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Document 52017DC0721

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle garanzie che impegnano iul bilancio generale Situazione al 31 dicembre 2016

COM/2017/0721 final

Bruxelles, 1.12.2017

COM(2017) 721 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulle garanzie che impegnano iul bilancio generale
Situazione al 31 dicembre 2016

{SWD(2017) 435 final}


Indice

1.Introduzione

2.Operazioni garantite dal bilancio UE e altri meccanismi di gestione delle crisi

3.Evoluzione delle operazioni garantite

3.1.Operazioni gestite direttamente dalla Commissione

3.1.1.Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)

3.1.2.Strumento della bilancia dei pagamenti (BdP)

3.1.3.Prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF)

3.1.4.Prestiti Euratom

3.2.Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI

4.Rischi coperti dal bilancio dell'UE

4.1.Definizione di rischio

4.2.Composizione del rischio complessivo

4.3.Rischio annuale coperto dal bilancio UE

4.3.1.Esposizione verso gli Stati membri

4.3.2.Esposizione verso i paesi terzi

5.Fondo di garanzia per le azioni esterne

5.1.Attivazione delle garanzie

5.1.1.Pagamenti da risorse di tesoreria

5.1.2.Pagamenti dal bilancio UE

5.1.3.Ricorsi al fondo di garanzia e recuperi

5.2.Evoluzione del fondo

6.Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

1.Introduzione

La presente relazione intende monitorare l'esposizione al rischio di credito a carico del bilancio dell'Unione europea ("bilancio UE") risultante dalle garanzie date e dalle operazioni di prestito effettuate direttamente dall'Unione europea, oppure indirettamente attraverso la garanzia concessa per le operazioni della BEI di finanziamento di progetti realizzati al di fuori dell'Unione.

La presente relazione è presentata ai sensi dell'articolo 149 del regolamento finanziario 1 , che impone alla Commissione di riferire una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione delle garanzie di bilancio UE e dei rischi corrispondenti.

La relazione è così articolata: la sezione 2 riepiloga le principali caratteristiche delle operazioni garantite dal bilancio UE e presenta vari altri meccanismi di gestione delle crisi che non comportano rischi per il bilancio UE; la sezione 3 illustra l'evoluzione delle operazioni garantite; la sezione 4 evidenzia i principali rischi coperti dal bilancio UE; la sezione 5 espone sommariamente l'attivazione delle garanzie e l'evoluzione del fondo di garanzia per le azioni esterne (il "fondo") 2 , mentre la sezione 6 descrive l'evoluzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 3 .

La presente relazione è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (il "documento di lavoro"), in cui sono presentate tabelle particolareggiate e note esplicative, nonché l'analisi macroeconomica dei paesi beneficiari di prestiti e/o garanzie dell'UE, che costituiscono la parte preponderante dell'esposizione del fondo.

2.Operazioni garantite dal bilancio UE e altri meccanismi di gestione delle crisi

I rischi coperti dal bilancio UE derivano da una serie di operazioni di prestito e di garanzia che possono essere suddivise nelle quattro categorie seguenti.

2.1 Prestiti concessi dall'Unione europea con obiettivi macroeconomici

Tali prestiti comprendono: 1) prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF) 4 accordati a paesi terzi; 2) prestiti a sostegno della bilancia dei pagamenti (BdP) 5 per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro aventi difficoltà con la loro bilancia dei pagamenti; 3) prestiti nel quadro del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) 6 a favore di tutti gli Stati membri colpiti o minacciati seriamente da gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo. Si tratta di prestiti attivati in combinazione con il sostegno finanziario del Fondo monetario internazionale (FMI).

2.2 Prestiti con obiettivi microeconomici

Questa sottosezione si riferisce ai prestiti Euratom.

2.3 Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardanti operazioni coperte da garanzie dell'UE in paesi terzi ("finanziamento esterno BEI") 7

Dal 1994 il finanziamento esterno BEI garantito, i prestiti AMF e i prestiti Euratom ai paesi terzi sono coperti dal fondo di garanzia per le azioni esterne ("il fondo"), mentre i prestiti BdP, i prestiti nel quadro del MESF e i prestiti Euratom a favore degli Stati membri sono coperti direttamente dal bilancio UE.

Il fondo copre gli inadempimenti su prestiti e garanzie sui prestiti accordati a paesi terzi o per progetti in paesi terzi. È stato istituito per:

·fornire una "riserva di liquidità" per evitare di ricorrere al bilancio UE ogni volta che si verifica un inadempimento o un ritardo nel pagamento di un prestito garantito;

·creare uno strumento di disciplina di bilancio, stabilendo un quadro finanziario per l'elaborazione della politica dell'UE riguardo alle garanzie sui prestiti concessi dall'UE e dalla BEI ai paesi terzi 8 .

