EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0457

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino

COM/2017/0457 final - 2017/0211 (NLE)

Bruxelles, 29.8.2017

COM(2017) 457 final

2017/0211(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) relativamente alla prevista adozione della decisione di concedere all'Unione uno statuto speciale in seno all'OIV.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1L'accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino

L'accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino - che ha sostituito l'Ufficio internazionale della vigna e del vino - firmato a Parigi il 3 aprile 2001 (di seguito "l'accordo"), è entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

All'OIV aderiscono 20 Stati membri 1 .

2.2L'OIV

L'OIV è un organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico che opera nel settore della vigna, del vino e degli altri prodotti della viticoltura.

L'OIV contribuisce all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti relative al settore vinicolo, elaborando risoluzioni nelle seguenti materie:

   le condizioni della produzione viticola;

   le pratiche enologiche;

   la definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di immissione sul mercato;

   i metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della viticoltura.

2.3La decisione dell'OIV prevista

Non si tratta di un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

Il 20 ottobre 2017, nel corso della 16a Assemblea generale, l'OIV dovrà adottare una decisione relativa alla concessione all'Unione di uno statuto speciale in seno all'OIV ("l'atto previsto").

Attualmente, l'Unione non gode di alcuno statuto ufficiale nell'ambito dell'OIV e l'obiettivo dell'atto previsto è consolidare e ufficializzare il ruolo dell'Unione in seno a tale organizzazione.

3.POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1Motivi e obiettivi della proposta

Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'OIV colloqui esplorativi finalizzati all'ottenimento da parte dell'Unione dello statuto speciale previsto dall'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV.

Poiché l'Unione non gode attualmente di uno statuto ufficiale in seno all'OIV, i rappresentanti della Commissione sono soltanto invitati a partecipare informalmente alle riunioni delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti, ma non sono autorizzati a partecipare alle riunioni del comitato esecutivo. Talvolta vengono invitati ad assistere, senza poter intervenire, all'assemblea generale, in seno alla quale i membri dell'OIV adottano le risoluzioni. L'Unione non versa alcun contributo all'OIV.

Questa forma limitata di partecipazione non consente alla Commissione di essere pienamente informata sull'elaborazione delle nuove risoluzioni.

Considerato che alcune risoluzioni dell'OIV possono avere effetti giuridici e alla luce delle competenze dell'Unione nella maggior parte dei settori di cui si occupa l'OIV, l'obiettivo dell'atto previsto è consolidare e ufficializzare il ruolo dell'Unione in seno all'OIV.

In effetti, lo statuto speciale permetterebbe alla Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del TUE, di essere pienamente informata circa l'elaborazione delle nuove risoluzioni, di poter coordinare la posizione comune dell'Unione rispetto a dette risoluzioni, d'intervenire - a nome dell'Unione e in veste ufficiale - nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti e di partecipare alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo, garantendo in tal modo l'unità della rappresentanza dell'Unione in seno all'OIV senza pregiudicare il ruolo che gli esperti scientifici degli Stati membri dell'Unione svolgono in tale sede.

Inoltre, il conferimento dello statuto speciale permetterebbe ai rappresentanti dell'Unione di avere accesso - a condizioni di parità rispetto ai membri dell'OIV - a tutti i documenti elaborati dall'OIV. Ciò faciliterà l'elaborazione delle future decisioni che il Consiglio dovrà adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, prima della votazione delle risoluzioni in sede di assemblea generale dell'OIV.

In considerazione di quanto precede, risulta opportuno chiedere all'OIV di concedere all'Unione lo statuto speciale di cui all'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV. Il membro della Commissione responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale avrà facoltà di firmare la corrispondenza a nome della Commissione e sotto la sua responsabilità.

3.2Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Anche se, in quanto tali, le risoluzioni dell'OIV non sono vincolanti a livello dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV possono avere effetti giuridici. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli, il diritto dell'Unione fa riferimento all'OIV nelle seguenti disposizioni:

l'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento OCM, che stabilisce che i metodi di analisi del vino si devono basare sui metodi raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione sulle pratiche enologiche, in base al quale i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli fissati e pubblicati nel Codex enologico internazionale dell'OIV;

l'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM, che stabilisce che la Commissione, quando autorizza tali pratiche, deve tener conto delle pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV;

l'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento OCM, in base al quale i prodotti vitivinicoli importati devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione o in conformità delle pratiche enologiche raccomandate dall'OIV;

l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000, che stabilisce che, qualora non siano previsti metodi d'analisi stabiliti dall'Unione ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili i metodi di analisi riconosciuti dall'OIV.

Considerando che le risoluzioni dell'OIV possono avere effetti giuridici e che l'Unione ha competenza esclusiva in tali settori, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE il Consiglio deve adottare una posizione comune a nome dell'UE prima che tali risoluzioni siano votate in seno all'OIV. Lo statuto speciale dell'UE in seno all'OIV agevolerà l'elaborazione di tale posizione.

