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Document 52017PC0335

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

    COM/2017/0335 final - 2017/0138 (CNS)

    Bruxelles, 21.6.2017

    COM(2017) 335 final

    2017/0138(CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

    {SWD(2017) 236 final}
    {SWD(2017) 237 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    Il contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale rientra nelle priorità politiche nell'Unione europea (UE), nell'ottica di creare un mercato unico più forte e più equo. In questo contesto, negli ultimi anni la Commissione ha presentato una serie di iniziative volte alla promozione di un sistema fiscale più equo. Il rafforzamento della trasparenza rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella strategia di lotta all'evasione e all'elusione fiscale della Commissione. In particolare, lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali risulta cruciale affinché queste ultime possano disporre delle informazioni necessarie per svolgere in modo efficiente le loro funzioni.

    Per gli Stati membri è sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale diventano sempre più sofisticate e traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. L'adeguato funzionamento del mercato è dunque danneggiato da distorsioni e mancanza di equità. Tali strutture dannose consistono generalmente di meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

    Recenti fughe di notizie, inclusi i Panama Papers, hanno messo in luce le modalità con cui alcuni intermediari sembrano aver aiutato i loro clienti a utilizzare meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva al fine di ridurre l'onere fiscale e nascondere denaro offshore. Benché alcune operazioni e strutture societarie complesse possano avere scopi totalmente legittimi, è altresì chiaro che alcune attività, incluse le strutture offshore, potrebbero non essere legittime e in alcuni casi addirittura illegali. Strutture diverse e complesse che coinvolgono spesso una società situata in una giurisdizione a tassazione bassa o non trasparente vengono utilizzate per creare distanza tra i titolari effettivi e il loro patrimonio, con l'obiettivo di garantire una tassazione bassa o assente e/o per riciclare i proventi di un'attività criminale. Alcuni contribuenti utilizzano società di comodo registrate in paradisi/rifugi fiscali e nominano direttori fiduciari per nascondere il loro patrimonio e il loro reddito, spesso proveniente da attività illegali, nascondendo l'identità dei titolari reali delle società (titolari effettivi).

    Inoltre, lo standard comune di comunicazione (CRS) relativo alle informazioni sui conti esteri è in vigore nell'UE mediante le norme stabilite nella direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio del 9 dicembre 2014 1 e si applica alle informazioni relative ai periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Risulta dunque cruciale che le informazioni che possono sfuggire dal campo di applicazione della presente direttiva siano trattenute imponendo agli intermediari l'obbligo di riferire in merito ai meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva.

    La legislazione proposta completa altre norme e iniziative, come la quarta direttiva antiriciclaggio 2 e la sua attuale revisione, che si oppongono all'attuale mancanza di trasparenza o all'incertezza in merito alla titolarità effettiva. L'obiettivo è migliorare la trasparenza e l'accesso al diritto all'informazione in una fase precoce, poiché in tal modo si dovrebbe consentire alle autorità di aumentare la velocità e l'accuratezza della valutazione del rischio e di prendere decisioni tempestive e informate su come proteggere i propri gettiti fiscali. Nello specifico, se le autorità fiscali ricevono informazioni riguardo a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva prima che questi siano attuati, esse dovrebbero essere in grado di tracciare i meccanismi e rispondere ai rischi fiscali che questi pongono attuando misure appropriate per limitarli. A tale scopo l'informazione dovrebbe idealmente essere ottenuta in anticipo, ossia prima dell'attuazione e/o dell'uso del meccanismo. Ciò consentirebbe alle autorità una valutazione tempestiva del rischio posto da tali meccanismi e, ove necessario, di reagire per colmare lacune e prevenire una perdita di gettito fiscale. L'obiettivo ultimo è quello di elaborare un dispositivo che eserciti un effetto deterrente, ovvero un dispositivo che dissuada gli intermediari dall'elaborazione e commercializzazione di tali meccanismi.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'Unione europea è stata esortata più volte ad assumere il ruolo di capofila in questo settore e ad indagare ulteriormente sul ruolo degli intermediari. In particolare, il Parlamento europeo ha chiesto misure più severe contro gli intermediari che forniscono assistenza nei sistemi di evasione fiscale 3 . Gli Stati membri al Consiglio informale ECOFIN di aprile 2016 4 hanno invitato la Commissione a prendere in considerazione iniziative relative alle norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni, ispirate dall'azione 12 contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE/G20 5 , riguardo all'introduzione di disincentivi più efficaci per gli intermediari che forniscono assistenza nei sistemi di evasione fiscale. Nel maggio 2016 il Consiglio ha presentato le conclusioni su una strategia esterna e misure contro l'abuso di trattati fiscali 6 . In questo contesto l'ECOFIN ha invitato "la Commissione a prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni, sulla base dell'azione 12 del progetto dell'OCSE sul BEPS, al fine di introdurre disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di sistemi di evasione o elusione fiscale" 7 .

    Nell'obiettivo di aumentare la trasparenza, l'azione 12 dell'OCSE/G20 propone che i paesi introducano un regime per la comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, ma non definisce alcuno standard minimo da rispettare. La relazione finale sull'azione 12 è stata pubblicata nell'ambito della serie di azioni BEPS nell'ottobre 2015. Misure anti BEPS, come suggerito dall'OCSE, sono state avallate dal G20 e gran parte degli Stati membri dell'UE si sono impegnati ad attuarle in qualità di membri dell'OCSE. Inoltre la Germania, attuale presidente del G20, ha individuato la certezza fiscale come una delle sue principali priorità 8 . Pertanto, la comunicazione alle amministrazioni fiscali di informazioni tempestive sull'elaborazione e sull'uso di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva darebbe loro uno strumento aggiuntivo per intraprendere misure adeguate contro alcuni meccanismi fiscali, il che, in ultima analisi, aumenta la certezza fiscale ed è pienamente compatibile con le priorità del G20.

    La comunicazione su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale del luglio 2016 9 ha messo in luce la valutazione della Commissione in merito alle aree d'azione prioritarie nei prossimi mesi, a livello dell'UE e internazionale. La maggiore trasparenza da parte degli intermediari è stata identificata come una delle aree di azione futura.

    La legislazione proposta affronta l'ampia priorità politica della trasparenza nel settore della fiscalità, che costituisce un requisito preliminare per combattere in modo efficace l'elusione e l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Da alcuni anni gli Stati membri dell'UE hanno approvato una serie di strumenti legislativi nel campo della trasparenza nell'ambito dei quali le autorità fiscali nazionali sono tenute a cooperare strettamente nello scambio di informazioni. La direttiva 2011/16/UE del Consiglio 10 ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio 11 e ha segnato l'inizio di una collaborazione amministrativa potenziata tra le autorità fiscali nell'UE. Essa ha stabilito strumenti utili a una migliore cooperazione nei seguenti ambiti: scambi di informazioni su richiesta; scambi spontanei; scambi automatici su un elenco esaustivo di elementi; partecipazione ad indagini amministrative; controlli simultanei e notifiche di decisioni fiscali ad altre autorità fiscali.

    Lo scambio automatico di informazioni è un elemento chiave della legislazione proposta, poiché si prevede che le informazioni comunicate dagli intermediari alle autorità fiscali siano poi oggetto di scambio automatico con altre autorità fiscali dell'UE. Questa rappresenta l'ultima di una serie di iniziative dell'UE che stabiliscono l'obbligo di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale:

    ·direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC): la direttiva dispone lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni, laddove siano disponibili, rispetto a cinque categorie non finanziarie di reddito e capitale a decorrere dal 1° gennaio 2015: 1) reddito da lavoro dipendente, 2) compensi per dirigenti, 3) prodotti di assicurazione sulla vita non coperti da altre direttive, 4) pensioni e 5) proprietà e redditi immobiliari;

    ·direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 16 dicembre 2014 12 relativa allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli Stati membri, sulla base dello standard comune di comunicazione (CRS) dell'OCSE, che stabilisce lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari non residenti;

    ·direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015 13 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri;

    ·direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 14 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni riguardo alla rendicontazione paese per paese (CbCR) tra le autorità fiscali;

    ·proposta di direttiva 2016/0107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2016 15 per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Le norme proposte dispongono la pubblicazione di informazioni relative all'imposta sul reddito che permetterebbe al grande pubblico di accedere ai dati fiscalmente pertinenti di imprese multinazionali paese per paese. Si tratta di una proposta ancora in fase di discussione al Parlamento e al Consiglio in conformità alla procedura legislativa ordinaria.