Se i paesi terzi diventano Stati membri, i relativi prestiti non sono più coperti dal fondo e il rischio è direttamente a carico del bilancio UE. La dotazione del fondo è attinta al bilancio UE e deve essere mantenuta ad una data percentuale dell'importo in essere dei prestiti e delle garanzie sui prestiti coperti dal fondo. Tale percentuale, nota come "tasso obiettivo", è attualmente del 9% 9 . Se le risorse del fondo sono insufficienti, gli importi necessari saranno attinti al bilancio UE.

2.4 Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) riguardanti operazioni coperte da garanzie dell'UE negli Stati membri - Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il fulcro del piano di investimenti per l'Europa, inteso a stimolare la crescita economica a lungo termine e la competitività dell'Unione europea.

La garanzia dell'UE copre una parte delle operazioni di finanziamento e di investimento sottoscritte dalla BEI nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) e dal FEI nell'ambito dello sportello PMI (SMEW), mentre l'altra parte è effettuata dal gruppo BEI a proprio rischio.

La BEI e il FEI hanno la responsabilità di valutare e monitorare il rischio delle singole operazioni e di riferire in merito alla Commissione e alla Corte dei conti europea.

Fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FG FEIS) 10

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento FEIS 11 , il fondo di garanzia del FEIS costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione. In virtù dell'accordo sul FEIS concluso tra l'UE e la BEI, sono pagate dal fondo di garanzia del FEIS le attivazioni d'importo superiore ai fondi di cui la BEI dispone sul conto FEIS. Il conto FEIS, che è gestito dalla BEI, è stato istituito per raccogliere le entrate dell'UE derivanti dalle operazioni del FEIS effettuate nell'ambito della garanzia dell'Unione e gli importi recuperati e, nella misura del saldo disponibile, per il pagamento delle attivazioni della garanzia dell'Unione.

Il fondo di garanzia del FEIS è alimentato gradualmente in considerazione dell'aumento dell'esposizione coperta dalla garanzia dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, le risorse del fondo di garanzia del FEIS sono gestite direttamente dalla Commissione e sono investite secondo il principio della sana gestione finanziaria nel rispetto di norme prudenziali adeguate.

2.5 Meccanismi di gestione delle crisi non coperti dal bilancio UE

Nell'ambito della risposta alla crisi sono stati istituiti numerosi altri meccanismi, che tuttavia non comportano alcun rischio per il bilancio UE:

- Greek Loan Facility (GLF) 12 , lo strumento di prestito in favore della Grecia finanziato mediante prestiti bilaterali alla Grecia da parte degli altri Stati membri della zona euro e amministrato a livello centrale dalla Commissione;

- European Financial Stability Facility (EFSF) 13 , lo strumento europeo di stabilità finanziaria istituito nel giugno 2010 dagli Stati membri della zona euro come meccanismo temporaneo di salvataggio per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico. Il trattato che istituisce un meccanismo permanente di salvataggio, il Meccanismo europeo di stabilità (MES), è entrato in vigore il 27 settembre 2012. Dal 1° luglio 2013 l'EFSF rimane attivo nei programmi in corso per la Grecia (assieme all'FMI e ad alcuni Stati membri), nonché per l'Irlanda e il Portogallo (assieme all'FMI, ad alcuni Stati membri e all'UE/MESF) 14 , ma non interviene più in nuovi programmi di finanziamento né in nuovi accordi su strumenti di prestito;

- Meccanismo europeo di stabilità (MES) 15 , componente importante della strategia complessiva dell'UE elaborata per tutelare la stabilità finanziaria nella zona euro fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro colpiti o minacciati da difficoltà finanziarie. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa di diritto pubblico internazionale con sede a Lussemburgo, con una capacità effettiva di prestito di 500 000 milioni di EUR.

3.Evoluzione delle operazioni garantite 

La presente sezione illustra l'evoluzione delle operazioni garantite, soffermandosi, in primo luogo, su quelle gestite direttamente dalla Commissione e, in secondo luogo, su quelle gestite dalla BEI.



Tabella 1: Esposizioni totali coperte dal bilancio UE al 31 dicembre 2016 (in milioni di EUR)

Esposizione in capitale

Interessi maturati

Totale

%

Stati membri*

Euratom

241,06

0,80

241,86

0,29%

BdP

4 200,00

71,60

4 271,60

5,13%

BEI

1 651,32

13,15

1 664,47

2,00%

MESF

46 800,00

655,79

47 455,79

57,01%

Totale parziale Stati membri**

52 892,38

741,34

53 633,72

64,43%

Paesi terzi***

AMF

2 946,60

17,30

2 963,90

3,56%

Euratom

10,37

0,02

10,39

0,01%

BEI****

26 482,04

156,89

26 638,94

32,00%

Totale parziale paesi terzi

29 439,01

174,21

29 613,23

35,57%

Totale

82 331,40

915,55

83 246,95

100,00%

*    Rischio coperto direttamente dal bilancio UE. Comprende anche i prestiti Euratom e BEI concessi agli Stati membri prima della loro adesione all'UE.

