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Document 52017PC0668

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone, le restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli, le sovvenzioni alla pesca, la regolamentazione interna nel settore dei servizi e le PMI e la trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci

COM/2017/0668 final - 2017/0301 (NLE)

Bruxelles, 16.11.2017

COM(2017) 668 final

2017/0301(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone, le restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli, le sovvenzioni alla pesca, la regolamentazione interna nel settore dei servizi e le PMI e la trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'11a conferenza ministeriale (MC11) dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC") in riferimento alla prevista adozione di una serie di decisioni relative all'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA). La proposta riguarda: lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi nel settore agricolo, anche per il cotone, le restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli, le sovvenzioni alla pesca, la regolamentazione interna nel settore dei servizi e le PMI e la trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC")

L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995. L'Unione europea 1 e tutti i 28 Stati membri dell'UE sono parti dell'accordo.

2.2.La conferenza ministeriale dell'OMC

La conferenza ministeriale è il più alto organo decisionale dell'OMC e si riunisce almeno una volta ogni due anni. La prossima riunione della conferenza ministeriale si terrà a Buenos Aires, Argentina, dal 10 al 13 dicembre 2017.

2.3.Gli atti previsti della conferenza ministeriale dell'OMC

L'MC11 può adottare decisioni aventi effetti giuridici relative a: 1) lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare; 2) il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone; 3) le restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli; 4) le sovvenzioni alla pesca; 5) la regolamentazione interna nel settore dei servizi; e 6) le PMI e la trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci (di seguito "gli atti previsti").

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'Unione di aderire, in sede di MC11, ad un eventuale consenso sull'adozione di decisioni aventi effetti giuridici in relazione alle questioni di cui sopra.

Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso, la posizione dell'UE all'MC11 deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE 2 .

La proposta attuale riguarda le questioni sulle quali possono essere adottate decisioni:

·Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare: i negoziati mirano a concordare una "soluzione permanente" che soddisfi l'obiettivo di cui alla decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), come interpretato dalla successiva decisione del Consiglio generale del 27 novembre 2014 (WT/L/939) e dalla decisione ministeriale del 19 dicembre 2015 (WT/MIN(15)/44-WT/L/979). Una tale decisione potrebbe essere simile all'attuale soluzione provvisoria di Bali, con o senza condizioni supplementari e con o senza un ambito di applicazione esteso (per includere anche programmi successivi "post-Bali").

·Sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone: i negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). Al fine di imprimere slancio al processo l'UE, unitamente a Brasile, Colombia, Perù e Uruguay, ha presentato una proposta (JOB/AG/99) sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi (compreso il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi per il cotone nonché lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare). L'UE dovrebbe sostenere una soluzione che può essere raggiunta in sede di MC11 sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone.

·Restrizioni all'esportazione: i negoziati sul rafforzamento delle disposizioni in materia di divieti e restrizioni all'esportazione di cui all'articolo 12.1 dell'accordo sull'agricoltura sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e fanno parte dei negoziati dell'agenda di Doha per lo sviluppo. Data l'importanza della questione per il processo di riforma agricola e per progredire verso un sistema di scambi di prodotti agricoli equo e orientato verso il mercato, l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione in materia di restrizioni all'esportazione, nella misura in cui essa sia raggiunta.

·Sovvenzioni alla pesca: i negoziati sulle sovvenzioni alla pesca sono parte dell'agenda di Doha per lo sviluppo e l'eliminazione di alcune sovvenzioni alla pesca è prevista nel sesto traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'ONU ("SDG 14.6") concordato dai capi di Stato nel 2015. L'Unione europea ha presentato all'OMC una proposta su tale questione (TN/RL/GEN/181/Rev.1). I negoziati sono in corso e l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione in questo settore, nella misura in cui sia raggiunta.

·Regolamentazione interna: i negoziati sulla regolamentazione interna nel settore dei servizi sono previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). Negli ultimi mesi sono proseguiti i lavori sulla regolamentazione interna ed è stato proposto un testo consolidato per i negoziati sostenuto da circa 50 membri dell'OMC (compresa l'UE). Le disposizioni proposte in materia di regolamentazione interna si limitano esclusivamente alle prescrizioni e alle procedure riguardanti le qualifiche e la concessione di licenze, nonché le norme tecniche, e dovrebbero applicarsi ai settori in cui sono stati assunti impegni in materia di accesso al mercato nel quadro del GATS. I negoziati sono in corso e l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione in questo settore, nella misura in cui sia raggiunta.

·PMI e trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci: il mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo prevedeva negoziati sull'accesso al mercato per i prodotti non agricoli, compresi gli ostacoli non tariffari. Nel 2017 l'UE ha presentato all'OMC una proposta sugli ostacoli non tariffari riguardante una "decisione ministeriale sull'agevolazione degli scambi per le PMI: trasparenza delle misure di regolamentazione per gli scambi di merci" (TN/MA/W/144/Rev.3, sostenuta da Australia, Hong Kong, Taiwan, Singapore e Giappone). L'UE proponeva di agevolare l'accesso delle PMI al commercio internazionale migliorando la trasparenza (con la notifica dei testi definitivi all'OMC e la creazione di un archivio pubblico) nonché le buone pratiche in materia di regolamentazione (con la consultazione pubblica delle parti interessate sulle nuove misure, con un campo di applicazione limitato alle misure TBT e SPS). I negoziati sono in corso e l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione in questo settore, nella misura in cui sia raggiunta.

