COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.10.2017
COM(2017) 598 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Trentacinquesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell’Unione europea (2016)
{SWD(2017) 342 final}
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Trentacinquesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell’Unione europea (2016)
Introduzione
La presente relazione descrive le attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia svolte dall’Unione europea nel corso del 2016. Essa è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (“regolamento antidumping di base”), dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (“regolamento antisovvenzioni di base”) e dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni. Come negli anni precedenti, la relazione è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, corredato di allegati particolareggiati.
Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS) e in materia di salvaguardia (SFG) svolte dalla Commissione sono disciplinate dai suddetti regolamenti del Parlamento europea e del Consiglio. Un quadro completo della legislazione esistente, della terminologia e delle procedure è disponibile nell’accluso documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Il 2016 è stato un anno molto intenso e impegnativo nel settore della difesa commerciale. Nel novembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta legislativa che prevede un nuovo metodo di calcolo per determinare i valori normali in caso di distorsione dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese esportatore. La proposta è attualmente oggetto della procedura legislativa ordinaria. Dall’inizio della crisi dell’acciaio è stata svolta un’intensa attività di lavoro sui procedimenti per consentire all’industria europea di ottenere una rapida ed efficace compensazione per le importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali. La Commissione ha utilizzato tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’attuale quadro giuridico in materia di difesa commerciale. La crisi dell’acciaio ha anche evidenziato la necessità di modernizzare gli strumenti di difesa commerciale e ha saputo imprimere uno slancio importante ai fini del raggiungimento, nel dicembre 2016, di una posizione su questa iniziativa legislativa da parte del Consiglio, che la Commissione aveva già adottato nell’aprile 2013. Anche le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2016 avevano chiesto il rapido completamento di tali lavori. La proposta è attualmente oggetto della procedura legislativa ordinaria.
Molte delle inchieste condotte in materia di difesa commerciale sono state caratterizzate da un’estrema complessità, quali l’inchiesta riguardante gli arrotolati laminati a caldo, il riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari e l’inchiesta su barre e tondi per cemento armato. I suddetti casi hanno richiesto un’analisi approfondita che si è rivelata un processo molto dispendioso in termini di risorse.
La presente relazione e il documento di lavoro possono essere consultati sul seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm
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1.Riepilogo delle inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia
1.1.Osservazioni generali
Alla fine del 2016 erano in vigore nell’UE 90 misure antidumping definitive e 12 misure antisovvenzioni definitive.
Il numero di misure in vigore è lievemente aumentato (4%) rispetto all’anno precedente, mentre il numero di inchieste in corso (20) alla fine dell’anno corrispondeva a quello della fine del 2015. Il numero di nuovi procedimenti (15) avviati ha registrato un lieve aumento, mentre è stato riaperto un numero considerevole di casi (9) per eseguire accertamenti giudiziari. Pur continuando a essere significativo, il numero di riesami avviati (15) è stato inferiore rispetto al 2015. La maggior parte dei riesami era costituita da riesami in previsione della scadenza.
Nel 2016 le misure antidumping o antisovvenzioni hanno riguardato lo 0,27% del totale delle importazioni nell’UE. Benché non siano disponibili dati completi, le inchieste di riesame in previsione della scadenza mostrano, in molti casi, che l’istituzione di misure determina una considerevole riduzione delle importazioni del prodotto considerato.
Una panoramica dettagliata è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.
1.2.Nuove inchieste (cfr. allegati da A a E e allegato N)
Nel corso del 2016 sono state avviate 15 nuove inchieste (12 riguardavano il settore siderurgico e metallurgico), mentre 9 sono state riaperte per eseguire accertamenti giudiziari. Sono stati istituiti dazi provvisori nell’ambito di 9 procedimenti. Sono stati conclusi in totale 7 casi con l’istituzione di dazi definitivi, mentre 8 inchieste si sono concluse senza l’istituzione di misure.
1.3.Inchieste di riesame
Le inchieste di riesame continuano a costituire una parte rilevante delle attività dei servizi della Commissione responsabili della difesa commerciale. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i dati statistici per gli anni 2012-2016.
1.3.1.Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento AD e l’articolo 18 del regolamento AS stabiliscono che le misure scadono dopo cinque anni, a meno che un riesame in previsione della scadenza non dimostri la necessità di mantenerle in vigore nella loro forma originaria. Nel corso del 2016 cinque misure sono scadute automaticamente al termine del periodo di cinque anni.
