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Document 52017XG0811(01)
Notice for the attention of the persons and entities subject to the restrictive measures provided for in Council Decision (CFSP) 2016/849, as implemented by Council Implementing Decision (CFSP) 2017/1459, concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU C 264 del 11.8.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264/1 |
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2017/C 264/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio (2), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso con risoluzione 2371 (2017) di includerLa/includere la Sua società nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti il loro inserimento nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations – Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
STATI UNITI D’AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire le persone e le entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di detto allegato.
Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (3), al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C - Questioni orizzontali |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 38.
(3) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.