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Document 52018AE1917

Parere del Comitato economico e sociale europeo su a) Proposta di direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario [COM(2018) — 239 final — 2018/0113 (COD)] e su b) Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere [COM(2018) — 241 final — 2018/0114 (COD)]

EESC 2018/01917

GU C 62 del 15.2.2019, p. 24–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/24


Parere del Comitato economico e sociale europeo su a) Proposta di direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

[COM(2018) — 239 final — 2018/0113 (COD)]

e su b) Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

[COM(2018) — 241 final — 2018/0114 (COD)]

(2019/C 62/04)

Relatore:

Dimitris DIMITRIADIS

Correlatore:

Norbert KLUGE

Consultazione

a)

Parlamento europeo, 28.5.2018

a)

Consiglio, 30.5.2018

b)

Parlamento europeo, 28.5.2018

b)

Consiglio, 29.5.2018

Base giuridica

a)

articolo 50, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), e articolo 50, paragrafo 2, del TFUE

b)

articolo 50, paragrafi 1 e 2, del TFUE

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

2.10.2018

Adozione in sessione plenaria

17.10.2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

190/2/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le proposte della Commissione, che rappresentano un approccio globale volto a bilanciare e proteggere i legittimi interessi ed esigenze di tutti i portatori di interessi, delle PMI, degli azionisti di minoranza, dei creditori e dei lavoratori.

1.2.

Al tempo stesso, l’obiettivo di assicurare alle società un mercato unico senza frontiere interne deve coniugarsi con altri obiettivi dell’integrazione europea, come quello di protezione sociale sancito dall’articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dagli articoli 9 e 151 del TFUE e dal pilastro europeo dei diritti sociali. Il CESE ritiene che la recente proposta legislativa sulla mobilità delle imprese offra una buona occasione per avviare un ulteriore dibattito sulle prescrizioni e l’efficienza del diritto societario europeo nell’era digitale. Si dovrebbero così prendere in considerazione i punti di vista di tutti i soggetti interessati, ad esempio quelli dei lavoratori dipendenti e della società nel suo insieme. Questo fa sì che l’evoluzione auspicata verso la creazione di imprese sostenibili diventi per l’UE un vantaggio competitivo.

1.3.

Il CESE sostiene queste proposte che favoriscono la competitività internazionale delle PMI, riducono i costi, armonizzano e semplificano le procedure di registrazione e di deposito delle modifiche e delle trasformazioni societarie. Ritiene utile, inoltre, che la Commissione formuli per gli Stati membri una serie di orientamenti sul recepimento delle direttive in esame.

1.4.

Il CESE è contrario alle scappatoie/lacune legislative che permettono alle società di comodo di abusare della legislazione per commettere frodi, evasioni fiscali, riciclaggio di denaro, per abbassare gli standard di lavoro o di protezione sociale e per aumentare la concorrenza sleale. Sollecita le autorità coinvolte ad accertare e punire le pratiche fraudolente. Il CESE sostiene la limitazione della scelta dello Stato membro di registrazione a quello con cui la società ha una connessione reale.

1.5.

Il CESE sostiene la trasparenza, la sicurezza e la certezza del diritto. Sottolinea l’importanza di una verifica dell’identità efficiente, che deve essere obbligatoria in sede di costituzione delle società e che, in ogni caso, dovrebbe avere luogo prima della loro registrazione. Gli Stati membri dovrebbero rispettare pienamente le norme dell’UE oppure applicare norme equivalenti ai fini di una verifica dell’identità efficiente e della disponibilità di informazioni attendibili per includere norme complete per la titolarità effettiva.

1.6.

Il CESE ritiene che la presentazione di copie scannerizzate di passaporti, carte d’identità o procure non sia ammissibile e che pregiudichi la certezza del diritto. I moduli delle procure dovrebbero essere documenti pubblici debitamente verificati prima del deposito delle informazioni. Le persone giuridiche iscritte nei registri nazionali dovrebbero utilizzare gli strumenti di registrazione e deposito online qualora vengano rappresentate da un rappresentante legale che sia una persona fisica e non una società di partecipazione (holding).

1.7.

Il CESE accoglie con favore il principio «una tantum», in modo che le PMI evitino multiple registrazioni e pubblicazioni ufficiali ripetute, e che i registri nazionali garantiscano al tempo stesso la credibilità e l’attendibilità dei documenti e delle informazioni in essi contenuti.

1.8.

Il CESE sottolinea l’importanza del fattore costo per le microimprese e le PMI, in quanto sono prive sia della capacità che degli strumenti necessari per tenere il passo con la società digitale. La facilità di registrazione e la mobilità transfrontaliera le aiuteranno a beneficiare pienamente del mercato unico digitale e ad alleggerire i propri oneri amministrativi. Il CESE sostiene l’iniziativa secondo la quale i documenti e le informazioni rilasciati dai registri delle imprese dovrebbero essere equivalenti alle «copie reali». Tuttavia, si dovrebbe fare in modo che i reali costi amministrativi da sostenere per la registrazione delle imprese nei registri di commercio siano trasparenti e abbordabili, e che non abbiano un impatto sull’accessibilità.

1.9.

Il CESE ritiene che l’accesso transfrontaliero ai registri delle imprese dovrebbe essere libero e semplice al fine di confermare le informazioni societarie, ad esempio per l’interdizione degli amministratori, per consentire di verificare le informazioni sulle imprese e per ridurre le frodi transfrontaliere.

1.10.

Il CESE apprezza che la proposta della Commissione riconosca espressamente il ruolo che svolgono i notai in molti Stati membri nel garantire la certezza del diritto, fornire consulenza legale e prevenire frodi e abusi in un ambiente economico sempre più digitalizzato. Il CESE ritiene in particolare che la prevenzione delle frodi e degli abusi non sia d’ostacolo all’attività economica bensì, al contrario, rappresenti un prerequisito per un mercato unico dell’UE equo e trasparente, nel quale le microimprese abbiano le stesse opportunità e possano competere per conquistarsi i clienti all’interno di un ambiente equo e favorevole offrendo i migliori prodotti e servizi a vantaggio di tutti gli operatori del mercato.

1.11.

Il CESE sostiene la proposta della Commissione per agevolare la mobilità transfrontaliera delle società, che definisce condizioni chiare tramite il diritto derivato. Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua giurisprudenza, dovrebbe essere ribadito che il proposito di una società di godere dei benefici associati a una legislazione più favorevole non costituisce, di per sé, un abuso della libertà di stabilimento. La mobilità delle imprese favorirà la creazione di nuova occupazione nell’UE nel suo complesso. Andrebbero però presi in considerazione anche gli effetti negativi di una trasformazione, una scissione o una fusione sui mercati del lavoro locali e regionali.

1.12.

Il CESE raccomanda alla Commissione di considerare con attenzione le divergenze tra la direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali e le procedure, presentate nella proposta in esame, per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, con l’obiettivo di valutarne le conseguenze eventuali quanto all’efficacia e all’interesse che tali procedure offrono.

1.13.

Il CESE è del parere che la nuova procedura per il trasferimento della sede della società (trasformazione transfrontaliera) produrrà certezza del diritto attraverso il suo controllo ex ante nello Stato membro di origine e nello Stato membro di destinazione, e che, in quest’ultimo caso, il controllo dovrebbe limitarsi a rivedere gli obblighi che detto Stato membro impone per il collegamento di una società trasformata al proprio ordinamento giuridico nazionale. Ritiene inoltre che sarebbe utile inserire una clausola generale contro l’abuso del diritto di stabilimento.

1.14.

Il CESE sostiene la proposta della Commissione di prendere in considerazione che le trasformazioni, le fusioni e le scissioni possono essere usate in modo fraudolento. Tuttavia, resta poco chiaro cosa debba intendersi con «costruzione artificiosa». Pertanto, al fine di chiarire meglio l’espressione «costruzione artificiosa», il CESE suggerisce che è necessario definire criteri o indicatori che individuino le pratiche fraudolente o i vantaggi fiscali indebiti che pregiudicano la certezza del diritto, la concorrenza leale e la protezione sociale.

1.15.

Il CESE accoglie con favore l’esenzione delle piccole imprese e delle microimprese dall’obbligo dell’esame dell’esperto indipendente, poiché il costo della relazione di un esperto indipendente sarebbe un onere eccessivo per queste aziende. Ritiene che l’obbligo di far redigere una tale relazione dovrebbe valere soltanto per le grandi imprese che desiderino realizzare trasformazioni, scissioni o fusioni transfrontaliere.

1.16.

Il CESE si compiace dell’intenzione della Commissione di tutelare i diritti di partecipazione dei lavoratori attualmente in vigore. Auspica tuttavia che venga potenziato il ruolo dei comitati aziendali europei in caso di trasformazioni di grandi imprese, in conformità della direttiva 2009/38/CE.

