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Document 52018AP0050

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))

    GU C 129 del 5.4.2019, p. 134–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 129/134


    P8_TA(2018)0050

    Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))

    (Procedura legislativa speciale — consultazione)

    (2019/C 129/15)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0335),

    visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0195/2017),

    vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1),

    visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0016/2018),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È per questo fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi . Tali informazioni permetterebbero alle autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali.

    (2)

    Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale aggressive e complesse hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili di società e persone fisiche verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre l'impatto fiscale sui contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri . Inoltre, si sta allargando il divario tra le aliquote d'imposta sulle società all'interno degli Stati membri e tra di essi ed è essenziale non compromettere il principio dell'eguaglianza tributaria. Ciò sta impedendo agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È per questo fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi che agevolano l'evasione e l'elusione fiscali . Tali informazioni permetterebbero alle autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. La mancata reazione da parte delle autorità fiscali ai regimi oggetto di notifica non dovrebbe essere, tuttavia, interpretata come un'implicita autorizzazione da parte loro. I formati di comunicazione dovrebbero essere concisi e di facile fruizione, in modo tale che il volume delle informazioni che possono essere generate dalla presente direttiva non impedisca un'opportuna azione nei confronti dei regimi oggetto di notifica.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva spaziano tra più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a questi meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove notano pratiche fiscali aggressive.

    (3)

    Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva spaziano tra più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a questi meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali e la garanzia del coordinamento con le unità di informazione finanziaria che si occupano di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono fondamentali per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove notano pratiche fiscali aggressive. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere incoraggiati a stabilire obblighi di comunicazione di informazioni analoghi per i meccanismi esistenti unicamente nella loro giurisdizione.

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva

    Considerando 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in conformità all'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscale.

    (4)

    Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in conformità all'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto il Parlamento europeo ha dimostrato il ruolo fondamentale degli intermediari nel consigliare, creare e gestire regimi fiscali e ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscale.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva

    Considerando 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (5)

    È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrano aver aiutato i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio (27) rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato.

    (5)

    È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria nonché taluni revisori hanno aiutato i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio (27) rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato. Inoltre, è opportuno potenziare di conseguenza la capacità degli Stati membri di trattare il volume di informazioni finanziarie ricevute nonché aumentare e, se necessario, mantenere a un livello adeguato le risorse finanziarie, umane e informatiche delle amministrazioni fiscali.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva

    Considerando 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    La comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di elusione fiscale costituirebbe un passo nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe importante che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale garantire alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.

    (6)

    La comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari , i revisori e, se del caso, i contribuenti di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di elusione fiscale costituirebbe un passo necessario nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe importante che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano automaticamente tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale garantire alla Commissione l'accesso alle informazioni pertinenti così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva ed esercitare le proprie competenze nel quadro delle politiche di concorrenza . Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione. Infine, per rafforzare la certezza giuridica per gli intermediari e i contribuenti, la Commissione dovrebbe pubblicare un elenco dei meccanismi fiscali transfrontalieri oggetto di notifica potenzialmente utilizzabili a fini di elusione fiscale, senza alcun riferimento all'intermediario o al contribuente.

    Emendamento 7

    Proposta di direttiva

    Considerando 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni siano effettivamente attuati. Ove l'obbligo di comunicazione di informazioni sia trasferito ai contribuenti, risulterebbe pratico posticipare l'obbligo di comunicazione di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in una fase di poco successiva , poiché i contribuenti potrebbero non essere consapevoli della natura dei meccanismi al momento iniziale . Per agevolare le amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre.

    (7)

    È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni siano effettivamente attuati. Inoltre, è opportuno imporre adeguate sanzioni nonché prevenire ed eliminare tali meccanismi. Ove l'obbligo di comunicazione di informazioni sia trasferito ai contribuenti, risulterebbe pratico posticipare l'obbligo di comunicazione di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in una fase di poco successiva. Per agevolare le amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre.

