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Document 52017PC0384

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che dev’essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull’adozione degli orientamenti comuni per l’attuazione dell’accordo

COM/2017/0384 final - 2017/0162 (NLE)

Bruxelles, 25.7.2017

COM(2017) 384 final

2017/0162(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev’essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull’adozione degli orientamenti comuni per l’attuazione dell’accordo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti 1 è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. L’accordo ha istituito, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio del visto ai cittadini armeni. L’articolo 12 dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato fra l’altro di controllare l’applicazione dell’accordo. Il comitato misto ha rilevato l’esigenza di adottare orientamenti comuni per garantire un’attuazione armonizzata delle disposizioni dell’accordo da parte dei consolati degli Stati membri Schengen, nonché per chiarire la relazione fra le disposizioni dell’accordo e le altre disposizioni delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall’accordo.

Tali orientamenti non sono parte dell’accordo e non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’accordo prevale sul regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 2  sui punti disciplinati da entrambi.

Le disposizioni contenute nel codice dei visti si applicano a tutte le questioni non contemplate dall’accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o le regole generali relative al colloquio personale con il richiedente.

Questioni non contemplate dall’accordo quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso nel territorio degli Stati membri dell’UE e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate anch’esse dalle norme Schengen e, se del caso, dal diritto nazionale.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo, le disposizioni volte a facilitare il visto contenute nell’accordo si applicano ai cittadini dell’Armenia solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del regolamento n. 539/2001 3 . Di fatto, se la Repubblica d’Armenia dovesse essere trasferita nell’elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto, che figura nell’allegato II del regolamento n. 539/2001, l’accordo cesserebbe di applicarsi. Tuttavia, poiché una siffatta esenzione verrebbe accordata unicamente ai titolari di passaporti biometrici (esenzione da specificare in una nota a piè di pagina nell’allegato II), l’accordo continuerebbe ad applicarsi ai cittadini armeni titolari di passaporti non biometrici.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli orientamenti, che saranno adottati dal comitato misto a seguito dell’adozione di una posizione dell’UE basata sulla presente proposta, dovranno spiegare in dettaglio le disposizioni dell’accordo affinché esso sia attuato correttamente e coerentemente.

Gli orientamenti tengono conto del codice dei visti e degli altri atti legislativi nel settore della politica dell’UE in materia di visti. L’obiettivo è garantire che il personale consolare degli Stati membri agisca in conformità dell’acquis dell’UE in materia di visti quando applica l’accordo.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

La Commissione ha discusso il progetto di orientamenti insieme alle autorità competenti della Repubblica d’Armenia nelle riunioni del comitato misto del 10 settembre 2014, 29 aprile 2015 e 15 giugno 2016, e in occasione di scambi di e-mail tra le Parti contraenti tra una riunione del comitato e l’altra. Per numerosi problemi è stata necessaria un’analisi approfondita prima di giungere ad un compromesso soddisfacente, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni professionali dei giornalisti e dei trasportatori (cfr. punto 2.2.1, lettere e) e k), degli orientamenti).

Gli Stati membri sono stati consultati sul progetto di orientamenti accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio nel quadro della cooperazione locale Schengen a Erevan e del gruppo di lavoro sui visti (ultima consultazione: 26 novembre 2016). La versione definitiva degli orientamenti è stata approvata dal comitato misto alla terza riunione, tenutasi il 15 giugno 2016.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

2017/0162 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev’essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull’adozione degli orientamenti comuni per l’attuazione dell’accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 12 dell’accordo tra l’Unione europea e l’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti 4 (in appresso l’“accordo”) istituisce un comitato misto e prevede che esso debba, in particolare, controllare l’applicazione dell’accordo.

(2)Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.

(3)Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che i consolati degli Stati membri applichino l’accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra l’accordo e le disposizioni delle Parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall’accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dev’essere adottata in sede di comitato misto sull’adozione degli orientamenti comuni per l’attuazione dell’accordo.

(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen 6 ; il Regno Unito non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen 7 ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’articolo 12 dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull’adozione degli orientamenti comuni per l’attuazione dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2).
(2) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(4) GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2.
(5) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.)
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
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Bruxelles, 25.7.2017

COM(2017) 384 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo


PROGETTO DI

DECISIONE N. ../201.. DEL COMITATO MISTO

ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO

TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA

DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

del …….

