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Document 52017XG0322(01)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), Ala militare di Hezbollah («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing» alias «Hizb Allah Military Wing», incluso il «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che ad esso fanno riferimento, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)], «FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP)», «FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — COMANDO GENERALE (alias Comando generale dell’FPLP)», «FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») — persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco riportato nell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio del 27 gennaio 2017]

GU C 89 del 22.3.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/16


Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), Ala militare di Hezbollah («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing» alias «Hizb Allah Military Wing», incluso il «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che ad esso fanno riferimento, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)], «FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP)», «FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — COMANDO GENERALE (alias Comando generale dell’FPLP)», «FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») — persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco riportato nell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[cfr. l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio del 27 gennaio 2017]

(2017/C 89/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona, dei gruppi e delle entità summenzionati, che figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio (1).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alla persona, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alla persona, ai gruppi e alle entità summenzionati elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.

La persona, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni aggiornate del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del: gruppo PC 931 designazioni)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 27 marzo 2017.

La persona, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (3). Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 12 aprile 2017.

Si attira l’attenzione della persona, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).


(1)  GU L 23 del 28.1.2017, pag. 3.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


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