    ·Accordi tra Stati membri e paesi terzi 16 riguardanti lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, sulla base dello standard comune di comunicazione (CRS) dell'OCSE.

    Risulta necessario chiarire che gli strumenti fiscali esistenti a livello dell'Unione non contengono disposizioni esplicite che impongano agli Stati membri di scambiare informazioni in caso di sistemi di elusione e/o evasione fiscale giunti alla loro attenzione. La DAC contiene un obbligo generale per le autorità fiscali nazionali di comunicare informazioni spontaneamente ad altre autorità fiscali all'interno dell'UE in alcune situazioni, tra cui la perdita di gettito fiscale in uno Stato membro o risparmi fiscali risultanti da trasferimenti artificiali di profitti all'interno di gruppi di società. La presenta iniziativa è volta a individuare, mediante la comunicazione di informazioni da parte degli intermediari, i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva e a sottoporli a uno scambio automatico obbligatorio di informazioni.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione (possibili iniziative future pertinenti al settore normativo)

    L'effetto deterrente della proposta comunicazione ex ante di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva potrebbe essere potenziato nel caso in cui l'obbligo di comunicazione di informazioni alle autorità fiscali fosse esteso ai revisori contabili che si occupano dell'autorizzazione dei bilanci d'esercizio dei contribuenti. Tali revisori esaminano una quantità considerevole di dati nell'esercizio della loro attività professionale, nella quale potrebbe anche rientrare la scoperta di meccanismi che potrebbero essere considerati pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. I benefici potenziali derivanti dalla comunicazione di informazioni su tali meccanismi alle autorità costituirebbero sicuramente un complemento alla comunicazione obbligatoria di informazioni su sistemi analoghi da parte degli intermediari, ossia i creatori, i promotori, i consulenti ecc. Si potrebbe pertanto prevedere di seguire una tale iniziativa in futuro mediante l'adozione di disposizioni legislative.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    L'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica per le iniziative legislative nel settore dell'imposizione diretta. Nonostante non si riferisca esplicitamente all'imposizione diretta, l'articolo 115 rimanda alle direttive sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in quanto queste ultime incidono in modo diretto sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Affinché tale condizione sia soddisfatta, è necessario che la legislazione dell'UE proposta nel settore dell'imposizione diretta miri a correggere le incongruenze esistenti nel funzionamento del mercato interno. In molti casi ciò comporterebbe che le misure dell'UE affrontino esclusivamente le situazioni transfrontaliere.

    La mancanza di trasparenza facilita le attività di alcuni intermediari coinvolti nella promozione e nella vendita di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva con implicazioni transfrontaliere. Di conseguenza gli Stati membri risentono del trasferimento degli utili, che sarebbero altrimenti generati e imponibili nel loro territorio, verso giurisdizioni a bassa tassazione e spesso subiscono un'erosione delle loro basi imponibili. Inoltre, una tale situazione dà luogo a condizioni di concorrenza fiscale sleale nei confronti delle imprese che rifiutano di intraprendere tali attività illegittime. Il risultato ultimo è la distorsione del funzionamento del mercato interno Ne consegue che una tale situazione può essere affrontata soltanto attraverso un approccio uniforme volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, come stabilito all'articolo 115 del TFUE.

    Sussidiarietà

    L'esperienza dimostra che le disposizioni nazionali contro la pianificazione fiscale aggressiva non possono essere pienamente efficaci. Questo perché un numero significativo di strutture elaborate per evitare le imposte hanno una dimensione transfrontaliera, mentre anche il capitale e le persone sono sempre più mobili, specialmente in un mercato integrato come il mercato interno dell'UE. La necessità di un'azione collettiva a livello dell'UE per migliorare la situazione attuale è diventata ovvia e può completare in modo utile le iniziative esistenti in tale settore, in particolare nel contesto della DAC. Tanto più che gli strumenti esistenti a livello nazionale hanno dimostrato la loro efficacia soltanto parziale nell'aumentare la trasparenza.

    Alla luce di quanto precede, il mercato interno necessita di un dispositivo solido per affrontare le lacune in modo uniforme e correggere le distorsioni esistenti, garantendo che le autorità fiscali ricevano informazioni adeguate, con frequenza periodica, riguardo a potenziali meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva con implicazioni transfrontaliere.

    Considerando che la comunicazione obbligatoria mira a informare le autorità fiscali in merito ai meccanismi aventi una dimensione che va oltre la singola giurisdizione, è necessario intraprendere qualunque iniziativa di questo genere attraverso un'azione a livello dell'UE al fine di garantire un approccio uniforme al problema individuato. Un azione non coordinata intrapresa dagli Stati membri, basata sull'iniziativa individuale, creerebbe un mosaico estremamente diversificato di norme sulla comunicazione di informazioni sui meccanismi da parte degli intermediari. Di conseguenza, la concorrenza fiscale sleale tra gli Stati membri sarebbe destinata a persistere.

    Anche laddove un singolo Stato membro è coinvolto in un meccanismo di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva o in una serie di meccanismi con un paese terzo, sussiste un elemento transfrontaliero che potrebbe creare un rischio di distorsione del funzionamento del mercato interno. Nello specifico, la struttura del mercato interno si basa sul principio della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale ed è associata ai benefici derivanti dalle direttive sulle imposte sul reddito delle società. Ne consegue che l'attuale livello di protezione del mercato interno è, nel complesso, definito facendo riferimento allo Stato membro più debole. Questo è il motivo per cui un meccanismo transfrontaliero di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva che coinvolge uno Stato membro in realtà ha un impatto su tutti gli Stati.

    Lasciare la decisione su questo punto alle singole iniziative nazionali si tradurrebbe nella possibile scelta di agire da parte di alcuni e, al contrario, in quella di non agire da parte di altri. Questo risulta particolarmente vero dato che l'azione 12 BEPS non costituisce uno standard minimo e l'attuazione nell'UE potrebbe, dunque, variare in modo sostanziale. Infatti, 39 su 131 parti interessate hanno risposto nella consultazione pubblica che, nel caso in cui non ci fosse alcuna azione da parte dell'UE, non sarebbe introdotto alcun requisito di trasparenza e 107 parti interessate hanno affermato che è probabile o molto probabile che sarebbero introdotti requisiti di trasparenza divergenti. Per tutti questi motivi, introdurre un obbligo di informazione mediante la legislazione dell'UE legato allo scambio di informazioni risolverebbe i problemi identificati e contribuirebbe a migliorare il funzionamento del mercato interno.

    Inoltre, l'azione sulla comunicazione di informazioni a livello dell'UE porterebbe un valore aggiunto se paragonata alle iniziative dei singoli Stati membri nel settore. Questo perché, specialmente se accompagnata da uno scambio di informazioni, la comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva consentirebbe alle amministrazioni fiscali di ottenere una panoramica globale dell'impatto delle operazioni transfrontaliere sull'intera base imponibile. L'UE si trova dunque in una posizione migliore rispetto a qualunque Stato membro preso singolarmente per garantire l'efficacia e la completezza del sistema di scambio di informazioni.

    Proporzionalità

    La risposta politica proposta si limita ad affrontare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva aventi una componente transfrontaliera. Considerando che le distorsioni identificate nel funzionamento del mercato interno di solito si espandono oltre i confini di un singolo Stato membro, limitare le norme comuni a situazioni transfrontaliere all'interno dell'UE rappresenta il minimo necessario per affrontare i problemi in modo efficace. Pertanto, le norme proposte rappresentano una risposta proporzionata al problema identificato, poiché non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo dei trattati nell'ottica di un miglior funzionamento del mercato unico senza distorsioni.

    Scelta dello strumento

    La base giuridica per la presente proposta è l'articolo 115 del TFUE, che stabilisce in modo esplicito che la legislazione in questo settore può essere attuata soltanto nella forma giuridica di una direttiva. Non è dunque consentito usare nessun altro tipo di atto giuridico dell'UE quando è necessario approvare norme vincolanti nel settore dell'imposizione diretta.

    Inoltre la direttiva proposta costituisce la quinta modifica della DAC dal 2014; pertanto segue le direttive 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, (UE) 2016/881 e (UE) 2016/2258 del Consiglio.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni

    La legislazione proposta modifica la DAC per disporre la comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva e per estendere il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali al fine di includere tali meccanismi. La motivazione alla base delle modifiche proposte è, dunque, legata a un nuovo aspetto da affrontare al fine di rafforzare le azioni degli Stati membri nella lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Le modifiche proposte non rettificano le carenze dello strumento in oggetto (ovvero la DAC), ma ne estendono il campo d'applicazione a un ulteriore aspetto, in cui la necessità di agire è giustificata sulla base delle risultanze dei lavori dell'OCSE sull'azione 12 e delle consultazioni della Commissione con i portatori d'interesse.

    La DAC finora non è stata oggetto di valutazione. La prima relazione in tal senso è prevista per il 1° gennaio 2018. In seguito, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della DAC ogni cinque anni. A tale scopo gli Stati membri si sono impegnati a comunicare alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa, nonché dati statistici.

    La legislazione proposta è stata concepita nel modo più efficace possibile in termini di costo. Il quadro previsto utilizzerà infatti, previ i necessari adattamenti, uno strumento informatico per lo scambio di informazioni esistente, che era stato inizialmente concepito per consentire gli scambi sui ruling preventivi transfrontalieri (DAC 3).

    Consultazioni dei portatori di interesse

    Il 10 novembre 2016 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere feedback sulla via da seguire per un'azione dell'UE volta alla creazione di disincentivi per i consulenti e gli intermediari che facilitano i sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva.

    Una serie di opzioni possibili è stata presentata e i portatori di interesse hanno fornito il loro feedback per un totale di 131 risposte. La quota più ampia di risposte è giunta dai settori del commercio/associazioni di imprese/associazioni professionali, con il 27% delle risposte, e dai privati cittadini, con il 20% di risposte. Dal punto di vista geografico, la quota più ampia di risposte è giunta dalla Germania, con il 24% delle risposte totali.

    Di tutti i rispondenti, 46 hanno dichiarato di aver ricevuto consulenza fiscale professionale e in più della metà dei casi la consulenza è stata ricevuta da consulenti fiscali, che rappresentano il più ampio gruppo professionale (52%). Inoltre, 30 rispondenti hanno affermato di aver fornito consulenza fiscale e metà di essi ha dichiarato di aver mantenuto i contatti con le autorità fiscali.

    Stati membri

    Il principio alla base della legislazione proposta è in linea con le tendenze della fiscalità internazionale, come quelle esposte nel progetto OCSE/G20 contro il BEPS. Gran parte degli Stati membri sono membri dell'OCSE, che tra il 2013 e il 2015 ha organizzato ampie consultazioni pubbliche con le parti interessate su ciascuno dei punti dell'azione anti-BEPS. Di conseguenza, gli Stati membri che sono membri dell'OCSE hanno partecipato a discussioni lunghe e dettagliate sulle azioni anti-BEPS presso l'OCSE e si può considerare che siano stati sufficientemente consultati sull'iniziativa.

    Il 2 marzo 2017 la DG TAXUD ha organizzato un incontro del gruppo di lavoro IV e gli Stati membri hanno avuto l'occasione di discutere sulla comunicazione di informazioni sui meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi da parte degli intermediari, seguita da uno scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali.

    Inoltre la Commissione ha organizzato discussioni mirate con i rappresentanti degli Stati membri che hanno già esperienza pratica di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni a livello nazionale.

    Valutazione d'impatto

    La Commissione ha svolto una valutazione d'impatto delle alternative strategiche pertinenti che ha ricevuto il parere positivo del comitato per il controllo normativo il 24 maggio 2017 (SEC(2017) 307) 17 . Il comitato ha formulato una serie di raccomandazioni per miglioramenti di cui si è tenuto conto nella relazione finale sulla valutazione d'impatto SWD(2017 236) 18 .

    Sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza rispetto allo scenario di base sono state valutate diverse opzioni strategiche. La sfida consisteva nell'elaborare un sistema proporzionato per affrontare le forme più aggressive di pianificazione fiscale. La relazione dell'OCSE sull'azione 12 BEPS fornisce esempi di approcci seguiti dalle autorità fiscali in una serie di giurisdizioni in tutto il mondo, inclusi i tre regimi nazionali di comunicazione obbligatoria esistenti nell'UE, nello specifico Irlanda, Portogallo e Regno Unito.

    La consultazione pubblica ha indicato un elenco di opzioni strategiche per i portatori di interesse. Alcune di queste opzioni riguardavano la tipologia dello strumento giuridico adeguato per l'iniziativa proposta. Si trattava di determinare se un atto giuridico o uno strumento normativo non vincolante sotto forma di una raccomandazione o un codice di condotta rappresentasse la soluzione ottimale. Tra le opzioni basate su norme vincolanti, le parti interessate sono state invitate a considerare principalmente la possibilità di approvare un quadro comune per la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali o, in alternativa, ad associare la comunicazione a uno scambio automatico dei dati comunicati con le autorità fiscali in tutta l'UE.

    In seguito alle consultazioni con le parti interessate è emerso chiaramente che tutte le scelte strategiche disponibili che prevedevano norme vincolanti portavano a un risultato simile. Infatti una comunicazione (obbligatoria) dei dati alle autorità fiscali permette sempre qualche forma di scambio di informazioni. Questo perché gli scambi spontanei fanno parte del quadro generale della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Pertanto, lo scambio di informazioni è presente in forme diverse in tutte le opzioni strategiche che comportano la comunicazione di dati.

    È stato inoltre considerato che l'unico vero paragone tra le scelte strategiche poteva essere tracciato tra un contesto nel quale esiste un obbligo di comunicazione delle informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva (associato a uno scambio di informazioni) e un contesto nel quale non sussiste tale obbligo, ovvero il cosiddetto status quo. Inoltre, la prospettiva di limitare lo scambio di informazioni a scambi spontanei non apparirebbe coerente con la serie di iniziative intraprese recentemente dalla Commissione nel campo della trasparenza. Pertanto, il quadro per lo scambio di informazioni, sia nelle norme che attuano lo standard comune di comunicazione (CRS) nell'UE sia nei ruling preventivi transfrontalieri, comporta lo scambio automatico.

    Opzione preferita

    L'opzione preferita prevede che gli Stati membri i) impongano alle loro autorità fiscali nazionali l'obbligo specifico di comunicare informazioni sui sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva aventi un elemento transfrontaliero; e ii) garantiscano che le loro autorità fiscali nazionali scambino automaticamente tali informazioni con le autorità fiscali di altri Stati membri utilizzando il meccanismo messo a disposizione nella DAC.

    Vantaggi dell'opzione preferita

    Il requisito di rendicontazione sulla base di un regime obbligatorio di comunicazione di informazioni aumenterà la pressione sugli intermediari perché si astengano dall'elaborare, commercializzare e attuare meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva. Analogamente, i contribuenti saranno meno propensi a creare o utilizzare tali sistemi se sanno che dovranno essere notificati nell'ambito di un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni. Attualmente le autorità fiscali dispongono di una conoscenza limitata sui meccanismi di pianificazione fiscale non nazionali e tale comunicazione potrebbe fornire loro informazioni tempestive per poter reagire rapidamente con misure operative e modifiche legislative e/o regolamentari. Inoltre, i dati potrebbero essere utilizzati per la valutazione del rischio e ai fini della revisione contabile. Tali benefici aiuteranno gli Stati membri a proteggere le loro basi imponibili dirette e ad aumentare/riscuotere gettito fiscale. Un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni aiuterà inoltre a creare condizioni di parità per le imprese, poiché quelle più grandi hanno maggiore probabilità di utilizzare tali sistemi ai fini dell'elusione fiscale in un contesto transfrontaliero rispetto alle PMI. Da una punto di vista sociale, un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni creerà un ambiente fiscale più equo dati i benefici precedentemente citati.

    Costi dell'opzione preferita

    I costi della proposta in termini di gettiti fiscali nazionali dipendono dal modo in cui gli Stati membri adattano la loro legislazione e assegnano le risorse per rispettare gli obblighi di comunicazione. Tuttavia è previsto che gli attuali sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, quale il registro centrale per i ruling fiscali preventivi, forniranno un quadro che potrà consentire lo scambio automatico di informazioni tra le autorità nazionali sui meccanismi di pianificazione fiscale soggetti all'obbligo di notifica.

    I costi per gli intermediari dovrebbero essere molto limitati poiché le informazioni da comunicare dovrebbero essere disponibili nelle schede riepilogative che promuovono un sistema presso i contribuenti. Soltanto in una serie limitata di circostanze i contribuenti sarebbero chiamati a notificare essi stessi tali regimi e incorrerebbero nei costi legati agli obblighi di comunicazione.

    Adeguatezza normativa

    La proposta è stata elaborata in modo da ridurre al minimo gli oneri regolamentari per gli intermediari, i contribuenti e le pubbliche amministrazioni. L'opzione preferita fornisce una risposta proporzionata al problema individuato in quanto non va oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo dei trattati di un migliore funzionamento del mercato interno senza distorsioni. Le norme comuni saranno infatti limitate all'istituzione del quadro comune minimo necessario per la comunicazione di informazioni sui meccanismi potenzialmente dannosi. Ad esempio:

    (i)    le norme stabiliscono chiare responsabilità in materia di informazione per evitare la doppia comunicazione;

    (ii)    le norme comuni sono limitate ai sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva con un elemento transfrontaliero nell'UE;

    (iii)    non è previsto alcun obbligo di pubblicazione dei sistemi fiscali dichiarati, solo lo scambio automatico fra Stati membri;

    (iv)    l'applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale resterà sotto il controllo sovrano degli Stati membri.

    Inoltre l'approccio armonizzato arriva fino al momento in cui le autorità nazionali competenti sono informate in merito ai meccanismi potenzialmente aggressivi. A partire da quel momento spetta agli Stati membri decidere come perseguire i casi di meccanismi illegittimi.

    Strumento giuridico

    In termini di opzioni legislative, sono state considerate tre possibilità:

    i.una raccomandazione della Commissione (strumento non vincolante) per incoraggiare gli Stati membri a introdurre un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni e la consultazione del gruppo del codice di condotta sulla tassazione delle imprese;

    ii.un codice di condotta dell'UE per gli intermediari (strumento non vincolante) per alcune professioni regolamentate;

    iii.una direttiva UE (strumento vincolante) che imponga agli Stati membri di introdurre un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni associato allo scambio di informazioni.

    La valutazione delle differenti opzioni ha portato all'opzione privilegiata sotto forma di direttiva. L'analisi mostra che questa opzione presenta chiari vantaggi in termini di efficacia, efficienza e coerenza poiché affronterebbe i problemi identificati al costo più basso. Inoltre, l'opzione di una direttiva resta vantaggiosa se paragonata all'alternativa di non intraprendere alcuna azione.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Fare riferimento alla scheda finanziaria legislativa.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni nonché dei risultati pratici ottenuti. Gli Stati membri forniscono inoltre informazioni pertinenti e un elenco di dati statistici, determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (misure di esecuzione), per la valutazione della presente direttiva. Su base quinquennale, a partire dal 1° gennaio 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. I risultati delle presente proposta (che modifica la DAC) saranno inclusi nella relazione di valutazione al Parlamento europeo e del Consiglio che sarà presentata entro il 1° gennaio 2023.

    Documenti esplicativi (per direttive)

    N.A.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La legislazione proposta si compone principalmente dei seguenti elementi.

    ·Comunicazione di informazioni alle autorità fiscali associata allo scambio automatico di informazioni

    La direttiva proposta dispone un obbligo nei confronti degli intermediari di comunicare informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva alle autorità fiscali se partecipano, nell'ambito della loro professione, all'elaborazione e alla promozione di tali meccanismi. L'obbligo è limitato alle situazioni transfrontaliere, ovvero le situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro o uno Stato membro e un paese terzo. Pertanto è soltanto in tali circostanze che, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione venga disciplinata a livello nazionale. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure proposte, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali. In pratica, le norme propongono che lo scambio venga effettuato mediante l'introduzione dei meccanismi oggetto di una comunicazione di informazioni in un registro centrale al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.

    La Commissione avrà inoltre accesso limitato alle informazioni scambiate (ovvero al livello al quale ha diritto per i ruling preventivi transfrontalieri) al fine di monitorare il corretto funzionamento della direttiva.

    ·A chi incombe l'onere della comunicazione di informazioni

    L'obbligo di comunicare le informazioni riguarda le "persone" (ovvero le persone fisiche o giuridiche o le entità prive di personalità giuridica) identificate come intermediari.

    Assenza di un intermediario ai sensi della direttiva

    L'obbligo di comunicazione di informazioni può non essere applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale dell'avvocato o semplicemente perché l'intermediario non è rappresentato all'interno dell'Unione. Può anche verificarsi che non sia presente un intermediario in quanto il contribuente concepisce e attua un sistema interno. In tali circostanze le autorità fiscali non perderanno l'opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a strutture aggressive. L'obbligo di comunicazione di informazioni è infatti trasferito sui contribuenti che utilizzano il meccanismo.

    ·Più di una persona ha i requisiti di intermediario o contribuente

    Sovente un intermediario mantiene una presenza in diversi Stati attraverso uffici, società ecc. e coinvolge anche altri attori locali indipendenti nella fornitura di consulenza fiscale su alcuni meccanismi. In tali circostanze soltanto l'intermediario che si assume la responsabilità nei confronti del o dei contribuenti per l'elaborazione e l'attuazione del o dei meccanismi deve presentare le informazioni richieste alle autorità fiscali.

    Se l'obbligo di fornire informazioni è spostato sul contribuente e più di una parte coinvolta utilizza lo stesso meccanismo fiscale transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, soltanto il contribuente che era incaricato di concordare il o i meccanismi con l'intermediario ha l'onere di presentare le informazioni.

    ·Tempistica per la comunicazione delle informazioni e lo scambio automatico

    Poiché la comunicazione di informazioni ha migliori possibilità di conseguire l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungono le autorità fiscali in una fase precoce, la legislazione proposta dispone che le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica siano comunicate prima della loro attuazione effettiva. Sulla base di tale premessa, gli intermediari comunicano informazioni sui meccanismi soggetti all'obbligo di notifica entro cinque giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui i meccanismi sono messi a disposizione del contribuente per la loro attuazione.

    Se l'obbligo della comunicazione di informazioni è trasferito ai contribuenti in assenza di un intermediario responsabile, il termine per la comunicazione è posticipato di poco, ossia a cinque giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o la prima fase di una serie di meccanismi sono stati attuati.

    Il conseguente scambio automatico di informazioni su tali meccanismi deve avvenire ogni trimestre. Grazie alla comunicazione precoce di queste informazioni, le autorità fiscali più strettamente connesse al meccanismo otterranno dati sufficienti per intraprendere l'azione contro l'elusione fiscale in tempi rapidi.

    ·Elencare gli elementi distintivi piuttosto che definire la pianificazione fiscale aggressiva

    Un tentativo di definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva rischierebbe di essere un esercizio vano. Questo perché le strutture di pianificazione fiscale aggressiva si sono evolute negli anni diventando particolarmente complesse e sono costantemente soggette a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle autorità fiscali. Alla luce di ciò, la legislazione proposta include una serie di peculiarità ed elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione o abuso fiscale. Tali peculiarità ed elementi vengono indicati come "elementi distintivi" ed è sufficiente che un meccanismo rientri nel campo di applicazione di uno di questi perché si consideri che debba essere notificato alle autorità fiscali.

