnovo a norma della legislazione alimentare dell'Unione. Gli operatori economici notificano tempestivamente all'Autorità l'oggetto di tutti gli studi commissionati all'interno o all'esterno dell'UE a sostegno di una futura domanda di autorizzazione o di rinnovo a norma della legislazione alimentare dell'Unione. Il registro è gestito dall'Autorità. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli studi commissionati tengono conto della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (1 bis) . |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 si applica anche ai laboratori dell'Unione che effettuano tali studi. |
2. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 si applica a qualunque istituzione che effettua tali studi, inclusi i laboratori, gli istituti e le università . |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. I dati di un test commissionato ma non registrato non possono essere utilizzati in una valutazione del rischio. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. L'oggetto non è autorizzato a meno che non siano stati presentati tutti i dati relativi a tutti gli studi registrati. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Qualora l'Autorità richieda e riceva dati supplementari da parte di un richiedente, questi dati, come tali, vengono aggiunti anche al registro dell'Unione e messi a disposizione del pubblico. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 57 bis per integrare il presente regolamento istituendo sanzioni da imporre in caso di violazione dell'obbligo di notifica. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 ter — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Il presente articolo non si applica agli studi commissionati prima di … [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 quater — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando la legislazione alimentare dell'Unione prevede che un'autorizzazione possa essere rinnovata, il potenziale richiedente del rinnovo notifica all'Autorità gli studi che intende effettuare a tale scopo. Dopo tale notifica l'Autorità apre una consultazione dei portatori di interessi e del pubblico sugli studi previsti ai fini del rinnovo e fornisce orientamento sul contenuto della prevista domanda di rinnovo tenendo conto dei commenti pervenuti. Gli orientamenti forniti dall'Autorità non pregiudicano né impegnano la successiva valutazione delle domande di rinnovo dell'autorizzazione, effettuata dai gruppi di esperti scientifici. |
1. Quando la legislazione alimentare dell'Unione prevede che un'autorizzazione possa essere rinnovata, il potenziale richiedente del rinnovo notifica all'Autorità gli studi che intende effettuare a tale scopo. Dopo tale notifica l'Autorità apre una consultazione dei portatori di interessi e del pubblico sugli studi previsti ai fini del rinnovo e fornisce orientamento sul contenuto della prevista domanda di rinnovo tenendo conto dei commenti pervenuti , pertinenti alla valutazione del rischio del previsto rinnovo. Gli orientamenti forniti dall'Autorità non pregiudicano né impegnano la successiva valutazione delle domande di rinnovo dell'autorizzazione, effettuata dai gruppi di esperti scientifici. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 quater — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Autorità consulta i portatori di interessi e il pubblico sugli studi a sostegno delle domande di autorizzazione una volta che queste sono state rese pubbliche dall'Autorità a norma dell'articolo 38 e degli articoli da 39 a 39 septies al fine di accertare se sono disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti sull'oggetto della domanda di autorizzazione. Tale disposizione non si applica alla presentazione di informazioni supplementari da parte dei richiedenti durante il processo di valutazione del rischio. |
2. L'Autorità consulta entro due mesi i portatori di interessi e il pubblico sugli studi a sostegno delle domande di autorizzazione una volta che queste sono state rese pubbliche dall'Autorità a norma dell'articolo 38 e degli articoli da 39 a 39 septies al fine di accertare se sono disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti , basati su pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione inter pares o condotti conformemente agli orientamenti internazionali e alle buone pratiche di laboratorio (BPL), sull'oggetto della domanda di autorizzazione , fatti salvi gli obblighi dell'Autorità di cui all'articolo 33 . Tale disposizione non si applica alla presentazione di informazioni supplementari da parte dei richiedenti durante il processo di valutazione del rischio. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 quinquies
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli esperti della Commissione effettuano controlli, tra cui audit, per accertare che le strutture incaricate di effettuare test siano conformi alle pertinenti norme per lo svolgimento di test e studi presentati all'Autorità nel contesto di una domanda di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione. Tali controlli sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. |
Gli esperti della direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione effettuano controlli, tra cui audit, per accertare che le strutture incaricate di effettuare test nell'Unione e nei paesi terzi siano conformi alle pertinenti norme per lo svolgimento di test e studi presentati all'Autorità nel contesto di una domanda di autorizzazione a norma della legislazione alimentare dell'Unione. Tali controlli sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi interessati . |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 sexies
