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Document 52018AE1695

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile» [COM(2018) 97 final]

    EESC 2018/01695

    GU C 62 del 15.2.2019, p. 73–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 62/73


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile»

    [COM(2018) 97 final]

    (2019/C 62/12)

    Relatore:

    Carlos TRIAS PINTÓ

    Consultazione

    Commissione europea, 10.4.2018

    Base giuridica

    Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

     

     

    Sezione competente

    Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

    Adozione in sezione

    7.9.2018

    Adozione in sessione plenaria

    17.10.2018

    Sessione plenaria n.

    538

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    164/6/5

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Per rispondere alle sfide principali cui deve far fronte l’Unione dei mercati dei capitali (UMC) e migliorare la resilienza della zona euro, un solido sistema di finanziamento della crescita sostenibile, basato su una visione di lungo periodo, rappresenta lo strumento principale per ripristinare la fiducia nei mercati e collegare i risparmi agli investimenti sostenibili, fornendo fonti di finanziamento supplementari per le PMI e rafforzando i progetti infrastrutturali ecologici e sociali.

    1.2.

    Il Comitato accoglie con favore il piano d’azione della Commissione, concordando sul fatto che «l’Europa può diventare meta prescelta [a livello mondiale] per gli investimenti sostenibili» (1). Il Comitato reputa importante garantire la competitività dell’UE sul lungo periodo. In termini più generali, si tratta di incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti (obiettivo di sviluppo sostenibile 8).

    1.3.

    Le suddette sfide dovrebbero essere affrontate in modo armonioso, attraverso uno sforzo congiunto da parte di tutti, compresi gli operatori del settore finanziario, le imprese, i cittadini e le autorità. Inoltre, realizzare la transizione verso un modello di crescita sostenibile rappresenta un compito complesso, e costituisce indubbiamente un processo graduale che deve tenere conto delle specificità settoriali.

    1.4.

    Dovrebbero prevalere una visione olistica, la cooperazione e l’ulteriore integrazione tra gli Stati membri. È della massima importanza che, in questo campo, l’intera Unione parli con una sola voce e segua lo stesso approccio. Ciò non solo contribuirà a raggiungere gli obiettivi stabiliti, ma consentirà anche di fare progressi in altri ambiti importanti come l’Unione dell’energia, l’Unione bancaria, l’Unione dei mercati dei capitali e l’agenda digitale.

    1.5.

    I modelli economici sostenibili devono contare su un sistema finanziario diversificato, nel quale convivano su un piano di parità istituti bancari diversi per dimensioni e modelli d’impresa, come pure altri soggetti finanziari. A tal fine, è di fondamentale importanza completare le regole e migliorarne la coerenza e la corretta attuazione, in linea con il principio di proporzionalità.

    A giudizio del CESE, il riorientamento dei flussi di capitali verso un’economia più sostenibile deve necessariamente procedere di pari passo con l’inclusione finanziaria e la coesione sociale in un’Europa in cui nessuno venga lasciato indietro. Il crescente divario tra il reddito dei cittadini può infatti rappresentare un ostacolo alla crescita sostenibile, e la governance societaria e istituzionale deve pertanto riequilibrare la situazione attuale.

    1.6.

    Occorre assicurare un adeguato livello di coerenza tra i diversi quadri finanziari esistenti a livello mondiale, prendendo come riferimento comune gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, ed eseguendo in rapporto ad essi una mappatura della tassonomia sostenibile (2). La nuova tassonomia proposta dal piano d’azione dovrebbe essere promossa a livello mondiale e integrata nel diritto dell’UE in modo uniforme e simultaneo in tutti gli Stati membri, garantendo che venga periodicamente sottoposta a revisione e aggiornata.

    1.7.

    In sintesi, il CESE sostiene fortemente la tabella di marcia della Commissione sul finanziamento della crescita sostenibile, che dovrebbe rendere l’intera catena del valore finanziario più sostenibile, ma desidera formulare alcune considerazioni in merito alle azioni del piano e alla loro attuazione:

    I.

    Un approccio globale, che utilizzi la metodologia del ciclo di vita per integrare la rilevanza finanziaria (3) nel processo di investimento, richiede investimenti sostenibili e un prestito responsabile: gli uni senza l’altro sarebbero incoerenti e ostacolerebbero il completamento dell’Unione finanziaria (bancaria e dei mercati di capitali).

    II.

    La tassonomia deve essere dinamica ed essere costruita gradualmente a partire dalla definizione chiara dei criteri ambientali, sociali e di governo societario per attività economiche sostenibili. Sarà opportuno iniziare fin da una fase precoce con la configurazione dei fattori ambientali (A), introducendo però salvaguardie per quanto riguarda gli ambiti sociali e il buon governo societario.

    III.

    Le dieci azioni conservano una grande coerenza interna e interagiscono tra loro. È quindi necessario un buon allineamento tra la configurazione della nuova tassonomia (azione 1), l’esame delle agenzie di rating (azione 6) per lo sviluppo dei sistemi di punteggio (scorings) sulla base di informazioni affidabili ottenute dalle imprese (azione 9), complementare ai marchi (azione 2) e parametri di riferimento (benchmarks) sostenibili (azione 5). Pertanto, gli attori del sistema finanziario potranno contare su una base affidabile per includere i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG) nelle loro decisioni di inaquisvestimento (azione 7), a partire da una consulenza preliminare e dall’interazione proattiva con i loro clienti (azione 4). Tutto ciò verrà realizzato nel quadro dell’obbligo fiduciario di agire nel migliore interesse degli investitori o dei beneficiari (sulla base del principio della persona prudente, presente nell’acquis dell’UE).

