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Document 52017PC0137

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica della frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali

    COM/2017/0137 final - 2017/062 (NLE)

    Bruxelles, 24.3.2017

    COM(2017) 137 final

    2017/0062(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica della frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'obiettivo della presente proposta è stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al fine di adeguare la frequenza degli esami cui sono sottoposte le politiche commerciali dei membri dell'OMC, di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii) ("Procedure d'esame"), dell'accordo OMC e modificare il regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali.

    L'ampliamento del numero dei membri dell'OMC dal 1995 ha comportato anche l'aumento del numero di esami necessari a garantire la conformità all'allegato 3, paragrafo C, punto ii). Ciò ha incrementato l'onere che grava sui membri e sul segretariato dell'OMC, rendendo pertanto insostenibile l'attuale ciclo degli esami delle politiche commerciali.

    Alla luce delle discussioni tra i membri dell'OMC nell'ambito della sesta valutazione del meccanismo di esame delle politiche commerciali, l'organo di esame delle politiche commerciali suggerisce in particolare di:

    adeguare la frequenza degli esami delle politiche commerciali, prolungando di un anno la durata dei cicli attualmente fissati nell'allegato 3, paragrafo C, punto ii), e

    modificare leggermente il regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali al fine di agevolare la procedura di esame.

    Frequenza degli esami delle politiche commerciali [allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC]

    La frequenza con la quale vengono attualmente esaminate le politiche commerciali dei membri dipende dalla loro quota relativa degli scambi mondiali. I quattro membri che detengono le maggiori quote degli scambi mondiali sono attualmente esaminati ogni due anni (UE, Stati Uniti, Cina e Giappone). I sedici membri successivi (ad esempio Federazione russa, Australia, Canada e Svizzera) sono esaminati ogni quattro anni e i membri rimanenti sono esaminati in pratica ogni sei o sette anni. L'organo di esame delle politiche commerciali è del parere che la frequenza degli esami dovrebbe essere modificata a partire dal 2019, per passare rispettivamente a tre, cinque e sette anni.

    La decisione sull'adeguamento dei cicli di esame sarà adottata dalla conferenza ministeriale dell'OMC a norma dell'articolo X, paragrafo 8, dell'accordo OMC o dal consiglio generale (negli intervalli tra le riunioni della conferenza ministeriale a norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC) e, una volta approvata, entrerà in vigore per tutti i membri.

    La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare una posizione a nome dell'Unione europea per associarsi al consenso volto a sostenere l'adozione delle decisioni adottate dalla conferenza ministeriale (o dal consiglio generale nell'intervallo tra le riunioni della conferenza ministeriale) per quanto concerne la proroga di un anno degli attuali cicli di esame di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC.

    Modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali (TPRB)

    A seguito della sesta valutazione del meccanismo di esame delle politiche commerciali, l'organo di esame delle politiche commerciali (TPRB) raccomanda inoltre di modificare il proprio regolamento interno. Le modifiche includono lievi cambiamenti volti a facilitare lo svolgimento degli esami, quale ad esempio la concessione di quattro settimane, invece delle attuali tre, al membro oggetto dell'esame per permettergli di rispondere a domande inviate in anticipo quando si avvale del calendario alternativo. Altre modifiche 1 del regolamento interno prevedono ad esempio la possibilità che un membro dell'OMC presenti cambiamenti significativi della sua politica commerciale in occasione di una riunione del TPRB durante il periodo che intercorre tra due esami delle politiche commerciali o la possibilità, su richiesta di un membro, di rendere più interattiva la seconda giornata di esame mediante il ricorso a moderatori o la costituzione, da parte del segretariato dell'OMC, di un elenco di oratori per gli interventi dei membri dell'OMC durante la prima giornata di esame.

    La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata ad adottare una posizione a nome dell'Unione europea in seno al TPRB per associarsi al consenso volto a sostenere la modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali.

    La decisione di aggiornare il regolamento interno del TPRB sarà adottata dal TPRB stesso.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'iniziativa è pienamente coerente con le politiche dell'Unione in vigore.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    L'esame delle politiche commerciali ha la funzione di presentare non soltanto la politica commerciale dell'UE, bensì tutte le altre politiche dell'UE che hanno un'incidenza sugli scambi. Gli esami delle politiche commerciali degli altri membri consente all'UE di porre domande al membro oggetto di esame e di migliorare la trasparenza.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea.

    Tutte le decisioni di cui sopra rientrano nell'ambito della politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE).