1.17.

Il CESE accoglie con favore l’introduzione di norme armonizzate per la protezione degli azionisti di minoranza e dei creditori, assenti nella direttiva 2005/56/CE.

1.18.

Il CESE sottolinea la necessità che tutti gli strumenti e i processi digitali per le finalità delle proposte in esame siano pienamente accessibili, in particolare alle persone con disabilità visive.

2.   Le proposte della Commissione

2.1.

La Commissione ha presentato una serie completa di provvedimenti (1) (2) per dotare l’UE di norme di diritto societario eque, moderne e in grado di favorire lo sviluppo delle imprese.

2.2.

Attualmente il diritto societario dell’UE (3) contempla alcuni elementi di digitalizzazione, ad esempio l’obbligo per gli Stati membri di rendere disponibili online le informazioni sulle società di capitali. Tali disposizioni sono però limitate e poco precise e hanno portato a modalità di attuazione molto diverse a livello nazionale.

2.3.

La proposta (4) punta ad offrire un maggior numero di soluzioni digitali alle società nel mercato unico nonché a rafforzare le pari opportunità per le società nell’UE garantendo al contempo che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per adeguare i loro sistemi nazionali nel rispetto delle loro tradizioni giuridiche. Essi dovrebbero rendere possibile e promuovere l’uso degli strumenti e dei processi digitali nel diritto societario senza interruzioni né perturbazioni, consentendo così agli Stati membri di trasferire nell’era digitale i loro attuali sistemi di controllo ex ante.

2.4.

Obiettivo generale della proposta in esame è garantire il corretto funzionamento del mercato unico per l’intero ciclo di vita di una società nelle sue interazioni con le autorità ai fini della sua registrazione, nonché della registrazione di una succursale, e dell’inserimento di informazioni nel fascicolo depositato, e questo sull’intero territorio dell’UE.

2.5.

La libertà di stabilimento ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del mercato unico, dato che consente alle imprese di esercitare su base stabile attività economiche in altri Stati membri. Nella pratica l’esercizio di questa libertà da parte delle società rimane difficile, soprattutto per le PMI, come riconosciuto dalla strategia per il mercato unico del 2015 (5). Tuttavia l’incertezza giuridica, la parziale inadeguatezza e addirittura la mancanza di regole che disciplinano determinate operazioni societarie transfrontaliere fanno sì che non vi sia un quadro giuridico chiaro tale da garantire l’effettiva protezione di questi portatori di interessi.

2.6.

La trasformazione transfrontaliera offre una soluzione efficace alle società per trasferirsi in un altro Stato membro senza perdere la propria personalità giuridica o dover rinegoziare i contratti commerciali. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) ha ritenuto che la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 del TFUE implicasse il diritto, per le società stabilite in uno Stato membro, di trasferire la propria sede in un altro Stato membro mediante una trasformazione transfrontaliera, senza perdere la propria personalità giuridica (6). Nella sua recente sentenza Polbud (7) la Corte di giustizia ha confermato il diritto delle imprese di realizzare trasformazioni transfrontaliere sulla base della libertà di stabilimento.

2.7.

In linea con le sentenze della Corte di giustizia (8), gli obiettivi principali delle norme armonizzate per le trasformazioni transfrontaliere (9) sono duplici:

consentire alle imprese, in particolare alle microimprese e alle piccole imprese, di effettuare trasformazioni transfrontaliere in modo ordinato, efficiente ed efficace;

proteggere il maggior numero di portatori di interessi, quali i lavoratori, i creditori e gli azionisti in modo adeguato e proporzionato.

2.8.

La proposta prevede anche norme armonizzate per la protezione dei creditori e degli azionisti. Le società dovranno prevedere la tutela prevista per i creditori e gli azionisti nel progetto di trasformazione transfrontaliera. Inoltre, le norme integrano le recenti iniziative tese a rafforzare le norme sui lavoratori distaccati e sulla lotta contro l’evasione fiscale e le frodi fiscali nonché la proposta della Commissione su un’Autorità europea del lavoro.

3.   Osservazioni generali

3.1.

La direttiva (UE) 2017/1132 (10) codifica le esistenti direttive sul diritto societario dell’UE. La direttiva è entrata in vigore il 20 luglio 2017 e, meno di un anno dopo, la Commissione europea ha presentato nuove proposte per la modernizzazione del diritto societario dell’UE.

