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Document 52018AP0017

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))

GU C 458 del 19.12.2018, p. 499–525 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/499


P8_TA(2018)0017

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione — rifusione)

(2018/C 458/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0411),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0322/2016),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visti gli articoli 104 e 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A8-0388/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (34), è stato modificato in modo sostanziale (35). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(1)

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (34), è stato modificato in modo sostanziale (35). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche indispensabili , a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. Tali modifiche del regolamento contribuiranno al consolidamento della certezza giuridica e all'incremento della flessibilità, alla garanzia di un migliore accesso ai procedimenti giudiziari come pure a una maggiore efficienza di tali procedimenti. Al tempo stesso, le modifiche del presente regolamento contribuiranno a garantire che gli Stati membri conservino la piena sovranità sulle norme sostanziali in materia di responsabilità genitoriale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo si dovrebbero rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

(3)

Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo è essenziale rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri , assicurando un'attenta verifica del carattere non discriminatorio delle procedure e delle pratiche utilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri a tutela dell'interesse superiore del minore e dei diritti fondamentali correlati .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

A tal fine, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(4)

A tal fine, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario alla libera circolazione delle persone e al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali richiede una formazione giudiziaria, soprattutto in materia di diritto di famiglia transfrontaliero. Le attività di formazione, come seminari e scambi, sono necessarie a livello sia dell'Unione che nazionale, al fine di sensibilizzare in merito al presente regolamento, al suo contenuto e alle sue conseguenze e di creare un clima di fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro sistemi giudiziari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale  o altro procedimento .

(6)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

A norma del presente regolamento, le norme sulla competenza giurisdizionale dovrebbero applicarsi anche a tutti i minori che si trovano sul territorio dell'Unione e la cui residenza abituale non possa essere stabilita con certezza. L’ambito di applicazione di tali norme dovrebbe estendersi in particolare ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale per motivi socioeconomici oppure a causa di disordini nei loro paesi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

È opportuno che il presente regolamento rispetti pienamente tutti i diritti stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta e i diritti del minore di cui all'articolo 24 della Carta.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità . Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

(13)

Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale dovrebbero sempre informarsi all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate tenendo conto di tale interesse . Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce degli articoli 7, 14, 22 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. È assolutamente necessario che lo Stato membro le cui autorità sono competenti ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito in relazione alla responsabilità genitoriale, a seguito dell'assunzione di una decisione definitiva che prevede il ritorno del minore, garantisca la protezione dell'interesse superiore e dei diritti fondamentali del minore dopo il ritorno di quest'ultimo, segnatamente laddove abbia contatti con entrambi i genitori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Il significato del concetto di «residenza abituale» dovrebbe essere interpretato caso per caso sulla base di definizioni delle autorità, alla luce delle circostanze specifiche del caso.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Qualora la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Ciò dovrebbe valere sia in assenza di procedimento pendente sia per i procedimenti pendenti . Per questi ultimi tuttavia, ai fini dell'efficienza della giustizia le parti possono concordare che i giudici dello Stato membro in cui il procedimento è pendente conservino la competenza fino alla pronuncia della decisione definitiva, purché ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. Questa possibilità è particolarmente importante quando il procedimento è prossimo alla conclusione un genitore intende trasferirsi in un altro Stato membro assieme al minore .

(15)

Qualora la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Per i procedimenti pendenti tuttavia, ai fini dell'efficienza della giustizia le parti possono concordare che i giudici dello Stato membro in cui il procedimento è pendente conservino la competenza fino alla pronuncia della decisione definitiva, purché ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. È invece opportuno concludere i procedimenti pendenti in materia di diritti di affidamento di visita con una decisione definitiva, affinché i titolari del diritto di affidamento non trasferiscano il minore in un altro paese per sottrarsi in tal modo a una decisione a loro sfavorevole emessa da un'autorità competente, a meno che le parti non concordino sul fatto che il procedimento pendente dovrebbe essere concluso .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

(17)

Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, ad esempio nei casi di violenza domestica o di genere, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale e senza indebito ritardo , i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

In casi eccezionali le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. Nell'interesse superiore del minore,  l'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, l'autorità adita in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzata a trasferire il caso a una terza autorità.