    ·Scambio automatico delle informazioni attraverso la rete comune di comunicazione (CCN) dell'UE

    Riguardo agli aspetti operativi dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, la direttiva proposta fa riferimento al meccanismo introdotto dalla direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, ovvero la rete comune di comunicazione (CCN). Essa svolgerà il ruolo di quadro comune per gli scambi e a tal fine il suo ambito d'applicazione sarà ampliato.

    Le informazioni saranno registrate in un registro centrale sicuro sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri porranno in essere anche una serie di modalità pratiche, tra cui misure per standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste attraverso la creazione di un formulario tipo. Sarà specificato il regime linguistico per il previsto scambio di informazioni e la CCN sarà di conseguenza aggiornata.

    ·Sanzioni efficaci per la mancata conformità a livello nazionale

    La legislazione proposta lascia agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili contro la violazione delle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il quadro comune sia attuato. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    ·Misure di esecuzione

    Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva proposta e, più precisamente, lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità finanziarie, alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione nei seguenti ambiti:

    i.adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico;

    ii.adozione delle modalità pratiche necessarie per aggiornare il registro centrale sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

    Tali competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    ·Atti delegati

    Per rispondere all'eventuale necessità di aggiornare gli elementi distintivi sulla base delle informazioni provenienti dai meccanismi comunicati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    2017/0138 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo 19 ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)Al fine di consentire nuove iniziative nel settore della trasparenza fiscale a livello dell'Unione, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio 21 è stata più volte modificata negli ultimi anni. In questo contesto, la direttiva 2014/107/UE del Consiglio 22 ha introdotto uno standard comune di comunicazione (CRS) per informazioni sui conti finanziari all'interno dell'Unione. Lo standard che è stato sviluppato all'interno del Forum globale dell'OCSE stabilisce lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per questo scambio a livello mondiale. La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva 2015/2376/UE del Consiglio 23 , che dispone lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, e dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio 24 , che stabilisce la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni riguardo alla rendicontazione paese per paese (CbCR) delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali. Considerata l'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio 25 ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . Nonostante la direttiva 2011/16/UE sia stata modificata più volte al fine di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità fiscali per la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale, risulta ancora necessario rafforzare alcuni aspetti specifici del quadro fiscale esistente inerenti alla trasparenza.

    (2)Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È per questo fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali informazioni permetterebbero alle autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali.

    (3)Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva spaziano tra più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a questi meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove notano pratiche fiscali aggressive.

    (4)Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in conformità all'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscale.

    (5)È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrano aver aiutato i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio 27 rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato.

    (6)La comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di elusione fiscale costituirebbe un passo nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe importante che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale garantire alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.

    (7)È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni siano effettivamente attuati. Ove l'obbligo di comunicazione di informazioni sia trasferito ai contribuenti, risulterebbe pratico posticipare l'obbligo di comunicazione di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in una fase di poco successiva, poiché i contribuenti potrebbero non essere consapevoli della natura dei meccanismi al momento iniziale. Per agevolare le amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre.

    (8)Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto, l'obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione di un'operazione transfrontaliera soggetta all'obbligo di notifica o di una serie di queste, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza. Non si dovrebbe neanche ignorare che in alcuni casi l'obbligo di comunicazione di informazioni non è applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale dell'avvocato o laddove non esistano intermediari perché, ad esempio, il contribuente elabora e attua un sistema internamente. In tali circostanze sarebbe dunque fondamentale che le autorità fiscali non perdano l'opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a una pianificazione fiscale aggressiva. In questi casi sarebbe dunque necessario trasferire l'obbligo di comunicazione di informazioni al contribuente che trae beneficio dal meccanismo.

    (9)I meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle autorità fiscali. Tenendo conto di questo elemento, sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva. Tali indicazioni sono definite "elementi distintivi".

    (10)Dato che tale legislazione dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, sarebbe fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale.

    (11)Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Il dispositivo per lo scambio di informazioni nel contesto dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere utilizzato anche per consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate in merito ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva tra le autorità fiscali dell'Unione.

    (12)Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati attraverso la rete comune di comunicazione (CCN) messa a punto dall'Unione. In tale contesto le informazioni sarebbero registrate in un registro centrale sicuro sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere una serie di modalità pratiche, tra cui misure per standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste attraverso la creazione di un formulario tipo. Si dovrebbe anche specificare il regime linguistico per il previsto scambio di informazioni e aggiornare di conseguenza la CCN.

    (13)Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva e garantire che tali sanzioni siano effettivamente applicate nella pratica, che siano proporzionate e che abbiano un effetto dissuasivo.

    (14)Per integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti con riguardo all'aggiornamento degli elementi distintivi, al fine di includere in tale elenco i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva a seguito delle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi che derivano dalla comunicazione obbligatoria di informazioni di questi ultimi.

    (15)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico. Per lo stesso motivo dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'adozione delle modalità pratiche necessarie per l'aggiornamento del registro centrale sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

    (16)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 . Qualunque trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e al regolamento (CE) n. 45/2001.

    (17)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (18)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito tramite l'azione individuale e non coordinata degli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello dell'Unione in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi di natura transfrontaliera che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo.

    (19)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

    (1)L'articolo 3 è così modificato:

    (a)il punto 9 è così modificato:

    (i)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "(a)ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;";

    (ii)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "(c)ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.";

    (b)sono aggiunti i seguenti punti:

    "18."meccanismo transfrontaliero": un meccanismo o una serie di meccanismi in più Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

    (a)non tutte le parti del meccanismo o della serie di meccanismi sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;

    (b)una o più parti del meccanismo o della serie di meccanismi è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione;

    (c)una o più parti del meccanismo o della serie di meccanismi svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo o la serie di meccanismi fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione;

    (d)una o più parti del meccanismo o della serie di meccanismi svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione che non è situata in quella giurisdizione e il meccanismo o la serie di meccanismi fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione;

    (e)tale meccanismo o serie di meccanismi ha un impatto di natura fiscale su almeno due giurisdizioni;

    19."meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica": qualunque meccanismo o serie di meccanismi transfrontalieri che soddisfi almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato IV;

    20."elemento distintivo": una caratteristica tipica o peculiarità di un meccanismo o di una serie di meccanismi elencata all'allegato IV;

    21."intermediari": qualunque persona che sia responsabile nei confronti del contribuente per l'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione degli aspetti fiscali di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, oppure di una serie di meccanismi di questo tipo, nel corso della prestazione di servizi finanziari. "Intermediari" indica altresì qualunque persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione o gestione degli aspetti fiscali di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

    Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

    (a)è costituita in uno Stato membro e/o è disciplinata dal diritto di uno Stato membro;

    (b)è residente a fini fiscali in uno Stato membro;

    (c)è registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in almeno uno Stato membro;

    (d)ha la propria sede in almeno uno Stato membro in cui esercita la professione o fornisce servizi legali, fiscali o di consulenza;

    22."contribuente": qualunque persona che utilizza un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o una serie di meccanismi di questo genere al fine di ottimizzare potenzialmente la propria posizione fiscale;

    23."impresa associata": un contribuente che è legato a un altro contribuente in almeno uno dei seguenti modi:

    (a)un contribuente partecipa alla gestione di un altro contribuente essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altro contribuente;

    (b)un contribuente partecipa al controllo di un altro contribuente attraverso una partecipazione che supera il 20% dei diritti di voto;

    (c)un contribuente partecipa al capitale di un altro contribuente mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 20% del capitale.

    Nel caso in cui gli stessi contribuenti partecipino alla gestione, al controllo o al capitale di più di un contribuente, tutti i contribuenti coinvolti sono considerati imprese associate.

    Nelle partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Un contribuente che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerato come detentore del 100%.

    Una persona fisica, il suo o la sua coniuge e i suoi ascendenti o discendenti sono considerati un contribuente unico.";

    (2)nel capo II, sezione II, è aggiunto il seguente articolo:

    "Articolo 8 bis bis bis

    Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

    1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità fiscali competenti di informazioni sul meccanismo o sulla serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro cinque giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo o la serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica sono messi a disposizione, da parte dell'intermediario, di uno o più contribuenti a fini di attuazione a seguito del contatto con il contribuente o i contribuenti in questione o se la prima fase di una serie di meccanismi è stata già attuata.

