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Document 52018AP0337
Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 1 1
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 1 1
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 1 1
GU C 433 del 23.12.2019, p. 248–301
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 433/248 |
P8_TA(2018)0337
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo edel Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2019/C 433/36)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 21 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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mendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 27
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamenti 33 e 137
Proposta di direttiva
Considerando 31
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamenti 34 e 138
Proposta di direttiva
Considerando 32
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di direttiva
Considerando 33
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamenti 36 e 140
Proposta di
Considerando 34
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 35
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 36
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamenti 40 e 215/rev
Proposta di direttiva
Considerando 37
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamenti 144, 145 e 146
Proposta di direttiva
Considerando 38
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 147
Proposta di direttiva
Considerando 39
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 148
Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 149
Proposta di direttiva
Considerando 39 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamenti 44 e 219
Proposta di direttiva
Considerando 39 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 39 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 40
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 42
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 43
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 43 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 46
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamenti 54 e 238
Proposta di direttiva
Articolo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale. 2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE. |
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale. 2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE , 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo; |
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in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza significativa su tale organismo; |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 3 Estrazione di testo e di dati 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica. 2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile. 3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo. 4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 3 . |
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Articolo 3 Estrazione di testo e di dati 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni da opere o altro materiale cui gli organismi di ricerca hanno legalmente accesso ed effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica da parte di tali organismi . Gli Stati membri dispongono che anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) possano beneficiare dell'eccezione di cui al presente articolo, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo. 1 bis. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati sono memorizzate in maniera sicura, ad esempio da organismi fidati nominati a tale scopo. 2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile. 3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo. 4. Gli Stati membri possono continuare a concedere deroghe ai fini dell'estrazione di testo e di dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE . |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 3 bis Eccezioni o limitazioni facoltative ai fini dell'estrazione di testo e di dati 1. Fatto salvo l'articolo 3 della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per quanto concerne le riproduzioni e le estrazioni di opere e altro materiale legalmente accessibili che fanno parte del processo di estrazione di testo e di dati, a condizione che i titolari dei diritti non abbiano espressamente apposto una riserva sull'uso delle opere e di altro materiale ivi indicati, anche attraverso strumenti di lettura ottica. 2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 non possono essere utilizzate per finalità diverse dall'estrazione di testo e di dati. 3. Gli Stati membri possono continuare a prevedere eccezioni per l'estrazione di testo e dati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE. |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 4 Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:
2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione. 3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione. 4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1. |
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Articolo 4 Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:
2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali , qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguati accordi di licenza che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e siano rispondenti alle necessità e specificità degli istituti di istruzione . Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione. 3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione. 4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1. 4 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione o la limitazione adottata ai sensi del paragrafo 1 è inapplicabile. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze a titolo gratuito che autorizzino gli atti descritti al paragrafo 1, in generale o riguardo a specifiche tipologie di opere o di altro materiale che possono scegliere. |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 5 Conservazione del patrimonio culturale Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione. |
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Articolo 5 Conservazione del patrimonio culturale 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione. 1 bis. Gli Stati membri provvedono a che il materiale derivante da un atto di riproduzione di materiale di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, purché tale riproduzione sia una riproduzione fedele a fini di conservazione del materiale originale. 1 ter. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 6 Disposizioni comuni L'articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo. |
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Articolo 6 Disposizioni comuni 1. L'accesso ai contenuti oggetto di un'eccezione prevista dalla presente direttiva non conferisce agli utenti il diritto di utilizzarli in virtù di un'altra eccezione. 2. L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 7
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 7 Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale 1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:
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Articolo 7 Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale 1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:
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1 bis. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione online copie di opere fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte per fini non di lucro, purché:
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1 ter. Gli Stati membri dispongono che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 bis non si applichi a settori o determinati tipi di opere in cui sono disponibili soluzioni appropriate basate su licenze, comprese, ma non solo, le soluzioni di cui al paragrafo 1. In consultazione con gli autori, gli altri titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri determinano la disponibilità di soluzioni basate su licenze collettive estese per determinati settori o tipi di opere. |