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL COMITATO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti 1 ("accordo"), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'accordo è entrato in vigore 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a…

Per l'Unione europea                    Per la Repubblica d'Armenia

PROGETTO DI

ORIENTAMENTI

PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

FRA l'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA

DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

L'accordo istituisce diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini armeni.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo, sono volti a garantire un'attuazione armonizzata delle disposizioni dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri. Essi non sono Parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

I presenti orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto.

Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e in conformità del regolamento interno del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.

I.    ASPETTI GENERALI

1.1.    Scopo e ambito d'applicazione

L'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo recita: "Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini dell’Armenia per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni".

L'accordo si applica a tutti i cittadini dell'Armenia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dall'Armenia. A questa categoria di persone si applicano le normali norme dell'acquis dell'UE in materia di visti.

Dal 10 gennaio 2013, tutti i cittadini dell'UE e i cittadini degli Stati associati Schengen che si recano in Armenia per un periodo massimo di 90 giorni sono esenti dall'obbligo del visto.

L'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo recita: "Se l’Armenia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini dell’Armenia".

1.2.    Campo d'applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo recita:

"1.    Le disposizioni volte a facilitare il visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini dell’Armenia solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione o degli Stati membri, o previste dal presente accordo o da altri accordi internazionali.

2.    Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell’Armenia o degli Stati membri o dal diritto dell’Unione."’

Fatto salvo l'articolo 10 (che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici dell'Armenia), l'accordo non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 2 consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

In tale contesto occorre aggiungere che, conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 3 , tutte le Parti della convenzione devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Tutte le Parti della convenzione accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice dei visti) 4 disciplina tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione della Parte della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o la norma generale del colloquio con il richiedente, e la comunicazione di informazioni relative alla domanda di visto. Continuano ad applicarsi alle questioni non contemplate dall'accordo anche le norme Schengen 5 (cioè il rifiuto dell'ingresso nel territorio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, ecc.) e il diritto nazionale (cioè il riconoscimento dei documenti di viaggio, i provvedimenti di allontanamento, ecc.).

Anche quando ricorrono le condizioni stabilite dall'accordo (ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie elencate all'articolo 4), il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 (codice frontiere Schengen), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel sistema d'informazione Schengen (SIS), se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.

Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni stabilite dal codice dei visti (articolo 24), i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità – fino a cinque anni – possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione (articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti).

1.3.    Tipi di visto rientranti nel campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d) dell'accordo definisce il "visto" come "l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro necessaria per l’ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni per un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri."

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri che ai visti con validità territoriale limitata 7 .

1.4.    Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Il codice frontiere Schengen 8 definisce il concetto di soggiorno di breve durata come un soggiorno "la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno".

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

La definizione è in vigore dal 18 ottobre 2013. Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm .

Esempio di calcolo del soggiorno in base alla nuova definizione

Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (18 aprile 2010-18 aprile 2011) entra per la prima volta il 19 aprile 2010 e soggiorna 3 giorni. La stessa persona entra nuovamente il 18 giugno 2010 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?

In data 11 settembre 2010: negli ultimi 180 giorni (16 marzo 2010-11 settembre 2010) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19-21 aprile 2010) più 86 giorni (18 giugno 2010-11 settembre 2010) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.

A partire dal 16 ottobre 2010: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 3 giorni (in data 16 ottobre 2010, il soggiorno effettuato il giorno 19 aprile 2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17 ottobre 2010 il soggiorno effettuato il giorno 20 aprile 2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).

A partire dal 15 dicembre 2010: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni (in data 15 dicembre 2010, il soggiorno effettuato il giorno 18 giugno 2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16 dicembre 2010, il soggiorno effettuato il giorno 19 giugno 2010 diventa irrilevante, e così di seguito).

1.5.    Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'UE in materia di visti e ai paesi associati

Gli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), nel 2007 (Bulgaria e Romania), e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando questi Stati membri applicheranno integralmente l’acquis di Schengen, essi continueranno ad applicare l’accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non contemplate dall'accordo saranno disciplinate dalle norme Schengen/dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati da tutte le parti della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio 9 .

Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, sulla graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, tutte le Parti della Convenzione devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dalle une e dalle altre come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Esse accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e l'Armenia.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia contiene una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Armenia e tali paesi associati Schengen.

1.6.    L'accordo e altri accordi bilaterali

L'articolo 13 dell'accordo recita:

"A partire dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l’Armenia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo."

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e l'Armenia sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'UE, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con l'Armenia su questioni non contemplate dall'accordo, tale accordo o intesa continuerà ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.


II.    ORIENTAMENTI SU DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1.    Nuove norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Nota importante – Si osservi che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti i diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto, la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti, e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i richiedenti e titolari di visto armeni, compresi ad esempio i turisti.

2.1.1.    Diritti per i visti

L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo recita:

"1.I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR."

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti per il trattamento di una domanda di visto sono pari a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti il visto armeni (compresi i turisti) e riguardano i visti per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal numero di ingressi.

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo recita quanto esposto in appresso (NB: le disposizioni di attuazione seguono la categoria):

"2.    Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)    pensionati;" 

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare una prova dello status di pensionati, cioè il libretto della pensione o il certificato di pensione. L'esenzione non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita.

"b)    minori di età inferiore a 12 anni;"

Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età.

"c)    membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente accordo,"

I membri di governi regionali saranno intesi come membri dell'amministrazione territoriale, cioè i governatori delle regioni (marzpet) e i loro sostituti, così come il sindaco di Erevan e il suo sostituto. Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti delle autorità armene che dimostrino la loro posizione.

"d)    persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;" 

Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria. Nel caso di disabilità, i richiedenti il visto devono presentare un estratto del certificato medico che attesti tale disabilità. Qualora la disabilità del richiedente sia evidente (persone non vedenti, persone prive di un arto), si può accettare il riconoscimento visivo presso l'ufficio consolare competente per i visti.

In casi giustificati, la domanda può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile.

"e)    parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

f)    membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

g)    studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

h)    giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;”

Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria di persone, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di un'associazione di categoria o un'organizzazione nel settore dei media – collegamento con l'articolo 4 dell'accordo e col punto 2.2.1 (e) degli orientamenti.

"i)    partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;"

I tifosi non saranno considerati accompagnatori.

"j)    rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;" 

Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria di persone, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di organizzazioni della società civile o di organizzazioni senza fini di lucro – collegamento con l'articolo 4 dell'accordo.

"k)    partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

l)    persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato."

Le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti. Inoltre, sono esenti dal pagamento dei diritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del codice dei visti, le seguenti categorie di persone:

-ricercatori che si spostano nell'Unione europea a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005;

-rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

Come disposto dall'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, "[i]n singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari."

L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi in cui la domanda è irricevibile o i casi in cui il consolato non è competente.

Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il "visa shopping", gli Stati membri in Armenia dovrebbero garantire che si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto armeni se riscossi in valute straniere.

I richiedenti armeni otterranno una ricevuta per il pagamento del diritto per il visto a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti.

L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo recita che:

"3.    Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati."

Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui compiti di questi ultimi.

2.1.2.    Durata della procedura di trattamento delle domande di visto

L'articolo 7 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.    Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.    In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.    In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore."

Una decisione su una domanda di visto verrà presa, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda stessa, se ammissibile.

Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni di calendario in singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, o, in caso di rappresentanza, se vi è consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.

Tutti questi termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo di candidatura è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.

In linea di principio, per le rappresentanze diplomatiche e consolari che hanno un sistema di appuntamenti, il tempo d'attesa per essere ricevuti non è incluso nel periodo di trattamento della domanda. Tale questione, e altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto, sono disciplinate dal codice dei visti (articolo 9).

Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, se viene chiesto un appuntamento per la presentazione della domanda tale appuntamento "di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto."

In giustificati casi d’urgenza (se il visto non ha potuto essere richiesto prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente), "il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare la domanda senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente."

Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto è presa dal funzionario consolare.