    Emendamento 8

    Proposta di direttiva

    Considerando 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 bis)

    L'incremento costante del ruolo e dell'importanza dei diritti di proprietà intellettuale nei modelli commerciali e nelle strutture fiscali delle grandi aziende mette ulteriormente in luce l'urgenza di un migliore scambio di informazioni sui meccanismi di elusione fiscale, vista la semplicità delle varie alternative che l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale offre al trasferimento artificiale dei profitti.

    Emendamento 9

    Proposta di direttiva

    Considerando 9 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 ter)

    La mancanza di una rendicontazione pubblica esaustiva paese per paese in merito ai pertinenti dati finanziari delle principali imprese multinazionali ha contribuito alla scarsa affidabilità dei dati aggregati sulle strutture offshore, evidenziata dal fatto che molte recenti strutture di elusione fiscale di alto profilo non sono visibili nelle attuali banche dati dei conti finanziari delle società commerciali. Tali divari a livello di statistiche ostacolano i tentativi delle autorità fiscali di effettuare valutazioni di rischio sulle giurisdizioni rischiose ed evidenziano la necessità di un maggiore scambio di informazioni sulle strutture di pianificazione fiscale.

    Emendamento 10

    Proposta di direttiva

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    Dato che tale legislazione dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, sarebbe fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale.

    (10)

    Dato che tale legislazione dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e a limitare l'evasione e l'elusione fiscali , sarebbe fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è giustificata la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. Qualora uno Stato membro attui ulteriori misure nazionali di rendicontazione di natura analoga, le informazioni aggiuntive raccolte dovrebbero essere, se del caso, condivise con altri Stati membri.

    Emendamento 12

    Proposta di direttiva

    Considerando 11 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (11 bis)

    Dal momento che tutti gli Stati membri potrebbero non essere incentivati a definire e ad applicare sanzioni efficaci e al fine di garantire l'applicazione coerente della presente direttiva tra i vari Stati membri, dovrebbe essere altresì automatico lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali in merito all'imposizione delle sanzioni e alle situazioni in cui lo Stato membro si sia astenuto dall'imporre sanzioni.

    Emendamento 13

    Proposta di direttiva

    Considerando 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva e garantire che tali sanzioni siano effettivamente applicate nella pratica, che siano proporzionate e che abbiano un effetto dissuasivo.

    (13)

    Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva e garantire che tali sanzioni , incluse le sanzioni pecuniarie, siano effettivamente applicate con tempestività nella pratica, che siano efficaci, proporzionate e che abbiano un effetto dissuasivo. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione e rendere pubblicamente disponibile un elenco degli intermediari e dei contribuenti che sono stati oggetto delle sanzioni previste dalla presente direttiva, ivi compresi nomi, nazionalità e residenze.

    Emendamento 14

    Proposta di direttiva

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    Per integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti con riguardo all'aggiornamento degli elementi distintivi , al fine di includere in tale elenco i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva a seguito delle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi che derivano dalla comunicazione obbligatoria di informazioni di questi ultimi .

    (14)

    Per integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti con riguardo all'aggiornamento degli elementi distintivi . Ogni due anni la Commissione dovrebbe pubblicare un progetto di aggiornamento dell'elenco degli elementi distintivi che configurano la pianificazione fiscale aggressiva , in modo da includere eventuali meccanismi nuovi o modificati di evasione o elusione fiscali che siano stati identificati dopo la pubblicazione del precedente aggiornamento e l'elenco dovrebbe entrare in vigore entro quattro mesi dalla pubblicazione del progetto di aggiornamento .

    Emendamento 15

    Proposta di direttiva

    Considerando 15 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 bis)

    Al fine di garantire l'utilizzo e l'interpretazione uniformi degli elementi distintivi, la Commissione dovrebbe monitorare regolarmente le attività delle autorità fiscali, conformemente alla presente direttiva.

    Emendamento 16

    Proposta di direttiva

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito tramite l'azione individuale e non coordinata degli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello dell'Unione in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo , soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi di natura transfrontaliera che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo.

    (18)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, che sono quelli di limitare in modo significativo le catastrofiche conseguenze dell'evasione e dell'elusione fiscali sui conti pubblici e di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non possono essere conseguiti tramite l'azione individuale e non coordinata degli Stati membri, ma possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi , soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi di natura transfrontaliera che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo.