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fermo restando l'obbligo che i richiedenti di autorizzazioni a norma della legislazione alimentare dell'Unione dimostrino la sicurezza di quanto soggetto a domanda di autorizzazione, la Commissione in circostanze eccezionali può chiedere all'Autorità di commissionare studi scientifici con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nel processo di valutazione del rischio. Gli studi commissionati possono abbracciare un ambito più vasto rispetto agli elementi di prova soggetti a verifica. |
Fermo restando l'obbligo che i richiedenti di autorizzazioni a norma della legislazione alimentare dell'Unione dimostrino la sicurezza di quanto soggetto a domanda di autorizzazione, in caso di risultati scientifici discordanti la Commissione può chiedere all'Autorità di commissionare studi scientifici con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nel processo di valutazione del rischio. Gli studi commissionati possono abbracciare un ambito più vasto rispetto agli elementi di prova soggetti a verifica nel processo di valutazione del rischio . Gli studi di verifica sono finanziati attraverso i contributi versati dai richiedenti in un fondo comune. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 57 bis per stabilire le modalità applicabili a tale fondo. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 32 sexies — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli studi commissionati tengono conto della direttiva 2010/63/UE. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 33 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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4 bis) All'articolo 33, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Autorità svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. In particolare, essa rende pubblico tempestivamente quanto segue: |
1. L'Autorità svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza , in linea con il regolamento (CE) n. 1367/2006 e fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 . In particolare, essa rende pubblico tempestivamente quanto segue: |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le voci enumerate al primo comma sono rese pubbliche in una sezione dedicata del sito web dell'Autorità. Tale sezione è consultabile dal pubblico e di facile accesso. Le voci pertinenti sono disponibili in formato elettronico per essere scaricate, stampate e utilizzate in operazioni di ricerca. |
Le voci enumerate al primo comma sono rese pubbliche in una sezione dedicata del sito web dell'Autorità. Tale sezione è consultabile dal pubblico e di facile accesso previa assunzione di un impegno esplicito registrato elettronicamente da parte di coloro che vi accedono e prevedendo misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive allo scopo di evitare l'uso commerciale. Le voci pertinenti sono disponibili in formato elettronico leggibile da dispositivo automatico per essere scaricate, stampate con filigrana ai fini della tracciabilità e utilizzate in operazioni di ricerca. Tali misure vertono sull'utilizzo commerciale dei documenti e la loro presentazione. Le suddette misure sono concepite per fornire una protezione efficace dall'uso commerciale degli elementi di cui al primo comma, sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 bis — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1 bis. La divulgazione al pubblico delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non pregiudica: |
1 bis. La divulgazione al pubblico delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e i) non pregiudica: |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 bis — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 1 bis — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La divulgazione al pubblico delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non vale come autorizzazione né licenza, esplicita o implicita, di utilizzo, riproduzione o sfruttamento in qualsiasi forma dei pertinenti dati e delle pertinenti informazioni ed il loro eventuale utilizzo da parte di terzi non chiama in causa la responsabilità dell'Unione europea . |
La divulgazione al pubblico delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non vale come autorizzazione né licenza, esplicita o implicita, di utilizzo commerciale , riproduzione o sfruttamento in qualsiasi forma , per scopi commerciali, dei pertinenti dati e delle pertinenti informazioni. Per evitare dubbi, le informazioni pubblicate possono essere utilizzate ai fini del controllo pubblico e accademico dei risultati, compresa una migliore comprensione dei potenziali effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, ed il loro eventuale utilizzo da parte di terzi non chiama in causa la responsabilità dell'Unione. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 — lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 38 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 38, l'Autorità non rende pubbliche le informazioni per le quali è stato richiesto un trattamento riservato alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
1. In deroga all'articolo 38 , e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la direttiva 2003/4/CE nonché il principio generale secondo cui gli interessi della sanità pubblica prevalgono sempre su quelli privati, l'Autorità non rende pubbliche le informazioni per le quali è stato richiesto e concesso un trattamento riservato in applicazione delle condizioni stabilite nel presente articolo. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 2 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 2 — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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(La modifica si applica all'intero testo. L'approvazione dell'emendamento implica apportare gli adeguamenti corrispondenti in tutto il testo). |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 2 — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 4 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 4 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 6
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il presente articolo non pregiudica la direttiva 2003/4/CE e i regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando presenta una richiesta di riservatezza, il richiedente fornisce una versione non riservata e una versione riservata delle informazioni presentate nei formati standard di dati, se disponibili, a norma dell'articolo 39 septies. La versione non riservata non contiene le informazioni che il richiedente ritiene riservate a norma dell'articolo 39, paragrafi 2 e 3. La versione riservata contiene tutte le informazioni presentate, comprese quelle che il richiedente considera riservate. Le informazioni di cui si chiede il trattamento riservato sono chiaramente contrassegnate nella versione riservata. Il richiedente indica con chiarezza i motivi per i quali viene richiesta la riservatezza per le diverse informazioni. |
2. Quando presenta una richiesta di riservatezza, il richiedente fornisce una versione non riservata e una versione riservata delle informazioni presentate nei formati standard di dati, se disponibili, a norma dell'articolo 39 septies. La versione non riservata presenta barrate in nero le informazioni per le quali il richiedente chiede il trattamento riservato a norma dell'articolo 39, paragrafi 2 e 3. La versione riservata contiene tutte le informazioni presentate, comprese quelle che il richiedente considera riservate. Le informazioni di cui si chiede il trattamento riservato sono chiaramente contrassegnate nella versione riservata. Il richiedente indica con chiarezza le giustificazioni e gli elementi di prova verificabili sulla base dei quali viene richiesta la riservatezza per ciascuna delle diverse informazioni. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 ter — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 ter — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 ter — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 ter — paragrafo 1 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 ter — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le decisioni prese dall'Autorità a norma del presente articolo possono essere impugnate presso la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 263 e 278 del trattato. |
Le decisioni prese dall'Autorità a norma del presente articolo possono essere impugnate presso la commissione di ricorso dell'Autorità, che è istituita dalla Commissione mediante atti delegati. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 57 bis del presente regolamento. La presentazione di un ricorso a norma del presente paragrafo ha effetto sospensivo. Il richiedente può informare per iscritto l'Autorità dell'intenzione di chiedere un riesame del parere alla commissione di ricorso dell'Autorità. In tal caso, entro 60 giorni dal ricevimento del parere, egli trasmette all'Autorità le motivazioni dettagliate della sua richiesta. La commissione di ricorso dell'Autorità procede a un riesame del suo parere entro 60 giorni dalla ricezione della motivazione della richiesta. Se la commissione di ricorso dell'Autorità adotta una decisione contrastante, il caso può essere deferito alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni stabilite nell'articolo 263 del trattato. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 quinquies — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione e gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le informazioni ad essi pervenute a norma della legislazione alimentare dell'Unione e che sono oggetto di una richiesta di trattamento confidenziale non siano rese pubbliche prima che l'Autorità abbia preso una decisione in merito alla richiesta di riservatezza e la decisione sia divenuta definitiva. La Commissione e gli Stati membri prendono inoltre le misure necessarie affinché non siano rese pubbliche le informazioni per le quali l'Autorità ha acconsentito al trattamento riservato. |
2. La Commissione e gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le informazioni ad essi pervenute a norma della legislazione alimentare dell'Unione e che sono oggetto di una richiesta di trattamento confidenziale non siano rese pubbliche prima che l'Autorità abbia preso una decisione in merito alla richiesta di riservatezza e la decisione sia divenuta definitiva , salvo qualora l'accesso alle informazioni sia richiesto a norma della direttiva 2003/4/CE o della legislazione nazionale in materia di accesso ai documenti . La Commissione e gli Stati membri prendono inoltre le misure necessarie affinché non siano rese pubbliche le informazioni per le quali l'Autorità ha acconsentito al trattamento riservato , salvo qualora l'accesso alle informazioni sia richiesto a norma della direttiva 2003/4/CE o della legislazione nazionale in materia di accesso ai documenti . |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 quinquies — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se nel contesto di una procedura di autorizzazione un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute nella misura in cui accettate dall'Autorità in conformità degli articoli da 39 a 39 octies . La domanda si considera ritirata nel momento in cui l'organismo competente che aveva ricevuto la domanda originale riceve la richiesta scritta di ritiro. Se la domanda è ritirata prima che l'Autorità abbia deciso sulla pertinente richiesta di riservatezza, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri non rendono pubbliche le informazioni per le quali era stata chiesta la riservatezza . |