(18)

È opportuno prestare particolare attenzione al fatto che, in casi eccezionali , quali ad esempio i casi di violenza domestica o di genere, le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. L'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, è opportuno ottenere innanzitutto il consenso dell'autorità adita in seconda istanza dal momento che, una volta accettato di esaminare il caso, essa non può trasferire il caso a una terza autorità. Prima di qualsiasi trasferimento di competenza è necessario valutare attentamente e tenere pienamente in considerazione l'interesse superiore del minore.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento tuttavia non mira a stabilire le modalità di audizione del minore , ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo .

(23)

I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e della raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni  (1bis) è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento tuttavia non mira a stabilire norme minime comuni riguardanti la procedura di audizione del minore , che rimane disciplinata dalle disposizioni nazionali degli Stati membri .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in una o più autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

(26)

Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in un numero limitato di autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello , senza tuttavia pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia delle parti e la tempestività dei procedimenti di ritorno . In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. Sarebbe inoltre opportuno adottare misure volte a garantire che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano riconosciute in un altro Stato membro. Una volta emesse, è essenziale che le decisioni giudiziarie siano altresì riconosciute in tutta l'Unione europea, in particolare nell'interesse del minore.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati , facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

(28)

Il ricorso alla mediazione può assumere un grande rilievo ai fini della risoluzione delle controversie, in tutte le cause riguardanti un minore e in modo particolare nel caso di conflitti genitoriali transfrontalieri in materia di diritti di affidamento e di visita concernenti un minore nonché nelle cause di sottrazione internazionale di minori . Inoltre, in considerazione dell'aumento delle controversie transfrontaliere relative alla custodia in tutta l'Unione europea, per le quali non si dispone di alcun quadro internazionale, a seguito dei recenti flussi migratori, la mediazione si è spesso rivelata l'unico strumento giuridico in grado di aiutare le famiglie a raggiungere una soluzione amichevole e rapida alle controversie familiari. Al fine di promuovere la mediazione in tali casi, le autorità giudiziarie e amministrative , facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale , dovrebbero assistere le parti, prima o durante i procedimenti giudiziari, nella scelta di mediatori adeguati e nell'organizzazione della mediazione. Le parti dovrebbero inoltre ricevere un aiuto finanziario per il ricorso alla mediazione per un importo almeno equivalente a quello del patrocinio a spese dello Stato che è stato o sarebbe stato loro concesso . Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e non dovrebbero comportare una partecipazione obbligatoria delle vittime di qualunque forma di violenza, compresa la violenza domestica, al processo di mediazione .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Per offrire un'efficace alternativa ai procedimenti giudiziari in materia di controversie familiari a livello nazionale o internazionale, è essenziale che i mediatori coinvolti abbiano ricevuto una formazione specializzata adeguata. La formazione dovrebbe riguardare, in particolare, il quadro giuridico delle controversie familiari transfrontaliere, la competenza interculturale e gli strumenti per gestire le situazioni ad alta conflittualità, tenendo presente in qualsiasi momento l'interesse superiore del minore. La formazione impartita ai giudici, quali potenziali fonti di rinvio alla mediazione, dovrebbe altresì riguardare il modo di incoraggiare le parti ad attivare quanto prima una procedura di mediazione e le modalità per integrare la mediazione nei procedimenti giudiziari e nei termini stabiliti dalle procedure della convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori senza provocare inutili ritardi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 si cui si basa il diniego. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(30)

Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 su cui si basa il diniego e dovrebbe motivarne le ragioni . Tuttavia, una simile decisione dovrebbe potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Inoltre la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per le decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che dispongono il ritorno di un minore, il presente regolamento prevede un'unica procedura per l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

(33)

Inoltre la volontà di agevolare la libera circolazione dei cittadini europei giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento. Ciò avrà come effetto, in particolare, la riduzione della durata e dei costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per le decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che dispongono il ritorno di un minore, il presente regolamento prevede un'unica procedura per l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento . Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis)

Il rifiuto di riconoscere una decisione ai sensi del presente regolamento, fondato sul fatto che il riconoscimento sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato, dovrebbe essere conforme all'articolo 21 della Carta.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento.

(42)

Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento. Nei casi in cui la competenza sia esercitata da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui il minore è cittadino, le autorità centrali dello Stato membro competente ne informano senza indebito ritardo le autorità centrali dello Stato membro di cui il minore è cittadino.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio, se si tratta di un'autorità giurisdizionale, applicando il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in particolare alle autorità centrali istituite ai sensi del presente regolamento, alla rete dei giudici e ai punti di contatto, oppure, se si tratta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, chiedendo le informazioni attraverso un'organizzazione non governativa specializzata in questo campo.