    Emendamento 17

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 1 — lettera b

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 3 — punto 18 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    una o più parti del meccanismo o della serie di meccanismi svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo o la serie di meccanismi fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione;

    (c)

    una o più parti del meccanismo o della serie di meccanismi svolge la propria attività economica in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione o una società estera controllata di qualsiasi tipo, situate in tale giurisdizione e il meccanismo o la serie di meccanismi fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione;

    Emendamento 18

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 1 — lettera b

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 3 — punto 18 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    una o più parti del meccanismo o della serie di meccanismi svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione che non è situata in quella giurisdizione e il meccanismo o la serie di meccanismi fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione ;

    (d)

    una o più parti del meccanismo o della serie di meccanismi svolge la propria attività economica in un'altra giurisdizione senza essere soggetta a imposta in quella giurisdizione;

    Emendamento 19

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 1 — lettera b

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 3 — punto 20

    Testo della Commissione

    Emendamento

    20.

    «elemento distintivo»: una caratteristica tipica o peculiarità di un meccanismo o  di una serie di meccanismi elencata all'allegato IV;

    20.

    «elemento distintivo»: un meccanismo o una serie di meccanismi elencata all'allegato IV;

    Emendamento 20

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 1 — lettera b

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 3 — punto 23 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (c bis)

    un contribuente è il titolare effettivo di un altro contribuente ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

    Emendamento 21

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     All'atto dello svolgimento delle revisioni legali delle dichiarazioni dei loro clienti, i revisori sono soggetti agli obblighi di identificazione e di comunicazione di informazioni in merito alle potenziali violazioni da parte dell'entità sottoposta a revisione o dei suoi intermediari degli obblighi di identificazione e di comunicazione di informazioni stabiliti nel presente articolo di cui il revisore sia venuto a conoscenza. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per richiedere ai revisori di presentare le informazioni alle autorità competenti in merito a tali violazioni entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle loro relazioni di revisione.

    Emendamento 22

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 2 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi, laddove hanno diritto al segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, l'obbligo di comunicare informazioni su un tale meccanismo o serie di meccanismi è responsabilità del contribuente e gli intermediari informano i contribuenti di tale responsabilità, dovuta al segreto professionale.

    2.   Ciascuno Stato membro può adottare, se del caso, le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi, laddove hanno diritto al segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, l'obbligo di comunicare informazioni su un tale meccanismo o serie di meccanismi è responsabilità del contribuente e gli intermediari informano per iscritto i contribuenti di tale responsabilità, dovuta al segreto professionale , conservando una conferma di ricezione firmata dal contribuente. Il contribuente comunica alle autorità competenti le informazioni sul meccanismo o sulla serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro dieci giorni lavorativi.

    Emendamento 23

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — comma 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attuati tra il [data dell'accordo politico] e il 31 dicembre 2018. Gli intermediari e i contribuenti, ove opportuno, inviano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 marzo 2019.

    4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari , ai revisori e ai contribuenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attivi al … [data dell'entrata in vigore della presente direttiva] e quelli che entreranno in vigore successivamente .

    Emendamento 24

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per valutare i meccanismi fiscali oggetto di comunicazione di informazioni tramite lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, nonché per fornire le necessarie risorse alle rispettive autorità fiscali.

    Emendamento 25

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti, compresi il nome, la residenza a fini fiscali, il codice di identificazione fiscale (CIF) e, ove necessario, le persone che costituiscono imprese associate con l'intermediario o il contribuente;

    (a)

    l'identificazione degli intermediari o, se del caso, dei revisori e dei contribuenti, compresi il nome , la nazionalità , la residenza a fini fiscali, il codice di identificazione fiscale (CIF) e, ove necessario, le persone che costituiscono imprese associate con l'intermediario o il contribuente;

    Emendamento 26

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o della serie di meccanismi di questo genere, incluso il riferimento al nome con il quale sono comunemente noti, se del caso, e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o di informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

    (c)

    un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o della serie di meccanismi di questo genere, incluso il riferimento al nome con il quale sono comunemente noti, se del caso, e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgazione di proprietà intellettuale, di un segreto industriale o professionale o di informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

