COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.2.2017
COM(2017) 65 final
2017/0021(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, è stato firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997. Le disposizioni sulla liberalizzazione degli scambi sono state stabilite nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico istituto dall’accordo (di seguito “decisione n. 2/2000”).
L’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell’accordo. L’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario (le “norme specifiche per prodotto”) è contenuto nell’allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000.
Una deroga alle norme specifiche per prodotto era contemplata nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato. Tale deroga, che si applicava inizialmente fino al 30 giugno 2003, è stata rinnovata tre volte: fino al 30 giugno 2006 dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto UE-Messico, fino al 30 giugno 2009 dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto UE-Messico e fino al 30 giugno 2014 dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto UE-Messico. Dopo tale data la deroga è scaduta.
Il Messico e l’Unione europea hanno convenuto di reintrodurre le norme specifiche per prodotto contemplate nella deroga di cui alle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 con valore retroattivo a decorrere dal 1° luglio 2014 e per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2019. Il Messico e l’Unione europea hanno inoltre convenuto alcune norme specifiche per prodotto aggiornate alternative.
Le modifiche alle norme specifiche per prodotto saranno applicate retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014, data in cui è giunta a scadenza la precedente decisione del comitato misto UE-Messico. Per consentire tale applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell’origine mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura è esteso da 2 a 3 anni per i prodotti chimici in oggetto introdotti nell’Unione europea tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le modifiche alle norme specifiche per prodotto per i prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato sono in linea con l’aggiornamento dell’accordo UE-Messico, inteso a chiarire e semplificare le norme di origine.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Dato che la proposta riguarda la politica commerciale dell’Unione europea, la base giuridica pertinente è l’articolo 207 (in particolare il paragrafo 4, primo comma), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non pertinente. La proposta introduce modifiche volte ad aggiornare un testo precedente.
•Assunzione e uso di perizie
Sono state chieste consulenze esterne di organismi commerciali, che hanno confermato i vantaggi derivanti da norme specifiche per prodotto più semplici e flessibili.
•Valutazione d’impatto
La proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il potenziale effetto sul bilancio è una riduzione delle risorse proprie provenienti dai dazi doganali per un importo di circa 5 milioni di EUR all’anno.
5.ALTRI ELEMENTI
2017/0021 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La dichiarazione comune V della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico istituito dall’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 prevede che il comitato misto CE-Messico istituito da tale accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000. Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all’allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
(2)Il 17 settembre 2010 il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2010, che ha prorogato per la terza volta l’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle suddette note. La decisione n. 1/2010 si applica fino al 30 giugno 2014.
(3)Si ritiene opportuno prorogare temporaneamente l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 con effetto dal 1º luglio 2014 al 31 dicembre 2019, in linea con i principi di aggiornamento dell’accordo tra il Messico e l’Unione europea, per garantire la continuità con le future norme specifiche per prodotto.
(4)Dal momento che la proroga dell’applicazione delle norme d’origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000, concessa con la decisione n. 1/2010, è scaduta il 30 giugno 2014, si ritiene opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente, a decorrere dal 1º luglio 2014, al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
(5)Ai fini dell’applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell’origine tramite un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura dovrebbe essere esteso da 2 a 3 anni per i prodotti chimici interessati importati nell’Unione nel periodo compreso fra il 1º luglio 2014 e il 30 giugno 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato misto Unione europea-Messico per quanto riguarda l’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto Unione europea-Messico accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto Unione europea-Messico possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del comitato misto Unione europea-Messico di cui al paragrafo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Dopo la sua adozione, la decisione del comitato misto Unione europea-Messico relativa alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Titolo della proposta
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Decisione del Consiglio concernente la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
Linea delle entrate: capitolo 12 (Dazi doganali e altri diritti previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, EURATOM)
1.3.Natura della proposta/iniziativa
☒ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico [indicare il numero]
Non pertinente
Attività ABM/ABB interessate
Dazi doganali
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Aumenteranno gli scambi tra il Messico e l’UE dei prodotti chimici compresi nelle voci 2914 e 2915 del SA (sistema armonizzato), per i quali le norme di origine specifiche per prodotto saranno rese permanenti.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea
La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
1.6.Durata e incidenza finanziaria
☒ Proposta/iniziativa di durata limitata
–☒ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.7.2014 fino al 31.12.2019
–◻
Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;
–◻ a opera delle agenzie esecutive
☒ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Non pertinente
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
Non pertinente
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–☒
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–☒
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
–◻
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–☒
La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–☒
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
Non pertinente
–◻
La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
Non pertinente
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–☒
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Anno
N+4
|
Anno
N+5
|
Totale
|
|
Articolo 120
|
20 000 500 000
|
-2,5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-27,5
|
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.
Determinati prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del SA importati in provenienza dal Messico pagano il dazio all’aliquota NPF (nazione più favorita) del 5,5%. Modificando le norme di origine specifiche per prodotto, tali prodotti chimici sarebbero importati all’aliquota del dazio preferenziale dello 0%.