COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.3.2017
COM(2017) 114 final
2017/0048(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche europee sulle imprese,
che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2017) 98 final}
{SWD(2017) 99 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Ai fini dell'elaborazione delle politiche oltre che per altri scopi è sempre più necessario disporre di dati statistici sulle imprese. Il sistema statistico europeo (SSE) è inteso a fornire dati statistici di elevata qualità in questo settore, in maniera tempestiva e assicurando la comparabilità tra gli Stati membri. La diffusione delle statistiche sulle imprese dell'SSE dovrebbe permettere a tali statistiche di servire da base per le decisioni riguardanti l'economia di mercato fondata sulla conoscenza e sull'innovazione, nell'intento di migliorare l'accesso al mercato unico per le piccole e medie imprese e di promuovere l'imprenditorialità e la competitività.
Il progetto di regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese [regolamento quadro relativo all'integrazione delle statistiche sulle imprese (Framework Regulation for Integrating Business Statistics - FRIBS)], rientra nel programma REFIT, il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione europea finalizzato a rendere più semplice la legislazione dell'UE e a ridurre i costi della regolamentazione superflua, che ha individuato le statistiche sulle imprese come uno dei suoi settori prioritari. Il progetto di regolamento prevede l'integrazione delle disposizioni in campo statistico e degli atti giuridici sulle statistiche sulle imprese attraverso la loro razionalizzazione e semplificazione e la riduzione dell'onere per le imprese.
L'attuale sistema di produzione delle statistiche europee sulle imprese è frammentato in più regolamenti settoriali distinti, il che provoca incongruenze tra i dati rilevati e inefficienze nella loro produzione. Il FRIBS definirà un quadro giuridico comune per la produzione e la compilazione delle statistiche sulle imprese dell'SSE. Si prevede che esso permetterà di disporre di: registri sulle imprese dell'SSE di migliore qualità, definizioni comuni da utilizzare in tutti i settori statistici cui esso si riferisce, lo scambio di microdati identificabili e una struttura integrata dei dati. Ciò dovrebbe consentire una razionalizzazione dei processi nazionali di produzione delle statistiche, un migliore utilizzo delle fonti di dati esistenti e una riduzione dell'onere statistico per i rispondenti in sede di elaborazione delle statistiche sulle imprese dell'SSE. Il FRIBS permetterà inoltre di creare strutture di dati armonizzati e standard comuni in materia di qualità dei dati che consentiranno di collegare differenti statistiche sulle imprese, rendendo ancora più utili le informazioni rilevate.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Per poter prendere decisioni basate su dati fattuali i responsabili politici e le imprese hanno sempre più necessità di disporre di statistiche attendibili e di elevata qualità. Tuttavia, nell'attuale contesto in cui le risorse umane e finanziarie disponibili per la produzione di statistiche sono sottoposte a crescenti pressioni, il numero sempre maggiore di statistiche di elevata qualità necessarie è diventato una delle principali sfide per l'SSE. Al tempo stesso, l'SSE deve far fronte alle richieste dei fornitori di dati (rispondenti - imprese) di ridurre gli oneri amministrativi. Per raccogliere tali sfide, la Commissione (Eurostat) ha avviato recentemente una serie di iniziative volte a garantire una produzione più efficiente delle statistiche europee e a ridurre l'onere per i rispondenti tramite la semplificazione e il miglioramento del coordinamento e della collaborazione all'interno dell'SSE. Ne è un esempio la modifica del 2015 del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee finalizzata a chiarire la governance dell'SSE e a rafforzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione a livello sia nazionale sia dell'UE. Rientrano nel programma REFIT della Commissione anche altre iniziative simili, ad esempio nel settore delle statistiche sociali, che mirano a semplificare e a razionalizzare la produzione di statistiche europee nei settori interessati.
Le statistiche sulle imprese sono uno dei tre pilastri dell'SSE nel programma statistico europeo per il periodo 2013-2017. Ciascun pilastro comprende una serie di statistiche primarie che rispondono a una pluralità di esigenze e alimentano i sistemi contabili (ad esempio, i conti nazionali o la bilancia dei pagamenti), oltre a servire da base per gli indicatori per esigenze politiche differenti. La "Visione 2020 dell'SSE", adottata dal comitato dell'SSE nel maggio 2014, costituisce la risposta strategica dell'SSE alle sfide inerenti alle statistiche ufficiali. Essa ritiene che dovrebbe essere possibile utilizzare i dati tra settori statistici differenti per poter analizzare più approfonditamente i fenomeni emergenti (ad esempio la globalizzazione) e contribuire meglio all'elaborazione delle politiche dell'UE di forte impatto. La produzione dei dati dovrebbe essere basata su processi statistici solidi ed efficienti. Il programma di ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS) ha predisposto l'attuazione della strategia definita nella "Visione 2020 dell'SSE" nel settore delle statistiche sulle imprese e sugli scambi commerciali. Sono state avviate numerose iniziative con l'obiettivo di promuovere l'integrazione, la semplificazione, il collegamento dei dati e lo sviluppo di metodologie armonizzate.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Uno degli obiettivi del FRIBS è fornire statistiche funzionali allo scopo che contribuiscano a formulare e monitorare le politiche dell'UE che hanno un'incidenza sulle imprese.
Più in particolare, il monitoraggio dei progressi compiuti in relazione alle 10 priorità fissate dalla Commissione europea, segnatamente per quanto riguarda l'occupazione, la crescita e gli investimenti, il mercato unico digitale, il mercato interno e gli accordi commerciali dell'UE, richiede statistiche europee armonizzate e comparabili che:
possano essere utilizzate dai responsabili politici per delineare iniziative politiche in grado di perseguire gli obiettivi della Commissione e per monitorarne l'attuazione;
possano essere impiegate dai mezzi di comunicazione allorché assicurano la copertura mediatica dei settori individuati nell'ambito delle 10 priorità.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. A norma di tale articolo, i legislatori dell'UE adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE. Nel sistema statistico europeo, gli Stati membri provvedono all'effettiva elaborazione delle informazioni statistiche a livello nazionale. Per la compilazione delle statistiche sulle imprese a livello europeo è indispensabile disporre di una metodologia armonizzata e definire un prodotto comune da fornire a cura degli Stati membri. Soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche in tutti gli Stati membri e produrre statistiche sulle imprese a livello europeo sulla base dei dati elaborati dagli Stati membri. L'Unione europea può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il proposto intervento dell'UE è pertanto pienamente giustificato. Ciò può essere conseguito soltanto tramite un'iniziativa dell'UE.
Inoltre, un migliore monitoraggio della globalizzazione, sulla base di una migliore conoscenza dei gruppi di imprese multinazionali, può essere realizzato soltanto a livello europeo.
•Proporzionalità
La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.
Essa consentirà di garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese, compresa la loro comparabilità, pertinenza e capacità di rispondere alle esigenze in modo armonizzato tra gli Stati membri, grazie all'applicazione dei medesimi principi. Assicurerà un favorevole rapporto costi-benefici, rispettando nel contempo le specificità dei sistemi degli Stati membri.
La standardizzazione dei concetti e dei metodi, l'eliminazione delle duplicazioni e l'opportunità di un maggiore ricorso a una combinazione di fonti diverse dalle indagini dovrebbero ridurre gli oneri finanziari e amministrativi a carico dei rispondenti. L'accento del FRIBS è in larga misura sui risultati, il che significa che gli Stati membri sono liberi di scegliere le fonti da cui attingere i dati, a condizione di assicurare la produzione di statistiche in grado di soddisfare gli standard di qualità convenuti e di rispondere alle definizioni concordate. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare, ove possibile, le fonti amministrative esistenti o fonti innovative come i big data al fine di soddisfare i bisogni statistici. I nuovi obblighi informativi che discendono dal regolamento FRIBS hanno formato l'oggetto di test mediante studi pilota al fine di dimostrarne la fattibilità.
I vigenti atti legislativi dell'UE in materia di statistiche sulle imprese sono stati modificati più volte negli ultimi anni. Ciò ha dimostrato che un regolamento che istituisce un quadro comune per i processi di rilevazione, trattamento e diffusione di dati statistici sulle imprese può rendere tali processi più efficienti (sotto il profilo del rapporto costi-benefici) ed efficaci.
In ottemperanza al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita pertanto al minimo richiesto per il conseguimento degli obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.
•Scelta dell'atto giuridico
Atto giuridico proposto: regolamento.
In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, un regolamento costituisce l'atto giuridico più appropriato.