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    L'Unione europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda le questioni contemplate dalla presente decisione, in conformità all'articolo 3 del TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

       Proporzionalità

    Non pertinente

    Scelta dell'atto giuridico

    La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Non pertinente

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Non pertinente

    5.ALTRI ELEMENTI

    A norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE il Parlamento europeo sarà immediatamente e pienamente informato.

    2017/0062 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica della frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea, 

    considerando quanto segue:

    (1)L'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") fissa la frequenza degli esami cui sono sottoposte le politiche e le prassi commerciali dei membri dell'OMC. La frequenza degli esami delle politiche commerciali di ciascun membro dipende dalla sua quota degli scambi mondiali. I quattro membri che detengono le principali quote degli scambi sono attualmente esaminati ogni due anni. I sedici membri successivi in termini di quote degli scambi mondiali sono esaminati ogni quattro anni, mentre i membri rimanenti sono attualmente esaminati ogni sei anni.

    (2)L'ampliamento del numero dei membri dell'OMC dal 1995 ha comportato anche l'aumento del numero di esami necessari a garantire la conformità all'allegato 3 dell'accordo OMC, incrementando l'onere che grava sui membri e sul segretariato dell'OMC. Al fine di salvaguardare l'efficacia del sistema degli esami, l'organo di esame delle politiche commerciali (TPRB) dell'OMC suggerisce di prolungare di un anno la durata dei cicli attualmente in vigore. I membri dell'OMC sarebbero pertanto esaminati ogni tre, cinque e sette anni in funzione della loro quota degli scambi mondiali.

    (3)In conformità all'articolo X, paragrafo 8, dell'accordo OMC le decisioni di approvare le modifiche dell'allegato 3 dell'accordo OMC devono essere adottate per consenso dalla conferenza ministeriale o, a norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, dal consiglio generale negli intervalli tra le riunioni della conferenza ministeriale e, una volta approvate, entreranno in vigore per tutti i membri dell'OMC.

    (4)Al fine di salvaguardare l'efficacia del sistema degli esami, il TPRB ha raccomandato 2 inoltre di modificare il proprio regolamento interno per introdurre lievi modifiche che agevolerebbero lo svolgimento degli esami, quale ad esempio la concessione di quattro settimane, invece delle attuali tre, al membro oggetto dell'esame per permettergli di rispondere a domande inviate in anticipo quando si avvale del calendario alternativo. Altre modifiche del regolamento interno prevedono ad esempio la possibilità che un membro dell'OMC presenti cambiamenti significativi della sua politica commerciale in occasione di una riunione del TPRB durante il periodo che intercorre tra due esami della politiche commerciali o la possibilità, su richiesta di un membro, di rendere più interattiva la seconda giornata di esame mediante il ricorso a moderatori o la costituzione, da parte del segretariato dell'OMC, di un elenco di oratori per gli interventi dei membri dell'OMC durante la prima giornata di esame. Il TPRB può prendere la decisione di modificare il proprio regolamento interno a norma dell'articolo IV, paragrafo 4, dell'accordo OMC.

    (5)È nell'interesse dell'Unione garantire il corretto funzionamento del meccanismo di esame delle politiche commerciali, in modo tale che tutti i membri dell'OMC continuino a essere regolarmente esaminati e che le riunioni del TPRB siano preparate al meglio e risultino quanto più efficaci possibile.

    (6)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di OMC al fine di prolungare di un anno la durata dei cicli di esame delle politiche commerciali dei membri dell'OMC e modificare il regolamento interno del TPRB per agevolare lo svolgimento di detti esami,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza ministeriale o di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio consiste nell'associarsi al consenso per modificare l'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC al fine di prolungare di un anno la durata dei cicli di esame delle politiche commerciali dei membri dell'OMC. La durata dei cicli di esame di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC dipende dalla quota degli scambi mondiali ed è attualmente fissata a due, quattro e sei anni. I suddetti cicli saranno sostituiti rispettivamente da cicli di tre, cinque e sette anni.

    Tale posizione è espressa dalla Commissione in occasione della prossima riunione della conferenza ministeriale o del consiglio generale, a seconda di quale abbia luogo prima.

    Articolo 2

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno all'organo di esame delle politiche commerciali consiste nell'associarsi al consenso per modificare il regolamento interno del TPRB, come previsto nel documento WT/RD/TPR/745. 

    Tale posizione è espressa dalla Commissione in occasione di una prossima riunione del TPRB.

    Articolo 3

    Dopo la sua adozione, la decisione in merito al prolungamento della durata dei cicli di esame delle politiche commerciali è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Documento WT/RD/TPR/745.
    (2) Documento WT/RD/TPR/745.
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