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2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l’intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi. In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti. |
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2. Gli Stati membri possono fissare una data limite per determinare se un'opera precedentemente commercializzata sia considerata fuori commercio. In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 o utilizzati in conformità del paragrafo 1 bis non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio, allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti. |
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3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:
anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione. |
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3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:
anche in un lasso di tempo di almeno sei mesi prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione. |
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4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:
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4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:
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5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b). |
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5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b). |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 8
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 8 Utilizzi transfrontalieri 1. Le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente alle condizioni previste dalla licenza in tutti gli Stati membri. 2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l’intera durata di quest'ultima. 3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012. |
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Articolo 8 Utilizzi transfrontalieri 1. Le opere fuori commercio o altro materiale di cui all’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente a tale articolo in tutti gli Stati membri. 2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettera b) , siano rese accessibili in modo permanente, facile ed efficace in un portale unico online pubblico per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, o nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, nel luogo in cui è ubicato l'istituto di tutela del patrimonio culturale , e per l’intera durata di quest'ultima. 3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma. |
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Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’eccezione indicata nell’articolo 7, paragrafo 1 bis , garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma. |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 10
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 10 Meccanismo di negoziazione Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti . Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi. Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell’organismo di cui al paragrafo 1 . |
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Articolo 10 Meccanismo di negoziazione Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei diritti audiovisivi . L'organismo imparziale creato o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo presta assistenza alle parti nella negoziazione e le sostiene nella conclusione degli accordi. Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri informano la Commissione in merito all’organismo che creano o designano a norma del primo comma . Per incoraggiare la disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, gli Stati membri promuovono il dialogo tra gli organismi rappresentativi degli autori, dei produttori delle piattaforme di video su richiesta e le altre parti interessate pertinenti. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Titolo III – capo 2 bis (nuovo) – Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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CAPO 2 bis Accesso alle pubblicazioni dell'Unione Articolo 10 bis Deposito legale dell'Unione 1. Tutte le pubblicazioni elettroniche che trattano questioni connesse all'Unione quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica e la democrazia dell'Unione, le questioni istituzionali e parlamentari e la politica, che sono messe a disposizione del pubblico nell'Unione sono soggette a un deposito legale dell'Unione. 2. La biblioteca del Parlamento europeo ha il diritto a ricevere, gratuitamente, una copia di ciascuna pubblicazione di cui al paragrafo 1. 3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 si applica a editori, tipografi e importatori di pubblicazioni per le opere che essi pubblicano, stampano o importano nell'Unione. 4. Dalla data in cui sono consegnate alla biblioteca del Parlamento europeo, le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 entrano a far parte della raccolta permanente della biblioteca del Parlamento europeo. Esse sono messe a disposizione degli utenti presso i locali della biblioteca del Parlamento europeo esclusivamente a fini di ricerca o di studio da parte di ricercatori accreditati e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo. 5. La Commissione adotta atti destinati a precisare le modalità relative alla consegna alla biblioteca del Parlamento europeo delle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. |
Emendamenti 151, 152, 153, 154 e 155
Proposta di direttiva
Articolo 11
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 11 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale 1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi. 3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1. 4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione. |
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Articolo 11 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale 1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione . 1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi. 2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole. 3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1. 4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 5 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione. I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo. 4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 12
Testo della Commissione<> |
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Emendamento |
Articolo 12 Richieste di equo compenso Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza. |
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Articolo 12 Richieste di equo compenso Gli Stati membri con sistemi di ripartizione del compenso tra autori ed editori per le eccezioni e le limitazioni possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza, a condizione che prima del 12 novembre 2015 nello Stato membro interessato fosse operativo un sistema equivalente di ripartizione del compenso . Il primo comma non pregiudica le modalità vigenti negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Titolo IV – capo 1 bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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CAPO 1 bis Protezione degli organizzatori di eventi sportivi Articolo 12 bis Protezione degli organizzatori di eventi sportivi Gli Stati membri riconoscono agli organizzatori di eventi sportivi i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE e all'articolo 7 della direttiva 2006/115/CE. |
Emendamenti 156, 157, 158, 159, 160 e 161
Proposta di direttiva
Articolo 13
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 13 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti 1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano , in collaborazione con i titolari dei diritti , misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale . 2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 . 3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti , tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici . |
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Articolo 13 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti 1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 , della direttiva 2001/29/CE , i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti. 2. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali . 2 bis. Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore. 2 ter. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore. |
