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Document 52017PC0065

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

COM/2017/065 final - 2017/021 (NLE)

Bruxelles, 8.2.2017

COM(2017) 65 final

2017/0021(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, è stato firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997. Le disposizioni sulla liberalizzazione degli scambi sono state stabilite nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico istituto dall’accordo (di seguito “decisione n. 2/2000”).

L’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell’accordo. L’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario (le “norme specifiche per prodotto”) è contenuto nell’allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000.

Una deroga alle norme specifiche per prodotto era contemplata nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato. Tale deroga, che si applicava inizialmente fino al 30 giugno 2003, è stata rinnovata tre volte: fino al 30 giugno 2006 dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto UE-Messico, fino al 30 giugno 2009 dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto UE-Messico e fino al 30 giugno 2014 dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto UE-Messico. Dopo tale data la deroga è scaduta.

Il Messico e l’Unione europea hanno convenuto di reintrodurre le norme specifiche per prodotto contemplate nella deroga di cui alle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 con valore retroattivo a decorrere dal 1° luglio 2014 e per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2019. Il Messico e l’Unione europea hanno inoltre convenuto alcune norme specifiche per prodotto aggiornate alternative.

Le modifiche alle norme specifiche per prodotto saranno applicate retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014, data in cui è giunta a scadenza la precedente decisione del comitato misto UE-Messico. Per consentire tale applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell’origine mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura è esteso da 2 a 3 anni per i prodotti chimici in oggetto introdotti nell’Unione europea tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le modifiche alle norme specifiche per prodotto per i prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato sono in linea con l’aggiornamento dell’accordo UE-Messico, inteso a chiarire e semplificare le norme di origine.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Dato che la proposta riguarda la politica commerciale dell’Unione europea, la base giuridica pertinente è l’articolo 207 (in particolare il paragrafo 4, primo comma), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente. La proposta introduce modifiche volte ad aggiornare un testo precedente.

Assunzione e uso di perizie

Sono state chieste consulenze esterne di organismi commerciali, che hanno confermato i vantaggi derivanti da norme specifiche per prodotto più semplici e flessibili.

Valutazione d’impatto

La proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il potenziale effetto sul bilancio è una riduzione delle risorse proprie provenienti dai dazi doganali per un importo di circa 5 milioni di EUR all’anno.

5.ALTRI ELEMENTI

Nessuno.

2017/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9 1 ,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La dichiarazione comune V 2 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico 3 istituito dall’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 4 prevede che il comitato misto CE-Messico istituito da tale accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000. Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all’allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.

(2)Il 17 settembre 2010 il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2010 5 , che ha prorogato per la terza volta l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle suddette note. La decisione n. 1/2010 si applica fino al 30 giugno 2014.

(3)Si ritiene opportuno prorogare temporaneamente l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 con effetto dal 1º luglio 2014 al 31 dicembre 2019, in linea con i principi di aggiornamento dell’accordo tra il Messico e l’Unione europea, per garantire la continuità con le future norme specifiche per prodotto.

(4)Dal momento che la proroga dell’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000, concessa con la decisione n. 1/2010, è scaduta il 30 giugno 2014, si ritiene opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente, a decorrere dal 1º luglio 2014, al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.

(5)Ai fini dell’applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell’origine tramite un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura dovrebbe essere esteso da 2 a 3 anni per i prodotti chimici interessati importati nell’Unione nel periodo compreso fra il 1º luglio 2014 e il 30 giugno 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato misto Unione europea-Messico per quanto riguarda l’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto Unione europea-Messico accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto Unione europea-Messico possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del comitato misto Unione europea-Messico di cui al paragrafo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del comitato misto Unione europea-Messico relativa alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Titolo della proposta

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 6  

Linea delle entrate: capitolo 12 (Dazi doganali e altri diritti previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, EURATOM)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 7  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Non pertinente

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Non pertinente

Attività ABM/ABB interessate

Dazi doganali

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Aumenteranno gli scambi tra il Messico e l’UE dei prodotti chimici compresi nelle voci 2914 e 2915 del SA (sistema armonizzato), per i quali le norme di origine specifiche per prodotto saranno rese permanenti.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Non pertinente

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Non pertinente

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non pertinente

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Non pertinente

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

☒ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.7.2014 fino al 31.12.2019

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 8  

 Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

◻ a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Non pertinente

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Non pertinente

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Nessuno individuato

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Non pertinente

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non pertinente

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Non pertinente

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Non pertinente

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Non pertinente

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Non pertinente

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Non pertinente

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 9

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Anno
N+4

Anno
N+5

Totale

Articolo 120

20 000 500 000

-2,5

-5

-5

-5

-5

-5

-27,5

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Determinati prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del SA importati in provenienza dal Messico pagano il dazio all’aliquota NPF (nazione più favorita) del 5,5%. Modificando le norme di origine specifiche per prodotto, tali prodotti chimici sarebbero importati all’aliquota del dazio preferenziale dello 0%.