    IV.

    La normazione e, se del caso, l’ulteriore etichettatura dei prodotti finanziari sostenibili potrebbero essere integrate dal nuovo quadro europeo per le obbligazioni garantite (4) e alimentare i prodotti paneuropei sostenibili previsti, a cominciare dal capitolo sulle pensioni.

    V.

    È della massima importanza allineare incentivi diversi per promuovere gli investimenti sostenibili, a condizione di attestare le esternalità positive associate. Una metodologia armonizzata per gli indici di basse emissioni di carbonio deve fungere da orientamento per il calcolo di altri impatti. In considerazione della resilienza e della stabilità del settore finanziario, l’opportunità di offrire un fattore di sostegno ecologico dovrebbe essere presa in esame per definirne correttamente i perimetri. A tale riguardo, il CESE concorda con il Parlamento europeo nel promuovere l’inclusione dei rischi per la sostenibilità nel quadro di Basilea IV (5). Eventualmente si dovrebbero prendere in considerazione ulteriori alternative che vadano direttamente a beneficio dei mutuatari finali e degli investitori, come ad esempio incentivi fiscali.

    VI.

    Si dovrebbe perseguire l’obiettivo della pubblicazione di informazioni non finanziarie di elevata qualità e quanto più possibile armonizzate, più complete, pertinenti e comparabili, al fine di agevolare i controlli esterni. A tal fine, dovrebbe essere valutato anche l’impatto della direttiva sulle informazioni di carattere non finanziario (95/2014/UE). Allo stesso modo, un altro capitolo da affrontare in parallelo è quello dello sviluppo di trattamenti contabili alternativi.

    VII.

    Le autorità di vigilanza europee e il loro comitato misto (Joint Committee) devono poter contare su risorse tecniche specializzate (esistono molti enti con una lunga esperienza in materia di investimenti socialmente responsabili) per configurare le norme tecniche relative agli atti delegati proposti dalla Commissione europea e al successivo monitoraggio dell’ingente attuazione normativa, stabilendo processi proporzionati ed efficaci, senza cadere nel frequente eccesso di tecnocrazia.

    VIII.

    Analogamente, il depositario di un investimento deve essere in grado di svolgere in modo efficace il proprio lavoro di controllo delle attività della società di gestione o di investimento. Occorre pertanto assicurarne l’indipendenza. Ciò comporta, in particolare, l’adozione di una politica in materia di conflitti di interessi nel caso di legami azionari o di partecipazioni incrociate (6).

    IX.

    Per quanto riguarda il rapporto con la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 (7), il CESE ritiene che la proposta costituisca un passo nella direzione giusta, anche se dovrebbe essere più ambiziosa, in modo da poter realizzare gli impegni dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. A questo proposito, il CESE chiede di aumentare almeno del 30 % la spesa dell’UE che contribuisce agli obiettivi climatici (8), senza compromettere altri impegni assunti. Il Comitato si compiace del sostanziale aumento «percentuale» degli impegni destinati all’azione per l’ambiente e il clima (+ 46 %). Tuttavia, gli importi di bilancio previsti a questo scopo restano nettamente insufficienti per una transizione verso uno sviluppo sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici.

    1.8.

    Gli studi (9) dimostrano che gli investitori vorrebbero che i loro investimenti prendessero in considerazione gli aspetti climatici, ambientali e sociali. Per consentire un accesso più facile e sicuro per gli investitori, dovrebbero essere creati e offerti «prodotti finanziari di punta sostenibili paneuropei», a partire dai «prodotti pensionistici individuali paneuropei» (PEPP). La promozione internazionale di questi prodotti sicuri e sostenibili può costituire un motivo di attrazione per gli investimenti stranieri in Europa.

    1.9.

    La comunicazione di tali azioni è estremamente importante affinché i cittadini siano consapevoli di ciò che l’UE sta facendo per loro. Occorre una responsabilità condivisa tra tutti i soggetti pubblici e privati, e l’educazione finanziaria (10) deve diventare obbligatoria in modo che i cittadini possano comprendere questo nuovo approccio e, quindi, incoraggiare sia gli investimenti al dettaglio socialmente responsabili che la produzione sostenibile di beni e servizi.

    1.10.

    Infine, il CESE sottolinea il potenziale dell’intelligenza artificiale per allineare le preferenze degli investitori con la destinazione degli investimenti. Alla luce delle esperienze di valore aggiunto nell’«apprendimento automatico in materia ambientale, sociale e di governo societario» (che combina indicatori di investimento socialmente responsabile, parametri di riferimento di sostenibilità, ecc.), sarebbe opportuno sperimentare la nuova tassonomia in tali iniziative emergenti. Occorre anche analizzare le soluzioni di apprendimento automatico affinché le banche e gli investitori incrementino i prestiti a settori specifici o ad attività specifiche che comprendono principi ambientali, sociali e di governo societario.

    1.11.

    Il CESE sollecita pubblicamente i colegislatori a discutere e adottare in tempi rapidi le tre proposte legislative risultanti dal piano d’azione, che sono già state adottate dalla Commissione europea il 24 maggio 2018.

    2.   Introduzione: la transizione verso il nuovo scenario

    2.1.

    La crescita accelerata della finanziarizzazione delle economie o del loro spessore finanziario è iniziata nel 1971, quando gli Stati Uniti hanno abolito la convertibilità del dollaro in oro e il denaro si è trasformato in un bene più immateriale e fiduciario, basato appunto sulla fiducia. Fino agli anni Ottanta la massa monetaria (M2) rappresentava circa il 50 % del PIL mondiale, una percentuale simile a quella degli strumenti finanziari derivati.

    2.2.

    Dopo essere diminuito durante la crisi, tale importo è tornato ai livelli precedenti nel 2015, quadruplicando le attività finanziarie rispetto alla massa monetaria (M2) e più che decuplicando i derivati.

    2.3.

    Questo squilibrio tra economia reale ed economia finanziaria ha cominciato ad aumentare in misura crescente con la recente ascesa delle tecnologie emergenti applicate alla finanza e alle assicurazioni (FinTech e InsurTech), che richiede maggiori sforzi per assicurare una sana regolamentazione e vigilanza, necessarie per la stabilità finanziaria.

    2.4.

    I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’accordo di Parigi per adattare e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire stabilità, ripresa e un migliore equilibrio tra società inclusive ed economie prospere.

    2.5.

    In linea con lo spirito dei Trattati dell’UE e le successive politiche realizzate, la transizione verso un’economia circolare, a basse emissioni di carbonio e più efficiente sotto il profilo delle risorse è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’UE, ma anche per integrare dimensioni equilibrate a livello economico, sociale e di governance.

    2.6.

    La risposta europea all’Agenda 2030 deve infatti rispettare i Trattati e recuperare una visione di lungo termine del concetto di sostenibilità, nella quale crescita economica, coesione sociale e protezione ambientale procedono di pari passo e si sostengono a vicenda.

    2.7.

    Il sistema finanziario può svolgere un ruolo importante per affrontare le sfide in materia di sostenibilità, specialmente per quanto riguarda la capacità di attrarre i fondi necessari a colmare una carenza di investimenti di quasi 180 miliardi l’anno, com’è necessario per conseguire gli obiettivi UE in materia di clima ed energia entro il 2030 (11). A tale proposito, il Comitato condivide l’osservazione del gruppo ad alto livello sulla finanza sostenibile secondo cui la trasformazione dell’economia dell’UE deve avvenire nell’economia reale, incoraggiando una cooperazione stabile tra attori pubblici e privati.

    2.8.

    La transizione verso un’economia sostenibile sarà accompagnata dalle tecnologie e dall’innovazione digitale e dovrebbe proteggere e promuovere valori globali (12), come dichiarato dal Segretario generale delle Nazioni Unite. I rischi giuridici e operativi di blockchain, criptovalute e contratti intelligenti sono in aumento a causa della loro mancanza di regolamentazione e della loro opacità. Per una migliore protezione dei consumatori e degli investitori, nonché per preservare l’integrità dei mercati ed evitare pratiche dannose (evasione fiscale, riciclaggio di capitali o finanziamento del terrorismo), è necessario incentivare la sicurezza e la trasparenza delle reti di innovazione finanziaria (13).

    2.9.

    I progetti collegati agli obiettivi della COP 21 (14) richiedono capitali adeguati, stabili e dedicati, sia finanziari che immateriali (capitali umani e tecnologici e altri tipi di capitali relazionali, compresi i capitali istituzionali).

    2.10.

    Sarà essenziale adeguare le politiche pubbliche, incoraggiare gli attori privati e rafforzare le risorse di bilancio, conferendo all’economia una maggiore trasparenza e una visione a lungo termine.

    2.11.

    Una visione sostenibile richiede una connessione più stretta, più globale e olistica con politiche specifiche, come l’Unione dell’energia, l’agenda digitale e il pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di stimolare investimenti verdi e sociali, sia pubblici che privati.

    2.12.

    Questa visione si trova anche al centro del progetto dell’Unione dei mercati dei capitali dell’UE (UMC), e il CESE condivide il parere secondo il quale sarebbe opportuno combinare in maniera efficace capitali privati, finanziamenti del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) e altri fondi UE, per reindirizzare gli investimenti verso le imprese che presentano esternalità sociali e ambientali positive.

    2.13.

    È tempo di agire! L’Europa è all’avanguardia nel settore della sostenibilità da ventotto anni, ma non è certamente sola.

    3.   Una finanza per un mondo più sostenibile

    3.1.

    Dobbiamo far fronte sempre più spesso alle conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici e dell’esaurimento delle risorse, eventi che aggravano spesso i fenomeni di esclusione sociale o di ineguaglianza

    3.2.

    L’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea stabilisce che essa favorisce una crescita sostenibile, rispettosa dell’ambiente. L’urgenza climatica è ormai assurta al rango di priorità assoluta, anche per il CESE, e si impone come un quadro globale per l’azione dei poteri pubblici, ma anche per gli operatori economici, i lavoratori e i cittadini. Di conseguenza, occorre organizzare e, soprattutto, finanziare una vasta transizione economica, sociale e ambientale.

    3.3.

    Le suddette sfide devono essere affrontate in modo armonioso, attraverso uno sforzo congiunto da parte di tutti. Il settore finanziario deve svolgere un ruolo importante nel convogliare i fondi, i risparmi e gli investimenti dei cittadini, dei risparmiatori e degli investitori nell’economia. In fin dei conti, è nell’economia che avrà luogo la transizione vera e propria, e il ruolo delle imprese è pertanto essenziale e indispensabile. Anche le autorità dovranno assumersi le proprie responsabilità al riguardo.

    3.4.

    L’Europa sarà in grado di prendere una posizione forte solo se vi sarà il massimo consenso sul piano. Gli Stati membri dovrebbero coalizzarsi e unire le forze. Gli approcci e gli interessi individuali dovrebbero cedere il passo a un progetto comune per il futuro, il quale, al tempo stesso, dovrebbe salvaguardare l’avvenire delle prossime generazioni. In effetti, la risposta europea all’Agenda 2030 richiede una visione a lungo termine della sostenibilità e obiettivi chiari, nel cui ambito la crescita economica, la coesione sociale e la protezione dell’ambiente procedano di pari passo e si sostengano a vicenda.

    3.5.

    Un approccio alla crescita sostenibile basato su una visione a lungo termine dovrebbe essere accompagnato da: politiche pubbliche che valutino adeguatamente le esternalità negative e le opzioni di investimento sostenibili e non sostenibili; una migliore prevedibilità di una politica industriale più efficacemente integrata all’interno delle catene globali del valore, in tutti gli Stati membri; un’analisi approfondita, seguita da un processo politico adeguato che la Commissione e gli Stati membri devono sostenere.

    3.6.

    Il CESE sottolinea che una crescita sostenibile dovrebbe fare riferimento alle dimensioni ambientale, economica, sociale e di governance, in un approccio equilibrato, globale e generale, in linea con tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, stabilendo condizioni trasversali minime insostituibili. Tale soglia minima inderogabile è fissata dalle convenzioni internazionali sui diritti delle categorie di popolazione vulnerabili (donne e ragazze, minori, rifugiati e lavoratori migranti, disabili, ecc.) (15), e applicata nel rispetto delle regole di buona governance di bilancio.

    3.7.

    Tenuto conto dei numerosi dati che confermano il desiderio dei cittadini europei di vedere i loro risparmi e investimenti collegati a obiettivi sociali e ambientali, risulta opportuno dotare i cittadini di maggiori poteri e coinvolgerli nelle tematiche relative alla finanza sostenibile.

    3.8.

    A tal fine, il sistema finanziario dovrebbe, in fin dei conti, tendere maggiormente ad essere trasparente, fattuale e comprensibile per i cittadini dell’UE. È infatti essenziale migliorare l’accesso alle informazioni sulla prestazione delle imprese in termini di sostenibilità e promuovere l’alfabetizzazione finanziaria (una comprensione più approfondita del ruolo monetario).

    4.   Riorientare i flussi di capitali verso un’economia più sostenibile

    4.1.

    Da quando è stato istituito il FEIS sono stati mobilitati investimenti sia pubblici che privati in progetti dell’UE di importanza strategica. Tale fondo inoltre è stato gestito conformemente all’elenco di progetti della Banca europea per gli investimenti (BEI) (investimenti nel settore dell’efficienza ambientale, energetica e delle risorse, dell’acqua, del digitale, dei trasporti, ecc.).

    4.2.

    La copertura dei fondi, oltre a quelli provenienti dal FEIS, deve invece coinvolgere maggiormente altri settori, specialmente quelli incentrati sulle istituzioni e infrastrutture sociali che valorizzano i capitali immateriali di giovani, donne e altre categorie sociali escluse o vulnerabili.

    4.3.

    Il risparmio endogeno costituisce un fattore indispensabile di una solida crescita economica, che presuppone il finanziamento di progetti sostenibili delle PMI con il sostegno delle banche locali.

    4.4.

    A parere del CESE, i finanziamenti del FEIS dovrebbero essere aumentati con capitali provenienti da banche pubbliche e agenzie finanziarie degli Stati membri dell’UE, che dovrebbero agire come una rete, con il compito di elaborare congiuntamente una prospettiva a lungo termine più strategica e inclusiva, basandosi su una definizione comune di quel che effettivamente significa il termine sostenibile e delineando una tabella di marcia per la decarbonizzazione delle imprese.

    4.5.

    Al tempo stesso, il CESE invita la Banca centrale europea (BCE) a prendere in esame la fattibilità di un tasso di interesse verde e sociale volto ad incoraggiare investimenti e prestiti sostenibili, ed è d’accordo con il Parlamento europeo sulla necessità che le sue linee guida destinate a orientare i suoi programmi di acquisto tengano espressamente conto dell’accordo di Parigi e degli obiettivi ESG.

    4.6.   Un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili

    4.6.1.

    I tradizionali metodi di calcolo e di valutazione d’impatto devono essere riesaminati. Occorre ridefinire indicatori quantitativi e qualitativi più attendibili, conciliando i valori prioritari economici e ambientali con quelli della società e della sopravvivenza dell’umanità.

    4.1.2.

    4.6.2. Il CESE concorda con la Commissione sull’urgenza di attivare la prima fase di elaborazione di una solida ma dinamica tassonomia della sostenibilità, che garantisca la coerenza con il mercato e fornisca orientamenti chiari su che cosa sia da considerare ecologico, sociale e conforme alla buona governance sulla base di un approccio olistico.

    4.6.3.

    L’asse portante di questo processo è l’istituzione di un gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile, che dovrà essere altamente qualificato e dotato di competenze specifiche in settori industriali strategici per elaborare una tassonomia ecologica e sociale solida e affidabile.

    4.6.4.

    Il mandato del gruppo di esperti dovrebbe iniziare con obiettivi chiari in termini di contenuti e di tempi, cominciando con l’accorpare la nuova tassonomia e le altre classificazioni internazionali esistenti (attività economiche, occupazioni, studi, ecc.), al fine di garantire una più stretta conformità ai criteri e ai riferimenti delle Nazioni Unite.