    2.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi, laddove hanno diritto al segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, l'obbligo di comunicare informazioni su un tale meccanismo o serie di meccanismi è responsabilità del contribuente e gli intermediari informano i contribuenti di tale responsabilità, dovuta al segreto professionale.

    Gli intermediari possono essere autorizzati all'esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni.

    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, laddove non vi sia un intermediario ai sensi dell'articolo 3, punto 21, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi incomba al contribuente. Il contribuente invia informazioni entro cinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo o la serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica o la prima fase di una serie di meccanismi di questo genere siano stati attuati.

    3.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, laddove in un meccanismo o in una serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica sia coinvolto più di un intermediario, soltanto l'intermediario che detiene la responsabilità nei confronti del contribuente dell'elaborazione e dell'attuazione del meccanismo o della serie di meccanismi sia tenuto a comunicare le informazioni in conformità al paragrafo 1.

    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, laddove l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su serie di tali meccanismi rientri nella responsabilità del contribuente e uno solo o una serie di tali meccanismi sia utilizzato da più contribuenti che costituiscono imprese associate, soltanto il contribuente incaricato di approvare il meccanismo o la serie di meccanismi con l'intermediario comunichi le informazioni in conformità al paragrafo 1.

    4.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attuati tra il [data dell' accordo politico] e il 31 dicembre 2018. Gli intermediari e i contribuenti, ove opportuno, inviano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 marzo 2019.

    5.L'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, attraverso lo scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

    6.Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del paragrafo 5 includono i seguenti elementi:

    (a)l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti, compresi il nome, la residenza a fini fiscali, il codice di identificazione fiscale (CIF) e, ove necessario, le persone che costituiscono imprese associate con l'intermediario o il contribuente;

    (b)i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero o la serie di meccanismi;

    (c)un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o della serie di meccanismi di questo genere, incluso il riferimento al nome con il quale sono comunemente noti, se del caso, e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o di informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

    (d)la data in cui l'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o della prima fase di una serie di tali meccanismi deve essere o è stata avviata;

    (e)i dettagli delle disposizioni fiscali nazionali la cui applicazione crea un vantaggio fiscale, se del caso;

    (f)il valore dell'operazione o delle serie di operazioni incluse in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o in una serie di tali meccanismi;

    (g)l'identificazione degli altri Stati membri coinvolti o che sono suscettibili di essere coinvolti nel meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o nella serie di tali meccanismi, o che sono suscettibili di essere interessati dagli stessi;

    (h)l'identificazione di qualunque persona in altri Stati membri, se del caso, che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o dalla serie di tali meccanismi, indicando a quali Stati membri sono legati gli intermediari o i contribuenti coinvolti.

    7.Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

    8.La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), c) e h).

    9.Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a partire della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro la fine del primo trimestre 2019 ";

    (3)all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5.La Commissione adotta i formulari tipo, incluso il regime linguistico, in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, nei casi seguenti:

    (a)per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1° gennaio 2017;

    (b)per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis bis bis anteriormente al 1° gennaio 2019.

    Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafo 6, e ad altri campi correlati a tali elementi, necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente dell'articolo 8 bis e 8 bis bis bis.

    Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis bis bis in una lingua ufficiale dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.";

    (4)all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5.Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

    Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, paragrafi 5, 6 e 7, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

    Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafo 8. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

    Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafi 5, 6 e 7, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.";

    (5)all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.";

    (6)al capo V è aggiunto il seguente articolo:

    "Articolo 23 bis bis

    Modifiche dell'allegato IV

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 26 bis, per modificare l'allegato IV al fine di includere nell'elenco degli elementi distintivi i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in risposta alle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni sugli stessi.";

    (7)L'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

    "Articolo 25 bis

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.";

    (8)al capo VII sono aggiunti i seguenti articoli:

    "Articolo 26 bis

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 bis bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    3.La delega di potere di cui all'articolo 23 bis bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

    5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 bis bis, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

    Articolo 26 bis bis

    Informazione del Parlamento europeo

    Il Parlamento europeo è informato dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.";

    (9)è aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il lunedì 31 dicembre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

    1.4.Obiettivi

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.6.Durata e incidenza finanziaria

    1.7.Modalità di gestione previste

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

    1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 31  

    14

    14.03

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

     La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

     La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 32  

     La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

     La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    Il programma di lavoro della Commissione per il 2017 enumera tra le sue priorità la "Tassazione più equa delle imprese". Uno dei punti che rientra nel campo d'azione di questo tema è "l'applicazione nella legislazione dell'UE dell'accordo internazionale sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) (legislativa/non legislativa, inclusa la valutazione d'impatto)". La presente proposta di comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva si basa ampiamente sui risultati e sui dati dell'Azione 12 BEPS dell'OCSE sulla comunicazione obbligatoria di informazioni.

    1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Obiettivo specifico

    L'obiettivo della legislazione proposta è quello di aumentare la trasparenza e l'accesso all'informazione in una fase precoce, poiché questo dovrebbe permettere alle autorità di aumentare la velocità e l'accuratezza della valutazione del rischio e di prendere decisioni tempestive e informate su come proteggere i propri gettiti fiscali. Nello specifico, se le autorità ricevono informazioni riguardo a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva prima che questi siano attuati, dovrebbero essere in grado di tracciare i meccanismi e rispondere ai rischi fiscali che questi pongono attuando misure appropriate per limitarli. A tale scopo, l'informazione dovrebbe idealmente essere ottenuta in anticipo, ossia prima dell'attuazione e/o dell'uso del meccanismo. Ciò consentirebbe alle autorità una valutazione tempestiva del rischio di tali meccanismi e, laddove necessario, di reagire per colmare lacune e prevenire una perdita di gettito fiscale. L'obiettivo ultimo è quello di concepire un dispositivo che eserciti un effetto deterrente; ovvero un dispositivo che dissuada gli intermediari dalla concezione e commercializzazione di tali meccanismi.

    Attività ABM/ABB interessate

    ABB 3

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    In primo luogo, lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri su informazioni comunicate relative a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva significherà che tutti gli Stati membri saranno in grado di valutare adeguatamente se un certo meccanismo o una serie di meccanismi hanno ripercussioni (anche involontarie) su di essi e potranno reagire di conseguenza.

    In secondo luogo, il fatto che vi sia una maggiore trasparenza sui meccanismi potenzialmente aggressivi dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza fiscale diventi più equa. Inoltre, la comunicazione obbligatoria e lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva dovrebbero dissuadere gli intermediari e i contribuenti dal promuovere e intraprendere, rispettivamente, la pianificazione fiscale aggressiva, poiché le autorità fiscali di più di uno Stato membro avranno ora le informazioni per individuare e reagire a tali pratiche di pianificazione finanziaria.

    1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

    La proposta sarà disciplinata dai requisiti della direttiva 2011/16/UE che modifica in relazione a quanto segue: i) la comunicazione annuale da parte degli Stati membri di statistiche sullo scambio di informazioni; e ii) la presentazione di una relazione da parte della Commissione sulla base di tali statistiche, anche sull'efficacia dello scambio automatico di informazioni.

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

    La direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa sarà modificata per istituire un obbligo principale a carico degli intermediari e, in alternativa, dei contribuenti di comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva alle loro autorità fiscali. Tali autorità dovranno condividere le informazioni con altri Stati membri attraverso un sistema di scambio di informazioni obbligatorio e automatico. In questo contesto, alle autorità sarà richiesto di inserire le informazioni comunicate in un registro centrale al quale avranno pieno accesso tutti gli Stati membri. Alla Commissione verrà dato un accesso limitato al registro al fine di garantire che sia sufficientemente informata per monitorare il funzionamento della direttiva.