3.2.

Il CESE accoglie con favore queste iniziative della Commissione europea nonché il comune accordo tra le istituzioni europee e gli Stati membri sul fatto che il processo di digitalizzazione debba avanzare al fine di attuare la strategia per il mercato unico digitale del 2015 (11) e il piano d’azione dell’UE per l’eGovernment del 2016 (12).

3.3.

Le proposte della Commissione europea di modificare la direttiva (UE) 2017/1132 adottano i provvedimenti necessari per mettere le imprese europee al passo con quelle di altri paesi industrializzati con una solida tradizione digitale, tra cui Stati Uniti, Canada e Australia. È necessario che le società operino in un determinato contesto giuridico e amministrativo che sia adeguato ad affrontare le nuove sfide economiche e sociali di un mondo globalizzato e digitale, perseguendo al contempo anche altri interessi pubblici legittimi come la tutela dei dipendenti, dei creditori e degli azionisti di minoranza e fornendo alle autorità tutte le garanzie necessarie a combattere frodi e abusi (ad esempio, l’invio di dati fiscali nel quadro della cooperazione amministrativa (13)) e a garantire la credibilità e l’attendibilità dei documenti e delle informazioni contenute nei registri nazionali.

3.4.

Tuttavia, occorre apportare determinate modifiche al fine di alleggerire l’onere amministrativo e i costi di attuazione delle iniziative proposte per le microimprese o per le piccole e medie imprese.

3.5.   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario — COM(2018) 239 final

3.5.1.

Il CESE accoglie con favore questa proposta legislativa (14) al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato unico dell’UE per l’intero ciclo di vita di una società nelle sue interazioni con le autorità ai fini della sua registrazione, nonché della registrazione di una succursale e dell’inserimento di informazioni nel fascicolo depositato.

3.5.2.

Il CESE è dell’avviso che la digitalizzazione del diritto societario sia uno strumento per processi onesti, trasparenti ed efficienti. Essa non rappresenta un fine in sé ma deve servire gli interessi delle imprese, in particolare delle microimprese. Pertanto, la proposta legislativa sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario dovrebbe tradurre in realtà le summenzionate caratteristiche fondamentali di un diritto societario moderno dell’UE nell’era digitale, segnatamente la certezza del diritto e la prevenzione degli abusi, informazioni attendibili per includere norme complete per la titolarità effettiva, i controlli preventivi e le strutture aziendali trasparenti attraverso registri delle imprese attendibili. Solo a queste condizioni il potenziale della digitalizzazione può essere sfruttato appieno e le microimprese possono beneficiare di «condizioni digitali eque» al fine di creare crescita e occupazione nell’UE.

3.5.3.

Il CESE accoglie con favore il riconoscimento e la proposta di eliminazione, da parte della Commissione europea, dell’esistenza di ostacoli che creano oneri e costi amministrativi inutili per gli imprenditori che desiderano fondare una nuova impresa oppure espandere la propria società registrandone le succursali. Gli ostacoli da eliminare sono:

a)

la registrazione online della società o della succursale è permessa, proibita o imposta dal diritto nazionale generando un quadro diversificato, che è complesso per le PMI (15);

b)

la pubblicazione multipla dei dati della società e la registrazione dei conti delle succursali nelle gazzette o bollettini ufficiali nazionali in numerosi Stati membri, laddove le succursali sono presenti;

c)

la diversità delle condizioni alle quali i terzi (investitori, cittadini, altre società) accedono alle informazioni societarie contenute nei registri nazionali (quali informazioni sono fornite gratuitamente e quali a pagamento).

3.5.4.

Il CESE ritiene che continuare il processo di digitalizzazione sia molto importante poiché:

a)

le procedure di registrazione online sono generalmente più economiche, più veloci e più efficienti rispetto a quelle in cui le domande sono presentate di persona e in formato cartaceo (16);

b)

l’iniziativa è pienamente coerente con le componenti del diritto societario dell’UE riguardanti la digitalizzazione già esistenti e su cui si fonda, in particolare, il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), basato sugli obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva 2012/17/UE (17) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (18);

c)

l’attuale proposta integrerà la proposta di regolamento della Commissione concernente l’istituzione di uno sportello digitale unico in cui è prevista una procedura di registrazione generale online di un’attività d’impresa, fatta eccezione per la costituzione di una società a responsabilità limitata. Tale proposta costituisce una «lex specialis» rispetto allo sportello digitale unico (19).