(44)

Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio, se si tratta di un'autorità giurisdizionale, applicando il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in particolare alle autorità centrali istituite ai sensi del presente regolamento, alla rete dei giudici e ai punti di contatto, oppure, se si tratta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, chiedendo le informazioni attraverso un'organizzazione non governativa specializzata in questo campo. La cooperazione giudiziaria internazionale e la comunicazione in materia dovrebbero essere avviate e/o agevolate da una rete di giudici o da giudici di collegamento appositamente designati in ciascuno Stato membro. Il ruolo della rete giudiziaria europea dovrebbe essere differenziato rispetto a quello delle autorità centrali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe poter chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita.

(46)

Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere obbligata a chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore o un parente di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita. Nel decidere in merito alla sua capacità di prendersi cura del minore, la nazionalità, la situazione economica e sociale o la provenienza culturale e religiosa di un genitore non dovrebbero essere considerate elementi decisivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)

La comunicazione tra giudici, autorità pubbliche, autorità centrali, professionisti che assistono i genitori e tra i genitori stessi dovrebbe essere promossa in tutti i modi, tenendo conto, tra l'altro, che una decisione di non ritorno del minore può violare i diritti fondamentali del minore nella stessa misura di una decisione di ritorno.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)

Allorché lo rende necessario l'interesse del minore, i giudici dovrebbero comunicare direttamente con le autorità centrali o con le autorità giurisdizionali competenti di altri Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

Qualora l'autorità di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità può richiedere l'assistenza delle autorità dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

(49)

Qualora l'autorità di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità dovrebbe richiedere l'assistenza delle autorità dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Qualora l'autorità di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione tramite le autorità centrali dei due Stati membri interessati. Prima di disporre il collocamento l'autorità che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Poiché il collocamento è perlopiù una misura d'urgenza necessaria per sottrarre il minore a una situazione che mette in pericolo il suo interesse superiore, il fattore tempo è fondamentale. Pertanto, per accelerare la procedura di consultazione il presente regolamento fissa in modo esaustivo i requisiti della richiesta e un termine di risposta per lo Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Le condizioni per accordare o negare l'approvazione continuano tuttavia a essere dettate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

(50)

Qualora l'autorità di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore presso familiari, in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione tramite le autorità centrali dei due Stati membri interessati. Prima di disporre il collocamento l'autorità che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Poiché il collocamento è perlopiù una misura d'urgenza necessaria per sottrarre il minore a una situazione che mette in pericolo il suo interesse superiore, il fattore tempo è fondamentale. Pertanto, per accelerare la procedura di consultazione il presente regolamento fissa in modo esaustivo i requisiti della richiesta e un termine di risposta per lo Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Le condizioni per accordare o negare l'approvazione continuano tuttavia a essere dettate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Il collocamento di un minore a lungo termine all'estero dovrebbe rispettare l' articolo 24, paragrafo 3, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori) e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, segnatamente gli articoli 8, 9 e 20. In particolare, nel valutare le soluzioni si dovrebbe tenere debito conto della necessità di continuità nell'educazione del minore, della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

(51)

Le autorità statali che valutano il collocamento di un minore dovrebbero deliberare nel rispetto dell' articolo 24, paragrafo 3, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori) e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, segnatamente gli articoli 8, 9 e 20. In particolare, nel valutare le soluzioni si dovrebbe tenere debito conto della possibilità di collocare i fratelli all'interno della stessa famiglia affidataria o dello stesso istituto, della necessità di continuità nell'educazione del minore e della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Nel caso, in particolare, di un collocamento a lungo termine di un minore all'estero, le autorità competenti dovrebbero sempre valutare la possibilità di collocare il minore presso parenti che vivono in un altro paese, se il minore ha stabilito rapporti con tali familiari, e a seguito di una valutazione individuale dell'interesse superiore del minore. Tali collocamenti a lungo termine dovrebbero essere soggetti a un riesame periodico che tenga conto delle esigenze e dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giudiziaria o amministrativa, alle materie civili relative:

1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento , alle materie civili relative:

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

alla sottrazione internazionale di minori;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

(d)

il collocamento del minore presso familiari, in una famiglia affidataria o in un istituto sicuro all'estero ;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

«autorità»: l' autorità giudiziaria o amministrativa degli Stati membri competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

1.

«autorità»: l'autorità giudiziaria o amministrativa nonché qualsiasi altra autorità degli Stati membri competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

«Stato membro»: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

3.