Nello stesso anno sono state aperte 13 inchieste di riesame in previsione della scadenza e 5 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio per un periodo di altri cinque anni. Un solo riesame si è concluso con la revoca delle misure.
1.3.2.Riesami intermedi (cfr. allegato G)
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento AD e l’articolo 19 del regolamento AS prevedono la possibilità di un riesame delle misure nel corso del periodo di validità. Tali riesami possono limitarsi ad aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni oppure al pregiudizio.
Nel 2016 sono stati avviati in totale 2 riesami intermedi. Quattro riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio. Cinque riesami intermedi si sono conclusi con la revoca delle misure.
1.3.3.Riesami intermedi “di altro tipo” (cfr. allegato H)
Nel corso del 2016 sono stati conclusi o chiusi tre riesami “di altro tipo”, ossia non rientranti nei riesami avviati di norma ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento AD o dell’articolo 19 del regolamento AS. Non sono stati avviati nuovi riesami appartenenti alla categoria “di altro tipo”. In genere tali riesami riguardano l’esecuzione di decisioni giurisdizionali.
1.3.4.Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)
L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento AD e l’articolo 20 del regolamento AS prevedono, rispettivamente, un riesame “relativo a nuovi esportatori” e un riesame “accelerato” al fine di determinare un margine di dumping individuale o un’aliquota individuale per il dazio compensativo per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell’inchiesta. Tali esportatori devono dimostrare di essere realmente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato a esportare verso l’UE dopo il periodo dell’inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che di norma è inferiore al dazio applicato per il paese.
Nel 2016 non sono stati avviati o completati riesami relativi a nuovi esportatori.
1.3.5.Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)
Qualora vi siano informazioni sufficienti a dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e anteriormente o successivamente all’istituzione di misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni, se non in misura insufficiente, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’UE del prodotto importato, può essere avviato un riesame per assorbimento del dazio, al fine di verificare se la misura abbia avuto un’incidenza sui prezzi summenzionati. Per tenere conto di siffatti prezzi all’esportazione più bassi si può procedere al ricalcolo dei margini di dumping e all’aumento dei dazi. La possibilità di ricorrere a riesami per assorbimento del dazio è contemplata all’articolo 12 del regolamento AD e all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento AS.
Nel 2016 non sono stati avviati o completati riesami antiassorbimento.
1.3.6.Inchieste antielusione (cfr. allegato K)
L’articolo 13 del regolamento AD e l’articolo 23 del regolamento AS prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso vi siano elementi di prova di un’elusione delle misure.
Nel corso del 2016 è stata avviata un’inchiesta di questo tipo. Sei inchieste antielusione si sono concluse con la proroga delle misure. La più importante riguardava l’elusione delle misure sulle importazioni di celle e moduli solari provenienti dalla Repubblica popolare cinese tramite operazioni di trasbordo attraverso la Malaysia e Taiwan.
1.4.Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)
Nel corso del 2016 non sono state avviate inchieste di salvaguardia né istituite misure in tal senso.
2.Applicazione delle misure antidumping o antisovvenzioni
2.1.Iniziative adottate per dare seguito alle misure
Le attività svolte per dare seguito alle misure in vigore hanno riguardato quattro principali aspetti: 1) prevenire le frodi; 2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; 3) accrescere l’efficacia utilizzando strumenti adeguati e 4) contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso alla Commissione di garantire attivamente, in collaborazione con gli Stati membri, l’effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell’Unione europea.
2.2.Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)
Il monitoraggio degli impegni rientra fra le attività di applicazione delle misure, essendo gli impegni una delle forme assunte dalle misure antidumping o antisovvenzioni. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata, in seguito a un’inchiesta, che questi possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.
All’inizio del 2016 erano in vigore 122 impegni. Nel corso del 2016 si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: gli impegni di 13 società sono stati ritirati perché sono state constatate violazioni o perché era divenuto impossibile monitorarli; gli impegni di 7 società sono stati ritirati perché tali società avevano notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l’impegno. Nessun nuovo impegno è stato accettato dalla Commissione. Ciò ha portato a 102 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2016.
3.Restituzioni
L’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento AD e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento AS stabiliscono che gli importatori possono chiedere la restituzione dei dazi pagati se dimostrano che il margine di dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.