3.5.5.

I timori circa le frodi o gli abusi, in particolar modo quelli realizzati tramite società di comodo, non dovrebbero impedire il sostegno alla proposta per una serie di motivi. Spetta agli Stati membri affrontare tali preoccupazioni regolando le condizioni di costituzione delle società, compreso il controllo obbligatorio giudiziario, notarile e/o amministrativo dello statuto della società (20). L’Unione europea ha già adottato una serie di misure per contrastare l’elusione dell’imposta sulle società mediante la comunicazione obbligatoria da parte degli intermediari di informazioni sui sistemi di pianificazione fiscale, l’invio di dati fiscali nel quadro della cooperazione amministrativa (21), nonché il riconoscimento obbligatorio dei mezzi di identificazione elettronica conformi al regolamento e-IDAS dei cittadini dell’Unione rilasciati in un altro Stato membro.

3.5.6.

Il CESE sostiene, quale misura estrema di salvaguardia per prevenire le frodi, il provvedimento che consente agli Stati membri di esigere la presenza fisica delle persone interessate dinanzi alle autorità competenti ma soltanto in casi giustificati da ragionevoli motivi imperativi di interesse generale. Il CESE ritiene che tale procedura digitale non dovrebbe essere impiegata dalle società di partecipazione (holding) oppure in caso di rappresentanti muniti di procura che potrebbero celare i soggetti realmente interessati, e mette in guardia sul «furto di identità».

3.5.7.

Il CESE apprezza che la proposta della Commissione europea riconosca espressamente il ruolo che svolgono i notai in molti Stati membri nel garantire la certezza del diritto, fornire consulenza legale e prevenire frodi e abusi in un ambiente economico sempre più digitalizzato. Il CESE ritiene in particolare che la prevenzione delle frodi e degli abusi non sia d’ostacolo all’attività economica bensì, al contrario, rappresenti un prerequisito per un mercato unico dell’UE equo e trasparente, nel quale le microimprese abbiano le stesse opportunità e possano competere per conquistarsi i clienti all’interno di un ambiente equo e favorevole offrendo i migliori prodotti e servizi a vantaggio di tutti gli operatori del mercato.

Per garantire la certezza del diritto ed evitare le frodi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad introdurre controlli preventivi realizzati da autorità competenti e/o da notai lungo l’intero ciclo di vita delle aziende, anche nei casi in cui vengano utilizzati dei modelli, a condizione che la procedura possa essere svolta interamente online. L’invio di documentazione online e lo scambio automatico di estratti dai registri delle imprese non pregiudicano gli obblighi imposti nello Stato di registrazione a norma del diritto nazionale quanto alla forma e all’accuratezza dei documenti presentati.

3.5.8.

Pertanto, il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione europea di agevolare la digitalizzazione nel diritto societario basata sul principio «una tantum», che funzionerà sulla base della fiducia reciproca tra gli Stati membri che continueranno ad applicare i requisiti nazionali per la costituzione di una società.

3.6.   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere — COM(2018) 241 final

3.6.1.

La proposta punta a stabilire regole chiare e ad adeguare il diritto societario alla mobilità transfrontaliera delle società nell’UE. Essa perviene ad un equilibrio attentamente calibrato tra, da un lato, le norme e le procedure specifiche sulle operazioni societarie transfrontaliere volte a sfruttare il potenziale del mercato unico e, dall’altro, la protezione contro gli abusi a danno di tutti i soggetti che hanno un interesse negli affari di una società, ossia i dipendenti, i creditori e gli azionisti di minoranza.

3.6.2.

Il CESE sostiene le trasformazioni transfrontaliere nell’UE (22) e l’inclusione nella proposta della Commissione della sentenza della Corte di giustizia dell’UE emessa nel 2017 nella causa Polbud (23). Nella sentenza Polbud la Corte ha stabilito che una norma nazionale che impone quale condizione preliminare l’obbligo di liquidazione di una società transfrontaliera costituisce una restrizione ingiustificata e sproporzionata e, quindi, incompatibile con la libertà di stabilimento. L’obbligo generale di attuare una procedura di liquidazione imposta dallo Stato si risolve nel costituire una presunzione generale di esistenza di un abuso; una normativa di tal genere è pertanto sproporzionata. Il trasferimento della sede legale di una siffatta società senza spostamento della sede effettiva rientra nella libertà di stabilimento protetta dal diritto dell’Unione. Pertanto, la Corte di giustizia ha ribadito il diritto delle società di trasferire soltanto la loro sede legale, senza spostamento della sede effettiva, da uno Stato membro all’altro, anche laddove la società svolga l’essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche nel primo Stato membro. L’intento della Polbud di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non costituisce, di per sé, un abuso della libertà di stabilimento.