La selezione dell'atto appropriato dipende dall'obiettivo legislativo perseguito. In considerazione delle esigenze di informazione a livello europeo, la tendenza nel campo delle statistiche europee è stata quella di far ricorso a regolamenti anziché a direttive come atti di base. Un regolamento è preferibile perché stabilisce disposizioni identiche in tutta l'Unione europea, che non possono essere applicate dagli Stati membri in maniera incompleta o selettiva. Esso assicura la comparabilità dei dati all'interno dell'UE per statistiche europee di elevata qualità. Inoltre è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere recepito nell'ordinamento nazionale. Il ricorso a un regolamento è in linea con l'adozione di altri atti di base europei in campo statistico dal 1997 in poi.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Poiché la presente iniziativa è stata avviata prima dell'adozione degli orientamenti per legiferare meglio, non è stata effettuata a suo sostegno alcuna valutazione specifica (secondo i cinque criteri di valutazione) della situazione attuale. In linea con le norme della Commissione, è stato seguito il sistema che Eurostat applica alla valutazione della legislazione vigente, compresa la valutazione del programma statistico europeo: tale sistema ha rappresentato un elemento essenziale dell'intero processo. Ogni anno sono inoltre condotte indagini per conoscere meglio gli utenti, le loro esigenze e il loro livello di soddisfazione per i servizi forniti da Eurostat. I risultati della valutazione sono usati da Eurostat per migliorare il processo di produzione delle informazioni statistiche e i dati statistici ottenuti. Questi risultati alimentano vari piani strategici, quali il programma di lavoro e il piano di gestione.
•Consultazioni dei portatori di interesse
Le principali categorie di portatori di interesse per le statistiche europee sulle imprese sono gli utenti dei dati (gli altri servizi della Commissione, le autorità statistiche nazionali che monitorano il settore delle imprese, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea, le associazioni professionali e i ricercatori), i compilatori di dati (gli istituti nazionali di statistica (INS), ma anche altri compilatori quali le banche centrali nazionali) e i fornitori di dati (imprese (comprese le PMI)).
La prima tornata di consultazioni dei portatori di interesse ha riguardato gli elementi infrastrutturali del FRIBS (come i registri di imprese, lo scambio dei microdati, le questioni relative alla qualità e la riservatezza) e si è svolta tra luglio e ottobre 2014. La seconda tornata è stata avviata nella seconda metà del 2015 e si è focalizzata sulle modifiche agli obblighi informativi che il FRIBS introdurrebbe. La terza tornata infine ha raccolto i pareri dei portatori di interesse sulla modernizzazione delle statistiche sugli scambi intra UE di beni (Intrastat) e si è svolta nell'autunno del 2015 e nel primo trimestre del 2016. Ciascuna tornata è consistita in una consultazione mirata dei compilatori dei dati (autorità statistiche nazionali) e una consultazione pubblica dei fornitori di dati (imprese). Le prime due tornate comprendevano anche una consultazione pubblica degli utenti dei dati. I risultati della consultazione pubblica sono riportati in due relazioni.
I principali risultati delle rispettive consultazioni possono essere sintetizzati come segue:
Gli utenti dei dati hanno segnalato problemi in merito alla pertinenza delle statistiche sulle imprese attualmente disponibili e, più in particolare, difficoltà nel combinare dati provenienti da settori statistici differenti a causa di incongruenze e della mancanza di informazioni su aspetti quali il settore dei servizi e la globalizzazione. Un unico regolamento armonizzato accrescerebbe, a loro avviso, la coerenza delle statistiche sulle imprese.
I produttori dei dati (INS) temono un aumento dei costi di produzione per soddisfare i nuovi obblighi informativi derivanti dal FRIBS, che rispondono però a richieste che gli utenti formulano da tempo.
I fornitori di dati temono un aumento degli oneri per effetto di esigenze aggiuntive in materia di dati. Le consultazioni mirate hanno dimostrato che la modernizzazione delle statistiche sugli scambi intra UE compenserebbe ampiamente tale aumento.
•Assunzione e uso di perizie
Il progetto FRIBS è stato discusso in numerose riunioni con gli esperti nazionali non solo per quanto riguarda le statistiche sulle imprese, ma anche le statistiche macroeconomiche e le statistiche inerenti ai conti nazionali e alla bilancia dei pagamenti. Relazioni sull'avanzamento del progetto sono state regolarmente presentate al comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.
Le consultazioni di cui sopra dei portatori di interesse, che comprendono gli utenti e i fornitori di dati, hanno rappresentato un'ulteriore fonte esterna di informazioni.
•Valutazione d'impatto
La proposta è accompagnata da una relazione sulla valutazione d'impatto che individua i problemi, prevede diverse opzioni per porvi rimedio e infine valuta l'impatto delle varie opzioni.
Nel giugno 2016 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole in merito alla valutazione d'impatto (
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm#estat
).
La valutazione d'impatto ha messo in evidenza due ordini di problemi:
(1)
la ridotta pertinenza delle statistiche europee sulle imprese e la loro limitata capacità di rispondere alle esigenze;
(2)
la frammentazione giuridica delle statistiche sulle imprese.
Per affrontare questi problemi, sono state valutate le seguenti opzioni:
opzione A: scenario di base — nessun cambiamento delle politiche dell'UE;
opzione B: attuazione di azioni legislative limitate a taluni settori delle statistiche sulle imprese, comprese varie opzioni alternative per la modernizzazione di Intrastat;
opzione C: aggiornamento delle statistiche sulle imprese nell'ambito di un quadro unico (FRIBS) servendosi di un insieme di misure, comprese varie opzioni alternative per la modernizzazione di Intrastat.
Sulla base della valutazione d'impatto, l'opzione A non appare accettabile in quanto i responsabili politici e gli utenti dei dati sarebbero sempre più insoddisfatti dei dati diffusi e si rivolgerebbero ad altre fonti di dati.
L'opzione B modernizza in qualche misura l'attuale sistema delle statistiche europee sulle imprese, in particolare per quanto concerne l'aggiornamento dei processi di produzione e dei dati ottenuti per l'elaborazione delle politiche e per gli altri utenti. Ciò vale anche per la modernizzazione del sistema Intrastat, con la possibile riduzione dell'onere per i fornitori dei dati. Tale opzione, tuttavia, non consente di colmare diverse carenze attualmente esistenti. In primo luogo, mantenere dieci atti legislativi distinti per le statistiche sulle imprese significa che sarà necessario in futuro moltiplicare gli sforzi per ridurre le incongruenze e salvaguardare la coerenza dei dati e degli indicatori elaborati per gli utenti in ambito politico, oltre a comportare un elevato carico di lavoro per la gestione e gli aggiornamenti di tali atti legislativi. Le azioni di miglioramento proposte con questa opzione non permettono realmente di creare maggiore flessibilità e una maggiore capacità di rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli utenti in ambito politico e non solo.
L'opzione C è quella più ambiziosa e più lungimirante in quanto modernizza il sistema delle statistiche europee sulle imprese forgiandolo in modo da renderlo pronto per il futuro. Le statistiche europee sulle imprese saranno inserite in un unico quadro giuridico FRIBS che garantirà implicitamente una coerenza molto più elevata delle statistiche sulle imprese (ad esempio in termini di tempestività dei cambiamenti, di armonizzazione delle definizioni, ecc.). Ciò consentirà di trarre i maggiori vantaggi dal sistema dell'SSE nel suo insieme e al tempo stesso di massimizzare il valore aggiunto dell'UE. I confini tra i diversi ambiti statistici saranno destinati a ridursi o addirittura a scomparire del tutto. Tale allineamento consentirà di rispondere meglio alle esigenze politiche perché potranno essere diffusi indicatori e combinazioni di indicatori ottimizzati. Esso aumenterà altresì la flessibilità del sistema, ciò che non è possibile con le due opzioni precedenti. Nuove esigenze politiche potranno essere soddisfatte in tempi più brevi e integrate in un sistema ben strutturato e funzionante. Inoltre con l'opzione C, a differenza dell'opzione B, i costi di adattamento delle statistiche diffuse e del relativo quadro giuridico sono ridotti al minimo perché tutte le necessarie revisioni sono introdotte più facilmente una volta sola. Cosa ancora più importante, l'opzione C è quella che presenta di gran lunga il più elevato potenziale di riduzione dell'onere per le imprese.
In conclusione, tutti questi vantaggi fanno chiaramente preferire l'opzione C. Essa risponde meglio agli obiettivi del programma REFIT perché comporta una semplificazione, riduce gli oneri amministrativi inutili e razionalizza i testi giuridici eterogenei e incoerenti che attualmente disciplinano le statistiche sulle imprese, inserendoli in un quadro giuridico coerente.
Pur esprimendo parere favorevole, il comitato per il controllo normativo ha formulato tre principali raccomandazioni per migliorare la relazione sulla valutazione d'impatto. Nello specifico:
1) La gamma di opzioni inizialmente presentate e analizzate è stata ritenuta incompleta, in quanto il processo di consultazione sulle possibili sottopzioni relative alla modernizzazione delle statistiche sugli scambi intra UE continua dopo la presentazione iniziale della relazione sulla valutazione d'impatto al comitato per il controllo normativo. Eurostat ha aggiornato l'elenco delle opzioni proposte, rispecchiando le conclusioni del comitato dell'SSE circa la modernizzazione degli scambi intra UE.
2) È stato chiesto di approfondire l'analisi per quanto riguarda le eventuali implicazioni di bilancio nei singoli Stati membri e di determinare se l'attuazione potesse comportare maggiori difficoltà per alcuni paesi rispetto ad altri, e se erano stati previsti provvedimenti per attenuare tali difficoltà per detti Stati membri. Eurostat ha fornito ulteriori chiarimenti circa i paesi più interessati dalle modifiche, oltre a un certo numero di esempi in merito alle previste semplificazioni per i paesi più piccoli e alle potenzialità di razionalizzazione e modernizzazione offerte dal FRIBS che rendono possibili future riduzioni dei costi. È stato inoltre spiegato che era previsto il finanziamento (entro i limiti delle disponibilità di bilancio) di azioni finalizzate allo sviluppo di nuove rilevazioni di dati.
3) È stato chiesto di approfondire l'analisi dell'impatto degli oneri amministrativi sui fornitori di dati e di chiarire meglio le conseguenze per le PMI, indicando le misure da adottare per proteggere le PMI da un aumento degli oneri. Eurostat ha fornito chiarimenti sull'impatto degli oneri amministrativi sui fornitori di dati. Alcuni degli obblighi informativi aggiuntivi introdotti per rispondere a specifiche richieste formulate da tempo dagli utenti per consentire il monitoraggio delle iniziative politiche concernenti le PMI determinerebbero effettivamente un aumento dell'onere per le PMI. Sono stati forniti diversi esempi per mostrare che in molti settori delle statistiche sulle imprese sono in vigore disposizioni specifiche per garantire la protezione delle PMI da un onere eccessivo e si è assicurato che i compilatori di dati si impegnerebbero a ridurre al minimo l'onere derivante alle PMI da nuovi obblighi informativi.
Dopo l'approvazione della relazione sulla valutazione d'impatto è stata presa la decisione, a seguito del parere espresso dal comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti nel settembre del 2016, di eliminare le statistiche sugli investimenti diretti all'estero (IDE) dal campo di applicazione del regolamento FRIBS perché la dimensione delle statistiche sulle imprese degli IDE è meno chiara di quanto lo sia per le statistiche sugli scambi internazionali di servizi che rientrano anch'essi attualmente nell'ambito di applicazione del regolamento sulla bilancia dei pagamenti. Gli obblighi informativi in materia di IDE continueranno pertanto a essere disciplinati da quest'ultimo regolamento.Ciò tuttavia non modifica le conclusioni della relazione sulla valutazione d'impatto.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta soddisfa gli obiettivi di semplificazione del programma REFIT, in particolare perché riunisce dieci regolamenti in un unico quadro normativo e riduce l'onere per le imprese, in particolare le PMI. I costi di attuazione sono stati pienamente presi in considerazione e verificati.
Sebbene gli Stati membri siano incoraggiati a utilizzare il più possibile fonti amministrative e innovative diverse dalle indagini, compresi nuovi metodi o approcci innovativi, soddisfare le nuove esigenze degli utenti non accresce l'onere per i rispondenti. Un eventuale onere supplementare tuttavia è più che compensato dalle semplificazioni realizzate in particolare nel settore delle statistiche sugli scambi intra UE. Nel complesso, il regolamento FRIBS dovrebbe comportare una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di almeno il 13,5 % l'anno.
Alcuni degli obblighi informativi aggiuntivi introdotti in forza del regolamento FRIBS potrebbero accrescere l'onere per le PMI in particolare per quanto riguarda l'estensione del campo di osservazione delle statistiche sulle imprese alle attività dei servizi, che in precedenza non vi rientravano. Questa tuttavia è in parte una conseguenza dell'intenzione di rispondere a specifiche richieste formulate da tempo dagli utenti per consentire il monitoraggio delle iniziative politiche nazionali ed europee concernenti le PMI, per le quali mancano attualmente informazioni sufficienti dato che non rientrano tuttora nella copertura alcune attività di servizi forniti anche dalle PMI. Al fine di limitare gli oneri supplementari, i compilatori di dati sono incoraggiati a utilizzare quanto più possibile i dati amministrativi esistenti (ottenuti ad esempio dalle autorità fiscali) per soddisfare tali richieste di dati e a ridurre al minimo il ricorso a indagini in particolare per le PMI.
Le semplificazioni previste dal FRIBS nel settore delle statistiche sugli scambi intra UE potrebbero ridurre l'onere per le PMI. Non mancheranno tuttavia casi di singole PMI che potrebbero non beneficiare di riduzioni dell'onere o addirittura vederlo incrementare. In effetti, anche se di norma ci si può attendere che esista una qualche correlazione tra le dimensioni di un'azienda e il volume dei suoi scambi, le piccole imprese possono registrare un grande volume di scambi commerciali, mentre le grandi imprese possono averne pochi se non addirittura nessuno.
La proposta è in linea con il parere della piattaforma REFIT in merito alle statistiche sugli investimenti per la difesa dell'ambiente, che contiene una raccomandazione della maggioranza dei membri del gruppo dei governi e di alcuni membri del gruppo dei portatori di interesse affinché la Commissione continui la sua valutazione sulla sovrapposizione degli obblighi di trasmissione di dati ai sensi del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione (nel settore delle SSI) e del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti ambientali e sostituisca il regolamento sulle statistiche strutturali sulle imprese con il nuovo regolamento quadro relativo all'integrazione delle statistiche sulle imprese (Framework Regulation for Integrating Business Statistics - FRIBS).
Il parere della piattaforma conferma le conclusioni della Commissione che si configura una doppia trasmissione di dati. In considerazione di questo problema, la proposta del FRIBS non comprende gli aspetti dei conti della spesa per la protezione dell'ambiente che saranno quindi unicamente disciplinati dal regolamento relativo ai conti ambientali (regolamento (UE) n. 691/2011). Non vi sarà pertanto alcuna sovrapposizione, né alcuna doppia trasmissione di dati.
La proposta è inoltre coerente con la "verifica digitale", in quanto promuove l'interoperabilità e la riutilizzabilità mediante l'uso delle stesse specifiche tecniche per i set di dati e di norme identiche per la trasmissione dei dati e dei metadati e lo scambio e la condivisione delle informazioni tra Eurostat e gli Stati membri.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'incidenza finanziaria della proposta è di durata illimitata con un periodo di avviamento di 3 anni, dal 2019 al 2021. Nella scheda finanziaria legislativa sono stati presi in considerazione solo gli anni dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP). La prosecuzione del finanziamento sarà subordinata agli accordi che verranno conclusi per il prossimo QFP e al proseguimento dei programmi specifici chiamati a provvedere al finanziamento.
Per gli anni 2019 e 2020 i finanziamenti proverranno dalle attuali dotazioni dei programmi, tra cui 19,5 milioni di EUR dalla proroga del programma statistico europeo al 2019 e al 2020, e non saranno necessari finanziamenti aggiuntivi.
Il totale degli stanziamenti per il 2019 e per il 2020 è stimato in 46,453 milioni di EUR. Il dettaglio dell'incidenza sul bilancio è indicato nella scheda finanziaria legislativa.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017 o nel 2018 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione. La prima trasmissione dei dati in virtù del nuovo regolamento è prevista nel 2019.
L'atto legislativo proposto sarà oggetto di una valutazione completa sulla base dei cinque criteri di valutazione degli orientamenti per legiferare meglio, al fine di verificarne tra l'altro l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche. Al riguardo sarà monitorato un elenco di indicatori chiave dell'efficacia per le statistiche sulle imprese.
È importante fare riferimento agli strumenti di monitoraggio e valutazione attualmente impiegati e validi per l'insieme della produzione statistica di Eurostat, che già consentono una buona analisi dell'evoluzione dell'efficacia e dell'efficienza della nuova iniziativa statistica e della qualità dei dati ottenuti. Si tratta della valutazione sistematica intermedia e finale del programma statistico europeo, oltre ai cinque criteri di valutazione degli orientamenti per legiferare meglio. Le statistiche sulle imprese costituiscono parte integrante di tali meccanismi di informazione, del monitoraggio degli indicatori chiave dell'efficacia del piano di gestione di Eurostat e delle indagini periodiche sul livello di soddisfazione degli utenti.
Ciascun settore statistico è inoltre regolarmente monitorato attraverso relazioni sulla qualità, prodotti periodicamente dagli Stati membri e analizzati da Eurostat, nell'ambito del quadro di assicurazione della qualità statistica.
Saranno monitorati inoltre gli elementi di costo. Ciò richiederà un miglioramento e un'armonizzazione del quadro di informazione sui costi per l'intero SSE che individui le fasi di produzione statistica. Sono in corso lavori in proposito che dovrebbero essere ultimati in tempo per consentire il monitoraggio dei costi inerenti al regolamento FRIBS una volta che questo entrerà in vigore.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il regolamento proposto consta di 23 articoli e di tre allegati.
Il capo I, che comprende gli articoli da 1 a 3, contiene le disposizioni generali. L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. I concetti principali utilizzati nel regolamento sono definiti nell'articolo 2. L'articolo 3 definisce ulteriormente il campo di applicazione sia delle statistiche sulle imprese sia della rete europea dei registri di imprese a fini statistici.
Il capo II comprende gli articoli 5 e 6 e riguarda le fonti di dati da utilizzare per le statistiche sulle imprese e i registri di imprese a fini statistici. La proposta permette e promuove l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e l'utilizzo di fonti alternative dei dati, tra cui dati amministrativi e altre fonti come la stima mediante modellizzazione o l'uso dei big data. Il ruolo di questi ultimi è ulteriormente definito all'articolo 4.