**    Queste cifre non comprendono le operazioni del FEIS, il quale, alla data di stesura della presente relazione, ha già erogato 4 392 milioni di EUR.

***    Il rischio coperto dal fondo è limitato a 20,03 miliardi di EUR.

****    Inclusi i prestiti per cui l'UE è subentrata a seguito degli inadempimenti siriani sui prestiti della BEI
(pari a un importo di 247,20 milioni di EUR). Questi prestiti hanno subito una piena riduzione di valore nei rendiconti finanziari dell'UE del 2015 e del 2016.

Le tabelle A1, A2a, A2b e A3 del documento di lavoro presentano informazioni più dettagliate sulle esposizioni in essere, in particolare in termini di massimali, importi erogati e tassi di garanzia.

3.1.Operazioni gestite direttamente dalla Commissione 

3.1.1.Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)

Nelle conclusioni del 9-10 maggio 2010 il Consiglio Ecofin ha previsto per il meccanismo un volume di 60 000 milioni di EUR 16 . Oltre a ciò, gli Stati membri della zona euro si sono resi disponibili a integrare dette risorse, se necessario. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio 17 limita l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

Sulla base delle decisioni del Consiglio di concedere assistenza finanziaria (per un importo fino a 22 500 milioni di EUR) all'Irlanda 18 e (per un importo fino a 26 000 milioni di EUR) al Portogallo 19 , sono stati erogati 22 500 milioni di EUR alla prima e 24 300 milioni di EUR al secondo (il governo portoghese non ha richiesto l'erogazione dei restanti 1 700 milioni di EUR). Pertanto, il MESF ha una capacità residua di 13.200 milioni di EUR per fornire l'ulteriore assistenza eventualmente richiesta 20 .

Nell'aprile 2013 l'Eurogruppo/ECOFIN ha deciso di aumentare la scadenza media ponderata massima dei prestiti del MESF da 12,5 a 19,5 anni, offrendo così ai paesi beneficiari la possibilità di richiedere l'allungamento delle scadenze fino al 2026 (tranche per tranche).

Sviluppi nel 2016

L'11 gennaio 2016 il Portogallo ha chiesto una proroga del prestito del MESF di 4,75 miliardi di EUR, erogato nel 2011 e con scadenza prevista per il 3 giugno 2016. Il prestito è stato rifinanziato in tre tranche di 1,5 miliardi, 2,25 miliardi e 1 miliardo di EUR con scadenza, rispettivamente, nel 2023, nel 2031 e nel 2036. A seguito di tale proroga, la durata media ponderata dei prestiti del MESF per il Portogallo è attualmente di 14,9 anni.

3.1.2.Strumento della bilancia dei pagamenti (BdP)

L'assistenza finanziaria a medio termine dell'UE nell'ambito dello strumento BdP è stata riattivata alla fine del 2008 per aiutare l'Ungheria e, successivamente, la Lettonia e la Romania a ripristinare la fiducia del mercato, con un impegno complessivo pari a 14 600 milioni di EUR, di cui 13 400 milioni erogati.

Sviluppi nel 2016

Nell'aprile 2016 l'Ungheria ha rimborsato l'ultima tranche del prestito pari a 1 500 milioni di EUR. Nel 2016 l'importo in essere dei prestiti BdP è pertanto sceso da 5 700 milioni a 4 200 milioni di EUR.

Al 31 dicembre 2016 lo strumento BdP disponeva di una capacità residua di 45 800 milioni di EUR, su un massimale complessivo di 50 000 milioni di EUR, per fornire, se necessario, ulteriore assistenza.

3.1.3.Prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF)

Come regola generale, le decisioni in materia di AMF sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio (articolo 212 del TFUE). Tuttavia, il Consiglio può adottare una decisione su proposta della Commissione, quando la situazione nel paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente (articolo 213 del TFUE), procedura seguita per il secondo pacchetto AMF per l'Ucraina nel 2014.

Sviluppi nel 2016

La seconda tranche (10 milioni di EUR sui 15 milioni previsti dalla decisione) del prestito concesso alla Repubblica del Kirghizistan 21 è stata erogata nell'aprile 2016.

Il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di fornire ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Tunisia 22 per un importo massimo di 500 milioni di EUR in forma di prestiti (tre rate rispettivamente di 200, 150 e 150 milioni di EUR).

Il 14 dicembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di fornire ulteriore assistenza macrofinanziaria al Regno hascemita di Giordania 23 per un importo massimo di 200 milioni di EUR in forma di prestiti (due rate di 100 milioni di EUR).