3.6.3.

In linea di principio il CESE sostiene l’istituzione di una procedura per rendere possibili tali trasformazioni e l’adozione di condizioni sostanziali al fine di eliminare l’incertezza giuridica dovuta alla diversità delle normative nazionali che incide negativamente sulle imprese, sui portatori di interessi e sugli Stati membri. Le legislazioni nazionali, ove esistano, sono spesso incompatibili o difficili da conciliare tra loro. Inoltre, più della metà degli Stati membri non consente trasformazioni transfrontaliere. Le PMI, in particolare, subiscono conseguenze negative poiché spesso non dispongono delle risorse necessarie a espletare le procedure transfrontaliere attraverso metodi alternativi costosi e complicati.

3.6.4.

La procedura ha inizio presso l’autorità competente dello Stato membro di partenza, che rilascia un certificato preliminare alla trasformazione entro un mese; oppure, in caso di dubbi, l’autorità procede a un esame approfondito della durata di un altro mese. La procedura ha quindi termine quando lo Stato membro di destinazione, alla luce di tutti i fatti e le informazioni pertinenti, registra la società trasformata, se la società rispetta la sua legislazione sulla registrazione e la protezione dei lavoratori. La comunicazione tra le autorità competenti sarà facilitata attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Le preoccupazioni circa la partecipazione dei lavoratori sono affrontate per mezzo del loro diritto di essere informati e consultati a tempo debito dalla società. La protezione dei lavoratori può anche essere confermata dall’autorità dello Stato membro di destinazione. Un ruolo importante è svolto dai comitati aziendali europei.

3.6.5.

Il CESE desidera esprimere le proprie riserve in merito alla questione se una procedura lunga e costosa sia conforme ai criteri relativi all’esercizio della libertà di stabilimento in un altro Stato membro e se rispetti la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-106/16, Polbud. È importante evidenziare che la Corte ha interpretato l’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’UE e ha applicato il principio generale di proporzionalità. Dunque, il diritto di una società alla trasformazione transfrontaliera deriva dal trattato stesso e gli Stati membri, unitamente alle istituzioni dell’UE, devono prestare attenzione per evitare di violarlo. Il CESE, pertanto, sostiene la procedura di trasferimento della sede della società (trasformazione transfrontaliera) nello Stato membro di partenza, ma raccomanda che la procedura nello Stato membro di destinazione (articolo 86 septdecies) si limiti ad un controllo ex ante degli obblighi che detto Stato membro impone per il collegamento di una società trasformata al proprio ordinamento giuridico nazionale (24). Nel testo della direttiva, tuttavia, dovrebbe essere inserita una clausola generale contro gli abusi del diritto di stabilimento delle società. In questo modo la nuova procedura non imporrà oneri superflui, al di là cioè di quelli necessari per raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, e, allo stesso tempo, conferirà allo Stato membro di destinazione il potere di controllare gli abusi anche dopo la trasformazione.

3.6.6.

Per di più è necessario un chiarimento sul concetto di «costruzione artificiosa» di una società in uno Stato membro finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali. Questo è un concetto elaborato principalmente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ed è sviluppato nei considerando e nell’articolo 86 quater, paragrafo 3, della proposta di direttiva in esame. Si tratta di un concetto fondamentale che consentirà o proibirà la libertà di stabilimento di una società in un altro Stato membro. Occorre definire criteri o indicatori chiari per impedire che vengano ostacolate attività economiche genuine e basate su solide decisioni commerciali, in conformità con la causa Polbud della Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.6.7.

Fusioni transfrontaliere (25): la proposta si basa sull’esperienza positiva della direttiva 2005/56/CE (26) relativa alle fusioni transfrontaliere esclusivamente di società di capitali, e ne affronta le carenze. La proposta introduce pertanto norme sostanziali armonizzate sulla protezione dei creditori e degli azionisti, mentre la direttiva 2005/56/CE prevedeva soltanto norme procedurali, ad esempio l’obbligo di informare gli azionisti, lasciando agli Stati membri la protezione sostanziale. La nuova proposta esige che i termini del progetto di fusione specifichino quanto segue:

garanzie per i creditori: la proposta introduce la presunzione secondo cui non sussiste pregiudizio laddove i creditori siano pagati da un garante terzo o dalla società derivante dalla fusione, previa valutazione della loro situazione da parte di esperti indipendenti.