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    Il coinvolgimento dell'UE nella comunicazione di informazioni porterà un valore aggiunto, se paragonato alle iniziative dei singoli Stati membri nel settore. Questo perché, specialmente se associata a uno scambio di informazioni, la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva consentirebbe alle amministrazioni fiscali di ottenere una panoramica globale dell'impatto delle operazioni transfrontaliere sull'intera base imponibile. L'UE si trova dunque in una posizione migliore rispetto a qualunque Stato membro preso singolarmente per garantire l'efficacia e la completezza del sistema di scambio di informazioni.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Strutture per la comunicazione obbligatoria di sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva sono in funzione in Irlanda, in Portogallo e nel Regno Unito (UK). Dai dati pubblicati dal Regno Unito emerge che il governo ha utilizzato le informazioni ottenute per introdurre ogni anno una serie di misure antielusione. Dal 2004 sono state attuate un totale di 49 misure, che hanno permesso di bloccare oltre 12 miliardi di sterline di opportunità di elusione in Gran Bretagna. L'amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)) ha dichiarato che esistono numerosi elementi empirici a sostegno del fatto che DOTAS (Disclosure of Tax Avoidance Schemes) ha cambiato l'economia dell'elusione.

    1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Poiché la proposta è intesa a modificare la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa, le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell'ambito di tale direttiva potranno essere utilizzati ai fini della presente proposta.

    1.6.Durata e incidenza finanziaria

     Proposta/iniziativa di durata limitata

       Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

     Proposta/iniziativa di durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2021

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.Modalità di gestione previste 33  

     Gestione diretta a opera della Commissione

    a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

       dalle agenzie esecutive

     Gestione condivisa con gli Stati membri

     Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

    a paesi terzi o organismi da questi designati;

    a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

    alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

    a organismi di diritto pubblico;

    a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    La presente proposta si basta sul quadro e sui sistemi esistenti per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, messi a punto ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE nel contesto di una precedente modifica. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce formulari e formati tipo per lo scambio di informazioni attraverso misure di esecuzione. Per quanto concerne la rete CCN, che consentirà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile del suo sviluppo e gli Stati membri si impegneranno a creare l'infrastruttura nazionale adeguata che permetterà lo scambio di informazioni attraverso la rete CCN.

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    Gli Stati membri si impegnano a:

    - trasmettere ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis (e il proposto 8 bis bis bis) nonché dei risultati pratici ottenuti;

    - fornire un elenco di dati statistici, determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (misure di esecuzione), per la valutazione della presente direttiva.

    All'articolo 27 della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC) la Commissione si è impegnata a presentare una relazione sull'applicazione della DAC su base quinquennale a partire dal 1° gennaio 2013. I risultati della presente proposta (che modifica la DAC) saranno inclusi nella relazione al Parlamento europeo e del Consiglio che sarà presentata entro il 1° gennaio 2023.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Rischi individuati

    Sono stati individuati i seguenti rischi potenziali:

    - alla luce dell'evoluzione costante della struttura e della caratteristiche dei sistemi di pianificazione fiscale, che può risultare in una situazione nella quale alcuni degli elementi distintivi saranno superati nei prossimi anni, la direttiva autorizza la Commissione ad aggiornare l'elenco degli elementi distintivi al fine di includere i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva sulla base di informazioni recenti provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni su tali meccanismi. A questo scopo la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 26 bis e modifica l'allegato.

    - Gli Stati membri si impegnano a fornire alla Commissione dati statistici che costituiranno la base per la valutazione della direttiva. La Commissione si impegna a presentare ogni cinque anni una relazione sulla base di tali dati.

    - Gli Stati membri si impegnano a presentare alla Commissione una valutazione annuale sull'efficacia dello scambio automatico di informazioni.

    2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

    Al fine di monitorare la corretta applicazione della direttiva, la Commissione avrà accesso limitato al registro centrale a cui gli Stati membri invieranno informazioni sui sistemi transfrontalieri di pianificazione potenzialmente aggressiva.

    Fiscalis supporterà il sistema interno di controllo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013 dell'11 dicembre 2013, mettendo a disposizione fondi per:

    - azioni comuni (ad es. sotto forma di gruppi di progetti);

    - lo sviluppo di sistemi di informazione europei.

    Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

    Contratti di appalto

    Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

    Verifica tecnica degli appalti

    La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

    Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

    Verifica ex ante degli impegni

    Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Di conseguenza, il 100% degli importi impegnati sono coperti dalla verifica ex-ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.

    Verifica ex ante dei pagamenti

    Il 100% dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

    Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati.

    Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

    2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

    I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2% e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste.

    I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2020 – non superano l'1,6% dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa.

    La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

    L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 35 del Consiglio nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    ·Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della spesa

    Partecipazione

    14.03.01

    Diff./Non-diff 36 .

    di paesi EFTA 37

    dai paesi candidati 38

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    1A – Competitività per la crescita e l'occupazione

    Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali

    Diff.

    No

    No

    No

    No

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della spesa

    Partecipazione

    Numero 
    [Rubrica………………………………………]

    Diff./Non-diff.

    di paesi EFTA

    dai paesi candidati

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    [XX.YY.YY.YY]

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    [Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa  (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    1A

    Competitività per la crescita e l'occupazione

    DG: TAXUD

    Anno N 39

    AnnoN+1

    AnnoN+2

    AnnoN+3

    AnnoN+4

    AnnoN+5

    TOTALE

    • Stanziamenti operativi

    Numero della linea di bilancio 14.03.01

    Impegni

    (1)

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Pagamenti

    (2)

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Numero della linea di bilancio

    Impegni

    1 bis.

    Pagamenti

    (2a)

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 40  

    Numero della linea di bilancio

    (3)

    TOTALE degli stanziamenti 
    DG TAXUD

    Impegni

    =1+1a +3

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Pagamenti

    =2+2a

    +3

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

     



    TOTALE degli stanziamenti operativi

    Impegni

    (4)

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Pagamenti

    (5)

    0,000

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    • TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

    (6)

    TOTALE degli stanziamenti 
    per la RUBRICA 1A 
    del quadro finanziario pluriennale

    Impegni

    =4+ 6

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Pagamenti

    =5+ 6

    0,000

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

    • TOTALE degli stanziamenti operativi

    Impegni

    (4)

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Pagamenti

    (5)

    0,000

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    • TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

    (6)

    TOTALE degli stanziamenti 
    per le RUBRICHE da 1 a 4 
    del quadro finanziario pluriennale

    (Importo di riferimento)

    Impegni

    =4+ 6

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    Pagamenti

    =5+ 6

    0,000

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480





    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    5

    "Spese amministrative totali"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    AnnoN

    AnnoN+1

    AnnoN+2

    AnnoN+3

    AnnoN+4

    TOTALE

    DG: TAXUD

    • Risorse umane

    0,069

    0,069

    0,028

    0,014

    0,014

    0,194

    • Altre spese amministrative

    0,004

    0,004

    0,002

    0,001

    0,001

    0,012

    TOTALE DG TAXUD

    Stanziamenti

    0,073

    0,073

    0,030

    0,015

    0,015

    0,206

    TOTALE degli stanziamenti 
    per la RUBRICA 5 
    del quadro finanziario pluriennale
     

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    0,073

    0,073

    0,030

    0,015

    0,015

    0,206

    Mio EUR (al terzo decimale)

    AnnoN 41

    AnnoN+1

    AnnoN+2

    AnnoN+3

    AnnoN+4

    AnnoN+5

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti 
    per le RUBRICHE da 1 a 5 
    del quadro finanziario pluriennale
     

    Impegni

    0,133

    0,333

    0,090

    0,065

    0,065

    0,686

    Pagamenti

    0,073

    0,133

    0,290

    0,075

    0,065

    0,050

    0,686

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati

    Anno

    N

    Anno

    N+1

    Anno

    N+2

    Anno

    N+3

    Anno

    N+4

    TOTALE

    RISULTATI

    Tipo 42

    Costo medio

    No

    Costo

    No

    Costo

    No

    Costo

    No

    Costo

    No

    Costo

    N. totale

    Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1 43

    Specifiche

    0,060

    0,060

    0,120

    Sviluppo

    0,140

    0,140

    Manutenzione

    0,020

    0,010

    0,010

    0,040

    Supporto

    0,020

    0,020

    0,020

    0,020

    0,080

    Formazione

    -

    ITSM (Infrastruttura, ricevente, licenze ecc.),

    0,040

    0,020

    0,020

    0,020

    0,100

    Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

    - Risultato

    Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

    COSTO TOTALE

    0,060

    0,260

    0,060

    0,050

    0,050

    0,480

    3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.1.Sintesi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno

    N 44

    Anno

    N+1

    Anno

    N+2

    Anno

    N+3

    Anno

    N+4

    TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    0,069

    0,069

    0,028

    0,014

    0,014

    0,194

    Altre spese di natura amministrativa

    0,004

    0,004

    0,002

    0,001

    0,001

    0,012

    Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

    0,073

    0,073

    0,030

    0,015

    0,015

    0,206

    Al di fuori della RUBRICA 5 45 del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese di natura amministrativa

    Totale parziale al di fuori della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

    TOTALE

    0,073

    0,073

    0,030

    0,015

    0,015

    0,206

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anno N

    Anno N+1

    Anno N+2

    Anno

    N+3

    Anno

    N+4

    • Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

    0,5

    0,5

    0,2

    0,1

    0,1

    XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

    XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

    10 01 05 01 (ricerca diretta)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 46

    XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

    XX 01 04 yy  47

    - in sede

    - nelle delegazioni

    XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

    10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    0,5

    0,5

    0,2

    0,1

    0,1

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli SM; lavoro sui formulari, formati informatici e il repertorio centrale;

    ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico.

    Personale esterno

    N/A

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

       La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

       La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

       La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

    La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno N

    Anno N+1

    Anno N+2

    Anno N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento 

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

     

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       sulle entrate varie

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 48

    Anno

    N

    Anno

    N+1

    Anno

    oN+2

    Anno

    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo ….

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

    (1) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, p. 1–29)
    (2) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, p.73).
    (3) Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto ( 2016/2038(INI) ) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//IT
    (4) Consiglio informale ECOFIN del 22 aprile 2016.
    (5) Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili dell'OCSE – BEPS (2015): " Public Discussion Draft BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules ". Per ulteriori informazioni, consultare anche la voce nel glossario.
    (6) Consiglio dell'Unione europea (2016), conclusioni sulla " Comunicazione della Commissione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva e raccomandazione della Commissione relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali − Conclusioni del Consiglio ", 25.5.2016 (maggio 2016 conclusioni ECOFIN).
    (7) Conclusioni ECOFIN maggio 2016, punto 12.
    (8) Priorità del G20: https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html  
    (9) Commissione europea, Comunicazione su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, COM(2016) 451 final , 5.7.2016 (Panama Communication).
    (10) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
    (11) Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15).
    (12) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, p. 1)
    (13) direttiva 2015/2376/UE del Consiglio, del martedì 8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, p. 1)
    (14) Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del mercoledì 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, p. 8).
    (15) Proposta di direttiva 2016/0107 (COD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2016 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
    (16) Alcuni di questi accordi che riguardano taluni paesi terzi sono conclusi dall'Unione.
    (17) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
    (18) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia  
    (19) GU C , , p. .
    (20) GU C , , p. .
    (21) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
    (22) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, p. 1)
    (23) Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, p. 1)
    (24) Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, p. 8).
    (25) Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, p. 1).
    (26) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, p. 73).
    (27) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, p. 1)
    (28) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (29) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
    (30) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
    (31) ABM: gestione basata sulle attività; ABM: bilancio basato sulle attività.
    (32) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera (a) o (b), del regolamento finanziario.
    (33) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
    (34) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
    (35) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
    (36) Diff. = Stanziamenti differenziati / Non-diff. = stanziamenti non differenziati.
    (37) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (38) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (39) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
    (40) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (41) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
    (42) I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio di numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.)
    (43) Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".
    (44) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
    (45) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (46) AC = Agenti contrattuali; AL = personale locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale agenzia; JED = Junior Esperti in delegazioni.
    (47) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (48) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
    Top

    Bruxelles, 21.6.2017

    COM(2017) 335 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di direttiva del Consiglio

    recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ad accordi transfrontalieri notificabili

    {SWD(2017) 236 final}
    {SWD(2017) 237 final}


    "ALLEGATO IV
    ELEMENTI DISTINTIVI

    Gli elementi distintivi generici e quelli specifici della categoria B possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il "criterio del vantaggio principale".

    Criterio del vantaggio principale

    Il criterio sarà soddisfatto laddove il vantaggio principale di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati.

    A.    Elementi distintivi generici

    1.Un meccanismo o una serie di meccanismi in cui il contribuente si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.

    2.Un meccanismo o una serie di meccanismi in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse, una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo o la serie di meccanismi e tale commissione è fissata in riferimento:

    (a)all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo o dalla serie di meccanismi; oppure

    (b)al fatto che dal meccanismo o dalla serie di meccanismi sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Questo includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo o dalla serie di meccanismi non è stato in parte o del tutto conseguito.

    3.Un meccanismo o una serie di meccanismi che comportano l'uso di documentazione standardizzata, inclusi i formulari tipo. La documentazione è solitamente a disposizione di più contribuenti e non deve essere personalizzata per permettere al contribuente di attuare un meccanismo o una serie di meccanismi.

    B.    Elementi distintivi specifici che potrebbero essere collegati al criterio del vantaggio principale

    1.Un meccanismo o una serie di meccanismi mediante i quali il contribuente utilizza le perdite per ridurre il debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.

    2.Un meccanismo o una serie di meccanismi che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore.

    3.Un meccanismo o una serie di meccanismi comprendenti operazioni circolari che si traducono in un "carosello" di fondi ("round-tripping"), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

    C.    Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

    1.Un meccanismo o una serie di meccanismi che prevedono pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più parti coinvolte, dove si verifica almeno una della seguenti condizioni:

    (a)il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;

    (b)nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:

    i.non impone alcuna imposta sul reddito delle società; oppure

    ii.impone un'imposta sul reddito delle società a tasso zero o a un tasso legale inferiore della metà rispetto al tasso legale medio applicabile al reddito delle società nell'Unione, quale fissato alla fine dell'anno civile precedente; oppure

    iii.è inserita in un elenco di alcune giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro di un'organizzazione internazionale come giurisdizioni che applicano regimi fiscali dannosi;

    (c)il pagamento beneficia di un'esenzione parziale o totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;

    (d)il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;

    (e)sussiste un disallineamento con riguardo al campo d'applicazione della direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, adottata dal Consiglio dei ministri il 23 maggio 2017.

    2.Lo stesso patrimonio è soggetto ad ammortamento in più di una giurisdizione.

    3.Più di un contribuente può chiedere lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito in diverse giurisdizioni.

    4.Esiste un meccanismo o una serie di meccanismi che includono trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

    D.    Elementi distintivi specifici riguardanti gli accordi di scambio automatico di informazioni nell'Unione

    Un meccanismo o una serie di meccanismi che aggirano la legislazione dell'Unione o accordi sullo scambio automatico di informazioni, compresi accordi con i paesi terzi, e che hanno come effetto evitare di dichiarare redditi allo Stato di residenza fiscale del contribuente. Tali meccanismi possono includere:

    (a)l'utilizzo di giurisdizioni che non sono vincolate dalla legislazione dell'Unione o da accordi sullo scambio automatico di informazioni;

    (b)la riclassificazione delle tipologie di reddito in categorie che non sono soggette allo scambio automatico di informazioni;

    (c)il ricorso a soggetti e strutture giuridiche che non sono previsti dalla legislazione dell'Unione o da accordi sullo scambio automatico di informazioni;

    (d)l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio. Ciò include le situazioni caratterizzate da una mancanza di norme per l'identificazione della titolarità effettiva dei soggetti giuridici, inclusi i trust, le fondazioni e le società veicolo o in cui si ricorre a intestatari o procure per nascondere l'identità del titolare effettivo.

    E.    Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

    1.Un meccanismo o una serie di meccanismi che non sono conformi al principio di libera concorrenza o alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, inclusa la distribuzione del profitto tra diversi membri dello stesso gruppo di società.

    2.Un meccanismo o una serie di meccanismi che rientrano nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, ma che non sono oggetto di notifica o di scambio.".

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