Il capo III riguarda le statistiche sulle imprese. Le statistiche sulle imprese riguardano le aree tematiche e le tematiche elencate all'articolo 6 per le quali è conferito alla Commissione all'articolo 7 il potere di adottare misure di esecuzione in merito alle specifiche tecniche dei set di dati. Le aree tematiche, le tematiche e le tematiche dettagliate da trasmettere sono elencate nell'allegato I. L'allegato II stabilisce la periodicità con cui le tematiche devono essere fornite. La Commissione delineerà in dettaglio gli aspetti e le caratteristiche delle tematiche dinamiche "uso delle TIC e commercio elettronico", "innovazione" e "catene globali del valore" mediante atti delegati. Le tematiche dettagliate contenute nell'allegato I possono essere modificate mediante un atto delegato entro i limiti di cui alle clausole di salvaguardia.
Il capo IV comprende 3 articoli inerenti ai registri di imprese. La rete europea dei registri di imprese a fini statistici è istituita all'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce le disposizioni in merito alla rete europea dei registri di imprese a fini statistici. L'allegato III specifica ulteriormente gli elementi della rete europea dei registri di imprese a fini statistici (caratteristiche dei registri, numero identificativo unico, riferimento temporale e periodicità). Le caratteristiche dei registri possono essere ulteriormente specificate mediante atti di esecuzione. L'articolo 10 contiene le disposizioni concernenti lo scambio di dati riservati per gli scopi della rete europea dei registri di imprese a fini statistici e l'accesso a tali dati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione per quanto riguarda lo scambio di dati riservati per gli scopi della rete europea dei registri di imprese a fini statistici.
Il capo V contiene 5 articoli inerenti allo scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra UE di beni. L'articolo 11 stabilisce il principio dello scambio di dati e metadati per tali statistiche. L'articolo 12 specifica le informazioni statistiche da scambiare e l'articolo 13 fornisce gli elementi dei dati statistici. L'articolo 14 disciplina la protezione dei dati riservati scambiati e l'articolo 15 l'accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati.
Il capo VI contiene tre articoli sulla qualità, sulla trasmissione e sulla diffusione: relazioni sulla qualità dei dati e sui metadati (articolo 16), trasmissione dei dati e dei metadati (articolo 17) e riservatezza circa la diffusione di dati statistici sugli scambi internazionali di beni (articolo 18).
Nel capo VII la proposta comprende altri elementi importanti del processo di modernizzazione delle statistiche europee sulle imprese:
avvio di studi pilota al fine di valutare la pertinenza e la fattibilità di nuove rilevazioni di dati e di miglioramenti dei set di dati (articolo19),
disposizioni per il sostegno finanziario agli Stati membri, a determinate condizioni (articolo 20).
Nel suo ultimo capo, il regolamento contiene le disposizioni riguardanti l'esercizio della delega (articolo 21) conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" dell'aprile 2016, la procedura di comitato (articolo 22), la cooperazione con altri comitati (articolo 23), le disposizioni in materia di deroghe finalizzate a concedere più tempo ad alcuni Stati membri per adeguarsi alle nuove prescrizioni (articolo 24). In questo capo rientrano anche la modifica di un regolamento (articolo 25), le cui particolarità sono indicate nell'allegato IV, e l'abrogazione di dieci atti vigenti sostituiti dal regolamento quadro proposto (articolo 26).
2017/0048 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche europee sulle imprese,
che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Le attività di sviluppo, produzione e diffusione di informazioni statistiche sull'attività economica delle imprese degli Stati membri sono state finora condotte sulla base di una serie di atti giuridici distinti. Tali atti giuridici riguardano le statistiche congiunturali, le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche sulla produzione, gli scambi internazionali (intra UE ed extra UE) di beni e servizi, le consociate estere, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e l'uso delle TIC e il commercio elettronico. Il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito inoltre un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nell'Unione.
(2)Questa struttura basata su atti giuridici distinti non assicura la necessaria coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche sulle imprese. È opportuno istituire un quadro giuridico comune per garantire la coerenza tra le statistiche europee sulle imprese e agevolare l'integrazione dei rispettivi processi statistici.
(3)Una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità comuni dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate sulla struttura, sulle attività economiche, sulle transazioni e sulla performance del settore delle imprese nell'Unione, in grado di assicurare il livello di pertinenza e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.
(4)Per le statistiche europee sulle imprese assumono rilevanza orientamenti internazionali, quali il manuale di Frascati sulle statistiche in materia di R&S e il manuale di Oslo riguardante i dati sull'innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall'OCSE, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali. Tali orientamenti dovrebbero essere seguiti, per quanto possibile, in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche dell'Unione nonché dalla rete europea dei registri di imprese a fini statistici, in modo da garantire la comparabilità delle statistiche dell'Unione con quelle compilate dai principali partner internazionali dell'Unione. Nel corso della rilevazione dei dati per le statistiche europee sulle imprese per le tematiche "input di ricerca e sviluppo" e "innovazione", gli orientamenti, gli accordi e le norme dell'Unione dovrebbero tuttavia essere applicati in modo coerente.
(5)L'onere amministrativo gravante sulle piccole e medie imprese dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile, tenendo conto nella misura del possibile di fonti di dati diverse dalle indagini. Allo scopo di ridurre l'onere per le imprese dovrebbe essere possibile prevedere obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell'importanza dei settori delle imprese degli Stati membri.
(6)La "Visione 2020 dell'SSE" ha stabilito che i dati dovrebbero essere utilizzati tra i diversi settori statistici per poter analizzare più approfonditamente i fenomeni emergenti (ad esempio la globalizzazione) e soddisfare meglio le esigenze delle politiche dell'Unione ad alto impatto. La produzione dei dati dovrebbe essere basata su processi statistici dell'SSE solidi ed efficienti. L'ampliamento dell'ambito di applicazione del quadro giuridico comune per le statistiche sulle imprese dovrebbe permettere l'integrazione di processi di produzione interdipendenti che attingono a molteplici fonti.
(7)Il programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) adottato a norma della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha riguardato il periodo dal 2009 al 2013, mirava a sostenere l'adeguamento delle statistiche inerenti alle imprese e agli scambi commerciali alle nuove esigenze in materia di dati e a promuovere la modernizzazione del sistema di produzione delle statistiche sulle imprese. Le conclusioni e le raccomandazioni di tale programma per quanto riguarda le priorità e le nuove serie di indicatori, la semplificazione del quadro delle statistiche inerenti alle imprese, la produzione più efficiente di statistiche sulle imprese e sugli scambi e la modernizzazione di Intrastat dovrebbero essere tradotte in disposizioni giuridicamente vincolanti.
(8)Nel quadro delle statistiche europee sulle imprese è necessario adottare un approccio più flessibile per consentire adeguamenti agli sviluppi metodologici e una risposta tempestiva a nuove e debitamente giustificate esigenze degli utenti dei dati in conseguenza dell'evoluzione del contesto economico, di una sempre maggiore globalizzazione e della crescente complessità del panorama imprenditoriale. Tali adeguamenti futuri dovrebbero essere sostenuti da un'adeguata analisi dei costi e dei benefici e i nuovi obblighi informativi non dovrebbero comportare considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.
(9)Dovrebbe essere promosso il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi in modo che essi costituiscano l'infrastruttura di base per la rilevazione e la compilazione di dati per le statistiche europee sulle imprese. I registri di imprese a fini statistici nazionali dovrebbero essere utilizzati come fonte di informazioni per l'analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per la determinazione della popolazione oggetto di indagine e per la definizione del collegamento con le fonti di dati amministrativi.
(10)Per garantire il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi, dovrebbe essere definito e utilizzato un numero identificativo unico per tutte le pertinenti unità.
(11)La corretta descrizione dei gruppi di imprese nel registro degli eurogruppi con dati attendibili e tempestivi dovrebbe essere assicurata grazie all'uso di criteri armonizzati e al regolare aggiornamento delle informazioni sui legami di controllo tra le unità giuridiche che fanno parte dei gruppi di imprese.
(12)Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre l'onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(13)Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
(14)Ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche sulle imprese nazionali o europee o del miglioramento della qualità delle statistiche europee sulle imprese, dovrebbero essere previsti lo scambio di microdati e l'accesso a tali microdati da parte delle autorità statistiche nazionali che producono statistiche sulle imprese e che aderiscono alla rete europea dei registri di imprese a fini statistici. Lo scambio di microdati dovrebbe pertanto essere limitato a casi debitamente giustificati.
(15)La creazione di un'ulteriore fonte di dati basata sullo scambio di microdati in materia di esportazioni intra UE di beni, unitamente alla possibilità di utilizzare metodologie innovative, aumenta la flessibilità degli Stati membri in sede di compilazione delle statistiche sugli scambi intra UE di beni, consentendo in tal modo agli Stati membri di ridurre l'onere di risposta per le imprese. Lo scambio deve essere finalizzato a garantire l'efficienza in sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni o il miglioramento della qualità di tali statistiche.
(16)Ai fini della negoziazione, dell'applicazione e della revisione degli accordi commerciali e di investimento tra l'Unione e i paesi terzi, o multilaterali, è indispensabile che siano messe a disposizione della Commissione le necessarie informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi.
(17)È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di rilevazione delle informazioni statistiche e le formalità fiscali inerenti all'imposta sul valore aggiunto in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare, ai fini delle statistiche sugli scambi intra UE di beni, di identificare gli esportatori e gli importatori e di verificare la qualità delle informazioni rilevate.