Il diritto di uscire dalla società per gli azionisti che non hanno votato per la fusione o non hanno diritti di voto, il diritto di ricevere una compensazione adeguata e il diritto dei soci/azionisti di contestare il rapporto di cambio delle azioni proposto dinanzi ai tribunali nazionali.

3.6.8.

Il CESE concorda inoltre con i seguenti altri elementi contenuti nella proposta della Commissione:

a)

Norme armonizzate relative all’informazione dei dipendenti in modo specifico e complessivo per quanto concerne le implicazioni delle fusioni transfrontaliere, mentre la direttiva 2005/56/CE prevedeva soltanto la loro partecipazione nell’organo di amministrazione o di vigilanza e che la loro situazione venisse descritta nella relazione di gestione.

b)

Norme armonizzate su una procedura accelerata da applicare a fusioni meno complesse o sulla rinuncia ad una relazione di esperti indipendenti previo accordo di tutti gli azionisti o in caso di fusione di una società madre con una sua controllata.

c)

Interconnessione dei registri delle imprese per lo scambio di informazioni — uso di strumenti digitali.

3.6.9.

Scissioni transfrontaliere (27): tali scissioni sono soggette a norme nazionali diverse o incompatibili soltanto in 13 Stati membri, senza alcuna armonizzazione dell’UE malgrado la loro importanza in termini di crescita. Al fine di prevenire gli abusi e proteggere i portatori di interessi occorre introdurre un quadro giuridico unionale per le società di capitali simile a quello per le trasformazioni transfrontaliere. Dovrebbe essere istituita una procedura articolata in due fasi. Nella prima si redigono i termini del progetto di scissione unitamente a due relazioni contenenti spiegazioni interamente dettagliate per quanto concerne le implicazioni della scissione per i creditori e i dipendenti. Inoltre, per le imprese medie e grandi è richiesta una relazione di un esperto indipendente. Questa è soltanto la prima fase, e il CESE è dell’avviso che la proposta dovrebbe contemplare anche la scissione transfrontaliera effettuata tramite acquisizione del patrimonio attivo e passivo di una o più società esistenti, e non soltanto il caso in cui vengono costituite delle nuove società.

3.6.10.

Attualmente le norme nazionali differiscono notevolmente da uno Stato membro all’altro e impongono talvolta procedure amministrative eccessive, ed è a queste carenze che la Commissione deve sforzarsi di porre rimedio mediante la nuova proposta in esame, al fine di non scoraggiare le imprese dal cercare nuove opportunità. Sebbene il CESE sostenga le nuove norme e procedure, queste devono comunque essere esaminate attentamente per evitare che si traducano in ulteriori oneri o costi amministrativi, il che esulerebbe dagli obiettivi che si prefiggono in termini di protezione dei dipendenti, dei creditori e degli azionisti.

3.6.11.

Il CESE accoglie con favore l’esenzione, prevista dall’articolo 86 octies della proposta, delle piccole imprese e delle microimprese dall’obbligo dell’esame dell’esperto indipendente, poiché il costo della relazione di un esperto indipendente sarebbe un onere eccessivo tanto per le microimprese come per le piccole e medie imprese.

3.6.12.

Il CESE intende evidenziare il ruolo che svolgono gli esperti indipendenti nello svelare le frodi solamente nelle imprese di grandi dimensioni in sede di esame e raccolta dei documenti della società nella relazione scritta, purché siano tuttavia rispettate determinate condizioni, ad esempio l’esistenza di un’efficace struttura di controllo interno e di efficienti procedure operative standard volte a prevenire e a disinnescare eventuali conflitti di interesse nonché a garantire l’indipendenza delle relazioni relative alle parti interessate.

3.6.13.

Il CESE sostiene con convinzione la proposta della Commissione europea che, per la prima volta, istituisce una procedura per la trasformazione transfrontaliera e integra le procedure già istituite per le fusioni e le scissioni transfrontaliere migliorando la protezione dei portatori di interessi. Tuttavia, le differenze che ne risultano tra le procedure per la fusione transfrontaliera, da un lato, e quelle per la trasformazione e la scissione transfrontaliere, dall’altro, potrebbero avere delle conseguenze quanto all’interesse relativo che offre il secondo tipo di procedure. Il CESE raccomanda alla Commissione di analizzare tali ripercussioni.