3.3Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le risoluzioni dell'OIV possono riguardare anche materie che sono oggetto di disposizioni orizzontali dell'UE, ad esempio le informazioni sugli alimenti destinate ai consumatori e l'uso di additivi nei prodotti alimentari.

È importante che all'UE venga concesso lo statuto speciale in questione, che permetterà ai rappresentanti dell'Unione di avere accesso a tutti i documenti dell'OIV e di individuare quindi le eventuali incoerenze tra le risoluzioni dell'OIV e le normative dell'UE nonché i possibili effetti giuridici di tali risoluzioni.

4.BASE GIURIDICA

4.1.    Base giuridica procedurale

4.1.1    Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo in questione.

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".

4.1.2    Applicazione al caso in questione

L'OIV è un organismo istituito in virtù di un accordo, in particolare dell'accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

Considerando che le risoluzioni dell'OIV possono avere effetti giuridici e che l'Unione ha competenza esclusiva in tali settori, l'atto che si chiede all'OIV di adottare concerne direttamente gli interessi dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.    Base giuridica sostanziale

4.2.1    Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2    Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica agricola comune.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 43 del TFUE.

4.3.    Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 43 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2017/0211 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ("l'accordo") è entrato in vigore il 1º gennaio 2004.

(2)A norma dell'articolo 2 dell'accordo, l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ("OIV") può adottare raccomandazioni relative alle condizioni della produzione viticola, alle pratiche enologiche, alla definizione e/o descrizione dei prodotti, all'etichettatura e alle condizioni di commercializzazione e ai metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della viticoltura.

(3)La normativa dell'Unione in materia di pratiche enologiche tiene conto delle raccomandazioni dell'OIV. I metodi di analisi riconosciuti dall'Unione si basano sulle raccomandazioni dell'OIV. Le specifiche delle sostanze dell'OIV sono direttamente recepite nella legislazione dell'Unione. Anche altre materie trattate dall'OIV rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione.

(4)È nel reciproco interesse dell'OIV e dell'Unione che quest'ultima sia pienamente informata in merito alle discussioni concernenti l'elaborazione delle nuove risoluzioni dell'OIV. Partecipando in modo più attivo ai lavori dell'OIV, l'Unione sarebbe in grado di definire meglio la propria posizione sui progetti di raccomandazioni dell'OIV e di elaborare norme unionali in linea con quelle dell'OIV. Le modalità e la portata della partecipazione dell'Unione all'OIV dovrebbero essere definite chiaramente.

(5)L'Unione europea non beneficia attualmente di uno statuto ufficiale in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(6)A norma dell'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV, un'organizzazione internazionale intergovernativa può richiedere di beneficiare di uno statuto speciale che le permetta di intervenire ai lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti e di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo. Tale articolo stabilisce che, dopo aver ottenuto l'accordo dell'assemblea generale, l'OIV stipuli una convenzione speciale con l'organizzazione interessata, su proposta del comitato esecutivo, e che tale convenzione definisca, nel caso concreto, le condizioni specifiche di collaborazione, compreso l'ammontare del contributo finanziario annuale. Il punto A.5 dell'allegato 3 del regolamento interno prevede inoltre che la decisione di concedere tale statuto sia presa dall'assemblea generale dell'OIV e sia notificata all'organizzazione interessata tramite lettera inviata dal direttore generale dell'OIV.

(7)Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'OIV colloqui esplorativi finalizzati all'ottenimento da parte dell'Unione dello statuto speciale previsto dall'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV 2 . La convenzione speciale di cui all'allegato della presente decisione è il risultato dei colloqui esplorativi. Gli effetti dello statuto speciale dell'Unione in seno all'OIV si limiteranno alle specifiche condizioni ivi definite.

(8)Sebbene non preveda il diritto di voto, lo statuto speciale garantirà un maggiore coinvolgimento dell'Unione nei lavori dell'OIV, senza pregiudicare il ruolo degli Stati membri che sono membri dell'OIV e che è opportuno che mantengano il proprio statuto attuale.

(9)A seguito dei colloqui esplorativi il Consiglio ha autorizzato la Commissione a presentare all'OIV, a nome dell'UE, una lettera in cui si richiede che all'Unione sia concesso lo statuto speciale sulla base della convenzione speciale che figura in allegato alla presente decisione.

(10)Facendo seguito alla lettera, il 20 ottobre 2017, nel corso della 16a Assemblea generale, l'OIV dovrà adottare una decisione relativa alla concessione all'Unione dello statuto speciale in seno all'OIV ("l'atto previsto").

(11)Venti Stati membri aderiscono all'OIV. È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata da tali Stati membri a nome dell'Unione in sede di assemblea generale dell'OIV, in quanto l'atto previsto riguarda il ruolo dell'Unione in seno all'OIV e pertanto concerne direttamente gli interessi dell'Unione.

(12)Dato che alcune risoluzioni dell'OIV possono avere effetti giuridici e considerando le competenze dell'Unione nella maggior parte dei settori disciplinati dall'OIV, gli Stati membri che aderiscono all'OIV dovrebbero sostenere la decisione dell'assemblea generale di concedere lo statuto speciale all'Unione e di stipulare con essa la convenzione speciale che figura in allegato alla presente decisione.