    Emendamento 27

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    la data in cui l'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o della prima fase di una serie di tali meccanismi deve essere o è stata avviata ;

    (d)

    la data di inizio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o della prima fase di una serie di tali meccanismi;

    Emendamento 28

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    i dettagli delle disposizioni fiscali nazionali la cui applicazione crea un vantaggio fiscale , se del caso;

    (e)

    i dettagli delle disposizioni fiscali nazionali che formano la base dei meccanismi o della serie di meccanismi soggetti all'obbligo di notifica , se del caso;

    Emendamento 29

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (h)

    l'identificazione di qualunque persona in altri Stati membri, se del caso, che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o dalla serie di tali meccanismi, indicando a quali Stati membri sono legati gli intermediari o i contribuenti coinvolti.

    (h)

    l'identificazione di qualunque persona in altri Stati membri, se del caso, che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o dalla serie di tali meccanismi, indicando a quali Stati membri sono legati gli intermediari , i revisori o i contribuenti coinvolti.

    Emendamento 30

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

    7.   Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche , fornendo risorse sufficienti, necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

    Emendamento 31

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a ), c) e  h ).

    8.   La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere b ), c) , d), e ), f ) e g) . La Commissione pubblica un elenco dei meccanismi transfrontalieri oggetto di notifica, senza alcun riferimento al rispettivo intermediario o contribuente.

    Emendamento 32

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

    Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale , con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione , in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

    Emendamento 33

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, paragrafi 5, 6 e 7 , sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a  tali paragrafi .

    Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a  detto articolo. Inoltre, le informazioni scambiate nell'ambito dello scambio automatico di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis, sono accessibili anche tramite il registro centrale, con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione.

    Emendamento 34

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafo 8 . Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

    Le autorità competenti di tutti gli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

    Emendamento 35

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 5

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 23 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis e  i risultati pratici ottenuti . La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

    3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis ; la qualità e il volume delle informazioni scambiate; le modifiche legislative proposte o attuate sulla base delle lacune del quadro normativo evidenziate da queste informazioni . La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Sulla base di tali valutazioni la Commissione avanza proposte legislative per colmare le lacune nel diritto vigente.

    Emendamento 36

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 23 — paragrafo 23 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (5 bis)

    all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di meccanismi o serie di meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni, quali classificati nell'allegato IV, unitamente a una descrizione dei meccanismi, le nazionalità dei contribuenti che beneficiano di tali meccanismi nonché il numero e la portata delle sanzioni applicate agli intermediari o ai contribuenti che comunicano tali meccanismi. La Commissione elabora una relazione pubblica annuale contenente dette informazioni.».

    Emendamento 37

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 23 — paragrafo 3 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (5 ter)

    all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

    «3 ter.     Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione un elenco dei meccanismi transfrontalieri che la competente autorità fiscale considera conformi alla presente direttiva.».

    Emendamento 38

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 6

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 23 bis bis — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 26 bis, per modificare l'allegato IV al fine di includere nell'elenco degli elementi distintivi i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in risposta alle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni sugli stessi.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 26 bis, per modificare l'allegato IV al fine di includere nell'elenco degli elementi distintivi i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in risposta alle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni sugli stessi. A tal fine, ogni due anni, sulla base delle informazioni disponibili in merito ai meccanismi nuovi o modificati di evasione ed elusione fiscali, essa pubblica i suoi nuovi criteri sotto forma di progetto quattro mesi prima di renderli esecutivi.

    Emendamento 39

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 7

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 25 bis — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. La Commissione può pubblicare una tabella indicativa delle sanzioni.

    Emendamento 40

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 8

    Direttiva 2011/16/UE

    Articolo 26 bis — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     Entro il … [tre anni dalla data in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

    Emendamento 41

    Proposta di direttiva

    Allegato 1

    Direttiva 2011/16/UE

    Allegato IV — Criterio del vantaggio principale — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il criterio sarà soddisfatto laddove il vantaggio principale di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati.

    Il criterio sarà soddisfatto laddove uno dei vantaggi principali di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati.


    (1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0310.

    (27)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

    (27)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).


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