2.1.3. Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 9 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"Se, per motivi di forza maggiore o per ragioni umanitarie, i cittadini dell’Armenia non possono lasciare il territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario al loro ritorno nello Stato di residenza."

Per quanto riguarda la proroga del periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non è in grado di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applica l'articolo 33 del codice dei visti nella misura in cui ciò è compatibile con l'accordo. Ai sensi dell'accordo, quindi, nei casi di forza maggiore o di ragioni umanitarie la proroga del visto è gratuita.

2.2. Nuove norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1.    Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Per le categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, per dimostrare la finalità del viaggio sono richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio. Ciò non comporta però un'esenzione dall'obbligo di presentarsi di persona per presentare la domanda di visto o per fornire i documenti giustificativi relativi, ad esempio, ai mezzi di sussistenza.

Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare approfondito presso l'ambasciata/il consolato, in occasione del quale potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri. In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti dal richiedente il visto oppure eccezionalmente chiesti dal funzionario consolare. Il comitato misto controllerà attentamente la questione.

Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, (ad esempio i turisti), in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio continuano ad applicarsi le norme generali. Lo stesso vale per quanto riguarda il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.

Le questioni non contemplate dalle disposizioni dell'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen o dal diritto nazionale.

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale del documento richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1. Il consolato può comunque cominciare a trattare la domanda in base a un duplicato o a una copia del documento. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.

"Articolo 4 – Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini dell’Armenia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)    per i parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente negli Stati membri o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

   una richiesta scritta della persona ospitante;"

Questo punto disciplina la situazione dei parenti stretti armeni che si recano negli Stati membri in visita a cittadini armeni regolarmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

L'autenticità della firma della persona che invita deve essere confermata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di residenza. L'invito dovrebbe essere convalidato dalle autorità competenti. Nel caso dei diplomatici, del personale tecnico e amministrativo e di altri funzionari distaccati dal governo della Repubblica d'Armenia negli Stati membri, l'autenticità della firma sarà confermata per lettera o nota verbale rilasciata dal capo della rappresentanza diplomatica o consolare.

"b)    per i membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

   una lettera emessa da un’autorità competente dell’Armenia attestante che il richiedente è membro della sua delegazione, o membro permanente della sua delegazione, in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;"

Il nome del richiedente deve essere indicato nella lettera rilasciata dall'autorità competente che conferma che tale persona rientra nella delegazione in viaggio nel territorio dell'altra Parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa avvenire quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.

Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto di cui sono titolari.

"c)    per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari, e per i docenti accompagnatori, che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

   una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;"

La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.

"d)    per le persone che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

   un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;"

Dev'essere presentato un documento dell'istituto di cura attestante questi tre punti (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche, ad esempio prova del pagamento anticipato).

"e)    per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

   certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;"

Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.

Occorre presentare il certificato o documento attestante che il richiedente è un giornalista professionista o un accompagnatore a titolo professionale e il documento originale rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività.

In Armenia esistono una serie di associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei giornalisti o degli accompagnatori a titolo professionale e che possono rilasciare certificati attestanti che la persona in questione è un giornalista professionista o un accompagnatore a titolo professionale in un determinato settore. Per valutare lo status professionale di queste organizzazioni, i consolati possono consultare www.e-register.am . I consolati possono anche accettare un certificato rilasciato dal datore di lavoro del richiedente.

"f)    per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

   una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, di autorità competenti, di federazioni sportive nazionali o di comitati olimpici nazionali degli Stati membri;"

Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che vi partecipano a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno quindi considerati accompagnatori.

"g)    per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

   una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;"

Per verificare l'esistenza dell'organizzazione di categoria i consolati possono consultare www.e-register.am.

"h)    per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi:

   una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;

i)    per i rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena:

   una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione della società civile in questione o partecipa ad attività di sostegno panarmene o della comunità armena, e il certificato estratto dal pertinente registro con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;"

Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente la rappresenta.

L'autorità statale armena competente per il rilascio del certificato di conferma dell'esistenza di un'organizzazione della società civile è il Ministero della Giustizia.