3. Se nel contesto di una procedura di autorizzazione un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute nella misura in cui accettate dall'Autorità in conformità degli articoli da 39 a 39 septies . La domanda si considera ritirata nel momento in cui l'organismo competente che aveva ricevuto la domanda originale riceve la richiesta scritta di ritiro. Qualora un richiedente decida di ritirare la domanda, l'Autorità non pubblica alcuna informazione, riservata o non riservata . |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 sexies — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 septies — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e per garantire il trattamento efficiente delle richieste di produzione scientifica rivolte all'Autorità, sono adottati formati standard di dati e pacchetti di software per la presentazione, l'utilizzo in operazioni di ricerca, la copia e la stampa dei documenti nel rispetto delle disposizioni normative della legislazione alimentare dell'Unione. Tali progetti di formati standard di dati e pacchetti di software non si fondano su norme proprietarie e assicurano per quanto possibile l'interoperabilità con le modalità esistenti di presentazione dei dati. |
1. Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e per garantire il trattamento efficiente delle richieste di produzione scientifica rivolte all'Autorità, sono adottati formati standard di dati e pacchetti di software per la presentazione, l'utilizzo in operazioni di ricerca, la copia e la stampa dei documenti nel rispetto delle disposizioni normative della legislazione alimentare dell'Unione e della fattibilità per piccole e medie imprese . Tali progetti di formati standard di dati e pacchetti di software non si fondano su norme proprietarie e assicurano per quanto possibile l'interoperabilità con le modalità esistenti di presentazione dei dati. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 septies — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I formati standard di dati e i pacchetti di software si applicano soltanto ai dati generati successivamente all'adozione degli atti delegati in conformità al paragrafo 2, lettera b). |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 7
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 39 octies — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I sistemi informatici utilizzati dall'Autorità per conservare i propri dati, compresi i dati riservati e personali, sono progettati con un elevato livello di sicurezza adeguato ai rischi di sicurezza in gioco, tenendo conto degli articoli da 39 a 39 septies del presente regolamento. L'accesso è gestito almeno da un sistema che richieda l'autenticazione a due fattori o che garantisca un livello equivalente di sicurezza. Il sistema è tale da garantire che ogni accesso sia completamente verificabile. |
I sistemi informatici utilizzati dall'Autorità per conservare i propri dati, compresi i dati riservati e personali, sono progettati in modo da assicurare l'ottenimento dei massimi standard in termini di livello di sicurezza, adeguato ai rischi di sicurezza in gioco, tenendo conto degli articoli da 39 a 39 septies del presente regolamento. L'accesso è gestito almeno da un sistema che richieda l'autenticazione a due fattori o che garantisca un livello equivalente di sicurezza. Il sistema è tale da garantire che ogni accesso sia completamente verificabile. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 41 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora si tratti di informazioni in materia ambientale si applicano anche gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). |
L'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso. Qualora si tratti di informazioni in materia ambientale si applica anche il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Gli articoli da 38 a 39 del presente regolamento si applicano fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CE) n. 1367/2006. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 51 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 57 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 quater è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 quater , 32 ter, paragrafo 4 bis, 39 ter, paragrafo 1, comma 2, e 51, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 178/2002
Articolo 61
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 61 |
Articolo 61 |
Clausola di revisione |
Clausola di revisione |
1. La Commissione provvede alla revisione regolare dell'applicazione del presente regolamento. |
1. La Commissione provvede alla revisione regolare dell'applicazione del presente regolamento. |
2. Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo [entrata in vigore del regolamento che modifica la legislazione alimentare generale], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell' Autorità in relazione agli obiettivi, al mandato , ai compiti, alle procedure e all'ubicazione di questa, in conformità degli orientamenti della Commissione. La valutazione esamina anche l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e l'incidenza finanziaria di tale modifica. |
2. Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo [entrata in vigore del regolamento che modifica la legislazione alimentare generale], e successivamente ogni cinque anni, l' Autorità , in collaborazione con la Commissione , richiede una valutazione esterna indipendente delle loro prestazioni e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi, ai mandati , ai compiti, alle procedure e all'ubicazione loro assegnati . La valutazione si basa sul programma di lavoro del consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione. Esamina le prassi di lavoro e l'impatto dell'Autorità e prende in esame l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità, includendo anche l'incidenza finanziaria di tale modifica. La valutazione esamina inoltre l'eventuale esigenza di coordinare e collegare più strettamente le attività dell'Autorità con quelle degli organismi competenti degli Stati membri e delle altre agenzie dell'Unione. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale. |