(18)I movimenti transfrontalieri di merci, in particolare in provenienza o a destinazione di paesi terzi, sono soggetti a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorità doganali dispongono di informazioni o scritture relative a tali movimenti o vi hanno accesso. Le informazioni o le scritture inerenti alle dichiarazioni doganali o basate su di esse dovrebbero essere utilizzate per la produzione delle statistiche sugli scambi di beni dell'Unione.
(19)Allo scopo di produrre statistiche sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le autorità statistiche nazionali degli Stati membri dovrebbero essere in grado di scambiare dati sulle importazioni e sulle esportazioni di beni in cui intervengono le autorità doganali di più di uno Stato membro.
(20)Al fine di adempiere i compiti che le incombono in forza dei trattati, in particolare i compiti inerenti al funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni complete, aggiornate e attendibili sulla produzione di beni e servizi all'interno dell'Unione e sui flussi commerciali internazionali. Anche le imprese necessitano di tali informazioni per monitorare i rispettivi mercati e la loro dimensione internazionale.
(21)È necessario fornire statistiche sulle imprese strutturate per settore di attività, al fine di misurare la produttività delle imprese nell'Unione. In particolare, è in aumento la domanda di statistiche sul settore dei servizi, il quale rappresenta il settore più dinamico delle moderne economie, specialmente in termini di potenzialità di crescita e di creazione di occupazione di tale settore, tenendo conto delle relazioni con il settore manifatturiero. Le statistiche sugli scambi di servizi sono indispensabili per monitorare il funzionamento del mercato interno dei servizi e per valutare l'incidenza delle barriere su tali scambi.
(22)Ai fini del monitoraggio dei progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 a livello degli Stati membri e dell'Unione è necessario disporre di statistiche armonizzate per l'economia dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo, innovazione, società dell'informazione, comprese sia le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita sia le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, nonché sul panorama imprenditoriale nel suo complesso, in particolare sulla demografia delle imprese e sull'occupazione correlata alle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Tali informazioni consentono ai responsabili politici di adottare decisioni consapevoli al fine di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, di migliorare l'accesso al mercato unico per le piccole e medie imprese, di promuovere l'imprenditorialità e di migliorare la competitività.
(23)Ai fini del coordinamento delle politiche economiche all'interno dell'Unione e dell'area dell'euro e della fornitura di informazioni agli operatori economici all'interno del mercato unico è necessario disporre di dati comparabili sull'evoluzione del mercato del lavoro, comprese statistiche sul costo del lavoro, sulle retribuzioni e sul numero di occupati e di posti vacanti. Inoltre, l'apprendimento permanente è un elemento basilare per lo sviluppo e la promozione di personale qualificato, opportunamente formato e adeguato alle nuove realtà, ed è opportuno prestare particolare attenzione alla formazione professionale nelle imprese in considerazione del contributo fondamentale che essa dà all'apprendimento permanente. Tali dati sono prevalentemente rilevati presso le imprese e, in futuro, dovrebbero essere disciplinati e meglio integrati con altre statistiche sulle imprese. Al fine di valutare l'evoluzione a medio termine delle economie dell'Unione sono necessari dati sul livello e sulla composizione del costo del lavoro nonché sulla struttura e sulla distribuzione delle retribuzioni. Occorre disporre di dati sull'andamento del costo del lavoro e sui posti di lavoro vacanti ai fini del monitoraggio congiunturale delle economie dell'Unione, anche per obiettivi di politica monetaria. I dati sugli investimenti delle imprese nella formazione professionale continua, nonché sulle caratteristiche e sul volume di tale formazione, e le informazioni sulle strategie delle imprese per la formazione professionale sono necessari per monitorare l'attuazione della strategia dell'Unione volta ad accrescere la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale.
(24)Statistiche sulle attività di ricerca e sviluppo e sull'innovazione sono indispensabili per sviluppare e monitorare politiche intese a rafforzare la competitività degli Stati membri e ad accrescere le loro potenzialità a medio e lungo termine di occupazione e di crescita intelligente. Anche l'espansione dell'economia digitale e un maggiore utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rientrano tra i fattori importanti di competitività e crescita nell'Unione, e la promozione delle correlate strategie e politiche rende necessario disporre di dati statistici.
(25)Statistiche sulle imprese sono necessarie anche ai fini della compilazione dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(26)Le statistiche sugli scambi internazionali di servizi, necessarie per la compilazione della bilancia dei pagamenti dell'Unione e dell'area dell'euro, sono definite in stretta cooperazione dalla Commissione (Eurostat) e dalla Banca centrale europea.
(27)Statistiche attendibili e tempestive sono necessarie per riferire sullo sviluppo economico in ciascuno Stato membro nel quadro della politica economica dell'Unione. La Banca centrale europea necessita di statistiche congiunturali rapide per valutare lo sviluppo economico negli Stati membri nel contesto della politica monetaria unica.
(28)Pur ribadendo il principio della compilazione di statistiche sulle imprese con riferimento all'intera economia, gli obblighi informativi dovrebbero tener conto, nella misura del possibile, di misure di semplificazione per ridurre l'onere per i settori delle imprese di Stati membri che sono relativamente piccoli, conformemente al principio di proporzionalità.
(29)Gli standard internazionali, quali l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) relativa allo scambio di dati e di metadati statistici, e gli standard tecnici o statistici elaborati nell'ambito dell'SSE, come le norme di convalida e per i metadati, dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui sono pertinenti anche per le statistiche europee sulle imprese. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato le disposizioni dell'SSE in merito alle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme dovrebbero contribuire all'armonizzazione dell'assicurazione della qualità e delle relazioni sulla qualità ai sensi di tale regolamento.
(30)Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle tematiche dettagliate di cui agli allegati I e II, nonché al tasso di copertura per le esportazioni intra UE di beni. La Commissione dovrebbe anche avere il potere di integrare le tematiche dettagliate con aspetti e caratteristiche per le statistiche sulle imprese dinamiche in materia di TIC, innovazione e catene globali del valore e le informazioni precise che devono essere fornite dalle autorità fiscali e dalle autorità doganali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(31)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione tecnica di alcuni elementi degli obblighi informativi, tra cui anche per i registri di imprese, il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati per la rete europea dei registri di imprese a fini statistici, la trasmissione di dati e di metadati, le relazioni sulla qualità dei dati e sui metadati e le deroghe. Allo stesso fine è opportuno attribuire alla Commissione ulteriori competenze di esecuzione riguardo a modalità e formato, alle misure di sicurezza e di riservatezza, alla procedura per lo scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra UE di beni, alle specifiche dei pertinenti metadati, al calendario, alle modalità di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra UE di beni fornite allo Stato membro di importazione, alle modalità di applicazione del tasso di copertura del totale delle esportazioni intra UE di beni, agli elementi dei dati statistici per i microdati rilevati mediante indagini sugli scambi intra UE di beni da fornire allo Stato membro di importazione e alle relative semplificazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(32)Se del caso, la Commissione dovrebbe effettuare un'analisi dei costi e dei benefici e assicurarsi che le azioni che essa propone non comportino un considerevole onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti, tenendo altresì in considerazione i previsti benefici per gli utenti.
(33)La Commissione può concedere deroghe all'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati in tale contesto, se tale applicazione comporta notevoli adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per organizzare indagini supplementari o apportare modifiche di rilievo al suo sistema di produzione di statistiche al fine di tener conto di nuove fonti di dati o di consentire una combinazione di fonti differenti.
(34)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per le statistiche europee sulle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(35)Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere modificate per quanto riguarda i riferimenti agli scambi internazionali di servizi.
(36)Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati.
(37)È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati.
(38)È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:
a)sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee inerenti alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle imprese, nonché alle transazioni internazionali e alle attività di ricerca e sviluppo dell'economia dell'Unione (statistiche europee sulle imprese);
b)rete europea dei registri di imprese a fini statistici nazionali e registro degli eurogruppi.
Articolo 2
Definizioni
1.Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)"unità statistica": l'unità statistica come definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio;
b)"unità dichiarante": l'unità che fornisce i dati;
c)"area tematica": uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche;
d)"tematica" e "tematica dettagliata": il contenuto delle informazioni che devono essere compilate in merito alle unità statistiche; le tematiche dettagliate presentano un livello di dettaglio maggiore rispetto alle tematiche; una tematica comprende diverse tematiche dettagliate;
e)"variabile": una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori;
f)"caratteristica": un elemento della proprietà di un oggetto o di un insieme di oggetti;
g)"attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita" e "attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita": le attività quali definite nel regolamento (UE) n. 549/2013;
h)"produttore di beni e servizi destinabili alla vendita" e "produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita": i produttori quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013;
i)"autorità statistiche nazionali": gli istituti nazionali di statistica designati dagli Stati membri e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;
j)"fonte autorevole": il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all'articolo 16;
k)"microdati": singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità dichiaranti identificabili;
l)"uso a fini statistici": l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici come definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009;
m)"dati riservati": i dati quali definiti all'articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009;
n)"autorità fiscale": l'autorità nazionale responsabile dell'applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
o)"autorità doganali": le autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2.Ai fini degli articoli da 11 a 15 si intende per:
a)"Stato membro di esportazione": lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione nello Stato membro di importazione;
b)"Stato membro di importazione": lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza dallo Stato membro di esportazione;
c)"beni": tutti i beni mobili, compresa l'energia elettrica e il gas naturale.