Il registro che contiene i certificati di conferma dell'esistenza delle organizzazioni della società civile è il Registro di Stato delle persone giuridiche. Il Ministero della Giustizia amministra la banca dati elettronica delle ONG, che è disponibile tramite il sito web /https://www.e-register.am/ del Ministero della Giustizia.

I singoli membri delle organizzazioni della società civile non sono coperti dall'accordo.

"j)    per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

   una richiesta scritta di partecipazione a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;"

"k)    per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia:

   una richiesta scritta dell’associazione (unione) nazionale dei trasportatori armeni relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, l’itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;"

L'associazione nazionale armena dei trasportatori competente a fornire la richiesta scritta agli autotrasportatori professionisti è l'Associazione dei trasportatori su strada internazionali dell'Armenia (AIRCA).

"l)    per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali:

   una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o autorità municipali;"

Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Questa categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.

"m)    per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

   un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta."

L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Dovrebbero poter rilasciare questo documento ufficiale le autorità competenti dell'uno o dell'altro paese.

Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

Importante: L'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'UE/il diritto nazionale.

2.2.2.    Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'articolo 5 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.    Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di persone:

a)    i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l’età di 21 anni o a carico, e i genitori (anche tutori) che fanno visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

b)    membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

c)    membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

   per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini dell’Armenia che soggiornano nell’Unione,

   per le persone di cui alla lettera b), la durata dell’incarico,

   per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di membro permanente di una delegazione ufficiale,

è inferiore a cinque anni."

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino dell'Armenia regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri o con un cittadino dell'UE residente in uno Stato membro di cui ha la cittadinanza, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona ospitante.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

La presente disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo devono comprovare il loro status permanente di membri della delegazione e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

"2.    Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b) rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, che si recano negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;

c) liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;

d) partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;

e) studenti, anche di corsi post-universitari, che effettuano periodicamente viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio;

f) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;

g) persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

h) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;

i) persone che viaggiano per affari e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;

j) partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo."

In linea di principio, i visti per ingressi multipli validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di persone se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno (ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero), la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

"3.    Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni."

Alle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli validi da 2 a 5 anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello Stato o degli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto valido da 2 a 5 anni sarà rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per un anno – e non meno –, e se ha usato questi visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello o degli Stati visitati. Il periodo di validità di questi visti, vale a dire da 2 a 5 anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.

2.2.3.    Titolari di passaporti diplomatici

L'articolo 10 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.    I cittadini dell’Armenia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.    Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare senza visto nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni."

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

III.    COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le Parti convengono che il comitato misto istituito in forza dell'articolo 12 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le Parti si sono impegnate a scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

IV.    STATISTICHE

Per consentire al comitato misto istituito dall'accordo di controllare efficacemente l'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri devono presentare statistiche alla Commissione. Se possibile esse dovrebbero includere i seguenti dati, disaggregati su base mensile:

-il numero di ciascun tipo di visti rilasciati alle varie categorie contemplate dall'accordo;

-il numero di rifiuti di visti per le varie categorie contemplate dall'accordo;

-il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;

-la durata di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;

-il numero di visti rilasciati gratuitamente alle varie categorie contemplate dall'accordo.

(1)

     GU L 289 del 30.10.2013, pag. 2.

(2)

     Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1289/2013 dell'11.12.2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74).

(3)

     GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4)

     Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(5)

     In particolare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(6)

     Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(7)

     Cfr. gli articoli 2, 24 e 25 del codice dei visti.

(8)

     Si vedano in particolare le modifiche adottate con il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

(9)

     La decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, è entrata in vigore il 16 giugno 2014, autorizzando la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania a riconoscere unilateralmente soltanto il visto uniforme per soggiorno di breve durata valido per due o molteplici ingressi e il visto per soggiorno di lunga durata e il permesso di soggiorno rilasciati dalle parti dell'accordo di Schengen, e il visto con validità territoriale limitata per i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo, nonché i visti e i permessi di soggiorno nazionali rilasciati dalla Croazia, come equipollenti al loro visto nazionale sia per il transito che per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono applicare le nuove norme a partire dal 14 luglio 2014, a sostituzione delle decisioni n. 895/2006/CE del 14 giugno 2006 e n.582/2008 CE del 17 giugno 2008.

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