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2 bis. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione e rivolge alla Commissione raccomandazioni che possono riguardare modifiche concernenti l'Autorità. |
3. Se ritiene che l'esistenza dell'Autorità non sia più giustificata in rapporto agli obiettivi, al mandato e ai compiti a questa assegnati, la Commissione può proporre che le pertinenti disposizioni del presente regolamento siano modificate di conseguenza o soppresse. |
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4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione sui risultati della valutazione . I risultati della valutazione sono resi pubblici. |
4. Le valutazioni e le raccomandazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis sono trasmesse alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione e le raccomandazioni sono resi pubblici. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/18/CE
Articolo 24 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 9
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 29 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Autorità rende pubblici la domanda di autorizzazione, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente, come anche i propri pareri scientifici e i pareri delle autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/18/CE, in conformità dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 septies e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 178/2002 e tenendo conto dell'articolo 30 del presente regolamento. |
1. L'Autorità rende pubblici la domanda di autorizzazione, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente , le relazioni di monitoraggio , come anche i propri pareri scientifici e i pareri delle autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/18/CE, in conformità dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 septies e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 178/2002 e tenendo conto dell'articolo 30 del presente regolamento. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 9
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 29 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'obbligo di divulgazione proattiva delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in linea con l'articolo 30 del presente regolamento e con gli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 178/2002, non pregiudica il diritto di qualsiasi persona fisica o giuridica di accedere ai documenti, su richiesta, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 17 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 18 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 e a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, dello stesso regolamento, l'Autorità può acconsentire ad applicare un trattamento riservato alle informazioni seguenti, la cui divulgazione, su presentazione di una giustificazione verificabile, può essere considerata danneggiare significativamente gli interessi in questione: |
soppresso |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nel trattare le richieste di accesso ai documenti in suo possesso, l'Autorità applica i principi del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 4 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 18 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità mantengono riservate tutte le informazioni ritenute tali a norma del paragrafo 2 del presente articolo, fatte salve le informazioni che è opportuno divulgare al fine di proteggere la salute umana, la salute animale o l'ambiente. Gli Stati membri trattano le domande di accesso ai documenti ricevuti a norma del presente regolamento secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 5 — punto 2
Regolamento (CE) n. 2065/2003
Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'obbligo di divulgazione proattiva delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in linea con gli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 178/2002, non pregiudica il diritto di qualsiasi persona fisica o giuridica di accedere ai documenti, su richiesta, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 19 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 3
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamenti 120 e 121
Proposta di regolamento
Articolo 7 — punto 2
Regolamento (CE) n. 1331/2008
Articolo 11 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'obbligo di divulgazione proattiva delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all''articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 178/2002, non pregiudica il diritto di qualsiasi persona fisica o giuridica di accedere ai documenti, su richiesta, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 7 — punto 3
Regolamento (CE) n. 1331/2008
Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Le disposizioni sulla divulgazione attiva di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento e agli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 178/2002 non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti, su richiesta, previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 8 — punto 4
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'Autorità valuta tempestivamente ogni richiesta di riservatezza e mette a disposizione del pubblico le informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 15 insieme a tutte le altre informazioni supplementari presentate dal richiedente, a eccezione delle informazioni per le quali il trattamento riservato è stato richiesto ed è stato concesso dall'Autorità a norma dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 septies e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applicano mutatis mutandis, e a norma dell'articolo 63 del presente regolamento.; |