Nel 2016 sono state presentate 42 nuove domande di restituzione. Alla fine del 2016 erano in corso quattro inchieste riguardanti 80 domande di restituzione. Nell’anno in esame la Commissione non ha adottato decisioni di rimborso parziale o totale né decisioni di rigetto di domande di restituzione.
4.Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale
Nell’aprile 2013 la Commissione ha adottato una proposta e una comunicazione volte a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale (“SDC”) dell’UE. L’obiettivo della proposta di regolamento era incrementare la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia degli SDC dell’UE dinanzi al proliferare di pratiche commerciali sleali.
Benché il Parlamento europeo abbia adottato la sua posizione nell’aprile 2014, il Consiglio non è stato grado di fare altrettanto. Alla luce della crisi dell’acciaio, nella primavera del 2016 il Consiglio ha nuovamente iscritto l’ammodernamento all’ordine del giorno. Il Consiglio ha successivamente adottato la sua posizione il 13 dicembre 2016. La proposta è oggetto della procedura legislativa ordinaria.
5.Proposta legislativa di modifica della normativa antidumping e antisovvenzioni dell’UE
Il 9 novembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della normativa antidumping e antisovvenzioni dell’UE. Gli elementi principali della proposta sono:
a)
l’introduzione di un nuovo metodo antidumping per identificare le distorsioni del mercato legate all’intervento dello Stato nei paesi terzi, che possono interessare un intero paese o un determinato settore. Obiettivo del nuovo metodo è contrastare i casi di pervasiva influenza dello Stato sull’economia e far fronte alle nuove realtà economiche. Esso non deve fare distinzioni tra paesi e deve essere applicato allo stesso modo a tutti i membri dell’OMC. Ciò significherà che in futuro non esisteranno più distinzioni fra i paesi membri dell’OMC retti o non retti da un’economia di mercato. Il nuovo metodo potrebbe tuttavia essere applicato qualora nell’economia di un paese terzo continuassero a persistere distorsioni determinate dallo Stato;
b)
il rafforzamento dello strumento antisovvenzioni al fine di accrescere la capacità dell’UE di cogliere l’effettiva entità delle sovvenzioni (permettendo di prendere in considerazione anche le sovvenzioni che sono state individuate solo nel corso di un’inchiesta).
La proposta era accompagnata da una valutazione d’impatto, una consultazione pubblica e un evento pubblico dedicato al quale sono state invitate tutte le parti interessate da inchieste di difesa commerciale. Si è registrata una partecipazione attiva da parte di rappresentanti dell’industria, del commercio, degli utenti e dei paesi terzi. La proposta è oggetto della procedura legislativa ordinaria.
6.Status di economia di mercato a livello nazionale
Ai fini delle inchieste antidumping, la prassi attuale è che un paese possa essere considerato un’economia di mercato se soddisfa cinque criteri, quali enunciati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Sei paesi hanno presentato richiesta di riconoscimento dello status di economia di mercato a livello nazionale: Cina, Vietnam, Armenia, Kazakhstan, Mongolia e Bielorussia.
Nel corso del 2016 le discussioni dedicate al processo di riconoscimento dello status di economia di mercato per la Cina, il Vietnam, l’Armenia, il Kazakhstan e la Mongolia sono state sospese mentre la Commissione valutava l’opportunità di apportare modifiche alla normativa antidumping dell’UE che avrebbero potuto incidere sul quadro legislativo applicabile a detti paesi.
Nel dicembre 2016 la Bielorussia ha segnalato la sua intenzione di partecipare al processo di riconoscimento dello status di economia di mercato. In tale contesto, la Bielorussia ha accettato di aggiornare la Commissione sui progressi compiuti in merito ai suoi negoziati di adesione all’OMC, attualmente in corso.
7.Attività di informazione e comunicazione/Contatti bilaterali
7.1.Piccole e medie imprese (PMI)
Nel 2016 l’helpdesk per le PMI ha continuato a trattare le richieste di informazioni relative agli strumenti di difesa commerciale. L’assistenza che l’helpdesk ha offerto alle PMI ha riguardato specifici quesiti attinenti a casi determinati e disposizioni relative a elementi procedurali e sostanziali di procedimenti antidumping e antisovvenzioni. L’helpdesk è stato istituito nel 2004 in risposta alle difficoltà che le PMI incontrano, a causa delle loro ridotte dimensioni e della limitatezza delle risorse di cui dispongono, nell’affrontare le complessità delle inchieste in materia di difesa commerciale.