Articolo 3
Campo di applicazione
1.Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
a)alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di ricerca e sviluppo e di innovazione, al loro uso delle TIC e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore;
b)alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.
2.La rete europea dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi tra tali registri.
a)I registri di imprese a fini statistici nazionali comprendono:
i) tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;
ii)le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
iii)le unità di attività economica (UAE) o il codice NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e le dimensioni di ciascuna UAE di cui tali imprese sono costituite, limitatamente a quelle imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un'incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali);
iv)i gruppi di imprese.
b)Il registro degli eurogruppi comprende:
i)tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;
ii)le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
iii)i gruppi di imprese multinazionali.
c)Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione della rete europea dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all'autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.
d)Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali), e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013, sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
e)I gruppi di imprese sono identificati analizzando i legami di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
f)Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un'attività economica. Per gli scopi della rete europea dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica qualsiasi attività che comprenda l'offerta di beni e servizi su un determinato mercato. Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un'attività. Per gli scopi della rete europea dei registri di imprese a fini statistici sono considerati inoltre attività economica i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL nonché la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive. Le unità giuridiche economicamente inattive fanno parte di un'impresa soltanto in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.
g)All'interno della rete europea dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite come nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.
CAPO II
FONTI DEI DATI
Articolo 4
Fonti dei dati e metodi
1.Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7, nonché i registri di imprese a fini statistici nazionali di cui all'articolo 9, utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le autorità statistiche nazionali. Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento le autorità statistiche nazionali possono utilizzare le seguenti fonti di dati:
a)indagini: le unità dichiaranti cui si rivolgono gli Stati membri sono tenute a fornire le informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento;
b)dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali;
c)microdati scambiati;
d)altre pertinenti fonti di informazione che soddisfano i criteri di qualità di cui all'articolo 16, comprese le combinazioni di fonti di dati esistenti.
2.Quando le statistiche necessarie non possono essere prodotte attingendo alle fonti di dati di cui al paragrafo 1 che soddisfano i criteri di qualità di cui all'articolo 16, per la produzione di tali statistiche gli Stati membri possono avvalersi di metodi di stima e di imputazione scientificamente validi e ben documentati.
Articolo 5
Accesso a dati amministrativi e trasmissione delle informazioni
1.Conformemente ai principi di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare i bisogni statistici di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L'accesso da parte delle autorità statistiche nazionali e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
2.Fatto salvo il paragrafo 1, l'autorità fiscale di ciascuno Stato membro fornisce all'autorità statistica nazionale le informazioni inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di determinare esattamente le informazioni che devono essere fornite dalle autorità fiscali.
3.Fatto salvo il paragrafo 1, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce all'autorità statistica nazionale le informazioni inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di determinare esattamente le informazioni che devono essere fornite dalle autorità doganali.
4.Al fine di produrre statistiche sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le autorità statistiche nazionali degli Stati membri interessati possono scambiarsi i dati che hanno ricevuto dalle rispettive autorità doganali circa le esportazioni o le importazioni di beni, in particolare allorché in tali esportazioni o importazioni intervengono le autorità doganali di più di uno Stato membro.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.
Capo III
STATISTICHE SULLE IMPRESE
Articolo 6
Obblighi informativi
1.Le statistiche europee sulle imprese comprendono le seguenti aree tematiche:
a)statistiche congiunturali delle imprese;
b)statistiche sulle imprese a livello nazionale;
c)statistiche sulle imprese a livello regionale;
d)statistiche sulle attività internazionali.
2.Le aree tematiche comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell'allegato I:
a)popolazione di imprese;
b)catene globali del valore;
c)uso delle TIC e commercio elettronico;
d)innovazione;
e)scambi internazionali di beni;
f)scambi internazionali di servizi;
g)investimenti;
h)input di lavoro;
i)produzione e performance;
j)autorizzazioni;
k)prezzi;
l)acquisti;
m)input di ricerca e sviluppo.
3.La periodicità di ciascuna tematica è specificata nell'allegato II.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato I e di specificare gli aspetti e le caratteristiche considerati dalle tematiche dettagliate "innovazione", "uso delle TIC e commercio elettronico" e "catene globali del valore".
5.Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:
a) gli atti delegati mirano alla neutralizzazione o alla riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un rilevante costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti;
b)non più di un massimo di una tematica dettagliata per l'area tematica "statistiche congiunturali delle imprese", di cinque tematiche dettagliate per l'area tematica "statistiche sulle imprese a livello nazionale", di due tematiche dettagliate per l'area tematica "statistiche sulle imprese a livello regionale" e di due tematiche dettagliate per l'area tematica "statistiche sulle attività internazionali" in un atto delegato esistente sono aggiunte o sostituite da un'altra tematica dettagliata in un periodo di cinque anni consecutivi; tale massimale non si applica agli emendamenti che derivino da accordi, trattati e convenzioni ed emanino da altre istituzioni internazionali di cui l'Unione è membro, né alle variazioni risultanti da modifiche dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005; il numero delle caratteristiche per le tematiche dettagliate delle statistiche sulle imprese dinamiche non aumenta significativamente tra due periodi di riferimento consecutivi e non supera il numero delle caratteristiche del primo anno di applicazione del presente regolamento;
c) gli atti delegati sono adottati almeno 15 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche "innovazione" e "uso delle TIC e commercio elettronico" per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e dodici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.
Articolo 7
Specifiche tecniche per gli obblighi informativi
1.Per le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:
a)variabili (ad eccezione delle tematiche dettagliate "innovazione", "uso delle TIC e commercio elettronico" e "catene globali del valore");
b)unità statistica;
c)unità di misura;
d)periodo di riferimento;
e)popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);
f)classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;
g)trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;
h)uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;
i)termine per la trasmissione dei dati;
j)primo periodo di riferimento;
k)ponderazione e modifica dell'anno base per l'area tematica "statistiche congiunturali delle imprese";
l)specifiche tecniche per la tematica "scambi internazionali di beni".
2.Nell'esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell'importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l'onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione di quelli che disciplinano la prima applicazione del presente regolamento, sono adottati almeno 15 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche elencate nell'allegato I. Per le tematiche "innovazione" e "uso delle TIC e commercio elettronico", gli atti di esecuzione sono adottati rispettivamente almeno sei e dodici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.
3.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Capo IV
REGISTRI DI IMPRESE
Articolo 8
Rete europea dei registri di imprese a fini statistici
1.La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell'Unione.
2.Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri armonizzati nazionali sulle imprese a fini statistici quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini, nonché quale fonte di informazioni per l'analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l'utilizzo dei dati amministrativi e per l'individuazione e la costruzione di unità statistiche.
3.Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi della rete europea dei registri di imprese a fini statistici come disposto all'articolo 10.
4.I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di elevata qualità, coerenti e coordinate a norma dell'articolo 16 del presente regolamento, per la produzione di statistiche europee.
I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per la popolazione del registro del sistema statistico europeo per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere.
Articolo 9
Disposizioni in merito alla rete europea dei registri di imprese a fini statistici
1.Le unità statistiche e giuridiche considerate dalla rete europea dei registri di imprese a fini statistici conformemente all'articolo 8 sono caratterizzate dai seguenti elementi, come ulteriormente specificato nell'allegato III:
a)le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico;
b)il riferimento temporale e la periodicità.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di adeguare le tematiche dettagliate per i registri che figurano nell'allegato III ai pertinenti sviluppi tecnici ed economici e alle nuove esigenze degli utenti.
3.Nell'esercitare il potere di modificare l'allegato III, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le due seguenti condizioni:
a)l'atto delegato non impone agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo;
b)non più di un massimo di una tematica dettagliata è aggiunta o sostituita da un atto delegato in un periodo di cinque anni consecutivi.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di specificare ulteriormente gli elementi descrittivi di ciascuna delle tematiche dettagliate per i registri.
Articolo 10
Scambio di dati riservati per gli scopi della rete europea dei registri di imprese a fini statistici e accesso a tali dati
1.Tra gli Stati membri sono scambiati dati riservati come indicato in appresso.
a)Lo scambio di dati riservati dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità appartenenti a tali gruppi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra il personale che contribuisce alla produzione del registro degli eurogruppi presso le autorità statistiche nazionali di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l'obiettivo di ridurre l'onere di risposta.
b)Quando lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione, le banche centrali nazionali possono essere parti nello scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.
2.Tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri sono scambiati dati riservati come indicato in appresso.
a)Le autorità statistiche nazionali trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità appartenenti a tali gruppi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione.
b)Allo scopo di assicurare un record di dati coerente la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità statistiche nazionali competenti di ciascuno Stato membro i dati sui gruppi di imprese multinazionali, comprese le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno una unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.
c)Al fine di garantire l'efficienza e l'elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, al personale che contribuisce alla produzione del registro degli eurogruppi presso le autorità statistiche nazionali i dati su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, comprese le unità appartenenti a tali gruppi.
