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Document 52018AP0050
European Parliament legislative resolution of 1 March 2018 on the proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
GU C 129 del 5.4.2019, p. 134–153
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/134 |
P8_TA(2018)0050
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2019/C 129/15)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0335), |
— |
visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0195/2017), |
— |
vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1), |
— |
visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0016/2018), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 18 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 18 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 23 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. All'atto dello svolgimento delle revisioni legali delle dichiarazioni dei loro clienti, i revisori sono soggetti agli obblighi di identificazione e di comunicazione di informazioni in merito alle potenziali violazioni da parte dell'entità sottoposta a revisione o dei suoi intermediari degli obblighi di identificazione e di comunicazione di informazioni stabiliti nel presente articolo di cui il revisore sia venuto a conoscenza. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per richiedere ai revisori di presentare le informazioni alle autorità competenti in merito a tali violazioni entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle loro relazioni di revisione. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi, laddove hanno diritto al segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, l'obbligo di comunicare informazioni su un tale meccanismo o serie di meccanismi è responsabilità del contribuente e gli intermediari informano i contribuenti di tale responsabilità, dovuta al segreto professionale. |
2. Ciascuno Stato membro può adottare, se del caso, le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi, laddove hanno diritto al segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, l'obbligo di comunicare informazioni su un tale meccanismo o serie di meccanismi è responsabilità del contribuente e gli intermediari informano per iscritto i contribuenti di tale responsabilità, dovuta al segreto professionale , conservando una conferma di ricezione firmata dal contribuente. Il contribuente comunica alle autorità competenti le informazioni sul meccanismo o sulla serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro dieci giorni lavorativi. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attuati tra il [data dell'accordo politico] e il 31 dicembre 2018. Gli intermediari e i contribuenti, ove opportuno, inviano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 marzo 2019. |
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari , ai revisori e ai contribuenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attivi al … [data dell'entrata in vigore della presente direttiva] e quelli che entreranno in vigore successivamente . |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per valutare i meccanismi fiscali oggetto di comunicazione di informazioni tramite lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, nonché per fornire le necessarie risorse alle rispettive autorità fiscali. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. |
7. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche , fornendo risorse sufficienti, necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a ), c) e h ). |
8. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere b ), c) , d), e ), f ) e g) . La Commissione pubblica un elenco dei meccanismi transfrontalieri oggetto di notifica, senza alcun riferimento al rispettivo intermediario o contribuente. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi. |
Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale , con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione , in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, paragrafi 5, 6 e 7 , sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi . |
Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a detto articolo. Inoltre, le informazioni scambiate nell'ambito dello scambio automatico di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis, sono accessibili anche tramite il registro centrale, con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafo 8 . Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis e i risultati pratici ottenuti . La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis ; la qualità e il volume delle informazioni scambiate; le modifiche legislative proposte o attuate sulla base delle lacune del quadro normativo evidenziate da queste informazioni . La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Sulla base di tali valutazioni la Commissione avanza proposte legislative per colmare le lacune nel diritto vigente. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis bis — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 26 bis, per modificare l'allegato IV al fine di includere nell'elenco degli elementi distintivi i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in risposta alle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni sugli stessi. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 26 bis, per modificare l'allegato IV al fine di includere nell'elenco degli elementi distintivi i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in risposta alle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni sugli stessi. A tal fine, ogni due anni, sulla base delle informazioni disponibili in merito ai meccanismi nuovi o modificati di evasione ed elusione fiscali, essa pubblica i suoi nuovi criteri sotto forma di progetto quattro mesi prima di renderli esecutivi. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. La Commissione può pubblicare una tabella indicativa delle sanzioni. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 26 bis — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Entro il … [tre anni dalla data in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Allegato 1
Direttiva 2011/16/UE
Allegato IV — Criterio del vantaggio principale — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il criterio sarà soddisfatto laddove il vantaggio principale di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati. |
Il criterio sarà soddisfatto laddove uno dei vantaggi principali di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.
(27) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(27) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).