7.2.Contatti bilaterali/attività di informazione – Industria e paesi terzi
Una parte importante delle attività dei servizi competenti in materia di SDC continua a consistere nell’illustrazione della legislazione e delle prassi dell’UE in tale settore nonché nello scambio di opinioni sulle prassi in vigore nei paesi terzi.
Nel 2016 la Commissione ha organizzato il suo seminario di formazione annuale sulla difesa commerciale destinato ai funzionari di paesi terzi (partecipanti provenienti da Egitto, Tunisia, Turchia, Vietnam, Thailandia, Giappone e dal segretariato dell’OMC). Si sono tenuti inoltre vari altri contatti bilaterali con una serie di paesi terzi, fra cui Cina, Giappone, Australia, Brasile, Messico, Turchia, USA, Russia, Indonesia, Thailandia, Canada, India e Svizzera, dedicati alla discussione di diversi aspetti relativi alla difesa commerciale.
Nel corso del 2016 i servizi per la difesa commerciale hanno partecipato a riunioni con alcune delle principali organizzazioni delle parti interessate, continuando a riunirsi periodicamente con Business Europe e con altre associazioni del settore.
8.Controllo giurisdizionale: decisioni della Corte di giustizia/del Tribunale (cfr. allegato S)
Nel 2016 il Tribunale e la Corte di giustizia hanno pronunciato 38 sentenze in ambito antidumping o antisovvenzioni. Tra queste, sono state proposte 23 azioni dinanzi al Tribunale. Sette sentenze della Corte di giustizia hanno riguardato ricorsi contro il Tribunale. Nel 2016 la Corte di giustizia ha inoltre emesso 8 pronunce pregiudiziali nel settore degli strumenti di difesa commerciale.
Nel 2016 sono state intentate 34 nuove cause. Venti di esse sono state presentate dinanzi al Tribunale e 14 dinanzi alla Corte di giustizia.
Nell’allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di antidumping o di antisovvenzioni ancora pendenti alla fine del 2016 dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.
9.Attività nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
9.1.Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, antisovvenzioni e di misure di salvaguardia
L’OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell’Organizzazione in merito all’applicazione degli accordi OMC.
Il 6 ottobre 2016 l’organo d’appello ha diffuso la sua relazione nel procedimento contro l’UE riguardante le misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina. L’organo d’appello ha confermato le conclusioni del panel secondo cui l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base dell’UE, ovvero la disposizione utilizzata nel procedimento sul biodiesel per adeguare i costi dei produttori argentini, era compatibile con le norme dell’OMC. Ha inoltre confermato tutte le altre conclusioni del panel e ha respinto tutti i ricorsi presentati dall’Unione europea e dall’Argentina.
Il panel ha pubblicato la sua relazione sulla controversia riguardante le misure antidumping istituite nei confronti di alcoli grassi provenienti dall’Indonesia (DS442) il 16 dicembre 2016. In tale relazione il panel ha respinto le argomentazioni dell’Indonesia secondo cui (i) il trattamento da parte dell’UE delle commissioni pagate dagli esportatori ai rispettivi operatori commerciali nei calcoli del dumping e (ii) l’esame degli “altri fattori noti” che causano a loro volta un pregiudizio all’industria dell’Unione non erano conformi alle norme dell’OMC.
Il 12 dicembre 2016 la Repubblica popolare cinese ha chiesto di avviare consultazioni con l’Unione europea sulle disposizioni del regolamento antidumping di base dell’UE che disciplinano la determinazione del valore normale in relazione alle importazioni dalla Cina (DS516).
Per quanto riguarda la seconda controversia avviata dalla Russia contro le metodologie di adeguamento dei costi dell’UE e alcune misure antidumping sulle importazioni dalla Russia (DS494), nel 2016 si sono tenute ulteriori consultazioni e il 16 dicembre 2016 è stato istituito un panel.
Nella controversia riguardante le misure compensative sulle importazioni di PET originario del Pakistan (DS486), nel 2016 il panel ha proseguito il suo lavoro organizzando riunioni con le parti. L’UE ha presentato la sua seconda comunicazione scritta nella controversia.