L'Autorità valuta tempestivamente ogni richiesta di riservatezza e mette a disposizione del pubblico le informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 15 insieme a tutte le altre informazioni supplementari presentate dal richiedente, a eccezione delle informazioni per le quali il trattamento riservato è stato richiesto ed è stato concesso dall'Autorità a norma dell'articolo 38, degli articoli da 39 a 39 septies e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applicano mutatis mutandis, e a norma dell'articolo 63 del presente regolamento , salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione . |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 8 — punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 23 — paragrafo 1 — ultima frase
Testo in vigore |
Emendamento |
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Ai fini del presente regolamento, è considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 8 — punto 5
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 63 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In conformità delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002 e al presente articolo, il richiedente può chiedere che talune informazioni presentate a norma del presente regolamento siano tenute riservate, corredandole di giustificazione verificabile. |
1. In conformità delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002 e al presente articolo , eccezion fatta per le informazioni che sono considerate rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, il richiedente può chiedere che talune informazioni presentate a norma del presente regolamento siano tenute riservate, corredandole di giustificazione adeguata e verificabile. La giustificazione include elementi di prova verificabili a dimostrazione del fatto che la divulgazione delle informazioni potrebbe compromettere i suoi interessi commerciali o la tutela della vita privata e l'integrità dell'interessato. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 8 — punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 63 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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5 bis) all'articolo 63, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
3. Il presente articolo fa salva l'applicazione della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. |
«3. Il presente articolo fa salva l'applicazione della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CE) n. 1367/2006 .» |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 9 — punto 1 — lettera a
Regolamento (CE) n. 2015/2283
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 9 del presente regolamento è avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata alla Commissione da un richiedente, nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione mette tale domanda a disposizione degli Stati membri senza ritardo. |
1. La procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 9 del presente regolamento è avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata alla Commissione da un richiedente, nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione mette tale domanda a disposizione degli Stati membri e ne pubblica una sintesi senza ritardo; |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 9 — punto 4
Regolamento (CE) n. 2015/2283
Articolo 23 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le disposizioni sulla divulgazione attiva di cui all'articolo 23 del presente regolamento e agli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 178/2002 non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti, su richiesta, previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 9 — punto 4
Regolamento (CE) n. 2015/2283
Articolo 23 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 9 — punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2015/2283
Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis. L'obbligo di divulgazione proattiva delle informazioni di cui nel presente regolamento, in linea con gli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 178/2002, non pregiudica il diritto di qualsiasi persona fisica o giuridica di accedere ai documenti, su richiesta, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006.» |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Trasparenza della gestione del rischio |
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1. La Commissione e gli Stati membri svolgono le loro attività di gestione del rischio nel contesto degli atti legislativi di cui agli articoli da 1 a 9 con un elevato grado di trasparenza. In particolare, rendono pubblico senza indebiti ritardi quanto segue: |
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2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione acclude a ciascun progetto di misura da adottare, conformemente all'articolo 58 [della legislazione alimentare generale], all'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE, all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1831/2003, all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2065/2003, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1935/2004, all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1331/2008, all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e agli articoli 30 e 32 del regolamento (UE) 2015/2283, una motivazione contenente: |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0417/2018).
(22) https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf.
(23) Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici», C(2017)8414.
(23) Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici», C(2017)8414.
(1 bis) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(35) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(1 bis) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
(39) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(39) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(1bis) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).