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Document 52017PC0166

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti

    COM/2017/0166 final - 2017/077 (NLE)

    Bruxelles, 7.4.2017

    COM(2017) 166 final

    2017/0077(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di Bonn) ha l'obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. L'Unione europea è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983 1 .

    Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate nell'allegato I (specie minacciate) e nell'allegato II (specie che devono essere oggetto di accordi) della convenzione.

    La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II della convenzione.

    Conformemente all'articolo XI della convenzione, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamento. L'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che abbiano espresso riserve.

    La dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione si terrà a Manila (Filippine) dal 22 al 28 ottobre 2017. In vista di detta riunione si suggerisce che l'Unione presenti proposte di emendamento dell'allegato II della convenzione volte a rafforzare la protezione di due specie di uccelli, Lanius excubitor excubitor e Lanius minor, in tutta la loro area di distribuzione, anche al di fuori dell'Unione, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l'inclusione di dette specie è scientificamente fondata; 2) la loro inclusione è conforme alla normativa dell'Unione europea e 3) l'Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità. È pertanto necessario che il Consiglio emani una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti in merito alle proposte di emendamento.

    In linea con l'articolo XI, paragrafo 3, il Segretariato della convenzione ha fissato al 25 maggio 2017 la scadenza per la presentazione delle proposte di emendamento.

    Prima della dodicesima riunione della conferenza delle parti, il Segretariato della convenzione può trasmettere proposte di emendamento, avanzate da altre parti, degli allegati I e II della convenzione, che potrebbero richiedere a loro volta di una decisione che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo a dette proposte.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta non richiederebbe modifiche alla normativa dell'Unione, in quanto riguarda due specie che beneficiano già di adeguata protezione nel diritto dell'UE, nella fattispecie in virtù della direttiva "Uccelli" 2 .

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è in linea con il settimo programma di azione in materia di ambiente 3 e con la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 4 , in special modo l'obiettivo 6: contribuire a evitare la perdita di biodiversità su scala mondiale.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta è presentata ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Assunzione e uso di perizie

    Tramite il gruppo di esperti sulle direttive "Uccelli" e "Habitat", la Francia ha presentato, per esame, a nome dell'Unione i progetti di emendamento contenuti nella presente proposta. È seguito uno scambio informale di opinioni preliminari con gli Stati membri.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    N/P

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La proposta non crea nuovi requisiti di monitoraggio o comunicazione. Tutte le attività di pianificazione e monitoraggio dell'applicazione sarebbero comprese nelle attività di pianificazione e comunicazione ai sensi della convenzione.

    2017/0077 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)In quanto parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nel prosieguo "la convenzione"), quale approvata con decisione 82/461/CEE del Consiglio 5 , l'Unione europea può proporre modifiche degli allegati della convenzione in cui sono elencate le specie da salvaguardare.

    (2)La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione, tra le cui competenze rientra la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, la modifica degli allegati I e II della convenzione.

    (3)Si ritiene che l'inclusione delle specie Lanius excubitor excubitor e Lanius minor nell'allegato II sarebbe scientificamente fondata, conforme alla normativa dell'Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

    (4)In vista della dodicesima riunione della conferenza delle parti, che si terrà a Manila (Filippine) dal 22 al 28 ottobre 2017, l'Unione dovrebbe proporre un emendamento dell'allegato II al fine di includervi le specie Lanius excubitor excubitor e Lanius minor.

    (5)È necessario che dette proposte siano comunicate al Segretariato della convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In vista della dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la Commissione è autorizzata a presentare, a nome dell'Unione, una proposta di emendamento dell'allegato II della convenzione al fine di includervi le specie Lanius excubitor excubitor e Lanius minor.

    La Commissione comunica tali proposte al Segretariato della convenzione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).
    (2) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).
    (3) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
    (4) COM(2011) 244 definitivo, "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020".
    (5) Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).
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