    4.6.5.

    La tassonomia europea dovrebbe articolarsi in tre livelli:

    una norma minima in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030, con l’accordo di Parigi e con il principio del «non nuocere» sulla base dell’analisi dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG);

    un livello intermedio che identifica le attività che esercitano un «impatto positivo» verificabile, secondo la definizione dell’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative = Iniziativa finanziaria del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente);

    un livello che comprende le attività in grado di accelerare la trasformazione positiva e il sostegno per affrontare le sfide in campo ecologico, economico e sociale, in conformità con le esigenze di diversi soggetti interessati che prenderanno come riferimento questa tassonomia europea.

    4.6.6.

    Vi è urgente necessità di classificare i vari tipi di profitti derivanti da investimenti che possono essere attribuiti all’introduzione del fattore di sostenibilità (tassonomia). I criteri positivi dovrebbero infatti essere integrati da criteri relativi agli effetti dannosi per l’ambiente (16), che consentirebbero di determinare le attività non sostenibili.

    4.6.7.

    La nuova classificazione dovrebbe essere collegata alla strategia e al piano di investimenti dell’UE per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Essa dovrebbe includere le attività finanziarie a favore della riduzione delle emissioni nei settori del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) (17) e in quelli del regolamento sulla condivisione degli sforzi (18).

    4.7.   Norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili

    4.7.1.

    Agevolare e rendere più sicuro l’accesso degli investitori è fondamentale per l’espansione dei mercati finanziari sostenibili. Le norme europee in materia di finanza sostenibile dovrebbero essere attentamente configurate, e dovrebbero essere adottate norme minime in materia di investimenti socialmente responsabili (SRI).

    4.7.2.

    A tal fine, si inizierà introducendo una norma ufficiale europea per le obbligazioni verdi, e prendendo in considerazione un marchio o un certificato UE per le obbligazioni verdi, soggetto all’obbligo di controllo esterno, per garantire investimenti con un impatto positivo. Nell’ambito del Piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori : prodotti migliori, maggiore scelta (19), il CESE raccomanda che la Commissione definisca prodotti più facilmente comparabili e completamente trasparenti, semplici e con caratteristiche simili.

    4.7.3.

    Ciò permette di offrire «prodotti di punta sostenibili paneuropei» e di fornire strumenti adeguati, indipendenti e obbligatoriamente certificati che consentano il raffronto (20) tra differenti prodotti finanziari sostenibili nelle varie giurisdizioni dell’Unione europea.

    4.7.4.

    La configurazione dei «prodotti pensionistici individuali paneuropei» (PEPP(21), secondo quanto stabilito nella proposta legislativa adottata dalla Commissione il 29 giugno 2017, richiederebbe agli enti pensionistici di dichiarare pubblicamente se e come essi tengono conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei loro sistemi di gestione dei rischi, ma non richiede loro di prendere in considerazione tali fattori nelle loro politiche di investimento. Prevedere un tale obbligo contribuirebbe ad ampliare il ricorso ai suddetti fattori come una delle soluzioni disponibili in materia di sostenibilità.

    4.7.5.

    Il CESE invita gli Stati membri a includere, al momento opportuno, questo obbligo in tutti i prodotti legati alle pensioni. Questo contribuirebbe ad estenderne l’utilizzo come una delle soluzioni al problema della sostenibilità dell’attuale sistema pensionistico per ripartizione.

    4.8.   Promuovere gli investimenti in progetti sostenibili

    4.8.1.

    Secondo gli obiettivi strategici della nuova politica industriale dell’UE, il riorientamento dell’allocazione dei capitali verso investimenti a lungo termine dovrebbe andare di pari passo con gli aiuti alla crescita delle PMI, il sostegno delle regioni meno sviluppate, il miglioramento delle infrastrutture, il rafforzamento delle capacità dei cittadini tramite l’istruzione e la formazione.

    4.8.2.

    Per completare gli investimenti in infrastrutture sostenibili, c’è bisogno di una più ampia politica macroprudenziale che tenga conto degli effetti fisici (crescente esposizione ai rischi legati ai cambiamenti climatici), in conformità della direttiva Solvibilità II. Ad esempio, i codici di costruzione che minimizzano l’impatto delle catastrofi naturali dovrebbero obbligare le compagnie assicurative a ricalibrare la gestione dei rischi conformemente ai nuovi principi in materia di assicurazione sostenibile.

    4.8.3.

    Il CESE sostiene il rafforzamento del FEIS 2.0 e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. Per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, accoglie con favore la creazione di InvestEU, che dovrebbe coinvolgere più capitali privati e poter accedere al mercato delle obbligazioni, dei fondi assicurativi e dei fondi pensionistici.

    4.8.4.

    Occorrerebbe reperire altro capitale privato per incoraggiare e sostenere le imprese, in particolare le PMI, nei loro investimenti nell’innovazione e nelle attività di ricerca e sviluppo.

    4.8.5.

    Infine, il CESE raccomanda una migliore identificazione dei luoghi in cui le iniziative pubbliche e private esistenti realizzano il maggior numero di infrastrutture sostenibili e resilienti, in modo da riprodurre tali iniziative sia nell’UE che nei paesi partner, secondo soluzioni in scala.

    4.9.   Considerazioni relative alla sostenibilità nella consulenza finanziaria

    4.9.1.