Dal momento che i negoziati riguardo a tutti gli elementi del possibile pacchetto di Buenos Aires sono ancora in corso, la Commissione si aspetta che il Consiglio prenda la sua decisione sulla posizione dell'UE basandosi sui risultati di tali negoziati non appena la situazione circa i testi pertinenti diventerà sufficientemente chiara, se possibile nel corso della stessa conferenza ministeriale.

L'iniziativa è pienamente coerente con le disposizioni vigenti. Decisioni analoghe erano state preparate per precedenti conferenze ministeriali dell'OMC, tra cui da ultimo la 10a conferenza ministeriale dell'OMC nel 2015.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La conferenza ministeriale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC, e conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.

Gli atti previsti di cui sopra sono atti aventi effetti giuridici, in quanto possono incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune, poiché le previste possibili decisioni sulle questioni dell'agenda di Doha per lo sviluppo ne fanno parte.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione degli atti previsti

Gli atti della conferenza ministeriale dell'OMC integreranno l'accordo dell'OMC e devono pertanto essere pubblicati, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2017/0301 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone, le restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli, le sovvenzioni alla pesca, la regolamentazione interna nel settore dei servizi e le PMI e la trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 3 l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC") può adottare decisioni per consenso.

(3)Nell'11a riunione del 10-13 dicembre la conferenza ministeriale dell'OMC può adottare decisioni relative allo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, al sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone; alle restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli; alle sovvenzioni alla pesca, alla regolamentazione interna nel settore dei servizi e alle piccole e medie imprese (PMI) e alla trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella conferenza ministeriale dell'OMC, nella misura in cui tali decisioni possono avere effetti giuridici.

(5)L'11a conferenza ministeriale dell'OMC è considerata dai membri dell'OMC come il termine per l'adozione di una soluzione permanente in materia di stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare. Tale obiettivo è stato stabilito nella decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), interpretato e riconfermato con successive decisioni. A tale proposito l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione permanente alla questione dello stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, nella misura in cui essa è raggiunta.

(6)I negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo OMC sull'agricoltura e, unitamente al cotone, fanno parte dell'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA). A tal fine l'UE, unitamente a Brasile, Colombia, Perù e Uruguay, ha presentato una proposta (JOB/AG/99) sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi (compreso il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi per il cotone nonché lo stoccaggio pubblico) nel 2017. Data l'importanza della questione e il fatto che l'Unione sia stata uno dei proponenti, l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione in materia di sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone, nella misura in cui essa è raggiunta.

(7)I negoziati sul rafforzamento delle disposizioni in materia di divieti e restrizioni all'esportazione di cui all'articolo 12.1 dell'accordo sull'agricoltura sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo OMC sull'agricoltura e fanno parte dei negoziati dell'agenda di Doha. Data l'importanza della questione per il processo di riforma agricola e per progredire verso un sistema di scambi di prodotti agricoli equo e orientato verso il mercato, l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione in materia di restrizioni all'esportazione, nella misura in cui essa sia raggiunta.

(8)I negoziati sulle sovvenzioni alla pesca sono parte dell'agenda di Doha per lo sviluppo e l'eliminazione di alcune sovvenzioni alla pesca era considerata prioritaria nel sesto traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'ONU ("SDG 14.6") concordato dai capi di Stato nel 2015. Data l'importanza della questione per gli scambi e lo sviluppo sostenibile e il fatto che l'Unione sia stata uno dei proponenti, l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione, nella misura in cui essa è raggiunta.

(9)I negoziati sulla regolamentazione interna nel settore dei servizi sono previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS) e fanno parte dell'agenda di Doha. Una soluzione potrebbe includere la gestione delle misure, l'indipendenza, la trasparenza, le norme tecniche, l'elaborazione di misure e il trattamento speciale e differenziato. Data la maturità delle discussioni e l'importanza sistemica per raggiungere una decisione su tale questione l'Unione, essendo anche uno dei proponenti, dovrebbe sostenere una soluzione nella misura in cui essa è raggiunta.

(10)I negoziati sull'accesso al mercato per i prodotti non agricoli rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo e comprendono gli ostacoli non tariffari. Nel 2017 l'UE ha presentato all'OMC una proposta di "decisione ministeriale sull'agevolazione degli scambi per le PMI: trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci"(TN/MA/W/144/Rev.3). La presente decisione, nella sua totalità o con un ambito di applicazione più limitato o più ampio, potrebbe essere adottata all'MC11. Data l'importanza della questione e il fatto che l'Unione sia stata uno dei proponenti, l'Unione dovrebbe sostenere una soluzione fondata sulla proposta dell'UE, nella misura in cui essa è raggiunta.

(11)In sede di conferenza ministeriale dell'OMC, l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'11ª sessione della conferenza ministeriale dell'OMC è la seguente:

la posizione dell'Unione in sede di undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio consiste nell'associarsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di adottare decisioni per quanto riguarda lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi, anche per il cotone, le restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli, le sovvenzioni alla pesca, la regolamentazione interna nel settore dei servizi e le PMI e la trasparenza delle misure di regolamentazione degli scambi di merci.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(2) Qualora, contrariamente alle aspettative attuali, il consenso fosse formalizzato in un accordo internazionale che modifica l'accordo OMC oppure in un accordo internazionale multilaterale tra alcuni membri dell'OMC, la Commissione presenterebbe le necessarie proposte a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE successivamente all'adozione dei testi e alla loro apertura per accettazione da parte dell'MC11 o dei membri dell'OMC interessati durante l'MC11.
(3) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
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