(1) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 146.
(2) GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.
(3) GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1. Cfr. GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.
(4) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.
(5) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 30.
(6) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(7) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(8) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(9) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 8.2.2017

COM(2017) 65 final

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa


DECISIONE N. X/XXXX DEL COMITATO MISTO UNIONE EUROPEA-MESSICO

del XX XXXXXX XXXX

concernente le modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in prosieguo: la «decisione n. 2/2000») e il suo allegato III, in particolare l’articolo 38,

considerando quanto segue:

1)    L’allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell’accordo.

2)    Le norme di origine specifiche per prodotto di cui all’allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato dovrebbero essere modificate per permettere l’applicazione temporanea, dal 1º luglio 2014 al 31 dicembre 2019, delle norme di origine specifiche per prodotto di cui alle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 ed essere aggiornate per disporre di norme di origine specifiche per prodotto aggiornate in linea con i recenti accordi commerciali. Si ritiene opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1º luglio 2014 al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.

3)    L’appendice V dell’allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce il termine per l’accettazione, a opera di ciascuna Parte, di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, di detto allegato, o per la presentazione, da parte dell’esportatore, della dichiarazione su fattura all’autorità doganale della Parte importatrice dopo l’esportazione dei prodotti conformemente all’articolo 20, paragrafo 6, dell’allegato III della decisione n. 2/2000.

4)    Per i prodotti compresi nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato importati nell’Unione nel periodo compreso tra il 1º luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine di presentazione dovrebbe essere esteso a tre anni per tenere conto delle modifiche retroattive alle norme di origine specifiche per prodotto relative a tali prodotti.

5)    È opportuno modificare il titolo dell’appendice V dell’allegato III della decisione n. 2/2000 per tenere conto del nuovo termine nonché dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’allegato III della decisione n. 2/2000.

6)    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico,

DECIDE:

Articolo 1

1. L’appendice II dell’allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all’allegato I della presente decisione.

2. L’appendice V dell’allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore 45 giorni dopo la data di adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º luglio 2014.

Fatto a XXX, il XX XXXX 2017

Per il comitato misto



ALLEGATO I

L’appendice II dell’allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata come segue:

1)     è inserita la seguente voce:

“Voce SA

Descrizione del prodotto

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

1)

2)

3) o 4)

ex 2914*

Diacetonalcole

Metilisobutilchetone

Ossido di mesitile

Fabbricazione a partire da acetone

Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica* *

* Applicabile dal 1º luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

** Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell’origine non devono essere considerati i seguenti processi:

a)la dissoluzione in acqua o altri solventi;

b)l’eliminazione di solventi compresa l’acqua come solvente; o

c)l’aggiunta o l’eliminazione di acqua di cristallizzazione.”;

2)    il testo relativo alla voce SA 2915 è sostituito dal seguente:

“Voce SA

Descrizione del prodotto

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

1)

2)

3) o 4)

2915*

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica**

*    Applicabile dal 1º luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

** Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell’origine non devono essere considerati i seguenti processi:

a)    la dissoluzione in acqua o altri solventi;

b)    l’eliminazione di solventi compresa l’acqua come solvente; o

c)    l’aggiunta o l’eliminazione di acqua di cristallizzazione.”.



ALLEGATO II

L’appendice V dell’allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dalla seguente:

“Appendice V

TERMINE PER L’ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITÀ DOGANALE DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 RILASCIATO A POSTERIORI IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 17, PARAGRAFO 3, DELL’ALLEGATO III E PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 20, PARAGRAFO 6, DELLO STESSO ALLEGATO

1. Per le importazioni nell’Unione europea: il termine è di due anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1. Per i prodotti compresi nelle voci ex 2914 e 2915 del sistema armonizzato di cui all’appendice II, che sono stati introdotti nell’Unione europea tra il 1º luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine è di tre anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1.

2. Per le importazioni in Messico: il termine è di un anno a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1.”.

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