    Come dichiarato nel suo parere sul tema Obblighi in materia di sostenibilità per gli investitori istituzionali e i gestori di attività (22), il CESE è favorevole alla modifica della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), al fine di garantire che sia necessario valutare in che modo le preferenze degli investitori in materia di sostenibilità possano esservi incluse. In questo modo i promotori potrebbero formulare opportune raccomandazioni sui prodotti finanziari, fornendo informazioni chiare circa i potenziali rischi e vantaggi associati ai diversi fattori di sostenibilità.

    4.9.2.

    Il CESE concorda sull’opportunità che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) inserisca disposizioni in materia di preferenze sulla sostenibilità nei suoi orientamenti sulla valutazione dell’adeguatezza.

    4.10.   Indici di riferimento in materia di sostenibilità

    4.10.1.

    La definizione di una metodologia comune per misurare le prestazioni non finanziarie di un investimento sostenibile è un obiettivo ottimale. Nel frattempo, il CESE accoglie con favore gli atti normativi tesi ad armonizzare gli indici di riferimento, compresi gli emittenti a basso contenuto di carbonio, una prima tappa che va estesa anche ad altri parametri di sostenibilità.

    4.10.2.

    Il CESE invita pertanto la Commissione a rivolgere la propria attenzione anche all’ambito sociale, grazie al lavoro del gruppo di esperti tecnici che sarà incaricato di consultare tutte le parti interessate e di pubblicare una relazione sulla progettazione e la metodologia dell’indice di riferimento in materia di carbonio.

    5.   Integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi

    La sostenibilità riguarda l’insieme dei rischi associati alla generazione di ricchezza e non può ignorare l’impatto dell’estrazione, acquisizione e deterioramento delle risorse.

    5.1.   La sostenibilità nella ricerca di mercato e i rating di credito

    5.1.1.

    Il CESE ribadisce che le agenzie di rating devono essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi, al fine di garantire l’indipendenza dei fornitori di ricerche e punteggi. Inoltre, deve essere garantita, caso per caso, una giustificazione trasparente e tempestiva della metodologia utilizzata da questi soggetti.

    5.1.2.

    Le agenzie di rating esistenti non tengono sufficientemente conto dell’influenza degli effetti dirompenti delle tendenze ambientali, sociali e di governance sulla futura affidabilità creditizia degli emittenti. Il CESE raccomanda chiarezza nelle norme e nell’attività di vigilanza dell’UE per quanto riguarda l’inclusione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nei rating per tutte le agenzie di rating del credito che operano nell’UE. Sollecita inoltre l’istituzione di una procedura di accreditamento per un «marchio della finanza verde» da parte di agenti certificati dall’ESMA.

    5.1.3.

    Va inoltre valutata la possibilità di un accreditamento dei vari soggetti finanziari (banche, gestori di fondi, ecc.) in modo da vincolarli maggiormente e da evitare la tendenza a utilizzare i prodotti sostenibili a fini di greenwashing (ecologismo di facciata).

    5.1.4.

    Infine, il CESE propone di studiare la creazione di rating sovrani ecologici. Fornire un chiaro rating ecologico accanto al rating di un paese permetterebbe anche di stimolare i paesi a migliorare costantemente le loro prestazioni, e nel contempo potrebbe costituire un incentivo per attirare gli investimenti stranieri.

    5.2.   Obblighi in materia di sostenibilità per gli investitori istituzionali e i gestori di attività (obbligo fiduciario)

    5.2.1.

    Le autorità di vigilanza dell’Unione europea devono garantire il rigoroso rispetto delle funzioni dei servizi di intermediazione finanziaria.

    5.2.2.

    Ciò richiede un approccio più olistico di quello previsto nel piano d’azione della Commissione, che dia priorità alle relazioni in ambito educativo, fattoriale, di genere, geografico, razziale o etnico, religioso, culturale o in altri ambiti della diversità.

    5.2.3.

    Come elemento fondamentale degli obblighi giuridici, gli investitori dovrebbero impegnarsi proattivamente a comprendere gli interessi non finanziari dei clienti, anche fornendo informazioni chiare circa i potenziali rischi e vantaggi finanziari associati ai fattori ESG (ambientali, sociali e di governance).

    5.2.4.

    Autorità di regolamentazione, investitori, gestori di attivi, dipendenti del settore finanziario e promotori devono agire nel migliore interesse del beneficiario (ad esempio futuri pensionati) o del cliente (investitori al dettaglio o istituzionali). Tutte le attività negli organi di governance e di voto devono essere orientate verso la protezione del valore sostenibile delle attività di investimento, nel rispetto degli obblighi fiduciari. I suddetti soggetti devono inoltre riferire su come utilizzano i diritti di voto in qualità di detentori di attività dei fondi.

    5.2.5.

    Chiarendo gli obblighi degli investitori in relazione ai fattori di sostenibilità, l’UE rafforzerà gli investimenti a lungo termine (la finanza sostenibile è collegata in modo assiomatico a una visione a lungo termine).

    5.3.   Requisiti prudenziali per le banche e le imprese di assicurazione

    5.3.1.