Per quanto riguarda i rimborsi, i paesi beneficiari hanno rimborsato un totale di 70 milioni di EUR: 4 milioni la Bosnia-Erzegovina, 10 milioni l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 1,34 milioni il Montenegro e 54,66 milioni la Serbia.

L'importo in essere dei prestiti AMF è sceso da 3 006,6 milioni di EUR a 2 946,6 milioni di EUR dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. I prestiti all'Ucraina rappresentano il 75% dell'esposizione totale dell'AMF.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2016 (fino al 30 giugno 2017)

La seconda tranche del prestito concesso all'Ucraina nell'ambito del terzo programma AMF 24 (600 milioni di EUR) è stata erogata nell'aprile 2017.

La seconda tranche del prestito concesso alla Georgia nell'ambito del programma AMF (13 milioni di EUR) è stata erogata nel maggio 2017.

3.1.4.Prestiti Euratom

Per i prestiti Euratom a Stati membri o ad alcuni paesi terzi ammissibili (attualmente Federazione russa, Armenia, Ucraina) è fissato un massimale di 4 000 milioni di EUR, di cui circa il 92% è già stato erogato. Restano 326 milioni di EUR sul totale di 4 000 milioni previsti dalla decisione.

Il 7 agosto 2013 è stato sottoscritto un prestito di 300 milioni di EUR all'Ucraina per la realizzazione di migliorie per la sicurezza degli impianti nucleari esistenti e il 15 maggio 2014 il Parlamento ucraino ha ratificato l'accordo di garanzia. Il prestito sarà concesso in stretta collaborazione con la BERS, che parallelamente prevede un ulteriore prestito di 300 milioni di EUR.

Il 27 maggio 2015 la Commissione ha autorizzato l'erogazione del prestito Euratom a Energoatom per un importo massimo di 100 milioni di EUR, a condizione che Energoatom avesse fatto ricorso al prestito concesso dalla BERS per un importo non inferiore a 50 milioni di EUR. A causa di ritardi nell'attuazione del progetto, al 31 dicembre 2016 il prestito Euratom non era ancora stato erogato.

Tali prestiti godono delle garanzie statali che coprono il 100% delle esposizioni in essere alla fine dell'anno.

Sviluppi nel 2016

Nel 2016 non vi sono state erogazioni. La Bulgaria ha rimborsato 22,62 milioni di EUR, la Romania 19 milioni di EUR e l'Ucraina un importo equivalente a 7,1 milioni di EUR.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2016

La prima rata Euratom (50 milioni di euro) è stata erogata nel maggio 2017.

3.2.Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI

Sviluppi nel 2016

Nell'ambito del mandato generale della BEI per il periodo 2014-2020, il 31 dicembre 2016 è stato sottoscritto un importo complessivo di 10 741 milioni di EUR, di cui solo 1 882 milioni erano stati erogati a quella data, lasciando l'esposizione in capitale a 1 893 milioni di EUR (cfr. tabella A3 del documento di lavoro). Per maggiori informazioni sui paesi coperti dai mandati della BEI, cfr. le tabelle A1, A3 e A4 del documento di lavoro.

Per i precedenti mandati esterni della BEI, cfr. la tabella A3 del documento di lavoro.

Anche nel 2016 si sono registrati inadempimenti nei pagamenti degli interessi e nei rimborsi dei prestiti da parte del governo siriano, per coprire i quali la BEI ha fatto ricorso al fondo di garanzia (cfr. il successivo paragrafo 5.1.3).

Le esposizioni in essere al 31 dicembre 2016 per i vari strumenti citati nella presente sezione sono illustrate nella precedente sezione 3 (tabella 1).

4.Rischi coperti dal bilancio dell'UE

4.1.Definizione di rischio

Il rischio a carico del bilancio UE deriva dall'esposizione in capitale e interessi relativa alle operazioni garantite.

Ai fini della presente relazione, sono utilizzati due metodi per valutare i rischi a carico (direttamente o indirettamente tramite il fondo) del bilancio UE:

il "rischio totale coperto", che è basato sulla somma dell'importo totale delle esposizioni in capitale per le operazioni in esame a una determinata data, compresi gli interessi maturati 25 ;

l'approccio di bilancio definito "rischio annuale a carico del bilancio UE", che è basato sul calcolo dell'importo massimo dei pagamenti annuali dovuti che l'UE dovrebbe versare nell'esercizio finanziario se tutti i beneficiari dei prestiti garantiti risultassero inadempienti 26 .

4.2.Composizione del rischio complessivo

Fino al 2010 il rischio massimo in termini di esposizioni totali coperte era connesso principalmente ai prestiti concessi ai paesi terzi. Dal 2011 la crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sulle finanze pubbliche degli Stati membri, comportando un aumento dell'attività di prestito dell'UE per sostenere il fabbisogno finanziario del settore sovrano negli Stati membri.