3.Tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri sono scambiati dati riservati per l'identificazione di unità giuridiche come indicato in appresso.
a)Le autorità statistiche nazionali trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati su unità giuridiche registrate, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, esclusivamente ai fini dell'identificazione univoca di unità giuridiche nell'Unione.
b)Al fine di garantire l'efficienza e l'elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità statistiche nazionali di ciascuno Stato membro dati su unità giuridiche, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, esclusivamente ai fini dell'identificazione di unità giuridiche nell'Unione.
4.Tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali possono essere scambiati dati riservati come indicato in appresso.
Lo scambio di dati riservati può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la Banca centrale europea, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione ed è esplicitamente autorizzato dall'autorità statistica nazionale competente.
5.Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
6.Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all'interno o al di fuori del territorio nazionale, ai sensi del presente articolo la Commissione (Eurostat), le autorità statistiche nazionali, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.
La trasmissione di dati riservati tra le autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria ai fini della produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.
CAPO V
SCAMBIO DI DATI RISERVATI AI FINI DELLE STATISTICHE SUGLI SCAMBI INTRA UE DI BENI
Articolo 11
Scambio di dati riservati
1.Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le autorità statistiche nazionali che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra UE di beni.
Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.
2.L'autorità statistica nazionale dello Stato membro di esportazione trasmette all'autorità statistica nazionale dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all'articolo 12.
3.L'autorità statistica nazionale degli Stati membri di esportazione trasmette all'autorità statistica nazionale dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l'uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
5.Su richiesta dell'autorità statistica nazionale dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire all'autorità statistica nazionale dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra UE di beni importati da tale Stato membro di esportazione.
Articolo 12
Informazioni statistiche da scambiare
1. Le informazioni statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:
a)microdati rilevati tramite indagini,
b)dati compilati su beni o movimenti specifici attingendo a fonti di dati diverse dalle indagini e
c)dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.
2.Le informazioni statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra UE di beni di ciascuno Stato membro verso l'insieme di tutti gli altri Stati membri.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre tale tasso di copertura alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di specificare le modalità rispettivamente di rilevazione e di compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e al fine di precisare ulteriormente le modalità di applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2.
Articolo 13
Elementi dei dati statistici
1.I microdati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:
a)il numero individuale di identificazione attribuito all'operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;
b)il periodo di riferimento;
c)il flusso;
d)il bene;
e)lo Stato membro partner;
f)il paese d'origine;
g)il valore dei beni;
h)la quantità dei beni;
i)la natura della transazione.
I microdati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto, a condizione che lo Stato di esportazione lo rilevi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di specificare gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) e di definire l'elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12, paragrafo 1.
2.Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire per singole transazioni di minore rilevanza economica, a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.
In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di precisare le modalità di tale semplificazione e il valore massimo delle esportazioni intra UE che beneficiano di detta semplificazione.
Articolo 14
Protezione dei dati riservati scambiati
1.Si applicano le norme in materia di riservatezza di cui in appresso.
a)I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all'articolo 18, è stata accettata dall'autorità statistica nazionale dello Stato membro di esportazione, sono trasmessi dall'autorità statistica nazionale dello Stato membro di esportazione all'autorità statistica nazionale dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.
b)L'autorità statistica nazionale dello Stato membro di importazione può utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra UE. Se fa uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, l'autorità statistica nazionale dello Stato membro di importazione si assicura che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra UE, da parte dell'autorità statistica nazionale dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dall'autorità statistica nazionale dello Stato membro di esportazione.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell'ambito di questo capo, specificando il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione delle norme di cui al paragrafo 1, nonché la procedura per lo scambio dei dati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
3.Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 15
Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati
I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad avere accesso ai dati riservati scambiati conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009. È necessario il benestare dell'autorità statistica nazionale dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.
CAPO VI
QUALITÀ, TRASMISSIONE E DIFFUSIONE
Articolo 16
Qualità
1.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese trasmesse nonché dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
2.Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3.La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
4.A tal fine, gli Stati membri trasmettono:
a)relazioni annuali sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi; nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità di tali relazioni è identica a quella delle statistiche;
b)relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali.
5.La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità, il contenuto e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
7.Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altra natura che possono avere un'incidenza sulla qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Le informazioni sono fornite quanto prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore di siffatte modifiche.
8.Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
Articolo 17
Trasmissione di dati e di metadati
1.Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di stabilire tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Se i dati trasmessi sono riservati, il valore reale sarà fornito segnalando che è protetto dal segreto e non può essere oggetto di diffusione.
2.Gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali e trasmettono le informazioni alla Commissione (Eurostat) utilizzando un formato e seguendo una procedura che devono essere precisati negli atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
3.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, qualsiasi pertinente informazione in merito all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.
Articolo 18
Riservatezza circa la diffusione di dati statistici sugli scambi internazionali di beni
Le autorità statistiche nazionali, su richiesta dell'importatore o dell'esportatore, decidono se diffondere i risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di detto importatore o esportatore, o se i risultati statistici devono essere modificati al fine di non compromettere la riservatezza statistica conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.
CAPO VII
STUDI PILOTA E FINANZIAMENTO
Articolo 19
Studi pilota
1.Qualora ravvisi la necessità di nuovi obblighi informativi o di significativi miglioramenti dei set di dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati.
2.Tali studi pilota sono svolti al fine di determinare la pertinenza e la fattibilità della rilevazione dei dati, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto al costo della rilevazione e all'onere per le imprese.
3.I primi studi pilota da avviare riguardano le modalità di fornitura degli scambi internazionali di servizi e gli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese.
Articolo 20
Finanziamento
1.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:
a)sviluppo o attuazione degli obblighi informativi nel settore delle statistiche sulle imprese;
b)elaborazione di metodologie che permettano di aumentare la qualità o di ridurre i costi e l'onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e di migliorare la rete europea dei registri di imprese a fini statistici.
2.Il contributo finanziario dell'Unione viene erogato a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 95 % dei costi ammissibili.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 6, 9 e 12 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3.La delega di potere di cui agli articoli 5, 6, 9 e 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 5, 6, 9 e 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 22
Comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Cooperazione con altri comitati
In merito a tutte le questioni di competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio, la Commissione chiede il parere del comitato conformemente a tale decisione.
Articolo 24
Deroghe
1.Qualora l'applicazione del presente regolamento in un sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, deroghe alla sua applicazione per un periodo massimo di tre anni, a condizione che tali deroghe non ostacolino la comparabilità dei dati degli Stati membri o il calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti.
2.La Commissione adotta tali atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 25
Modifica del regolamento (CE) n. 184/2005
Il regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:
a)L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti e agli investimenti diretti all'estero.";
b)all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I. I dati sono quelli definiti nell'allegato II.";
c)all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;
d)all'articolo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) valuta la qualità dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti e agli IDE;";
e)nell'allegato I, la tavola 3 (Scambi internazionali di servizi) è modificata conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 26
Abrogazione
1.I regolamenti (CEE) n. 3924/91, (CE) n. 48/2004, (CE) n. 716/2007, (CE) n. 177/2008 e (CE) n. 295/2008 e la decisione (CE) n. 1608/2003 sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
2.Il regolamento (CE) n. 1165/1998 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3.Il regolamento (CE) n. 808/2004 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4.Il regolamento (CE) n. 638/2004 e il regolamento (CE) n. 471/2009 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
5.I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 27
Entrata in vigore e applicazione
1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3.Tuttavia, gli articoli dall'11 al 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulle imprese
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
2902 – Il programma statistico europeo
0904 - Orizzonte 2020
1.3.Natura della proposta/iniziativa
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
☒ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Per monitorare gli obiettivi fissati dalle 10 priorità della Commissione Juncker a livello di Stati membri e di Unione è necessario disporre di statistiche europee armonizzate e comparabili. L'approccio integrato del FRIBS mira a fornire statistiche sulle imprese di elevata qualità al fine di monitorare gli obiettivi politici fissati da tali priorità, in particolare in materia di "occupazione, crescita e investimenti", "mercato unico digitale", "mercato interno" e "accordo di libero scambio UE-USA". Tali informazioni statistiche dovrebbero essere ottenute nel modo più efficiente possibile nell'ambito di processi moderni di rilevazione e produzione dei dati statistici.
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico 1
Programma di lavoro della Commissione per il 2016, Iniziativa REFIT n. 26 - Pacchetto "Statistiche"
Attività ABM/ABB interessate
2902 – Il programma statistico europeo
0904 - Orizzonte 2020
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
L'iniziativa dovrebbe accrescere la flessibilità delle statistiche europee sulle imprese e la loro capacità di rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli utenti, migliorando la coerenza e la qualità di tali statistiche. L'iniziativa sostiene le principali priorità della Commissione fornendo dati più coerenti e pertinenti al fine di monitorare, ad esempio, la crescita, la creazione di posti di lavoro, la competitività, la ricerca e l'innovazione, il mercato unico digitale, l'impatto della globalizzazione e il funzionamento del mercato interno. Essa dovrebbe facilitare inoltre una produzione dei dati più moderna e più efficiente sotto il profilo dei costi e fornire gli strumenti atti a ridurre significativamente gli oneri amministrativi per i fornitori di dati (le imprese).