    Il CESE, in un recente parere, sottolinea «il potenziale ruolo che le banche possono svolgere […] attraverso le loro funzioni di intermediazione fra il risparmio consapevole e gli SRI». Il Comitato raccomanda di applicare ai requisiti patrimoniali per le banche un trattamento più favorevole per gli investimenti nell’economia verde e per le operazioni non complesse di prestito inclusivo a lungo termine, per esempio mutui ipotecari, riguardanti soprattutto l’efficienza energetica, l’installazione di pannelli solari, ecc., e di considerare l’applicazione di maggiorazioni in termini di requisiti patrimoniali per gli investimenti in attivi dannosi per l’ambiente allo scopo di incentivare una transizione positiva verso attività sostenibili. Eventualmente si dovrebbero prendere in considerazione soluzioni alternative che vadano direttamente a beneficio dei mutuatari finali e degli investitori, come ad esempio incentivi fiscali. Il meccanismo di vigilanza unico (SSM) dovrebbe esercitare una vigilanza specifica in questo ambito (23).

    5.3.2.

    Tuttavia, nel calcolo delle attività ponderate per il rischio (RWA), i modelli aggiornati di rating bancario devono sempre riflettere il più attuale livello di rischio associato a queste attività sostenibili, mantenendo un livello elevato di protezione dei consumatori.

    5.3.3.

    In considerazione di ciò, è necessario definire più precisamente i perimetri del cosiddetto «fattore di sostegno ecologico», garantendo elementi di prova empirici completi e rigorosi a partire da una definizione chiara e precisa di cosa si intende per «investimenti ecologici». La ricerca e l’innovazione responsabili (RRI), nel quadro di Orizzonte 2020 e del futuro programma Orizzonte Europa, potrebbero rappresentare un ottimo canale per ottenere risultati scientifici.

    5.3.4.

    In sintesi, al fine di preservare la resilienza e la stabilità finanziaria, questo nuovo scenario richiede una solida combinazione di gestione dei rischi finanziari, tenendo conto dell’impatto dei fattori ESG sul rendimento finanziario e adattando opportunamente le norme in un processo dinamico. Come dichiarato nella risoluzione del Parlamento europeo sulla finanza sostenibile (24), la Commissione dovrebbe promuovere l’inclusione dei rischi per la sostenibilità nel quadro di Basilea IV.

    6.   Promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine

    6.1.1

    6.1.1. La finanza sostenibile impone di creare un quadro di incentivi che riorienti i flussi di capitali verso gli investimenti necessari, assicurando un’equa transizione ambientale e sociale per l’Europa, nella quale la sua posizione di leader quanto a solidità di valori conferisca alle imprese europee un vantaggio competitivo.

    6.2.   Comunicazione e contabilità

    6.2.1.

    Il CESE osserva che la direttiva UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è stata recepita con un basso livello di ambizione e una metodologia non omogenea, e ha interessato solo le grandi società, contribuendo quindi in misura estremamente ridotta alla realizzazione di investimenti sostenibili equi e globali in Europa.

    6.2.2.

    La sostenibilità comporta una serie di nuove preoccupazioni e sfide quando si tratta di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, come la trasformazione digitale, i nuovi criteri di misurazione, la standardizzazione, gli obblighi vincolanti, i nuovi modelli economici sostenibili, ecc. In effetti, le tassonomie e le metodologie di comunicazione delle informazioni dovrebbero essere il più possibile standardizzate e le norme dovrebbero essere adattate per ottenere informazioni di carattere non finanziario in maggiore quantità e di migliore qualità. Tale misura offrirebbe alle autorità di regolamentazione e di vigilanza dei mercati una migliore visione delle tendenze globali e conseguentemente una migliore capacità di agire tenendone conto. La fase attuale, che è denominata «controllo dell’adeguatezza», terrà conto di considerazioni in linea con le osservazioni dell’unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima del Consiglio per la stabilità finanziaria, dopo lo svolgimento della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione.

    6.2.3.

    Per quanto riguarda le piattaforme di crowdfunding (finanziamento collettivo), la «scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento» dovrebbe comprendere anche i principali rischi e benefici immateriali ma rilevanti sotto il profilo finanziario, da una prospettiva contabile (25), connessi al finanziamento di un progetto di crowdfunding.

    6.2.4.

    Il CESE sostiene inoltre la risoluzione del Parlamento europeo sui principii internazionali d’informativa finanziaria (IFRS 9) (26) e chiede con urgenza una valutazione d’impatto degli IFRS sugli investimenti sostenibili.

    6.2.5.

    Il CESE accoglie con favore l’obbligo per il Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) di valutare l’impatto di IFRS nuovi o riveduti sugli investimenti sostenibili e di prendere in esame eventuali trattamenti contabili alternativi.

    6.2.6.

    Il CESE propone inoltre alla Commissione di invitare l’ESMA a:

    valutare le attuali pratiche nel mercato del rating del credito, analizzando in che misura si tenga conto delle considerazioni ESG (ambientali, sociali e di governance);

    includere informazioni sulla sostenibilità ambientale e sociale nelle sue linee guida sulle informazioni che dovranno essere comunicate dalle agenzie di rating del credito e prendere in considerazione, se del caso, ulteriori misure.

    6.3.   Governo societario e visione eccessivamente a breve termine del mercato dei capitali

    6.3.1.

    Sono molti gli investitori che vorrebbero sapere se una società utilizza metodi contabili accurati e trasparenti e se gli azionisti ordinari hanno diritto di voto in merito a questioni importanti. Vorrebbero inoltre che le imprese evitassero conflitti di interesse nella scelta dei membri del consiglio di amministrazione, delle agenzie di rating e dei revisori dei conti.

    6.3.2.