Di conseguenza la composizione del rischio è cambiata. Al 31 dicembre 2016 il 64% dell'esposizione totale 27 riguardava operazioni di assunzione di prestiti connesse ai prestiti agli Stati membri direttamente coperti dal bilancio UE (contro il 45% al 31.12.2010).

4.3.Rischio annuale coperto dal bilancio UE

Con riferimento ai prestiti in essere al 31 dicembre 2016 (cfr. tabella 1 sopra), l'importo massimo che l'UE dovrebbe pagare (direttamente e attraverso il fondo) per il 2017 se tutti i beneficiari di prestiti garantiti risultassero inadempienti è pari a 5 777 milioni di EUR, corrispondenti ai pagamenti di capitale e interessi per i prestiti garantiti in scadenza nel 2017, partendo dal presupposto che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l'esposizione totale (per i particolari, cfr. tabella A4 del documento di lavoro).

4.3.1.Esposizione verso gli Stati membri

Nel 2017 l'UE si assumerà un rischio annuale massimo relativo alle operazioni con gli Stati membri pari a 2 858 milioni di EUR (circa il 49,5% del rischio annuale totale). Tale rischio riguarda:

a) i prestiti BEI e/o Euratom concessi prima dell'adesione degli Stati membri all'UE;

b) i prestiti concessi nell'ambito dello strumento BdP;

c) i prestiti concessi nel quadro del MESF.

Tabella 2: Classifica degli Stati membri in base al rischio annuale a carico del bilancio UE nel 2017 (in milioni di EUR)

Classifica

Paese

Prestiti

Rischio annuale massimo

Incidenza del paese nel rischio annuale inerente agli Stati membri (SM)

Incidenza del paese nel rischio annuale totale (SM e paesi terzi)

1

Romania

a)+b)

1 453,75

50,9%

25,2%

2

Irlanda

c)

607,25

21,2%

10,5%

3

Portogallo

c)

591,22

20,7%

10,2%

4

Bulgaria

a)

73,39

2,6%

1,3%

5

Croazia

a)

38,01

1,3%

0,7%

6

Lettonia

a)+b)

26,34

0,9%

0,5%

7

Repubblica ceca

a)

25,93

0,9%

0,4%

8

Polonia

a)

21,53

0,8%

0,4%

9

Slovacchia

a)

14,24

0,5%

0,2%

10

Lituania

a)

4,42

0,2%

0,1%

11

Ungheria

a)

2,12

0,1%

0,04%

Totale

2 858,20

100%

49,5%

4.3.2.Esposizione verso i paesi terzi

Nel 2017 il fondo si assumerà un rischio annuale massimo inerente all'esposizione verso paesi terzi pari a 2 918,8 milioni di EUR (il 50,5% del rischio annuale totale). Il rischio relativo ai paesi terzi riguarda i finanziamenti BEI e i prestiti AMF ed Euratom (per i particolari, cfr. la tabella A2b del documento di lavoro). Il fondo copre prestiti garantiti concessi ai paesi terzi con scadenze che arrivano fino al 2042.

I dieci paesi (su 48) verso i quali l'esposizione totale è maggiore sono classificati in appresso in ordine di rimborso dovuto nel 2017. Essi rappresentano l'83% del rischio annuale relativo ai paesi terzi sostenuto dal fondo, pari a 2 415 milioni di EUR. La situazione economica di tali paesi è analizzata e commentata nel punto 3 del documento di lavoro. Nella tabella relativa a ciascun paese è indicato anche il merito di credito valutato dalle agenzie di rating.



Tabella 3: Classifica dei 10 paesi terzi con la maggiore esposizione in base al rischio annuale a carico del bilancio UE nel 2017 (in milioni di EUR)

Classifica

Paese

Rischio annuale massimo

Incidenza del paese nel rischio annuale inerente ai paesi terzi

Incidenza del paese nel rischio annuale totale (SM e paesi terzi)

1

Turchia

1 025,74

35,1%

17,8%

2

Tunisia

283,98

9,7%

4,9%

3

Egitto

278,37

9,5%

4,8%

4

Marocco

221,09

7,6%

3,8%

5

Serbia

204,78

7,0%

3,5%

6

Sud Africa

99,73

3,4%

1,7%

7

Ucraina

88,12

3,0%

1,5%

8

Libano

85,15

2,9%

1,5%

9

Brasile

65,14

2,2%

1,1%

10

Bosnia-Erzegovina

62,94

2,2%

1,1%

Totale (primi 10)

2 415,03

82,7%

41,8%

5.Fondo di garanzia per le azioni esterne

5.1.Attivazione delle garanzie

5.1.1.Pagamenti da risorse di tesoreria

Il bilancio dell'UE copre temporaneamente il servizio del debito in scadenza nel caso in cui il debitore non provveda a rimborsare il prestito all'UE in tempo. La Commissione attinge alle proprie risorse di tesoreria allo scopo di evitare ritardi e i conseguenti costi di servizio delle operazioni di assunzione di prestiti 28 .