Per quanto riguarda l'efficienza, la proposta determina in un primo momento l'aumento dei costi di attuazione per i compilatori dei dati, a causa della revisione dei processi di produzione dei dati e dei nuovi obblighi informativi. Questi costi di attuazione supplementari a breve termine dovrebbero tuttavia essere ampiamente compensati dall'aumento dell'efficienza a livello di sistema nel lungo periodo.
1.4.3.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Per ciascuno degli obiettivi operativi individuati nella relazione sulla valutazione d'impatto, un indicatore chiave dell'efficacia consente di monitorare regolarmente l'attuazione della presente proposta.
La principale fonte di informazioni per il calcolo degli indicatori chiave dell'efficacia è costituita dalle relazioni nazionali sulla qualità e sui metadati e dall'indagine annuale sul livello di soddisfazione degli utenti condotta da Eurostat, nonché dalle relazioni di monitoraggio sulla diffusione elettronica di Eurostat.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
Nel breve e medio termine saranno integrati i regolamenti vigenti nel settore delle statistiche europee sulle imprese e saranno soddisfatte le richieste di informazioni supplementari sulle imprese formulate da tempo dagli utenti. L'onere per i fornitori dei dati sarà ridotto.
Nel lungo termine, l'iniziativa dovrebbe portare a un miglioramento dell'efficienza della rilevazione dei dati e della compilazione delle statistiche sulle imprese, riducendo in tal modo i costi per i compilatori dei dati. Aumenterà anche la pertinenza dei dati grazie alla risposta più tempestiva a nuove importanti esigenze emergenti degli utenti.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE
La produzione di statistiche armonizzate e comparabili in tutti gli Stati membri, in grado di rispondere alle esigenze dell'UE, non può essere realizzata solo a livello nazionale. La produzione di statistiche dell'UE richiede l'applicazione di una metodologia armonizzata e la definizione di dati comuni e delle relative caratteristiche che i singoli Stati membri devono fornire. Tale risultato può essere pienamente conseguito solo mediante un'azione dell'UE.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Lo strumento più idoneo affinché l'azione dell'UE possa assicurare la fornitura di dati nazionali conformi alle norme è un regolamento. La coesistenza di dieci regolamenti distinti nel settore delle statistiche sulle imprese ha comportato incoerenze nei concetti e nelle definizioni utilizzate.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Trattandosi di un regolamento quadro, una volta entrato in vigore esso semplificherà le attuali dieci basi giuridiche per le statistiche europee sulle imprese. Un manuale delle statistiche europee sulle imprese fornirà orientamenti metodologici.
1.6.Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
–◻
Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
☒ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal 2019 al 2021
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
☒ Gestione diretta a opera della Commissione
–☒ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–◻
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Per ciascuna rilevazione di dati statistici sono regolarmente presentate relazioni dettagliate sulla relativa qualità, conformemente a norme specifiche di Eurostat. Ciò continuerà in futuro, con ulteriori miglioramenti apportati dalla nuova proposta.
I beneficiari delle sovvenzioni devono trasmettere i dati rilevati e la pertinente relazione sulla qualità.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
Poiché è prevista una modalità di gestione diretta, i rischi intrinseci sono quelli inerenti alla gestione di appalti e sovvenzioni.
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
Per il periodo 2013-2017 Eurostat ha definito una strategia di controllo che accompagna l'esecuzione delle spese. I provvedimenti e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili al regolamento proposto. La semplificazione, l'attuazione di procedure di monitoraggio efficaci sotto il profilo dei costi e l'effettuazione di controlli ex ante ed ex post basati sul rischio mirano a ridurre la probabilità di frodi e a contribuire alla loro prevenzione. Nella strategia di controllo rientrano misure specifiche di sensibilizzazione e di formazione in merito alla prevenzione delle frodi.
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
Eurostat ha messo in atto una strategia di controllo che mira, in generale, a mantenere il rischio di non conformità sotto la soglia di rilevanza del 2 %, in linea con gli obiettivi in materia di controllo interno e di gestione dei rischi stabiliti nel piano strategico per il periodo 2016-2020. Il 100 % delle transazioni finanziarie (e pertanto il 100 % della dotazione finanziaria) sarà oggetto di controlli ex ante obbligatori conformemente al regolamento finanziario. I controlli basati su un'analisi approfondita della relativa documentazione saranno inoltre effettuati sulla base di un'analisi annuale dei rischi. Essi possono coprire il 4-6% della dotazione di bilancio complessiva gestita da Eurostat.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
Il 30 ottobre 2013 Eurostat ha approvato la sua "Strategia antifrode 2014-2017" conformemente alla strategia antifrode della Commissione del 24 giugno 2011. La strategia antifrode di Eurostat persegue tre obiettivi operativi: i.) rafforzamento delle componenti antifrode esistenti; ii.) migliore integrazione degli elementi antifrode nella valutazione/gestione del rischio di Eurostat nonché nelle attività di audit, programmazione, presentazione di relazioni e monitoraggio; iii.) rafforzamento della capacità di lotta antifrode di Eurostat e della consapevolezza del problema nel quadro della cultura antifrode della Commissione. La strategia antifrode è accompagnata da un piano d'azione antifrode. Durante il periodo di applicazione della strategia antifrode, la sua attuazione è monitorata tramite la presentazione due volte l'anno di relazioni ai dirigenti.
Eurostat valuterà gli effetti della strategia nel 2017 e l'aggiornerà di conseguenza. Nel 2016, quale tappa sulla via della valutazione della strategia, Eurostat ha riveduto il proprio piano d'azione antifrode.
Sia il riesame della strategia di Eurostat sia la revisione del piano d'azione sono eseguiti sulla base della metodologia e degli orientamenti aggiornati dell'OLAF del febbraio 2016.
Inoltre, per quanto riguarda le sovvenzioni, tutti i potenziali beneficiari sono enti pubblici (istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, quali definiti in base al regolamento (CE) n. 223/2009). Si tratta inoltre di sovvenzioni senza inviti a presentare proposte. Sono attuate procedure di controllo, adattate a tali procedure specifiche di sovvenzione, che includono analisi ex ante ed ex post della gestione delle sovvenzioni.
L'uso di costi unitari e di somme forfettarie, conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento finanziario, riduce sostanzialmente il rischio di errori di gestione delle sovvenzioni al fine di consentire una gestione notevolmente semplificata.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
[…][Denominazione…]
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
1a
|
29.020100 –ESP18_20 - Programma statistico europeo 2018-2020
|
Diss.
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
1a
|
09.040201- Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Prog. Ass.: ORIZZONTE 2020 — Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020)
|
Diss.
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
1a. Competitività per la crescita e l'occupazione
|
DG: ESTAT
|
|
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio 29.020100
|
Impegni
|
(1)
|
10,285
|
9,185
|
19,470
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
1,029
|
4,518
|
5,547
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG ESTAT
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
10,285
|
9,185
|
19,470
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
1,029
|
4,518
|
5,547
|
DG: CNECT
|
|
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio 09.040201
|
Impegni
|
(1)
|
1,000
|
1,000
|
2,000
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
0,100
|
0,450
|
0,550
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG CNECT
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
1,000
|
1,000
|
2,000
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
0,100
|
0,450
|
0,550
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
11,285
|
10,185
|
21,470
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
1,129
|
4,968
|
6,097
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
11,285
|
10,185
|
21,470
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
1,129
|
4,968
|
6,097
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
5
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
DG: ESTAT
|
• Risorse umane
|
11,850
|
11,883
|
23,733
|
• Altre spese amministrative
|
0,625
|
0,625
|
1,250
|
TOTALE DG ESTAT
|
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
23,760
|
22,693
|
46,453
|
|
Pagamenti
|
13,604
|
17,476
|
31,080
|
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–☒La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
n. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
Registro degli eurogruppi
|
|
|
0,750
|
|
0,750
|
|
1,500
|
- Risultato
|
Test del registro degli eurogruppi
|
|
|
0,250
|
|
0,250
|
|
0,500
|
- Risultato
|
Rilevazione dei dati
|
|
|
3,435
|
|
3,935
|
|
7,370
|
- Risultato
|
Studi pilota e metodologici
|
|
|
6,850
|
|
5,250
|
|
12,100
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
|
|
11,285
|
|
10,185
|
|
21,470
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
COSTO TOTALE
|
|
11,285
|
|
10,185
|
|
21,470
|
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–☒
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
Risorse umane
|
11,850
|
11,883
|
23,733
|
Altre spese amministrative
|
0,625
|
0,625
|
1,250
|
Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
TOTALE
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☒
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
29 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
74,67
|
74,92
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
|
|
|
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
10 01 05 01 (ricerca diretta)
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
29 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
|
25
|
25
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- in sede
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
TOTALE
|
99,67
|
99,92
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
Lavoro metodologico (anche per gli studi pilota)
Lavoro informatico di ricevimento, convalida e trattamento dei dati
Analisi e diffusione dei dati e assistenza agli utenti
|
Personale esterno
|
Lavoro metodologico (anche per gli studi pilota)
Lavoro informatico di ricevimento, convalida e trattamento dei dati
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–☒
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[…]
–◻
La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[…]
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
2019
|
2020
|
Totale
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|