    È giunto il momento di prendere seriamente in considerazione non solo i fattori E (ambientale) ed S (sociale) (norme, marchi, fattore di sostegno ecologico e sociale per i requisiti prudenziali, indici di riferimento in materia di sostenibilità), ma anche il fattore G (governance societaria), escludendo da tutti i benefici ed eliminando dalle classifiche di sostenibilità le imprese che evitano di comunicare in maniera trasparente su aspetti fondamentali, quali la governance di bilancio, i diritti umani, la corruzione, il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

    7.   Attuazione del piano d’azione

    7.1.

    Il CESE chiede un allineamento dell’insieme delle istituzioni, agenzie e meccanismi europei coinvolti, modificandone, se del caso, i rispettivi mandati per adeguarli al calendario di attuazione del piano d’azione.

    7.2.

    L’incertezza riguardo al futuro e la mancanza di comunicazione dei rischi a lungo termine sono importanti limitazioni per l’orizzonte temporale di un’analisi (le stime infatti raramente coprono periodi superiori ai cinque anni).

    7.3.

    Le autorità di vigilanza europee dovrebbero altresì svolgere un ruolo significativo nel monitorare la sostenibilità. Per adottare una metodologia comune a livello UE per le analisi degli scenari rilevanti, si dovrebbe esplorare la possibilità di considerare i fattori di rischio ESG (ambientali, sociali e di governance) in una prospettiva a più lungo termine, fattori che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) potrebbe progressivamente integrare nelle sue prove di stress.

    7.4.

    Infine, l’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) dovrebbe disciplinare e promuovere l’osservanza delle norme internazionali per la regolamentazione e la vigilanza in materia di finanza sostenibile (27), al fine di conferire una coerenza globale alla nuova architettura della sostenibilità.

    Bruxelles, 17 ottobre 2018

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  Cfr. il piano d’azione: Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile [COM(2018)97 fina], capitolo 6 — Prossime tappe.

    (2)  Cfr. il progetto di tassonomia della BEI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report-annex-3_en.pdf

    (3)  Un quadro di rilevanza analizza i fattori più pertinenti per i risultati finanziari delle imprese, compresi i fattori di sostenibilità rilevanti dal punto di vista finanziario.

    (4)  Le obbligazioni garantite sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da un aggregato di attività segregato sul quale i possessori delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati. Cfr. le nuove proposte di regolamento COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD) e COM(2018) 94 final — 2018/043 (COD)

    (5)  Il quadro di Basilea è un accordo internazionale in materia di regolamentazione che introduce una serie di riforme volte a migliorare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi nel settore bancario. Tutte le norme emanate dal Comitato di Basilea sono requisiti minimi che si applicano alle banche che operano a livello internazionale: di conseguenza inserire in questo quadro anche una serie di disposizioni sulla sostenibilità contribuirà a far avanzare il settore a livello mondiale nella stessa direzione. https://www.bis.org/bcbs/basel3.html

    (6)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.078.01.0011.01.ITA

    (7)  Per la posizione complessiva del CESE, cfr. il parere ECO/460 sul QFP dopo il 2020, (GU C 440 del 6.12.2018, pag. 106).

    (8)  Secondo le proposte della Commissione europea, nel periodo 2021-2027 almeno il 25 % della spesa dell’UE dovrebbe contribuire agli obiettivi climatici (nel periodo 2014-2020 la soglia è fissata al 20 %).

    (9)  https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-signals/pdf/Sustainable_Signals_Whitepaper.pdf

    (10)  Cfr. la relazione IOSCO/OECD The Application of Behavioural Insights to Financial Literacy and Investor Education Programmes and Initiatives

    (11)  Cfr. supra, piano d’azione, Introduzione generale, punto 1.1.

    (12)  Lo scopo consiste nel definire in che modo il sistema delle Nazioni Unite sosterrà l’utilizzo di queste tecnologie per accelerare la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per favorire la conformità di dette tecnologie ai valori sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalle norme e standard del diritto internazionale. http://www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies.pdf

    (13)  Cfr. il parere del CESE in merito al piano d’azione della Commissione europea per le tecnologie finanziarie (Fin Tech), (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 61).

    (14)  COP 21: Conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici (2015).

    (15)  Cfr., in particolare, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e le norme dell’OIL in materia di lavoro.

    (16)  Cfr. OCSE, Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence («Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sugli approcci comuni ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale»).

    (17)  Elencati nell’allegato 1 alla direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29.

    (18)  Regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013.

    (19)  Cfr. al riguardo il parere del CESE sui servizi finanziari per i consumatori, (GU C 434 del 15.12.2017, pag. 51).

    (20)  In base ai Principi fondamentali per gli strumenti di confronto.

    (21)  Gli attivi dei regimi pensionistici privati e a capitalizzazione hanno superato i 38 000 miliardi di USD nell’area dell’OCSE alla fine del 2016.

    (22)  Cfr. il parere ECO/466 sul tema Obblighi in materia di sostenibilità per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, punto 3.8, (cfr. pag. 97 della presente Gazzetta Ufficiale).

    (23)  Cfr. al riguardo il parere del CESE sui servizi finanziari per i consumatori, (GU C 237 del 15.12.2017, pag. 46).

    (24)  http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180529IPR04517/meps-back-resolution-on-sustainable-finance

    (25)  Le voci o elementi dei conti finanziari (dei bilanci) sono rilevanti se possono influenzare le decisioni economiche degli utenti. Il concetto di rilevanza è un principio contabile universalmente accettato, le aziende che comunicano informazioni o rendicontazioni devono divulgare tutti gli elementi di questo tipo. https://www.business-case-analysis.com/materiality-concept.html

    (26)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0381+0+DOC+XML+V0//IT.

    (27)  Cfr. Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation


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