Poiché la maggior parte delle spese vengono effettuate nel corso del primo trimestre di ogni esercizio, il rimborso del debito è strutturato per i mesi successivi, nonché per l'inizio di ogni mese quando i saldi di cassa sono più elevati.

Nel 2016 risorse per circa 1 milione di EUR sono state utilizzate per un periodo limitato di 16 giorni a causa di un inadempimento tecnico relativo a un pagamento di un debitore.

5.1.2.Pagamenti dal bilancio UE 

Qualora uno o più Stati membri non rispettino gli obblighi di legge e le risorse proprie dell'UE siano insufficienti, la Commissione può utilizzare le risorse del bilancio UE disponibili per dare la precedenza al rimborso del debito rispetto ad altre spese non obbligatorie. In base al quadro finanziario pluriennale, la normativa dell'UE impone agli Stati membri, qualora ciò si rivelasse insufficiente, di fornire gli ulteriori contributi necessari a rimborsare il debito e pareggiare il bilancio, fino a un massimo dell'1,20% dell'RNL dell'UE. Se necessario, la normativa dell'UE consente agli Stati membri di contribuire, a prescindere dalla loro quota, al bilancio UE.

Poiché nel 2016 non si sono verificati inadempimenti degli Stati membri, non è stato chiesto alcuno stanziamento.

5.1.3.Ricorsi al fondo di garanzia e recuperi

In caso di ritardo del beneficiario (paesi terzi) nel rimborsare un prestito concesso o garantito dall'UE, il fondo è attivato per coprire l'inadempimento entro tre mesi dalla richiesta.

Gli importi chiesti dalla BEI sono ritirati dal conto del fondo previa autorizzazione dei servizi della Commissione. Quando effettua un pagamento nell'ambito della sua garanzia l'UE subentra alla BEI nei diritti e nei mezzi di ricorso 29 .

Spetta alla BEI assolvere, per conto dell'UE, il processo di recupero degli importi interessati dalla surrogazione 30 .

Prestiti della BEI per il finanziamento di progetti in Siria

Dal dicembre 2011 la BEI registra inadempimenti del governo siriano riguardo ad alcuni pagamenti di interessi e rimborsi di prestiti. Poiché le ingiunzioni di pagamento non hanno avuto riscontro, la BEI ha attivato una prima volta il fondo di garanzia nel maggio 2012. La tabella 4a presenta l'evoluzione dei ricorsi al fondo dovuti all'inadempimento della Siria nel rimborso di prestiti.

Tabella 4a: Attivazione del fondo di garanzia per inadempimento della Siria nel rimborso dei prestiti (in milioni di EUR)

Anno (Ritiro dal conto dell'FG)

Numero di richieste di pagamento soddisfatte

Importo delle rate dovute

Penali e interessi di mora 31

Importo recuperato

Totale

2012

2

24,0

0,0

2,2

21,8

2013

8

59,3

1,4

0,0

60,7

2014

8

58,7

1,5

0,0

60,2

2015

8

58,7

1,5

0,0

60,2

2016

12

103,8

2,4

0,0

106,2

Totale

38

304,4

6,8

2,2

309,1

Al 31 dicembre 2016 l'esposizione totale in capitale inerente ai prestiti garantiti alla Siria ammontava a 555 milioni di EUR 32 e l'ultimo rimborso scade nel 2030.

TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha)

Il 29 giugno 2016 la BEI ha chiesto il ricorso alla garanzia dell'UE nell'ambito del mandato di prestito esterno in relazione a un prestito alla TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha).

Il 29 settembre 2016 la Commissione europea ha versato alla BEI 4,65 milioni di EUR (pagamento degli arretrati e interessi) a fronte della suddetta richiesta di garanzia, che è attualmente in fase di discussione con la Banca.

Il ricorso al fondo per inadempimento della TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha) è illustrato nella tabella 4b.

Tabella 4b: Ricorso al Fondo di garanzia per TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha) (in milioni di EUR)

Anno del ritiro

Numero di richieste di pagamento soddisfatte

Importo delle rate dovute

Penali e interessi di mora32 

Importo recuperato

Totale

2016

1

4,56

0,09

0,00

4,65

Totale

1

4,56

0,09

0,00

4,65

Al 31 dicembre 2016 l'esposizione totale in capitale inerente ai prestiti garantiti alla TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha) ammontava a 64,4 milioni di EUR 33 e l'ultimo rimborso scade nel 2028.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2016 (fino al 30 giugno 2017)

Alla fine di giugno 2017 sono state ricevute sei richieste aggiuntive relative alla Siria, per un importo totale di 28,38 milioni di EUR (comprensivo di interessi e penali), e una richiesta aggiuntiva relativa alla TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha), per un importo totale di 2,21 milioni di EUR (comprensivo di interessi e penali).