«Stato membro»: tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

«decisione»: un decreto, un'ordinanza o una sentenza di un'autorità di uno Stato membro in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio o responsabilità genitoriale;

4.

«decisione»: un decreto, un'ordinanza, una sentenza di un'autorità di uno Stato membro o un atto pubblico avente efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché un accordo tra le parti avente efficacia esecutiva nello Stato membro in cui è stato concluso, in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio o responsabilità genitoriale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 12 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

12.

« trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

12.

« sottrazione internazionale del minore»: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale.

1.   Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale , a meno che le parti non decidano, prima di tale trasferimento, che la competenza debba continuare a spettare all'autorità dello Stato membro in cui il minore ha avuto la residenza abituale fino a quel momento .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     In caso di procedimenti pendenti concernenti i diritti di affidamento e di visita, l'autorità dello Stato membro di origine conserva la competenza fino alla conclusione del procedimento, a meno che le parti non concordino di porre fine allo stesso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 , dopo essere stato informato in merito alle implicazioni giuridiche dalle autorità dello Stato membro in cui il minore aveva precedentemente la residenza abituale, ha accettato la competenza delle autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando , malgrado tali informazioni, ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e nonostante fosse stato informato dalle autorità in merito all'obbligo giuridico di presentare una domanda di ritorno del minore , tale domanda non è stata presentata dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I giudici designati sono giudici di famiglia che esercitano la professione e hanno acquisito esperienza in tale ambito, in particolare per quanto riguarda le questioni aventi una dimensione giurisdizionale transfrontaliera.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari, relativamente al minore o ai suoi beni.

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari, relativamente al minore o ai suoi beni. Tali provvedimenti non dovrebbero ritardare indebitamente i procedimenti e le decisioni finali in materia di diritti di affidamento e di visita.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito.

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito. Tale autorità garantisce la parità di trattamento dei genitori coinvolti nel procedimento e provvede affinché siano informati in modo approfondito e senza indugio in merito a tutti i provvedimenti in questione, in una lingua che essi comprendono pienamente.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili non appena l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

2.   I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili non appena l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati e dal momento in cui essa notifica l'autorità dello Stato membro in cui erano stati adottati i provvedimenti provvisori .

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, su istanza dell'autorità investita della controversia, qualsiasi altra autorità adita comunica senza indugio all'autorità richiedente la data in cui è stata adita a norma dell'articolo 15.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

Articolo 20

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento , conformemente alle pertinenti norme procedurali nazionali, all'articolo 24, paragrafo 1, della Carta, all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alla raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni  (1bis). Le autorità documentano le proprie considerazioni al riguardo nella decisione.

 

L'audizione di un minore che esercita il suo diritto di esprimere la propria opinione è svolta da un giudice o da uno specialista conformemente alle disposizioni nazionali senza alcuna forma di pressione, in particolare pressioni dei genitori, in un ambiente a misura di bambino adatto all'età di quest'ultimo sia in termini di linguaggio che di contenuto, e presenta tutte le garanzie necessarie a tutelare l'integrità emotiva e l'interesse superiore del minore.

 

L'audizione del minore non è condotta alla presenza delle parti coinvolte nel procedimento o dei loro rappresentati legali. Essa tuttavia è registrata e aggiunta alla documentazione affinché le parti e i rispettivi rappresentanti legali possano consultare la registrazione dell'audizione.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità , nell'interesse superiore del bambino, e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale verifica la volontà delle parti di ricorrere alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento.

2.   Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale verifica la volontà delle parti di ricorrere alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento. In tal caso, l'autorità giurisdizionale invita le parti a ricorrere alla mediazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione che dispone il ritorno del minore provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività provvisoria.

3.   L'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione che dispone il ritorno del minore provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività provvisoria , tenendo conto dell'interesse superiore del minore .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Qualora un'autorità giudiziaria abbia disposto il ritorno di un minore, essa comunica all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente prima del trasferimento illecito tale decisione nonché la data dalla quale ne decorrono gli effetti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ne informa l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente, se il procedimento è stato avviato senza l'assistenza dell'autorità centrale, indicando i motivi.