9.2.Altre attività dell’OMC
Nel 2016 le discussioni sulle sovvenzioni a favore della pesca hanno ripreso vigore con l’adozione del sesto traguardo dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (“OSS 14.6”). L’UE è chiaramente interessata a rafforzare le disposizioni dell’OMC che disciplinano le sovvenzioni a favore della pesca. Di conseguenza, nell’ottobre 2016 ha presentato all’OMC una proposta concreta volta ad attuare l’OSS 14.6, ossia vietare talune forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e allo sfruttamento eccessivo della pesca, eliminare sovvenzioni che favoriscono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e astenersi dall’introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Inoltre la proposta prevede una maggiore trasparenza e disciplina il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati. L’UE partecipa attivamente ai negoziati dell’OMC affinché sia possibile giungere a un accordo multilaterale sulle sovvenzioni a favore della pesca in occasione dell’11a conferenza ministeriale dell’OMC che si terrà a Buenos Aires nel dicembre 2017.
Nel 2016, in linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC, l’Unione europea ha partecipato al riesame continuo della notifica delle sovvenzioni del 2015 nell’ambito delle due sessioni speciali del comitato per le sovvenzioni e le misure compensative che si sono tenute nei mesi di aprile e ottobre 2016. I servizi della Commissione hanno inoltre partecipato ai lavori dei comitati dell’OMC competenti in materia di antidumping, di sovvenzioni e di misure compensative e di salvaguardia. Nell’ottobre 2016 l’UE (insieme a Canada, Giappone e Stati Uniti) ha presentato un documento in seno al comitato dell’OMC per le sovvenzioni e le misure compensative sui collegamenti tra le sovvenzioni e la creazione di capacità eccedentarie in vari settori dell’attività economica.
In due riunioni del gruppo di attuazione (un sottogruppo del comitato antidumping) svoltesi nei mesi di aprile e ottobre 2016, i membri hanno condiviso informazioni riguardo alla “raccolta e compilazione di dati relativi al pregiudizio” e al “trattamento di dati riservati nelle inchieste antidumping”. In tale contesto l’UE ha presentato informazioni sulle norme e prassi pertinenti applicabili ai fini della difesa commerciale nell’UE.
Il gruppo tecnico, che costituisce un sottogruppo del gruppo di negoziazione sulle norme nell’ambito dell’agenda di Doha (DDA), si è riunito due volte durante l’anno e ha discusso una serie di questioni relative agli aspetti pratici della conduzione delle inchieste antidumping, compresi la corrispondenza tra i prodotti nonché gli adeguamenti e i metodi alternativi per la determinazione del valore normale.
10.Conclusioni
Nel 2016 si è registrato un lieve aumento del numero di nuove inchieste, a fronte del protrarsi di una crisi causata in ampia misura dalle sovraccapacità industriali in Cina, in particolare, ma non solo, nel settore siderurgico. Poiché nelle inchieste antidumping il livello di attività dipende dalle denunce presentate, il numero di procedimenti riflette il numero di denunce ricevute dal settore che includevano prove sufficienti, da parte dell’industria dell’UE, a sostegno di accuse relative a pratiche pregiudizievoli di dumping o di sovvenzioni. Vi è stato un lieve calo del numero di misure provvisorie e definitive istituite e del numero di inchieste di riesame avviate. Al tempo stesso, molte delle inchieste condotte, nella fattispecie quelle nel settore dell’acciaio, sono state estremamente complesse e dispendiose in termini di risorse. Come negli anni precedenti, non sono state avviate azioni di salvaguardia da parte dell’UE.
Inoltre, il 2016 è stato caratterizzato dalla preparazione e dall’adozione, da parte della Commissione, di una proposta legislativa volta a modificare la normativa dell’UE in materia di difesa commerciale al fine di assicurare che l’Unione europea disponga di strumenti sufficientemente solidi per far fronte alle sfide cui l’industria è chiamata a rispondere. In tale contesto la Commissione ha condotto una valutazione d’impatto e una consultazione pubblica e ha collaborato attivamente con le parti interessate dell’intero spettro dell’interesse economico sia dell’UE che dei paesi terzi.
Al contempo, la Commissione ha collaborato attivamente con il Consiglio in merito alla proposta di ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale. Grazie a tali sforzi, alla fine del 2016 il Consiglio è riuscito a raggiungere una posizione che ha permesso il proseguimento della procedura legislativa ordinaria.