5.2.Evoluzione del fondo

A norma del regolamento sul fondo di garanzia, il fondo deve raggiungere un livello appropriato (importo obiettivo) fissato al 9% dell'insieme degli impegni di capitale in essere derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi maturati. Per assicurare il raggiungimento dell'importo obiettivo è in funzione un meccanismo di dotazione.

In base a tale meccanismo di dotazione, nel febbraio 2016 il bilancio UE ha pagato al fondo 257,12 milioni di EUR; nel febbraio 2017 il pagamento corrispondente è invece ammontato a 240,54 milioni di EUR.

Al 31 dicembre 2016 le attività nette 34 del fondo ammontavano a 2 505,14 milioni di EUR. Il rapporto tra le attività nette e gli impegni di capitale in essere 35 (29 365,98 milioni di EUR) ai sensi del regolamento sul fondo di garanzia era inferiore all'importo obiettivo. Di conseguenza nel bilancio preliminare UE per il 2018 è stata iscritta una dotazione di 137,80 milioni di EUR.

Al momento della revisione intermedia del mandato generale di prestiti esterni della BEI andava effettuata una revisione per valutare i parametri principali del fondo, in particolare il tasso obiettivo. Questa è stata affidata a una ditta esterna, che ha condotto una valutazione del fondo di garanzia tenendo conto del profilo di rischio del fondo e della sua efficacia alla luce dell'evoluzione del finanziamento esterno coperto dal fondo e dei relativi rischi. La relazione è stata presentata nell'agosto 2016 con la principale conclusione che un tasso obiettivo del 9% risulta ancora ottimale per il livello di rischio attuale del portafoglio di prestiti, anche in uno scenario di ulteriore declassamento sui debitori principali. Pertanto, il tasso obiettivo del 9% è stato mantenuto.

6.Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)  36

La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento e di investimento sottoscritte dalla BEI nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) e dal FEI nell'ambito dello sportello PMI 37 (SMEW). La garanzia dell'Unione copre una parte di queste operazioni, mentre l'altra parte è effettuata dal gruppo BEI a suo proprio rischio.

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento FEIS, il fondo di garanzia del FEIS costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione. In virtù dell'accordo sul FEIS concluso tra l'UE e la BEI, sono pagate dal fondo di garanzia del FEIS le attivazioni d'importo superiore ai fondi di cui la BEI dispone sul conto FEIS. Il conto FEIS, che è gestito dalla BEI, è stato istituito per raccogliere le entrate dell'UE derivanti dalle operazioni del FEIS effettuate nell'ambito della garanzia dell'Unione e gli importi recuperati e, nella misura del saldo disponibile, per il pagamento delle attivazioni della garanzia dell'Unione.

Il fondo di garanzia del FEIS è alimentato gradualmente in considerazione dell'aumento dell'esposizione coperta dalla garanzia dell'Unione.

Le risorse del fondo di garanzia del FEIS sono gestite direttamente dalla Commissione e sono investite secondo il principio della sana gestione finanziaria nel rispetto di norme prudenziali adeguate.

Sviluppi nel 2016

Al 31 dicembre 2016 l'esposizione dell'UE sotto forma di garanzia per le erogazioni relative a operazioni del FEIS in essere effettuate dal gruppo BEI ammontava a 4 392 milioni di EUR rispetto all'impegno giuridico di 16 miliardi di EUR garantito dall'UE (articolo 11 del regolamento FEIS). L'importo di 4 392 milioni di EUR è indicato come passività potenziale nelle note ai rendiconti finanziari 2016 dell'UE.

Nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, l'esposizione erogata in essere coperta dalla garanzia dell'Unione ammontava a 4,02 miliardi di EUR, di cui 3,98 miliardi per operazioni di debito e 0,04 miliardi per operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di capitale 38 .

Alla fine del 2016, nell'ambito dello sportello PMI l'esposizione totale in essere coperta dalla garanzia dell'Unione ammontava a 369,7 milioni di EUR, di cui 364,8 milioni per operazioni di garanzia e 5 milioni per operazioni su strumenti di capitale.

Al 31.12.2016 le attività nette del fondo di garanzia ammontavano a 1 020 milioni di EUR.

In totale, alla fine del 2016, le sottoscrizioni cumulate nel quadro del FEIS ammontavano a 21,3 miliardi di EUR per 28 Stati membri, di cui 14,2 miliardi sottoscritti 39 dalla BEI (121 operazioni) e 7,1 miliardi sottoscritti dal FEI (225 operazioni). Questi dati rappresentano, complessivamente, un aumento notevole rispetto al 2015, considerato che alla fine di quell'anno le sottoscrizioni totali erano state pari a 1,2 miliardi di EUR.

Per ulteriori informazioni sulla gestione del fondo di garanzia del FEIS, cfr. l'ultima versione della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici 40 e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione.