3.6.14.

Il CESE si compiace dell’intenzione della Commissione di tutelare i diritti di partecipazione dei lavoratori attualmente in vigore. Il CESE ritiene che nella società derivante da una trasformazione transfrontaliera si debbano continuare ad applicare almeno allo stesso livello tutti gli elementi di partecipazione dei dipendenti previsti dal diritto dello Stato membro di partenza, conformemente alla procedura e alle norme armonizzate sancite dalla direttiva 2001/86/CE (28).

3.6.15.

Il CESE pone l’accento sul ruolo rilevante ricoperto dai comitati aziendali europei istituiti nelle imprese di grandi dimensioni destinate a subire una trasformazione, e ne chiede un maggiore coinvolgimento, ai sensi della direttiva 2009/38/CE (29).

3.7.

In generale, il CESE sottolinea la necessità che tutti gli strumenti e i processi digitali per le finalità delle proposte in esame siano pienamente accessibili alle persone con disabilità, in particolare a quelle con disabilità visive.

Bruxelles, 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2018) 239 final

(2)  COM(2018) 241 final

(3)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(4)  COM(2018) 239 final.

(5)  COM(2015) 550 final.

(6)  Cartesio, C - 0210/06, EU:C:2008:723, punti da 109 a 112; VALE, C - 378/10, EU:C:2012:440, punto 32.

(7)  Sentenza Polbud — Wykonawstwo, causa C - 106/16, ECLI:EU:C:2017:804.

(8)  Cfr. le note 6 e 7.

(9)  COM(2018) 241 final.

(10)  GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46.

(11)  COM(2015) 192 final.

(12)  COM(2016) 179 final.

(13)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(14)  COM(2018) 239 final.

(15)  COM(2018) 241 final, pag. 3.

(16)  COM(2018) 241, pag. 5.

(17)  GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.

(18)  GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1.

(19)  COM(2017) 256 final.

(20)  Articolo 10 del testo codificato della direttiva (UE) 2017/1132 sul diritto societario.

(21)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(22)  Un’operazione nella quale una società, costituita e registrata in conformità con il diritto di uno Stato membro, si trasforma in un’altra società costituita e registrata secondo il diritto di un altro Stato membro conservando la propria personalità giuridica e senza essere sciolta o dover entrare in liquidazione.

(23)  Causa C - 106/16. ECLI:EU:C:2017:804. La Polbud era una società con sede in Polonia che aveva deciso di trasferire la propria sede legale in Lussemburgo senza spostamento della sede effettiva della società. È stato annotato nel registro delle imprese polacco l’avvio della procedura di liquidazione ed è stato nominato il liquidatore. Nel 2013 la sede legale della Polbud è stata trasferita in Lussemburgo. La Polbud è pertanto divenuta la «Consoil Geotechnik Sàrl», società di diritto lussemburghese. Peraltro, la Polbud ha chiesto al tribunale del registro polacco di essere cancellata dal registro delle imprese polacco. Il tribunale del registro ha respinto l’istanza di cancellazione. La Polbud ha intentato una causa contro suddetta decisione. Adita con ricorso per cassazione, la Corte suprema della Polonia chiede innanzitutto alla Corte di giustizia dell’UE se la libertà di stabilimento sia applicabile al trasferimento della sola sede legale di una società, costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro, verso il territorio di un diverso Stato membro, nel caso in cui detta società sia trasformata in una società disciplinata dal diritto di tale Stato membro diverso senza spostamento della sede effettiva. Cfr. anche https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-10/cp170122it.pdf

(24)  Sentenze della Corte di giustizia nella causa C - 378/10, VALE Építési kft, EU:C:2012:440, punto 31 e nella causa C - 106/16, Polbud — Wykonawstwo, ECLI:EU:C:2017:804, punti 33, 35, 44.

(25)  Un’operazione nell’ambito della quale due o più società da due o più Stati membri trasferiscono il loro patrimonio attivo e passivo a una società esistente (incorporante) o a una nuova.

(26)  Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, ora inclusa nel testo codificato della direttiva del 2017.

(27)  Un’operazione in cui una società si scinde e trasferisce tutto o parte del suo patrimonio attivo e passivo a una o più società, esistenti o nuove, in un altro Stato membro.

(28)  Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

(29)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).


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