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3. A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri organizzano dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o di altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si tiene conto in particolare dei diritti fondamentali, del ricorso ad eccezioni e limitazioni , garantendo che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti . |
Emendamenti 78 e 252
Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 13 bis Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell'informazione relativamente all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie. Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema. Entro e non oltre il ... (data indicata all'articolo 21, paragrafo 1), gli Stati membri comunicano alla Commissione l'istituzione di tale organismo. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 13 ter Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell'informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi della società dell'informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d'autore e le mettono a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l'equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall'organismo di gestione collettiva dei titolari dei diritti in questione. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Capo 3 – articolo -14 (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo -14 Principio di una remunerazione equa e proporzionata 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano una remunerazione equa e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale obiettivo può essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge. 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora un autore o artista (interprete o esecutore) conceda a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzo a beneficio di tutti gli utenti. 3. Gli Stati membri tengono conto delle specificità di ogni settore nel promuovere una remunerazione proporzionata dei diritti concessi da autori e artisti. 4. I contratti specificano la remunerazione applicabile a ciascuna modalità di sfruttamento. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 14
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 14 Obbligo di trasparenza 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello adeguato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l’obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato . 3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione. 4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE. |
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Articolo 14 Obbligo di trasparenza 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano periodicamente, almeno una volta l'anno , nonché tenendo conto delle specificità di ciascun settore e dell'importanza relativa di ciascun contributo individuale , informazioni tempestive, accurate, pertinenti ed esaustive sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati e la remunerazione dovuta. 1 bis. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il licenziatario o cessionario dei diritti di autori e artisti (interpreti o esecutori) conceda successivamente in licenza tali diritti a terzi, detti terzi condividano con il licenziatario o cessionario tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. Il licenziatario o cessionario principale trasmette all'autore o all'artista (interprete o esecutore) tutte le informazioni di cui al primo comma. Tali informazioni rimangono immutate, tranne nel caso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, quali definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che, fatti salvi gli articoli 15 e 16 bis, possono essere oggetto di un accordo di non divulgazione al fine di salvaguardare una concorrenza equa. Qualora il licenziatario o cessionario principale non fornisca tempestivamente le informazioni di cui al presente comma, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha il diritto di richiederle direttamente al sublicenziatario. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza elevato . 4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE o ad accordi di contrattazione collettiva, qualora tali obblighi o accordi garantiscano requisiti di trasparenza comparabili a quelli di cui al paragrafo 2 . |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 15 - comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. |
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Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di accordi di contrattazione collettiva che prevedano un meccanismo analogo , gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o gli organismi rappresentativi che agiscano a loro nome abbiano il diritto di reclamare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici, diretti e indiretti , originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 16 - comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. |
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Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta di uno o più autori e artisti (interpreti o esecutori). |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 16 bis Diritto di revoca 1. Gli Stati membri provvedono a che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altro materiale protetto disponga di un diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o di altro materiale protetto, ovvero in caso di costante non rispetto dell'obbligo di comunicare periodicamente le informazioni in conformità dell'articolo 14. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche tenendo conto delle peculiarità dei vari settori e delle varie opere e del periodo di sfruttamento previsto, in particolare contemplando limitazioni temporali per il diritto di revoca. 2. Il diritto di revoca di cui al paragrafo 1 può essere esercitato solo trascorso un tempo ragionevole dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento dei diritti, e solo previa notifica scritta indicante un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare i diritti. Se un'opera o altro materiale contengono il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), l'esercizio del diritto individuale di revoca di tali autori o artisti (interpreti o esecutori) è disciplinato dal diritto nazionale, che stabilisce le norme in materia di diritto di revoca per le opere collettive, tenendo conto dell'importanza relativa dei contributi individuali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il mancato esercizio dei diritti è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare. 4. Le disposizioni contrattuali o di altro tipo che derogano al diritto di revoca sono lecite solo se stipulate mediante un accordo basato su una contrattazione collettiva. |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 17 bis Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni vigenti nel diritto dell'Unione, per gli utilizzi coperti dalle eccezioni o dalle limitazioni di cui alla presente direttiva. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1]. |
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soppresso |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0245/2018).
(2) COM(2015)0626.
(3) COM(2015)0626.
(4) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(5) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(6) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(7) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(8) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
(9) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
(10) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(11) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(12) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(13) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(14) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(15) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
(16) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
(17) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(18) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).