4.   Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ne informa debitamente l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente, se il procedimento è stato avviato senza l'assistenza dell'autorità centrale, indicando i motivi , e fornisce un termine stimato per l'esecuzione .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto , senza che tale diniego possa dar luogo a qualsiasi forma di discriminazione vietata all'articolo 21 della Carta ; o

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su istanza della parte interessata, il riconoscimento di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale è negato :

1.   Su istanza della parte interessata, una decisione relativa alla responsabilità genitoriale  non è riconosciuta :

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione, o

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 58 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all' articolo 27, paragrafo 3, e agli articoli 32, 39 e 42, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato , degli aiuti destinati alla copertura dei costi sostenuti per la mediazione o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e agli articoli 32, 39 e 42, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

ad aiutare, su richiesta dell'autorità centrale di un altro Stato membro, a localizzare il minore quando risulta che posso essere presente sul territorio dello Stato membro richiesto e la sua localizzazione è necessaria per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento;

a)

ad aiutare, su richiesta dell'autorità centrale di un altro Stato membro, a localizzare il minore quando risulta che posso essere presente sul territorio dello Stato membro richiesto e la sua localizzazione è necessaria per l'applicazione del presente regolamento;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

a facilitare la comunicazione fra le autorità, in relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 14, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma;

d)

a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali , in relazione soprattutto all'attuazione degli articoli 14 e 19 , dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

a fornire ai titolari della responsabilità genitoriale informazioni sul patrocinio a spese dello Stato e sull'assistenza legale, ad esempio l'assistenza fornita da avvocati specializzati bilingui, onde evitare che i titolari della responsabilità genitoriale diano il loro consenso senza averne compreso la portata.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

ad assicurare che, quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, il fascicolo per il procedimento sia pronto entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

g)

ad assicurare che, quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, il fascicolo per il procedimento sia pronto e presentato all'autorità giurisdizionale o ad altra autorità competente entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su richiesta motivata dell'autorità centrale o di un'autorità di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale e in cui si trova può , o direttamente o tramite autorità o altri enti:

1.   Su richiesta motivata dell'autorità centrale o di un'autorità di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale e in cui si trova, direttamente o tramite autorità o altri enti, procede a :

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale e se la situazione del minore lo richiede, l'autorità di uno Stato membro può chiedere a ogni autorità di un altro Stato membro che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

2.   In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale e se la situazione del minore lo richiede, l'autorità di uno Stato membro chiede a ogni autorità di un altro Stato membro che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualora si esaminino questioni relative alla responsabilità genitoriale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente informa, senza indebito ritardo, l'autorità centrale dello Stato membro di cui il minore o uno dei suoi genitori è cittadino dell'esistenza dei procedimenti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'autorità di uno Stato membro può chiedere alle autorità di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

3.   L'autorità di uno Stato membro chiede alle autorità di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di una persona residente in quello Stato membro e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di quella persona a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

5.   Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di un genitore o di un familiare residenti in quello Stato membro e che vogliano ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di tali persone a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Un'autorità di uno Stato membro può chiedere all'autorità centrale di un altro Stato membro di fornire informazioni sulla legislazione nazionale dello Stato membro in questione riguardo a questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e sono pertinenti all'esame di un caso a norma del presente regolamento. L'autorità dello Stato membro che riceve la richiesta è tenuta a rispondere prontamente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora l'autorità competente ai sensi del presente regolamento intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria in un altro Stato membro, deve preventivamente ottenere l'approvazione dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine, tramite l'autorità centrale del proprio Stato membro, trasmette all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza.

1.   Qualora l'autorità competente ai sensi del presente regolamento intenda collocare il minore presso familiari, in una famiglia affidataria o in un istituto sicuro in un altro Stato membro, deve preventivamente ottenere l'approvazione dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine, tramite l'autorità centrale del proprio Stato membro, trasmette all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza. Gli Stati membri garantiscono ai genitori e ai parenti del minore, indipendentemente dal loro luogo di residenza, un regolare diritto di visita, a meno che ciò non comprometta il benessere del minore.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se l'autorità competente intende inviare operatori sociali in un altro Stato membro per determinare se un collocamento in detto Stato membro sia compatibile con il benessere del minore, ne informa lo Stato membro interessato.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

4.    Salvo ove diversamente convenuto tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto, ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 79 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [ 10 anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

Entro il [ 5 anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

il numero di casi e di decisioni in materia di responsabilità genitoriale nelle procedure di mediazione;


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(34)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(35)  Cfr. allegato V.

(34)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(35)  Cfr. allegato V.

(1bis)   CM/Rec(2012)2 del 28 marzo 2012.

(1bis)   CM/Rec(2012)2 del 28 marzo 2012.


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