(13)È inteso che la decisione dell'assemblea generale dell'OIV di concedere lo statuto speciale sarà notificata all'UE dal direttore generale dell'OIV tramite una lettera in cui si specifica la data a partire dalla quale entra in vigore lo statuto speciale dell'UE in seno all'OIV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in occasione della 16a Assemblea generale dell'OIV per quanto riguarda la decisione di concedere all'Unione lo statuto speciale, sulla base di una convenzione speciale tra l'OIV e l'Unione, figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'OIV esprimono la posizione di cui all'articolo 1 agendo congiuntamente.



Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Fin Stat/17/MK/aj/

rev13364208

agri.ddg3.g.2(2017)3305536

6.221.2017.1

DATA: 12.06.2017

1.

LINEA DI BILANCIO:

CAPITOLO 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"

05 06 02 Organizzazioni internazionali nel settore agricolo

STANZIAMENTI:

B2017: 180 000 EUR.

2.

TITOLO:
proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino

3.

BASE GIURIDICA: la base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.

OBIETTIVI:

ufficializzare il ruolo dell'UE in seno all'OIV.

5.

INCIDENZA FINANZIARIA

PERIODO DI 12 MESI

(in EUR)

ESERCIZIO IN CORSO 2017

(in EUR)

ESERCIZIO SUCCESSIVO 2018 

(in EUR)

5.0

SPESE A CARICO

-    DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)

-    DEI BILANCI NAZIONALI

-    ALTRE

140 000

   140 000

5.1

ENTRATE

-    RISORSE PROPRIE DELL'UE
(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

-    NAZIONALI

5.0.1

PREVISIONI DI SPESA

5.1.1

PREVISIONI DI ENTRATA

5.2

METODO DI CALCOLO: è prevista una convenzione speciale relativa allo statuto speciale dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). L'OIV prende atto del fatto che, in virtù dello statuto speciale, l'UE dovrà versarle un contributo finanziario annuale.

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SÌ NO

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE?

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

SÌ NO

Il contributo finanziario annuale a favore dell'OIV è specificato nell'allegato della decisione.

(1) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(2) 12434/15 e 12270/15.
Top

Bruxelles, 29.8.2017

COM(2017) 457 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organizzazione internazionale della vigna e del vino


ALLEGATO

Gli Stati membri dell'UE che sono membri dell'OIV sostengono la decisione dell'assemblea generale dell'OIV di concedere all'Unione europea lo statuto speciale sulla base della seguente convenzione speciale stipulata tra l'OIV e l'Unione europea.

Intesa speciale relativa allo statuto speciale dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino

1. SETTORI DI COOPERAZIONE

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e l'Unione europea (UE) perseguono obiettivi comuni nel settore vitivinicolo. Entrambe contribuiscono infatti all'armonizzazione delle pratiche e delle norme, a livello internazionale e su scala europea, allo scopo di agevolare la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. In particolare, l'OIV adotta e pubblica risoluzioni in materia vitivinicola e assiste altre organizzazioni internazionali nelle loro attività di normalizzazione. Fra le attività dell'UE nei settori di cui si occupa l'OIV figurano le norme relative alla definizione, alla produzione e alla commercializzazione dei vini, dei prodotti vinicoli aromatizzati, delle acquaviti, dei succhi di uva e delle uve da tavola.

2. CONDIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI COLLABORAZIONE

L'UE, rappresentata dalla Commissione europea, può intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti dell'OIV. Nel corso di tali riunioni il rappresentante della Commissione illustrerà, ove opportuno, la legislazione unionale vigente nel settore considerato e l'interesse specifico dell'UE per le materie trattate.

Il rappresentante della Commissione europea può assistere alle sessioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo. Su esplicita richiesta e in base al regolamento interno dell'OIV, il rappresentante della Commissione europea può informare questi organismi circa la posizione dell'UE sulle tematiche all'ordine del giorno che rivestono un interesse diretto per l'UE.

La Commissione europea invita regolarmente l'OIV a scambiare informazioni e a discutere su argomenti di comune interesse per l'OIV e per l'UE.

L'OIV invierà alla Commissione europea (all'indirizzo di posta elettronica AGRIOIV@ec.europa.eu), e contemporaneamente a tutti i membri dell'OIV, tutti i pertinenti documenti, compresi i progetti di risoluzioni che potrebbero essere sottoposti al voto dell'assemblea generale. Se del caso, affinché l'UE possa definire le proprie posizioni in tempo utile, l'OIV trasmetterà i progetti di risoluzione non appena possibile prima dell'assemblea generale in cui saranno sottoposti a votazione.

La Commissione europea trasmetterà all'OIV tutti i pertinenti documenti relativi all'adozione di nuovi atti giuridici dell'UE di diretta rilevanza per l'OIV quando i suddetti documenti sono resi pubblici.

L'OIV prende atto del fatto che l'UE apporterà un contributo finanziario annuo pari a 140 000 EUR.

Top