(1)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(2)    Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) ("regolamento sul fondo di garanzia") (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
(3)      Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici ("regolamento FEIS") (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(4)    L'AMF può altresì assumere la forma di sovvenzioni a paesi terzi. I riferimenti alle basi giuridiche figurano nell'allegato, tabella A2B, del documento di lavoro.
(5)    Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
(7)    I riferimenti alle basi giuridiche figurano nell'allegato, tabella A3, del documento di lavoro.
(8)    Anche se i rischi esterni sono coperti in ultima istanza dal bilancio UE, il fondo di garanzia opera come strumento diretto a proteggere il bilancio UE dal rischio di inadempimento nei pagamenti. Per l'ultima relazione annuale sul fondo e la relativa gestione, cfr. COM(2017) 488 final del 14.9.2017 e documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2017) 296 final del 14.9.2017). La relazione relativa al 2017 dovrebbe essere disponibile entro settembre 2018 sul sito http://eur-lex.europa.eu/homepage.html .
(9)    Per una relazione complessiva sul funzionamento del fondo e il tasso obiettivo di dotazione, cfr. COM(2014) 214 final dell'8.4.2014 e il documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2014) 129 final).
(10)      Per ulteriori informazioni sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici, cfr. COM(2017) 326 final del 16.6.2017.
(11)      Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici ("regolamento FEIS") La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato l'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione ("accordo sul FEIS") il 22 luglio 2015. Il 21 luglio 2016 è stata sottoscritta una modifica di tale accordo.
(12)    Per saperne di più sul GLF: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm.
(13)     Per saperne di più sull'EFSF : http://www.efsf.europa.eu.
(14)    I prestiti concessi nel quadro dell'UE/MESF sono garantiti dal bilancio UE.
(15)    Per saperne di più sul MES: http://esm.europa.eu .
(16)    Cfr. comunicato stampa della riunione straordinaria del Consiglio Ecofin del 9 e 10 maggio 2010 ( http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf ).
(17)      Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
(18)    Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2011, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 348).
(19)    Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88) e relativa rettifica (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 15).
(20)    Per ulteriori informazioni sul MESF, cfr. anche la relazione della Commissione sulle attività di assunzione e di concessione di prestiti dell'Unione europea nel 2016, COM(2016) 387 final. La relazione relativa al 2016 dovrebbe essere disponibile entro ottobre 2017 sul sito http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
(21)      Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).
(22)    Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).
(23)    Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).
(24)    Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).
(25)    Cfr. tabella 1 della relazione.
(26)    Ai fini del calcolo si parte dall'ipotesi che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l'esposizione totale (cfr. le tabelle 2 e 3 della relazione e la tabella A4 del documento di lavoro).
(27)      Cfr. tabella 1.
(28)    Cfr. articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(29)    Cfr. l'articolo 8, paragrafo 7, della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.
(30)    Per ulteriori informazioni sul processo di recupero, cfr. anche l'accordo relativo al recupero dei crediti, stipulato il 25 luglio 2014 tra l'Unione europea e la Banca europea per gli investimenti, che disciplina le modalità e le procedure per il recupero dei pagamenti effettuati dall'UE nell'ambito delle garanzie da essa concesse alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'UE.
(31)      La BEI impone penali e interessi di mora solo con la seconda richiesta di pagamento di ciascun singolo prestito; penali e interessi di mora si applicano dalla data dell'inadempimento alla data di pagamento da parte del fondo di garanzia.
(32)      Compreso l'importo di 304,43 milioni di EUR (capitale + interessi) già chiesto dalla BEI.
(33)      Compreso l'importo di 4,56 milioni di EUR (interessi inclusi) già chiesto dalla BEI.
(34)    Attività totali del fondo previa deduzione degli importi dovuti (commissioni BEI e onorari di revisione contabile).
(35)    Inclusi gli interessi maturati.
(36)      Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici ("regolamento FEIS") (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(37)      Micro, piccole o medie imprese (PMI).
(38)      Alla fine del 2016 l'esposizione sottoscritta totale (erogata e non erogata) del portafoglio dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione coperto dalla garanzia dell'Unione ammontava a 13,38 miliardi di EUR, di cui 12,84 miliardi per operazioni di debito e 0,54 miliardi per operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di capitale. Tuttavia, a causa della copertura della tranche di prima perdita della garanzia dell'Unione, le perdite potenziali per il bilancio UE nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sono state limitate a un importo massimo pari a 10,6 miliardi di EUR.
(39)      La differenza tra le sottoscrizioni totali e l'esposizione sottoscritta dipende da diversi fattori, ad esempio il fatto che quest'ultima non comprende la quota della BEI nelle operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di capitale, nonché le differenze dovute a rimborsi e ai tassi di cambio applicati.
(40)      Ultima versione - COM(2017) 326 final del 16.6.2017.
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