COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.7.2017
COM(2017) 374 final
2017/0156(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
RELAZIONE
Le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Turchia relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca sono disciplinate dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia del 12 settembre 1963 ("l'accordo"), e in particolare dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. In virtù di tale decisione del Consiglio di associazione, l'Unione beneficia di alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari per le carni bovine. I due contingenti per le carni bovine consistono attualmente in un contingente di 5 000 tonnellate di carni bovine congelate e un contingente di 14 100 tonnellate di carni bovine congelate.
Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione, le esportazioni di carni bovine e di animali vivi dell'UE hanno registrato un andamento fluttuante e per lunghi periodi sono state vietate dalla Turchia. Al fine di agevolare il pieno utilizzo dei contingenti e di conseguire un flusso regolare di scambi di tali prodotti, la Turchia ha proposto di estendere il campo di applicazione dei due contingenti di carni bovine alle carni bovine fresche e refrigerate.
Si tratta di una modifica nell'interesse dell'Unione, poiché amplierebbe l'ambito dei prodotti che beneficiano delle concessioni esistenti, risponderebbe meglio alla domanda del mercato in Turchia e garantirebbe una migliore utilizzazione dei contingenti e dunque flussi di scambi regolari. Inoltre, le carni bovine fresche e refrigerate tendono a raggiungere un prezzo più elevato sul mercato. L'obiettivo più generale a lungo termine della modifica è garantire flussi di scambi regolari e senza restrizioni nell'ambito dei contingenti.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta amplierà la gamma di prodotti a base di carni bovine che possono essere esportati verso la Turchia nell'ambito dei due contingenti al fine di agevolare le esportazioni di carni bovine verso la Turchia.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con la politica commerciale dell'Unione intesa ad aumentare le opportunità di scambi con i paesi terzi.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con la politica dell'Unione intesa a promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi e con il principio secondo cui l'Unione europea dovrebbe favorire lo sviluppo degli scambi, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali. La proposta punta a migliorare e facilitare gli scambi di prodotti a base di carni bovine tra l'Unione e la Turchia.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dall'articolo 35 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.
•Sussidiarietà
La politica commerciale comune è elencata tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La presente iniziativa riguarda l'attuazione di un accordo commerciale in vigore.
•Proporzionalità
Tutte le opzioni strategiche ragionevoli sono state considerate e la proposta è ritenuta la più idonea a raggiungere l'obiettivo dichiarato.
•Scelta dell'atto giuridico
Decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha consultato a livello informale i portatori di interessi e gli Stati membri, che si sono dichiarati favorevoli alla proposta di estendere la copertura di prodotti nell'ambito dei contingenti esistenti.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è mantenuta in contatto con i portatori di interessi, che hanno fornito il loro parere sulla situazione del mercato in Turchia.
•Valutazione d'impatto
Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, poiché la proposta dovrebbe contribuire a incrementare e migliorare gli scambi di prodotti a base di carni bovine con la Turchia per poter sfruttare pienamente le preferenze commerciali bilaterali esistenti. La proposta non incide sulle importazioni nell'Unione e non conferisce nuove concessioni commerciali a paesi terzi.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta, ampliando la gamma di prodotti contemplati, potrebbe aiutare le piccole e medie imprese a esportare prodotti a base di carni bovine in Turchia. I contingenti includeranno una maggiore varietà di prodotti, il che faciliterà il loro pieno utilizzo e l'aumento delle esportazioni.
•Diritti fondamentali
La proposta non pregiudica i diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione sorveglierà i flussi commerciali al fine di valutare se la proposta ha permesso un migliore utilizzo dei contingenti esistenti e di garantire l'assenza di ostacoli alle esportazioni di carni bovine verso la Turchia.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
2017/0156 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra l'Unione e la Turchia e istituisce un Consiglio di associazione incaricato di garantire l'attuazione e il progressivo sviluppo del regime di associazione.
(2)La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate.
(3)L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione per estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate.
(4)A norma dell'articolo 35 del protocollo addizionale all'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, l'ambito di applicazione del trattamento preferenziale che si accordano reciprocamente l'Unione e la Turchia può essere modificato mediante una decisione del Consiglio di associazione.
(5)È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia sia basata sul progetto di decisione alleato alla presente decisione.
(6)Poiché la decisione del Consiglio di associazione è intesa a modificare l'accordo, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.
(7)In sede di Consiglio di associazione, l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di associazione UE-Turchia in merito alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente